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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2189/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 7.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti
ANTONIO D'AURIA (c.f. ), FABIO D'AURIA (c.f. C.F._4
) e VALERIA D'AURIA (c.f. ) e con essi C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Mellone;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di NO d'Ischia del Persona_1
14.3.2018 rep. n. 33646, dall'avv. ALBA DI LASCIO (c.f. ) C.F._7
1 dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 21.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 30.9.2021, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3
onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati, a Controparte_1
mezzo di CTP, in € 54.996,20 per il primo, € 31.345,80 per la seconda ed € 25.686,50 per la terza -
e di quelli morali e biologici per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, alla proprietà e all'abitazione, loro arrecati. Specificavano, nelle deduzioni in fatto, che, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino, avvenuta in data 29.10.2015, si era verificata la rottura in più punti dell'argine sinistro, con conseguenti danni agli immobili siti in Nocera Inferiore
(Sa) alla località “Cicalesi – San Mauro”, riportati in catasto: a) al foglio 8, part. 1039, 1942 di are
14.41 (terreno di proprietà di;
b) al foglio 8, part. 1040, di are 16.68 e part. Parte_1
1357 di are 24.75 (terreni condotti da;
c) al foglio 8, part. 1943 sub 2 Parte_1
(fabbricato di proprietà di;
d) al foglio 8, part. 1041, 1617, 1619 di are 32.66 Parte_1
(terreno di proprietà di e) al foglio 8, part. 1938 sub 1 (fabbricato di proprietà di Parte_2
; f) al foglio 8, part. 1358 sub 1 (abitazione di proprietà di . Parte_2 Parte_3
Assumevano i ricorrenti che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno dei loro fondi e fabbricati, determinando l'allagamento degli stessi e provocando danni alle coltivazioni, ai terreni, ai manufatti, alle abitazioni e ai beni mobili ivi custoditi. A sostegno della pretesa, depositavano consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. , richiamata in ricorso, nonché visure catastali delle Persona_2
unità immobiliari in oggetto.
Costituendosi in giudizio tardivamente, la eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1
carenza di legittimazione attiva, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del e, nel merito, la mancanza di prova in ordine Controparte_2 ai danni subiti, nonché la genericità della domanda e l'eccezionalità dell'evento.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 7.5.2025 la causa, trattata mediante il deposito di note scritte di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultante sia dai documenti
2 in atti (cfr. atto di donazione per Notar rep. 34554 del 27.1.2011, nonché visure catastali Per_3
per tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e Persona_2
i quali hanno dichiarato che i ricorrenti coltivavano direttamente gli Testimone_1
appezzamenti analiticamente indicati in ricorso ed erano titolari degli immobili adibiti ad abitazione in esso indicati.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, le domande sono solo parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode
3 per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l'Alveo Comune Nocerino esondava, provocando l'allagamento degli immobili per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno tutti confermato il capitolo B) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che i fondi condotti dai ricorrenti e gli immobili da essi abitati sono rimasti allagati a seguito dell'evento esondativo, la generica dichiarazione degli stessi e, per i fondi, la loro estensione non consente di ritenere provato con certezza che essi si siano allagati nella loro totalità e ciò considerata soprattutto la moltitudine e la notevolissima estensione dei fondi del ricorrente Parte_1
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, riferito che al momento dei fatti l'alveo si presentava in Controparte_3
stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad essi in relazione a più anni - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, richiamando integralmente la perizia depositata, i ricorrenti e hanno lamentato danni alle coltivazioni in atto ( Parte_1 Parte_2 Parte_4
), danni al terreno (determinati dai costi per la disinfestazione, zappatura profonda e
[...]
assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore ed erpicatura manuale con livellamento), danni agli attrezzi agricoli (tra cui l'impianto di irrigazione), danni al pozzo e danni legati ai costi per la pulizia del fabbricato, quantificandoli, il primo, in complessivi € 54.996,20 e la seconda in complessivi € 31.345,80. invece, ha rivendicato danni alla propria Parte_3
abitazione (per rifacimento intonaco, rimozione pavimento, rimozione rivestimenti bagno e cucina, revisione impianto elettrico e pitturazione), danni per i costi di pulizia del piazzale e dei locali abitativi, nonché danni legati al danneggiamento dei beni mobili (analiticamente descritti alla pag.
13 della perizia di parte) ivi contenuti, quantificandoli in complessivi € 25.686,50.
Orbene, vista la molteplicità dei danni da ciascuno indicati come subiti e la differenza tra
4 alcune delle voci di danno rivendicate dalle diverse parti, il collegio ritiene opportuno svolgere prima alcune considerazioni di carattere generale, valevoli per tutti i ricorrenti ed inerenti alla prova delle varie tipologie di danno e, solo successivamente, analizzare separatamente il danno subito da ciascun ricorrente, per il quale può ritenersi raggiunta la prova sulla base delle precedenti considerazioni generali.
Quanto al danno alle colture, osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni di cipolle presenti sui fondi e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo generico, sì da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità nella misura indicata nella perizia di parte: la teste si è limitata a riferire che “con Testimone_1 riguardo a …la coltivazione di cipollotto è stata sommersa da melma, acqua e Parte_1 detriti…il raccolto era completamente inutilizzabile;
…con riguardo alla OR , è Parte_2
titolare di un terreno su cui erano coltivati cipollotti, che sono stati sommersi da fango e melma;
anche questo raccolto è stato reso inutilizzabile dal fango”.
Tali dichiarazioni, pur dimostrando chiaramente per entrambi i ricorrenti la perdita del raccolto in atto, non consentono di ritenere provata la distruzione dell'intera quantità così come indicata in ricorso e nella perizia di parte ad esso allegata.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti alle coltivazioni di cipollotto può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch. , il quale, sentito Persona_2
come testimone, contraddicendo anche le risultanze della perizia di parte da lui redatta con riferimento ai danni subiti da (per la quale non erano mai stati dedotti danni alle Parte_3 coltivazioni di cipolle, ma solo danni all'immobile abitativo), ha genericamente riferito: “tutti e tre coltivavano i cipollotti nocerini…la coltivazione di tutti, che era pronta per il raccolto, è andata completamente persa”.
Inoltre, nelle dichiarazioni di tutti i testi e nella stessa relazione redatta dal consulente manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso dei fondi.
Le generiche dichiarazioni rese e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione dei fondi, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto di semi o bulbi ovvero ad altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti su ciascuno di essi, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sui fondi, della loro tipologia, del loro stato di usura e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova
5 documentale, mancando agli atti, con riferimento alle coltivazioni, il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR
290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto
è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò considerata la presumibile attività imprenditoriale svolta da entrambi i ricorrenti e in particolare dal ricorrente , proprietario e conduttore di un fondo di Persona_4
notevole estensione.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Né la prova dell'esatta consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte (peraltro non confermata dai testi escussi come corrispondente allo stato dei luoghi per cui è causa), da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore
6 residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, sempre per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP, per entrambi i ricorrenti, risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della Camera di Commercio di Salerno” (cfr. pag. 4), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano comunque riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle colture di cipollotto nocerino da Parte_1
e
[...] Parte_2
In ordine, poi, ai danni lamentati per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni agricoli, osserva il collegio che il perito ha elencato costi per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, costi per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm e costi per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura, rappresentare ex ante le caratteristiche fisiche del terreno e le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno. Sebbene si tratti di attività indicate dal perito come necessarie per la ripresa dell'attività agricola, va, tuttavia, rilevato che i ricorrenti non hanno depositato nessuna
7 documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere indicate (fatture o altri documenti).
Tale deficit probatorio non è colmato neppure dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che la teste ha riferito in generale: “ricordo che per pulire i terreni sono state Testimone_1
utilizzate delle pompe;
il fango e i mobili danneggiati sono stati portati via dai camion;
dopodichè il terreno è stato ripristinato e concimato per la nuova coltivazione”, aggiungendo, con riferimento al solo ricorrente “sono stati ripuliti i terreni insieme alla melma e al fango”, Parte_1
senza, tuttavia, specificare quali e che tipo di attività abbiano concretamente posto in essere i ricorrenti per la pulizia e il ripristino dei fondi. Lo stesso CTP, sentito come testimone, si è limitato a riferire genericamente che “successivamente è stato necessario trasportare via i prodotti deteriorati e ripristinare i terreni per la nuova coltivazione…ho visto che sono stati svolti questi lavori perché successivamente sono passato in zona”, senza nulla precisare in merito alle attività concretamente compiute e dichiarando altrettanto genericamente di aver constatato l'effettuazione dei lavori “abitando in zona”. Nessuno dei testi, peraltro, ha puntualizzato le profondità di lavorazione eseguite, né ha esplicitato i prodotti utilizzati per la fertilizzazione e la correzione del ph.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito contenuta nella relazione allegata al ricorso, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della per l'analisi dei costi, senza specificare le attività Controparte_1
concretamente compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione dei terreni coltivati e la presumibile attività imprenditoriale svolta da entrambi i ricorrenti.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento dei fondi e del deposito su di essi di fango e detriti
(comunque riferita dai testi), deve presumersi che alcuni lavori di pulizia dei fondi siano stati eseguiti, sebbene in economia.
Con riferimento, invece, ai danni agli attrezzi agricoli, al pozzo e all'impianto di irrigazione, i testi escussi hanno fatto solo un generico riferimento all'esistenza di tali beni e al loro danneggiamento;
inoltre, la valutazione compiuta dal CTP non è supportata da una pregressa
8 documentazione di acquisto di motori di irrigazione o di altri attrezzi da lavoro, ovvero di tubi o strumenti per l'impianto di irrigazione a goccia, dai quali poter evincere l'effettiva presenza di tali beni sui fondi e l'entità del danno subito, anche in relazione alla loro vetustà. Né risulta documentazione atta a dimostrare l'acquisto di materiali per una revisione completa o una riparazione dei motori del pozzo, del motore di alimentazione dell'abitazione e dell'impianto di irrigazione dopo l'evento e men che meno risulta la riparazione della serra o la sua sostituzione.
Per quanto concerne, ancora, i danni all'abitazione, lamentati dalla ricorrente è Parte_3
d'uopo constatare che, a fronte di specifici lavori edili indicati nella perizia di parte come necessari a ripristinare i luoghi danneggiati (pulizia del piazzale, pulizia dei locali e lavori di ripristino, quali rimozione e rifacimento pavimento, rimozione e rifacimento dei rivestimenti di cucina e bagno, revisione dell'impianto elettrico, spicconatura e pitturazione pareti fino ad un'altezza di 70 cm), parimenti le prove raccolte risultano inidonee a consentirne il riconoscimento.
In primo luogo, la ricorrente non ha dedotto o dimostrato di averli eseguiti direttamente, né di averli commissionati a ditte specializzate;
né ha depositato documenti contabili attestanti l'esborso economico sostenuto per l'esecuzione dei lavori edili di ripristino indicati, né è stata dimostrata alcuna spesa per lo smaltimento dei rifiuti che necessariamente tali attività comportano. Senza contare che l'esecuzione di lavori edili, anche ove eseguiti in economia, implica verosimilmente l'acquisto di materiali specialistici, del cui pagamento non vi è traccia.
A ciò si aggiunga che le voci indicate nella perizia di parte (a cui non è allegato neppure un computo metrico) appaiono utilizzabili in qualsiasi ipotesi di danneggiamento, in quanto si tratta di una mera elencazione di opere edili utili o necessarie, senza nessun riferimento al caso in esame. A ben vedere, il consulente di parte non ha descritto lo stato dei luoghi nel momento in cui l'allagamento è avvenuto, non ha effettuato nessun riferimento alla qualità e alla tipologia di materiali edili preesistenti né, tantomeno, ha rappresentato le ragioni tecniche per le quali i lavori indicati sono stati considerati necessari, limitandosi, nel capitolo intitolato “Descrizione dei beni”, a rappresentare che “si rende necessaria la pulizia e i lavori dei locali dell'abitazione ed il risarcimento danni ai suppellettili” (cfr. pag. 4).
Una prova più precisa del danno non è ricavabile neppure dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che solo la teste ha genericamente riferito che “La OR Testimone_1 Parte_3
conduceva un terreno e aveva anche un'abitazione; voi sia il terreno che il piazzale che
[...]
l'interno dell'abitazione sono stati danneggiati a causa dell'ingresso dell'acqua…le pareti e
l'impianto elettrico sono stati danneggiati e le mattonelle dei pavimenti si sono sollevate”. Tale dichiarazione non solo è generica in relazione all'effettivo danno subito (di cui non precisa neppure
9 l'ubicazione dei locali, ovvero se il danneggiamento ha interessato l'intera abitazione o solo il piano seminterrato, né l'entità del danneggiamento e lo stato pregresso dei luoghi), ma non trova nessun riscontro né nelle dichiarazioni dell'altro teste escusso, né nella documentazione in atti, mancando documenti o fatture attestanti l'esecuzione dei lavori di rifacimento di pavimenti e rivestimenti o l'acquisto di materiali necessari al ripristino degli stessi e dell'impianto elettrico. Peraltro, le generiche dichiarazioni rese dal teste e il generico riferimento ai lavori necessari contenuto nella perizia di parte (che non specificano neppure la quantità di acqua entrata nei locali) non consente neppure di comprendere le ragioni per cui dall'introduzione dell'acqua nell'abitazione è derivato il danneggiamento all'impianto elettrico e ai rivestimenti di bagni e cucina.
In presenza dei suddetti deficit probatori non è neppure possibile verificare se i lavori edili menzionati dal perito di parte sono funzionali ad un effettivo ripristino dello stato dei luoghi o, invece, ad una riqualificazione ex novo del fabbricato, il che non consente di procedere neppure ad una liquidazione equitativa dei danni strutturali all'immobile.
Quanto, infine, ai danni al mobilio (mobili da cucina completa di elettrodomestici, tavolo con 6 sedie, 2 letti singoli con materassi, letto matrimoniale, un divano, 2 poltrone, un mobile d'epoca, indumenti, biancheria, masserizie e scorte alimentari), si osserva che nel ricorso – che include l'indicazione dei beni mobili effettivamente presenti nell'abitazione al momento dell'allagamento e danneggiati, manca la specificazione dell'entità dei danni riportati da tali beni (se cioè essi siano andati completamente distrutti o siano stati solamente parzialmente danneggiati).
Né una specificazione dei danni può rinvenirsi nelle generiche dichiarazioni dei testi escussi: il teste , infatti, non han fatto nessun riferimento al mobilio presente nell'abitazione, Persona_2 mentre la teste si è limitata a riferire in maniera del tutto generica che “sono andati persi, Tes_1 tra l'altro, dei mobili e la biancheria nonché il contenuto della dispensa”.
Le stesse fotografie allegate al ricorso non sono idonee a fornire una prova più precisa dei danni, atteso che, non solo raffigurano unicamente la presenza di acqua vicino ad alcuni mobili, ma non sono state neppure riconosciute e confermate dai testi escussi. Manca, infine, a dimostrazione della tipologia e vetustà del mobilio presente nell'abitazione, la documentazione attestante l'acquisto o la riparazione dei beni ovvero il loro smaltimento a discarica.
Il suddetto deficit probatorio non consente neppure una valutazione equitativa di tali voci di danno, risolvendosi un'eventuale liquidazione del danno ai beni mobili in una liquidazione meramente aleatoria.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro, alla proprietà e
10 all'abitazione subito dai ricorrenti, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
All'esito della valutazione generale delle prove presenti agli atti con riferimento alle singole tipologie di danno, occorre, quindi, procedere alla valutazione dei danni riconoscibili a ciascun ricorrente.
Per quanto concerne la domanda di osserva il collegio che, sulla base delle Parte_1
considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, è possibile riconoscere un danno complessivo di € 10.754,65, così suddiviso:
a) € 5.797,75 quale danno per la perdita del raccolto, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 25% di €
23.191,00), tenuto conto anche dei mancati costi di coltura e lavorazione del prodotto che la parte ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno, nonché del presumibile sfrido;
b) € 4.606,90 quale danno per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni e per la pulizia delle aree invase dall'acqua, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 25% di € 18.427,60);
c) € 350,00, equitativamente determinato per la pulizia del pozzo, attese le dichiarazioni della teste la quale, al riguardo, ha espressamente riferito: “ Testimone_1 Parte_1 aveva un pozzo che serviva anche la proprietà delle sorelle e si è riempito di melma e fango”.
Nulla, per le ragioni già ampiamente evidenziate sopra e tenuto altresì conto della molteplicità ed estensione dei fondi che avrebbe necessitato un'allegazione e prova puntuale dei danni riportati all'impianto di irrigazione in ciascuno di essi, o quanto meno la deduzione (mancante nella specie) che ivi insisteva un unico impianto, può, invece, essergli riconosciuto per il lamentato danno all'impianto di irrigazione e agli altri attrezzi agricoli.
Per quanto concerne la domanda di osserva il collegio che, sulla base delle Parte_2
considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, è possibile riconoscere un danno complessivo di € 6.436,70, così suddiviso:
a) € 3.742,25 quale danno per la perdita del raccolto, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 25% di €
14.969,00), tenuto conto anche dei mancati costi di coltura e lavorazione del prodotto che la parte ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno, nonché del presumibile sfrido;
11 b) € 2.694,45 quale danno per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni e per la pulizia delle aree invase dall'acqua, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 25% di € 10.777,80).
Nulla, per le ragioni già ampiamente evidenziate sopra, può, invece, esserle riconosciuto per il lamentato danno all'impianto di irrigazione e agli altri attrezzi agricoli.
Per quanto concerne, infine, la domanda di osserva il collegio che, sulla base Parte_3
delle considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, attesa, tuttavia, la prova dell'acqua presente sia all'interno che all'esterno dell'abitazione (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), si ritiene verosimile che la ricorrente abbia dovuto svolgere, quantomeno in economia, un'attività di pulizia dei locali. Tale danno va riconosciuto nella misura complessiva di € 5.150,00, pari all'intero danno richiesto nella perizia di parte per le attività di pulizia dell'abitazione e del piazzale, tenuto conto della sua determinazione da parte del CTP già in economia e della superficie indicata.
Nulla, per le ragioni già ampiamente evidenziate sopra, può, invece, esserle riconosciuto quali costi per il rifacimento dell'abitazione (pavimenti, rivestimenti ed impianto elettrico) e per danneggiamento dei beni mobili.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito
12 dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1
hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1
custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di
13 giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di nella somma complessiva di € 10.754,65, in favore di Parte_1 nella complessiva somma di € 6.436,70 e in favore di nella Parte_2 Parte_3 complessiva somma di € 5.150,00.
Sui detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite esse seguono interamente la soccombenza, con condanna della al rimborso, in favore dei ricorrenti, liquidate nella misura di cui al Controparte_1
dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'assistenza in un unico giudizio di tre parti aventi sostanzialmente posizione processuale sovrapponibile, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria
e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della in parziale accoglimento del ricorso, Parte_3 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di nella somma complessiva di € 10.754,65, in favore di Parte_1 Parte_2 nella somma complessiva di € 6.436,70 e in favore di nella somma complessiva di Parte_3
€ 5.150,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
14 2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in €
264,00 per spese ed € 1.020,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2189/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 7.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti
ANTONIO D'AURIA (c.f. ), FABIO D'AURIA (c.f. C.F._4
) e VALERIA D'AURIA (c.f. ) e con essi C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Mellone;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di NO d'Ischia del Persona_1
14.3.2018 rep. n. 33646, dall'avv. ALBA DI LASCIO (c.f. ) C.F._7
1 dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 21.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 30.9.2021, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3
onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati, a Controparte_1
mezzo di CTP, in € 54.996,20 per il primo, € 31.345,80 per la seconda ed € 25.686,50 per la terza -
e di quelli morali e biologici per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, alla proprietà e all'abitazione, loro arrecati. Specificavano, nelle deduzioni in fatto, che, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino, avvenuta in data 29.10.2015, si era verificata la rottura in più punti dell'argine sinistro, con conseguenti danni agli immobili siti in Nocera Inferiore
(Sa) alla località “Cicalesi – San Mauro”, riportati in catasto: a) al foglio 8, part. 1039, 1942 di are
14.41 (terreno di proprietà di;
b) al foglio 8, part. 1040, di are 16.68 e part. Parte_1
1357 di are 24.75 (terreni condotti da;
c) al foglio 8, part. 1943 sub 2 Parte_1
(fabbricato di proprietà di;
d) al foglio 8, part. 1041, 1617, 1619 di are 32.66 Parte_1
(terreno di proprietà di e) al foglio 8, part. 1938 sub 1 (fabbricato di proprietà di Parte_2
; f) al foglio 8, part. 1358 sub 1 (abitazione di proprietà di . Parte_2 Parte_3
Assumevano i ricorrenti che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno dei loro fondi e fabbricati, determinando l'allagamento degli stessi e provocando danni alle coltivazioni, ai terreni, ai manufatti, alle abitazioni e ai beni mobili ivi custoditi. A sostegno della pretesa, depositavano consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. , richiamata in ricorso, nonché visure catastali delle Persona_2
unità immobiliari in oggetto.
Costituendosi in giudizio tardivamente, la eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1
carenza di legittimazione attiva, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del e, nel merito, la mancanza di prova in ordine Controparte_2 ai danni subiti, nonché la genericità della domanda e l'eccezionalità dell'evento.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 7.5.2025 la causa, trattata mediante il deposito di note scritte di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultante sia dai documenti
2 in atti (cfr. atto di donazione per Notar rep. 34554 del 27.1.2011, nonché visure catastali Per_3
per tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e Persona_2
i quali hanno dichiarato che i ricorrenti coltivavano direttamente gli Testimone_1
appezzamenti analiticamente indicati in ricorso ed erano titolari degli immobili adibiti ad abitazione in esso indicati.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, le domande sono solo parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode
3 per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l'Alveo Comune Nocerino esondava, provocando l'allagamento degli immobili per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno tutti confermato il capitolo B) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che i fondi condotti dai ricorrenti e gli immobili da essi abitati sono rimasti allagati a seguito dell'evento esondativo, la generica dichiarazione degli stessi e, per i fondi, la loro estensione non consente di ritenere provato con certezza che essi si siano allagati nella loro totalità e ciò considerata soprattutto la moltitudine e la notevolissima estensione dei fondi del ricorrente Parte_1
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, riferito che al momento dei fatti l'alveo si presentava in Controparte_3
stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad essi in relazione a più anni - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, richiamando integralmente la perizia depositata, i ricorrenti e hanno lamentato danni alle coltivazioni in atto ( Parte_1 Parte_2 Parte_4
), danni al terreno (determinati dai costi per la disinfestazione, zappatura profonda e
[...]
assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore ed erpicatura manuale con livellamento), danni agli attrezzi agricoli (tra cui l'impianto di irrigazione), danni al pozzo e danni legati ai costi per la pulizia del fabbricato, quantificandoli, il primo, in complessivi € 54.996,20 e la seconda in complessivi € 31.345,80. invece, ha rivendicato danni alla propria Parte_3
abitazione (per rifacimento intonaco, rimozione pavimento, rimozione rivestimenti bagno e cucina, revisione impianto elettrico e pitturazione), danni per i costi di pulizia del piazzale e dei locali abitativi, nonché danni legati al danneggiamento dei beni mobili (analiticamente descritti alla pag.
13 della perizia di parte) ivi contenuti, quantificandoli in complessivi € 25.686,50.
Orbene, vista la molteplicità dei danni da ciascuno indicati come subiti e la differenza tra
4 alcune delle voci di danno rivendicate dalle diverse parti, il collegio ritiene opportuno svolgere prima alcune considerazioni di carattere generale, valevoli per tutti i ricorrenti ed inerenti alla prova delle varie tipologie di danno e, solo successivamente, analizzare separatamente il danno subito da ciascun ricorrente, per il quale può ritenersi raggiunta la prova sulla base delle precedenti considerazioni generali.
Quanto al danno alle colture, osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni di cipolle presenti sui fondi e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo generico, sì da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità nella misura indicata nella perizia di parte: la teste si è limitata a riferire che “con Testimone_1 riguardo a …la coltivazione di cipollotto è stata sommersa da melma, acqua e Parte_1 detriti…il raccolto era completamente inutilizzabile;
…con riguardo alla OR , è Parte_2
titolare di un terreno su cui erano coltivati cipollotti, che sono stati sommersi da fango e melma;
anche questo raccolto è stato reso inutilizzabile dal fango”.
Tali dichiarazioni, pur dimostrando chiaramente per entrambi i ricorrenti la perdita del raccolto in atto, non consentono di ritenere provata la distruzione dell'intera quantità così come indicata in ricorso e nella perizia di parte ad esso allegata.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti alle coltivazioni di cipollotto può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch. , il quale, sentito Persona_2
come testimone, contraddicendo anche le risultanze della perizia di parte da lui redatta con riferimento ai danni subiti da (per la quale non erano mai stati dedotti danni alle Parte_3 coltivazioni di cipolle, ma solo danni all'immobile abitativo), ha genericamente riferito: “tutti e tre coltivavano i cipollotti nocerini…la coltivazione di tutti, che era pronta per il raccolto, è andata completamente persa”.
Inoltre, nelle dichiarazioni di tutti i testi e nella stessa relazione redatta dal consulente manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso dei fondi.
Le generiche dichiarazioni rese e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione dei fondi, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto di semi o bulbi ovvero ad altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti su ciascuno di essi, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sui fondi, della loro tipologia, del loro stato di usura e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova
5 documentale, mancando agli atti, con riferimento alle coltivazioni, il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR
290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto
è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò considerata la presumibile attività imprenditoriale svolta da entrambi i ricorrenti e in particolare dal ricorrente , proprietario e conduttore di un fondo di Persona_4
notevole estensione.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Né la prova dell'esatta consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte (peraltro non confermata dai testi escussi come corrispondente allo stato dei luoghi per cui è causa), da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore
6 residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, sempre per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP, per entrambi i ricorrenti, risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della Camera di Commercio di Salerno” (cfr. pag. 4), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano comunque riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle colture di cipollotto nocerino da Parte_1
e
[...] Parte_2
In ordine, poi, ai danni lamentati per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni agricoli, osserva il collegio che il perito ha elencato costi per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, costi per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm e costi per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura, rappresentare ex ante le caratteristiche fisiche del terreno e le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno. Sebbene si tratti di attività indicate dal perito come necessarie per la ripresa dell'attività agricola, va, tuttavia, rilevato che i ricorrenti non hanno depositato nessuna
7 documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere indicate (fatture o altri documenti).
Tale deficit probatorio non è colmato neppure dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che la teste ha riferito in generale: “ricordo che per pulire i terreni sono state Testimone_1
utilizzate delle pompe;
il fango e i mobili danneggiati sono stati portati via dai camion;
dopodichè il terreno è stato ripristinato e concimato per la nuova coltivazione”, aggiungendo, con riferimento al solo ricorrente “sono stati ripuliti i terreni insieme alla melma e al fango”, Parte_1
senza, tuttavia, specificare quali e che tipo di attività abbiano concretamente posto in essere i ricorrenti per la pulizia e il ripristino dei fondi. Lo stesso CTP, sentito come testimone, si è limitato a riferire genericamente che “successivamente è stato necessario trasportare via i prodotti deteriorati e ripristinare i terreni per la nuova coltivazione…ho visto che sono stati svolti questi lavori perché successivamente sono passato in zona”, senza nulla precisare in merito alle attività concretamente compiute e dichiarando altrettanto genericamente di aver constatato l'effettuazione dei lavori “abitando in zona”. Nessuno dei testi, peraltro, ha puntualizzato le profondità di lavorazione eseguite, né ha esplicitato i prodotti utilizzati per la fertilizzazione e la correzione del ph.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito contenuta nella relazione allegata al ricorso, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della per l'analisi dei costi, senza specificare le attività Controparte_1
concretamente compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione dei terreni coltivati e la presumibile attività imprenditoriale svolta da entrambi i ricorrenti.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento dei fondi e del deposito su di essi di fango e detriti
(comunque riferita dai testi), deve presumersi che alcuni lavori di pulizia dei fondi siano stati eseguiti, sebbene in economia.
Con riferimento, invece, ai danni agli attrezzi agricoli, al pozzo e all'impianto di irrigazione, i testi escussi hanno fatto solo un generico riferimento all'esistenza di tali beni e al loro danneggiamento;
inoltre, la valutazione compiuta dal CTP non è supportata da una pregressa
8 documentazione di acquisto di motori di irrigazione o di altri attrezzi da lavoro, ovvero di tubi o strumenti per l'impianto di irrigazione a goccia, dai quali poter evincere l'effettiva presenza di tali beni sui fondi e l'entità del danno subito, anche in relazione alla loro vetustà. Né risulta documentazione atta a dimostrare l'acquisto di materiali per una revisione completa o una riparazione dei motori del pozzo, del motore di alimentazione dell'abitazione e dell'impianto di irrigazione dopo l'evento e men che meno risulta la riparazione della serra o la sua sostituzione.
Per quanto concerne, ancora, i danni all'abitazione, lamentati dalla ricorrente è Parte_3
d'uopo constatare che, a fronte di specifici lavori edili indicati nella perizia di parte come necessari a ripristinare i luoghi danneggiati (pulizia del piazzale, pulizia dei locali e lavori di ripristino, quali rimozione e rifacimento pavimento, rimozione e rifacimento dei rivestimenti di cucina e bagno, revisione dell'impianto elettrico, spicconatura e pitturazione pareti fino ad un'altezza di 70 cm), parimenti le prove raccolte risultano inidonee a consentirne il riconoscimento.
In primo luogo, la ricorrente non ha dedotto o dimostrato di averli eseguiti direttamente, né di averli commissionati a ditte specializzate;
né ha depositato documenti contabili attestanti l'esborso economico sostenuto per l'esecuzione dei lavori edili di ripristino indicati, né è stata dimostrata alcuna spesa per lo smaltimento dei rifiuti che necessariamente tali attività comportano. Senza contare che l'esecuzione di lavori edili, anche ove eseguiti in economia, implica verosimilmente l'acquisto di materiali specialistici, del cui pagamento non vi è traccia.
A ciò si aggiunga che le voci indicate nella perizia di parte (a cui non è allegato neppure un computo metrico) appaiono utilizzabili in qualsiasi ipotesi di danneggiamento, in quanto si tratta di una mera elencazione di opere edili utili o necessarie, senza nessun riferimento al caso in esame. A ben vedere, il consulente di parte non ha descritto lo stato dei luoghi nel momento in cui l'allagamento è avvenuto, non ha effettuato nessun riferimento alla qualità e alla tipologia di materiali edili preesistenti né, tantomeno, ha rappresentato le ragioni tecniche per le quali i lavori indicati sono stati considerati necessari, limitandosi, nel capitolo intitolato “Descrizione dei beni”, a rappresentare che “si rende necessaria la pulizia e i lavori dei locali dell'abitazione ed il risarcimento danni ai suppellettili” (cfr. pag. 4).
Una prova più precisa del danno non è ricavabile neppure dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che solo la teste ha genericamente riferito che “La OR Testimone_1 Parte_3
conduceva un terreno e aveva anche un'abitazione; voi sia il terreno che il piazzale che
[...]
l'interno dell'abitazione sono stati danneggiati a causa dell'ingresso dell'acqua…le pareti e
l'impianto elettrico sono stati danneggiati e le mattonelle dei pavimenti si sono sollevate”. Tale dichiarazione non solo è generica in relazione all'effettivo danno subito (di cui non precisa neppure
9 l'ubicazione dei locali, ovvero se il danneggiamento ha interessato l'intera abitazione o solo il piano seminterrato, né l'entità del danneggiamento e lo stato pregresso dei luoghi), ma non trova nessun riscontro né nelle dichiarazioni dell'altro teste escusso, né nella documentazione in atti, mancando documenti o fatture attestanti l'esecuzione dei lavori di rifacimento di pavimenti e rivestimenti o l'acquisto di materiali necessari al ripristino degli stessi e dell'impianto elettrico. Peraltro, le generiche dichiarazioni rese dal teste e il generico riferimento ai lavori necessari contenuto nella perizia di parte (che non specificano neppure la quantità di acqua entrata nei locali) non consente neppure di comprendere le ragioni per cui dall'introduzione dell'acqua nell'abitazione è derivato il danneggiamento all'impianto elettrico e ai rivestimenti di bagni e cucina.
In presenza dei suddetti deficit probatori non è neppure possibile verificare se i lavori edili menzionati dal perito di parte sono funzionali ad un effettivo ripristino dello stato dei luoghi o, invece, ad una riqualificazione ex novo del fabbricato, il che non consente di procedere neppure ad una liquidazione equitativa dei danni strutturali all'immobile.
Quanto, infine, ai danni al mobilio (mobili da cucina completa di elettrodomestici, tavolo con 6 sedie, 2 letti singoli con materassi, letto matrimoniale, un divano, 2 poltrone, un mobile d'epoca, indumenti, biancheria, masserizie e scorte alimentari), si osserva che nel ricorso – che include l'indicazione dei beni mobili effettivamente presenti nell'abitazione al momento dell'allagamento e danneggiati, manca la specificazione dell'entità dei danni riportati da tali beni (se cioè essi siano andati completamente distrutti o siano stati solamente parzialmente danneggiati).
Né una specificazione dei danni può rinvenirsi nelle generiche dichiarazioni dei testi escussi: il teste , infatti, non han fatto nessun riferimento al mobilio presente nell'abitazione, Persona_2 mentre la teste si è limitata a riferire in maniera del tutto generica che “sono andati persi, Tes_1 tra l'altro, dei mobili e la biancheria nonché il contenuto della dispensa”.
Le stesse fotografie allegate al ricorso non sono idonee a fornire una prova più precisa dei danni, atteso che, non solo raffigurano unicamente la presenza di acqua vicino ad alcuni mobili, ma non sono state neppure riconosciute e confermate dai testi escussi. Manca, infine, a dimostrazione della tipologia e vetustà del mobilio presente nell'abitazione, la documentazione attestante l'acquisto o la riparazione dei beni ovvero il loro smaltimento a discarica.
Il suddetto deficit probatorio non consente neppure una valutazione equitativa di tali voci di danno, risolvendosi un'eventuale liquidazione del danno ai beni mobili in una liquidazione meramente aleatoria.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro, alla proprietà e
10 all'abitazione subito dai ricorrenti, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
All'esito della valutazione generale delle prove presenti agli atti con riferimento alle singole tipologie di danno, occorre, quindi, procedere alla valutazione dei danni riconoscibili a ciascun ricorrente.
Per quanto concerne la domanda di osserva il collegio che, sulla base delle Parte_1
considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, è possibile riconoscere un danno complessivo di € 10.754,65, così suddiviso:
a) € 5.797,75 quale danno per la perdita del raccolto, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 25% di €
23.191,00), tenuto conto anche dei mancati costi di coltura e lavorazione del prodotto che la parte ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno, nonché del presumibile sfrido;
b) € 4.606,90 quale danno per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni e per la pulizia delle aree invase dall'acqua, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 25% di € 18.427,60);
c) € 350,00, equitativamente determinato per la pulizia del pozzo, attese le dichiarazioni della teste la quale, al riguardo, ha espressamente riferito: “ Testimone_1 Parte_1 aveva un pozzo che serviva anche la proprietà delle sorelle e si è riempito di melma e fango”.
Nulla, per le ragioni già ampiamente evidenziate sopra e tenuto altresì conto della molteplicità ed estensione dei fondi che avrebbe necessitato un'allegazione e prova puntuale dei danni riportati all'impianto di irrigazione in ciascuno di essi, o quanto meno la deduzione (mancante nella specie) che ivi insisteva un unico impianto, può, invece, essergli riconosciuto per il lamentato danno all'impianto di irrigazione e agli altri attrezzi agricoli.
Per quanto concerne la domanda di osserva il collegio che, sulla base delle Parte_2
considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, è possibile riconoscere un danno complessivo di € 6.436,70, così suddiviso:
a) € 3.742,25 quale danno per la perdita del raccolto, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 25% di €
14.969,00), tenuto conto anche dei mancati costi di coltura e lavorazione del prodotto che la parte ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno, nonché del presumibile sfrido;
11 b) € 2.694,45 quale danno per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni e per la pulizia delle aree invase dall'acqua, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 25% di € 10.777,80).
Nulla, per le ragioni già ampiamente evidenziate sopra, può, invece, esserle riconosciuto per il lamentato danno all'impianto di irrigazione e agli altri attrezzi agricoli.
Per quanto concerne, infine, la domanda di osserva il collegio che, sulla base Parte_3
delle considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, attesa, tuttavia, la prova dell'acqua presente sia all'interno che all'esterno dell'abitazione (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), si ritiene verosimile che la ricorrente abbia dovuto svolgere, quantomeno in economia, un'attività di pulizia dei locali. Tale danno va riconosciuto nella misura complessiva di € 5.150,00, pari all'intero danno richiesto nella perizia di parte per le attività di pulizia dell'abitazione e del piazzale, tenuto conto della sua determinazione da parte del CTP già in economia e della superficie indicata.
Nulla, per le ragioni già ampiamente evidenziate sopra, può, invece, esserle riconosciuto quali costi per il rifacimento dell'abitazione (pavimenti, rivestimenti ed impianto elettrico) e per danneggiamento dei beni mobili.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito
12 dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1
hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1
custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di
13 giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di nella somma complessiva di € 10.754,65, in favore di Parte_1 nella complessiva somma di € 6.436,70 e in favore di nella Parte_2 Parte_3 complessiva somma di € 5.150,00.
Sui detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite esse seguono interamente la soccombenza, con condanna della al rimborso, in favore dei ricorrenti, liquidate nella misura di cui al Controparte_1
dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'assistenza in un unico giudizio di tre parti aventi sostanzialmente posizione processuale sovrapponibile, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria
e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della in parziale accoglimento del ricorso, Parte_3 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di nella somma complessiva di € 10.754,65, in favore di Parte_1 Parte_2 nella somma complessiva di € 6.436,70 e in favore di nella somma complessiva di Parte_3
€ 5.150,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
14 2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in €
264,00 per spese ed € 1.020,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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