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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 01/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1050/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di BU IZ in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1050/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BELLOCARI MARCO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. PINTON MARIKA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE
con (C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._4 Controparte_4 C.F._5
difesi dalla Curatrice Speciale Avv. DELLA VEDOVA VALERIA, con domicilio eletto come da procura in atti
-CURATORE SPECIALE
Con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 19 OGGETTO: divorzio- scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza del 04.02.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., e di seguito riportate per esteso.
Parte ricorrente:
“1) Dare atto dell'intervenuta sentenza n. 404/2024 del 18.03.2024 Tribunale di BU IZ che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e il Controparte_5 Controparte_1
03.10.2009 e registrato nei registri del Comune di Gorla Minore, anno 2009 – Parte 1 – n. 17.
2) Affidare ex art. 337 quater c.c. e - nati a Varese le due CP_2 CP_3 CP_4
gemelle ed a BU IZ - in via super esclusiva al padre IG. , con CP_4 Controparte_5 collocamento presso l'abitazione dello stesso attualmente in Solbiate OL via Ortigara n. 2 (in attesa dell'imminente assegnazione della nuova casa popolare da parte del Comune di IA OL), prevedendo che il padre possa assumere in via autonoma tutte le decisioni riguardanti i figli comprendendo quelle sanitarie, scolastiche, ludiche, tempo libero ed altro.
3) Preso atto che i figli hanno manifestato in modo fermo e deciso, anche davanti al Giudice ed ai
Servizi Sociali, la volontà di non vedere la madre e di non avere rapporti con la stessa, disporre di conseguenza non prevedendo alcuna tempistica o modalità di visita madre/figli, almeno sino a che non muteranno drasticamente ed in modo definitivo le condizioni di vita della IG.ra CP_1
4) Emanare idonei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale della madre considerato lo stato attuale della situazione così come emerge alla relazione dei Servizi Sociali.
5) Prevedere comunque che i minori non possano espatriare senza il consenso espresso del padre. 6)
Alla luce del fatto che i figli stanno con il padre in modo continuativo e senza interruzione alcuna, disporre a carico della IG.ra il versamento di un assegno mensile per il contributo Controparte_1 al mantenimento di e dell'importo complessivo di € 300,00 (€ CP_2 CP_3 CP_4
100,00 a figlio) da corrispondere al IG. anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Controparte_5
mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT costo, riservandosi di aumentare tale richiesta una volta conosciuti i redditi della resistente.
Porre altresì a carico della IG.ra l'obbligo di rimborso al IG. del Controparte_1 Controparte_5
50% delle spese straordinarie sostenute dallo stesso per e nelle CP_2 CP_3 CP_4 modalità e nei termini stabiliti dalle più recenti Linee Guida emanate dalla Corte d'Appello/Tribunale di Milano che qui si intendono integralmente richiamate.
pagina 2 di 19 7) Confermare che l'Assegno Unico relativo ai figli venga incassato e sia di competenza unicamente del IG. . Controparte_5
8) Condannare la resistente alla refusione delle spese legali oltre 15% spese generali ed oneri di legge.
In via istruttoria:
-) si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi già formulati con memoria ex art.
183 6° comma n. 2 cpc:
1) “Vero che , e si recano spesso presso l'abitazione della nonna paterna, CP_2 CP_3 CP_4
IG.ra e della zia (sorella del papà), IG.ra , per stare con Persona_1 Persona_2
Pers loro e con i cugini, e . Per_4
2) “Vero che , e hanno instaurato rapporti di amicizia con coetanei che CP_2 CP_3 CP_4
frequentano regolarmente dopo la scuola sia a Solbiate OL, dove attualmente risiedono, che a
Gorla Minore, ove abitano la nonna, gli zii ed i cugini paterni”.
3) “Vero che , e cenano tutte le sere con il papà e la IG.ra CP_2 CP_3 CP_4 Pt_2 trascorrendo con gli stessi l'intera serata”.
4) “Vero che durante l'orario di lavoro presso la Ennevi srl al IG. ed a tutti i dipendenti è CP_5 vietato utilizzare il cellulare se non in casi di assoluta necessità”.
5) “Vero che il IG. nella sua qualità di saldatore ha una funzione all'interno dell'azienda che CP_5
richiede una costante presenza senza interruzioni e che per tale motivo può usufruire di permessi/ferie solo durante il periodo di chiusura dell'azienda per ferie/festività o per casi eccezionali”.
6) “Vero che il IG. è sempre presente sul posto di lavoro e le assenze per malattia o motivi CP_5 personali sono rarissime ed eccezionali”.
7) “Vero che in un'occasione di riunione presso i Servizi Sociali nel giugno/luglio 2023 la IG.ra
ha proposto agli Assistenti Sociali di cercare un centro di ascolto gratuito per le ragazze al fine Pt_2 di tamponare la situazione, ma le è stato risposto che tale ipotesi era inidonea”.
Si indicano come testi:
.) sui capitoli 1), 2) e 3):
- la IG.ra residente in [...]; Persona_1
- residente in [...]; Persona_2
- residente in [...]; Testimone_1
.) sui capitoli 1), 2), 3 e 7):
- residente in [...]; Testimone_2
.) sui capitoli 4), 5) e 6).
pagina 3 di 19 - presso Ennevi srl di Rescaldina”. Parte_3
Parte resistente:
“Voglia l'Ill,mo Giudice adito, contrariis rejectis,
- Affidare i minori al Comune di IA OL, con limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni in materia di educazione, istruzione, salute, collocamento e con riferimento agli incarichi conferiti ai Servizi dal Tribunale affinché:
• Regolamenti i rapporti tra i figli e la madre con le modalità ritenute più idonee;
• Predisponga supporti alla genitorialità per padre e madre, interventi educativi e/o eventualmente terapeutici per i minori;
• Svolga previa effettuazione di visita domiciliare presso le abitazioni sia della madre che del padre, indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo, in collaborazione con la UONPIA, quanto alla valutazione dei minori (valutazione che dovrà essere anche neuropsichiatrica e riguardare anche eventuali difficoltà cognitive e scolastiche) e con l' per i genitori, dei quali andrà valutata la CP_6 personalità, le capacità genitoriali, la qualità della relazione tra loro e con i figli, l'idoneità a svolgere funzioni genitoriali di supporto della compagna del padre;
• Fornisca ogni supporto necessario alla IG.ra che allo stato si trova in una Controparte_1
situazione di estrema fragilità;
- Emettere, nel supremo interesse dei minori, ogni provvedimento ritenuto
- In via Istruttoria Si insite nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie dedotte in corso di causa. -
In ogni caso con condanna del IG. al pagamento delle spese e compensi professionali Controparte_5 per il presente giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A.”.
Curatrice Speciale:
Con
“- di confermare l'affidamento dei RI , e Persona_5 Parte_4 Persona_6 all'Ente, con limitazione della responsabilità genitoriale in capo al padre per le Controparte_5
decisioni in materia di educazione, istruzione, salute, collocamento;
- di confermare allo stato il collocamento dei RI presso il padre, con richiesta che i Servizi
Sociali: (i) proseguano nel monitoraggio della famiglia;
(ii) attivino interventi educativi e di supporto al nucleo in merito all'aspetto igienico – sanitario;
(iii) effettuino un approfondimento di indagine rispetto alla famiglia allargata del padre, in modo da poter individuare delle figure di sostegno vicarianti per i RI vista la mancata collaborazione del padre con Servizi (e con le realtà
pagina 4 di 19 scolastiche) nonché il mancato avvio dei percorsi presso il Serd e di sostegno alla genitorialità da parte del IG. ; Controparte_5
- che i Servizi Sociali intraprendano, con urgenza e facendosi carico dei relativi costi economici, un percorso di supporto psicologico a favore di ed e, all'occorrenza, Persona_5 Persona_7
anche di;
Persona_6
- che la IG.ra decada dalla responsabilità genitoriale, che vengano sospese le Controparte_1
frequentazioni con i RI (in quanto per gli stessi pregiudizievole) e che si ponga a carico della
IG.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento dei RI versando al padre, entro Controparte_1 il 5 di ogni mese, l'importo di Euro 450,00 (Euro 150,00 a figlio), comprensivo delle spese straordinarie, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da aggiornare annualmente secondo gli indici
Istat (prima rivalutazione: febbraio 2026);
- di confermare il diritto del padre a percepire in misura integrale l'assegno unico per i figli. Lo scrivente Difensore ha chiesto e ottenuto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse dei RI (Doc.ti 3 –5).
Si deposita con la presente istanza di liquidazione dei compensi professionali (Doc. 9).
Con ogni riserva”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
In data 03.10.2009 i IGg.ri e contraevano matrimonio in Gorla Controparte_5 Controparte_1
Minore (atto trascritto nei registri di detto Comune al n. 17, P. 1, anno 2009) e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in IA OL, via Monginevro n. 18.
Dall'unione nascevano ed il 02.02.2009, e il 13.12.2013. CP_2 CP_3 CP_4
Le parti sono legalmente separate dall'epoca in cui comparivano avanti al Presidente del Tribunale di
BU IZ nella procedura di separazione personale, avvenuta in data 11.04.2017. La separazione veniva omologata in data 14.04.2017 alle condizioni di seguito riportate:
“. Affido condiviso dei figli con collocamento preferenziale presso la madre.
Assegnazione della abitazione coniugale alla madre, con quanto la arreda.
. Il padre vedrà e terrà con sé i figli due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 21.00; un fine settimana alterno dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00; una settimana durante le vacanze di Natale con il criterio dell'alternanza dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio;
sempre con il criterio dell'alternanza tre giorni durante le vacanze pasquali;
due settimane anche consecutive, nel mese di agosto.
pagina 5 di 19 . Si dà atto che in questo mese di luglio la madre porterà con sé i minori in Marocco impegnando a ritornare, presso l'abitazione famigliare entro il 31 luglio con i figli.
. A titolo di concorso al mantenimento dei figli, il padre verserà alla madre € 225,00 mensili per ciascun figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
oltre il 100% delle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente documentate.
. Il marito verserà alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento e finché la stessa non abbia reperito idonea occupazione, una somma corrispondente all'importo del canone di locazione mensile”.
Le predette circostanze sono state provate documentalmente (v. docc. 1 e 5 di parte ricorrente).
Con ricorso depositato in data 27.02.2023, premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, il
IG. chiedeva l'emissione della pronuncia divorzile e l'affido super esclusivo dei figli in ragione CP_5
delle condotte pregiudizievoli tenute dalla IG.ra ai danni di questi ultimi. Domandava, CP_1 inoltre, all'intestato Tribunale di determinare la misura del contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico della IG.ra nell'importo di € 300,00 (€ 100,00 per figlio) oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie e la percezione integrale dell'Assegno Unico in proprio favore.
All'udienza del 28.03.2023 il Presidente chiedeva ai SS del Comune di Solbiate OL una relazione aggiornata sul nucleo.
In data 15.05.2023 si costituiva la mediante comparsa di costituzione con la quale aderiva CP_1
alla domanda divorzile, ma formulava autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nello specifico, la resistente chiedeva l'affido dei minori al Comune di IA OL, con limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni in materia di educazione, istruzione, salute e collocamento e la nomina di un curatore speciale per i figli minori.
A seguito dell'udienza del 16.05.2023, il Presidente disponeva in via provvisoria la conferma dell'affido all'Ente, come disposto in via provvisoria il 29.03.2023 con decreto del Tribunale per i
Minorenni di Milano (il decreto veniva poi confermato dal Tribunale per i Minorenni con il provvedimento del 05.07.2023 con cui contestualmente disponeva la trasmissione degli atti al
Tribunale di BU IZ per la prosecuzione del giudizio), il collocamento dei figli presso il padre e la percezione integrale da parte di quest'ultimo dell'Assegno Unico. Fissava, inoltre, l'udienza del
13.06.2023 per l'audizione dei minori.
All'esito dell'audizione dei minori, i quali dichiaravano “di trovarsi bene con il padre e la sua compagna e di non voler vedere la madre perché beve e li ha maltrattati”, il Presidente disponeva la conferma dei provvedimenti precedentemente adottati e l'obbligo in capo alla resistente di versare a titolo di concorso al mantenimento € 150,00 per tutti e tre i figli, oltre il 50% delle spese straordinarie pagina 6 di 19 come da protocollo della Corte d'Appello di Milano e nominava quale Giudice Istruttore il Dott.
Per_8
A gennaio 2024 la causa veniva riassegnata al nuovo Giudice Istruttore.
Con ordinanza del 14.03.2024 si assumevano i seguenti provvedimenti: assegnazione al ricorrente della casa familiare, nomina dell'Avv. Della Vedova in qualità di Curatore Speciale ed avvio da parte dei SS di un percorso di supporto psicologico in favore dei minori.
Esaurita l'istruttoria, il 05.02.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
In corso di causa è già stata pubblicata la sentenza parziale n. 404/2024 a mezzo della quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 03.10.2009. Pertanto,
l'odierno thema decidendum investe unicamente la regolamentazione della responsabilità genitoriali.
1) Affidamento e collocamento dei figli minori
Nel ricorso introduttivo il IG. formulava domanda di affido super esclusivo dei figli minori, in CP_5
ragione degli asseriti gravi profili di inadeguatezza genitoriale della IG.ra oggetto di CP_1
denuncia anche in sede penale.
Parte resistente si opponeva a tale richiesta, chiedendo l'affido dei minori al Comune di IA OL, con limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni in materia di educazione, istruzione, salute, collocamento, nonché rispetto alla regolamentazione dei rapporti madre/figli. La madre, quindi, riconosceva di non essere in condizioni di esercitare la responsabilità genitoriale. Il punto verrà approfondito nel successivo paragrafo, dovendosi dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre.
Appare doveroso premettere che, prima della proposizione del presente giudizio, il Tribunale per i
Minorenni di Milano con decreto del 29.09.2023 (v. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione di parte resistente) aveva disposto il provvisorio affido dei minori al Comune di IA OL, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale in merito alle decisioni in materia di educazione, istruzione, salute, collocamento e regolamentazione dei rapporti con la madre (e con il padre, nel caso in cui emergessero ragioni ostative al collocamento presso lo stesso).
Con lo stesso decreto, inoltre, si invitavano entrambi i genitori ai territorialmente competenti, Pt_5 onde accertare l'eventuale abuso di alcolici e/o assunzione di sostanze stupefacenti e per procedere, in caso di esito positivo, alla presa in carico.
pagina 7 di 19 Nel presente giudizio, con ordinanza del 04.07.2023, si incaricavano i SS del Comune di Solbiate
OL (posto che i minori si erano nel frattempo trasferiti a Solbiate OL presso il padre) di proseguire nel monitoraggio del nucleo e di indicare il regime di affido maggiormente idoneo alle esigenze dei minori.
Nelle conclusioni della relazione recante data 06.03.2024, i SS riportavano come, a fronte del collocamento presso il padre, i minori “siano maggiormente seguiti e abbiano trovato una dimensione di maggiore tranquillità e sicurezza”, anche in ragione dell'importante ruolo di sostegno svolto dalla compagna del padre.
Tuttavia, a fronte dei comportamenti ostativi tenuti dal IG. , il quale non ottemperava alle CP_5
prescrizioni del Tribunale dei Minorenni, manteneva un atteggiamento di chiusura rispetto agli stessi e verbalizzava ai SS di “non dovere dimostrare nulla”, gli stessi aggiungevano che “il Servizio non è ancora in grado di esprimersi circa il miglior regime di affidamento dei minori, in particolare propendere per un affido esclusivo all'uomo, dal momento che lo stesso si è mostrato ancora in parte reticente e che, per quanto riguarda la gestione di casa e minori, pare affidarsi quasi totalmente alla presenza della signora ” (v. pag. 6). Pt_2
Nonostante all'udienza del 13.03.2024 il ricorrente avesse manifestato la sua disponibilità ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità e a svolgere valutazione presso il Serd, a tale dichiarazione di intenti non faceva seguito l'effettivo avvio di alcuno dei due percorsi.
A conferma dell'atteggiamento di rifiuto e di indisponibilità si legge nella relazione dei SS del
22.01.2025 che “il signor , oltre a non collaborare con il Servizio Scrivente, si è rifiutato di CP_5
accedere ai Servizi Specialistici (SerT) e al percorso di sostegno alla genitorialità suggeriti da Codesta
A.G.” (v. pag. 8).
Pertanto, anche in tale relazione conclusiva i Servizi ritenevano di non essere in grado di esprimere un giudizio circa l'idoneità del IG. ad essere affidatario in via esclusiva dei figli minori. Tali CP_5
considerazioni venivano condivise anche dalla Curatrice Speciale, che nelle conclusioni chiedeva la conferma dell'affido all'ente limitatamente alle decisioni in materia di educazione, istruzione, salute e collocamento, con incarico ai SS di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare, l'attivazione di interventi educativi e di supporto al nucleo, oltre che di indagine rispetto alla famiglia allargata del padre.
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per disporre l'affido super esclusivo dei minori al padre, come richiesto da parte ricorrente, ritenendo, invece, doveroso confermare l'affido dei minori all'Ente limitatamente alle decisioni in materia di educazione, istruzione, salute e collocamento, regolamentazione rapporto madre/figli.
pagina 8 di 19 Infatti, la scelta del regime di affido del minore deve essere effettuata in base al criterio fondamentale del suo esclusivo interesse morale e materiale previsto dall'art. 337 quater c.c. e “deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'inidoneità genitoriale di uno o di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli”1, privilegiando la soluzione che appaia maggiormente idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire al minore e non da ultimo, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Considerato che il provvedimento di affidamento all'Ente costituisce “una ingerenza nella vita privata
e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021)”, lo stesso “deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità”2.
Nel caso di specie, la decisione di affidare i minori all'ente, seppur limitatamente agli aspetti summenzionati, trova giustificazione sia nella carenza di collaborazione del IG. , il quale non CP_5
solo non ottemperava ai provvedimenti adottati prima dal Tribunale per i RI e poi dall'Intestato
Tribunale, ma, anzi, manifestava condotte oppositive all'intervento dei Servizi, mantenendo “un atteggiamento di rigidità e scarsa collaborazione” (v. pag. 6 della relazione del 06.03.2024) e disattendeva ripetutamente gli appuntamenti con gli operatori dei Servizi, che nelle condizioni psicofisiche in cui versano i minori riportate sia dai referenti delle istituzioni scolastiche sia dei SS.
Infatti, nell'ultima relazione in atti, del 22.01.2025, si riportava un evidente peggioramento delle stesse, sia per quanto concerne l'aspetto igienico, sia per quanto attiene alla cura e al benessere psicologico.
Rispetto al primo di questi aspetti gli operatori che hanno incontrato i minori hanno riportato “come tutti e tre i fratelli siano carenti sotto l'aspetto igienico, infatti si sono mostrati tutti poco curati e maleodoranti” (v. pag. 7), osservazioni condivise anche dal tutor che segue le gemelle, che riferiva su
“In merito all'aspetto igienico non sempre è in condizioni ottimali, emanerebbe un odore CP_2
persistente. Il tutor ha precisato che, una volta, quando era assente, i compagni di classe CP_2
Cont hanno richiesto l'intervento dei docenti in merito a tale aspetto” e su “In merito all'aspetto Con igienico, anche per non sempre è curato, i capelli sembrerebbero unti e vestiti e divisa, talvolta sporchi, emanerebbero un forte odore di sporcizia e sudore” (v. pagg. 4 e 5).
Per quanto attiene all'accudimento dei minori, in termini di attenzioni e di supervisione degli stessi, non si sono rilevate criticità rispetto a , ma per le sole gemelle. Infatti, i referenti delle istituzioni CP_4
Cont scolastiche frequentate da e davano atto dell'assenza di contatti con il padre delle minori, CP_2 per cui suggerivano di “Favorire un incontro con i genitori per discutere le difficoltà emerse. Al
05.12.2024 non vi sono risposte alle mail ufficiali tant'è che abbiamo richiesto altri indirizzi”. Cont In particolare, si segnalavano delle difficoltà comportamentali di la quale “Durante le ore di lezione, si dimostra spesso oppositiva, scontrosa e polemica. Se riceve un bel voto o feedback positivi, appare soddisfatta, ma reagisce male se le si fanno notare errori o comportamenti inadeguati. Ad esempio, nell'ultima verifica di scienze alimentari, ha preso un brutto voto, come molti altri nella classe. La sua reazione è stata di offendersi, lanciare via la verifica e dormire per tutto il tempo della correzione. Spesso ripresa per linguaggio scurrile e bestemmie (per cui è stata ripresa anche da un
Assessore Comunale durante un evento esterno)”.
Da ultimo, si è rilevata la necessità di apprestare maggiore attenzione al benessere psicologico dei minori, i quali hanno vissuto episodi fortemente traumatici e necessitano di uno spazio proprio ove poter rielaborare il loro vissuto, specie rispetto alla relazione con la madre.
In merito a tale ultimo aspetto nella relazione del 09.05.2024 i SS si legge che “tutto quanto accaduto nel contesto materno continua a segnare la vita dei minori ed andrebbe adeguatamente rielaborato in uno spazio personale. È evidente, dalle parole dei minori, la preoccupazione nei confronti delle condizioni di vita e di salute della donna, nonostante tendano, verbalmente, a negare le preoccupazioni
e ad affermare di non essere realmente interessati allo stato della donna. Pare che l'argomento materno in casa non venga quasi mai affrontato ma si ritiene indispensabile che tutti i minori possano avviare un percorso personale per potere avere accesso a questa parte dolorosa del loro vissuto” (v. pag. 5).
Invero, tale esigenza era stata più volte segnalata, senza che vi facesse seguito l'effettivo avvio di un percorso psicoterapeutico in favore dei figli della coppia.
Dall'ultima relazione dei SS si apprende che “In data 16.12.2024, è stato effettuato un incontro di rete con le assistenti sociali dei Comuni di Solbiate OL e di IA OL, servizi referenti rispettivamente del padre e della madre, congiuntamente anche alla curatrice speciale dei minori. Tale incontro è stato richiesto dalla curatrice speciale per chiedere all'Ente affidatario di potersi fare carico dell'aspetto economico relativo ad un percorso psicologico privato o convenzionato, previsto Con dal Tribunale Ordinario, per i minori, in particolar modo per le gemelle e . Il Comune di CP_2
pagina 10 di 19 Solbiate OL, si è reso disponibile a prendere in considerazione questa richiesta, rimanendo in attesa di un riscontro da parte dell'amministrazione comunale” (v. pag. 7). Inoltre, “per tutti e tre i minori è stato chiesto ai docenti se ci fosse la possibilità di attivare lo sportello dello psicologo scolastico, in quanto si è riscontrata la difficoltà nell'attivare un percorso psicologico esterno.
Entrambe le scuole hanno dato un rimando positivo, in quanto sarebbe già attivo all'interno della scuola, ma servirebbe l'autorizzazione da parte del padre” (v. pag. 5).
Preso atto della disponibilità dei Comuni competenti si ribadisce, pertanto, la necessità di un immediato avvio di un percorso psicologico per tutti i minori . CP_5
In relazione a tale profilo, vi è stato un rilevante ritardo da parte degli enti, più volte evidenziato dal padre. Tale ritardo, però, non giustifica il rifiuto paterno a qualsiasi forma di collaborazione con i SS, atteso che il percorso di sostegno alla genitorialità, il monitoraggio dei SS erano comunque funzionali all'interesse dei minori.
Nulla quaestio rispetto alla richiesta di collocamento dei minori presso il padre, avanzata dal ricorrente e avallata sia dalla Curatrice Speciale che dai SS.
Tuttavia, in ragione delle criticità rilevate dai SS e dagli insegnanti dei minori, si rende necessaria la predisposizione di interventi di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna, sia al fine di supportare il nucleo per il superamento delle criticità igienico-sanitarie riscontrate, sia al fine di disporre un'indagine sulla famiglia allargata paterna anche allo scopo di “individuare delle figure di sostegno vicarianti per i minori vista la nulla collaborazione del padre con Servizi e realtà scolastiche”.
Si invita, inoltre, il ricorrente ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità e presso il , Pt_5
quantomai necessari per garantire il benessere dei minori alla luce della difficile situazione familiare.
Inoltre, deve essere disposta l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori, con obbligo per i SS di monitorare e supportare il nucleo, attivando interventi di educativa domiciliare presso la casa paterna ed assicurando la presa in carico psicologica dei minori, relazionando semestralmente
(impregiudicato il potere/dovere di segnalare immediatamente situazioni di possibile pregiudizio per i minori) al Giudice Tutelare anche rispetto alla (auspicata) adesione del IG. ai percorsi CP_5
consigliatigli ed interfacciandosi con i referenti delle istituzioni scolastiche frequentate dai minori e con il medico pediatra che li ha in cura.
Si precisa che, nonostante il collocamento dei minori presso il padre, deve essere revocata l'assegnazione della casa familiare, considerato che, nonostante la richiesta di assegnazione fatta dal padre, quest'ultimo non ha mai manifestato l'effettiva intenzione di trasferirsi lì con i minori e, ad oggi, essendo decorsi oltre due anni da quanto i minori lasciavano la casa familiare, deve ritenersi reciso il pagina 11 di 19 legame con l'abitazione. Da ultimo, successivamente all'assegnazione, nella casa familiare si verificava un incendio e l'immobile veniva dichiarato inagibile. La sua assegnazione, quindi, non risponde più all'interesse dei minori.
2) Decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e frequentazione madre/figli
In sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente chiedeva “Emanare idonei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale della madre considerato lo stato attuale della situazione così come emerge alla relazione dei Servizi Sociali”. Domanda formulata anche da parte della Curatrice
Speciale, la quale chiedeva “che la IG.ra decada dalla responsabilità genitoriale, Controparte_1
che vengano sospese le frequentazioni con i RI (in quanto per gli stessi pregiudizievole)”.
Tale istanza si giustificava in ragione delle condizioni sempre più critiche in cui versava la madre dei minori, dell'assenza e del disinteresse dalla stessa manifestato relativamente ai figli, nonché in ragione del vissuto traumatico associato da questi ultimi alla madre.
La IG.ra non solo non si atteneva alle indicazioni del Tribunale per i Minorenni di CP_1
Milano (precipuamente avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e valutazione da parte del
, con eventuale presa in carico), ma cessava di manifestare interesse nei confronti dei figli. Pt_5
Infatti, i SS riportano che, ancor prima dell'emanazione del Decreto provvisorio del Tribunale per i
Minorenni di Milano, “la signora è stata convocata al servizio per un colloquio di CP_1
monitoraggio il giorno 08.03.2023. Si specifica che la stessa in tutti questi mesi ha chiamato solo in un'occasione il Servizio Sociale di base per lamentare del nuovo assetto familiare ma non ha mai contattato il Servizio scrivente, se non in una sola occasione, chiedendo se si fosse provveduto all'iscrizione dei figli a scuola” (v. pag. 6 della relazione del 24.01.2023 allegata alla relazione del
08.05.2023).
In occasione dell'incontro la resistente si presentava in “precarie condizioni igieniche” e non appariva in grado di elaborare criticamente le proprie condotte, adottando un atteggiamento di stampo vittimistico e negazionista rispetto alle criticità emerse.
“Invitata a riflettere su quanto riportato in relazione di indagine rispetto alla trascuratezza e alla mancanza di igiene, la donna nega fermamente che i figli siano mai stati sporchi o mal vestititi. Nega anche che vi fosse incuria e riferisce che i figli si lavavano regolarmente poiché lei, se essi non si lavavano, li sgridava. Non si spiega come mai le insegnanti abbiano riferito di tali condizioni” (v. pagg. 7 e 8).
In tale occasione si dichiarava formalmente favorevole agli interventi propostile.
pagina 12 di 19 A seguito della convocazione predisposta per una lettura condivisa del contenuto del decreto del
Tribunale dei RI e per una programmazione degli interventi da attuare, tuttavia, “la signora ha disatteso senza avvisare”.
Tale approccio si ripeteva anche a seguito dell'avvio del presente procedimento. Infatti, nonostante nella comparsa di risposta la IG.ra avesse dichiarato la sua disponibilità “a seguire CP_1
qualsiasi percorso sia necessario per aiutarla a rafforzare le proprie capacità genitoriale al fine di migliorare il proprio rapporto con i figli minori”, tale esternazione veniva, di fatto, disattesa.
Come riferito nella relazione dei SS del 05.03.2024 “rispetto alla madre, sig.ra si CP_1
comunica che nonostante le numerose convocazioni effettuate in questi mesi, la stessa ha sempre disatteso gli appuntamenti, rendendosi irreperibile anche telefonicamente (…) si precisa, inoltre, che la sig.ra non si è presentata all'incontro fissato presso la Neuropsichiatria territoriale CP_1
per apporre la firma necessaria ad autorizzare la presa in carico dei figli che è stata quindi avallata dall'Ente affidatario” (v. pagg. 2 e 3).
Stessa condotta veniva adottata dalla rispetto alla presa in carico da parte del . Infatti, CP_1 Pt_5 nella relazione del 09.05.2024 si riportava che la stessa “aveva contattato il Servizio Specialistico
(verso la metà del mese di aprile) per chiedere il rilascio di una certificazione atta ad ottenere
l'assegno di inclusione. Veniva fatto presenta alla signora che la cartella presso il SERT era stata chiusa a seguito della mancata adesione da parte della stessa. La sig.ra avrebbe iniziato CP_1
quindi ad inveire verbalizzando che nessuno era disposto ad aiutarla. Dopo quel contatto telefonico nel quale la collega comunicava l'intenzione di poter riaprire la cartella prevedendo una presa in carico, la signora non aveva più ripreso i contatti” (v. pag. 3).
La circostanza è comprovata anche dalla successiva relazione del Serd di BU IZ recante data
10.09.2024, ove si legge che “gli accessi al Servizio sono stati irregolari: la sig.ra molto CP_1
spesso, non si presentava agli appuntamenti fissati e non eseguiva con regolarità il monitoraggio tossicologico prescritto (…) L'ultimo accesso al Servizio risale al 27.062023 a partire da quella data la paziente ha interrotto il programma terapeutico avviato. Nei mesi scorsi la sig.ra ci ha CP_1
contattato telefonicamente chiedendo la possibilità di riavviare la presa in carico presso il nostro
Servizio; le sono stati fissati dei colloqui di riammissione in data 13/06/2024 e, successivamente, in fata 04/09/2024 ai quali, tuttavia, non si è presentata”.
Lo stesso tenore è riscontrabile rispetto alla presa in carico presso il CPS, con riferimento alla quale il
Servizio Specialistico ha riportato che “la signora è stata più volte valutata da Controparte_1
questo servizio e dichiarata non affetta da alcuna patologia psichiatrica. Si ritiene che la signora viva in una condizione di grave precarietà e fragilità sociale per cui risulta verosimilmente più utile una
pagina 13 di 19 presa in carico di altro tipo con l'eventuale partecipazione del servizio per le tossicodipendenze. Si ricorda che la paziente si è presentata a visita solo una volta nell'arco del corrente anno ed esclusivamente per richiedere l'erogazione di un sussidio economico. I plurimi accessi in Pronto
Soccorso hanno la stessa valenza di richiesta d'aiuto economico e di un alloggio più idoneo alla signora stessa. Si rimane a disposizione qualora la paziente avesse bisogno di una ulteriore valutazione. Allo stato attuale non si ritiene ci siano i presupposti per attivare alcun percorso di cura presso il nostro servizio”, mentre rispetto agli incontri con i Servizi Sociali si riporta che “la madre dei minori non ha più preso contatti con il Servizio Scrivente e nessuna notizia è pervenuta alle scriventi, anche in merito alla relazione madre/figli” (v. pag. 4 della relazione SS del 23.09.2024).
In merito alla criticità delle condizioni psicofisiche della IG.ra non vi sono stati sviluppi CP_1
positivi, ma al contrario si è registrato un vertiginoso peggioramento delle stesse, comprovato dai numerosi verbali allegati dal difensore della resistente, attestanti numerose condotte antisociali e plurimi tentativi di suicidio, che hanno reso necessario procedersi a mezzo di Trattamento Sanitario
Obbligatorio in data 16.08.2024. Inoltre, a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco presso l'appartamento ove la stessa dimorava (trattasi dell'immobile adibito a casa familiare), è stata dichiarata la inagibilità dei luoghi, con conseguente attivazione del Comune di IA OL di una struttura ove collocarla. Tuttavia, in tali occasioni la signora veniva allontanata da due strutture reperite dal pronto intervento sociale per disturbo agli ospiti e si rendeva protagonista di un'aggressione al personale sanitario dell'Ospedale di BU IZ (vedasi docc. da 3 a 6 di parte resistente e la relazione dei SS del Comune di IA OL allegata alla relazione depositata il 29.01.2025 dai SS di
Solbiate OL).
Ai fini della pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale si rileva che “il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”3.
Nel caso di specie deve disporsi la decadenza della IG.ra dalla responsabilità genitoriale CP_1
in ragione delle condotte gravemente pregiudizievoli compiute nei confronti dei figli, esplicantesi nelle violenze perpetrate ai danni dei minori (che hanno in più occasioni dichiarato che la madre “li picchi”), nonché nell'inadempimento degli obblighi di assistenza familiare, comprovati anche nel corso del 3 Così Cass. civile sez. I, sentenza n.9763 dell'08/04/2019 pagina 14 di 19 presente giudizio dal disinteresse mostrato dalla verso i figli e nella incapacità di CP_1
esercitare la responsabilità genitoriale a cagione della condizione di tossicodipendenza della resistente, la quale, peraltro, non ha manifestato la seria volontà di intraprendere un percorso finalizzato alla disintossicazione.
Inoltre, non è prospettabile allo stato attuale un calendario di frequentazione madre/figli, neppure in
Spazio Neutro, che risulterebbe invero pregiudizievole per i minori, già sufficientemente provati, preoccupati e sofferenti per le condizioni della madre.
Nell'incontro tra gli operatori dei SS e , questi riferiva “di non avere notizie dirette (circa la CP_4 madre) ma che, alcune volte, andrebbe attivamente alla ricerca di notizie su di lei su “Google News”; come ad esempio 2/3 mesi prima avrebbe letto che una donna di 34 anni si sarebbe buttata nel fiume
OL. Il minore avrebbe pensato subito che la donna potesse essere sua madre e si dice deluso dal fatto che “fa ancora queste cose da matti/ pazzi”.
Mentre, per quanto riguarda le gemelle si riportava nella relazione del 06.03.2024 quanto segue:
Con Infine, come riportato nella relazione del 09.05.2024 e si dicono possibilisti ad una ripresa CP_4
dei rapporti con la signora previo un percorso di disintossicazione della donna;
, CP_1 CP_2 ancora molto in collera con la madre, lo nega fermamente” (v. pag. 5).
Pertanto, allo stato attuale e sino al mutamento delle condizioni psicofisiche della IG.ra , CP_1
non si ritiene compatibile con la tutela del benessere morale dei figli la predisposizione di un calendario di incontri, neppure in modalità protetta.
Spetterà all'ente affidatario, in collaborazione con i SS di IA OL (competenti per la resistente), regolamentare la ripresa dei rapporti fra la madre ed i minori una volta che la madre abbia seriamente pagina 15 di 19 intrapreso un percorso di disintossicazione, atteso che la pronuncia di decadenza non esclude a priori ogni frequentazione.
Si invita inoltre la resistente a intraprendere il percorso presso il . Pt_5
3) Mantenimento dei figli minori
Per quanto concerne gli aspetti di tipo economico, parte ricorrente chiedeva “il versamento di un assegno mensile per il contributo al mantenimento di e CP_2 CP_3 CP_4 dell'importo complessivo di € 300,00 (€ 100,00 a figlio) da corrispondere al IG. Vitrò CP_5
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT costo, riservandosi di aumentare tale richiesta una volta conosciuti i redditi della resistente”, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute per i figli.
A tale richiesta si associava la Curatrice Speciale, la quale tuttavia individuava l'an debeatur nell'importo complessivo di € 450,00 (€ 150,00 a figlio) a titolo di contributo materno al mantenimento.
Parte resistente non formulava istanze di tipo economico.
Ai fini della individuazione della misura dell'assegno periodico al cui versamento uno dei genitori – tendenzialmente quello non collocatario – è tenuto, il sistema normativo italiano non prevede un unico criterio predeterminato, bensì indica, all'art. 337 ter c.c., una serie di parametri quali “le attuali esigenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che, all'esito della ricostruzione del quadro patrimoniale delle parti, l'assegno di mantenimento a carico della IG.ra vada quantificato a far data dal CP_1
deposito del ricorso in complessivi € 100, incluse le spese straordinarie.
Nell'ipotesi in cui la madre reperisca un'attività lavorativa, l'assegno deve essere aumentato ad € 150 per figlio e le spese straordinarie devono essere ripartite al 50%.
Ai fini dell'an della sussistenza del contributo materno al mantenimento si deve, in primo luogo, dare atto del fatto che la madre non provvede in alcun modo al mantenimento diretto dei figli e che allo stato attuale non è possibile ipotizzare una frequentazione, neppure in Spazio Neutro, della resistente con i figli.
Per quanto concerne il quantum di tale importo, nonostante nel corso del presente giudizio parte resistente non abbia provveduto a depositare la documentazione economica richiesta, appare evidente dalle relazioni a firma della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, degli assistenti sociali e della Questura
pagina 16 di 19 di Varese in atti (docc. da 3 a 6 depositati da parte resistente in data 14.05.2024) la situazione di forte fragilità (non solo economica) in cui versa la IG. , priva di redditi. CP_1
A ciò si aggiunga che, come esposto anche dal IG. nel ricorso introduttivo “la IG.ra CP_5 invece, seguendo le indicazioni della famiglia d'origine, non ha mai inteso cercare un CP_1 lavoro, almeno stabile, limitandosi ad effettuare occasionali collaborazioni domestiche”, non avendo di conseguenza, risparmi economici propri ai quali attingere.
Inoltre, dalle relazioni del e dal CPS è dato desumere anche la mancata percezione da parte della Pt_5
resistente del cd. reddito di inclusione. Infatti, nella relazione del 09.05.2024 si riportava che la stessa
“aveva contattato il Servizio Specialistico (verso la metà del mese di aprile) per chiedere il rilascio di una certificazione atta ad ottenere l'assegno di inclusione. Veniva fatto presenta alla signora che la cartella presso il SERT era stata chiusa a seguito della mancata adesione da parte della stessa” (v. pag. 3). Dello stesso tenore anche la relazione del CPS ove si legge che “Si ricorda che la paziente si è presentata a visita solo una volta nell'arco del corrente anno ed esclusivamente per richiedere
l'erogazione di un sussidio economico” (v. pag. 4 della relazione SS del 23.09.2024).
La madre, quindi, è priva sia di reddito che di qualsivoglia patrimonio. Inoltre, considerate le sue condizioni psicofisiche, è quanto mai improbabile che riesca nell'immediato a reperire un'attività lavorativa.
L'individuazione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento, inoltre, tiene conto dell'integrale percezione dell'AU da parte del ricorrente, come disposto a far data dal 16.05.2023.
Il ricorrente ha dichiarato all'udienza del 13.03.2024 che l'AU ammonta a complessivi € 522,00.
Il ricorrente, poi, è in attesa dell'assegnazione di una nuova casa popolare da parte del Comune di
IA OL come risulta dalla relazione dei SS depositata a gennaio 2025.
Dalla CU2024, risultano redditi per € 18.841, corrispondenti ad un netto mensile di € 1.450 calcolato su dodici mensilità (doc. 11 e 12 del ricorrente). Trattasi di importi in linea con quanto percepito dal ricorrente dal 2019 (doc. 7, 8, 9 del ricorrente).
4) Spese di lite
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
L'esito complessivo della lite vede una prevalente soccombenza di parte resistente, che giustifica il pagamento di 1/3 delle spese di lite di parte ricorrente. I rimanenti due terzi devono essere compensati, considerato che veniva disposto l'affido all'ente, come domandato dalla madre.
pagina 17 di 19 Infine, devono essere poste a carico dei genitori le spese del CS. Il fatto che quest'ultimo sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
La nomina del CS, infatti, veniva resa necessaria dalla incapacità delle parti di improntare il proprio comportamento al superiore interesse dei figli, rendendo necessario l'intervento di un difensore che rappresentasse correttamente i bisogni dei minori.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità4.
Le spese del CS, inoltre, vengono liquidate tenendo conto del valore indeterminabile, complessità bassa, del fatto che la sua nomina interveniva solo a marzo 2024, quando era già stata svolta buona parte dell'istruttoria, e, al contempo, del numero di minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la resistente decaduta dalla responsabilità genitoriale sui minori Controparte_1 [...]
e Persona_5 Persona_7 Persona_6
2) affida e all'Ente territorialmente Persona_5 CP_5 CP_3 Persona_6
competente (allo stato il Comune di Solbiate OL) limitatamente alle decisioni in materia di educazione, istruzione, salute, collocamento, regolamentazione rapporti madre/figli, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del padre. Per il resto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal solo;
Controparte_5
3) revoca l'assegnazione della casa familiare, sita in IA OL, via Monginevro, 18, al padre;
4) colloca i minori presso il padre;
4 V. Cass., Sez. II, n. 777 del 19/01/2021 pagina 18 di 19 5) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti (IA OL per la madre e Solbiate
OL per il padre ed i minori) monitorino il nucleo familiare, assicurino l'adempimento degli interventi di cui in motivazione e relazionino semestralmente al G.T. territorialmente competente;
6) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza presso il G.T. a favore dei figli Persona_5
(nate il 02.02.2009) e (nato il [...]), residenti in
[...] Persona_7 Persona_6
Solbiate OL, via Ortigara n. 2;
7) pone a carico della IG.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
corrispondendo al IG. , con decorrenza dal deposito del ricorso, entro il giorno 5 di ogni CP_5 mese, l'importo mensile di € 100, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, comprensivo delle spese straordinarie. Ove la resistente reperisca un'occupazione, sarà dovuto un assegno di €
150 per figlio e le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra i gentori;
8) dispone che l'Assegno Unico sia interamente percepito dal padre;
9) dispone che i rapporti madre/figli siano regolati come in parte motiva;
10) condanna la resistente al pagamento di un terzo delle spese di lite del ricorrente e liquida detto terzo in € 1.830,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi ed in € 32 per spese.
Compensa, per il resto, le spese di lite fra il ricorrente e la resistente;
11) condanna e in solido tra loro, a rifondere all'Erario – o al Controparte_5 Controparte_1
curatore speciale dei figli minori (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
12) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore di Persona_5 Persona_7
(nate il 02.02.2009) e (nato il [...]), residenti in [...]
Ortigara n. 2;
13) dispone che i SS del Comune di Solbiate OL e di IA OL relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 30.9.2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS Solbiate OL e di IA OL nonchè al GT del Tribunale di BU IZ per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Così deciso in BU IZ nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così, da ultimo, Cass. Sez. I, n. 35253 del 18/12/2023, nonché, ex multis, Cass. n. 21425 del 06/07/2022 e Cass n. 4056 del
09/02/2023 2 V. Cass. Sez. I, sentenza n. 32290 del 21.11.2023 pagina 9 di 19