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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 10.9.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3699/2021 R.G.L. vertente
T R A
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberio, come da procura generale in atti ricorrente in riassunzione
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso, come da Controparte_1 procura speciale alle liti in atti;
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 616 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 18.5.2021, l proponeva opposizione all'esecuzione, Pt_1 ex artt.615 e 616 c.p.c, avverso il precetto notificato dal resistente, esponendo in punto di fatto e Pt_ diritto: “Con atto di precetto notificato il 11.5.2017 il creditore istante intimava l' al pagamento della somma di
€. 4.013,90, oltre spese. Nell'atto di precetto si assumeva che nonostante il titolo esecutivo emesso dal Tribunale di Pt_ Foggia (sent. n. 195/15) avesse condannato l' alla corresponsione della prestazione ivi indicata (inabilità civile con decorrenza 1.10.2009), l' avrebbe sospeso il pagamento della prestazione a decorrere dal mese di agosto Pt_1
2016, per poi riprendere il pagamento dei ratei a partire dal mese di giugno 2017. Si intimava pertanto l al Pt_1 pagamento delle rate dal mese di agosto 2016 sino al mese di maggio 2017. L' a mezzo PEC dell'8.6.2017 Pt_1
pagina 1 di 8 comunicava al difensore del creditore procedente che la prestazione era stata corrisposta con ordine di pagamento in pari data per un importo minore corrispondente al periodo agosto – dicembre 2016, pari a euro netti 2.223,96 (si allega estratto del pagamento della prestazione e delle spese di precetto). Ciò in quanto le rate relative all'anno 2017 non risultano dovute per il superamento del limite reddituale. Ciononostante, il creditore opposto notificava atto di pignoramento in data 8.8.2017. L' proponeva opposizione all'esecuzione, depositata in udienza, con contestuale Pt_1 istanza di sospensione. Il Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 13.4.21, ritenendo sussistente il fumus boni iuris, respingeva l'istanza di sospensione con compensazione delle spese della fase cautelare, fissando l'udienza del
27.7.2021 per la precisazione del credito e il termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Ciò posto, Pt_ l' riassume il giudizio nel merito, ribadendo le motivazioni di cui al ricorso in opposizione all'esecuzione, e deducendo quanto segue in merito alle conclusioni del Giudice dell'Esecuzione. DIRITTO Assenza di valido titolo Pt_ esecutivo. Superamento dei limiti reddituali. È circostanza pacifica e non contestata che l' ha eseguito il titolo azionato liquidando, in favore del creditore procedente la prestazione riconosciuta giudizialmente. Ad ogni buon conto l' ha prodotto sia il prospetto di pagamento che l'attestazione di riscossione dell'importo di euro 2.223,96 a titolo Pt_1 di arretrati. Successivamente, i ratei sono stati corrisposti mensilmente sino al mese di dicembre 2016 compreso, data in cui, a seguito del superamento dei limiti reddituali, la prestazione è stata sospesa per tutto il 2017. È altresì indiscusso che l'esistenza di una sentenza passata in giudicato con la quale viene riconosciuto il diritto alla prestazione di cui era titolare il procedente, non vale a rendere illegittima la successiva sospensione della prestazione per un mutamento sopravvenuto della situazione accertata con la sentenza (in tal senso vedi Cass. n. 11169 del 4.7.2012 che si allega).
La statuizione del Giudice che riconosce il diritto a una prestazione di durata, che si basa sulla necessità della sussistenza di molteplici condizioni da verificare periodicamente, è da ritenersi valida solo e soltanto a situazione invariata. In materia, similare, di revisione sanitaria, l'orientamento unanime della giurisprudenza è nello stesso senso.
Sul punto la Corte di Cassazione – Sezioni Unite (Sentenza n. 383/1999) componendo un contrasto in relazione all'art. 10 R.D. 636/1939, così ha statuito: “In materia di invalidità pensionabile, l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione dell'assicurato, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all'entrata in vigore della l. n. 222 del 1984), e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che, in relazione alla rilevanza attribuita dall'art. 10 del r.d.l. n. 636 del 1939, conv. con modificazioni nella l. n. 1272 del 1939, al recupero della capacità di guadagno da parte del pensionato -comportante la soppressione della pensione da parte dell'Istituto assicuratore pagina 2 di 8 quando tale capacità cessi di essere inferiore ai limiti di legge - la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca della pensione disposta dall'istituto assicuratore, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell'emanazione dell'atto di soppressione per verificare se effettivamente vi è stata un'evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti con le sue personali attitudini. Conforme Cassazione civile sez. lavoro, sentenza 05.02.2002 n. 1505: “La revoca della pensione di invalidità può conseguire non solo ad un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato, ma anche ad un recupero della capacità di lavoro derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo che consente all'assicurato di svolgere continuamente e senza danno un'attività confacente alle sue attitudini con una remunerazione anche inferiore, nei limiti legali previsti per il conseguimento della pensione, a quella percepita nello svolgimento dell'attività lavorativa abbandonata a causa dell'invalidità”. In fattispecie assolutamente sovrapponibile, se pur riferita a mancata presentazione a visita, sia il GE, sia il GdL nella fase di merito hanno confermato il potere di revisione dell' anche in presenza di titolo giudiziale. il Giudice della esecuzione dott. Di Pt_1
Lalla ha così motivato “Il Giudice della Esecuzione, letti Pt_ gli atti del procedimento di esecuzione n. 158/2007, promosso da nei confronti dell con Parte_2
Pt_ pignoramento presso terzi del 11 gennaio 2007; vista la opposizione svolta dall ritenuto che ricorrano i gravi motivi per sospendere la esecuzione, apparendo la opposizione sorretta da elementi seri;
considerato in particolare che la formazione del giudicato non osta alla operatività di fatti modificativi sopravvenuti, tra i quali si collocano quelli conseguenti all'esercizio del potere dovere dell'Amministrazione di sottoporre a verifica il titolare di un trattamento di invalidità e quindi di disporre la sospensione della erogazione nel caso in cui l'interessato, cui sia stata notificata la convocazione, non si sia presentato alla visita medica, e successivamente di disporre la revoca del trattamento in caso di mancanza di giustificazioni (art. 37 legge 23 dicembre 1998 n. 448);
PQM
sospende la esecuzione…omissis”. Nel giudizio di merito alla opposizione alla esecuzione il Tribunale di Bari con sentenza n.3030/2011 (confermato dalla
Corte di Appello con sentenza n. 1417/14) confermando il corretto operato dell' ha così statuito: “La Pt_1 situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una diversa valutazione ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. Lo strumento normativamente previsto per verificare se vi sia stata una evoluzione migliorativa della condizione di salute del pensionato o comunque un recupero della sua capacità di guadagno è quello della revisione, che consente di operare il raffronto tra la situazione preesistente e quella attuale.
Detta possibilità di verifica sussiste in relazione al permanere delle condizioni a base del pregresso riconoscimento, sia esso amministrativo o giudiziale;
diversamente da quanto sostenuto dal creditore procedente, non vi è ragione di escludere da detta verifica i benefici costituiti a seguito di pronuncia giudiziaria, poiché ciò che rileva non è il momento pagina 3 di 8 costitutivo del beneficio, ma la permanenza delle condizioni per le quali la prestazione è stata erogata. In altri termini, la sussistenza di un titolo esecutivo - costituito dalla sentenza passata in giudicato – non elide il potere dell'ente di procedere a revisione e di revocare la posizione pensionistica, giudizialmente costituita, ove siano venute meno le condizioni di erogabilità”. E ancora: In materia di revoca dell'assegno di invalidità, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, la Cassazione afferma: ”va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell'emanazione dell'atto di soppressione per verificare se effettivamente vi è stata un'evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato. La revoca della pensione d'invalidità, che, a differenza dell'annullamento, ha efficacia ex nunc, può essere disposta dall in base Pt_1 al semplice accertamento dell'insussistenza, al momento della revoca, di una capacità di guadagno al di sotto dei minimi legali, essendo necessario il raffronto, fra le condizioni dell'assicurato al momento della concessione della prestazione ed in quello della sua revoca (Cass. 12 marzo 2004 n. 5151). Nel caso di specie, per l'anno 2016, anteriore a quello per il quale la prestazione è stata sospesa, il creditore opposto risulta aver percepito un reddito di euro 18.652,10 (come si evince dal CUD 2017 e relativo estratto prodotto con il ricorso in opposizione), laddove il limite reddituale previsto dalla legge è pari a euro 16.532,10
(come si evince dall'esame della relativa tabella allegata al ricorso in opposizione). Infondatezza delle eccezioni di controparte in merito al mancato superamento dei limiti reddituali. Assolutamente infondata è l'eccezione di controparte, accolta dal Giudice delle esecuzioni, in base alla quale nel caso di specie andrebbe applicato l'art. 3, co. 6, legge n. 335/1995, ai sensi del quale, fini del riconoscimento dell'assegno sociale non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione, con la conseguenza che dal reddito complessivo pari ad euro
18.652,10 (come del resto attestato dall' deve detrarsi l'imposizione fiscale pari ad euro 4.411,77 (come risulta Pt_1 dal modello 730 depositato da parte opposta) e che, pertanto, il reddito residuo ammonterebbe a euro 14.240,33, quindi inferiore a quello previsto dalla legge in euro 16.532,10. Nel caso di specie, la sentenza n. 195/15 azionata da controparte ha riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità civile a decorrere dall'1.10.2009, che solo successivamente si è trasformato in assegno sociale. Infatti, il ricorrente, nato il [...], alla decorrenza del beneficio (inabilità civile) aveva ancora da compiere 65 anni (per l'esattezza ne aveva 59). Pertanto, la pensione di inabilità civile si è trasformata in assegno sociale soltanto a far data dal mese di dicembre 2014. Orbene, per gli invalidi civili titolari di pensione o di assegno mensile di assistenza (invalidi parziali) e per i sordi titolari di pensione, che siano già titolari delle rispettive provvidenze prima del compimento dei 65 anni, in deroga a quanto previsto dal citato art. 3, co. 6, legge n. 335/1995, si fa riferimento al solo reddito personale negli stessi limiti previsti dalle relative provvidenze economiche di invalidità o sordità (ad esempio: per il 2018 il limite reddituale per la pensione di invalidità civile e sordità è pari a 16.814,34, che è anche il limite per poter accedere all'assegno sociale). A tal riguardo, si legge nella circolare n. 86/2000 che ai allega in Pt_1 pagina 4 di 8 copia: “Il Ministero del Lavoro, con nota del 27 marzo 2000, ha espresso l'avviso che per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni la titolarità della prestazione sostitutiva ex articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, continui a trovare esclusivo fondamento nello status di invalido civile, mentre l funge da mero ente erogatore del Pt_1 beneficio stesso. Ciò nella considerazione che la titolarità della pensione di invalidità civile costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'ammissione al godimento della pensione o dell'assegno sociale e per il mantenimento del relativo diritto;
pertanto, stante la diversa natura dei due istituti, occorre prescindere dalle condizioni specificatamente prescritte per farsi luogo alla liquidazione delle pensioni assistenziali in favore della generalità dei soggetti. Secondo il
Ministero del Lavoro sarebbe assolutamente illogico che l'invalido, dopo il compimento dei 65 anni di età venisse penalizzato a causa dell'applicazione di criteri di verifica stabiliti per l'erogazione dell'assegno o pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, ma che invalidi non sono. In conformità alle direttive del
Ministero del Lavoro, in sede di accertamento o di verifica delle condizioni reddituali nei confronti degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, si dovrà fare riferimento al reddito percepito dall'interessato nell'anno precedente, in rapporto al limite stabilito per l'anno di riferimento della prestazione”. Tutto ciò considerato, nella situazione esaminata, il reddito derivante dalla pensione cat. VOCPDEL n. 04603372 percepita dall'odierno opposto per l'anno 2017, ammonta a
18.562,10 euro, come tale superiore al limite reddituale che consente il mantenimento della prestazione (all'epoca
16.532,10 euro), come del resto già eccepito nel ricorso in opposizione all'esecuzione e come ribadito dalla stessa controparte e dal Giudice delle Esecuzioni. Pertanto, nulla è ulteriormente dovuto per il 2017 a titolo di invalidità civile. ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Alla luce dei motivi come evidenziati, attesa la carenza di legittimazione attiva l'assenza di valido titolo esecutivo, ritenuto che l sarebbe Pt_1 ingiustamente esposto ad azione esecutiva priva dei presupposti, con seria difficoltà di recupero delle somme eventualmente assegnate. Sul punto la Suprema Corte ha ritenuto sussistere i gravi motivi ex art. 624 cpc quando il
G.E. ritenga fondata la questione in diritto prospettata dall'opponente, o ravvisi la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi estintivi del credito dedotto in giudizio (Cass.16.01.06 1-1.707). In proposito non può trascurarsi che, nella comparazione degli interessi coinvolti nella fase esecutiva già intrapresa attraverso il pignoramento, realizzata la finalità conservativa del credito attraverso il vincolo delle somme la posizione del debitore e meritevole di maggiore attenzione, in quanto concreto ed attuale il rischio che l'esecuzione si concluda con una assegnazione ingiusta a fronte di un precetto fondato su un grossolano errore. Si insiste, pertanto affinché il Giudice voglia disporre la sospensione dell'esecuzione, sussistendo i gravi motivi.”.
Adiva, quindi, il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “preliminarmente disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione della procedura esecutiva;
2. in via principale, dichiarare insussistente la pretesa del creditore procedente per le ragioni di cui sopra, con conseguente dichiarazione di inefficacia, nullità, infondatezza della procedura esecutiva instaurata contro l . Pt_1
Vinte le spese di lite.
pagina 5 di 8 Si costituiva in giudizio, , chiedendo di rigettare l'istanza di sospensione Controparte_1 dell'esecuzione formulata dall' e nel merito, rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta Pt_1 dall' Pt_1
Acquisiti gli atti e i documenti e lette le note di trattazione scritta del resistente, all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. L'opposizione va rigettata.
2.1 L' ha fondato la sua opposizione sul presupposto che non poteva ottenere i ratei Pt_1 CP_1 maturati nel periodo successivo al 31.12.2016, sostenendo il superamento della soglia reddituale prescritta per i titolari di pensione di invalidità civile.
L' ha provveduto al pagamento parziale della complessiva somma per € 2.223,96, Pt_1 corrispondente ai ratei maturati dal mese di agosto a tutto dicembre 2016, in esecuzione della sentenza n.195/15 Trib. FG ex Lucera – RGL 2715/2010 (procedimento introdotto prima della modifica di cui al D.L. 98/2011) e lasciando inevaso il pagamento della residua somma di € 1.827,95, successivamente assegnata dal Giudice dell'Esecuzione.
Dalla documentazione versata in atti, risulta accertato che era titolare di pensione di CP_1 invalidità civile ex art. 12 L. 118/71, trasformata automaticamente in assegno sociale, ex art. 19 della medesima legge, a decorrere dall'1.11.2014, come già precisato nell'atto di precetto, notificato il
15.7.2016 (doc. 2 – atto di precetto notificato il 15.7.2016 - in uno alla memoria di costituzione del
12.12.2021 depositata dal resistente).
Tale trasformazione era stata riconosciuta dall' che non aveva proposto opposizione al primo Pt_1 precetto, né alla successiva ordinanza di assegnazione del 13.3.2017 (doc.3 – ordinanza di assegnazione del 6.12.2016 notificata il 13.3.2017 - in uno alla memoria di costituzione del 12.12.2021 depositata dal resistente).
2.2 Il presente giudizio verte sull'applicazione dei corretti limiti reddituali per l'assegno sociale sostitutivo della pensione di invalidità civile e sull'interpretazione dell'art.3 comma 6 L.335/95 in relazione al calcolo del reddito rilevante.
L'art. 19 L.118/71 ha stabilito che “in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153.Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del , con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti. L dà Controparte_2 Pt_1 comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di pagina 6 di 8 assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, Parte salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L' sarà tenuto a rimborsare agli Pt_1 quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età”.
In definitiva la trasformazione avviene “in sostituzione” della prestazione precedente, mantenendo le medesime condizioni di accesso, pertanto, i limiti reddituali applicabili sono quelli previsti per la pensione di invalidità civile e non quelli più restrittivi dell'assegno sociale ordinario.
L'errore in cui è incorso l' consiste nell'aver applicato il limite reddituale di riferimento Pt_1 previsto per gli invalidi civili, senza tener conto dell'applicazione del dettato normativo di cui all'art. 3 co.6 L.335/95, che stabilisce espressamente che “ con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Nel caso di specie, dal reddito complessivo di , per l'anno 2017, pari a € 18.652,10 deve CP_1 essere sottratta l'imposizione fiscale pari a € 4.411,77, ottenendo un reddito netto di € 14.240,33, ben al di sotto del limite previsto dalla legge che ammonta a € 16.532,10 (doc.n.
6- pag.2 del Cud 2017 e relativo estratto– in uno al ricorso in riassunzione del 18.5.2021).
pagina 7 di 8 L' avrebbe potuto facilmente evincere l'imposizione fiscale applicata sui redditi percepiti avendo Pt_1 depositato la Certificazione unica dei Redditi (CUD) dell'anno 2017 del D , dalla quale, si CP_1 poteva evincere agevolmente il corretto calcolo del reddito netto rilevante ai fini del mantenimento della prestazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, , risulta in possesso dei requisiti reddituali previsti CP_1 dalla legge, per l'erogazione dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di invalidità civile, pertanto ha pieno diritto alla corresponsione delle somme richieste, calcolate secondo i corretti parametri normativi che escludono dal computo reddituale le voci espressamente indicate dall'art. 3 comma 6,
L. 335/95 sopra citato.
L'opposizione all'esecuzione proposta dall' è del tutto infondata e deve essere respinta. Pt_1
3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra” €
5.200 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni trattate) – seguono la soccombenza dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 3699/2021 proposto dall' nei confronti Pt_1 di , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Controparte_1
a) respinge l'opposizione proposta dall' Pt_1
b) conferma integralmente l'ordinanza di assegnazione n.3564/16 R.G.E. del 6.12.2016;
c) condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in Pt_1
€ 1.312,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione all'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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