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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, così composta: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott. Maria Cristina Rizzi Consigliere istr./rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3754/2024, riservata in decisione il
25.6.2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli nord n.
3096/2024, pubblicata il 27.6.2024, vertente
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe C.F._2
Diana (c.f.: , domiciliatario in Castel LT (CE). P.co dei C.F._3
Rosmarini n. 55;
Appellanti
E
in persona del legale rappresentante p.t. (p.i.: ), e Controparte_1 P.IVA_1 per essa oggi in persona del CP_2 Controparte_3
l.r.p.t. (p.i.: ), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Marco P.IVA_2
Pesenti (C.F.: ) e Francesco Concio (C.F.: ), C.F._4 CodiceFiscale_5
1 elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. Paola Santoro (C.F. ), Via C.F._6
Mascagni n. 64 - 80100 – Napoli;
Appellata
Motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, gli appellanti in epigrafe indicati hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli nord n. 3096/2024, pubblicata il 27.6.2024, con la quale è stata rigettata la opposizione da questi proposta al decreto ingiuntivo n.
1102/22, che è stato dichiarato esecutivo, e gli opponenti sono stati condannati a pagare le spese di lite, sostenute dalla parte opposta, liquidate in € 9.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
All'udienza del 18.6.2025, che si è tenuta dinanzi al consigliere istruttore nominato, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 25.6.2025, dinanzi al collegio, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 350 - bis c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art.181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c. (modifica introdotta con d.l.
n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 25.6.2025.
Il consigliere estensore Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente Dott.Giulio Cataldi
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