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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4181 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29292/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 29292/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
29.01.2025 vertente
TRA
(c.f. e p.iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante dr.ssa assistita e difesa giusta Parte_2 procura in calce su documento separato, congiunto al presente atto mediante strumenti informatici, ex art. 83 3° comma c.p.c, da avv.ti
Antonella Donà, Ezio Longo e Carlo Daffan con domicilio eletto presso lo studio del terzo a Milano, Via della Guastalla n.15 attrice
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Maurizio Orlando presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in via Chiossetto n. 18 – 20122 Milano
(MI), giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione da intendersi apposta in calce convenuta
CONCLUSIONI per parte attrice
pagina 1 di 13 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito: 1) Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, che l'evento dedotto in giudizio risulta rientrante nella copertura assicurativa di cui alla polizza R.C. n. 131479 e Controparte_3 alla garanzia R.C. Prodotti (R.C.P.) e relativa appendice n. 7, e accertarsi e dichiararsi che rispetto al medesimo evento non ricorrono circostanze che escludano l'applicabilità delle condizioni contrattuali di cui alla polizza citata e relativa appendice, o ne riducano la indennizzabilità. 2) Condannarsi Controparte_1
a tenere indenne e a rimborsare all'attrice sino alla Parte_1 concorrenza del massimale indicato in polizza, al netto dello scoperto laddove applicabile, quanto questa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento danni patrimoniali (capitale, interessi e spese) cagionati alla società dai difetti dei Parte_3 prodotti descritti in narrativa. 3)Per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, condannarsi
[...]
a rimborsare all'attrice la somma Controparte_1 Parte_1 di € 50.000 che quest'ultima ha già corrisposto a a CP_4 titolo di risarcimento danni, o quella diversa somma che risulterà di giustizia, con interessi legali dal giorno dell'esborso (28/10/2020) al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di causa, compreso il rimborso delle spese di CTU e di CTP.
CONCLUSIONI per parte convenuta
Voglia l'On.le Tribunale adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare:
- in limine litis, dichiarare inammissibile la domanda di accertamento di siccome proposta, per le ragioni Parte_1 indicate in narrativa;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la non operatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa n. 131479 per le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare le pagina 2 di 13 domande tutte, nessuna esclusa, formulate da nei Parte_1 confronti di in quanto infondate in fatto e Controparte_1 in diritto;
- in subordine, con riserva di gravame, ove si ritenesse operante la garanzia assicurativa invocata per il sinistro descritto, secondo quanto oggetto di domanda dell'attrice, dichiarare tenuta a prestare, Controparte_1 per la vicenda in oggetto, manleva ed indennizzo a nei Parte_1 limiti dei massimali di polizza per capitale, interessi e spese, con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie contrattualmente previsti e, comunque, in relazione a ciò che si riterrà provato e nei limiti di garanzia, in altra sede.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da rassegnando le Parte_1 conclusioni di cui sopra, reiterate in sede di p.c.
A sostegno delle domande parte attrice deduceva: che sin dal
31/12/2012 aveva in essere con la Polizza Parte_1 CP_5
R.C. n. 131479, comprendente, tra le altre, le Controparte_3 garanzie R.C. Prodotti (R.C.P.), Ritiro Prodotto diretto e/o indiretto) e Tampering, a copertura del rischio relativo all'attività indicata in polizza di “Produzione e commercio di integratori alimentari, prodotti per erboristeria, preparati alimentari solubili, confezionamento succhi, comprese tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie riferite alla principale”; che le parti sottoscrivevano anche l'appendice di variazione n. 7 con decorrenza dal 31/12/2017, nella quale era previsto: “Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dalla Sezioni RC Prodotti la copertura assicurativa si estende alle richieste di risarcimento formulate da terzi contro l'Assicurato a seguito di danni patrimoniali, intendendosi come tali le perdite pecuniarie che non siano pagina 3 di 13 conseguenza di danni materiali e/o danni corporali”; che a marzo del
2017 Controparte_6 ordinava alla società attrice due tipologie di integratori alimentari;
che SA procedeva, durante le fasi di lavorazione, a test di stabilità e Challenge test, con esiti positivi per l'immissione in commercio dei prodotti;
che quindi , da febbraio Pt_1
a maggio 2019, vendeva i prodotti alla cliente che
CP_4 provvedeva al pagamento di euro 90.433,43, iva compresa;
che, dopo averne ricevuto la consegna, segnalava a dei
CP_4 Pt_1 rigonfiamenti di alcuni , inviandoli a per le dovute Pt_4 Pt_1 verifiche;
che in esito alle stesse, emergeva che gli stick rigonfi presentavano dei batteri lattici eterofermentanti, ragion per cui ritirava dal mercato tutti i lotti;
che ai primi di
CP_4 aprile 2020 contestava a i difetti dei prodotti
CP_4 Pt_1 acquistati e quest'ultima, a sua volta denunciava il sinistro ad
[...]
; che, con p.e.c. del 14/05/2020, quantificava a CP_7 CP_4
i danni subiti in complessivi euro 345.122,38 a titolo di danno Pt_1 emergente (compreso quello derivante dal ritiro dei prodotti dal mercato), lucro cessante e danno all'immagine, chiedendone il ristoro;
che in data 28/10/2020 versava al Cliente un acconto Pt_1
a titolo di risarcimento danni di euro 50.000,00; che, nonostante le richieste, la Compagnia negava di procedere ad indennizzare il sinistro, invocando cause di esclusione della garanzia inoperanti nel caso di specie.
costituendosi chiedeva che le domande attoree Controparte_1 fossero dichiarate inammissibili o comunque rigettate.
La Compagnia, in particolare, allegava: che mancava allo stato un' espressa richiesta risarcitoria di terzi proposta in sede giudiziaria, presupposto per l'operatività della garanzia;
che l'evento per cui agiva non era coperto Parte_1 dall'assicurazione, in ragione dell'esclusione di polizza di cui alla lettera e) dell'Appendice n. 7, relativa alle “mancate o insufficienti prestazioni del prodotto fornito (c.d. “failure/lack of pagina 4 di 13 performance”) non dovute a guasto, rottura o difetto del medesimo”; che, infatti, i prodotti forniti da a non erano Pt_1 CP_4 difettosi ai sensi di polizza, ma non conformi alle specifiche richieste dal rivenditore finale e garantite da in Parte_1 particolare in punto di “Shelf life”; che quest'ultima vale a dire
“il periodo intercorrente tra la produzione e la vendita durante il quale è necessario mantenere intatta la qualità del prodotto e, quindi, nel corso del quale le condizioni del prodotto devono rimanere stabili”, veniva erroneamente indicata dalla società attrice in 24 mesi;
che per altro i risultati dei Challenge test effettuati da a sei mesi indicavano già la non conformità del Parte_1 prodotto commissionato, a causa della presenza di lieviti;
che, ciò nonostante, decideva comunque di procedere alla Parte_1 commercializzazione dei prodotti;
che, pertanto, doveva trovare applicazione anche l'esclusione di cui all'art. 25 delle CGA, ai sensi della quale la polizza non operava per i danni conseguenza “di scelte imprenditoriali adottate dall' (art. 25, lett. a) e Parte_5 di “danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall' ” (art. 25, lett. e)). Parte_5
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio ove veniva chiesto al C.t.u. di:
“descrivere i prodotti commercializzati dalla società attrice su ordine della per cui è causa;
descrivere i test Controparte_6 eseguiti da parte attrice prima di immettere il prodotto in commercio;
dire se gli stessi erano o meno idonei a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Cliente in particolare in punto di Shelf Life di 24 mesi dire se dagli esiti dei test eseguiti era possibile garantire tale requisito dire quale sia stato il problema denunciato da che ha interessato i Controparte_6 prodotti e quello riscontrato dai test eseguiti successivamente sugli stessi dica in particolare se l'insorgere di tali problemi fosse prevedibile in base ai test eseguiti prima della commercializzazione pagina 5 di 13 e se i problemi riscontrati abbiano incidenza o meno sulla Shelf
Life”.
In esito all'istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2025.
Tanto premesso, la domanda avanzata da volta Parte_1 all'accertamento della riconducibilità dell'evento dedotto alla copertura assicurativa di cui alla polizza R.C. n. 131479 e alla relativa appendice, è ammissibile.
Risulta, infatti, che contestava a i difetti dei CP_4 Pt_1 prodotti acquistati e invenduti con p.e.c. del 14/05/2020 (doc. 65 parte attrice), quantificando i danni subiti in complessivi euro
345.122,38 a titolo di danno emergente (compreso quello derivante dal ritiro dei prodotti dal mercato), lucro cessante e danno all'immagine, chiedendone il ristoro.
Quanto sopra, a prescindere dall'esistenza di una domanda giudiziale avanzata da nei confronti di giustifica CP_4 Pt_1
l'interesse di quest'ultima di vedere accertato se l'evento dedotto sia o meno coperto dalla garanzia.
Cont Il contratto sottoscritto tra ed comprendeva, tra le Parte_1 altre, alla sezione III la garanzia per Responsabilità Civile
Prodotti “dedicata ad assicurare la responsabilità civile a titolo di risarcimento di danni involontariamente procurati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza dopo la consegna a terzi”.
In particolare si legge all'art. 23 della sezione III, rubricato
“OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (R.C.P.)”: La
Società si obbliga a tenere indenne, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza alla Sezione 03 - R.C.P., l' Parte_5 di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l' rivesta in Parte_5
Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione per: - morte, lesioni personali;
- distruzione o pagina 6 di 13 deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza rivelatosi difettoso.
Le parti sottoscrivevano poi l'APPENDICE DI VARIAZIONE GENERICA (doc
5 parte attrice) in base alla quale “Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dalla Sezioni RC Prodotti la copertura assicurativa si estende alle richieste di risarcimento formulate da terzi contro l'Assicurato a seguito di danni patrimoniali, intendendosi come tali le perdite pecuniarie che non siano conseguenza di danni materiali e/o danni corporali”.
Tale estensione, per come letteralmente formulata riguardava “le richieste di risarcimento pervenute all' durante il periodo Parte_5 di validità della presente estensione di garanzia”.
Ciò posto, come noto, in materia di riparto dell'onere della prova nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei rischi oggetto di copertura assicurativa. Ove, però, il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile, qual è quella appena richiamata, spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (tra le altre, Cass. 1558/2018).
Nel caso di specie si ritiene che parte attrice abbia provato che l'evento occorso rientri tra quelli coperti dalla garanzia.
In particolare, produceva i risultati degli accertamenti Pt_1 effettuati dal laboratorio Neotron Spa di Modena per individuare le cause dei rigonfiamenti degli stick segnalatigli dal Cliente CP_4
.
[...]
Da tali test, risultava che gli stick presentavano dei batteri lattici eterofermentanti e precisamente il batterio LL
Brevis nel VA plus B968 e il LL Plantarum nel Bonartro
C276, (documenti 56-57-58-59 parte attrice).
Sul punto, il C.t.u. alle cui relazione si rimanda integralmente, in pagina 7 di 13 quanto congruamente motivata scriveva: “ ha contestato a CP_4
che dei prodotti consegnati, alcuni stick provenienti dal lotto Pt_1
B968 del prodotto AL VA US e dal lotto C276 del prodotto
TR OR manifestavano dei rigonfiamenti”. Confermava quindi che, in esito ai controlli effettuati, tali rigonfiamenti risultavano dovuti alla presenza di in quantità superiore al limite Parte_6 ammesso. Riferiva inoltre “in risposta ai CTP”: “i due prodotti
AL VA US e TR OR si sono dimostrati difettosi in quanto alcuni stick (non tutti) sono stati contaminati da batteri lattici, con ogni probabilità durante il confezionamento, che hanno causato fenomeni fermentativi con sviluppo di gas che ha reso manifesto il difetto”.
Deve dunque affermarsi che le problematiche riscontrate sugli integratori costituissero veri e propri difetti o comunque anomalie dei prodotti a questi equiparate ai sensi di polizza.
Si legge infatti all'art. 23, relativo, come detto, all'OGGETTO DELLA
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE (R.C.P.) che “l'assicurazione Pt_7 comprende anche i danni derivanti da: a) errata concezione e/o progettazione del prodotto;
b) errata preparazione e/o produzione del prodotto;
c) errato confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto;
d) errata predisposizione di istruzioni di uso e/o conservazione, di modalità di montaggio/assemblaggio dei prodotto;
e) contaminazione accidentale, cioè conseguente ad atto non intenzionale, che si verifica in conseguenza della preparazione, produzione, confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto o qualunque altra attività collaterale”.
Non può invece dirsi operativa, come invece ritenuto da parte convenuta, l'esclusione di cui alla citata lettera e dell'Appendice
n. 7, relativa alle “mancate o insufficienti prestazioni del prodotto fornito (c.d. “failure/lack of performance”) non dovute a guasto, rottura o difetto del medesimo”. Se è vero, infatti, che la contaminazione batterica riscontrata incideva anche sulla Shelf-Life del prodotto, per come garantita da a 24 mesi, la stessa Parte_1
pagina 8 di 13 per quanto detto, era dovuta a difettosità nei termini di cui sopra, come dimostra il fatto che si sia manifestata solo su alcuni stick.
La Compagnia sosteneva poi che, in ogni caso, la garanzia non era dovuta per l'esclusione di cui all'art. 25 delle condizioni generali di contratto, ai sensi della quale, tra l'altro, l'assicurazione non comprendeva:
“a) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall' che compromettano la Parte_5 sicurezza degli stessi”.
Cont In particolare, contestava alla società attrice: che i risultati dei Challenge test effettuati da indicavano già la non Parte_1 conformità del prodotto commissionato, a causa della presenza di lieviti: che, ciò nonostante, decideva comunque di Parte_1 procedere alla commercializzazione dei prodotti assumendo volontariamente il rischio che gli stessi non mantenessero nel tempo le loro caratteristiche fisiche e organolettiche.
Sul punto il C.t.u. chiariva in primo luogo la differenza, non del tutto chiara nelle deduzioni di parte convenuta, tra i test di stabilità dei prodotti, volti a garantire il periodo (Shelf-Life) in cui è possibile garantire il mantenimento delle specifiche quali- quantitative degli stessi e di tutte le caratteristiche fisiche e organolettiche ed i Challenge test, finalizzati a testare l'efficacia del sistema di conservazione.
Rispetto a questi secondi, Il C.t.u. affermava che, effettivamente i test eseguiti su entrambi i prodotti, AL VA US e
TR OR, dimostravano l'efficacia del sistema conservante per i batteri e le muffe ma non per i lieviti.
Per quanto di rilievo, ai fini della valutazione della sussistenza dell'ipotesi di esclusione della copertura sopra citata, il C.t.u. affermava comunque che i problemi sorti sui prodotti non erano in pagina 9 di 13 alcun modo correlabili al deficit del sistema conservante verso i lieviti, in quanto la contaminazione accertata era batterica e tutti i test avevano dato esiti favorevoli nei confronti dei batteri.
Deve pertanto escludersi che la scelta di SA, per altro effettuata sulla base di considerazioni comparative dei risultati dei Challenge test con quelli a più lungo termine e sull'esperienza maturata in relazione a prodotti similari, di commercializzare i prodotti nonostante tale esito, abbia inciso sulle problematiche occorse.
Parimenti in tal senso ininfluente risulta il risultato del test di stabilità accelerato eseguito da SA.
Occorre premettere che, come chiarito dal C.t.u., la durata del prodotto (la c.d. “Shelf-Life”) viene generalmente stimata utilizzando due tipi di test di stabilità: test di stabilità in tempo reale e test di stabilità accelerata. Nel test di stabilità “in tempo reale” (o a “lungo termine” o anche “ongoing”), il prodotto viene mantenuto nelle condizioni di conservazione raccomandate dal produttore e monitorato fino a quando la specifica fallisce. Nei test di stabilità accelerata, il prodotto viene immagazzinato in condizioni di stress elevato (come temperatura, umidità)”.
Per quanto risulta dagli atti ed è riportato dalla C.t.u. il test di stabilità accelerata aveva esito positivo, pur evidenziando al 6° mese un decadimento delle sole proprietà organolettiche (colore e sapore).
Anche tale esito, per altro non confermato dai test a lungo termine e, almeno per quanto valutato da non del tutto indicativo Pt_1 perché riferito a condizioni estreme, non aveva in ogni caso alcuna relazione con quanto verificatosi.
Del tutto condivisibile appare quindi la conclusione del C.t.u. circa l'inesistenza di un nesso causale tra quanto emerso dal test di stabilità accelerata (mutazione delle caratteristiche organolettiche)
e la contaminazione da batteri lattici che interessava alcuni dei prodotti, con ogni probabilità durante il confezionamento.
pagina 10 di 13 Anche in tal caso, dunque, non può essere addebitata a Pt_1
l'assunzione di un rischio, per scelta commerciale, che abbia poi effettivamente comportato “quale naturale conseguenza” la compromissione dell'integrità del prodotto.
Per quanto sopra, non operando le esclusioni indicate dalla
Compagnia, l'evento dedotto in giudizio risulta rientrante nella copertura assicurativa di cui alla polizza R.C. n. Controparte_3
131479 e alla garanzia R.C. Prodotti (R.C.P.) e relativa appendice n.
7.
La domanda avanzata dalla società attrice sub b (Condannarsi
[...]
a tenere in-denne e a rimborsare all'attrice Controparte_1
sino alla concorrenza del massimale indicato in Parte_1 polizza, al netto dello scoperto laddove applicabile, quanto questa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento danni patrimoniali
(capitale, interessi e spese) cagionati alla società Parte_3
dai difetti dei prodotti descritti in narrativa), per come
[...] formulata, è invece inammissibile.
Premesso che l'esistenza e l'entità dell'obbligo risarcitorio in capo a nei confronti di potrà essere accertato solo in Pt_1 CP_4 un diverso giudizio, infatti, “è inammissibile l'azione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore volta ad ottenere l'accertamento della copertura assicurativa per responsabilità civile in relazione a un fatto che abbia cagionato una pluralità di danni e la conseguente condanna a rivalerlo di quanto pagato o comunque dovuto ai danneggiati per l'effetto di condanne - pregresse o anche future - in esito a giudizi privi della partecipazione dell'assicuratore, perché tale iniziativa giudiziaria mira a conseguire per via giudiziaria l'imposizione all'assicuratore dell'efficacia riflessa del giudicato, pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente” (tra le altre Cass.12969 /2022).
pagina 11 di 13 Infine, non può trovare accoglimento, la domanda avanzata da parte attrice di condannare a rimborsare Controparte_1
“all'attrice la somma di € 50.000,00 che quest'ultima ha Parte_1 già corrisposto a a titolo di risarcimento danni”. CP_4
Anche a prescindere da quanto sopra, infatti, l'importo bonificato risulta versato da al diverso titolo di deposito cauzionale Pt_1 come da accordo del 27.10.2020 (doc. 66, 79 parte attrice).
Considerata la reciproca soccombenza le spese di lite devono essere interamente compensate e le spese di c.t.u poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone: accerta e dichiara che l'evento dedotto in giudizio risulta rientrante nella copertura assicurativa di cui alla polizza R.C.
n. 131479 e alla garanzia R.C. Prodotti (R.C.P.) e Controparte_3 relativa appendice n. 7; dichiara inammissibile la domanda formulata da parte attrice Pt_1
sub 2 (Condannarsi a tenere indenne e
[...] Controparte_1
a rimborsare all'attrice sino alla concorrenza del Parte_1 massimale indicato in polizza, al netto dello scoperto laddove applicabile, quanto questa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento danni patrimoniali (capitale, interessi e spese) cagionati alla società dai difetti dei prodotti Controparte_6 descritti in narrativa); rigetta la domanda avanzata da parte attrice sub 3 (Per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, condannarsi a rimborsare all'attrice la Controparte_1 Parte_1 somma di € 50.000 che quest'ultima ha già corrisposto a CP_4
a titolo di risarcimento danni, o quella diversa somma che risulterà di giustizia, con interessi legali dal giorno dell'esborso
(28/10/2020) al saldo effettivo); compensa le spese di lite;
pagina 12 di 13 pone le spese di C.t.u. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
Milano 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 29292/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
29.01.2025 vertente
TRA
(c.f. e p.iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante dr.ssa assistita e difesa giusta Parte_2 procura in calce su documento separato, congiunto al presente atto mediante strumenti informatici, ex art. 83 3° comma c.p.c, da avv.ti
Antonella Donà, Ezio Longo e Carlo Daffan con domicilio eletto presso lo studio del terzo a Milano, Via della Guastalla n.15 attrice
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Maurizio Orlando presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in via Chiossetto n. 18 – 20122 Milano
(MI), giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione da intendersi apposta in calce convenuta
CONCLUSIONI per parte attrice
pagina 1 di 13 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito: 1) Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, che l'evento dedotto in giudizio risulta rientrante nella copertura assicurativa di cui alla polizza R.C. n. 131479 e Controparte_3 alla garanzia R.C. Prodotti (R.C.P.) e relativa appendice n. 7, e accertarsi e dichiararsi che rispetto al medesimo evento non ricorrono circostanze che escludano l'applicabilità delle condizioni contrattuali di cui alla polizza citata e relativa appendice, o ne riducano la indennizzabilità. 2) Condannarsi Controparte_1
a tenere indenne e a rimborsare all'attrice sino alla Parte_1 concorrenza del massimale indicato in polizza, al netto dello scoperto laddove applicabile, quanto questa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento danni patrimoniali (capitale, interessi e spese) cagionati alla società dai difetti dei Parte_3 prodotti descritti in narrativa. 3)Per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, condannarsi
[...]
a rimborsare all'attrice la somma Controparte_1 Parte_1 di € 50.000 che quest'ultima ha già corrisposto a a CP_4 titolo di risarcimento danni, o quella diversa somma che risulterà di giustizia, con interessi legali dal giorno dell'esborso (28/10/2020) al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di causa, compreso il rimborso delle spese di CTU e di CTP.
CONCLUSIONI per parte convenuta
Voglia l'On.le Tribunale adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare:
- in limine litis, dichiarare inammissibile la domanda di accertamento di siccome proposta, per le ragioni Parte_1 indicate in narrativa;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la non operatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa n. 131479 per le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare le pagina 2 di 13 domande tutte, nessuna esclusa, formulate da nei Parte_1 confronti di in quanto infondate in fatto e Controparte_1 in diritto;
- in subordine, con riserva di gravame, ove si ritenesse operante la garanzia assicurativa invocata per il sinistro descritto, secondo quanto oggetto di domanda dell'attrice, dichiarare tenuta a prestare, Controparte_1 per la vicenda in oggetto, manleva ed indennizzo a nei Parte_1 limiti dei massimali di polizza per capitale, interessi e spese, con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie contrattualmente previsti e, comunque, in relazione a ciò che si riterrà provato e nei limiti di garanzia, in altra sede.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da rassegnando le Parte_1 conclusioni di cui sopra, reiterate in sede di p.c.
A sostegno delle domande parte attrice deduceva: che sin dal
31/12/2012 aveva in essere con la Polizza Parte_1 CP_5
R.C. n. 131479, comprendente, tra le altre, le Controparte_3 garanzie R.C. Prodotti (R.C.P.), Ritiro Prodotto diretto e/o indiretto) e Tampering, a copertura del rischio relativo all'attività indicata in polizza di “Produzione e commercio di integratori alimentari, prodotti per erboristeria, preparati alimentari solubili, confezionamento succhi, comprese tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie riferite alla principale”; che le parti sottoscrivevano anche l'appendice di variazione n. 7 con decorrenza dal 31/12/2017, nella quale era previsto: “Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dalla Sezioni RC Prodotti la copertura assicurativa si estende alle richieste di risarcimento formulate da terzi contro l'Assicurato a seguito di danni patrimoniali, intendendosi come tali le perdite pecuniarie che non siano pagina 3 di 13 conseguenza di danni materiali e/o danni corporali”; che a marzo del
2017 Controparte_6 ordinava alla società attrice due tipologie di integratori alimentari;
che SA procedeva, durante le fasi di lavorazione, a test di stabilità e Challenge test, con esiti positivi per l'immissione in commercio dei prodotti;
che quindi , da febbraio Pt_1
a maggio 2019, vendeva i prodotti alla cliente che
CP_4 provvedeva al pagamento di euro 90.433,43, iva compresa;
che, dopo averne ricevuto la consegna, segnalava a dei
CP_4 Pt_1 rigonfiamenti di alcuni , inviandoli a per le dovute Pt_4 Pt_1 verifiche;
che in esito alle stesse, emergeva che gli stick rigonfi presentavano dei batteri lattici eterofermentanti, ragion per cui ritirava dal mercato tutti i lotti;
che ai primi di
CP_4 aprile 2020 contestava a i difetti dei prodotti
CP_4 Pt_1 acquistati e quest'ultima, a sua volta denunciava il sinistro ad
[...]
; che, con p.e.c. del 14/05/2020, quantificava a CP_7 CP_4
i danni subiti in complessivi euro 345.122,38 a titolo di danno Pt_1 emergente (compreso quello derivante dal ritiro dei prodotti dal mercato), lucro cessante e danno all'immagine, chiedendone il ristoro;
che in data 28/10/2020 versava al Cliente un acconto Pt_1
a titolo di risarcimento danni di euro 50.000,00; che, nonostante le richieste, la Compagnia negava di procedere ad indennizzare il sinistro, invocando cause di esclusione della garanzia inoperanti nel caso di specie.
costituendosi chiedeva che le domande attoree Controparte_1 fossero dichiarate inammissibili o comunque rigettate.
La Compagnia, in particolare, allegava: che mancava allo stato un' espressa richiesta risarcitoria di terzi proposta in sede giudiziaria, presupposto per l'operatività della garanzia;
che l'evento per cui agiva non era coperto Parte_1 dall'assicurazione, in ragione dell'esclusione di polizza di cui alla lettera e) dell'Appendice n. 7, relativa alle “mancate o insufficienti prestazioni del prodotto fornito (c.d. “failure/lack of pagina 4 di 13 performance”) non dovute a guasto, rottura o difetto del medesimo”; che, infatti, i prodotti forniti da a non erano Pt_1 CP_4 difettosi ai sensi di polizza, ma non conformi alle specifiche richieste dal rivenditore finale e garantite da in Parte_1 particolare in punto di “Shelf life”; che quest'ultima vale a dire
“il periodo intercorrente tra la produzione e la vendita durante il quale è necessario mantenere intatta la qualità del prodotto e, quindi, nel corso del quale le condizioni del prodotto devono rimanere stabili”, veniva erroneamente indicata dalla società attrice in 24 mesi;
che per altro i risultati dei Challenge test effettuati da a sei mesi indicavano già la non conformità del Parte_1 prodotto commissionato, a causa della presenza di lieviti;
che, ciò nonostante, decideva comunque di procedere alla Parte_1 commercializzazione dei prodotti;
che, pertanto, doveva trovare applicazione anche l'esclusione di cui all'art. 25 delle CGA, ai sensi della quale la polizza non operava per i danni conseguenza “di scelte imprenditoriali adottate dall' (art. 25, lett. a) e Parte_5 di “danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall' ” (art. 25, lett. e)). Parte_5
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio ove veniva chiesto al C.t.u. di:
“descrivere i prodotti commercializzati dalla società attrice su ordine della per cui è causa;
descrivere i test Controparte_6 eseguiti da parte attrice prima di immettere il prodotto in commercio;
dire se gli stessi erano o meno idonei a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Cliente in particolare in punto di Shelf Life di 24 mesi dire se dagli esiti dei test eseguiti era possibile garantire tale requisito dire quale sia stato il problema denunciato da che ha interessato i Controparte_6 prodotti e quello riscontrato dai test eseguiti successivamente sugli stessi dica in particolare se l'insorgere di tali problemi fosse prevedibile in base ai test eseguiti prima della commercializzazione pagina 5 di 13 e se i problemi riscontrati abbiano incidenza o meno sulla Shelf
Life”.
In esito all'istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2025.
Tanto premesso, la domanda avanzata da volta Parte_1 all'accertamento della riconducibilità dell'evento dedotto alla copertura assicurativa di cui alla polizza R.C. n. 131479 e alla relativa appendice, è ammissibile.
Risulta, infatti, che contestava a i difetti dei CP_4 Pt_1 prodotti acquistati e invenduti con p.e.c. del 14/05/2020 (doc. 65 parte attrice), quantificando i danni subiti in complessivi euro
345.122,38 a titolo di danno emergente (compreso quello derivante dal ritiro dei prodotti dal mercato), lucro cessante e danno all'immagine, chiedendone il ristoro.
Quanto sopra, a prescindere dall'esistenza di una domanda giudiziale avanzata da nei confronti di giustifica CP_4 Pt_1
l'interesse di quest'ultima di vedere accertato se l'evento dedotto sia o meno coperto dalla garanzia.
Cont Il contratto sottoscritto tra ed comprendeva, tra le Parte_1 altre, alla sezione III la garanzia per Responsabilità Civile
Prodotti “dedicata ad assicurare la responsabilità civile a titolo di risarcimento di danni involontariamente procurati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza dopo la consegna a terzi”.
In particolare si legge all'art. 23 della sezione III, rubricato
“OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (R.C.P.)”: La
Società si obbliga a tenere indenne, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza alla Sezione 03 - R.C.P., l' Parte_5 di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l' rivesta in Parte_5
Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione per: - morte, lesioni personali;
- distruzione o pagina 6 di 13 deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza rivelatosi difettoso.
Le parti sottoscrivevano poi l'APPENDICE DI VARIAZIONE GENERICA (doc
5 parte attrice) in base alla quale “Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dalla Sezioni RC Prodotti la copertura assicurativa si estende alle richieste di risarcimento formulate da terzi contro l'Assicurato a seguito di danni patrimoniali, intendendosi come tali le perdite pecuniarie che non siano conseguenza di danni materiali e/o danni corporali”.
Tale estensione, per come letteralmente formulata riguardava “le richieste di risarcimento pervenute all' durante il periodo Parte_5 di validità della presente estensione di garanzia”.
Ciò posto, come noto, in materia di riparto dell'onere della prova nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei rischi oggetto di copertura assicurativa. Ove, però, il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile, qual è quella appena richiamata, spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (tra le altre, Cass. 1558/2018).
Nel caso di specie si ritiene che parte attrice abbia provato che l'evento occorso rientri tra quelli coperti dalla garanzia.
In particolare, produceva i risultati degli accertamenti Pt_1 effettuati dal laboratorio Neotron Spa di Modena per individuare le cause dei rigonfiamenti degli stick segnalatigli dal Cliente CP_4
.
[...]
Da tali test, risultava che gli stick presentavano dei batteri lattici eterofermentanti e precisamente il batterio LL
Brevis nel VA plus B968 e il LL Plantarum nel Bonartro
C276, (documenti 56-57-58-59 parte attrice).
Sul punto, il C.t.u. alle cui relazione si rimanda integralmente, in pagina 7 di 13 quanto congruamente motivata scriveva: “ ha contestato a CP_4
che dei prodotti consegnati, alcuni stick provenienti dal lotto Pt_1
B968 del prodotto AL VA US e dal lotto C276 del prodotto
TR OR manifestavano dei rigonfiamenti”. Confermava quindi che, in esito ai controlli effettuati, tali rigonfiamenti risultavano dovuti alla presenza di in quantità superiore al limite Parte_6 ammesso. Riferiva inoltre “in risposta ai CTP”: “i due prodotti
AL VA US e TR OR si sono dimostrati difettosi in quanto alcuni stick (non tutti) sono stati contaminati da batteri lattici, con ogni probabilità durante il confezionamento, che hanno causato fenomeni fermentativi con sviluppo di gas che ha reso manifesto il difetto”.
Deve dunque affermarsi che le problematiche riscontrate sugli integratori costituissero veri e propri difetti o comunque anomalie dei prodotti a questi equiparate ai sensi di polizza.
Si legge infatti all'art. 23, relativo, come detto, all'OGGETTO DELLA
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE (R.C.P.) che “l'assicurazione Pt_7 comprende anche i danni derivanti da: a) errata concezione e/o progettazione del prodotto;
b) errata preparazione e/o produzione del prodotto;
c) errato confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto;
d) errata predisposizione di istruzioni di uso e/o conservazione, di modalità di montaggio/assemblaggio dei prodotto;
e) contaminazione accidentale, cioè conseguente ad atto non intenzionale, che si verifica in conseguenza della preparazione, produzione, confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto o qualunque altra attività collaterale”.
Non può invece dirsi operativa, come invece ritenuto da parte convenuta, l'esclusione di cui alla citata lettera e dell'Appendice
n. 7, relativa alle “mancate o insufficienti prestazioni del prodotto fornito (c.d. “failure/lack of performance”) non dovute a guasto, rottura o difetto del medesimo”. Se è vero, infatti, che la contaminazione batterica riscontrata incideva anche sulla Shelf-Life del prodotto, per come garantita da a 24 mesi, la stessa Parte_1
pagina 8 di 13 per quanto detto, era dovuta a difettosità nei termini di cui sopra, come dimostra il fatto che si sia manifestata solo su alcuni stick.
La Compagnia sosteneva poi che, in ogni caso, la garanzia non era dovuta per l'esclusione di cui all'art. 25 delle condizioni generali di contratto, ai sensi della quale, tra l'altro, l'assicurazione non comprendeva:
“a) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall' che compromettano la Parte_5 sicurezza degli stessi”.
Cont In particolare, contestava alla società attrice: che i risultati dei Challenge test effettuati da indicavano già la non Parte_1 conformità del prodotto commissionato, a causa della presenza di lieviti: che, ciò nonostante, decideva comunque di Parte_1 procedere alla commercializzazione dei prodotti assumendo volontariamente il rischio che gli stessi non mantenessero nel tempo le loro caratteristiche fisiche e organolettiche.
Sul punto il C.t.u. chiariva in primo luogo la differenza, non del tutto chiara nelle deduzioni di parte convenuta, tra i test di stabilità dei prodotti, volti a garantire il periodo (Shelf-Life) in cui è possibile garantire il mantenimento delle specifiche quali- quantitative degli stessi e di tutte le caratteristiche fisiche e organolettiche ed i Challenge test, finalizzati a testare l'efficacia del sistema di conservazione.
Rispetto a questi secondi, Il C.t.u. affermava che, effettivamente i test eseguiti su entrambi i prodotti, AL VA US e
TR OR, dimostravano l'efficacia del sistema conservante per i batteri e le muffe ma non per i lieviti.
Per quanto di rilievo, ai fini della valutazione della sussistenza dell'ipotesi di esclusione della copertura sopra citata, il C.t.u. affermava comunque che i problemi sorti sui prodotti non erano in pagina 9 di 13 alcun modo correlabili al deficit del sistema conservante verso i lieviti, in quanto la contaminazione accertata era batterica e tutti i test avevano dato esiti favorevoli nei confronti dei batteri.
Deve pertanto escludersi che la scelta di SA, per altro effettuata sulla base di considerazioni comparative dei risultati dei Challenge test con quelli a più lungo termine e sull'esperienza maturata in relazione a prodotti similari, di commercializzare i prodotti nonostante tale esito, abbia inciso sulle problematiche occorse.
Parimenti in tal senso ininfluente risulta il risultato del test di stabilità accelerato eseguito da SA.
Occorre premettere che, come chiarito dal C.t.u., la durata del prodotto (la c.d. “Shelf-Life”) viene generalmente stimata utilizzando due tipi di test di stabilità: test di stabilità in tempo reale e test di stabilità accelerata. Nel test di stabilità “in tempo reale” (o a “lungo termine” o anche “ongoing”), il prodotto viene mantenuto nelle condizioni di conservazione raccomandate dal produttore e monitorato fino a quando la specifica fallisce. Nei test di stabilità accelerata, il prodotto viene immagazzinato in condizioni di stress elevato (come temperatura, umidità)”.
Per quanto risulta dagli atti ed è riportato dalla C.t.u. il test di stabilità accelerata aveva esito positivo, pur evidenziando al 6° mese un decadimento delle sole proprietà organolettiche (colore e sapore).
Anche tale esito, per altro non confermato dai test a lungo termine e, almeno per quanto valutato da non del tutto indicativo Pt_1 perché riferito a condizioni estreme, non aveva in ogni caso alcuna relazione con quanto verificatosi.
Del tutto condivisibile appare quindi la conclusione del C.t.u. circa l'inesistenza di un nesso causale tra quanto emerso dal test di stabilità accelerata (mutazione delle caratteristiche organolettiche)
e la contaminazione da batteri lattici che interessava alcuni dei prodotti, con ogni probabilità durante il confezionamento.
pagina 10 di 13 Anche in tal caso, dunque, non può essere addebitata a Pt_1
l'assunzione di un rischio, per scelta commerciale, che abbia poi effettivamente comportato “quale naturale conseguenza” la compromissione dell'integrità del prodotto.
Per quanto sopra, non operando le esclusioni indicate dalla
Compagnia, l'evento dedotto in giudizio risulta rientrante nella copertura assicurativa di cui alla polizza R.C. n. Controparte_3
131479 e alla garanzia R.C. Prodotti (R.C.P.) e relativa appendice n.
7.
La domanda avanzata dalla società attrice sub b (Condannarsi
[...]
a tenere in-denne e a rimborsare all'attrice Controparte_1
sino alla concorrenza del massimale indicato in Parte_1 polizza, al netto dello scoperto laddove applicabile, quanto questa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento danni patrimoniali
(capitale, interessi e spese) cagionati alla società Parte_3
dai difetti dei prodotti descritti in narrativa), per come
[...] formulata, è invece inammissibile.
Premesso che l'esistenza e l'entità dell'obbligo risarcitorio in capo a nei confronti di potrà essere accertato solo in Pt_1 CP_4 un diverso giudizio, infatti, “è inammissibile l'azione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore volta ad ottenere l'accertamento della copertura assicurativa per responsabilità civile in relazione a un fatto che abbia cagionato una pluralità di danni e la conseguente condanna a rivalerlo di quanto pagato o comunque dovuto ai danneggiati per l'effetto di condanne - pregresse o anche future - in esito a giudizi privi della partecipazione dell'assicuratore, perché tale iniziativa giudiziaria mira a conseguire per via giudiziaria l'imposizione all'assicuratore dell'efficacia riflessa del giudicato, pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente” (tra le altre Cass.12969 /2022).
pagina 11 di 13 Infine, non può trovare accoglimento, la domanda avanzata da parte attrice di condannare a rimborsare Controparte_1
“all'attrice la somma di € 50.000,00 che quest'ultima ha Parte_1 già corrisposto a a titolo di risarcimento danni”. CP_4
Anche a prescindere da quanto sopra, infatti, l'importo bonificato risulta versato da al diverso titolo di deposito cauzionale Pt_1 come da accordo del 27.10.2020 (doc. 66, 79 parte attrice).
Considerata la reciproca soccombenza le spese di lite devono essere interamente compensate e le spese di c.t.u poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone: accerta e dichiara che l'evento dedotto in giudizio risulta rientrante nella copertura assicurativa di cui alla polizza R.C.
n. 131479 e alla garanzia R.C. Prodotti (R.C.P.) e Controparte_3 relativa appendice n. 7; dichiara inammissibile la domanda formulata da parte attrice Pt_1
sub 2 (Condannarsi a tenere indenne e
[...] Controparte_1
a rimborsare all'attrice sino alla concorrenza del Parte_1 massimale indicato in polizza, al netto dello scoperto laddove applicabile, quanto questa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento danni patrimoniali (capitale, interessi e spese) cagionati alla società dai difetti dei prodotti Controparte_6 descritti in narrativa); rigetta la domanda avanzata da parte attrice sub 3 (Per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, condannarsi a rimborsare all'attrice la Controparte_1 Parte_1 somma di € 50.000 che quest'ultima ha già corrisposto a CP_4
a titolo di risarcimento danni, o quella diversa somma che risulterà di giustizia, con interessi legali dal giorno dell'esborso
(28/10/2020) al saldo effettivo); compensa le spese di lite;
pagina 12 di 13 pone le spese di C.t.u. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
Milano 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 13 di 13