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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 03/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 48 2017 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Francesco Notorio il quale discute al causa riportandosi al ricorso ed alle note autorizzate e chiede un rinvio per la definizione del processo pendente innanzi alla Corte di giustizia tributaria in subordine la decisione della causa.
Per l' è comparso l'Avv. Serra in sostituzione dell'Avv. Marcedone che insiste in atti, CP_1
discute la causa e chiede la decisone.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 03/12/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 48/2017 promossa da
, in proprio e nella qualità di titolare della impresa corrente con la ditta Parte_1
“ ” rappresentata e difesa dall'Avv. F. Notorio giusta procura in atti;
Parte_2
- opponente contro in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Battiato -opposto
Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 20.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 09.01.2017, l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. N° 598 2018 0002431157000 emesso dall' , CP_1
formato il 09/11/2016 e notificato il 5/12/2016, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, per il periodo dal 01/2011 al 12/2011 e per l'importo complessivo di €
12.364,20; esponeva che l'avviso di addebito scaturiva a seguito di accertamento n.
TY7012F01096 notificato il 14.10.2015 successiva iscrizione a ruolo e relativa cartella n.
898160126593533002 impugnati dinanzi alla commissione Tributaria di Siracusa;
eccepiva che il suddetto “procedimento innanzi alla Giustizia Tributaria è preliminare al giudizio de quo in quanto l'annullamento dell'avviso di accertamento determinerebbe il conseguenziale annullamento dell'avviso di addebito impugnato;
assumeva che l'opposizione avverso “ il verbale di addebito viene proposta per i motivi stessi dell'opposizione a verbale di accertamento ”; eccepiva la violazione dell'Ar. 6 della L. 212/00-Statuto del C.F._1
contribuente. Mancata conoscenza degli atti di semplificazione-Violazione dell'Art. 10 l.
212/00 Statuto del Contribuente. Mancata Tutela dell'affidamento e della buona fede-
Violazione dell'Art. 22 L. 241/90 per non avere soddisfatto la richiesta di accesso agli atti-
Difetto di notifica degli atti predetti in violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del DPR n.
600/73- Violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e ss. Del codice di procedura civi-
Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 co. 2 lett. d-bis) DPR 600/73- Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 co. 1 nn. 3 e 4); Violazione dell'art. 4 L. 241/90 in combinato disposto con l'art. 7 L. 212/00- Mancata indicazione del responsabile del procedimento”.
Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che in via preliminare eccepiva CP_1
l'ammissibilità della presente per violazione del termine di 40 giorni per proporre opposizione ex art. 24, d. lgs. n. 46/99; in odine ai vizi formali asseriti vizi formali della cartella, della notifica e della formazione del ruolo -tardivita'. Si osserva preliminarmente come, per tutti i
(pretesi) vizi di forma del ruolo o della cartella esattoriale, debba applicarsi il disposto di cui all'art. 617 CPC. (opposizione agli atti esecutivi); nel merito il rigetto del ricorso. Il procedimento dopo diversi rinvii veniva assegnato per delega al Giudice Onorario dott.
AO LC, e con successivo provvedimento del Presidente del Tribunale assegnato allo scrivente Giudice Onorario.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 24 D.L.46/99 il ricorso è da ritenersi tempestivo atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 5.12.2016 ed il ricorso è stato depositato il 9.01.2017.
In ordine ai dedotti ed eccepiti vizi formali, afferenti peraltro l'accertamento e notifica cartella operata dall' l'opposizione è tardiva ai sensi dell'art.617 cpc. Controparte_3
In ordine alla richiesta di sospensione del presente del procedimento, avanzata dalla ricorrente anche nelle note autorizzate, si rileva che deve escludersi che la pendenza del contenzioso tributario possa determinare la necessità di sospendere il contenzioso previdenziale ai sensi dell'art. 295 c.p.c. atteso che è consolidato il principio secondo il quale
“la sospensione necessaria del processo deve essere disposta solo quando la decisione del medesimo ” dipenda” dall'esito di un'altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, essendo idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di definire, in tutto o in parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere (cfr., Cass. n.
178/2008; Cass. n. 16995/2007).
Peraltro, ai sensi dell'art. 2909 c.c., la sentenza passata in giudicato fa stato solo fra le parti, i loro eredi ed aventi causa, con la conseguenza che i suoi effetti non si estendono e non sono vincolanti per il terzo rimasto estraneo al procedimento giudiziale conclusosi con la emanazione di detta sentenza ( cfr., Cass. n. 24165/2013).
Ed ancora la S.C. con l'ordinanza n. 577/19, ha ribadito che "Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione" (in senso conforme v. Cass. 12996/18; n. Cass. n.
17235/2014 e Cass. n. 16844/2012).
Nella fattispecie che ci occupa, è fuori di dubbio che l' convenuto abbia assunto la CP_2
posizione di terzo estraneo rispetto alle parti in causa nel giudizio pendente innanzi alla commissione tributaria e, pertanto, applicando i principi sopra esposti al caso di specie, non sussistono le condizioni per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Ciò posto, in punto di diritto il decidente osserva:
Infatti, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 14149 del 06/08/2012; Cass. n. 16203 del 16/06/2008; Cass. n.11246 del 9 maggio 2017).
Si rileva che La S.C (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) con l'ordinanza n. 950/21 ha già avuto modo di affermare che “tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell' avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n.
17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell' CP_3
in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle
[...]
dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b); ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l' Controparte_3
svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi
CP_ CP_ da trasmettere successivamente all' ed in caso di mancato pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti dalla , alla iscrizione a ruolo dei contributi Controparte_3
totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997); si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall' Controparte_3
costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione CP_1
coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con CP_2
modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma sì riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' ; la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre Controparte_3
affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass.
n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base dì presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti”(cfr. Ord. Cass. sez.
Lavoro n. 950/21).
Secondo il Supremo Collegio, “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento.
Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri” Cass. sez. V,
30.10.2018, n. 27617 e da ultimo Cass. Ord. n. 23252/19).
E' pacifico, dunque, il principio del Supremo Collegio (cfr. Cass. 24095/19; 950/21) secondo cui “in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (così Cass. n. 9108 del 2012). In definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto (…)
Pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento (…), esso può essere CP_1
sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistito da prove di segno contrario”.
Si osserva che nella fattispecie che ci occupa l'opponente in seno al ricorso ha contestato l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto.
La sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa il 10.5.2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso atteso che “..nel caso concreto la parte ricorrente ha avuto piena conoscenza della pretesa tributaria con la notifica in data 14.10.2015 dell'avviso di accertamento TY7012F01096 presso la residenza della stessa, mediante deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. con avviso di deposito restituito per compiuta giacenza, come risulta dalla documentazione prodotta dall' (doc. 5 e 6 allegati alle Controparte_3 controdeduzioni dell' ). La mancata impugnazione dell'avviso di Controparte_3 accertamento ha cristallizzato la relativa pretesa tributaria. Ed invero, l' CP_3
ha prodotto copia della documentazione inerente all'avvenuta notifica al contribuente
[...] dell'avviso di accertamento indicato nel ruolo impugnato (documentazione non contestata dal ricorrente) con conseguente cristallizzazione dei relativi debiti tributari a seguito della mancata loro impugnazione” (cfr. sentenza Commissione Tributaria Provinciale).
In ordine alla pretesa contributiva l'istante, in questa sede, non ha assolutamente censurato gli accertamenti tributari posti a fondamento dell'avviso di addebito impugnato, allegando solo la pendenza del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di Siracusa e deducendo solo vizi formali.
Dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti devono ritenersi idoneamente provati e definitivi i dati contenuti in seno all'accertamento, con conseguente riflesso sull'obbligazione contributiva ed il ricorso non merita accoglimento
Le spese di lite devono compensarsi atteso che la sentenza resa dalla Corte di Giustizia
Tributaria è stata oggetto di gravame
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 3.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 03/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 48 2017 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Francesco Notorio il quale discute al causa riportandosi al ricorso ed alle note autorizzate e chiede un rinvio per la definizione del processo pendente innanzi alla Corte di giustizia tributaria in subordine la decisione della causa.
Per l' è comparso l'Avv. Serra in sostituzione dell'Avv. Marcedone che insiste in atti, CP_1
discute la causa e chiede la decisone.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 03/12/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 48/2017 promossa da
, in proprio e nella qualità di titolare della impresa corrente con la ditta Parte_1
“ ” rappresentata e difesa dall'Avv. F. Notorio giusta procura in atti;
Parte_2
- opponente contro in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Battiato -opposto
Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 20.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 09.01.2017, l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. N° 598 2018 0002431157000 emesso dall' , CP_1
formato il 09/11/2016 e notificato il 5/12/2016, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, per il periodo dal 01/2011 al 12/2011 e per l'importo complessivo di €
12.364,20; esponeva che l'avviso di addebito scaturiva a seguito di accertamento n.
TY7012F01096 notificato il 14.10.2015 successiva iscrizione a ruolo e relativa cartella n.
898160126593533002 impugnati dinanzi alla commissione Tributaria di Siracusa;
eccepiva che il suddetto “procedimento innanzi alla Giustizia Tributaria è preliminare al giudizio de quo in quanto l'annullamento dell'avviso di accertamento determinerebbe il conseguenziale annullamento dell'avviso di addebito impugnato;
assumeva che l'opposizione avverso “ il verbale di addebito viene proposta per i motivi stessi dell'opposizione a verbale di accertamento ”; eccepiva la violazione dell'Ar. 6 della L. 212/00-Statuto del C.F._1
contribuente. Mancata conoscenza degli atti di semplificazione-Violazione dell'Art. 10 l.
212/00 Statuto del Contribuente. Mancata Tutela dell'affidamento e della buona fede-
Violazione dell'Art. 22 L. 241/90 per non avere soddisfatto la richiesta di accesso agli atti-
Difetto di notifica degli atti predetti in violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del DPR n.
600/73- Violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e ss. Del codice di procedura civi-
Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 co. 2 lett. d-bis) DPR 600/73- Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 co. 1 nn. 3 e 4); Violazione dell'art. 4 L. 241/90 in combinato disposto con l'art. 7 L. 212/00- Mancata indicazione del responsabile del procedimento”.
Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che in via preliminare eccepiva CP_1
l'ammissibilità della presente per violazione del termine di 40 giorni per proporre opposizione ex art. 24, d. lgs. n. 46/99; in odine ai vizi formali asseriti vizi formali della cartella, della notifica e della formazione del ruolo -tardivita'. Si osserva preliminarmente come, per tutti i
(pretesi) vizi di forma del ruolo o della cartella esattoriale, debba applicarsi il disposto di cui all'art. 617 CPC. (opposizione agli atti esecutivi); nel merito il rigetto del ricorso. Il procedimento dopo diversi rinvii veniva assegnato per delega al Giudice Onorario dott.
AO LC, e con successivo provvedimento del Presidente del Tribunale assegnato allo scrivente Giudice Onorario.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 24 D.L.46/99 il ricorso è da ritenersi tempestivo atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 5.12.2016 ed il ricorso è stato depositato il 9.01.2017.
In ordine ai dedotti ed eccepiti vizi formali, afferenti peraltro l'accertamento e notifica cartella operata dall' l'opposizione è tardiva ai sensi dell'art.617 cpc. Controparte_3
In ordine alla richiesta di sospensione del presente del procedimento, avanzata dalla ricorrente anche nelle note autorizzate, si rileva che deve escludersi che la pendenza del contenzioso tributario possa determinare la necessità di sospendere il contenzioso previdenziale ai sensi dell'art. 295 c.p.c. atteso che è consolidato il principio secondo il quale
“la sospensione necessaria del processo deve essere disposta solo quando la decisione del medesimo ” dipenda” dall'esito di un'altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, essendo idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di definire, in tutto o in parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere (cfr., Cass. n.
178/2008; Cass. n. 16995/2007).
Peraltro, ai sensi dell'art. 2909 c.c., la sentenza passata in giudicato fa stato solo fra le parti, i loro eredi ed aventi causa, con la conseguenza che i suoi effetti non si estendono e non sono vincolanti per il terzo rimasto estraneo al procedimento giudiziale conclusosi con la emanazione di detta sentenza ( cfr., Cass. n. 24165/2013).
Ed ancora la S.C. con l'ordinanza n. 577/19, ha ribadito che "Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione" (in senso conforme v. Cass. 12996/18; n. Cass. n.
17235/2014 e Cass. n. 16844/2012).
Nella fattispecie che ci occupa, è fuori di dubbio che l' convenuto abbia assunto la CP_2
posizione di terzo estraneo rispetto alle parti in causa nel giudizio pendente innanzi alla commissione tributaria e, pertanto, applicando i principi sopra esposti al caso di specie, non sussistono le condizioni per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Ciò posto, in punto di diritto il decidente osserva:
Infatti, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 14149 del 06/08/2012; Cass. n. 16203 del 16/06/2008; Cass. n.11246 del 9 maggio 2017).
Si rileva che La S.C (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) con l'ordinanza n. 950/21 ha già avuto modo di affermare che “tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell' avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n.
17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell' CP_3
in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle
[...]
dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b); ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l' Controparte_3
svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi
CP_ CP_ da trasmettere successivamente all' ed in caso di mancato pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti dalla , alla iscrizione a ruolo dei contributi Controparte_3
totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997); si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall' Controparte_3
costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione CP_1
coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con CP_2
modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma sì riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' ; la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre Controparte_3
affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass.
n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base dì presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti”(cfr. Ord. Cass. sez.
Lavoro n. 950/21).
Secondo il Supremo Collegio, “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento.
Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri” Cass. sez. V,
30.10.2018, n. 27617 e da ultimo Cass. Ord. n. 23252/19).
E' pacifico, dunque, il principio del Supremo Collegio (cfr. Cass. 24095/19; 950/21) secondo cui “in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (così Cass. n. 9108 del 2012). In definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto (…)
Pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento (…), esso può essere CP_1
sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistito da prove di segno contrario”.
Si osserva che nella fattispecie che ci occupa l'opponente in seno al ricorso ha contestato l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto.
La sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa il 10.5.2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso atteso che “..nel caso concreto la parte ricorrente ha avuto piena conoscenza della pretesa tributaria con la notifica in data 14.10.2015 dell'avviso di accertamento TY7012F01096 presso la residenza della stessa, mediante deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. con avviso di deposito restituito per compiuta giacenza, come risulta dalla documentazione prodotta dall' (doc. 5 e 6 allegati alle Controparte_3 controdeduzioni dell' ). La mancata impugnazione dell'avviso di Controparte_3 accertamento ha cristallizzato la relativa pretesa tributaria. Ed invero, l' CP_3
ha prodotto copia della documentazione inerente all'avvenuta notifica al contribuente
[...] dell'avviso di accertamento indicato nel ruolo impugnato (documentazione non contestata dal ricorrente) con conseguente cristallizzazione dei relativi debiti tributari a seguito della mancata loro impugnazione” (cfr. sentenza Commissione Tributaria Provinciale).
In ordine alla pretesa contributiva l'istante, in questa sede, non ha assolutamente censurato gli accertamenti tributari posti a fondamento dell'avviso di addebito impugnato, allegando solo la pendenza del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di Siracusa e deducendo solo vizi formali.
Dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti devono ritenersi idoneamente provati e definitivi i dati contenuti in seno all'accertamento, con conseguente riflesso sull'obbligazione contributiva ed il ricorso non merita accoglimento
Le spese di lite devono compensarsi atteso che la sentenza resa dalla Corte di Giustizia
Tributaria è stata oggetto di gravame
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 3.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna