Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 99 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a BORGOSESIA (VC) il 02/03/1963. Parte_1 C.F._1 Con il patrocinio dell'Avv. BUI KATIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a GATTINARA (VC) il 17/09/1974 CP_1 C.F._2 Con il patrocinio dell'Avv. CORNACCHIA MICHELA GIOVANNA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
1)I coniugi vivranno separati mantenendo rapporti di reciproco rispetto. CP_
2)La casa familiare è assegnata alla NO Per_
3)La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo che questi ultimi prendano di comune accordo tutte le decisioni riguardanti gli aspetti fondamentali della vita della figlia, quali l'istruzione, l'educazione e la salute, nell'interesse e a favore della stessa, mentre potranno esercitare separatamente la rappresentanza genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
4)La collocazione prevalente della minore è presso la madre, ove manterrà la proprio residenza;
5)I genitori terranno la figlia secondo il seguente calendario: Per_
-Nella prima settimana verrà accompagnata a scuola dalla madre tutti i giorni tranne il giovedì in cui la porterà il padre. Ogni giorno il padre andrà a prendere a scuola la figlia e la accompagnerà alle attività extrascolastiche: il lunedì al corso di inglese, il martedi e il giovedì al corso di danza. La madre andrà a prendere la minore a conclusione delle attività. Il mercoledì Per_ e il venerdì resterà a dormire dal padre;
il giovedì mattina il padre accompagnerà la figlia a scuola ed il sabato mattina
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-Nella seconda settimana starà con ciascun genitore seondo la medesima cadenza dal lunedì al venerdì stabilita per la prima settimana, mentre per l'intero weekend permarrà con il padre che la riaccompagnerà dalla madre nel tardo pomeriggio ovvero alla sera dopo cena previ accordi tra i genitori.
-In caso di necessità e impegni reciproci il calendario potrà essere modificato di comune accordo tra le parti. Per_
-Durante le vacanze scolastiche natalizie resterà la prima settimana con il papà e la seconda settimana con la mamma. Il giorno di Natale i genitori cercheranno di trascorrerlo insieme così come per il festeggiamento del compleanno e delle cerimonie che riguarderanno la figlia.
-Anna trascorrerà il giorno di Pasqua e UE alternativamente un anno con il padre e l'anno successivo con la madre. Per_
-Durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni con ciascun genitore, da concordarsi tra le parti con un congruo anticipo. Per_
6) Il Signor oltre a provvedere al mantenimento diretto della figlia verserà a titolo di integrazione al Parte_1 mantenimento ordinario (comprensivo di mensa) e con finalità perequativa-compensativa l'importo di euro 300,00 mensili a CP_ favore della NO entro il giorno cinque di ciascun mese, oltre a rivalutazione ISTAT.
7) I coniugi divideranno al 50% le spese straordinarie secondo le indicazioni di cui al protocollo presso il Tribunale di Torino. CP_
8) La NO continuerà a percepire integralmente l'assegno unico e universale dovuto per la prole minorenne.
9)Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento.
10) Le parti si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio per loro e per la figlia minore.
11) Spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2024 , rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio a Borgosesia con in data 15 settembre 2012, con atto trascritto nella parte II, CP_1
Serie C, n. 11 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Borgosesia dell'anno 2012. Dall'unione nasceva a Borgosesia, in data 1° marzo 2013, la figlia Per_1 Chiedeva, quindi, la separazione giudiziale dei coniugi. Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei profili inerenti la prole e degli aspetti patrimoniali. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla domanda di separazione, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che i profili relativi alla figlia minore. Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno formulato conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata quindi rimessa in decisione.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. CP_1
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto
Pag. 2 ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore della figlia minore della coppia. L'ascolto della minore è impossibile per l'età dello stesso e, comunque, è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
4) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 04/04/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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