Art. 8.
All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato a tal fine il termine per l'utilizzazione delle disponibilita' previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
All'onere di lire 2.690 milioni annui derivante dallo stesso articolo 4 si provvede, per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, quanto a lire 750 milioni, con le disponibilita' derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 5 e, quanto a lire 1.940 milioni, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato a tal fine il termine per l'utilizzazione delle disponibilita' previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
All'onere di lire 2.690 milioni annui derivante dallo stesso articolo 4 si provvede, per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, quanto a lire 750 milioni, con le disponibilita' derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 5 e, quanto a lire 1.940 milioni, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.