Art. 6. 1. All' articolo 724 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. L'esecuzione della rogatoria e' sospesa se essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato".
"5-bis. L'esecuzione della rogatoria e' sospesa se essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato".