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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2157 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 25.02.2025, promosso da
(C.F.: ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
19.08.1961, e (C.F.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
Calabria, il 15.07.1962, entrambi rappresentati e difesi giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Luigi Reliquato, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via
Crocefisso, n. 32/A, hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato il 30.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Reggio Calabria il 02.09.1989, il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Parte
II, Serie A, n. 608, u. 1, anno 1989;
-considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando nel contempo alle parti termine sino al giorno 04.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al 25.02.2025, con termine per note entro 5 giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 02.09.1989, dal quale è nata una figlia: (08.03.1992), Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
b) con sentenza n. 443/1996, depositata il 28.10.1996, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso e comunque dalla data di deposito della sentenza che ha dichiarato la separazione e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n. 55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 30.09.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 18.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il 30.07.2024 da Pt_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2
del Comune di Melito di Reggio Calabria, Parte II, Serie A, n. 608, u. 1, anno 1989, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
2) i coniugi di comune accordo hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili;
3) nulla statuire in ordine alla figlia in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
4) Con compensazione delle spese e competenze di lite;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna