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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/02/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1448/2024 – Udienza del giorno 26 febbraio 2025 - Pag. 1 di 5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI PRIMA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N.° 1448/2024 Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Verbale di Udienza del giorno 26 febbraio 2025 Alle ore 13:00 nessuno è comparso. A questo punto il giudice visto l'art. 348, comma 2, ultimo periodo c.p.c. provvede con la sentenza di seguito riportata. Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 26 febbraio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1448/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza n. 376/2024 del Giudice di Pace di Corigliano Calabro” e vertente
TRA
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. KRISTINA GENTILE, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLANTE -
E
, C.F. nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...]
- APPELLATO contumace -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 376/2024 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro l'8.05.2024, depositata il 9.05.2024 e notificata a mezzo pec in data 18.06.2024, con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da , odierno appellato, avverso il verbale di Controparte_1 accertamento, S.P.V. n. B20089/2023 del 09/06/2023, notificato in data 25.10.2023, redatto da Agenti della Polizia Locale della Provincia per violazione dell'art. 142 comma 8 del Parte_1
C.d.S., con conseguente annullamento dello stesso e condanna della al Parte_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, aveva proposto Controparte_1 opposizione avverso il predetto verbale di accertamento per violazione del C.d.S., deducendone l'illegittimità, innanzitutto, in quanto la strada sulla quale sono stati installati i dispositivi per il rilevamento della velocità media non è una strada a scorrimento veloce e, quindi, contrariamente a quanto indicato nel verbale opposto, secondo il quale l'infrazione sarebbe stata commessa su strada dove non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui al D.L. 121/2002, non era giustificata la mancata contestazione immediata. L'opponente, inoltre, ha chiesto l'annullamento del verbale opposto per omessa indicazione dell'orario di entrata del veicolo dallo stesso condotto nel tratto di strada sottoposto a controllo e conseguente impossibilità per l'ente accertatore di determinare la velocità media contestata con il verbale impugnato;
nonché per omessa indicazione della data di taratura dell'apparecchio autovelox R.G. n.° 1448/2024 – Udienza del giorno 26 febbraio 2025 - Pag. 3 di 5
e conseguente assenza di regolare omologazione taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi di rilevamento della velocità media. Ancora, l' ha dedotto l'illegittimità del verbale, rilevando che, nel caso di specie, CP_1 non è stata rispettata la distanza canonica di un chilometro tra il cartello che indica il limite di velocità e l'autovelox installato. Tanto premesso, ha chiesto al Giudice di Pace, previa sospensione Controparte_1 dell'efficacia del verbale di accertamento, di annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato, con il favore delle spese.
La non si è costituita in giudizio, né ha depositato documentazione. Parte_1
Con la gravata sentenza, il Giudice di Pace di Corigliano Calabro ha accolto la proposta opposizione, annullando il provvedimento impugnato, alla luce dell'assenza di prova che la velocità media tenuta dall'istante sia stata accertata nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità e di uguaglianza costituzionalmente garantiti, della mancata indicazione, nel verbale opposto, dell'orario della fine del controllo della velocità e, della violazione dell'art. 2 C.d.S., atteso che la velocità tenuta dal conducente alla guida della sua autovettura è stata rilevata su una strada non dotata, per entrambe le corsie per senso di marcia, delle prescritte “banchine”, né con carreggiate indipendenti o separate dallo spartitraffico. Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 16.07.2024, al procuratore costituito in primo grado, la ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 predetta sentenza n. 376/2024 del Giudice di Pace di Corigliano Calabro, censurandola, innanzitutto, nella parte in cui afferma che il tratto di strada provinciale CORIGLIANO CALABRO
S.P. 253 Km 27+500, sul quale è stata rilevata la velocità media tenuta dal ricorrente, non possa essere classificato come strada di tipo C - Strada Extraurbana Secondaria, stante l'assenza della
“banchina”, con conseguente disapplicazione del Decreto del Prefetto di Cosenza n. 0081444 del 22/10/2018. In particolare, l'appellante, richiamata la circolare del Ministero dell'Interno sulle modalità d'uso dei dispositivi per il rilevamento dell'eccesso di velocità, nonché la normativa introdotta dal D.L. n. 121 del 2002 in materia di sicurezza nella circolazione stradale, ha affermato che, nel caso in esame, il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione ritenendo di poter disapplicare il provvedimento prefettizio d'inclusione del tratto di strada in questione tra quelli nei quali è consentito il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità a mezzo di apparecchiature automatiche senza la contestazione immediata, così travalicando i limiti del potere di disapplicazione attribuito al giudice ordinario dall'art. 5 della L. 20.3.1865 n. 2248, All. E, atteso che, al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell'atto o del provvedimento amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità - incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere - estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sostituire l'amministrazione stessa negli accertamenti e valutazioni di merito, quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge o nella valutazione delle situazioni di fatto in funzione dell'applicabilità o meno delle misure previste dalla legge, che sono d'esclusiva competenza degli organi ai quali è attribuito il potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico interesse normativamente determinate, operando un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall'Amministrazione. Secondo l'appellante, poi, il giudice di pace non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi regolatori della materia, in particolare in punto di onere della prova ai fini della disapplicazione del provvedimento del Prefetto, in quanto la prova che la strada dove è avvenuta la violazione sia stata erroneamente inclusa dal Prefetto tra quelle "extraurbane secondarie" in mancanza delle caratteristiche proprie di tale tipologia di strada come prevista dal D.Lgs. n. 285 del
1992, art. 2, comma 3, lett. c, spetta al ricorrente e non all'amministrazione, avendo quest'ultima dato prova dell'adozione del necessario provvedimento amministrativo presupposto. R.G. n.° 1448/2024 – Udienza del giorno 26 febbraio 2025 - Pag. 4 di 5
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha, invece, ritenuto tout court che la strada in questione non potesse rientrare nella classificazione di strada secondaria extraurbana di cui al provvedimento prefettizio, procedendo alla disapplicazione del provvedimento, senza che alcuna prova sia stata fornita in merito dalla parte ricorrente.
Tanto premesso, la IN DI CO ha chiesto al Tribunale di:
“riformare integralmente la sentenza n. 376-2024 resa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, in persona della Dott. L. Minisci, nella causa iscritta al numero 1802.2024 RG, datata 08.05.2024, notificata a mezzo pec in data 18.06.2024 e per l'effetto in accoglimento dei motivi esposti con il presente gravame;
- dichiarare la legittimità e correttezza dei verbali n. B20089/2023 del 09.06.2023. - condannare l'appellato alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. del doppio grado di giudizio, in ogni più ampia accezione”. Con decreto del 04.08.2024, la prima udienza è stata differita ex art. 349 bis c.p.c., al 25.02.2025 ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado. Acquisito in data 10.10.2024 il fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n. 1802/2023 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Corigliano Calabro, all'udienza del 25.02.2025 nessuno è comparso ed è stato disposto il rinvio ex art. 348 c.p.c. All'odierna udienza l'appellante, unica parte costituita, non è comparsa.
2. Improcedibilità dell'appello proposto. L'appello proposto va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Dagli atti, infatti, risulta che l'appellante, pur essendosi costituito, non è comparso alla prima udienza di comparizione, né è comparso all'odierna udienza, fissata ai sensi del richiamato art. 348, comma 2, c.p.c. e ritualmente comunicatagli dalla cancelleria. In conformità con l'art. 348, comma 3, c.p.c., pertanto, l'appello proposto deve dichiararsi, anche d'ufficio, improcedibile. La mancata costituzione in giudizio delle parti appellate, meramente evocate in giudizio, esonera da qualsiasi statuizione sulle relative spese in dispositivo. Va però ricordato che in base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n. 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.01.2013).
Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente dichiarata improcedibile. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA IMPROCEDIBILE l'appello così come proposto, nulla disponendo sulle spese delle parti;
B. DÀ ATTO che la , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, se dovuto;
R.G. n.° 1448/2024 – Udienza del giorno 26 febbraio 2025 - Pag. 5 di 5
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in Castrovillari, all'udienza del giorno 26 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni