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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 766/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CALABRO' GIUSEPPE ( ) e dell'avv. DE DIVITIIS C.F._2
TEODORO ( , C.F._3
appellante
e
(C.F. ), con il ON P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ( ), C.F._4 appellata
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ( ), C.F._4 intervenuta
Conclusioni per : «questa difesa AGGIUNGE a quelle già Parte_1 rassegnate nell'atto di appello [Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, riformare la sentenza di I grado impugnata e, per l'effetto, contrariis reiectis,
1) accertare e dichiarare che, tenuto conto della previsione contrattuale, dei rischi e della garanzia prestata, il tasso soglia del mutuo per cui è causa è quello della categoria di rilevazione “mutui con garanzia reale a tasso variabile”;
2) accertare e dichiarare che nel calcolo del TEG del contratto di mutuo per cui è causa, ai sensi dell'articolo 644 c.p., deve essere computato tutto ciò che possa configurarsi come importi afferenti l'obbligo restitutorio della somma ottenuta a mutuo o comunque quale costo del denaro per il mutuatario;
3) accertare e dichiarare che includendo nel calcolo del TEG le voci indicate in narrativa da questa difesa, il tasso corrispettivo del contratto di mutuo per cui è causa è usurario ab initio;
Per l'effetto:
4) accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c., la gratuità del contratto di mutuo per cui è causa, con conseguente l'obbligo di restituzione del solo capitale mutuato;
5) accertare e dichiarare che nel corso del rapporto il mutuatario ha corrisposto la somma complessiva di € 738.587,29, di cui € 300.506,08 in conto capitale, € 437.881,21 per interessi ed € 200,00 per spese;
6) accertare e dichiarare che la somma versata per interessi, pari ad €
437.881,21, è stata indebitamente incamerata dalla banca;
7) accertare e dichiarare che sulla somma di € 437.881,21, indebitamente incamerata dalla andranno calcolati gli interessi al saggio legale dalla CP_1
pag. 2/13 data di ogni singolo versamento al soddisfo, maggiorati della rivalutazione monetaria;
8) accertare e dichiarare che la somma di € 738.587,29, deve considerarsi corrisposta in conto capitale;
9) accertare e dichiarare che gli interessi e la rivalutazione monetaria accertata sull'importo corrisposto illegittimamente per interessi, pari ad €
437.881,21, vengano anch'essi, previa compensazione legale, imputati in conto capitale.
Conseguentemente,
10) accertare e dichiarare il saldo attuale del contratto di mutuo del 28 luglio 2006 a rogito del Notaio dott. , Rep. n° 47547, Racc. n° Persona_1
16342;
11) accertare e dichiarare il nuovo piano d'ammortamento che disciplini
l'obbligo restitutorio in capo al mutuatario, fermo il periodo d'ammortamento originariamente pattuito;
12) condannare, in ogni caso, l'appellata a risarcire tutti i danni provocati al sig. dalla indebita percezione degli interessi ultralegali;
Parte_1 danni stessi che hanno determinato l'ingiusta appropriazione di somme da parte della in danno del mutuatario;
quest'ultimo, in sostanza, è stato CP_1 privato di liquidità di cui aveva il diritto di disporre;
danni stessi da quantificarsi in corso di causa;
laddove non fosse possibile la precisa quantificazione, si farà ricorso alla valutazione equitativa del Giudice ex art.
1226 c.c.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari], le seguenti conclusioni:
pag. 3/13 a) accertare e dichiarare che il tasso corrispettivo e quello moratorio del mutuo per cui è causa sono nulli per violazione dell'articolo l'art. 2, comma
3, della legge n. 287/1990;
Per l'effetto:
b) accertare e dichiarare che, al mutuo per cui è causa va applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U. Bancario;
c) accertare e dichiarare, anche a mezzo di ctu contabile, la somma illegittimamente incamerata dalla a titolo di interessi, per effetto della CP_1 clausola nulla;
d) accertare e dichiarare che la somma rinveniente dal calcolo sub. c, versata per interessi, è stata indebitamente incamerata dalla banca;
e) accertare e dichiarare che sulla somma indebitamente incamerata dalla andranno calcolati gli interessi al saggio legale dalla data di CP_1 ogni singolo versamento al soddisfo, maggiorati della rivalutazione monetaria;
f) accertare e dichiarare che la somma indebitamente incamerata dalla a titolo di interessi, deve considerarsi corrisposta in conto capitale;
CP_1
g) accertare e dichiarare che gli interessi e la rivalutazione monetaria accertata sull'importo corrisposto illegittimamente per interessi, vengano anch'essi, previa compensazione legale, imputati in conto capitale.
Conseguentemente,
h) accertare e dichiarare il saldo attuale del contratto di mutuo del 28 luglio 2006 a rogito del Notaio dott. , Rep. n° 47547, Racc. Persona_1
n° 16342;
i) accertare e dichiarare il nuovo piano d'ammortamento che disciplini l'obbligo restitutorio in capo al mutuatario, fermo il periodo d'ammortamento originariamente pattuito;
pag. 4/13 j) condannare, in ogni caso, l'appellata a risarcire tutti i danni provocati al sig. dalla indebita percezione degli interessi ultralegali;
Parte_1 danni stessi che hanno determinato l'ingiusta appropriazione di somme da parte della in danno del mutuatario;
quest'ultimo, in sostanza, è stato CP_1 privato di liquidità di cui aveva il diritto di disporre;
danni stessi da quantificarsi in corso di causa;
laddove non fosse possibile la precisa quantificazione, si farà ricorso alla valutazione equitativa del Giudice ex art. 1226 c.c.»; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte ON di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dal Sig.
con atto di citazione notificato in data 20/04/2021 ad Parte_1
, cui è subentrata la Controparte_3 [...]
, perché inammissibili, anche nel rito, e del ON tutto infondate nel merito, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla
, con conseguente conferma integrale ON della sentenza n. 715/2021, pronunciata ex art. 281sexies cpc in data
16/03/2021, pubblicata in pari data, dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dott.
Alessandro Ghelardini e notificata via pec in data 23/03/2021. Vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio»; per «ogni contraria Controparte_4 istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta I) dichiara di fare proprie tutte le conclusioni, difese, domande, richieste, deduzioni e produzioni proposte dalla appellata , subentrata a ON
, aderendovi, da intendersi Controparte_3 tutte per ritrascritte nella propria comparsa di intervento ex art. 111 co. 3 cpc ed insistendo nel loro integrale accoglimento;
II) e chiede che la sentenza di secondo grado sia emessa anche nei propri confronti».
pag. 5/13 Rilevato
ha interposto appello avverso la sentenza n. 715 del Parte_1
2021 del Tribunale di Firenze, con cui sono state rigettate le domande da egli svolte nei confronti di (ora Controparte_3
Contr
in prosieguo , con condanna ON alla refusione delle spese processuali.
Risulta dalla sentenza gravata che il ha agito in giudizio al fine Pt_1 di ottenere la declaratoria di nullità della clausola del contratto di mutuo di determinazione degli interessi, tanto corrispettivi quanto moratori, in quanto viziata da usura genetica, con conseguente gratuità del finanziamento, imputazione a capitale di quanto complessivamente versato, rielaborazione del piano di ammortamento avuto riguardo al solo rimborso del capitale e condanna della controparte al risarcimento del danno.
Il Tribunale, esclusa l'inammissibilità della domanda risarcitoria, ha escluso la dedotta usura, in quanto, dovendosi qualificare il mutuo come “a stato avanzamento lavori”, l'ha ricondotto, secondo la classificazione delle operazioni di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia, alla categoria 8 degli
«Altri finanziamenti» piuttosto che a quella 7 dei «Mutui», per cui il t.e.g. risultava inferiore al tasso soglia;
donde il rigetto delle domande e la condanna alla refusione delle spese.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riportati per sintesi):
1. errata qualificazione del mutuo come a stato avanzamento lavori;
2. doverosa qualificazione del contratto come mutuo con garanzia reale a tasso variabile piuttosto che riconduzione alla categoria «Altri finanziamenti», in violazione dell'art. 2697 c.c.;
3. erroneo riferimento alle istruzioni della Banca d'Italia al fine dell'individuazione della categoria a cui ricondurre il contratto, in violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
pag. 6/13 4. erronea riconduzione del mutuo in considerazione alla categoria degli
«Altri finanziamenti» senza tener adeguatamente conto dei connotati dell'operazione, in violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108 del
1996;
5. maggiore affinità del mutuo stipulato con la categoria dei «mutui con garanzia reale a tasso variabile»;
6. superamento della soglia dell'usura a fronte della corretta qualificazione del mutuo e della considerazione di tutti i costi e le spese previsti;
7. mancanza di mora ove fosse stata correttamente ravvisata l'usura, dunque gratuità del mutuo e quindi versamenti imputabili a ratei di capitale
– gli unici dovuti – non ancora scaduti;
8. conseguente illegittimità della condanna alla refusione delle spese di lite.
Contr Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
È intervenuta in giudizio Controparte_4
(in prosieguo ), facendo proprie «conclusioni, difese, domande, CP_2
Contr richieste, deduzioni e produzioni» di
Con sentenza non definitiva n. 2555 del 2023, accertata la titolarità attiva del rapporto in capo ad , a seguito della scissione parziale che CP_2
Contr ha riguardato e il permanere della legittimazione processuale di quest'ultima, questa Corte ha parzialmente condiviso i prime cinque motivi di gravame articolati dal con ciò riconducendo il mutuo intercorso Pt_1
Contr tra questi e alla categoria 7 «Mutui» anziché alla categoria 8 «Altri finanziamenti» e rimettendo la causa in istruzione onde accertare se, alla stregua di tale inquadramento, il contratto fosse affetto da usura.
Espletata la c.t.u., all'esito dell'udienza del 10 settembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui pag. 7/13 in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12 settembre
2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. All'esito dell'espletata c.t.u. – svolta nel rispetto dei dettami indicati dalla sentenza non definitiva, ossia alla stregua della riconduzione del mutuo in considerazione alla categoria 7 «Mutui» piuttosto che a quella 8
«Altri finanziamenti» – è risultato che gli interessi corrispettivi – per i quali soltanto la questione dell'usura ancora rileva in questa sede, alla stregua dei motivi di gravame proposti – non hanno oltrepassato il tasso soglia.
L'ausiliare ha infatti acclarato, con ragionamento condivisibile, anche a seguito delle risposte fornite alle osservazioni del c.t.p. dell'odierno appellante, e da questi non censurato – il al riguardo, nulla ha Pt_1 dedotto né nelle note d'udienza all'esito del deposito dell'elaborato peritale né in comparsa conclusionale – che il t.e.g. relativo al contratto in considerazione, calcolato secondo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia quanto a costi da considerare, si attesta a 5,71% a fronte di un tasso soglia per i mutui a tasso variabile, categoria a cui ricondurre anche quello in esame, pari a 6,63% al momento della stipulazione.
Ne consegue che la denunciata usura degli interessi corrispettivi non trova riscontro – seppur alla stregua di un percorso argomentativo diverso da quello seguito dal giudice di prime cure – e che, quindi, non possono essere condivise le doglianze di cui al sesto (superamento della soglia dell'usura a fronte della corretta qualificazione del mutuo e della considerazione di tutti i costi e le spese previsti) e al settimo (mancanza di mora ove fosse stata correttamente ravvisata l'usura, dunque gratuità del mutuo e quindi versamenti imputabili a ratei di capitale – gli unici dovuti – non ancora scaduti) motivo di gravame.
pag. 8/13 Ne consegue che anche le domande proposte sul presupposto dell'usura
– gratuità del contratto ex art. 1815, secondo comma, c.c.; imputazione degli interessi versati, in quanto indebiti, a capitale, previa maggiorazione del relativo importo di interessi legali e rivalutazione monetaria;
conseguente riaccertamento del saldo dovuto con rielaborazione del piano di ammortamento (nelle note d'udienza depositate il 5 marzo 2021, in primo grado, l'appellante fa riferimento alla riformulazione del piano di ammortamento – che non aveva menzionato nella precedente precisazione delle conclusioni – per cui non può ritenersi abbandonata la domanda: Cass.
n. 723 del 2021, in massima); risarcimento del danno da indebita percezione degli interessi ultralegali (rectius: usurari) – non hanno fondamento.
Del pari privo di pregio è l'ottavo motivo d'appello, con cui il Pt_1 sul presupposto della sussistenza della denunciata usura – come detto, non integrata – si duole della condanna alla refusione delle spese di lite;
viceversa condivisibile, alla luce dell'esito di soccombenza.
2. Con le note sostitutive d'udienza depositate il 6 settembre 2024 –
«Con il presente atto» – l'appellante ha, per la prima volta, dedotto «la nullità ex art. 2 L. 287/1990, del tasso di interesse corrispettivo e moratorio pattuito nel contratto di mutuo per cui è causa, per averlo determinato facendo riferimento al tasso Euribor, in quanto accordo a valle di un cartello tra otto delle principali banche Europee finalizzato alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato l'Euribor», precisando le conclusioni – quali riportate in epigrafe – anche alla stregua di tale profilo di nullità, fondante le nuove domande ivi articolate, al contempo sollecitandone il rilievo officioso.
Orbene – a prescindere dal rilievo concreto che avrebbe nella fattispecie il principio giurisprudenziale per cui «[i] contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pag. 9/13 pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 e/o dell'art. 101 del TFUE» (Cass. n. 12007 del 2024, in massima) – la deduzione, al pari delle domande che la presuppongono, è inammissibile Contr (così come eccepito da e ). CP_2
Come chiarito dalla Suprema Corte, «[i]l rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito» (Cass. n. 36353 del 2021, in massima;
analogamente, Cass.
n. 15821 del 2024, in motivazione).
Ciò vale anche per il caso d'impugnazione, atteso che «[l]e nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti» (Cass.
n. 20713 del 2023, in massima).
Contr Nella specie, come accennato, la condotta ascritta a di violazione della disciplina antitrust quanto a determinazione dei tassi d'interesse è stata dedotta per la prima volta in occasione dell'udienza di precisazione delle pag. 10/13 conclusioni in grado d'appello – così come le domande su di essa fondate – ben oltre la maturazione dei termini preclusivi assertivi.
Ne deriva l'inammissibilità della doglianza e delle domande su di essa incentrate.
Analoghe conclusioni vanno raggiunte con riferimento alla pretesa indeterminatezza del regime degli interessi nel previsto ammortamento alla francese, a cui il ha fatto riferimento in comparsa conclusionale, Pt_1 altresì quanto al riverbero sull'usura.
Anche in questo caso, pur volendo prescindere dall'applicazione al caso concreto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità – con riferimento ai mutui a tasso fisso, ma con considerazioni valevoli anche per quelli a tasso variabile – per cui «la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (Cass., sez. un., n. 15130 del 2024, in massima), non può non rimarcarsi la tardività della deduzione. Anche con riguardo al preteso riverbero sull'usura, considerato che, «[s]ebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi» (Cass. n. 28983 del 2023, in massima).
Da quanto fin qui illustrato discende l'impossibilità di dare corso ad alcun ulteriore accertamento peritale.
3. In conclusione, al lume delle considerazioni che precedono, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo d'impugnazione vanno respinti e la sentenza pag. 11/13 gravata va confermata, sia pur alla stregua della diversa motivazione quale emerge dalla sentenza non definitiva n. 2555 del 2023 e dalla presente.
4. Le spese relative al presente grado di giudizio, al cui esito complessivamente considerato il risulta sostanzialmente Pt_1 soccombente (quanto a risultato pratico perseguito), vanno poste a suo carico e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi alle controversie di valore indeterminato di media complessità, una Contr sola volta a beneficio di e di , in solido tra loro, in quanto CP_2 assistite da un medesimo difensore e con posizioni sostanzialmente coincidenti quanto a interesse, atteso che «[l]a pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è sì prevista a carico di più parti soccombenti dall'art. 97 c.p.c., ma non è esclusa in favore di più parti vittoriose che, come nella specie, siano assistite da un unico difensore ed abbiano un comune interesse nella controversia»
(Cass. n. 476 del 2009, in motivazione).
Le spese di c.t.u. – dal decreto di liquidazione poste a carico solidale di tutte le parti nei rapporti con l'ausiliare – devono gravare definitivamente sul solo Pt_1
5. Non sussistono gli estremi del raddoppio del contributo unificato, in quanto la sua debenza «è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, [è] costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione» (Cass.
n. 8982 del 2024, in motivazione); ciò che nella fattispecie non si è verificato, atteso che, per quanto di ragione, i primi cinque motivi di gravame sono stati accolti con la sentenza non definitiva.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 12/13 1. rigetta il sesto, il settimo e l'ottavo motivo dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 715 del 2021 del Tribunale Parte_1 di Firenze, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui alla motivazione e a quella della sentenza non definitiva n. 2555 del 2023 di questa Corte;
2. condanna a rifondere a Parte_1 ON
e ad in
[...] Controparte_4 solido tra loro, le spese di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 12.156,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. pone a definitivo carico di le spese di c.t.u. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 27 dicembre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CALABRO' GIUSEPPE ( ) e dell'avv. DE DIVITIIS C.F._2
TEODORO ( , C.F._3
appellante
e
(C.F. ), con il ON P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ( ), C.F._4 appellata
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ( ), C.F._4 intervenuta
Conclusioni per : «questa difesa AGGIUNGE a quelle già Parte_1 rassegnate nell'atto di appello [Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, riformare la sentenza di I grado impugnata e, per l'effetto, contrariis reiectis,
1) accertare e dichiarare che, tenuto conto della previsione contrattuale, dei rischi e della garanzia prestata, il tasso soglia del mutuo per cui è causa è quello della categoria di rilevazione “mutui con garanzia reale a tasso variabile”;
2) accertare e dichiarare che nel calcolo del TEG del contratto di mutuo per cui è causa, ai sensi dell'articolo 644 c.p., deve essere computato tutto ciò che possa configurarsi come importi afferenti l'obbligo restitutorio della somma ottenuta a mutuo o comunque quale costo del denaro per il mutuatario;
3) accertare e dichiarare che includendo nel calcolo del TEG le voci indicate in narrativa da questa difesa, il tasso corrispettivo del contratto di mutuo per cui è causa è usurario ab initio;
Per l'effetto:
4) accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c., la gratuità del contratto di mutuo per cui è causa, con conseguente l'obbligo di restituzione del solo capitale mutuato;
5) accertare e dichiarare che nel corso del rapporto il mutuatario ha corrisposto la somma complessiva di € 738.587,29, di cui € 300.506,08 in conto capitale, € 437.881,21 per interessi ed € 200,00 per spese;
6) accertare e dichiarare che la somma versata per interessi, pari ad €
437.881,21, è stata indebitamente incamerata dalla banca;
7) accertare e dichiarare che sulla somma di € 437.881,21, indebitamente incamerata dalla andranno calcolati gli interessi al saggio legale dalla CP_1
pag. 2/13 data di ogni singolo versamento al soddisfo, maggiorati della rivalutazione monetaria;
8) accertare e dichiarare che la somma di € 738.587,29, deve considerarsi corrisposta in conto capitale;
9) accertare e dichiarare che gli interessi e la rivalutazione monetaria accertata sull'importo corrisposto illegittimamente per interessi, pari ad €
437.881,21, vengano anch'essi, previa compensazione legale, imputati in conto capitale.
Conseguentemente,
10) accertare e dichiarare il saldo attuale del contratto di mutuo del 28 luglio 2006 a rogito del Notaio dott. , Rep. n° 47547, Racc. n° Persona_1
16342;
11) accertare e dichiarare il nuovo piano d'ammortamento che disciplini
l'obbligo restitutorio in capo al mutuatario, fermo il periodo d'ammortamento originariamente pattuito;
12) condannare, in ogni caso, l'appellata a risarcire tutti i danni provocati al sig. dalla indebita percezione degli interessi ultralegali;
Parte_1 danni stessi che hanno determinato l'ingiusta appropriazione di somme da parte della in danno del mutuatario;
quest'ultimo, in sostanza, è stato CP_1 privato di liquidità di cui aveva il diritto di disporre;
danni stessi da quantificarsi in corso di causa;
laddove non fosse possibile la precisa quantificazione, si farà ricorso alla valutazione equitativa del Giudice ex art.
1226 c.c.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari], le seguenti conclusioni:
pag. 3/13 a) accertare e dichiarare che il tasso corrispettivo e quello moratorio del mutuo per cui è causa sono nulli per violazione dell'articolo l'art. 2, comma
3, della legge n. 287/1990;
Per l'effetto:
b) accertare e dichiarare che, al mutuo per cui è causa va applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U. Bancario;
c) accertare e dichiarare, anche a mezzo di ctu contabile, la somma illegittimamente incamerata dalla a titolo di interessi, per effetto della CP_1 clausola nulla;
d) accertare e dichiarare che la somma rinveniente dal calcolo sub. c, versata per interessi, è stata indebitamente incamerata dalla banca;
e) accertare e dichiarare che sulla somma indebitamente incamerata dalla andranno calcolati gli interessi al saggio legale dalla data di CP_1 ogni singolo versamento al soddisfo, maggiorati della rivalutazione monetaria;
f) accertare e dichiarare che la somma indebitamente incamerata dalla a titolo di interessi, deve considerarsi corrisposta in conto capitale;
CP_1
g) accertare e dichiarare che gli interessi e la rivalutazione monetaria accertata sull'importo corrisposto illegittimamente per interessi, vengano anch'essi, previa compensazione legale, imputati in conto capitale.
Conseguentemente,
h) accertare e dichiarare il saldo attuale del contratto di mutuo del 28 luglio 2006 a rogito del Notaio dott. , Rep. n° 47547, Racc. Persona_1
n° 16342;
i) accertare e dichiarare il nuovo piano d'ammortamento che disciplini l'obbligo restitutorio in capo al mutuatario, fermo il periodo d'ammortamento originariamente pattuito;
pag. 4/13 j) condannare, in ogni caso, l'appellata a risarcire tutti i danni provocati al sig. dalla indebita percezione degli interessi ultralegali;
Parte_1 danni stessi che hanno determinato l'ingiusta appropriazione di somme da parte della in danno del mutuatario;
quest'ultimo, in sostanza, è stato CP_1 privato di liquidità di cui aveva il diritto di disporre;
danni stessi da quantificarsi in corso di causa;
laddove non fosse possibile la precisa quantificazione, si farà ricorso alla valutazione equitativa del Giudice ex art. 1226 c.c.»; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte ON di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dal Sig.
con atto di citazione notificato in data 20/04/2021 ad Parte_1
, cui è subentrata la Controparte_3 [...]
, perché inammissibili, anche nel rito, e del ON tutto infondate nel merito, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla
, con conseguente conferma integrale ON della sentenza n. 715/2021, pronunciata ex art. 281sexies cpc in data
16/03/2021, pubblicata in pari data, dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dott.
Alessandro Ghelardini e notificata via pec in data 23/03/2021. Vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio»; per «ogni contraria Controparte_4 istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta I) dichiara di fare proprie tutte le conclusioni, difese, domande, richieste, deduzioni e produzioni proposte dalla appellata , subentrata a ON
, aderendovi, da intendersi Controparte_3 tutte per ritrascritte nella propria comparsa di intervento ex art. 111 co. 3 cpc ed insistendo nel loro integrale accoglimento;
II) e chiede che la sentenza di secondo grado sia emessa anche nei propri confronti».
pag. 5/13 Rilevato
ha interposto appello avverso la sentenza n. 715 del Parte_1
2021 del Tribunale di Firenze, con cui sono state rigettate le domande da egli svolte nei confronti di (ora Controparte_3
Contr
in prosieguo , con condanna ON alla refusione delle spese processuali.
Risulta dalla sentenza gravata che il ha agito in giudizio al fine Pt_1 di ottenere la declaratoria di nullità della clausola del contratto di mutuo di determinazione degli interessi, tanto corrispettivi quanto moratori, in quanto viziata da usura genetica, con conseguente gratuità del finanziamento, imputazione a capitale di quanto complessivamente versato, rielaborazione del piano di ammortamento avuto riguardo al solo rimborso del capitale e condanna della controparte al risarcimento del danno.
Il Tribunale, esclusa l'inammissibilità della domanda risarcitoria, ha escluso la dedotta usura, in quanto, dovendosi qualificare il mutuo come “a stato avanzamento lavori”, l'ha ricondotto, secondo la classificazione delle operazioni di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia, alla categoria 8 degli
«Altri finanziamenti» piuttosto che a quella 7 dei «Mutui», per cui il t.e.g. risultava inferiore al tasso soglia;
donde il rigetto delle domande e la condanna alla refusione delle spese.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riportati per sintesi):
1. errata qualificazione del mutuo come a stato avanzamento lavori;
2. doverosa qualificazione del contratto come mutuo con garanzia reale a tasso variabile piuttosto che riconduzione alla categoria «Altri finanziamenti», in violazione dell'art. 2697 c.c.;
3. erroneo riferimento alle istruzioni della Banca d'Italia al fine dell'individuazione della categoria a cui ricondurre il contratto, in violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
pag. 6/13 4. erronea riconduzione del mutuo in considerazione alla categoria degli
«Altri finanziamenti» senza tener adeguatamente conto dei connotati dell'operazione, in violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108 del
1996;
5. maggiore affinità del mutuo stipulato con la categoria dei «mutui con garanzia reale a tasso variabile»;
6. superamento della soglia dell'usura a fronte della corretta qualificazione del mutuo e della considerazione di tutti i costi e le spese previsti;
7. mancanza di mora ove fosse stata correttamente ravvisata l'usura, dunque gratuità del mutuo e quindi versamenti imputabili a ratei di capitale
– gli unici dovuti – non ancora scaduti;
8. conseguente illegittimità della condanna alla refusione delle spese di lite.
Contr Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
È intervenuta in giudizio Controparte_4
(in prosieguo ), facendo proprie «conclusioni, difese, domande, CP_2
Contr richieste, deduzioni e produzioni» di
Con sentenza non definitiva n. 2555 del 2023, accertata la titolarità attiva del rapporto in capo ad , a seguito della scissione parziale che CP_2
Contr ha riguardato e il permanere della legittimazione processuale di quest'ultima, questa Corte ha parzialmente condiviso i prime cinque motivi di gravame articolati dal con ciò riconducendo il mutuo intercorso Pt_1
Contr tra questi e alla categoria 7 «Mutui» anziché alla categoria 8 «Altri finanziamenti» e rimettendo la causa in istruzione onde accertare se, alla stregua di tale inquadramento, il contratto fosse affetto da usura.
Espletata la c.t.u., all'esito dell'udienza del 10 settembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui pag. 7/13 in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12 settembre
2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. All'esito dell'espletata c.t.u. – svolta nel rispetto dei dettami indicati dalla sentenza non definitiva, ossia alla stregua della riconduzione del mutuo in considerazione alla categoria 7 «Mutui» piuttosto che a quella 8
«Altri finanziamenti» – è risultato che gli interessi corrispettivi – per i quali soltanto la questione dell'usura ancora rileva in questa sede, alla stregua dei motivi di gravame proposti – non hanno oltrepassato il tasso soglia.
L'ausiliare ha infatti acclarato, con ragionamento condivisibile, anche a seguito delle risposte fornite alle osservazioni del c.t.p. dell'odierno appellante, e da questi non censurato – il al riguardo, nulla ha Pt_1 dedotto né nelle note d'udienza all'esito del deposito dell'elaborato peritale né in comparsa conclusionale – che il t.e.g. relativo al contratto in considerazione, calcolato secondo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia quanto a costi da considerare, si attesta a 5,71% a fronte di un tasso soglia per i mutui a tasso variabile, categoria a cui ricondurre anche quello in esame, pari a 6,63% al momento della stipulazione.
Ne consegue che la denunciata usura degli interessi corrispettivi non trova riscontro – seppur alla stregua di un percorso argomentativo diverso da quello seguito dal giudice di prime cure – e che, quindi, non possono essere condivise le doglianze di cui al sesto (superamento della soglia dell'usura a fronte della corretta qualificazione del mutuo e della considerazione di tutti i costi e le spese previsti) e al settimo (mancanza di mora ove fosse stata correttamente ravvisata l'usura, dunque gratuità del mutuo e quindi versamenti imputabili a ratei di capitale – gli unici dovuti – non ancora scaduti) motivo di gravame.
pag. 8/13 Ne consegue che anche le domande proposte sul presupposto dell'usura
– gratuità del contratto ex art. 1815, secondo comma, c.c.; imputazione degli interessi versati, in quanto indebiti, a capitale, previa maggiorazione del relativo importo di interessi legali e rivalutazione monetaria;
conseguente riaccertamento del saldo dovuto con rielaborazione del piano di ammortamento (nelle note d'udienza depositate il 5 marzo 2021, in primo grado, l'appellante fa riferimento alla riformulazione del piano di ammortamento – che non aveva menzionato nella precedente precisazione delle conclusioni – per cui non può ritenersi abbandonata la domanda: Cass.
n. 723 del 2021, in massima); risarcimento del danno da indebita percezione degli interessi ultralegali (rectius: usurari) – non hanno fondamento.
Del pari privo di pregio è l'ottavo motivo d'appello, con cui il Pt_1 sul presupposto della sussistenza della denunciata usura – come detto, non integrata – si duole della condanna alla refusione delle spese di lite;
viceversa condivisibile, alla luce dell'esito di soccombenza.
2. Con le note sostitutive d'udienza depositate il 6 settembre 2024 –
«Con il presente atto» – l'appellante ha, per la prima volta, dedotto «la nullità ex art. 2 L. 287/1990, del tasso di interesse corrispettivo e moratorio pattuito nel contratto di mutuo per cui è causa, per averlo determinato facendo riferimento al tasso Euribor, in quanto accordo a valle di un cartello tra otto delle principali banche Europee finalizzato alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato l'Euribor», precisando le conclusioni – quali riportate in epigrafe – anche alla stregua di tale profilo di nullità, fondante le nuove domande ivi articolate, al contempo sollecitandone il rilievo officioso.
Orbene – a prescindere dal rilievo concreto che avrebbe nella fattispecie il principio giurisprudenziale per cui «[i] contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pag. 9/13 pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 e/o dell'art. 101 del TFUE» (Cass. n. 12007 del 2024, in massima) – la deduzione, al pari delle domande che la presuppongono, è inammissibile Contr (così come eccepito da e ). CP_2
Come chiarito dalla Suprema Corte, «[i]l rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito» (Cass. n. 36353 del 2021, in massima;
analogamente, Cass.
n. 15821 del 2024, in motivazione).
Ciò vale anche per il caso d'impugnazione, atteso che «[l]e nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti» (Cass.
n. 20713 del 2023, in massima).
Contr Nella specie, come accennato, la condotta ascritta a di violazione della disciplina antitrust quanto a determinazione dei tassi d'interesse è stata dedotta per la prima volta in occasione dell'udienza di precisazione delle pag. 10/13 conclusioni in grado d'appello – così come le domande su di essa fondate – ben oltre la maturazione dei termini preclusivi assertivi.
Ne deriva l'inammissibilità della doglianza e delle domande su di essa incentrate.
Analoghe conclusioni vanno raggiunte con riferimento alla pretesa indeterminatezza del regime degli interessi nel previsto ammortamento alla francese, a cui il ha fatto riferimento in comparsa conclusionale, Pt_1 altresì quanto al riverbero sull'usura.
Anche in questo caso, pur volendo prescindere dall'applicazione al caso concreto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità – con riferimento ai mutui a tasso fisso, ma con considerazioni valevoli anche per quelli a tasso variabile – per cui «la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (Cass., sez. un., n. 15130 del 2024, in massima), non può non rimarcarsi la tardività della deduzione. Anche con riguardo al preteso riverbero sull'usura, considerato che, «[s]ebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi» (Cass. n. 28983 del 2023, in massima).
Da quanto fin qui illustrato discende l'impossibilità di dare corso ad alcun ulteriore accertamento peritale.
3. In conclusione, al lume delle considerazioni che precedono, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo d'impugnazione vanno respinti e la sentenza pag. 11/13 gravata va confermata, sia pur alla stregua della diversa motivazione quale emerge dalla sentenza non definitiva n. 2555 del 2023 e dalla presente.
4. Le spese relative al presente grado di giudizio, al cui esito complessivamente considerato il risulta sostanzialmente Pt_1 soccombente (quanto a risultato pratico perseguito), vanno poste a suo carico e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi alle controversie di valore indeterminato di media complessità, una Contr sola volta a beneficio di e di , in solido tra loro, in quanto CP_2 assistite da un medesimo difensore e con posizioni sostanzialmente coincidenti quanto a interesse, atteso che «[l]a pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è sì prevista a carico di più parti soccombenti dall'art. 97 c.p.c., ma non è esclusa in favore di più parti vittoriose che, come nella specie, siano assistite da un unico difensore ed abbiano un comune interesse nella controversia»
(Cass. n. 476 del 2009, in motivazione).
Le spese di c.t.u. – dal decreto di liquidazione poste a carico solidale di tutte le parti nei rapporti con l'ausiliare – devono gravare definitivamente sul solo Pt_1
5. Non sussistono gli estremi del raddoppio del contributo unificato, in quanto la sua debenza «è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, [è] costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione» (Cass.
n. 8982 del 2024, in motivazione); ciò che nella fattispecie non si è verificato, atteso che, per quanto di ragione, i primi cinque motivi di gravame sono stati accolti con la sentenza non definitiva.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 12/13 1. rigetta il sesto, il settimo e l'ottavo motivo dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 715 del 2021 del Tribunale Parte_1 di Firenze, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui alla motivazione e a quella della sentenza non definitiva n. 2555 del 2023 di questa Corte;
2. condanna a rifondere a Parte_1 ON
e ad in
[...] Controparte_4 solido tra loro, le spese di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 12.156,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. pone a definitivo carico di le spese di c.t.u. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 27 dicembre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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