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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola AR Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4766 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
12/09/2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), con l'Avv. ROTONDO MICHELE (c.f. ); unitamente C.F._1
all'Avv.
Impugnanti
E
(c.f. ), con l'Avv. PORRI PIETRO (c.f. CP_1 P.IVA_2
; C.F._2
Convenuto
OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale.
Conclusioni dell'impugnante: “in accoglimento del gravame e dei motivi proposti, di chiarare nullo e/o inefficace e comunque annullare il lodo: ai sensi degli artt. 209 co. 2 e 3 d.lgs. 50/16, art. 829 co. 1 nn. 1 e 4 e art. 829 co. 3 c.p.c. per aver il
Collegio deciso il merito della controversia, non rilevando la sopraggiunta inefficacia della clausola compromissoria per assenza di motivata autorizzazione della P.A., ponendosi la decisione anche in contrasto con regola di ordine pubblico;
in subordine ai sensi degli artt. 829 co. 1 n. 1, art. 806 e art. 817 co. 2 c.p.c. per non aver il Collegio
r.g. n. 1 rilevato la non arbitrabilità della controversia (motivo 1); ai sensi degli artt. 209 co. 4 e
8 e 210 d.lgs. 50/16, art. 829 co. 1 n. 2 e art. 829 co. 3 c.p.c. per non aver il Collegio rilevato che i propri componenti, e lo stesso segretario, non erano stati nominati dalla
Camera Arbitrale né risultavano iscritti nell'Albo tenuto dalla stessa, in violazione pertanto delle regole fissate dalla normativa in materia di contratti pub blici, costituenti norme di ordine pubblico in cui contrasto si pone la decisione (motivo 2); ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 8 c.p.c. per sussistenza di giudicato sul punto del riconoscimento del compenso in misura pari al 25% sull'importo dei ruoli esecutivi (motivo 3); in subordine ai sensi dell'art. 829 co. 3 c.p.c. e art. 209 co. 14 d.lgs. 50/16 per viola zione delle norme e dei criteri ermeneutici richiamati nei motivi 3 e 4 dell'atto (motivi 3 e 4); ai sensi dell'art. 209 co. 16 d.lgs. 50/16 per aver il Collegio proceduto all'autoliquidazione del compenso, invece riservato alla Camera Arbitra le (motivo 5); in accoglimento dei formulati motivi voglia condannare il al CP_2 pagamento della somma di € 222.746,24 oltre interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 ovvero interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dal credito al soddisfo;
con ogni conseguente statuizione sulle spese di lite, oltre accessori di legge, con attribuzione.”.
Conclusioni del convenuto: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, dichiarare infondati in fatto e in diritto e/o inammissibili i motivi di gravame dedotti da controparte per tutto quanto esposto in narrativa, per l'effetto rigettare ogni avversa eccezione di gravame, confermando integralmente nel merito il Lodo Arbitrale impugnato. Con vittoria di spese competenze e onorari del presente Giudizio”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio è così riassunta nel lodo impugnato: “Con atto di nomina di arbitro ex art. 810 c.p.c. notificato al CP_2 in data 21.01.2019, la (d'ora in poi anche solo
[...] Controparte_3
), … invocata la clausola compromissoria contenuta nella convenzione del Pt_1
06.04.1998 (rep. 5071) e successive integrazioni con la quale il aveva CP_2 commissionato alla (concessionaria per la riscossione dei tributi per la Parte_3 provincia di Viterbo, anche solo la realizzazione dell'accertamento, liquidazione Pt_3
e messa a regime dell'imposta comunale ICI per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, nonché l'attività di recupero residua, sottoponeva al costituendo Collegio Per_1 Arbitrale la definizione della controversia incorsa con l'Ente pubblico.
… La parte ricorrente ha chiesto nella memoria di precisazione o modificazione della domanda il pagamento della somma di € 222.746,24 oltre interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 ovvero interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. quale r.g. n. 2 corrispettivo derivante da n. 2 convenzioni contrattuali stipulate dalla con Parte_3 il rispettivamente in data 06.04.1998 (rep. 5071) e 08.04.1999 (rep. CP_2 5191) ed aventi ad oggetto l'attività di accertamento, liquidazione e messa a regime dell'imposta comunale ICI per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 nonché per l'attività di recupero della TARSU residua, ovvero l'assoggettamento alla TARSU collegata al recupero dell'evasione dell'ICI.
In data 20.03.2001, nell'ambito di un complesso atto di transazione, la Pt_3 avrebbe ceduto alla “tutti i crediti da essa cedente vantati a titolo di compenso Pt_1
o corrispettivo o indennità relativi alle attività già prestate a favore dei Comuni di e a partire dal momento della stipula delle convenzioni (e di ogni Parte_4 CP_2 eventuale ulteriore modifica o integrazione) sino alla data odierna (…) ”, con la precisazione che andavano ricompresi nella cessione tutti i compensi “anche ove la loro materiale liquidazione dovesse intervenire in futuro”. Tale cessione sarebbe stata notificata al in data 05.04.2001 e successivamente anche accettata con CP_2 CP_2 la determinazione n. TR/75 del 10.10.2001 nell'ambito di alcuni accordi programmatici, intervenuti tra il e la e strumentali all'esecuzione dei contratti, poiché CP_2 Pt_3 l'atto di cessione del credito veniva “allegato al presente provvedimento” (n.d.r. la determinazione comunale) formandone “parte integrante e sostanziale”; nella medesima delibera veniva anche disposto il pagamento di € 24.789,93 direttamente a favore della cessionaria del credito.”
All'esito del giudizio il collegio arbitrale ha così disposto:
“respinge la domanda della in persona della Controparte_3
titolare signora;
2) respinge le eccezioni e la domanda riconvenzionale CP_3
del in persona del Sindaco pro tempore;
3) condanna la CP_2 [...]
a rifondere al i compensi professionali liquidati in CP_3 CP_2 misura già ridotta in complessivi € 8050,00 oltre rimborso spese generali (15%), CpA ed iva se dovuta, per le motivazioni esposte al punto 9 del presente lodo;
4) fermo il vincolo di solidarietà, condanna le parti nelle percentuali sopra indicate (70% Pt_1
e 30% per le motivazioni esposte al punto 10 del presente lodo al CP_2 pagamento delle spese e compensi del Collegio Arbitrale liquidati in complessivi €
25.600,00, oltre rimborso forfetario (15%), CpA ed iva se dovuta, da attribuirsi, nella misura di € 8.000,00, oltre spese generali (15%), CpA ed iva se ed in quanto dovuti in favore del Presidente del Collegio Prof. Avv. Andrea Genovese e degli altri due arbitri,
Avv. Antonio Sposito ed Avv. Silvia Melandri, e nella misura di € 1.600,00 oltre spese generali (15%), CpA ed iva se dovuta in favore dell'Avv. Sabina Cantarella per la funzione di Segretaria del Collegio Arbitrale. Il tutto, con detrazione degli acconti se ed in quanto versati. Gli Arbitri ed il Segretario emetteranno regolare fattura al momento del pagamento, previa emissione di preavvisi di parcella entro quindici giorni dalla
r.g. n. 3 notifica del presente lodo. Dispone che il presente lodo venga notificato a mezzo PEC a cura della Segreteria del Collegio Arbitrale ai difensori costituiti ed alle parti. Così deciso in videoconferenza, con il Presidente a [...], il 22 23.03.2021”.
e hanno impugnato il lodo ed il Parte_1 Controparte_3 CP_2 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12/09/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'impugnazione del lodo si basa su cinque motivi così rubricati:
1) NULLITA' EX ART. 209 CO. 2 E 3 D.LGS. 50/16, ART. 829 CO. 1 N. 1 E
N. 4 E ART. 829 CO. 3 C.P.C.: assenza di autorizzazione preliminare della
P.A. - contrarietà all'ordine pubblico in subordine NULLITA' EX ART. 829
CO. 1 N. 1, ART. 806 E ART. 817 CO. 2
2) NULLITA' EX ART. 209 CO. 4 D.LGS. 50/16, ART. 829 CO. 1 N. 2 E 3 E
ART. 829 CO. 3 C.P.C.: violazione delle regole di costituzione del Collegio - contrarietà all'ordine pubblico NULLITA' EX ART. 209 CO. 4, CO. 5 e CO.
8, ART. 210 D.LGS. 50/16, ART. 829 CO. 1 N. 3 E ART. 829 CO. 3 C.P.C.: nomina di soggetti non iscritti nell'Albo - contrarietà all'ordine pubblico
3) NULLITA' EX ART. 829 C0. 1 N. 8 C.P.C.: contrasto con D.I. passa to in giudicato in subordine NULLITA' EX ART. 829 CO. 3 E ART. 209 CO. 14
D.LGS. 50/16: - violazione art. 640 c.p.c. e art. 2909 c.c. errata interpretazione del giu dicato e comunque della sua portata - errata interpretazione degli artt. 8, 9 e 10 della Convenzione per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362,
1363, 1366 e 1367 c.c.
4) NULLITA' EX ART. 829 CO. 3 E ART. 209 CO. 14 D.LGS. 50/16: violazione art. 115 e 116 c.p.c. - mancata contestazione dei fatti emergenti dal prospetto trasmesso con nota dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dell'1.7.20 nonché dal
Bilancio consuntivo 2004 estratto dagli atti pubblicati sulla trasparenza del sito del CP_2
5) NULLITA' EX ART. ART. 209 CO. 16 D.LGS. 50/16: omessa liquidazione del compenso da parte della Camera Arbitrale
r.g. n. 4 I motivi di impugnazione sono di seguito scrutinati anche alla luce delle difese del
CP_2
Ritiene il Collegio richiamare il proprio orientamento sul concetto di “ordine pubblico” rilevante in questa materia recentemente espresso in App. Roma sent. n.
582/25 in questi termini:
“L'art. 829 comma terzo c.p.c., come riformato dal D.L.vo n. 40/2006, ha, come noto, in antitesi con la previgente disciplina, stabilito che l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia sia ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge e che sia comunque sempre ammessa l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico. Diviene dunque decisivo definire i contorni della clausola di contrarietà all'ordine pubblico. Se per la dottrina essa si identifica con un'ipotesi di “nullità radicale” sì da consentire l'impugnazione per questa via del lodo solo se il contrasto con i principi che caratterizzano l'ordinamento è tanto grave da poter essere rilevato d'ufficio e senza limiti di tempo, nella giurisprudenza di legittimità si è consolidata la netta distinzione tra: - ordine pubblico internazionale (o ordine pubblico in senso stretto), rappresentato dall'insieme dei principi, che si desumono dalla Carta costituzionale o che, pur non trovando in essa collocazione, fondano comunque l'intero assetto ordinamentale e formano il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia (v. Cass. n. 16755/2013,
Cass. n. 27592/2006, Cass. n. 4040/2006, Cass. n. 1183/2006, Cass. n. 26976/2005,
Cass. n. 22332/2004). Cass., sez. 1, 20 gennaio 2006, n. 1183; Cass., 7 dicembre 2005,
n. 26976; Cass., 26 novembre 2004, n. 22332; Cass., 6 dicembre 2002, n. 17349; Cass.,
13 dicembre 1999, n. 13928; più di recente Cass., sez. 1, 4 luglio 2013, n. 16755).
Sono in sostanza i principi fondamentali che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti l'assetto ordinamentale (v. Cass. n. 15822/2002), le “regole fondamentali poste dalla costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici nei quali si articola l'ordinamento positivo nel suo adeguarsi all'evoluzione della società” (così, Corte Cost. n. 18/1982). Anche il diritto comunitario ha elaborato una nozione di ordine pubblico, identificandola con "gli interessi fondamentali della collettività”, potendo “includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e al benessere degli animali" (Direttiva 2006/123/CE); - ordine pubblico interno, nozione utilizzata nel r.g. n. 5 diritto internazionale privato per indicare le norme di applicazione necessaria che imponendo l'applicazione del diritto nazionale operano come limite al riconoscimento del diritto straniero (v. Cass. n. 27592/2006), identificandosi in tal modo con qualsiasi norma imperativa.
Ritiene questa Corte, in armonia con la più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità ed anche in coerenza con il dettato codicistico che distingue tra contrarietà a norme imperative e contrarietà all'ordine pubblico, che la nozione di “ordine pubblico” contenuta nel terzo comma dell'art. 829 c.p.c. vada riferita all'ordine pubblico internazionale (o ordine pubblico in senso stretto) e non all'ordine pubblico interno e che, dunque, vada interpretata come rinvio alle norme inderogabili e fondamentali dell'ordinamento (v. Cass. n. 8718/2024, Cass. n. 27615/2022, Cass. n.
21850/2020). Del resto, la riforma dell'arbitrato del 2006, che ha rovesciato il rapporto tra regola ed eccezione per l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ha inteso rafforzare la stabilità del lodo estendendo all'arbitrato interno una regola prevista in campo transnazionale, nel quale l'ordine pubblico è da sempre identificato con le norme e i principi fondamentali dell'ordinamento.”.
Svolta questa premessa si osserva, quanto al primo motivo, che l'inefficacia sopravvenuta della clausola arbitrale doveva essere eccepita tempestivamente, cosa platealmente non avvenuta dal momento che il collegio arbitrale era stato attivato proprio dall'odierna impugnante del lodo.
Soccorre, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità evocata dal CP_2 secondo cui “l'inefficacia sopravvenuta di clausole compromissorie, contenute in contratti pubblici stipulati in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1 c. 19 della
L. n. 190 del 2012, per mancanza della preventiva autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'amministrazione, diversamente dalla nullità che può essere rilevata anche d'ufficio, deve formare oggetto di tempestiva deduzione, non potendo essere dedotta con successive difese, allorchè venga eccepito il difetto di competenza in favore di collegio arbitrale” (cfr. Cass. Ord. N. 24641 del 5/11/2020).
Può inoltre essere segnalata Cass. Civ., sez. II , 04/06/2021 , n. 15613 secondo cui
“Dall'insieme degli articoli 829, comma 1, n. 1, e 817, comma 2, secondo periodo, del
Cpc si ricava che la impugnazione per nullità del lodo per l'ipotesi in cui la convenzione d'arbitrato è invalida, è ammessa a condizione che la parte abbia eccepito nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi
r.g. n. 6 ultimi per invalidità del compromesso o della clausola compromissoria (salvo il caso di controversia non arbitrabile). L'invalidità della convenzione d'arbitrato degrada dunque a nullità sanabile se non eccepita.”.
Il motivo è pertanto respinto.
Neppure è meritevole di adesione il secondo motivo col quale si deduce la violazione dei criteri di nomina degli arbitri avvenuta in violazione del codice dei contratti pubblici.
Sulla relativa questione il Collegio arbitrale aveva sollecitato il contraddittorio e nessuna delle parti aveva sollevato eccezioni (si vedano le ordinanze datate, rispettivamente, 1° dicembre 2020 e 18 gennaio 2021, allegati nn. 14 e 18 di parte impugnante).
Vale, allora, il principio secondo cui “In tema di arbitrato, la impugnazione del lodo per vizi attinenti al procedimento di nomina degli arbitri è ammessa dall'articolo
829, n. 2, c.p.c. (non solo nel testo applicabile ratione temporis, ma anche in quello oggi vigente), se la relativa nullità sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale”.
(Cass. Civ. sez. I, 18/12/2015, n.25525).
Si può trascorre ai motivi di impugnazione attinenti al merito del lodo, per motivi di diritto.
Per l'esame dei quali è opportuno riportare il nucleo della decisione qui impugnata.
Si legge nel lodo, dalla pagina 13 alla pagina 17:
“Osserva il Collegio che la Convenzione per la realizzazione dell'accertamento, liquidazione e messa a regime dell'imposta comunale ICI, stipulata tra la ed Pt_3 il in data 06.04.1998 (rep. 5071), con riguardo alle annualità d'imposta CP_2
1994, 1995, 1996, statuiva, quanto ai compensi per finanziare le prestazioni convenzionate, all'art. 8 che “la forma del finanziamento si articola nel seguente modo: per le entrate conseguenti il servizio di liquidazione dell'ICI e per ogni partita I.C.I. e T.R.S.U. che dalla indagine risulti in evasione totale o parziale alla ditta verrà riconosciuto il 25% delle somme riscosse in tesoreria iscritte a ruolo coattivo derivanti da nuove o maggiori entrate recuperate. Nelle nuove o maggiori entrate sono comprese anche le quote spettanti a titolo di pene pecuniarie, interessi di mora o sanzioni” In base ad una interpretazione letterale della clausola, non vi è dubbio che la aveva Pt_3 diritto alla percentuale del 25% non su tutte le somme oggetto di liquidazione o iscritte a ruolo, ma solo su quelle, nuove o maggiori, effettivamente recuperate all'evasione, totale o parziale. L'indicata interpretazione risulta inoltre l'unica coerente, da un punto di vista sistematico oltreché ossequioso del canone del comportamento complessivo delle parti (artt. 1362 e 1363 c.c.), anche con il contenuto della Deliberazione della
Giunta comunale del del 17.07.1997 (doc. 6 allegato alla comparsa di CP_2
r.g. n. 7 costituzione e risposta del e doc. 1 allegato alla prima memoria della CP_2
) che costituisce l'antecedente logico giuridico della convenzione del Pt_1
06.04.1998. Con la suddetta Deliberazione, la Giunta prendeva atto della riduzione dei trasferimenti da parte dell'Amministrazione Centrale in favore di quelle comunali, e quindi di dover procedere ad un miglioramento gestionale delle proprie risorse puntando sulla ottimizzazione delle entrate tributarie comunali soprattutto tramite il recupero dell'evasione, in particolar modo dell'ICI per le annualità 1994, 1995, 1996, da cui il riceveva un cospicuo gettito. Non avendo, il sufficiente CP_2 CP_2 personale interno per il servizio di liquidazione ed accertamento, né essendo affidabili i dati contenuti nei supporti elettronici predisposti dal Ministero delle Finanze e dal riteneva che “la migliore tutela degli interessi Controparte_4 dell'Amministrazione sia l'affidamento del servizio a percentuale sugli effettivi recuperi con incarico ad un professionista di fiducia sulla base di un progetto concordato e rapportato alle effettive esigenze comunali ed al fine di acquisire una professionalità pagando, quindi, il lavoro in proporzione al risultato, sia qualitativo che quantitativo ottenuto realmente. Lo stesso concetto veniva ribadito nel deliberato, ove si legge che ai pagamenti percentuali si sarebbe provveduto “con quota parte della somma introitata a seguito del recupero dell'evasione”. La scelta della ditta affidataria cadeva sulla
[...]
all'epoca concessionaria per la riscossione di imposte e tasse della Provincia di Pt_3
Viterbo, anche perché “unica azienda in grado di garantire la massima riscossione dei tributi ICI-ICIAP essendo la medesima che, oltre ad accertarli, deve, per legge, procedere alla loro riscossione mediante ruoli coattivi (che per ICI - ICIAP sarebbero senza obbligo del non riscosso come riscosso)”. È sempre documentato in atti che tra le medesime parti veniva stipulata un'ulteriore ed analoga convenzione in data 08.04.1999 (rep. n. 5191), avente ad oggetto l'imposta comunale ICI per gli anni 1993, 1997 e 1998, nella quale venivano confermate tutte le condizioni della precedente. Questa interpretazione dell'art. 8 ritenuta dal Collegio è del tutto conforme a quella fatta propria dal Tribunale di Nocera Inferiore, investito del citato procedimento monitorio rubricato al n. R.G. 1816/2015 in esito al quale ha emesso il decreto ingiuntivo parziale n. 1827/2016 del 06.12.2016 per la sorte capitale di € 78.460,07. Il Tribunale infatti ha quantificato l'aggio applicando la percentuale del 25% solamente sulle somme (€ 413.000,00) che lo stesso con propria nota del 12.03.2003, a firma del CP_2
Responsabile ufficio tributi, aveva dichiarato essere state effettivamente incassate a seguito degli avvisi di accertamento/liquidazione ICI relativamente agli anni dal 1993 al 1998 (doc. 10 della prima memoria della parte ricorrente), detraendo, poi, la somma di € 24.789,93 già versata dal stesso alla a titolo di acconto. CP_2 Pt_1
Il non ha opposto il decreto ingiuntivo, sul quale, quindi, si è formato il CP_2 giudicato per entrambe le parti, nei seguenti termini “il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità e efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande, o ai capi di domanda non accolti” (Cass. civ. SSUU n. 4510/2006). Il concetto è stato sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione ma anche su quelle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda” (Cass. civ. sez. III n. 28318/2017; Cass. Sez. I 18791/2009; Cass. SS.UU. n. 24883/2008; Cass. SS.UU. n. 26019/2008; Cass. n.
18725/2007). Inoltre, “qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al
r.g. n. 8 medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il e il petitum del primo” (Cass. SS.UU. n. 13916/2006) Contestualizzando i concetti appena esposti secondo l'interpretazione fornitane dalla Suprema Corte, ecco che, per la parte ricorrente, basandosi la sua domanda sul medesimo titolo (convenzione del 06.04.1998), si è formato il vincolo del giudicato monitorio in ordine alla questione di diritto relativa all'interpretazione ed applicazione dell'art. 8, per cui il compenso va quantificato nella percentuale del 25% sulle sole somme effettivamente riscosse e/o recuperate, ovvero realmente “incassate” (come dice il Giudice del monitorio), a seguito del recupero dell'evasione, totale o parziale. A fortiori, si consideri quanto previsto dalle parti al punto 2.3 dell'atto di cessione tra la e la , nel quale la prima “si obbliga (va) a cooperare con la cessionaria ed Pt_3 Pt_1
a porre in essere tutte le attività necessarie per il materiale incasso dei crediti ceduti a favore della cessionaria, e perciò, ad esempio, a prestare consensi, sia in forma privata che in forma pubblica, a mettere a disposizione documenti, a rendere dichiarazioni, a consentire la voltura di mandati e titoli di pagamento”, segno evidente che tali adempimenti non avrebbero potuto essere svolti efficacemente da altri, tantomeno dal
E, come, documentato in atti, la venne rimossa dal servizio di CP_2 Pt_3 riscossione con Decreto dell'Agenzia delle Entrate del 23.01.2003 (doc. allegato alle seconde memorie della parte resistente). Da ciò consegue che la pretesa creditoria della non può essere accolta, non essendo sufficienti a provarla i meri ruoli resi Pt_1 esecutivi dal e prodotti in giudizio dalla parte ricorrente, la quale, per CP_2 di più, ha anche omesso di formulare istanze istruttorie potenzialmente idonee e rilevanti ai fini della ricorrenza del fatto contemplato dalla fattispecie costitutiva dello stesso diritto di credito azionato.
Sul terzo e questo motivo.
Non ricorre, ad avviso della Corte, il lamentato errore del collegio arbitrale costituito, secondo l'impugnante, dall'aver interpretato “in senso letterale la clausola della Convenzione del 6.4.1998 (rep. 5071)” e quindi ritenuto che il compenso relativo agli anni d'imposta 1994, 1995 e 1996 fosse pattuito nella misura pari al 25% computato “…non su tutte le somme oggetto di liquidazione o iscritte a ruolo, ma solo su quel le, nuove o maggiori, effettivamente recuperate all'evasione, totale o parziale.”
(pag. 13-14 lodo).
Né sussiste alcun errore del Collegio per aver limitato l'oggetto della domanda agli anni 1994-1996 laddove, invece, la pretesa era estesa anche agli anni 1993, 1997
1998 oggetto della convenzione dell'8.4.99. Il collegio arbitrale ha espressamente richiamato la seconda convenzione che ripeteva il suo contenuto da quella già in essere, pertanto il rigetto della domanda era fondato sulle medesime ragioni.
Sebbene l'art. 1362 c.c. imponga di risalire alla comune intenzione delle parti e r.g. n. 9 “non limitarsi al senso letterale delle parole” questo non autorizza a prescindere dal testo contrattuale, tanto è vero che se esso confliggesse apertamente con l'intenzione delle parti vi sarebbe materia per la patologia dell'errore negoziale.
Del resto “Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall' articolo 1362 all'articolo 1365 del codice civile e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall' articolo 1366 del Cc all' articolo 1371 del Cc .”.
(Cass. Civ., sez. II , 12/11/2024 , n. 29161).
Orbene, il testo della clausola delle due convenzioni con la quale si stabilì il compenso dovuto alla concessionaria non autorizza l'ipotesi che le parti avessero pattuito secondo il cd schema del non riscosso come riscosso.
Ciò a fronte della espressa previsione dell'art. 8 secondo la quale “la forma del finanziamento si articola nel seguente modo: per le entrate conseguenti il servizio di liquidazione dell'ICI e per ogni partita I.C.I. e T.R.S.U. che dalla indagine risulti in evasione totale o parziale alla ditta verrà riconosciuto il 25% delle somme riscosse in tesoreria iscritte a ruolo coattivo derivanti da nuove o maggiori entrate recuperate.
Nelle nuove o maggiori entrate sono comprese anche le quote spettanti a titolo di pene pecuniarie, interessi di mora o sanzioni”
L'impugnante immagina che tra le parole “tesoreria iscritte” manchi una disgiuntiva e su questa base aveva proposto anche il ricorso monitorio.
Che il collegio abbia valorizzato gli “unilaterali” ragionamenti del CP_2
(espressi nelle deliberazioni richiamate in motivazione dal collegio di arbitri) per ricostruirne l'intenzione non è operazione vietata bensì doverosa, se si tiene conto che
“Nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla ragione pratica del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale.” (Cass. Civ., sez. III ,
10/12/2024 , n. 31811).
Lo scrutinio degli atti dell'amministrazione propedeutici alla stipula della convenzione è utile a ricostruire le intenzioni dell'ente pubblico, senza che ciò implichi il prevalere di quelle sull'oggettivo significato del testo convenuto tra le parti.
Quello scrutinio, cioè, non ha condotto ad un risultato “sovversivo” del testo sottoscritto dalle parti, ma è del tutto coerente alla lettera dell'art. 8.
r.g. n. 10 Era onere dell'impugnante dimostrare che la comune volontà espressa nel contratto fosse diversa da quella resa evidente dal senso delle parole e che, quindi le spettasse il compenso del 25% anche sulle somme iscritte a ruolo sebbene non riscosse.
Che il rigetto, in parte qua, del ricorso per decreto ingiuntivo fosse stato motivato dal tribunale di Nocera sul difetto di prova e non sulla esclusione del diritto non è circostanza che assume la forza del giudicato in diverso giudizio.
Secondo l'impugnante il suo diritto al compenso anche sul non riscosso discenderebbe dall'art. 9 lett. b) del contratto, il cui testo va ricavato direttamente dalla convenzione prodotta, non essendo esso del tutto corrispondente a quello indicato nell'atto introduttivo di questo giudizio: “per gli importi iscritti nei ruoli, una volta resi esecutivi e consegnati per la riscossione al Concessionario , la relativa Pt_3
fattura sarà liquidata mediante trattenuta diretta da parte di dai Parte_3 corrispondenti importi che la stessa dovrà versare al alle scadenze di legge”. CP_2
La lettura di tale clausola proposta dall'impugnante non è in alcun modo autorizzata dal testo (completo) della clausola.
Non è, cioè, vero che il credito di prescindesse dall'incasso del tributo, Pt_3
essendo espressamente previsto che il credito portato dalla fattura sarebbe stato compensato con la maggiore somma che avrebbe versato al Pt_3 CP_2 necessariamente dopo l'effettivo recupero.
A tale motivo è collegato il quarto, parimenti da disattendere, posto che collega la pretesa di pagamento alla mera iscrizione a ruolo anziché all'effettiva riscossione, non operando la “non contestazione” se non, appunto, sul mero elemento dell'iscrizione a ruolo, non sulla effettiva riscossione.
Sul quinto motivo.
Riguarda il compenso degli arbitri che, secondo l'impugnante, non potevano procedere alla liquidazione, di spettanza di un diverso soggetto.
Deve, al riguardo, ricordarsi, con Cass. civ., sez. I , 26/09/2014 , n. 20371 che “La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti, sicché la parte che non ha accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale riguardante la liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio, nonché degli onorari degli arbitri, del compenso del segretario e delle spese di funzionamento collegio.”.
r.g. n. 11 Il motivo è, conseguentemente, inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo tenuto conto del valore della causa.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'impugnazione del lodo;
b) condanna gli impugnanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore del CP_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 14.000,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli impugnanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 23/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola AR
r.g. n. 12