Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6017/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. ssa Anna
Scognamiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: donazione e vertente
TRA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in OL alla Via G. Gigante n. 174, presso lo studio degli C.F._2
avv.ti Camillo Bruno, Giancarlo Parente e Sergio Garofalo, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
, C.F. , in
[...] P.IVA_1
persona del Direttore Generale, domiciliata ex lege alla via A. Diaz, 11, rappresenta e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di OL presso cui elettivamente domicilia in OL alla via Diaz 11 ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli istanti, sulla premessa di avere eletto quale abituale residenza l'immobile dagli stessi occupato, sito in MA di OL (NA) alla via Castel Belvedere 60, censito al N.C.E.U. del Comune di MA di OL al foglio 5, particella 902, sub 2,3,5, con annesso lastrico solare al foglio 5, particella 902, sub 4, oggetto di confisca, in virtù di sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 21/05/2001, deducevano l'avvenuta notifica in data 11/06/2024 della richiesta di pagina 1 di 6
Ciò premesso, lamentato che, antecedentemente alla predetta notifica del 11/06/2024, non era stato loro notificato alcuna richiesta bonaria di saldo delle somme a titolo di indennità, nonché evidenziata l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, ai sensi dell'art. 2947 c.c., adiva l'intestato Tribunale, concludendo come di seguito: “accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito sulla base del principio di diritto richiamato, dichiarare pertanto l'illegittimità delle richieste risarcitorie, ovvero dichiarare illegittima l'ingiunzione di pagamento notificata ed impugnata;
In subordine voglia l'adito Giudice: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito sulla base del principio di diritto richiamato, riducendo il diritto di credito solo agli ultimi cinque anni di occupazione, calcolato in via equitativa in virtù delle eccezioni formulate, dichiarando pertanto l'illegittimità delle richieste risarcitorie, così come calcolate dall'Ente convenuto, e di conseguenza dichiari illegittima e nulla l'ingiunzione di pagamento notificata in data 11 giugno 2024 , somma per le quali il diritto preteso è prescritto”.
La convenuta destinazione dei beni sequestrati e confiscati Controparte_1 alla criminalità organizzata si costituiva in data 03/09/2024, opponendosi all'accoglimento della domanda formulata, e premetteva che, nell'ambito del procedimento n. 571/1994 M.P., con decreto n. 7/1998 Reg.
Decr. emesso il 19/11/1997 - 12/01/1998 dal Tribunale di OL, Sezione per l'applicazione delle Misure di
Prevenzione, confermato con decreto n. 133/2000 R.G. emesso il 07/06-19/07/2000 dalla Corte di Appello di
OL, VIII sezione penale, definitivo a far data dal 21/05/2001 a seguito di sentenza della Suprema Corte di
Cassazione veniva disposta, tra l'altro, la confisca ex art.
2-ter della legge 575/65 e s.m.i., in danno di nato a [...] il [...] anche degli immobili de quo, per l'effetto, Parte_1 devoluto al patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi dell'art.
2-nonies e ss. della legge n. 575/65, oggi trasfuso nell'art. 45 del d.lgs. n. 159/2011.
In punto di merito, contestando le avverse allegazioni, rappresentava l'emissione, da parte dell'
[...]
, previgentemente responsabile della gestione dei beni oggetto di confisca alla criminalità CP_2
organizzata, delle ordinanze di sgombero nei confronti degli occupanti sine titulo, agli stessi notificate in data
22/03/2007, oggetto di ricorso al TAR Campania, rigettato con sentenza n.1271/2013 del 06/03/2013; che, a seguito della legge n. 50/2010, confluita nel decreto legislativo n. 159/2011, l' unitamente Controparte_1
alla Polizia Municipale, effettuava in data 01/10/2015 un sopralluogo presso il suddetto cespite, costatando il persistere dell'abusiva occupazione da parte degli istanti, i quali versavano un'indennità di occupazione mensile pari ad € 464,81 fino al mese di novembre 2009; che, con nota prot. Anbsc n. 39674 del 31/05/2024
l' ha trasmesso alla Stazione dei Carabinieri di MA di OL (NA), per la notifica, il “primo CP_1
pagina 2 di 6 avviso di pagamento per abusiva occupazione”.
Pertanto, evidenziata la strumentalità della domanda promossa, nonché evidenziata l'applicabilità nel caso di specie della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto ritenuto unico rimedio esperibile avverso l'illegittima occupazione l'azione di arricchimento, ex art. 20241 c.c., ed, in ogni caso,
l'interruzione del decorso dei termini di prescrizione, concludeva insistendo per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese.
All'esito della prima udienza di comparizione, celebratasi in data 15/11/2024, attesa la mancata articolazione di istanze istruttorie, veniva disposto rinvio all'udienza del 04/03/2025, per la remissione della causa in decisione, previa concessione dei termini a ritrovo per il deposito delle memorie di rito.
A detta udienza, celebratasi, successivamente a rinvio disposto d'ufficio, in data 01/04/2025, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti istanti, il Giudice riservava la causa in decisione.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e, per l'effetto, va accolta nei limiti delle seguenti motivazioni.
Dalla documentazione versata in atti, nonché pacifico tra le parti, emerge che l'immobile sito in MA di OL (NA) alla via Castel Belvedere 60, comprensivo delle relative pertinenze, è stato oggetto di confisca ex art.
2-ter della legge 575/65, in virtù della sentenza emessa in data 21/05/2001 a seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione.
Orbene, per effetto della suddetta confisca a norma della legislazione antimafia gli immobili hanno acquisito, di fatto, un'impronta rigidamente pubblicistica, che tipicizza la condizione giuridica e la destinazione dei beni, non potendo essere distolti da quella normativamente stabilita ("finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile", ovvero "finalità istituzionali o sociali" in caso di trasferimento degli immobili nel patrimonio dei comuni).
Pertanto, va riconosciuto che, a seguito dell'insorgenza del vincolo di destinazione a finalità pubbliche
(che rappresenta il nucleo dell'istituto della confisca, ancor prima dell'adozione del provvedimento di individuazione della concreta destinazione prescelta dall'Amministrazione per il singolo bene di cui si tratta), il regime giuridico dei beni confiscati è assimilabile a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile, i quali devono essere conseguentemente resi liberi da vincoli precedentemente esistenti, e ciò coerentemente con la natura pubblicistica degli stessi.
Stante quindi l'incompatibilità di precedenti diritti sui beni confiscati con la natura che gli stessi acquisiscono a seguito della definitività della confisca – incompatibilità tradotta nella previsione di cui all'art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo la quale "la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi" - l'adozione dell'ordinanza di sgombero costituisce per l' un atto CP_1
pagina 3 di 6 dovuto, avendo quindi la stessa il potere-dovere di ordinare di lasciare libero il bene, che ha acquisito, per effetto della confisca, la natura pubblicistica che non consente neanche una temporanea distrazione dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano – come dianzi esposto - l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile.
Parte attrice eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito sulla base del principio di diritto richiamato nell'atto di citazione secondo cui “l'occupazione illegittima costituisce una condotta antigiuridica configurabile come illecito a carattere permanente, che si protrae nel tempo, a partire dall'iniziale apprensione del bene, e determina un pregiudizio destinato a rinnovarsi continuamente, in relazione alla privazione del godimento ed alla perdita dei frutti dell'immobile, con la conseguenza che il diritto del proprietario al risarcimento sorge in ogni momento, in relazione al danno già verificatosi, e nello stesso momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquennale, la cui maturazione impedisce il riconoscimento del diritto in questione per il periodo anteriore al quinquennio che precede la proposizione della domanda, a meno che il danneggiato non abbia nel frattempo compiuto validi atti interruttivi” (Cass. civ., Sez. I, ordinanza 2 marzo 2022).
Ciò posto, gli istanti eccepiscono l'intervenuta prescrizione del diritto di credito sulla base del principio di diritto secondo cui “l'occupazione illegittima costituisce una condotta antigiuridica configurabile come illecito a carattere permanente, che si protrae nel tempo, a partire dall'iniziale apprensione del bene, e determina un pregiudizio destinato a rinnovarsi continuamente, in relazione alla privazione del godimento ed alla perdita dei frutti dell'immobile, con la conseguenza che il diritto del proprietario al risarcimento sorge in ogni momento, in relazione al danno già verificatosi, e nello stesso momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquennale, la cui maturazione impedisce il riconoscimento del diritto in questione per il periodo anteriore al quinquennio che precede la proposizione della domanda, a meno che il danneggiato non abbia nel frattempo compiuto validi atti interruttivi” (Cass. civ., Sez. I, ordinanza 2 marzo
2022).
Pertanto, qualificando quale obbligazione extracontrattuale da fatto illecito il credito relativo all'occupazione sine titulo, in considerazione della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, in ordine alla dedotta detenzione di un bene oggetto di confisca, nel caso di specie trova applicazione la prescrizione quinquennale.
Appare, quindi, fondata, la domanda formulata, in via subordinata, in ordine al richiesto accertamento dell'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria azionata dall'amministrazione, in assenza di idonei atti introduttivi antecedenti al mese di giugno 2024, allorquando per la prima volta venne richiesta la somma in contestazione (Cass 18879 del 2014 che richiama Cass. 12647-2006, Cass. 16564 del 2002, con ulteriore richiamo a Cass. 14861/2000, Cass. 11474/93, Cass. 1439/97).
pagina 4 di 6 Per l'effetto, considerato che l'esigibilità del credito sorge solo per effetto dell'intervenuta confisca definitiva, di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 21/05/2001, e che la prima diffida di pagamento è stata notificata in data 11 giugno 2024, si accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione delle mensilità maturate in data antecedente al 10 giugno 2019.
Ciò posto, di converso, dovranno ritenersi legittime le pretese creditorie vantate dalla convenuta CP_1 in ordine all'indennità da occupazione relativa al periodo decorrente dal 11/06/2019 al 30/11/2023, per importo complessivo pari ad € 70.018,43, oltre interessi legali (di cui € 8.456,93 dovuti per il periodo ricompreso dal 11/06/2019 al 31/12/2019, € 15.222,48 dovuti per l'anno 2020, € 15.222,48 dovuti per l'anno
2021, € 15.222,48 dovuti per l'anno 2022 e € 15.894,06 dovuti per l'anno 2023).
In considerazione dell'esito del giudizio e stante l'accoglimento della sola domanda subordinata, si dispone l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_3 CP_3
così decide:
[...]
• accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione delle mensilità maturate in data antecedente al 10 giugno 2019 e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle richieste risarcitorie notificate da
Controparte_1
e relative alle
[...]
somme maturate a titolo di indennità di occupazione a decorrere dalla data del 21/05/2001 al
10/06/2019;
• accerta e dichiara legittime le pretese creditorie vantate dalla convenuta
[...]
Controparte_1
in ordine all'indennità da occupazione
[...] relativa al periodo decorrente dal 11/06/2019 al 30/11/2023, per importo complessivo pari ad €
70.018,43, oltre interessi legali (di cui € 8.456,93 dovuti per il periodo ricompreso dal 11/06/2019 al 31/12/2019, € 15.222,48 dovuti per l'anno 2020, € 15.222,48 dovuti per l'anno 2021, €
15.222,48 dovuti per l'anno 2022 e € 15.894,06 dovuti per l'anno 2023).
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Aversa, 07 aprile 2025
Il Giudice.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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