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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 5828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5828 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenuta il 18.11.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2931/2020 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
Parte_1 dall'avv. Giovanni Itro, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Controparte_1
D'Onofrio, giusta procura in atti;
APPELLATA
FATTO E IN DIRITTO
Con atto tempestivo e rituale, il impugnava il Decreto Dirigenziale – Parte_1 CP_1
n. 325 del 23.12.2016, con il quale era stata irrogata, con conseguente ingiunzione di pagamento,
[...] ad esso opponente una sanzione amministrativa per la violazione della normativa in materia di inquinamento delle acque, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
In particolare, per le immissioni provenienti da depuratore comunale, veniva contestato l'assenza di autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura nel depuratore situato alla località Fontanelle del Pt_1
Lamentava parte ricorrente l'erroneità ed ingiustizia del provvedimento, censurandolo sia sotto il profilo formale e procedurale sia sotto quello sostanziale, evidenziando altresì l'insussistenza di colpa o dolo ovvero la sussistenza dell'esimente della buona fede.
La non si costituiva in giudizio, quindi, rimaneva contumace. Controparte_1
Il Tribunale, acquisiti gli atti, rilevava che l'impianto non era stato affidato in gestione a terzi e quindi la relativa responsabilità gravava sull'ente.
1 Evidenziava, altresì, quanto segue: “
1- Il verbale di contestazione veniva notificato a in qualità Persona_1 di Sindaco come emerge dalla prima parte del verbale.
2- La prescrizione non è maturata in quanto la contestazione veniva notificata in data 30.11.2011 e l'ordinanza ingiunzione in data 04.11.2016 pertanto non era decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 28 del la l. 689/1981. 3- Era necessaria comunque
l'autorizzazione allo scarico anche se da richiedersi ai sensi della l. reg. Campania n. 4 del 2011 allo stesso
Ente comunale. Ed infatti, per le opere e per le attività edilizie proprie dell'Ente pubblico non è necessaria la richiesta di autorizzazione perché essa è implicita nella approvazione dei progetti dell'Ente stesso attraverso la quale si verifica la conformità a legge, mentre nella fattispecie non vi sono elementi che possano far ritenere la conformità a legge dello scarico.
4- Sotto il profilo soggettivo va ricordato che in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente, la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi
l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, mentre nella fattispecie non emergono elementi che possano far ritenere l'assenza di colpa dell'Ente ovvero dei suoi responsabili”.
Pertanto, con sentenza n. 271/2020, il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione e nulla disponeva in ordine alle spese di lite non essendosi costituita la CP_1
Avverso la sentenza in esame proponeva appello il -con ricorso depositato Parte_1 presso questa Corte in data 02.09.2020, - che, con articolati motivi, censurava la decisione lamentando, in primo luogo, la nullità del provvedimento sanzionatorio per vizi del procedimento non essendo stato correttamente notificato il verbale di contestazione poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla notifica, a pena di nullità, non solo nei confronti del trasgressore ma anche dell'obbligato in solido ex art. 6 L.
n. 689/1981. Inoltre, il verbale di contestazione era stato notificato a non in qualità di Persona_1 rappresentante dell'Ente ma come persona fisica e, dunque, tutto ciò avrebbe inficiato di nullità il provvedimento sanzionatorio.
Si duole della motivazione anche in punto di prescrizione sostenendo che la stessa era, diversamente da quanto affermato dal giudice, maturata precisando che la gravata ordinanza (dec. Dirigenziale n. 325/2017) era stata notificata in data 04.01.2017 – e non già il 4.11.2016 – per cui il termine prescrizionale quinquennale era spirato, non rilevando ai fini della interruzione la mera contestazione dell'illecito.
Lamenta, inoltre, che ciò che andava considerato ai fini dell'esimente di cui all'art. 3 L. 689/1981, era la condotta omissiva del nel procurarsi la prescritta autorizzazione per lo scarico delle acque reflue, Pt_1
2 omissione che non era da potersi contestare in quanto il Sindaco si era prodigato sin dal suo primo insediamento avvenuto il 6.6.2009 per procurarsi il finanziamento regionale indispensabile per dotare i Comuni del depuratore da applicarsi agli scarichi già attivi e preesistenti all'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006.
Contesta, quindi, la motivazione per aver il giudice omesso di pronunciarsi sulla invocata esimente di cui all'art. 4 della legge 689/81 con cui si contestava l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la irrogazione della sanzione con conseguente esclusione della responsabilità in presenza di uno stato di necessità.
Tra l'altro, l'appellante desume ciò dalla lettura della motivazione di cui alla sentenza n. 2112/2016 del
Tribunale penale di Benevento con la quale il Sindaco, a suo dire, era stato assolto con formula piena.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della sentenza gravata.
Si costituiva, nel presente grado di giudizio, la contestando l'avverso dedotto chiedendo il rigetto del CP_1 proposto appello e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Ha osservato, in particolare, che nel caso di specie l'ARPAC competente con relativo verbale di accertamento
(agli atti) aveva proceduto alla contestazione al nella qualità di proprietario dell'impianto della Pt_1 carenza di autorizzazione.
Dalle considerazioni svolte, era evidente che parte ricorrente, ben prima della notifica della ordinanza- ingiunzione era stato messo a conoscenza dei fatti oggetto della contestazione. Dunque, la sanzione comminata era del tutto legittima, in quanto è inconfutabile che dagli esami degli atti risulta al momento dell'accertamento la carenza di autorizzazione.
Evidenzia, altresì, che la prescrizione invocata da controparte era da ritenersi interrotta dalla nota di convocazione, che ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è atto idoneo a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria
(Cassazione Civile Sez. II, Sent. n. 28238 del 26-11-2008 (ud. del 08-10-2008), S.A. c. Provincia di Venezia;
Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-03-2011, n. 5247).
Chiede, quindi, di rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
All'udienza del 18.11.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
*********
L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni.
Oggetto di opposizione è il D.D. n.325 del 23.12.2016 con il quale è stata irrogata al Parte_1
la sanzione amministrativa di € 6.000,00 oltre le spese successive, per violazione dell'art. 133,
[...] comma2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le immissioni provenienti da depuratore comunale stante l'assenza di
3 autorizzazione, prevista dall'art. 124 del D.lgs. 152/06, allo scarico della pubblica fognatura nel depuratore situato alla località Fontanelle del Comune.
In ordine alla prima censura mossa dall'appellante, osserva il Collegio che il Tribunale ha correttamente ritenuto destituito di fondamento il primo motivo di opposizione, osservando che il verbale di contestazione era stato emesso nei confronti del Sindaco pro tempore, non quale persona fisica ma quale rappresentante legale del comune, effettivo destinatario del provvedimento applicativo della sanzione amministrativa.
Quanto all'eccezione di prescrizione, anch'essa va respinta.
Il verbale di contestazione era stato notificato in data 30.11.2011 mentre l'ordinanza ingiunzione, di cui alla determina dirigenziale n. 242/2016, era stata notificata il 4.11.2016, pertanto, entro il termine quinquennale di prescrizione.
La risoluzione della questione oggetto della controversia postula l'individuazione, a norma del D.L.vo
152/2006, della legittimazione a richiedere l'autorizzazione allo scarico, giacchè la sanzione comminata dalla discendeva dall'effettuazione di scarichi di acque reflue prodotte dalla rete fognaria senza Controparte_1 la prescritta autorizzazione.
Fondamentale è quindi l'art. 124, comma 1, del d.lgs 152/2006; esso stabilisce che tutti gli scarichi devono essere previamente autorizzati ed è per questo che il successivo art. 133, comma 2, sanziona chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione.
Invero, in materia di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in acque reflue, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs n. 152/2006, il soggetto tenuto a richiedere l'autorizzazione dovesse essere il in quanto Pt_1 proprietario delle infrastrutture idriche a norma del successivo art. 143, rubricato “proprietà delle infrastrutture”, mentre il successivo art. 153 prevede che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali siano affidate in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato “il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”, delineandosi in ogni caso una distinzione tra titolarità dell'impianto, che rimane dell'Ente, e gestione tecnico operativa ed economica dello stesso, che è di competenza del gestore, e dovendo quindi ricondursi a quest'ultimo la gestione tecnica e al primo, proprietario “ex lege” dell'impianto, quella amministrativa.
Nella specie, tuttavia, è stata accertata la presenza di uno scarico diretto non autorizzato e non depurato in relazione al quale emerge, dalla documentazione allegata in atti, che l'impianto non era stato affidato in gestione a terzi;
pertanto, la responsabilità gravava unicamente sul appellante. Pt_1
L'esistenza di uno scarico diretto di acque reflue senza alcuna autorizzazione e depurazione comporta che si è in presenza di vizi strutturali dell'impianto che possono essere eliminati con il ricorso ad interventi innovativi,
i quali possono competere al solo proprietario che conserva, comunque, poteri di vigilanza e controllo in ordine agli impianti.
Solo il proprietario, infatti, può accertare l'esistenza di scarichi non autorizzati e non depurati presenti sul territorio comunale e attivarsi per risolvere le problematiche riscontrate.
4 Il quale titolare del diritto di scarico nel corpo idrico ricettore delle acque provenienti dal pubblico Pt_1 impianto, è responsabile per la mancata richiesta dell'autorizzazione e, quindi, per avere consentito che, da un ramo della fognatura, senza alcun sistema di depurazione, come accertato in sede di sopralluogo dell'ARPAC
e della polizia forestale, i reflui urbani venissero sversati direttamente in un corpo idrico superficiale.
Nel caso de quo, inoltre, ad essere vietato era direttamente il citato scarico di acque in assenza di permesso ed
è dimostrato che la sua effettuazione avvenisse ad opera del con la conseguenza che, pertanto, non Pt_1 può essere esclusa la responsabilità di parte ricorrente.
Non è, dunque, revocabile in dubbio che l'Ente avesse l'obbligo di evitare l'uso di quello scarico anomalo (e che i reflui non depurati confluissero nel corso d'acqua).
In relazione a tale situazione, come già ritenuto dal primo giudice, non è inoltre invocabile, quale esimente,
l'allegato stato di necessità.
Tale stato, invero, può invocarsi in caso di anomalie temporanee e transitorie, non laddove si contesti la mancata risoluzione di un annoso problema quale quello delle disfunzioni del sistema fognario e di depurazione, per la cui risoluzione l'appellante ha allegato che era stato approvato un progetto e Pt_1 chiesto, senza riscontro, un finanziamento alla Controparte_1
Inoltre, anche a volere ammettere che la sospensione dello scarico potesse comportare un pericolo “imminente” di danno grave, certamente questo non è ipotizzabile nella fattispecie concreta, non essendovi alcun elemento che deponga in tal senso (lo stato di necessità, come ogni esimente, deve essere provato da chi lo invoca), ed essendo evidente che tale situazione non poteva consentire sine die lo scarico di acque reflue non depurate in un fiume.
Deve, quindi, confermarsi, in questa sede del gravame, il principio di diritto secondo cui, in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte del contravventore dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito, cioè, al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti e che siano univocamente idonei a poter comportare un imminente pericolo di danno grave per un soggetto non altrimenti ovviabile, e, quindi, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo al trasgressore di trovarsi in tale stato (cfr Cass. n. 16155 del 2019).
Orbene, nel caso concreto, in cui non è controversa l'esistenza di uno scarico diretto di acque reflue senza alcuna autorizzazione e depurazione, né è in discussione che il ne fosse consapevole, non si vede Pt_1 come possa negarsi la sua responsabilità per avere consentito che i reflui fognari non depurati confluissero nel corso d'acqua.
Non è revocabile in dubbio che l'Ente avesse l'obbligo di evitare l'uso di quello scarico anomalo, attivandosi immediatamente per risolvere le problematiche riscontrate, sicché non è affatto invocabile l'esimente di cui all'art. 3 L. 689/81.
Lo stato di necessità potrebbe invocarsi solo in caso di anomalie improvvise, temporanee e transitorie, non laddove si evidenzia la mancata risoluzione di un problema esistente evidentemente da tempo (come appunto l'allegata rottura delle pompe sollevamento).
Non è invocabile, pertanto, l'esimente di cui all'art. 3 L. 689/81.
5 Per le ragioni svolte l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa, delle attività svolte, dell'assenza della fase istruttoria, della natura e della non complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, pari a 2.000,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, addì 18.11.2025
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenuta il 18.11.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2931/2020 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
Parte_1 dall'avv. Giovanni Itro, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Controparte_1
D'Onofrio, giusta procura in atti;
APPELLATA
FATTO E IN DIRITTO
Con atto tempestivo e rituale, il impugnava il Decreto Dirigenziale – Parte_1 CP_1
n. 325 del 23.12.2016, con il quale era stata irrogata, con conseguente ingiunzione di pagamento,
[...] ad esso opponente una sanzione amministrativa per la violazione della normativa in materia di inquinamento delle acque, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
In particolare, per le immissioni provenienti da depuratore comunale, veniva contestato l'assenza di autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura nel depuratore situato alla località Fontanelle del Pt_1
Lamentava parte ricorrente l'erroneità ed ingiustizia del provvedimento, censurandolo sia sotto il profilo formale e procedurale sia sotto quello sostanziale, evidenziando altresì l'insussistenza di colpa o dolo ovvero la sussistenza dell'esimente della buona fede.
La non si costituiva in giudizio, quindi, rimaneva contumace. Controparte_1
Il Tribunale, acquisiti gli atti, rilevava che l'impianto non era stato affidato in gestione a terzi e quindi la relativa responsabilità gravava sull'ente.
1 Evidenziava, altresì, quanto segue: “
1- Il verbale di contestazione veniva notificato a in qualità Persona_1 di Sindaco come emerge dalla prima parte del verbale.
2- La prescrizione non è maturata in quanto la contestazione veniva notificata in data 30.11.2011 e l'ordinanza ingiunzione in data 04.11.2016 pertanto non era decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 28 del la l. 689/1981. 3- Era necessaria comunque
l'autorizzazione allo scarico anche se da richiedersi ai sensi della l. reg. Campania n. 4 del 2011 allo stesso
Ente comunale. Ed infatti, per le opere e per le attività edilizie proprie dell'Ente pubblico non è necessaria la richiesta di autorizzazione perché essa è implicita nella approvazione dei progetti dell'Ente stesso attraverso la quale si verifica la conformità a legge, mentre nella fattispecie non vi sono elementi che possano far ritenere la conformità a legge dello scarico.
4- Sotto il profilo soggettivo va ricordato che in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente, la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi
l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, mentre nella fattispecie non emergono elementi che possano far ritenere l'assenza di colpa dell'Ente ovvero dei suoi responsabili”.
Pertanto, con sentenza n. 271/2020, il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione e nulla disponeva in ordine alle spese di lite non essendosi costituita la CP_1
Avverso la sentenza in esame proponeva appello il -con ricorso depositato Parte_1 presso questa Corte in data 02.09.2020, - che, con articolati motivi, censurava la decisione lamentando, in primo luogo, la nullità del provvedimento sanzionatorio per vizi del procedimento non essendo stato correttamente notificato il verbale di contestazione poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla notifica, a pena di nullità, non solo nei confronti del trasgressore ma anche dell'obbligato in solido ex art. 6 L.
n. 689/1981. Inoltre, il verbale di contestazione era stato notificato a non in qualità di Persona_1 rappresentante dell'Ente ma come persona fisica e, dunque, tutto ciò avrebbe inficiato di nullità il provvedimento sanzionatorio.
Si duole della motivazione anche in punto di prescrizione sostenendo che la stessa era, diversamente da quanto affermato dal giudice, maturata precisando che la gravata ordinanza (dec. Dirigenziale n. 325/2017) era stata notificata in data 04.01.2017 – e non già il 4.11.2016 – per cui il termine prescrizionale quinquennale era spirato, non rilevando ai fini della interruzione la mera contestazione dell'illecito.
Lamenta, inoltre, che ciò che andava considerato ai fini dell'esimente di cui all'art. 3 L. 689/1981, era la condotta omissiva del nel procurarsi la prescritta autorizzazione per lo scarico delle acque reflue, Pt_1
2 omissione che non era da potersi contestare in quanto il Sindaco si era prodigato sin dal suo primo insediamento avvenuto il 6.6.2009 per procurarsi il finanziamento regionale indispensabile per dotare i Comuni del depuratore da applicarsi agli scarichi già attivi e preesistenti all'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006.
Contesta, quindi, la motivazione per aver il giudice omesso di pronunciarsi sulla invocata esimente di cui all'art. 4 della legge 689/81 con cui si contestava l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la irrogazione della sanzione con conseguente esclusione della responsabilità in presenza di uno stato di necessità.
Tra l'altro, l'appellante desume ciò dalla lettura della motivazione di cui alla sentenza n. 2112/2016 del
Tribunale penale di Benevento con la quale il Sindaco, a suo dire, era stato assolto con formula piena.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della sentenza gravata.
Si costituiva, nel presente grado di giudizio, la contestando l'avverso dedotto chiedendo il rigetto del CP_1 proposto appello e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Ha osservato, in particolare, che nel caso di specie l'ARPAC competente con relativo verbale di accertamento
(agli atti) aveva proceduto alla contestazione al nella qualità di proprietario dell'impianto della Pt_1 carenza di autorizzazione.
Dalle considerazioni svolte, era evidente che parte ricorrente, ben prima della notifica della ordinanza- ingiunzione era stato messo a conoscenza dei fatti oggetto della contestazione. Dunque, la sanzione comminata era del tutto legittima, in quanto è inconfutabile che dagli esami degli atti risulta al momento dell'accertamento la carenza di autorizzazione.
Evidenzia, altresì, che la prescrizione invocata da controparte era da ritenersi interrotta dalla nota di convocazione, che ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è atto idoneo a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria
(Cassazione Civile Sez. II, Sent. n. 28238 del 26-11-2008 (ud. del 08-10-2008), S.A. c. Provincia di Venezia;
Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-03-2011, n. 5247).
Chiede, quindi, di rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
All'udienza del 18.11.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
*********
L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni.
Oggetto di opposizione è il D.D. n.325 del 23.12.2016 con il quale è stata irrogata al Parte_1
la sanzione amministrativa di € 6.000,00 oltre le spese successive, per violazione dell'art. 133,
[...] comma2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le immissioni provenienti da depuratore comunale stante l'assenza di
3 autorizzazione, prevista dall'art. 124 del D.lgs. 152/06, allo scarico della pubblica fognatura nel depuratore situato alla località Fontanelle del Comune.
In ordine alla prima censura mossa dall'appellante, osserva il Collegio che il Tribunale ha correttamente ritenuto destituito di fondamento il primo motivo di opposizione, osservando che il verbale di contestazione era stato emesso nei confronti del Sindaco pro tempore, non quale persona fisica ma quale rappresentante legale del comune, effettivo destinatario del provvedimento applicativo della sanzione amministrativa.
Quanto all'eccezione di prescrizione, anch'essa va respinta.
Il verbale di contestazione era stato notificato in data 30.11.2011 mentre l'ordinanza ingiunzione, di cui alla determina dirigenziale n. 242/2016, era stata notificata il 4.11.2016, pertanto, entro il termine quinquennale di prescrizione.
La risoluzione della questione oggetto della controversia postula l'individuazione, a norma del D.L.vo
152/2006, della legittimazione a richiedere l'autorizzazione allo scarico, giacchè la sanzione comminata dalla discendeva dall'effettuazione di scarichi di acque reflue prodotte dalla rete fognaria senza Controparte_1 la prescritta autorizzazione.
Fondamentale è quindi l'art. 124, comma 1, del d.lgs 152/2006; esso stabilisce che tutti gli scarichi devono essere previamente autorizzati ed è per questo che il successivo art. 133, comma 2, sanziona chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione.
Invero, in materia di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in acque reflue, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs n. 152/2006, il soggetto tenuto a richiedere l'autorizzazione dovesse essere il in quanto Pt_1 proprietario delle infrastrutture idriche a norma del successivo art. 143, rubricato “proprietà delle infrastrutture”, mentre il successivo art. 153 prevede che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali siano affidate in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato “il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”, delineandosi in ogni caso una distinzione tra titolarità dell'impianto, che rimane dell'Ente, e gestione tecnico operativa ed economica dello stesso, che è di competenza del gestore, e dovendo quindi ricondursi a quest'ultimo la gestione tecnica e al primo, proprietario “ex lege” dell'impianto, quella amministrativa.
Nella specie, tuttavia, è stata accertata la presenza di uno scarico diretto non autorizzato e non depurato in relazione al quale emerge, dalla documentazione allegata in atti, che l'impianto non era stato affidato in gestione a terzi;
pertanto, la responsabilità gravava unicamente sul appellante. Pt_1
L'esistenza di uno scarico diretto di acque reflue senza alcuna autorizzazione e depurazione comporta che si è in presenza di vizi strutturali dell'impianto che possono essere eliminati con il ricorso ad interventi innovativi,
i quali possono competere al solo proprietario che conserva, comunque, poteri di vigilanza e controllo in ordine agli impianti.
Solo il proprietario, infatti, può accertare l'esistenza di scarichi non autorizzati e non depurati presenti sul territorio comunale e attivarsi per risolvere le problematiche riscontrate.
4 Il quale titolare del diritto di scarico nel corpo idrico ricettore delle acque provenienti dal pubblico Pt_1 impianto, è responsabile per la mancata richiesta dell'autorizzazione e, quindi, per avere consentito che, da un ramo della fognatura, senza alcun sistema di depurazione, come accertato in sede di sopralluogo dell'ARPAC
e della polizia forestale, i reflui urbani venissero sversati direttamente in un corpo idrico superficiale.
Nel caso de quo, inoltre, ad essere vietato era direttamente il citato scarico di acque in assenza di permesso ed
è dimostrato che la sua effettuazione avvenisse ad opera del con la conseguenza che, pertanto, non Pt_1 può essere esclusa la responsabilità di parte ricorrente.
Non è, dunque, revocabile in dubbio che l'Ente avesse l'obbligo di evitare l'uso di quello scarico anomalo (e che i reflui non depurati confluissero nel corso d'acqua).
In relazione a tale situazione, come già ritenuto dal primo giudice, non è inoltre invocabile, quale esimente,
l'allegato stato di necessità.
Tale stato, invero, può invocarsi in caso di anomalie temporanee e transitorie, non laddove si contesti la mancata risoluzione di un annoso problema quale quello delle disfunzioni del sistema fognario e di depurazione, per la cui risoluzione l'appellante ha allegato che era stato approvato un progetto e Pt_1 chiesto, senza riscontro, un finanziamento alla Controparte_1
Inoltre, anche a volere ammettere che la sospensione dello scarico potesse comportare un pericolo “imminente” di danno grave, certamente questo non è ipotizzabile nella fattispecie concreta, non essendovi alcun elemento che deponga in tal senso (lo stato di necessità, come ogni esimente, deve essere provato da chi lo invoca), ed essendo evidente che tale situazione non poteva consentire sine die lo scarico di acque reflue non depurate in un fiume.
Deve, quindi, confermarsi, in questa sede del gravame, il principio di diritto secondo cui, in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte del contravventore dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito, cioè, al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti e che siano univocamente idonei a poter comportare un imminente pericolo di danno grave per un soggetto non altrimenti ovviabile, e, quindi, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo al trasgressore di trovarsi in tale stato (cfr Cass. n. 16155 del 2019).
Orbene, nel caso concreto, in cui non è controversa l'esistenza di uno scarico diretto di acque reflue senza alcuna autorizzazione e depurazione, né è in discussione che il ne fosse consapevole, non si vede Pt_1 come possa negarsi la sua responsabilità per avere consentito che i reflui fognari non depurati confluissero nel corso d'acqua.
Non è revocabile in dubbio che l'Ente avesse l'obbligo di evitare l'uso di quello scarico anomalo, attivandosi immediatamente per risolvere le problematiche riscontrate, sicché non è affatto invocabile l'esimente di cui all'art. 3 L. 689/81.
Lo stato di necessità potrebbe invocarsi solo in caso di anomalie improvvise, temporanee e transitorie, non laddove si evidenzia la mancata risoluzione di un problema esistente evidentemente da tempo (come appunto l'allegata rottura delle pompe sollevamento).
Non è invocabile, pertanto, l'esimente di cui all'art. 3 L. 689/81.
5 Per le ragioni svolte l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa, delle attività svolte, dell'assenza della fase istruttoria, della natura e della non complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, pari a 2.000,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, addì 18.11.2025
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
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