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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 553/2021, introdotta
DA
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) e (c.f. C.F._2 Parte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti C.F._3
Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, presso cui sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_4
, rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dirigente dott.ssa Rosa
[...]
Grano, con la quale sono elettivamente domiciliati presso la sede di . CP_4
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa disapplicazione dell'O.M. 60/2020 e del D.M.
258/2020, accertare l'abilitazione all'insegnamento, in forza del titolo di studio in uno ai 36 mesi di servizio, ovvero dal solo titolo di studio e/o dal solo titolo di servizio, e ordinare al l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di CP_1
Istituto e nella I fascia delle G.P.S. per le classi di concorso A048 e A049, nella posizione spettante secondo il punteggio maturato;
spese vinte, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.2.2021, i suindicati istanti esponevano di essere
1 docenti con esperienza professionale qualificata derivante dall'espletamento di oltre
36 mesi di servizio.
Lamentavano che il li aveva illegittimamente esclusi dall'inserimento nella CP_1 seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di circolo e di istituto, attuando un trattamento discriminatorio rispetto ai lavoratori di paesi terzi, alla luce del criterio dell'esperienza triennale stabilito con Dir. 2005/36/CEE e recepito dall'art. 4 D. Lgs.
206/2007.
Affermavano che il requisito in questione, pur permettendo l'accesso ai concorsi, non consentiva l'accesso alle graduatorie dette, determinando ulteriore disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., di cui eccepivano la violazione ad opera degli artt. 5 e 17 D. Lgs. 59/2017, sollevando q.l.c.
Aggiungeva che altrettanta disparità derivava dall'ammissione ai corsi di specializzazione per il sostegno accordata dal D.M. n. 92/2019 ai possessori della laurea, di 24 C.F.U. e di 36 mesi di servizio, con ciò ammettendosi la valenza abilitante all'insegnamento per tali titoli.
Precisate le rispettive posizioni individuali, ed in specie il conseguimento del diploma
I.S.E.F. addì 31.3.1999 per , 21.3.2002 per e 28.7.1995 per Parte_1 Parte_2 Pt_3 nonché il servizio triennale ed il conseguimento dei crediti formativi, specificavano di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie in forza dell'aggiornamento disposto con O.M. 60/2020 e di non essere stati collocati nelle fasce spettanti, con preclusione della possibilità di stipula di contratti di lavoro.
Eccepivano l'illegittimità dell'O.M. 60/2020 nella parte in cui (art. 11) era stabilito che il requisito per l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e per la seconda fascia delle
G.I. è il possesso del titolo di abilitazione, senza contemplare il servizio triennale pur previsto dall'art. 1 co. 5 D. Lgs. 136/2019 e dall'art. 1 co. 110 L. 107/2015, in sostituzione del conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS.
Rivendicavano, dunque, il possesso di tutti gli elementi costitutivi dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso A048 e A049 (educazione motoria nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado).
Aggiungevano che il servizio prestato nelle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000 dovesse ritenersi equivalente a quello prestato nelle scuole pubbliche, ai sensi dell'art. 2 co. 2 D. L. 255/2001.
Contestavano l'adozione legislativa del concetto di “abilitazione”, da ritenersi oramai superata e sostituita con quello di “qualifica professionale) (Dir. U.E. 2005/36 e
2013/55; D.M. 39/1998).
2 Evocavano giurisprudenza favorevole.
Tanto premesso, convenivano in giudizio il , in persona del Controparte_1
t., e l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_2 Controparte_5 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'Amministrazione scolastica si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Affermava la correttezza del proprio operato, avendo collocato i ricorrenti, di cui descriveva lo status professionale, nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza fascia delle G.I., così come previsto dagli artt. 3 co. 1 e 11 co. 1 O.M. 60/2020.
Richiamato il D. Lgs. 59/2017, sosteneva che il conseguimento dei 24 C.F.U., congiuntamente al titolo accademico, è indispensabile per poter partecipare ai concorsi banditi dal , e che l'abilitazione si ottiene solo a seguito del Controparte_1 superamento del concorso.
Deduceva che nessuna disposizione di rango primario o secondario aveva mai disposto l'equiparazione o l'equipollenza del conseguimento dei 24 C.F.U. ovvero dell'espletamento dei 36 mesi di servizio all'esito favorevole dei percorsi abilitanti, sicché il loro possesso da parte dei ricorrenti non consentiva di ritenere conseguita l'abilitazione
Concludeva ut supra.
Espletata la disposta notificazione ex art. 151 c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Pacifici i fatti di causa, va anzitutto dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta da per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. Parte_2
100 c.p.c., e ciò in ragione del malaugurato decesso della parte, rappresentato dai suoi procuratori nelle note sostitutive del 9.7.2024.
L'infausto evento, inidoneo a provocare l'interruzione del processo ex art. 301 c.p.c. per assenza di manifestazione di volontà interruttiva, priva la pronuncia di merito di qualsiasi ricaduta concreta, giuridicamente apprezzabile, sicché la domanda proposta da tale parte processuale va dichiarata inammissibile.
Quanto alla rinuncia agli atti del giudizio notificata dai procuratori dei ricorrenti per la sig.ra , come documentata in allegato alle note del 9.4.2025, non Parte_1 vi è stata accettazione ad opera della parte resistente, sicché non può prodursi l'effetto
3 estintivo di cui all'art. 306 c.p.c.
Nel merito, a parere di questo giudice, il diploma I.S.E.F. “vecchio ordinamento” aveva, per il passato, valore di abilitazione all'insegnamento, se rilasciato da istituto riconosciuto come avente grado universitario, in quanto munito di valore equipollente alla laurea (Cassazione civile, sez. lav., 04/03/1992, n. 2602: “Tutta l'indagine si restringe nel valutare se il diploma ISEF sia equipollente alla laurea. L'Istituto ricorrente non ha potuto smentire l'affermazione del Tribunale, secondo la quale l'art. 22, co. 2 della l. 7 febbraio 1958 n. 88 attribuisce il grado universitario all' di educazione fisica di Roma e agli altri ISEF Controparte_6 CP_ statali e pareggiati e che secondo gli artt. 2 e 3 dello Statuto dell' pareggiato di Bologna, approvato con DPR 31 ottobre 1960 n. 1891, l'Istituto è di grado universitario. Orbene, se le citate CP_ disposizioni attribuiscono all' di Bologna il grado universitario, ne consegue che il diploma rilasciato dal medesimo Istituto di Educazione fisica è equipollente alla laurea conferita dall'università. Infatti, se i due Istituti di istruzione superiore rivestono entrambi il grado universitario, cioè grado equivalente, ne consegue, in modo evidente, l'equivalenza, cioè l'equipollenza del titolo di studio dai medesimi rilasciato, ovverosia della laurea universitaria e del diploma CP_ dell' . L'equipollenza deriva dall'identico grado universitario dei due Istituti: l'equivalenza riconosciuta con l'investitura del medesimo grado universitario si riflette, altresì, sul titolo di studio CP_ rilasciato dai due Istituti, università e ”; T.A.R. Napoli (Campania), sez. V, 22/02/2006,
n. 2201: “Il diploma rilasciato dall'Istituto superiore per l'educazione fisica è equipollente ad un titolo universitario come espressamente desumibile dall'art. 22 comma 2 l. n. 88 del 1958 secondo cui “gli
Istituti superiori di educazione fisica sono di grado universitario”).
Nel caso di specie, i diplomi conseguiti dalle ricorrenti ed affoliati agli atti sono stati rilasciati dall' di Napoli, riconosciuto come istituto universitario di grado CP_7 ordinario con D.P.R. 476/1960 (in G.U. n. 132 del 30.5.1960), titoli che sono stati conseguiti prima della novella apportata con D. Lgs. n. 178/1998, la quale ha disciplinato la trasformazione degli e l'istituzione della facoltà e dei corsi di CP_7 laurea e di diploma in scienze motorie, ai sensi dell'art. 17 co. 115 L. 127/1997.
Dopo tale trasformazione, nessuna disposizione di legge ha previsto l'equiparazione del diploma magistrale alla laurea in scienze motorie e tantomeno all'abilitazione all'insegnamento (Tribunale di Milano, sez. lav., 11/07/2022, n. 1752).
In sostanza, sino alla riforma, il diploma poteva ritenersi titolo abilitante CP_7 all'insegnamento, come confermato dall'art. 14 L. 88/1958 (norma secondo cui, per le cattedre di educazione fisica disponibili, l'incarico di docenza sarebbe stato conferito per metà mediante concorso per soli titoli, riservato a coloro che avessero già conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma o un titolo equipollente).
Tuttavia, tale efficacia abilitante deve ritenersi venuta meno a seguito dell'istituzione
4 della laurea in scienze motorie, ed in specie a decorrere dall'anno 2002, vale a dire dall'ultimo anno accademico utile ai fini del conseguimento del diploma I.S.E.F.
“vecchio ordinamento”.
Dunque, l'inserimento in una qualsiasi graduatoria scolastica (permanente o concorsuale) e, soprattutto l'espletamento di un incarico di docenza in forza di tale titolo, fino all'anno 2002, devono ritenersi idonei a cristallizzare il possesso dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione motoria.
A tal fine, ogni successiva domanda avrebbe dovuto intendersi finalizzata non già all'inserimento ex novo, sulla scorta delle regole normative nel tempo vigenti in tema di abilitazione, bensì all'aggiornamento periodico della propria posizione in graduatoria, con conseguente traslazione e permanenza nella graduatoria di collocazione del personale docente munito di titolo abilitante.
L'assenza di soluzione di continuità nella collocazione in graduatoria è, infatti, idonea a rendere la posizione dell'aspirante supplente, in guisa di diritto quesito, “insensibile” alle successive modifiche normative che hanno inciso sul valore abilitante dei titoli.
Successivamente alle intervenute novelle legislative, non può invece ritenersi che il diploma de quo abbia conservato, a mo' di ultrattività, identica efficacia abilitante ai fini dei nuovi inserimenti nelle graduatorie.
Nella fattispecie, dagli stati matricolari in atti, si evince che gli incarichi conferiti alle due ricorrenti non risalgono più indietro dell'anno 2014, non rinvenendosi, come anticipato, elementi di prova di un pristino inserimento in graduatoria maggiormente risalente nel tempo, tale da far ritenere che esso sia avvenut0 allorquando il diploma aveva valenza di abilitazione e che ogni successiva domanda di partecipazione CP_7 fosse destinata al solo aggiornamento della posizione.
Né rilevano, in senso contrario, le previsioni di cui all'art. 8 co. 3 D. Lgs. 178/1998
(secondo cui sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento) e di cui alla L. 136/2002 (“Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive”).
Difatti, la giurisprudenza amministrativa, nell'interpretare siffatte disposizioni, ha ritenuto che il titolo in esame non fosse stato reso equipollente a quello conseguibile all'esito di un corso di laurea specialistica (Consiglio di Stato, sez. VI, 15/03/2013, n.
1559: “Non è possibile sostenere l'equipollenza del diploma ISEF a quella della laurea non potendosi assegnare all'art. 1 della legge n. 136 del 2002 il carattere di norma ricognitiva della situazione antecedente, riconoscendo detta norma, per la prima volta ed in maniera esplicita, l'equiparazione del diploma ISEF a quello della laurea breve di primo livello”; conforme: Consiglio di Stato, sez. VI,
25/01/2008, n. 209).
5 In ogni caso, nessuna delle parti del presente giudizio, benché sollecitata dal giudice, ha documentato l'espletamento di attività di docenza o l'utile inserimento in una graduatoria in un periodo antecedente al 2002 o, almeno, antecedente al 2007.
Difatti, a seguito delle riforme dell'ordinamento scolastico, la stessa laurea non costituisce più, né di per sé né accompagnata da crediti formativi e/o da esperienza triennale di servizio, un titolo di abilitazione all'insegnamento.
Pertanto, i successivi inserimenti nelle graduatorie per le supplenze devono avvenire sulla scorta, per coloro che possiedono titoli come quelli vantati dalle ricorrenti, di quanto stabilito per i soggetti privi di abilitazione, ossia con collocazione nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza fascia delle G.I.
2. Infatti, come noto, l'art. 5 D. M. 13.6.2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 L. 124/1999) dispone che il dirigente scolastico costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola ai fini del conferimento delle supplenze (co. 1), e che “i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per
l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” (co. 2).
Tali graduatorie sono articolate in tre fasce e sono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze secondo il seguente ordine di priorità: - la prima comprende gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
- la seconda comprende gli aspiranti che sono in possesso “di specifica abilitazione o di specifica all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti”; - la terza comprende i docenti non abilitati in possesso solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto (art. 5 co. 3).
In particolare, l'impugnata O.M. n. 60/2020, relativa alle graduatorie provinciali finalizzate all'attribuzione delle supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, ha stabilito che: “[…] 6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso
o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.
Dunque, l'inserimento all'interno della seconda fascia delle graduatorie di istituto e
6 nella prima fascia delle G.P.S. presuppone necessariamente il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento.
Ciò detto, la prospettazione dei ricorrenti muove anzitutto dall'assunto secondo cui il
D. Lgs. 59/2017, nel ridefinire il concetto normativo di titolo di abilitazione all'insegnamento, avrebbe stabilito in via generale la sufficienza dell'anzianità di servizio triennale, maturata nella qualità di docente, quale titolo abilitativo utile all'inserimento nelle suddette graduatorie, da sola ovvero accompagnata dal possesso di 24 C.F.U.
La ricostruzione attorea, in altre parole, depone nel senso che l'istituto della abilitazione specifica deve ritenersi soppiantato dai 24 crediti o dall'esperienza triennale “sul campo”.
Tale tesi, tuttavia, non è condivisibile.
L'impianto normativo del D. Lgs. 59/2017 è specificatamente riferito alla regolamentazione della materia dell'accesso ai concorsi e risulta, pertanto, non conferente rispetto a quella, distinta, della formazione delle graduatorie (art. 5 co. 1:
“costituisce titolo di accesso al concorso […] il possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea magistrale o a ciclo unico […]; b) 24 crediti formativi universitari o accademici […] nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche” ed all'art. 1, co. 5, D.L. n. 126/2019, secondo cui: “la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: a) tra l'anno scolastico
2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 […]”).
La norma, in specie, riguarda i requisiti di accesso ad un tipo di concorso per la nomina in ruolo dei docenti della scuola pubblica, ma non i requisiti di precedenza nelle supplenze, né tantomeno le regole di conseguimento del titolo abilitativo.
Pertanto, il conseguimento dei 24 C.F.U. può essere equiparato all'abilitazione all'insegnamento ai soli fini della partecipazione ai concorsi, ma non anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, non risultando abilitante alla docenza (Consiglio di
Stato, sez. VI, 07/02/2020, n. 585: “Il possesso del titolo di laurea (nella specie, Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione) unitamente al conseguimento di 24 CFU negli ambiti disciplinari di antropologia, pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, metodologie e tecnologie didattiche e psicologia, non è equiparabile al possesso dell'abilitazione all'insegnamento”;
Cassazione civile, sez. lav., 15/03/2024, n. 7884: “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o
7 accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie” - Nella specie, la
Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 59/2021, ritenendo che la ricostruzione ivi espressa fosse contrastante con l'intero sistema del reclutamento e della formazione degli insegnanti, per come si è sviluppato negli ultimi decenni, e con la normativa di settore).
3. Allo stesso modo, l'art. 1 D.L. 126/2019, che ha consentito la partecipazione alla procedura di reclutamento anche ai soggetti non di ruolo che abbiano svolto non meno di tre annualità di servizio pre-ruolo, non può essere interpretato nel senso della sostanziale equiparazione di detta anzianità rispetto all'abilitazione all'insegnamento.
In altri termini, si deve escludere che le suddette disposizioni, stante la loro specifica funzione regolatrice, possano assumere valenza generale (Tribunale di Napoli, sez. lav., dott. De Matteis, n. 5488/2022 e n. 1373/2023).
In materia, la giurisprudenza amministrativa ha escluso che l'esperienza conseguita dal docente precario sul campo, benché pluriennale, possa equivalere al possesso di un titolo legale abilitante (Consiglio di Stato, decreto cautelare di rigetto n. 21/2021 del
4.1.2021, R.G. 218/2021: “Considerato che il ricorso è fondato sulla valorizzazione di un obiter dictum della sentenza CdS VI n. 4167 del 2020 che attiene alla portata della c.d. sentenza della Per_1
Corte Ue che va rettamente inteso e che si spiega in relazione al caso di specie;
Rilevato in particolare che nella sentenza CdS VI n. 4167 del 2020 ( avente ad oggetto l'effetto del superamento delle procedure concorsuali da parte di soggetti ammessi con riserva a prescindere dall'esame nel merito del ricorso
)si rileva che “l'avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26novembre 2014, nelle cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 eC‑418/13
(cd. sentenza ) onde giustificare ben a ragione l'improcedibilità del ricorso di primo grado in Per_1 conseguenza del fatto che l'appellante, ammesso con riserva al concorso, l'aveva superato richiamando anche la circostanza che l'appellante era comunque un soggetto con servizio triennale onde giustificare un favor per la sua assunzione;
Rilevato che nella stessa sentenza si rileva che “del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità disservizio nelle scuole secondarie statali”; Ritenuto che l'obiter dictum che cita la pronuncia del giudice comunitario va rettamente inteso poiché da detta pronuncia si ricava, al più, un favor per la stabilizzazione del personale precario ( abilitato all'insegnamento previo inserimento nelle graduatorie d'istituto , ma non in possesso dell'abilitazione legittimante ad un rapporto annuale ) da cui tuttavia non rileva alcun automatismo nella tutelabilità della pretesa all'assunzione né tantomeno alcuna equiparazione a tutti
8 gli effetti della prestazione di servizio di insegnamento reso da soggetto non valutato ai fini dell'abilitazione all'abilitazione conseguita a seguito di corso o concorso salvo i casi che singole specifiche norme nazionali ciò dispongano;
…omissis… rilevato che il DL n. 126 del 2019 dà rilievo ai tre anni di servizio come requisito per l'accesso ad un concorso avente effetto abilitante e non comporta alcuna equiparazione fra lo svolgimento del triennio e l'abilitazione “piena” che si consegue per effetto dei corsi abilitanti ( ormai esauriti ) o dei concorsi abilitanti ( ai quali viene ammesso il personale avente tale servizio in precariato ) per la logica stessa della legge che tanto dispone ( ossia
l'ammissione alla partecipazione al concorso straordinario ); ritenuto che il personale avente tre anni di servizio è professionalmente qualificato ed è abilitato all'insegnamento ai fini delle supplenze ( abilitazione “specifica” con inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto stabilita dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 ) ma non può aspirare ad essere equiparato a chi abbia partecipato con successo ad un corso o ad un concorso abilitante che viene inserito in altre fasce delle graduatorie a cui si ricorre per la chiamata in servizio essendo nella discrezionalità del legislatore nazionale modulare l'accesso alla professione per assicurare un sistema di valutazione adeguato ( vedi ancora lo stesso D.M. 13 giugno 2007); ritenuto che tale distinzione concettuale ( fra abilitazione piena e specifica o “semiplena” ) si ricava dal sistema che è incentrato appunto sulla centralità della valutazione degli insegnanti come professionisti, principio di valutazione sicuramente conforme al diritto europeo che demanda poi ai singoli legislatori nazionali di modulare le regole della professione, salvo un eventuale controllo dell'assetto disciplinare così delineato dal legislatore nazionale, da parte della CGUE”).
Come si vede, il supremo consesso amministrativo ha apertamente affermato che l'assenza del titolo abilitante legittimamente stabilito e prescritto dall'ordinamento non può essere sopperita da un'esperienza professionale pluriennale di docenza, evidenziando la ragionevolezza della scelta adottata dal legislatore, in esercizio di una discrezionalità pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.
4. Peraltro, l'art. 5 co. 4 ter D. Lgs. 59/2017 stabilisce che “il superamento di tutte le prove concorsuali […] costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”, sicché è solo con il superamento del concorso che i partecipanti, che non siano già in possesso di abilitazione specifica, conseguono tale titolo.
Tale disposizione postula la persistenza dell'abilitazione specifica, acquisibile solo per effetto del superamento dell'esame concorsuale, come confermato in via generale dalla
L. 107/2015 all'art. 1 co. 79 (secondo cui i dirigenti scolastici possono “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”).
La disposizione prevede che il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il prerequisito per qualunque forma di docenza nella scuola pubblica.
9 Esso però non sopperisce né sostituisce l'abilitazione specifica per una classe di concorso, costituendo quest'ultima non solo un doveroso criterio prioritario nelle procedure di scelta, ma anche il presupposto necessario per la nomina in ruolo.
Nell'ordinamento scolastico, persiste una netta differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo e per la legittima precedenza nelle supplenze, e che richiede di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
È, pertanto, legittima, in quanto non si riscontrano criticità o contrasti rispetto alla fonte primaria, la disciplina di cui all'O.M. 60/2020 nella parte in cui preclude, ai docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo per almeno tre anni e/o in possesso di
24 C.F.U., di iscriversi nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
5. Neppure si prestano ad essere condivise le prospettazioni articolate in ricorso in ordine alla dedotta violazione di principi costituzionali e di direttive comunitarie.
Deve, infatti, evidenziarsi che la normativa di legge in esame costituisce attuazione dell'art. 97 Cost., nella parte in cui si sancisce la regola del concorso per l'accesso al pubblico impiego.
Inoltre, fonti normative europee richiamate in ricorso, lungi dall'impedire ai legislatori nazionali di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque Stato membro, sono finalizzate a garantire la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti.
In dettaglio, la direttiva 2005/36/CE, come recepita dal D. Lgs. 206/2007, non esclude che lo Stato membro possa subordinare l'accesso ad una professione regolamentata al possesso di determinati titoli (Consiglio di Stato, n. 6868/2018: “Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizioni di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n.
963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti”).
La normativa scrutinata, peraltro, si presenta conforme ai principi comunitari in tema
10 di accesso alle professioni di cui alle direttive 2005/36 e 2013/55, e ciò in quanto il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce al singolo Stato di prevedere specifiche procedure di selezione per le professioni regolamentate e, a maggior ragione, per l'accesso all'impiego pubblico.
Anzi, la giurisprudenza ha ritenuto che la direttiva 2005/36 non si applichi affatto al reclutamento dei docenti, giacché la procedura di selezione dei pubblici funzionari resta tra le prerogative su cui gli Stati membri continuano a conservare la propria discrezionalità (Consiglio di Stato, n. 1516/2017; TAR Roma, Lazio, n. 1386/2022;
Consiglio di Stato, n. 4095/2021; Consiglio di Stato, n. 9026/2022; Corte di Appello di
Roma, n. 58/2023).
In ragione di quanto osservato, deve escludersi anzitutto la dedotta illegittimità costituzionale delle norme che distinguono tra abilitazione per il concorso a docente ed abilitazione all'insegnamento, trattandosi di situazioni intrinsecamente ed oggettivamente differenti, le quali si prestano ad una disciplina legale altrettanto differente, in linea con la dominante interpretazione dell'art. 3 Cost. e con il corollario della ragionevolezza delle scelte legislative.
Inoltre, secondo quanto innanzi argomentato, deve parimenti escludersi che l'ordinamento europeo osti alla facoltà dei legislatori nazionali di subordinare l'accesso ai pubblici impieghi al possesso di titoli differenti rispetto a quelli stabiliti per l'accesso ai concorsi pubblici.
6. In conclusione, l'assimilazione delle categorie coinvolte (abilitazione specifica, crediti formativi ed anzianità pre-ruolo triennale) a fini solo concorsuali non conduce ad affermare un'equipollenza rispetto all'abilitazione all'insegnamento conseguita all'esito di specifici percorsi abilitanti o per effetto della partecipazione a concorsi per titoli e/o esami.
Siffatta impostazione ermeneutica è stata avallata anche da autorevole giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (T.A.R. Lazio, sez. III, 05/02/2021, n. 1486: “Il semplice possesso di laurea ovvero di 24 CFU o lo svolgimento di 36 mesi di attività deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse”; T.A.R. Lazio, sez. III,
07/02/2022, n. 1386: “Con riferimento alle procedure concorsuale e all'accesso ai ruoli, ai fini dell'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie è necessario che sia stato conseguito il titolo abilitativo, mentre il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu o lo svolgimento di 36 mesi di attività deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento”; Corte d'Appello
11 di Napoli, n. 2481/2023 del 14.6.2023: “In altri termini, la disciplina in materia di accesso ai concorsi non può essere estesa anche alla diversa materia di formazione delle graduatorie, trattandosi di situazioni diverse e aventi finalità chiaramente differenti. La possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24 CFU, lungi dal costituire implicita affermazione che tali soggetti devono considerarsi già abilitati all'insegnamento, rappresenta soltanto un ampliamento alla possibilità di partecipare alla prova selettiva per, eventualmente, conseguire
l'abilitazione. … è pertanto legittimo il D.M. n. 374 del 2017 laddove stabilisce le regole di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019
e 2019/2020, ponendo quale requisito per l'inserimento nella II fascia il possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titoli e/o esami anche ai soli fini abilitanti”, non ammettendo invece a detta fascia i soggetti muniti del solo titolo generale di studio e dei 24 CFU, aventi invece diritto all'inserimento nella terza fascia”; Corte
d'Appello di Napoli, n. 3390/2023 del 4.10.2023; Corte d'Appello di Napoli, n.
4366/2023 del 4.12.2023; Corte d'Appello di Napoli, n. 4686/2023 del 21.12.2023).
Pertanto, deve escludersi, in assenza di una specifica previsione legislativa, la sussistenza di un diritto soggettivo nei termini rivendicati dalle ricorrenti.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni rilevanti, foriera di significative oscillazioni giurisprudenziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di;
Parte_2
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 11.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 553/2021, introdotta
DA
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) e (c.f. C.F._2 Parte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti C.F._3
Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, presso cui sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_4
, rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dirigente dott.ssa Rosa
[...]
Grano, con la quale sono elettivamente domiciliati presso la sede di . CP_4
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa disapplicazione dell'O.M. 60/2020 e del D.M.
258/2020, accertare l'abilitazione all'insegnamento, in forza del titolo di studio in uno ai 36 mesi di servizio, ovvero dal solo titolo di studio e/o dal solo titolo di servizio, e ordinare al l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di CP_1
Istituto e nella I fascia delle G.P.S. per le classi di concorso A048 e A049, nella posizione spettante secondo il punteggio maturato;
spese vinte, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.2.2021, i suindicati istanti esponevano di essere
1 docenti con esperienza professionale qualificata derivante dall'espletamento di oltre
36 mesi di servizio.
Lamentavano che il li aveva illegittimamente esclusi dall'inserimento nella CP_1 seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di circolo e di istituto, attuando un trattamento discriminatorio rispetto ai lavoratori di paesi terzi, alla luce del criterio dell'esperienza triennale stabilito con Dir. 2005/36/CEE e recepito dall'art. 4 D. Lgs.
206/2007.
Affermavano che il requisito in questione, pur permettendo l'accesso ai concorsi, non consentiva l'accesso alle graduatorie dette, determinando ulteriore disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., di cui eccepivano la violazione ad opera degli artt. 5 e 17 D. Lgs. 59/2017, sollevando q.l.c.
Aggiungeva che altrettanta disparità derivava dall'ammissione ai corsi di specializzazione per il sostegno accordata dal D.M. n. 92/2019 ai possessori della laurea, di 24 C.F.U. e di 36 mesi di servizio, con ciò ammettendosi la valenza abilitante all'insegnamento per tali titoli.
Precisate le rispettive posizioni individuali, ed in specie il conseguimento del diploma
I.S.E.F. addì 31.3.1999 per , 21.3.2002 per e 28.7.1995 per Parte_1 Parte_2 Pt_3 nonché il servizio triennale ed il conseguimento dei crediti formativi, specificavano di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie in forza dell'aggiornamento disposto con O.M. 60/2020 e di non essere stati collocati nelle fasce spettanti, con preclusione della possibilità di stipula di contratti di lavoro.
Eccepivano l'illegittimità dell'O.M. 60/2020 nella parte in cui (art. 11) era stabilito che il requisito per l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e per la seconda fascia delle
G.I. è il possesso del titolo di abilitazione, senza contemplare il servizio triennale pur previsto dall'art. 1 co. 5 D. Lgs. 136/2019 e dall'art. 1 co. 110 L. 107/2015, in sostituzione del conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS.
Rivendicavano, dunque, il possesso di tutti gli elementi costitutivi dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso A048 e A049 (educazione motoria nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado).
Aggiungevano che il servizio prestato nelle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000 dovesse ritenersi equivalente a quello prestato nelle scuole pubbliche, ai sensi dell'art. 2 co. 2 D. L. 255/2001.
Contestavano l'adozione legislativa del concetto di “abilitazione”, da ritenersi oramai superata e sostituita con quello di “qualifica professionale) (Dir. U.E. 2005/36 e
2013/55; D.M. 39/1998).
2 Evocavano giurisprudenza favorevole.
Tanto premesso, convenivano in giudizio il , in persona del Controparte_1
t., e l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_2 Controparte_5 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'Amministrazione scolastica si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Affermava la correttezza del proprio operato, avendo collocato i ricorrenti, di cui descriveva lo status professionale, nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza fascia delle G.I., così come previsto dagli artt. 3 co. 1 e 11 co. 1 O.M. 60/2020.
Richiamato il D. Lgs. 59/2017, sosteneva che il conseguimento dei 24 C.F.U., congiuntamente al titolo accademico, è indispensabile per poter partecipare ai concorsi banditi dal , e che l'abilitazione si ottiene solo a seguito del Controparte_1 superamento del concorso.
Deduceva che nessuna disposizione di rango primario o secondario aveva mai disposto l'equiparazione o l'equipollenza del conseguimento dei 24 C.F.U. ovvero dell'espletamento dei 36 mesi di servizio all'esito favorevole dei percorsi abilitanti, sicché il loro possesso da parte dei ricorrenti non consentiva di ritenere conseguita l'abilitazione
Concludeva ut supra.
Espletata la disposta notificazione ex art. 151 c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Pacifici i fatti di causa, va anzitutto dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta da per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. Parte_2
100 c.p.c., e ciò in ragione del malaugurato decesso della parte, rappresentato dai suoi procuratori nelle note sostitutive del 9.7.2024.
L'infausto evento, inidoneo a provocare l'interruzione del processo ex art. 301 c.p.c. per assenza di manifestazione di volontà interruttiva, priva la pronuncia di merito di qualsiasi ricaduta concreta, giuridicamente apprezzabile, sicché la domanda proposta da tale parte processuale va dichiarata inammissibile.
Quanto alla rinuncia agli atti del giudizio notificata dai procuratori dei ricorrenti per la sig.ra , come documentata in allegato alle note del 9.4.2025, non Parte_1 vi è stata accettazione ad opera della parte resistente, sicché non può prodursi l'effetto
3 estintivo di cui all'art. 306 c.p.c.
Nel merito, a parere di questo giudice, il diploma I.S.E.F. “vecchio ordinamento” aveva, per il passato, valore di abilitazione all'insegnamento, se rilasciato da istituto riconosciuto come avente grado universitario, in quanto munito di valore equipollente alla laurea (Cassazione civile, sez. lav., 04/03/1992, n. 2602: “Tutta l'indagine si restringe nel valutare se il diploma ISEF sia equipollente alla laurea. L'Istituto ricorrente non ha potuto smentire l'affermazione del Tribunale, secondo la quale l'art. 22, co. 2 della l. 7 febbraio 1958 n. 88 attribuisce il grado universitario all' di educazione fisica di Roma e agli altri ISEF Controparte_6 CP_ statali e pareggiati e che secondo gli artt. 2 e 3 dello Statuto dell' pareggiato di Bologna, approvato con DPR 31 ottobre 1960 n. 1891, l'Istituto è di grado universitario. Orbene, se le citate CP_ disposizioni attribuiscono all' di Bologna il grado universitario, ne consegue che il diploma rilasciato dal medesimo Istituto di Educazione fisica è equipollente alla laurea conferita dall'università. Infatti, se i due Istituti di istruzione superiore rivestono entrambi il grado universitario, cioè grado equivalente, ne consegue, in modo evidente, l'equivalenza, cioè l'equipollenza del titolo di studio dai medesimi rilasciato, ovverosia della laurea universitaria e del diploma CP_ dell' . L'equipollenza deriva dall'identico grado universitario dei due Istituti: l'equivalenza riconosciuta con l'investitura del medesimo grado universitario si riflette, altresì, sul titolo di studio CP_ rilasciato dai due Istituti, università e ”; T.A.R. Napoli (Campania), sez. V, 22/02/2006,
n. 2201: “Il diploma rilasciato dall'Istituto superiore per l'educazione fisica è equipollente ad un titolo universitario come espressamente desumibile dall'art. 22 comma 2 l. n. 88 del 1958 secondo cui “gli
Istituti superiori di educazione fisica sono di grado universitario”).
Nel caso di specie, i diplomi conseguiti dalle ricorrenti ed affoliati agli atti sono stati rilasciati dall' di Napoli, riconosciuto come istituto universitario di grado CP_7 ordinario con D.P.R. 476/1960 (in G.U. n. 132 del 30.5.1960), titoli che sono stati conseguiti prima della novella apportata con D. Lgs. n. 178/1998, la quale ha disciplinato la trasformazione degli e l'istituzione della facoltà e dei corsi di CP_7 laurea e di diploma in scienze motorie, ai sensi dell'art. 17 co. 115 L. 127/1997.
Dopo tale trasformazione, nessuna disposizione di legge ha previsto l'equiparazione del diploma magistrale alla laurea in scienze motorie e tantomeno all'abilitazione all'insegnamento (Tribunale di Milano, sez. lav., 11/07/2022, n. 1752).
In sostanza, sino alla riforma, il diploma poteva ritenersi titolo abilitante CP_7 all'insegnamento, come confermato dall'art. 14 L. 88/1958 (norma secondo cui, per le cattedre di educazione fisica disponibili, l'incarico di docenza sarebbe stato conferito per metà mediante concorso per soli titoli, riservato a coloro che avessero già conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma o un titolo equipollente).
Tuttavia, tale efficacia abilitante deve ritenersi venuta meno a seguito dell'istituzione
4 della laurea in scienze motorie, ed in specie a decorrere dall'anno 2002, vale a dire dall'ultimo anno accademico utile ai fini del conseguimento del diploma I.S.E.F.
“vecchio ordinamento”.
Dunque, l'inserimento in una qualsiasi graduatoria scolastica (permanente o concorsuale) e, soprattutto l'espletamento di un incarico di docenza in forza di tale titolo, fino all'anno 2002, devono ritenersi idonei a cristallizzare il possesso dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione motoria.
A tal fine, ogni successiva domanda avrebbe dovuto intendersi finalizzata non già all'inserimento ex novo, sulla scorta delle regole normative nel tempo vigenti in tema di abilitazione, bensì all'aggiornamento periodico della propria posizione in graduatoria, con conseguente traslazione e permanenza nella graduatoria di collocazione del personale docente munito di titolo abilitante.
L'assenza di soluzione di continuità nella collocazione in graduatoria è, infatti, idonea a rendere la posizione dell'aspirante supplente, in guisa di diritto quesito, “insensibile” alle successive modifiche normative che hanno inciso sul valore abilitante dei titoli.
Successivamente alle intervenute novelle legislative, non può invece ritenersi che il diploma de quo abbia conservato, a mo' di ultrattività, identica efficacia abilitante ai fini dei nuovi inserimenti nelle graduatorie.
Nella fattispecie, dagli stati matricolari in atti, si evince che gli incarichi conferiti alle due ricorrenti non risalgono più indietro dell'anno 2014, non rinvenendosi, come anticipato, elementi di prova di un pristino inserimento in graduatoria maggiormente risalente nel tempo, tale da far ritenere che esso sia avvenut0 allorquando il diploma aveva valenza di abilitazione e che ogni successiva domanda di partecipazione CP_7 fosse destinata al solo aggiornamento della posizione.
Né rilevano, in senso contrario, le previsioni di cui all'art. 8 co. 3 D. Lgs. 178/1998
(secondo cui sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento) e di cui alla L. 136/2002 (“Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive”).
Difatti, la giurisprudenza amministrativa, nell'interpretare siffatte disposizioni, ha ritenuto che il titolo in esame non fosse stato reso equipollente a quello conseguibile all'esito di un corso di laurea specialistica (Consiglio di Stato, sez. VI, 15/03/2013, n.
1559: “Non è possibile sostenere l'equipollenza del diploma ISEF a quella della laurea non potendosi assegnare all'art. 1 della legge n. 136 del 2002 il carattere di norma ricognitiva della situazione antecedente, riconoscendo detta norma, per la prima volta ed in maniera esplicita, l'equiparazione del diploma ISEF a quello della laurea breve di primo livello”; conforme: Consiglio di Stato, sez. VI,
25/01/2008, n. 209).
5 In ogni caso, nessuna delle parti del presente giudizio, benché sollecitata dal giudice, ha documentato l'espletamento di attività di docenza o l'utile inserimento in una graduatoria in un periodo antecedente al 2002 o, almeno, antecedente al 2007.
Difatti, a seguito delle riforme dell'ordinamento scolastico, la stessa laurea non costituisce più, né di per sé né accompagnata da crediti formativi e/o da esperienza triennale di servizio, un titolo di abilitazione all'insegnamento.
Pertanto, i successivi inserimenti nelle graduatorie per le supplenze devono avvenire sulla scorta, per coloro che possiedono titoli come quelli vantati dalle ricorrenti, di quanto stabilito per i soggetti privi di abilitazione, ossia con collocazione nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza fascia delle G.I.
2. Infatti, come noto, l'art. 5 D. M. 13.6.2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 L. 124/1999) dispone che il dirigente scolastico costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola ai fini del conferimento delle supplenze (co. 1), e che “i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per
l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” (co. 2).
Tali graduatorie sono articolate in tre fasce e sono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze secondo il seguente ordine di priorità: - la prima comprende gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
- la seconda comprende gli aspiranti che sono in possesso “di specifica abilitazione o di specifica all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti”; - la terza comprende i docenti non abilitati in possesso solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto (art. 5 co. 3).
In particolare, l'impugnata O.M. n. 60/2020, relativa alle graduatorie provinciali finalizzate all'attribuzione delle supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, ha stabilito che: “[…] 6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso
o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.
Dunque, l'inserimento all'interno della seconda fascia delle graduatorie di istituto e
6 nella prima fascia delle G.P.S. presuppone necessariamente il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento.
Ciò detto, la prospettazione dei ricorrenti muove anzitutto dall'assunto secondo cui il
D. Lgs. 59/2017, nel ridefinire il concetto normativo di titolo di abilitazione all'insegnamento, avrebbe stabilito in via generale la sufficienza dell'anzianità di servizio triennale, maturata nella qualità di docente, quale titolo abilitativo utile all'inserimento nelle suddette graduatorie, da sola ovvero accompagnata dal possesso di 24 C.F.U.
La ricostruzione attorea, in altre parole, depone nel senso che l'istituto della abilitazione specifica deve ritenersi soppiantato dai 24 crediti o dall'esperienza triennale “sul campo”.
Tale tesi, tuttavia, non è condivisibile.
L'impianto normativo del D. Lgs. 59/2017 è specificatamente riferito alla regolamentazione della materia dell'accesso ai concorsi e risulta, pertanto, non conferente rispetto a quella, distinta, della formazione delle graduatorie (art. 5 co. 1:
“costituisce titolo di accesso al concorso […] il possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea magistrale o a ciclo unico […]; b) 24 crediti formativi universitari o accademici […] nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche” ed all'art. 1, co. 5, D.L. n. 126/2019, secondo cui: “la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: a) tra l'anno scolastico
2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 […]”).
La norma, in specie, riguarda i requisiti di accesso ad un tipo di concorso per la nomina in ruolo dei docenti della scuola pubblica, ma non i requisiti di precedenza nelle supplenze, né tantomeno le regole di conseguimento del titolo abilitativo.
Pertanto, il conseguimento dei 24 C.F.U. può essere equiparato all'abilitazione all'insegnamento ai soli fini della partecipazione ai concorsi, ma non anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, non risultando abilitante alla docenza (Consiglio di
Stato, sez. VI, 07/02/2020, n. 585: “Il possesso del titolo di laurea (nella specie, Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione) unitamente al conseguimento di 24 CFU negli ambiti disciplinari di antropologia, pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, metodologie e tecnologie didattiche e psicologia, non è equiparabile al possesso dell'abilitazione all'insegnamento”;
Cassazione civile, sez. lav., 15/03/2024, n. 7884: “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o
7 accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie” - Nella specie, la
Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 59/2021, ritenendo che la ricostruzione ivi espressa fosse contrastante con l'intero sistema del reclutamento e della formazione degli insegnanti, per come si è sviluppato negli ultimi decenni, e con la normativa di settore).
3. Allo stesso modo, l'art. 1 D.L. 126/2019, che ha consentito la partecipazione alla procedura di reclutamento anche ai soggetti non di ruolo che abbiano svolto non meno di tre annualità di servizio pre-ruolo, non può essere interpretato nel senso della sostanziale equiparazione di detta anzianità rispetto all'abilitazione all'insegnamento.
In altri termini, si deve escludere che le suddette disposizioni, stante la loro specifica funzione regolatrice, possano assumere valenza generale (Tribunale di Napoli, sez. lav., dott. De Matteis, n. 5488/2022 e n. 1373/2023).
In materia, la giurisprudenza amministrativa ha escluso che l'esperienza conseguita dal docente precario sul campo, benché pluriennale, possa equivalere al possesso di un titolo legale abilitante (Consiglio di Stato, decreto cautelare di rigetto n. 21/2021 del
4.1.2021, R.G. 218/2021: “Considerato che il ricorso è fondato sulla valorizzazione di un obiter dictum della sentenza CdS VI n. 4167 del 2020 che attiene alla portata della c.d. sentenza della Per_1
Corte Ue che va rettamente inteso e che si spiega in relazione al caso di specie;
Rilevato in particolare che nella sentenza CdS VI n. 4167 del 2020 ( avente ad oggetto l'effetto del superamento delle procedure concorsuali da parte di soggetti ammessi con riserva a prescindere dall'esame nel merito del ricorso
)si rileva che “l'avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26novembre 2014, nelle cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 eC‑418/13
(cd. sentenza ) onde giustificare ben a ragione l'improcedibilità del ricorso di primo grado in Per_1 conseguenza del fatto che l'appellante, ammesso con riserva al concorso, l'aveva superato richiamando anche la circostanza che l'appellante era comunque un soggetto con servizio triennale onde giustificare un favor per la sua assunzione;
Rilevato che nella stessa sentenza si rileva che “del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità disservizio nelle scuole secondarie statali”; Ritenuto che l'obiter dictum che cita la pronuncia del giudice comunitario va rettamente inteso poiché da detta pronuncia si ricava, al più, un favor per la stabilizzazione del personale precario ( abilitato all'insegnamento previo inserimento nelle graduatorie d'istituto , ma non in possesso dell'abilitazione legittimante ad un rapporto annuale ) da cui tuttavia non rileva alcun automatismo nella tutelabilità della pretesa all'assunzione né tantomeno alcuna equiparazione a tutti
8 gli effetti della prestazione di servizio di insegnamento reso da soggetto non valutato ai fini dell'abilitazione all'abilitazione conseguita a seguito di corso o concorso salvo i casi che singole specifiche norme nazionali ciò dispongano;
…omissis… rilevato che il DL n. 126 del 2019 dà rilievo ai tre anni di servizio come requisito per l'accesso ad un concorso avente effetto abilitante e non comporta alcuna equiparazione fra lo svolgimento del triennio e l'abilitazione “piena” che si consegue per effetto dei corsi abilitanti ( ormai esauriti ) o dei concorsi abilitanti ( ai quali viene ammesso il personale avente tale servizio in precariato ) per la logica stessa della legge che tanto dispone ( ossia
l'ammissione alla partecipazione al concorso straordinario ); ritenuto che il personale avente tre anni di servizio è professionalmente qualificato ed è abilitato all'insegnamento ai fini delle supplenze ( abilitazione “specifica” con inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto stabilita dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 ) ma non può aspirare ad essere equiparato a chi abbia partecipato con successo ad un corso o ad un concorso abilitante che viene inserito in altre fasce delle graduatorie a cui si ricorre per la chiamata in servizio essendo nella discrezionalità del legislatore nazionale modulare l'accesso alla professione per assicurare un sistema di valutazione adeguato ( vedi ancora lo stesso D.M. 13 giugno 2007); ritenuto che tale distinzione concettuale ( fra abilitazione piena e specifica o “semiplena” ) si ricava dal sistema che è incentrato appunto sulla centralità della valutazione degli insegnanti come professionisti, principio di valutazione sicuramente conforme al diritto europeo che demanda poi ai singoli legislatori nazionali di modulare le regole della professione, salvo un eventuale controllo dell'assetto disciplinare così delineato dal legislatore nazionale, da parte della CGUE”).
Come si vede, il supremo consesso amministrativo ha apertamente affermato che l'assenza del titolo abilitante legittimamente stabilito e prescritto dall'ordinamento non può essere sopperita da un'esperienza professionale pluriennale di docenza, evidenziando la ragionevolezza della scelta adottata dal legislatore, in esercizio di una discrezionalità pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.
4. Peraltro, l'art. 5 co. 4 ter D. Lgs. 59/2017 stabilisce che “il superamento di tutte le prove concorsuali […] costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”, sicché è solo con il superamento del concorso che i partecipanti, che non siano già in possesso di abilitazione specifica, conseguono tale titolo.
Tale disposizione postula la persistenza dell'abilitazione specifica, acquisibile solo per effetto del superamento dell'esame concorsuale, come confermato in via generale dalla
L. 107/2015 all'art. 1 co. 79 (secondo cui i dirigenti scolastici possono “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”).
La disposizione prevede che il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il prerequisito per qualunque forma di docenza nella scuola pubblica.
9 Esso però non sopperisce né sostituisce l'abilitazione specifica per una classe di concorso, costituendo quest'ultima non solo un doveroso criterio prioritario nelle procedure di scelta, ma anche il presupposto necessario per la nomina in ruolo.
Nell'ordinamento scolastico, persiste una netta differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo e per la legittima precedenza nelle supplenze, e che richiede di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
È, pertanto, legittima, in quanto non si riscontrano criticità o contrasti rispetto alla fonte primaria, la disciplina di cui all'O.M. 60/2020 nella parte in cui preclude, ai docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo per almeno tre anni e/o in possesso di
24 C.F.U., di iscriversi nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
5. Neppure si prestano ad essere condivise le prospettazioni articolate in ricorso in ordine alla dedotta violazione di principi costituzionali e di direttive comunitarie.
Deve, infatti, evidenziarsi che la normativa di legge in esame costituisce attuazione dell'art. 97 Cost., nella parte in cui si sancisce la regola del concorso per l'accesso al pubblico impiego.
Inoltre, fonti normative europee richiamate in ricorso, lungi dall'impedire ai legislatori nazionali di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque Stato membro, sono finalizzate a garantire la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti.
In dettaglio, la direttiva 2005/36/CE, come recepita dal D. Lgs. 206/2007, non esclude che lo Stato membro possa subordinare l'accesso ad una professione regolamentata al possesso di determinati titoli (Consiglio di Stato, n. 6868/2018: “Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizioni di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n.
963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti”).
La normativa scrutinata, peraltro, si presenta conforme ai principi comunitari in tema
10 di accesso alle professioni di cui alle direttive 2005/36 e 2013/55, e ciò in quanto il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce al singolo Stato di prevedere specifiche procedure di selezione per le professioni regolamentate e, a maggior ragione, per l'accesso all'impiego pubblico.
Anzi, la giurisprudenza ha ritenuto che la direttiva 2005/36 non si applichi affatto al reclutamento dei docenti, giacché la procedura di selezione dei pubblici funzionari resta tra le prerogative su cui gli Stati membri continuano a conservare la propria discrezionalità (Consiglio di Stato, n. 1516/2017; TAR Roma, Lazio, n. 1386/2022;
Consiglio di Stato, n. 4095/2021; Consiglio di Stato, n. 9026/2022; Corte di Appello di
Roma, n. 58/2023).
In ragione di quanto osservato, deve escludersi anzitutto la dedotta illegittimità costituzionale delle norme che distinguono tra abilitazione per il concorso a docente ed abilitazione all'insegnamento, trattandosi di situazioni intrinsecamente ed oggettivamente differenti, le quali si prestano ad una disciplina legale altrettanto differente, in linea con la dominante interpretazione dell'art. 3 Cost. e con il corollario della ragionevolezza delle scelte legislative.
Inoltre, secondo quanto innanzi argomentato, deve parimenti escludersi che l'ordinamento europeo osti alla facoltà dei legislatori nazionali di subordinare l'accesso ai pubblici impieghi al possesso di titoli differenti rispetto a quelli stabiliti per l'accesso ai concorsi pubblici.
6. In conclusione, l'assimilazione delle categorie coinvolte (abilitazione specifica, crediti formativi ed anzianità pre-ruolo triennale) a fini solo concorsuali non conduce ad affermare un'equipollenza rispetto all'abilitazione all'insegnamento conseguita all'esito di specifici percorsi abilitanti o per effetto della partecipazione a concorsi per titoli e/o esami.
Siffatta impostazione ermeneutica è stata avallata anche da autorevole giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (T.A.R. Lazio, sez. III, 05/02/2021, n. 1486: “Il semplice possesso di laurea ovvero di 24 CFU o lo svolgimento di 36 mesi di attività deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse”; T.A.R. Lazio, sez. III,
07/02/2022, n. 1386: “Con riferimento alle procedure concorsuale e all'accesso ai ruoli, ai fini dell'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie è necessario che sia stato conseguito il titolo abilitativo, mentre il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu o lo svolgimento di 36 mesi di attività deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento”; Corte d'Appello
11 di Napoli, n. 2481/2023 del 14.6.2023: “In altri termini, la disciplina in materia di accesso ai concorsi non può essere estesa anche alla diversa materia di formazione delle graduatorie, trattandosi di situazioni diverse e aventi finalità chiaramente differenti. La possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24 CFU, lungi dal costituire implicita affermazione che tali soggetti devono considerarsi già abilitati all'insegnamento, rappresenta soltanto un ampliamento alla possibilità di partecipare alla prova selettiva per, eventualmente, conseguire
l'abilitazione. … è pertanto legittimo il D.M. n. 374 del 2017 laddove stabilisce le regole di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019
e 2019/2020, ponendo quale requisito per l'inserimento nella II fascia il possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titoli e/o esami anche ai soli fini abilitanti”, non ammettendo invece a detta fascia i soggetti muniti del solo titolo generale di studio e dei 24 CFU, aventi invece diritto all'inserimento nella terza fascia”; Corte
d'Appello di Napoli, n. 3390/2023 del 4.10.2023; Corte d'Appello di Napoli, n.
4366/2023 del 4.12.2023; Corte d'Appello di Napoli, n. 4686/2023 del 21.12.2023).
Pertanto, deve escludersi, in assenza di una specifica previsione legislativa, la sussistenza di un diritto soggettivo nei termini rivendicati dalle ricorrenti.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni rilevanti, foriera di significative oscillazioni giurisprudenziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di;
Parte_2
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 11.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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