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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/12/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 351/2021 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] 71, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Leone del Foro di C.F._1 Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'Avv. Salvatore Mezzasalma del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2021 operaio alle dipendenze del Parte_1
categoria B - posizione economica 2, premettendo di essere stato Controparte_1 destinatario, a far data dal 2017, di reiterate disposizioni di servizio a mezzo delle quali gli veniva ordinato di “effettuare la propria prestazione lavorativa presso il cimitero, garantendo l'apertura e chiusura cimiteriale ed i servizi cimiteriali essenziali alla cittadinanza” negli ivi indicati giorni feriali e festivi - mansioni che aveva svolto per un orario eccedente l'orario contrattuale, pari a un esubero di 169,79 ore nel 2018 e di 112,80 ore nel 2019 -, ha deplorato l'omesso pagamento, da parte dell'ente, della retribuzione dovutagli per il prestato lavoro straordinario e a titolo di maggiorazione per il lavoro svolto nelle domeniche e nei giorni festivi. Ha perciò chiesto volersi accertare e dichiarare il proprio diritto “a percepire la somma di €. 3.023,71 per il lavoro prestato in eccesso nel 2018 e 2019 in esecuzione delle 'disposizioni di servizio' del e, Controparte_1 per l'effetto, condannare il al pagamento della retribuzione pari a €. Controparte_1 3.023,71, ovvero di quell'altra maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa”, e “delle maggiorazioni di retribuzione dovute per il lavoro svolto nei giorni festivi e nelle domeniche”. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda, siccome Controparte_1 infondata, atteso il difetto dei presupposti costitutivi delle allegate e non provate prestazioni di lavoro straordinario stabiliti dall'art. 38 C.C.N.L. EE.LL. del 14.09.2000, le disposizioni di servizio prodotte a sostegno della domanda essendo provvedimenti diretti non già ad autorizzare lo svolgimento di lavoro straordinario, ma unicamente a disciplinare la rotazione del personale nei giorni festivi di apertura del cimitero comunale secondo l'articolazione predisposta dal coordinatore del servizio. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 29.10.2025.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto per i motivi e nei limiti di cui appresso. Va intanto utilmente premesso che a mente dell'art. 38 C.C.N.L. EE.LL. del 14.09.2000 “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999. 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. (…).
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13^ mensilità.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari: al 15% per il lavoro straordinario diurno;
al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo” e che a mezzo delle disposizioni di servizio di cui in ricorso, impartite al ricorrente con cadenza mensile nel corso degli anni 2018/2019, il
[...]
ha incaricato il dipendente “di effettuare la propria prestazione lavorativa presso il CP_1 cimitero c.le, come da prospetto riportato nel retro della presente disposizione, garantendo anche l'apertura e chiusura cimiteriale ed i servizi cimiteriali essenziali alla cittadinanza”. Ciò detto - incontestato, da parte del lo svolgimento del complessivo Controparte_1 monte orario allegato in ricorso (i.e. complessive 1.897,79 ore nel corso del 2018 e complessive 1.840,80 ore nel corso del 2019, per un esubero, rispetto all'orario contrattuale di 36 ore settimanali, di 169,79 + 112,80 ore) -, l'unico punto controverso tra le parti è la qualificazione delle prestazioni rese in eccedenza all'orario contrattuale quale lavoro straordinario remunerabile ai sensi del richiamato art. 38 C.C.N.L., il avendo eccepito il difetto degli previsti requisiti CP_1 costitutivi, ovvero dell'espressa autorizzazione del dirigente e della finalizzazione a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali. I rilievi svolti dalla difesa dell'ente non appaiono tuttavia fondati, posto che le prestazioni lavorative in commento sono state imposte al lavoratore - e non già svolte dal predetto su propria iniziativa e in difetto di autorizzazione dirigenziale - e che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il principio di effettività del lavoro di cui all'art. 2126 c.c. svolge funzione integrativa della contrattazione collettiva, “nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.” (cfr. CASS. n. 17912/2024; CASS. n. 6998/2025; CASS. n. 23506/2022). Per quanto sopra, deve ritenersi il diritto del ricorrente alla retribuzione del lavoro straordinario prestato nel corso degli anni 2018 e 2019, nella misura di € 3.023,71, quantificata in ricorso in applicazione dell'incontestata retribuzione oraria di € 10,70, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al saldo. Non merita per contro accoglimento la domanda volta al riconoscimento della maggiorazione retributiva per lavoro festivo e domenicale, atteso il difetto di specifica allegazione, in ricorso, delle prestazioni in commento. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del CP_1
nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, al parziale
[...] accoglimento della domanda e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 351/2021 R.G., in parziale accoglimento del ricorso, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna il al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 3.023,71, oltre interessi legali come in motivazione, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.200,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 351/2021 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] 71, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Leone del Foro di C.F._1 Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'Avv. Salvatore Mezzasalma del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2021 operaio alle dipendenze del Parte_1
categoria B - posizione economica 2, premettendo di essere stato Controparte_1 destinatario, a far data dal 2017, di reiterate disposizioni di servizio a mezzo delle quali gli veniva ordinato di “effettuare la propria prestazione lavorativa presso il cimitero, garantendo l'apertura e chiusura cimiteriale ed i servizi cimiteriali essenziali alla cittadinanza” negli ivi indicati giorni feriali e festivi - mansioni che aveva svolto per un orario eccedente l'orario contrattuale, pari a un esubero di 169,79 ore nel 2018 e di 112,80 ore nel 2019 -, ha deplorato l'omesso pagamento, da parte dell'ente, della retribuzione dovutagli per il prestato lavoro straordinario e a titolo di maggiorazione per il lavoro svolto nelle domeniche e nei giorni festivi. Ha perciò chiesto volersi accertare e dichiarare il proprio diritto “a percepire la somma di €. 3.023,71 per il lavoro prestato in eccesso nel 2018 e 2019 in esecuzione delle 'disposizioni di servizio' del e, Controparte_1 per l'effetto, condannare il al pagamento della retribuzione pari a €. Controparte_1 3.023,71, ovvero di quell'altra maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa”, e “delle maggiorazioni di retribuzione dovute per il lavoro svolto nei giorni festivi e nelle domeniche”. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda, siccome Controparte_1 infondata, atteso il difetto dei presupposti costitutivi delle allegate e non provate prestazioni di lavoro straordinario stabiliti dall'art. 38 C.C.N.L. EE.LL. del 14.09.2000, le disposizioni di servizio prodotte a sostegno della domanda essendo provvedimenti diretti non già ad autorizzare lo svolgimento di lavoro straordinario, ma unicamente a disciplinare la rotazione del personale nei giorni festivi di apertura del cimitero comunale secondo l'articolazione predisposta dal coordinatore del servizio. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 29.10.2025.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto per i motivi e nei limiti di cui appresso. Va intanto utilmente premesso che a mente dell'art. 38 C.C.N.L. EE.LL. del 14.09.2000 “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999. 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. (…).
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13^ mensilità.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari: al 15% per il lavoro straordinario diurno;
al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo” e che a mezzo delle disposizioni di servizio di cui in ricorso, impartite al ricorrente con cadenza mensile nel corso degli anni 2018/2019, il
[...]
ha incaricato il dipendente “di effettuare la propria prestazione lavorativa presso il CP_1 cimitero c.le, come da prospetto riportato nel retro della presente disposizione, garantendo anche l'apertura e chiusura cimiteriale ed i servizi cimiteriali essenziali alla cittadinanza”. Ciò detto - incontestato, da parte del lo svolgimento del complessivo Controparte_1 monte orario allegato in ricorso (i.e. complessive 1.897,79 ore nel corso del 2018 e complessive 1.840,80 ore nel corso del 2019, per un esubero, rispetto all'orario contrattuale di 36 ore settimanali, di 169,79 + 112,80 ore) -, l'unico punto controverso tra le parti è la qualificazione delle prestazioni rese in eccedenza all'orario contrattuale quale lavoro straordinario remunerabile ai sensi del richiamato art. 38 C.C.N.L., il avendo eccepito il difetto degli previsti requisiti CP_1 costitutivi, ovvero dell'espressa autorizzazione del dirigente e della finalizzazione a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali. I rilievi svolti dalla difesa dell'ente non appaiono tuttavia fondati, posto che le prestazioni lavorative in commento sono state imposte al lavoratore - e non già svolte dal predetto su propria iniziativa e in difetto di autorizzazione dirigenziale - e che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il principio di effettività del lavoro di cui all'art. 2126 c.c. svolge funzione integrativa della contrattazione collettiva, “nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.” (cfr. CASS. n. 17912/2024; CASS. n. 6998/2025; CASS. n. 23506/2022). Per quanto sopra, deve ritenersi il diritto del ricorrente alla retribuzione del lavoro straordinario prestato nel corso degli anni 2018 e 2019, nella misura di € 3.023,71, quantificata in ricorso in applicazione dell'incontestata retribuzione oraria di € 10,70, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al saldo. Non merita per contro accoglimento la domanda volta al riconoscimento della maggiorazione retributiva per lavoro festivo e domenicale, atteso il difetto di specifica allegazione, in ricorso, delle prestazioni in commento. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del CP_1
nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, al parziale
[...] accoglimento della domanda e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 351/2021 R.G., in parziale accoglimento del ricorso, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna il al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 3.023,71, oltre interessi legali come in motivazione, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.200,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella