TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 5496 / 2020
Il giudice Dott.ssa IN ER visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022; viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che
le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc;
considerato che
il presente giudizio è calendarizzato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e che le parti hanno depositato le note scritte e le memorie difensiva e che la causa può essere decisa
PQM
Provvede come da sentenza che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa IN ER, all'udienza de 05-11-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5496/2020 avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale” TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Carlo Annunziata, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Via
Francesco Manzo, n. 38;
- Attore –
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv.to Martino Melchionda, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Corso
Garibaldi, n. 8;
- Convenuto-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio per danni ricondotti alla lesione del decoro, Controparte_1
l'immagine, l'onore e la reputazione personale e professionale dell'attore, nonché per danni patrimoniali e non, patiti da quest'ultimo. In particolare, adiva il Tribunale al fine di: accertare e dichiarare che i fatti di causa avevano leso il decoro, l'immagine, l'onore e la reputazione personale e professionale dell'attore e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e ss c.c., accertare e dichiarare la responsabilità del dott. per tutti Controparte_1
i danni subiti dall'attore; per l'effetto, condannare il convenuto dott.
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali, patiti e patiendi dal dott. , quantificati allo Parte_1
stato in euro 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
condannare il dott.
alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, con richiesta CP_1
in via istruttoria di escussione testi.
L'attore eccepiva: che nel 2010 il sig. inoltrava all' Parte_2 CP_2
richiesta per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, attribuitogli successivamente per tre anni;
decorso tale termine il sig. Pt_2 in data 4.10.2023 presentava domanda di aggravamento delle proprie condizioni di salute, al fine di ottenere la conferma del diritto citato;
tale istanza veniva rigettata ed il relativo provvedimento, dopo essere stato impugnato in via stragiudiziale, era confermato dall'Ente; per cui il sig. istaurava procedimento di Atp onde ottenere il riconoscimento del Pt_2
diritto vantato;
nell'ambito del citato giudizio – contraddistinto dal n. R.G.
9754/2014 – il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 9.3.2015 conferiva al dott. l'incarico di svolgere Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio affinché verificasse la sussistenza dei presupposti di legge al fine del godimento del diritto azionato;
durante la pizza medico-legale, il consulente nominato depositava agli atti del summenzionato giudizio la richiesta relazione nella quale deduceva l'insussistenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento ai fini del riconoscimento dell'assegno d'invalidità; all'esito del procedimento di
ATP il Giudice statuiva l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità; in da 27.7.2015 il GN , Parte_2
dichiarando di essere stato sottoposto a visita nell'ambito della svolta CTU, depositava presso la Stazione dei Carabinieri di San Cipriano Picentino denunciava querela nei confronti del dott. esponendo che le Pt_1
patologie di cui sosteneva essere affetto erano state pretermesse e/o valutate in modo non proprio imparziale dal CTU venendo meno al giuramento prestato e cioè al dovere di ricongiungere in modo oggettivo al fatto oggetto dell'accertamento, nonché quello di coniugare in modo oggettivo i dati fattuali dati dagli accertamenti clinici e strumentali alla regola tecnica;
alla querela allegava la consulenza di parte a firma del dott. Controparte_1
nella quale quest'ultimo affermava che il sig. non era stato sottoposto Pt_2
a visita medica del CTU;
nel corso delle indagini preliminari, il P.M. disponeva lo svolgimento di una perizia, depositata in data 21.12.2016 e riteneva sussistente il reato di cui all'art. 373 c.p.; nel corso dell'udienza preliminare del 3.04.2019, il dott. formulava istanza di definizione Pt_1 del procedimento mediante le forme del rito abbreviato;
il Giudice accoglieva l'istanza e rinviava per la discussione;
con sentenza n. 349/2019 del 10.7.2019 il Tribunale di Salerno, pronunciando sul capo d'imputazione formulato dal P.M. a carico del dott. , assolveva Parte_1
quest'ultimo; nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal n.
R.G. 7350/2019, veniva conferito al dotto l'incarico di CTU e, Pt_1
pertanto, l'attore in data 30.1.2020 si recava presso lo studio del dott.
per partecipare all'esperimento peritale sul GN Persona_1
ed in quell'occasione erano altresì presenti anche i Persona_2 ctp delle parti in causa tra cui il dott. , il quale nel Persona_3
rivolgersi al dott. e all'attore , contestava la nomina di quest'ultimo Per_1 quale CTU in quanto, a suo dire, questi non rivestiva idonea qualità di medico specialista;
il dott. precisava che la sua specializzazione in Pt_1
Medicina del Lavoro, ai sensi di legge, corrispondeva alla branca affine alla
Medicina Legale ed a quel punto il dott. , accompagnando la frase CP_1
con un gesto di allontanamento del braccio e della mano sinistra, commentava con evidente disistima le affermazioni dell'odierno attore scandendo a viva voce : “ma quale affinità e affinità, la medicina del lavoro è una specie di sottobranca della medicina legale” così chiaramente e pubblicamente sminuendo e schernendo la competenza dell'attore nonché il suo ruolo di
Ausiliare del Magistrato;
tali affermazioni venivano trasfuse nell'elaborato peritale di parte e sulla scorta delle quali veniva proposta denuncia di querela da parte del sig. nei confronti dell'odierno attore;
la condotta Pt_2
tenuta dal dott. integravano il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. CP_1
e/o ingiuria.
Si costituiva in giudizio in data 10.12.2020 il quale Controparte_1
nell'impugnare l'atto di parte attrice eccependo la carenza del nesso causale rispetto a quanto asserito da quest'ultimo e la responsabilità per lite temeraria.
Instaurato il contradditorio, concessi i termini di cui all'art ex art. 183, comma 6, esperita prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 2.07.2025, la causa veniva rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 5.11.2025 h 9.30 assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive. Preliminarmente si rileva che le parti hanno accettato lo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte non essendosi opposte nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc.
La domanda dev'essere rigettata per le motivazioni che seguono.
In primo luogo, si impone qualche considerazione di carattere generale.
L'onore, il decoro e la reputazione sono beni giuridici tutelati dall'ordinamento e riconosciuti quali diritti della persona e, pertanto, assoluti, indisponibili e imprescrittibili.
Ebbene, in tema di lesività di affermazioni o giudizi, non si può prescindere da un accenno alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione e ai limiti che essa incontra quando si confronta con il diritto all'onore e alla reputazione, riconosciuti e tutelati dall'art. 2 della
Carta Costituzionale.
In termini generali può osservarsi che, come per tutte le libertà costituzionali, anche per la libertà di manifestazione del pensiero valgono i limiti esplicitamente enunciati dalla norma positiva nonché quelli che si ricavano dalle altre norme costituzionali.
È quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui “limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica” (sentenza 4 febbraio 1965, n. 9).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, va premesso che anche quando l'espressione di un giudizio critico riguarda l'attività lavorativa di un individuo, il conseguimento o meno di determinati obiettivi e risultati nell'adempimento del proprio dovere professionale, operano le regole che disciplinano il diritto di critica. Secondo l'orientamento consolidato della
Corte di Cassazione, “il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione, non consente di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un'intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano, più che all'azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica (Cass. 52578/17) (Cass. Sez. 5, n. 6758 del
21/01/2009 - dep. 17/02/2009, Rv. 243335).
Per cui, nel caso di specie è da escludere ogni contenuto diffamatorio delle affermazioni rese dal dott. contestate da parte attrice. Il Controparte_1
dott. infatti, si è limitato ad esprimere un giudizio sulla Controparte_1
qualità del lavoro svolto e sugli studi accademici dell'ausiliario (odierno attore), nel pieno rispetto dei limiti della continenza, della correttezza e della dignità umana, individuati dalla Suprema Corte.
Inoltre, il fatto che il abbia espresso delle valutazioni sulla CP_1
professionalità del dott. nell'ambito degli altri giudizi Parte_1
pendenti presso altri uffici giudiziali così come indicati negli atti di causa, non vale di per sé a dimostrare un intento denigratorio o un accanimento del convenuto ai danni dell'attore, non foss'altro in considerazione che ogni giudizio sul merito professionale, prodotto della valutazione di chi la redige, riguarda un circoscritto arco temporale, indipendente da tutti gli altri e potenzialmente influenzabile da molteplici fattori contingenti. Ciò precisato, è evidente la non comparabilità di valutazioni provenienti da soggetti diversi e riguardanti periodi di azione e circostanze differenti.
Si consideri inoltre, che ai fini della configurabilità della fattispecie relativamente all'ingiuria, originariamente prevista come reato dall'art. 594
c.p., è stata depenalizzata in illecito civile a seguito dell'adozione del d.lgs.
n. 7/2016 recante «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge
28 aprile 2014, n. 67», puniti appunto attraverso una sanzione pecuniaria civile, distinta dal risarcimento del danno, e che, ai sensi dell'art. 8, co. 1
d.l.gs. n. 7/2016 è applicata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. Secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, il danno consiste non nella lesione d'un diritto, ma nelle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate. Una lesione di diritto od interesse, dalle quali non siano derivate perdite patrimoniali o sofferenze morali, non fa sorgere alcun diritto al risarcimento, perché non esiste alcuna perdita da risarcire.
Nel caso di specie non può essere riconosciuto il danno conseguente alla lesione all'onore e alla reputazione, richiesto dall'attore, in quanto non provato. Ed invero, sul punto va richiamato il consolidato principio in base al quale, in tema di responsabilità civile per ingiuria o diffamazione, il pregiudizio all'onore e alla reputazione di cui si invoca il risarcimento deve essere oggetto di accertamento sulla base non di valutazioni astratte bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.
Applicando tali principi al caso di specie, non è risultata dimostrata, in termini di danno-conseguenza, una concreta lesione dell'onore o della reputazione dell'attore. Relativamente al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. è necessario l'elemento della diffusione dell'offesa, della comunicazione a più persone o della pubblicità della stessa.
Ebbene, nel caso di specie, non è avvenuta alcuna pubblicizzazione dell'offesa, tale da poter creare un danno di un certo rilievo in capo all'offeso/vittima, al suo decoro professionale, se non la mera pronuncia durante le operazioni peritali citate da parte attrice.
Inoltre, anche in tema di illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c., come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n.6507 del 2001, in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. per lesione della reputazione personale e professionale (o commerciale o lavorativa), la sola diffusione della falsa notizia nei termini sopra indicati, anche se astrattamente idonea ad influire negativamente sulle occasioni di guadagno oppure, più in generale, sul ricavato della propria professione, benché ascrivibile a colpa, integra un mero pericolo di danno e non costituisce un elemento sufficiente a provarne l'esistenza, per cui compete all'attore dimostrare nel singolo caso se da detta vicenda sia derivato in concreto un pregiudizio di natura patrimoniale ovvero una lesione del bene salute.
Tale prova può essere data con ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 cod. civ.) e non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale.
Per cui occorreva che l'attore deducesse e provasse che detta lesione avesse in concreto cagionato una perdita patrimoniale ovvero una lesione del bene salute, senza la quale il risarcimento manca di oggetto.
Infine, non ricorrono le condizioni per la condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cpc come richiesto dalla parte convenuta.
Infatti la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. per mala fede o la colpa grave della parte soccombente sussiste nel caso di violazione del grado minimo di diligenza che consente di percepire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza - anche manifesta - delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010). In difetto di tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
Le spese legali meritano di essere compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni rappresentate dalla sussistenza di una condotta tenuta dal convenuto non del tutto conforme al decoro professionale richiesto e anche dalla parziale reciproca soccombenza
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza, Parte_1
difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta . Parte_1
2) Spese integralmente compensate
Salerno, data del deposito Il Giudice
Dott.ssa IN ER
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 5496 / 2020
Il giudice Dott.ssa IN ER visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022; viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che
le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc;
considerato che
il presente giudizio è calendarizzato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e che le parti hanno depositato le note scritte e le memorie difensiva e che la causa può essere decisa
PQM
Provvede come da sentenza che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa IN ER, all'udienza de 05-11-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5496/2020 avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale” TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Carlo Annunziata, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Via
Francesco Manzo, n. 38;
- Attore –
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv.to Martino Melchionda, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Corso
Garibaldi, n. 8;
- Convenuto-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio per danni ricondotti alla lesione del decoro, Controparte_1
l'immagine, l'onore e la reputazione personale e professionale dell'attore, nonché per danni patrimoniali e non, patiti da quest'ultimo. In particolare, adiva il Tribunale al fine di: accertare e dichiarare che i fatti di causa avevano leso il decoro, l'immagine, l'onore e la reputazione personale e professionale dell'attore e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e ss c.c., accertare e dichiarare la responsabilità del dott. per tutti Controparte_1
i danni subiti dall'attore; per l'effetto, condannare il convenuto dott.
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali, patiti e patiendi dal dott. , quantificati allo Parte_1
stato in euro 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
condannare il dott.
alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, con richiesta CP_1
in via istruttoria di escussione testi.
L'attore eccepiva: che nel 2010 il sig. inoltrava all' Parte_2 CP_2
richiesta per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, attribuitogli successivamente per tre anni;
decorso tale termine il sig. Pt_2 in data 4.10.2023 presentava domanda di aggravamento delle proprie condizioni di salute, al fine di ottenere la conferma del diritto citato;
tale istanza veniva rigettata ed il relativo provvedimento, dopo essere stato impugnato in via stragiudiziale, era confermato dall'Ente; per cui il sig. istaurava procedimento di Atp onde ottenere il riconoscimento del Pt_2
diritto vantato;
nell'ambito del citato giudizio – contraddistinto dal n. R.G.
9754/2014 – il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 9.3.2015 conferiva al dott. l'incarico di svolgere Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio affinché verificasse la sussistenza dei presupposti di legge al fine del godimento del diritto azionato;
durante la pizza medico-legale, il consulente nominato depositava agli atti del summenzionato giudizio la richiesta relazione nella quale deduceva l'insussistenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento ai fini del riconoscimento dell'assegno d'invalidità; all'esito del procedimento di
ATP il Giudice statuiva l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità; in da 27.7.2015 il GN , Parte_2
dichiarando di essere stato sottoposto a visita nell'ambito della svolta CTU, depositava presso la Stazione dei Carabinieri di San Cipriano Picentino denunciava querela nei confronti del dott. esponendo che le Pt_1
patologie di cui sosteneva essere affetto erano state pretermesse e/o valutate in modo non proprio imparziale dal CTU venendo meno al giuramento prestato e cioè al dovere di ricongiungere in modo oggettivo al fatto oggetto dell'accertamento, nonché quello di coniugare in modo oggettivo i dati fattuali dati dagli accertamenti clinici e strumentali alla regola tecnica;
alla querela allegava la consulenza di parte a firma del dott. Controparte_1
nella quale quest'ultimo affermava che il sig. non era stato sottoposto Pt_2
a visita medica del CTU;
nel corso delle indagini preliminari, il P.M. disponeva lo svolgimento di una perizia, depositata in data 21.12.2016 e riteneva sussistente il reato di cui all'art. 373 c.p.; nel corso dell'udienza preliminare del 3.04.2019, il dott. formulava istanza di definizione Pt_1 del procedimento mediante le forme del rito abbreviato;
il Giudice accoglieva l'istanza e rinviava per la discussione;
con sentenza n. 349/2019 del 10.7.2019 il Tribunale di Salerno, pronunciando sul capo d'imputazione formulato dal P.M. a carico del dott. , assolveva Parte_1
quest'ultimo; nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal n.
R.G. 7350/2019, veniva conferito al dotto l'incarico di CTU e, Pt_1
pertanto, l'attore in data 30.1.2020 si recava presso lo studio del dott.
per partecipare all'esperimento peritale sul GN Persona_1
ed in quell'occasione erano altresì presenti anche i Persona_2 ctp delle parti in causa tra cui il dott. , il quale nel Persona_3
rivolgersi al dott. e all'attore , contestava la nomina di quest'ultimo Per_1 quale CTU in quanto, a suo dire, questi non rivestiva idonea qualità di medico specialista;
il dott. precisava che la sua specializzazione in Pt_1
Medicina del Lavoro, ai sensi di legge, corrispondeva alla branca affine alla
Medicina Legale ed a quel punto il dott. , accompagnando la frase CP_1
con un gesto di allontanamento del braccio e della mano sinistra, commentava con evidente disistima le affermazioni dell'odierno attore scandendo a viva voce : “ma quale affinità e affinità, la medicina del lavoro è una specie di sottobranca della medicina legale” così chiaramente e pubblicamente sminuendo e schernendo la competenza dell'attore nonché il suo ruolo di
Ausiliare del Magistrato;
tali affermazioni venivano trasfuse nell'elaborato peritale di parte e sulla scorta delle quali veniva proposta denuncia di querela da parte del sig. nei confronti dell'odierno attore;
la condotta Pt_2
tenuta dal dott. integravano il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. CP_1
e/o ingiuria.
Si costituiva in giudizio in data 10.12.2020 il quale Controparte_1
nell'impugnare l'atto di parte attrice eccependo la carenza del nesso causale rispetto a quanto asserito da quest'ultimo e la responsabilità per lite temeraria.
Instaurato il contradditorio, concessi i termini di cui all'art ex art. 183, comma 6, esperita prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 2.07.2025, la causa veniva rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 5.11.2025 h 9.30 assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive. Preliminarmente si rileva che le parti hanno accettato lo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte non essendosi opposte nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc.
La domanda dev'essere rigettata per le motivazioni che seguono.
In primo luogo, si impone qualche considerazione di carattere generale.
L'onore, il decoro e la reputazione sono beni giuridici tutelati dall'ordinamento e riconosciuti quali diritti della persona e, pertanto, assoluti, indisponibili e imprescrittibili.
Ebbene, in tema di lesività di affermazioni o giudizi, non si può prescindere da un accenno alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione e ai limiti che essa incontra quando si confronta con il diritto all'onore e alla reputazione, riconosciuti e tutelati dall'art. 2 della
Carta Costituzionale.
In termini generali può osservarsi che, come per tutte le libertà costituzionali, anche per la libertà di manifestazione del pensiero valgono i limiti esplicitamente enunciati dalla norma positiva nonché quelli che si ricavano dalle altre norme costituzionali.
È quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui “limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica” (sentenza 4 febbraio 1965, n. 9).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, va premesso che anche quando l'espressione di un giudizio critico riguarda l'attività lavorativa di un individuo, il conseguimento o meno di determinati obiettivi e risultati nell'adempimento del proprio dovere professionale, operano le regole che disciplinano il diritto di critica. Secondo l'orientamento consolidato della
Corte di Cassazione, “il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione, non consente di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un'intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano, più che all'azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica (Cass. 52578/17) (Cass. Sez. 5, n. 6758 del
21/01/2009 - dep. 17/02/2009, Rv. 243335).
Per cui, nel caso di specie è da escludere ogni contenuto diffamatorio delle affermazioni rese dal dott. contestate da parte attrice. Il Controparte_1
dott. infatti, si è limitato ad esprimere un giudizio sulla Controparte_1
qualità del lavoro svolto e sugli studi accademici dell'ausiliario (odierno attore), nel pieno rispetto dei limiti della continenza, della correttezza e della dignità umana, individuati dalla Suprema Corte.
Inoltre, il fatto che il abbia espresso delle valutazioni sulla CP_1
professionalità del dott. nell'ambito degli altri giudizi Parte_1
pendenti presso altri uffici giudiziali così come indicati negli atti di causa, non vale di per sé a dimostrare un intento denigratorio o un accanimento del convenuto ai danni dell'attore, non foss'altro in considerazione che ogni giudizio sul merito professionale, prodotto della valutazione di chi la redige, riguarda un circoscritto arco temporale, indipendente da tutti gli altri e potenzialmente influenzabile da molteplici fattori contingenti. Ciò precisato, è evidente la non comparabilità di valutazioni provenienti da soggetti diversi e riguardanti periodi di azione e circostanze differenti.
Si consideri inoltre, che ai fini della configurabilità della fattispecie relativamente all'ingiuria, originariamente prevista come reato dall'art. 594
c.p., è stata depenalizzata in illecito civile a seguito dell'adozione del d.lgs.
n. 7/2016 recante «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge
28 aprile 2014, n. 67», puniti appunto attraverso una sanzione pecuniaria civile, distinta dal risarcimento del danno, e che, ai sensi dell'art. 8, co. 1
d.l.gs. n. 7/2016 è applicata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. Secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, il danno consiste non nella lesione d'un diritto, ma nelle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate. Una lesione di diritto od interesse, dalle quali non siano derivate perdite patrimoniali o sofferenze morali, non fa sorgere alcun diritto al risarcimento, perché non esiste alcuna perdita da risarcire.
Nel caso di specie non può essere riconosciuto il danno conseguente alla lesione all'onore e alla reputazione, richiesto dall'attore, in quanto non provato. Ed invero, sul punto va richiamato il consolidato principio in base al quale, in tema di responsabilità civile per ingiuria o diffamazione, il pregiudizio all'onore e alla reputazione di cui si invoca il risarcimento deve essere oggetto di accertamento sulla base non di valutazioni astratte bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.
Applicando tali principi al caso di specie, non è risultata dimostrata, in termini di danno-conseguenza, una concreta lesione dell'onore o della reputazione dell'attore. Relativamente al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. è necessario l'elemento della diffusione dell'offesa, della comunicazione a più persone o della pubblicità della stessa.
Ebbene, nel caso di specie, non è avvenuta alcuna pubblicizzazione dell'offesa, tale da poter creare un danno di un certo rilievo in capo all'offeso/vittima, al suo decoro professionale, se non la mera pronuncia durante le operazioni peritali citate da parte attrice.
Inoltre, anche in tema di illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c., come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n.6507 del 2001, in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. per lesione della reputazione personale e professionale (o commerciale o lavorativa), la sola diffusione della falsa notizia nei termini sopra indicati, anche se astrattamente idonea ad influire negativamente sulle occasioni di guadagno oppure, più in generale, sul ricavato della propria professione, benché ascrivibile a colpa, integra un mero pericolo di danno e non costituisce un elemento sufficiente a provarne l'esistenza, per cui compete all'attore dimostrare nel singolo caso se da detta vicenda sia derivato in concreto un pregiudizio di natura patrimoniale ovvero una lesione del bene salute.
Tale prova può essere data con ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 cod. civ.) e non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale.
Per cui occorreva che l'attore deducesse e provasse che detta lesione avesse in concreto cagionato una perdita patrimoniale ovvero una lesione del bene salute, senza la quale il risarcimento manca di oggetto.
Infine, non ricorrono le condizioni per la condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cpc come richiesto dalla parte convenuta.
Infatti la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. per mala fede o la colpa grave della parte soccombente sussiste nel caso di violazione del grado minimo di diligenza che consente di percepire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza - anche manifesta - delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010). In difetto di tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
Le spese legali meritano di essere compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni rappresentate dalla sussistenza di una condotta tenuta dal convenuto non del tutto conforme al decoro professionale richiesto e anche dalla parziale reciproca soccombenza
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza, Parte_1
difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta . Parte_1
2) Spese integralmente compensate
Salerno, data del deposito Il Giudice
Dott.ssa IN ER