Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 58
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimità per difetto di motivazione ed eccesso di potere

    Il motivo è fondato perché l'Ufficio ha formulato valutazioni discrezionali prive di fondamento tecnico-scientifico, affermando genericamente che le attività non evidenziano contenuti significativi. La complessità dell'analisi richiedeva un esame tecnico del progetto di R&S alla luce dei criteri dettati dal MISE. La perizia tecnica giurata prodotta dalla ricorrente costituisce un elemento probatorio che l'Amministrazione non può disattendere con mere valutazioni apodittiche. L'immotivata scelta dell'Agenzia delle Entrate di non ricorrere al parere del MISE si traduce in una inadeguatezza ed insufficienza dell'apparato motivazionale dell'atto di recupero.

  • Accolto
    Errata qualificazione del credito come "inesistente"

    Il motivo è fondato. Un credito può essere considerato "inesistente" solo quando ricorrano congiuntamente specifici requisiti: il credito deve essere il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero essere carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge, e l'inesistenza non deve essere riscontrabile mediante controlli automatizzati o formali. Nel caso di specie, il credito d'imposta "esiste" in quanto sono presenti tutti gli elementi costitutivi. L'Agenzia delle Entrate non contesta l'effettiva realizzazione del progetto o la sostenibilità dei costi, ma la loro qualificazione tecnica. Il credito è pertanto "non spettante" e non "inesistente". Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare l'atto di recupero entro il termine di decadenza ordinario di 5 anni dall'utilizzo (31 dicembre 2023), e non il termine lungo di 8 anni applicabile solo ai crediti inesistenti. Avendo notificato l'atto di recupero solo il 13 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate deve essere dichiarata decaduta dalla potestà accertativa.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio preventivo

    I primi due motivi di ricorso risultano fondati e assorbenti rispetto agli altri, rendendo superflua la trattazione delle ulteriori doglianze relative al contraddittorio preventivo e alle sanzioni amministrative.

  • Accolto
    Disapplicazione delle sanzioni

    I primi due motivi di ricorso risultano fondati e assorbenti rispetto agli altri, rendendo superflua la trattazione delle ulteriori doglianze relative al contraddittorio preventivo e alle sanzioni amministrative.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 58
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como
    Numero : 58
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo