Cass. civ., sez. III, sentenza 10/12/2024, n. 31811
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Sentenza 10 dicembre 2024

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con il Consigliere estensore Dott. Stefano Giaime Guizzi, riguarda un contenzioso tra due compagnie assicurative e un'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) in merito all'operatività di una polizza assicurativa "on claims made". Le ricorrenti sostenevano che la richiesta di risarcimento avanzata dall'AUSL fosse tardiva, essendo stata presentata dopo la scadenza della polizza. L'AUSL, al contrario, argomentava che la conoscenza di un'informazione di garanzia ricevuta durante il periodo di copertura dovesse attivare la garanzia assicurativa.

Il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che la mera comunicazione di un'informazione di garanzia non può essere equiparata a una richiesta di risarcimento. La Corte ha sottolineato che l'interpretazione della clausola contrattuale deve rispettare la volontà delle parti e non può creare "vuoti" di copertura. La decisione finale ha stabilito che la conoscenza di un'informazione di garanzia non attiva automaticamente l'indennizzo, rinviando la questione alla Corte d'appello per una nuova valutazione.

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Massime1

Nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, recante clausola "on claims made", la previsione contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo, anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale, possa interpretarsi nel senso di parificare a tale richiesta l'avvenuta conoscenza, da parte dell'assicurato, dell'invio di un'informazione di garanzia in relazione al fatto dal quale origina la pretesa risarcitoria, fatta valere nei suoi confronti dopo il termine di vigenza del rapporto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/12/2024, n. 31811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31811
    Data del deposito : 10 dicembre 2024

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