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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 438/2023 R.G.L., vertente TRA
, P.IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Cosimo Adornato (C.F. ) e Ilaria Raffanti ( – CodiceFiscale_1 C.F._2 pec t), in virtù di procura generale alle liti a rogito del Email_1 dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023, elettivamente Persona_1 domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria, viale Calabria 82, presso i Pt_1 procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente appellante CONTRO
, (c.f. ) nata a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_3 appellata contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, esponeva di aver CP_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della Società Cooperativa OL, con sede legale in via degli Aceri n. 10, Bracciano (RM), aderente al Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, dal 2.5.2011 al 29.2.2012. L'assunzione presso la suindicata Società Cooperativa era conseguita alla cessione di ramo d'azienda da parte della precedente datrice di lavoro, Società IN Source S.p.a., avvenuta a mezzo dell'allegato atto per Notaio Persona_2 rep. n. 7330 racc. n. 3594. Tale trasferimento aveva avuto ad oggetto l'attività organizzata per l'esecuzione dei servizi di pulizia negli Istituti Scolastici della Regione Calabria, e la cessione era stata effettuata con attività e passività, rapporti contrattuali in essere, compresi i rapporti di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. (segnatamente, “con i dipendenti individuati nell'elenco allegato B – tra i quali è indicata la parte ricorrente – derivanti dal contratto sottoscritto con il Consorzio Stabile Miles Servizi integrati per lo svolgimento dell'appalto”). Cessato il rapporto di lavoro con la Società Cooperativa OL, essa ricorrente era creditrice – giusta Decreto Ingiuntivo n 166/2019 emesso dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, della somma complessiva di € 10.028,18 a titolo di T.F.R. e l'esecuzione azionata 2
nei confronti della stessa Cooperativa – oggi cessata – rimaneva infruttuosa, anche in ragione della carenza di beni immobili da aggredire. Proponeva, pertanto, all' domanda Parte_1 di intervento del Fondo di Garanzia al fine di ottenere la liquidazione del complessivo importo ancora dovuto alla stessa a titolo di T.F.R.. L' respingeva l'istanza così motivando: “il TFR richiesto, peraltro di competenza Pt_1 del Fondo di ER, è relativo al rapporto di lavoro intercorso con la ditta IN. La ditta IN risulta dichiarata fallita e pertanto le somme richieste andranno ammesse nello stato passivo di tale procedura concorsuale”. Proponeva, allora, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione che, tuttavia, rimaneva privo di esito. Chiedevano pertanto di: - accertare e dichiarare il diritto di essa ricorrente all'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto, per la somma pari € 10.028,18; per l'effetto condannare l al pagamento Pt_1 in proprio favore della somma di € 10.028,18, a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Costituitosi, l' resisteva alle pretese attoree e chiedeva il rigetto del ricorso. Pt_1
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 346/2023 pubblicata il 22.03.2023, Tribunale di Palmi, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava l al pagamento della somma di € 10.028,18 a titolo Pt_1 di TFR maturato in capo alla società cooperativa OL, comprensiva anche della quota maturata presso la cedente IN Spa, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla domanda amministrativa al soddisfo. Condannava l al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate Pt_1 in € 600,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Considerava il Tribunale che la controversia aveva ad oggetto il diritto ad ottenere l'accesso al Fondo di Garanzia per ottenere la corresponsione della somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la ditta Soc. Coop. OL, cessata, stante una serie di vicende di cessione che hanno interessato l'azienda, asserendo di non essere stati soddisfatti. La ricorrente aveva dedotto che, avendo lavorato da ultimo con la Società Coop OL, succeduta ad altra società e dichiarata fallita, doveva ottenere dal Fondo di garanzia una somma del TFR maturato presso la Soc. IN ed una parte del TFR maturato presso la Soc Coop OL. Rigettava l'eccezione di decadenza proposta dall' alla luce delle date della Pt_1 domanda amministrativa e poi degli atti del procedimento amministrativo, tale che non era decorso né il termine di un anno e 300 giorni (termine massimo) né l'anno dalle altre fasi intermedie del ricorso amministrativo. Quanto al merito delle questioni, l aveva negato la pretesa della ricorrente Pt_1 affermando che, in merito alla quota del TFR maturato presso la precedente società datrice (la IN source spa), la ricorrente avrebbe dovuto agire verso la stessa e, prima di agire verso il Fondo di garanzia e non avendo adempiuto a tale onere, non poteva aver diritto alla quota in sede giudiziale. Il beneficio previsto dalla legge di garanzia del TFR era di tipo previdenziale e l Pt_1 non era un obbligato solidale al pagamento del TFR, sicché occorreva avviare un vero e proprio procedimento amministrativo dopo aver ottemperato nei confronti del datore alle verifiche di esecuzione infruttuosa oppure della insolvenza del datore e la non soddisfazione in sede fallimentare del credito da TFR. 3
Affermava il Tribunale, dopo aver riportato i principi di diritto affermati sul punto dalla Suprema Corte, che non era necessario che il ricorrente avesse agito già per creare i presupposti per l'intervento del Fondo con riguardo alla IN (cedente) e verso i Consorzi cessionari in forza della cessione di azienda. Alla cessazione del rapporto con la società OL, divenuto esigibile il TFR, poteva attivarsi, seguendo i vari passaggi, la tutela del TFR presso il Fondo di garanzia. Ne deriva che la procedura verso la OL (anche se con decreto ingiuntivo) era sufficiente. Ne discende che, quanto alla quota maturata verso la IN, di cui la stessa OL doveva rispondere, anche il Fondo di garanzia dovesse rispondere. Quanto alla parte di TFR maturato presso la e non soddisfatto Parte_2 per incapienza delle risorse, l sosteneva che la OL non aveva proseguito a versare i Pt_1 contributi sul TFR presso il Fondo di ER laddove invece permanevano gli obblighi di versamento al Fondo di ER anche nelle ipotesi in cui si fosse realizzato un passaggio di personale - in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato all'obbligo contributivo nei riguardi del citato Fondo - presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in argomento, e di conseguenza nessuna quota di TFR in azienda poteva essere trattenuta dalla che, viceversa, avrebbe dovuto provvedere a Parte_3 continuare i versamenti effettuati dalla ditta IN (cedente) presso il Fondo di ER. Nessuna somma pertanto poteva essere richiesta all' per il tramite del Fondo di Pt_1 garanzia, che liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda e neppure risultava che la ricorrente avesse mai avanzato domanda al Fondo di ER per il pagamento del TFR maturato con la . Parte_3
Contestava poi il quantum come da conteggio effettuato dalla ricorrente sulla quota di TFR maturata alle dipendenze della ditta OL, poiché il titolo esecutivo (Decreto Ingiuntivo n. 166/2019) su cui si fondava la domanda di intervento al Fondo di garanzia era stato emesso sulla base del CUD 2012 che cristallizzava il TFR maturato alla data del 31.12.2011; la quantificazione delle somme fatte da controparte era arbitraria e non asseverata da alcuna pronuncia giudiziale, facendo il titolo esecutivo unicamente riferimento all'intero TFR maturato fino al 31.12.2011 e dovendo l pagare soltanto sulla base di quanto
Pt_1 cristallizzato da un titolo esecutivo (accertamento giudiziale del credito) e non da un conteggio fatto dall'istante. Affermava il Tribunale che le obiezioni dell' adito come Fondo di garanzia - non
Pt_1 erano condivisibili perché il Fondo di garanzia doveva garantire il TFR comunque maturato e accertato sulla base dei presupposti legali e eventuali inadempienze all'interno del rapporto tra e società, in merito al mancato versamento di quote presso il Fondo di
Pt_1 tesoreria, non potevano riverberarsi sul lavoratore. Per vero poi il mancato versamento al Fondo di tesoreria gestito dall' , aveva
Pt_1
l'effetto del carico del TFR in capo al datore di lavoro. La pretesa della ricorrente era fondata e quanto al conteggio e alla somma pretesa, l non aveva indicato in quale misura la pretesa sarebbe esorbitante rispetto Pt_1 all'accertamento di cui al decreto ingiuntivo nei confronti della società OL, non dimostrando l'erroneità dalle predette somme. La domanda andava, dunque, accolta.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da che ne chiedeva la riforma. Pt_1 Preliminarmente, esponeva che il Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati era aggiudicatario dell'appalto per l'esecuzione del servizio di pulizia negli istituti scolastici della Regione Calabria. 4
La società IN source spa era la società affidataria delle opere appaltate poiché impresa consorziata ed aderente al Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati. La società IN source spa aveva ceduto al il ramo d'azienda per Controparte_2
l'esecuzione del servizio di pulizia negli istituti scolastici della Regione Calabria, come da contratto di cessione del ramo d'azienda. La Soc. Coop. OL era stata individuata quale società affidataria per l'esecuzione dei lavori di cui sopra da parte del Controparte_2 La società IN source S.r.l. in liquidazione era di proprietà al 100% del
[...]
. In data 28.05.2014 vi era stata la variazione della denominazione Controparte_3 giuridica e della forma giuridica da IN source spa a IN source S.r.l.. Quest'ultima era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41 in data 16.03.2015. Dalla visura del si evinceva che questa faceva capo anche alla IN Controparte_3 source spa, società cedente il ramo d'azienda al e risultava che il Controparte_2 CP_3 aveva partecipazioni al 100% all'interno della società IN source S.r.l.. Lo stesso
[...]
aveva presentato domanda di concordato preventivo omologato in data Controparte_3 05.10.2015. La cessione del ramo d'azienda era avvenuta in data 18 aprile 2011 tra la società IN source spa (c.f. ) - poi denominata IN source S.r.l. - ed il consorzio P.IVA_2 CP_4
il Consorzio Miles come da contratto di cessione del ramo d'azienda.
[...] A seguito della cessione del ramo d'azienda, la società IN source spa aveva ceduto al il ramo d'azienda per l'esecuzione dei lavori di pulizia, lavori effettuati Controparte_2 dal tramite la Soc. Coop OL con i lavoratori individuati nell'allegato B Controparte_2 del contratto di cessione (tra cui la ricorrente).
aveva presentato domanda di accesso al Fondo di Garanzia per il CP_1 pagamento del TFR. La stessa veniva definita con provvedimento di reiezione avente valuta18.10.2021. Aveva lavorato con la IN source spa poi denominata IN source RL, dichiarata fallita con sentenza del 16.03.2015 n. 41/2015, matricola aziendale: 0902766936, codice fiscale . P.IVA_2 La cessione del ramo d'azienda era avvenuta in data 18 aprile 2011 tra la società IN source spa (c.f. ) - poi denominata IN source RL - ed il consorzio P.IVA_2 CP_2 nonché il Consorzio Miles come da contratto di cessione del ramo d'azienda; La Soc Coop OL, per come confermato dalla stessa ricorrente nel ricorso per decreto ingiuntivo, era aderente al Con il contratto di cessione di cui sopra la Controparte_2 società IN source spa in data 18 aprile 2011 ha ceduto al il ramo Controparte_2 d'azienda costituito dall'attività organizzata per l'esecuzione del servizio di pulizia negli istituti scolastici della Regione Calabria che viene ceduto con le attività e le passività, i rapporti contrattuali in essere, nonché con i dipendenti individuati nell'elenco allegato B derivante dal contratto sottoscritto con il Consorzio stabile Miles. In tale elenco allegato B, vi era anche la posizione della parte ricorrente. A seguito della cessione del ramo d'azienda di cui sopra, la società IN source spa aveva ceduto al il ramo d'azienda per l'esecuzione dei lavori di pulizia, Controparte_2 effettuati dal tramite la Soc. Coop OL con i lavoratori individuati Controparte_2 nell'allegato B del contratto di cessione (tra cui anche la ricorrente). Il TFR richiesto dalla parte ricorrente pari a circa € 10.000, 00 non poteva evidentemente riferirsi unicamente al rapporto di lavoro con che aveva Controparte_5 avuto inizio in data 02.05.2011 con cessazione 29.02.2012 (totale 10 mesi di lavoro). Si riferiva invece anche al TFR maturato con la precedente datrice di lavoro IN source spa. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la ditta OL Soc. Coop. avvenuto in data 29.02.2012, la parte ricorrente proponeva ricorso per decreto ingiuntivo per il 5
mancato pagamento del TFR sulla scorta del CUD 2012 rilasciato dalla ditta OL Soc. Coop. OL. La Soc. Coop. OL era stata cancellata dal registro delle imprese in data 28.01.2018 in esecuzione del DDL 22/09/2017, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore e contestuale cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 223 septies disp. att. c.c.. Dopo la suddetta pubblicazione i creditori (tra cui anche l'odierna ricorrente) e gli altri soggetti interessati, entro il termine perentorio di 30 giorni avrebbero avuto la possibilità di opporsi alla cancellazione operata d'ufficio e chiedere, nel contempo, la nomina di un commissario liquidatore. Non risultava che l'odierna parte ricorrente abbia proposto opposizione con ciò pregiudicando un eventuale recupero del suo credito attraverso la procedura di liquidazione della società. La ricorrente aveva prodotto unicamente un verbale di pignoramento mobiliare infruttuoso tentato presso la sede legale e non, come previsto dalla Circolare n. 74/2008 anche il pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede operativa della ditta sita in Via Suore, Taurianova (RC). Così ricostruita la vicenda, con il primo motivo eccepiva la prescrizione del credito, eccezione non esaminata dal Tribunale, posto che il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e da quel momento poteva essere azionato e non coincide con il momento in cui esso era stato cristallizzato da un titolo di formazione giudiziale. Ciò valeva anche con riferimento al credito vantato nei confronti dell'Istituto per l'erogazione delle somme a carico del fondo di garanzia, obbligazione autonoma di natura previdenziale rispetto a quella avente ad oggetto la corresponsione del TFR e/o delle ultime retribuzioni. L' era estraneo alla procedura e doveva poter contestare il credito per t.f.r., Pt_1 rimanendo estraneo all'efficacia del decreto ingiuntivo quale titolo ormai inopponibile, poiché non reso nel contraddittorio con l e non determina il mutare del termine di Pt_1 prescrizione quinquennale con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Con altro motivo deduceva l'inammissibilità dell'istanza al Fondo di garanzia per effetto del vincolo di solidarietà passiva tra cedente e cessionario, . CP_2 Come già evidenziato in primo grado, la richiesta nei confronti del Fondo di Garanzia doveva considerarsi inammissibile, in quanto le somme richieste sono nella quasi totalità maturate alle dipendenze della ditta IN cedente. In caso di trasferimento aziendale ex art. 2112, per la quota parte di TFR maturata alle dipendenze del cedente vi erano due condebitori solidali (il cedente ed il cessionario). Il cedente società IN RL risultava essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41/2015, pertanto l'istante, per accedere al Fondo di Garanzia, avrebbe dovuto provvedere a richiedere l'ammissione delle suddette somme nello stato passivo esecutivo di detta procedura fallimentare per come previsto dalle normative istitutive del Fondo di Garanzia. L'appellata avrebbe dovuto agire nei confronti dei due consorzi (Miles e Conser), tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto;
quanto sopra vale in particolar modo per , acquirente CP_2 del ramo di azienda ceduto dall'IN e quindi il soggetto in capo al quale erano stati trasferiti anche i rapporti di lavoro in precedenza stipulati dalla venditrice (cedente). Pertanto, le passività, tra cui rientra anche la quota di TFR oggi richiesta, dovevano essere richieste al cessionario ovvero al e nei limiti di quanto specificato Controparte_2 al punto n. 9 del contratto di cessione del ramo d'azienda, al Consorzio Miles. La ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione della insolvenza del cessionario ( , né del Consorzio Miles e, anche sotto questo profilo non risultavano Controparte_2 dimostrati i requisiti minimi per poter accedere al Fondo di Garanzia ovvero la dimostrazione 6
dell'insolvenza del datore di lavoro per i crediti di cui ci si occupa, ovvero i Consorzi cessionari giusto quanto statuito nel contratto di cessione del ramo di azienda. Quanto al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della OL Soc. Coop. (utilizzatore finale), parte ricorrente non aveva dimostrato l'insolvenza del cessionario della IN ( , né del Consorzio Miles. Così come parte ricorrente - sempre in virtù Controparte_2 dei principi in materia di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni - avrebbe potuto e dovuto dimostrare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali e l'insolvenza del CP_2 al fine di poter chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia. Risulta oltremodo non
[...] dimostrato neppure il requisito della non fallibilità del Controparte_2 Deduceva il mancato versamento della somme al fondo di tesoreria da parte della società utilizzatrice ovvero il consorzio cessionario. In merito alla quota di TFR maturata alle dipendenze della OL Soc. Coop, la stessa società cessionaria avrebbe dovuto continuare ad effettuare il versamento della quota mensile del TFR al Fondo di ER , in quanto nel caso in cui, sempre a seguito di Pt_1 operazione societaria o cessione di contratto, si fosse realizzato il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame, di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro era tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale. Pertanto, nessuna quota di TFR in azienda poteva essere trattenuta dalla OL Soc. Coop. che viceversa avrebbe dovuto provvedere a continuare i versamenti effettuati dalla Società IN source spa (cedente) presso il Fondo di ER. Nessuna somma pertanto poteva essere richiesta all' per il tramite del Fondo di Pt_1 garanzia che liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda. Da ultimo ribadiva l'eccessività dell'importo richiesto a titolo di Fondo di Garanzia tenuto conto che quantomeno con riferimento agli anni 2007- 2011 interveniva il Fondo di tesoreria, per il quale non era stata fatta alcuna domanda per il periodo di riferimento. Concludeva chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, rigettare la domanda proposta perché inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. Non si costituiva , della quale, con ordinanza del 07.03.2024, veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e l'appellante depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Il primo motivo di appello, avente ad oggetto la prescrizione del diritto, è infondato. È incontroverso che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso d'insolvenza Pt_1 del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e che sia un diritto distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (cfr. ex plurimis, in motivazione, Cass. Sez. Lav. 19277/2018). E' consolidato il principio di diritto secondo cui le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le più Pt_1 recenti, Cass. n. 25016 del 2017 e n. 1887 del 2020): “Si tratta infatti di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro”. 7
Per ciò che riguarda il pagamento del TFR, il fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, L. n. 297/1982, che sono: insolvenza di parte datoriale e verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, purché il rapporto sia già cessato;
ne consegue che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la Pt_1 prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento del TFR da parte del fondo di garanzia va dunque individuato, nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi degli eventi previsti dall'art. 1, co. 2, 3,4, della L. n. 297/1982 e, nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi dell'evento previsto dall'art. 1, co. 5, della L. n. 297/1982 (comprovata infruttuosità dell'esecuzione tentata nei confronti del datore di lavoro debitore). Sull'onere, incombente sul lavoratore, di esperire una azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro/debitore è stato affermato: “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro Pt_1 inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”. (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020). La ha intrapreso la procedura esecutiva presso la stessa OL, ma CP_1 infruttuosamente;
ha dimostrato anche l'inesistenza di beni immobili in capo alla Cooperativa ed ha dimostrato l'insolvenza del datore di lavoro. Questi sono i fatti costitutivi prima indicati: insolvenza datoriale e comprovata infruttuosità dell'esecuzione. La norma non ha previsto alcun termine di prescrizione per far valere il diritto del lavoratore all'intervento del fondo di garanzia in riferimento al TFR. La giurisprudenza - nel silenzio della legge - ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria decennale” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824). 8
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il termine di prescrizione è decennale, e non quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c., il quale riguarda soltanto i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro. Nella fattispecie in esame, tale termine non è decorso, solo a considerare che il verbale di pignoramento, negativo, per non esser stato possibile eseguire il pignoramento, in quanto la società risultava sconosciuta, reca la data del 15.12.2020. La domanda di intervento del Fondo di Garanzia è del 08.09.2021 (la data si desume dal provvedimento eiettivo della domanda); il ricorso al Comitato Provinciale risulta Pt_1 inoltrato 18.07.2022; il ricorso innanzi al G.L. è stato depositato il 18.07.2022. Il diritto della lavoratrice, dunque, non è prescritto e il motivo di appello va rigettato.
5. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con cui è stata eccepita l'inammissibilità della domanda, sul rilievo che le somme richieste erano nella quasi totalità maturate alle dipendenze della ditta IN cedente e, in caso di trasferimento aziendale ex art. 2112, per la quota parte di TFR maturata alle dipendenze del cedente vi erano due condebitori solidali (il cedente ed il cessionario). La società IN RL era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41/2015 e l'istante avrebbe dovuto richiedere l'ammissione delle suddette somme nello stato passivo della procedura fallimentare per come previsto dalle normative istitutive del Fondo di Garanzia. Ancor di più, avrebbe dovuto agire nei confronti dei due consorzi (Miles e Conser), tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto;
quanto sopra valeva in particolar modo per che era CP_2
l'acquirente del ramo di azienda ceduto dall'IN e, quindi, il soggetto in capo al quale erano stati trasferiti anche i rapporti di lavoro in precedenza stipulati dalla venditrice (cedente), e, nei limiti di quanto specificato al punto n. 9 del contratto di cessione del ramo d'azienda, al Consorzio Miles. La ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario ( , né del Consorzio Miles e anche per questo profilo non risultavano Controparte_2 dimostrati i requisiti minimi per poter accedere al Fondo di Garanzia. La doglianza è infondata, posto che la circostanza che la maggior parte delle somme a titolo di TFR fossero maturate nel periodo in cui la lavoratrice era alle dipendenze della società IN e che questa fosse stata dichiarata fallita, non elide la circostanza che il TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sicché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano il Fondo di Garanzia, occorre avere riferimento alla posizione del soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro in tale momento.
Nel caso di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro avviene alle dipendenze del cessionario, non potendosi dubitare che l'art. 2 comma 1 della l. n. 297 del 1987, nel richiamare l'art. 2120 c.c., determina che l'insolvenza riguardi l'attuale datore di lavoro. Si deve poi rilevare (così Cassazione civile sez. lav., 27/12/2022, n. 37789) “che, in virtù dell'art. 2120 c.c., il diritto al trattamento di fine rapporto matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, ma il relativo credito è esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Prima di tale momento, non comincia a decorrere neppure la prescrizione (Cass., sez. lav., 6 febbraio 2018, n. 2827). E' dunque necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro ed "è la stessa fattispecie di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2, che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22 e, amplius, punto 23)”. Nella motivazione della sentenza 19277/2018, ai richiamati punti 22 e 23 è stato affermato: “Il richiamo all'art. 2120 c.c., dunque, costituisce l'oggetto dell'obbligo 9
assicurativo pubblico mediante rinvio alla disciplina contenuta in tale disposizione e rende palese la necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del Fondo, che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 c.c. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza. Dunque, sempre ai sensi del disposto dell'art. 2120 c.c., citato è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò, non solo perché il t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro (vd. da ultimo Cass. n. 2827 del 2018), ma anche in quanto è la stessa fattispecie di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2, che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela.
Recita, infatti, la citata disposizione ai successivi commi cinque e sei "(...) Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,...”. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta alle dipendenze della Società Cooperativa OL, nei cui confronti è stato emesso il decreto ingiuntivo e avviata la procedura esecutiva, conclusa con verbale di pignoramento negativo. Ciò posto, va considerato che la Suprema Corte ha affermato "Questa Corte, con riferimento al TFR, ma affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ha ribadito (Cass. n. 16617 del 2011,n. 8265 del 2010 e, tra le tante, Cass. n. 27917 del 19/12/2005), mutando il precedente indirizzo, che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore Pt_1 di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Tale diritto si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione a passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata" (cfr. Cass.
9.6.2014 n. 12971, Cass.
8.3.2011 n. 5494, Cass Sez. 6 - 31/03/2015 n. 6480) Non solo, ma la Suprema Corte ha altresì affermato: "Tuttavia né la L. 297/1982, né il d.lgs. 82/1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli 10
eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro … Essendo stato da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio d'ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione. D'altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all'insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all'esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico…. ." (Cass 26021/2018). Risulta, quindi, non assistita da fondamento l'argomentazione dell'appellante secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto insinuarsi al passivo fallimentare della IN RL e agire nei confronti dei due consorzi (Miles e , asseritamente tenuti, per il principio della CP_2 solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto, mentre il ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario ( , né del Consorzio Miles. Controparte_2 Il motivo di appello è, dunque, infondato e va rigettato.
6. Con il terzo motivo, l ha dedotto il mancato versamento della quota mensile Pt_1 del TFR al Fondo di ER da parte della società utilizzatrice o del consorzio Pt_1 cessionario, posto che nessuna quota di TFR in azienda poteva essere trattenuta dalla OL Soc. Coop. che avrebbe dovuto provvedere a continuare i versamenti effettuati dalla Società IN source spa (cedente) presso il Fondo di ER. Nessuna somma poteva, pertanto, essere richiesta all' per il tramite del Fondo di Pt_1 garanzia che liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda, né risultava che parte ricorrente avesse mai avanzato domanda di Fondo di ER per il pagamento del TFR maturato con la ditta OL Soc. Coop.. Il motivo è infondato, considerato che la prestazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia è soggetta soltanto alle condizioni fissate dall'art. 2 legge n. 297/82, mentre non è richiesto che il datore di lavoro abbia regolarmente versato gli accantonamenti al Fondo. È infondato anche il quarto motivo, avente ad oggetto l'erroneità del conteggio di parte ricorrente, posto che il decreto ingiuntivo n. 343/2012, su cui si fondava la domanda di intervento al Fondo di garanzia, era stato emesso sulla base del CUD 2012, che cristallizzava il TFR maturato alla data del 31.12.2011; la quantificazione delle somme era arbitraria e non asseverata da alcuna pronuncia giudiziale, facendo il titolo esecutivo unicamente riferimento all'intero TFR maturato fino al 31.12.2011 e dovendo l pagare Pt_1 soltanto sulla base di quanto cristallizzato da un titolo esecutivo (accertamento giudiziale del credito) e non da un conteggio fatto dall'istante. Sul punto va osservato che l , sebbene abbia dedotto l'arbitrarietà dei conteggi, Pt_1 non ha indicato in che misura la pretesa sarebbe esorbitante dall'accertamento di cui al decreto ingiuntivo azionato dal ricorrente nei confronti della Coop. OL. Ciò non rende possibile avere cognizione dell'asserita erroneità della pretesa, rilevandosi, altresì, che il decreto ingiuntivo n. 166/2019 reca la somma di € 10.028,18 a titolo di TFR ed è questo l'importo richiesto e riconosciuto dal Tribunale.
Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. 11
In ragione della contumacia dell'appellata, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei Pt_1 Parte_1 confronti di , avverso la sentenza 346/2023, emessa dal Tribunale di Palmi, CP_1 Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 22.03.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Presidente est dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 438/2023 R.G.L., vertente TRA
, P.IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Cosimo Adornato (C.F. ) e Ilaria Raffanti ( – CodiceFiscale_1 C.F._2 pec t), in virtù di procura generale alle liti a rogito del Email_1 dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023, elettivamente Persona_1 domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria, viale Calabria 82, presso i Pt_1 procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente appellante CONTRO
, (c.f. ) nata a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_3 appellata contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, esponeva di aver CP_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della Società Cooperativa OL, con sede legale in via degli Aceri n. 10, Bracciano (RM), aderente al Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, dal 2.5.2011 al 29.2.2012. L'assunzione presso la suindicata Società Cooperativa era conseguita alla cessione di ramo d'azienda da parte della precedente datrice di lavoro, Società IN Source S.p.a., avvenuta a mezzo dell'allegato atto per Notaio Persona_2 rep. n. 7330 racc. n. 3594. Tale trasferimento aveva avuto ad oggetto l'attività organizzata per l'esecuzione dei servizi di pulizia negli Istituti Scolastici della Regione Calabria, e la cessione era stata effettuata con attività e passività, rapporti contrattuali in essere, compresi i rapporti di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. (segnatamente, “con i dipendenti individuati nell'elenco allegato B – tra i quali è indicata la parte ricorrente – derivanti dal contratto sottoscritto con il Consorzio Stabile Miles Servizi integrati per lo svolgimento dell'appalto”). Cessato il rapporto di lavoro con la Società Cooperativa OL, essa ricorrente era creditrice – giusta Decreto Ingiuntivo n 166/2019 emesso dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, della somma complessiva di € 10.028,18 a titolo di T.F.R. e l'esecuzione azionata 2
nei confronti della stessa Cooperativa – oggi cessata – rimaneva infruttuosa, anche in ragione della carenza di beni immobili da aggredire. Proponeva, pertanto, all' domanda Parte_1 di intervento del Fondo di Garanzia al fine di ottenere la liquidazione del complessivo importo ancora dovuto alla stessa a titolo di T.F.R.. L' respingeva l'istanza così motivando: “il TFR richiesto, peraltro di competenza Pt_1 del Fondo di ER, è relativo al rapporto di lavoro intercorso con la ditta IN. La ditta IN risulta dichiarata fallita e pertanto le somme richieste andranno ammesse nello stato passivo di tale procedura concorsuale”. Proponeva, allora, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione che, tuttavia, rimaneva privo di esito. Chiedevano pertanto di: - accertare e dichiarare il diritto di essa ricorrente all'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto, per la somma pari € 10.028,18; per l'effetto condannare l al pagamento Pt_1 in proprio favore della somma di € 10.028,18, a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Costituitosi, l' resisteva alle pretese attoree e chiedeva il rigetto del ricorso. Pt_1
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 346/2023 pubblicata il 22.03.2023, Tribunale di Palmi, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava l al pagamento della somma di € 10.028,18 a titolo Pt_1 di TFR maturato in capo alla società cooperativa OL, comprensiva anche della quota maturata presso la cedente IN Spa, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla domanda amministrativa al soddisfo. Condannava l al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate Pt_1 in € 600,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Considerava il Tribunale che la controversia aveva ad oggetto il diritto ad ottenere l'accesso al Fondo di Garanzia per ottenere la corresponsione della somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la ditta Soc. Coop. OL, cessata, stante una serie di vicende di cessione che hanno interessato l'azienda, asserendo di non essere stati soddisfatti. La ricorrente aveva dedotto che, avendo lavorato da ultimo con la Società Coop OL, succeduta ad altra società e dichiarata fallita, doveva ottenere dal Fondo di garanzia una somma del TFR maturato presso la Soc. IN ed una parte del TFR maturato presso la Soc Coop OL. Rigettava l'eccezione di decadenza proposta dall' alla luce delle date della Pt_1 domanda amministrativa e poi degli atti del procedimento amministrativo, tale che non era decorso né il termine di un anno e 300 giorni (termine massimo) né l'anno dalle altre fasi intermedie del ricorso amministrativo. Quanto al merito delle questioni, l aveva negato la pretesa della ricorrente Pt_1 affermando che, in merito alla quota del TFR maturato presso la precedente società datrice (la IN source spa), la ricorrente avrebbe dovuto agire verso la stessa e, prima di agire verso il Fondo di garanzia e non avendo adempiuto a tale onere, non poteva aver diritto alla quota in sede giudiziale. Il beneficio previsto dalla legge di garanzia del TFR era di tipo previdenziale e l Pt_1 non era un obbligato solidale al pagamento del TFR, sicché occorreva avviare un vero e proprio procedimento amministrativo dopo aver ottemperato nei confronti del datore alle verifiche di esecuzione infruttuosa oppure della insolvenza del datore e la non soddisfazione in sede fallimentare del credito da TFR. 3
Affermava il Tribunale, dopo aver riportato i principi di diritto affermati sul punto dalla Suprema Corte, che non era necessario che il ricorrente avesse agito già per creare i presupposti per l'intervento del Fondo con riguardo alla IN (cedente) e verso i Consorzi cessionari in forza della cessione di azienda. Alla cessazione del rapporto con la società OL, divenuto esigibile il TFR, poteva attivarsi, seguendo i vari passaggi, la tutela del TFR presso il Fondo di garanzia. Ne deriva che la procedura verso la OL (anche se con decreto ingiuntivo) era sufficiente. Ne discende che, quanto alla quota maturata verso la IN, di cui la stessa OL doveva rispondere, anche il Fondo di garanzia dovesse rispondere. Quanto alla parte di TFR maturato presso la e non soddisfatto Parte_2 per incapienza delle risorse, l sosteneva che la OL non aveva proseguito a versare i Pt_1 contributi sul TFR presso il Fondo di ER laddove invece permanevano gli obblighi di versamento al Fondo di ER anche nelle ipotesi in cui si fosse realizzato un passaggio di personale - in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato all'obbligo contributivo nei riguardi del citato Fondo - presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in argomento, e di conseguenza nessuna quota di TFR in azienda poteva essere trattenuta dalla che, viceversa, avrebbe dovuto provvedere a Parte_3 continuare i versamenti effettuati dalla ditta IN (cedente) presso il Fondo di ER. Nessuna somma pertanto poteva essere richiesta all' per il tramite del Fondo di Pt_1 garanzia, che liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda e neppure risultava che la ricorrente avesse mai avanzato domanda al Fondo di ER per il pagamento del TFR maturato con la . Parte_3
Contestava poi il quantum come da conteggio effettuato dalla ricorrente sulla quota di TFR maturata alle dipendenze della ditta OL, poiché il titolo esecutivo (Decreto Ingiuntivo n. 166/2019) su cui si fondava la domanda di intervento al Fondo di garanzia era stato emesso sulla base del CUD 2012 che cristallizzava il TFR maturato alla data del 31.12.2011; la quantificazione delle somme fatte da controparte era arbitraria e non asseverata da alcuna pronuncia giudiziale, facendo il titolo esecutivo unicamente riferimento all'intero TFR maturato fino al 31.12.2011 e dovendo l pagare soltanto sulla base di quanto
Pt_1 cristallizzato da un titolo esecutivo (accertamento giudiziale del credito) e non da un conteggio fatto dall'istante. Affermava il Tribunale che le obiezioni dell' adito come Fondo di garanzia - non
Pt_1 erano condivisibili perché il Fondo di garanzia doveva garantire il TFR comunque maturato e accertato sulla base dei presupposti legali e eventuali inadempienze all'interno del rapporto tra e società, in merito al mancato versamento di quote presso il Fondo di
Pt_1 tesoreria, non potevano riverberarsi sul lavoratore. Per vero poi il mancato versamento al Fondo di tesoreria gestito dall' , aveva
Pt_1
l'effetto del carico del TFR in capo al datore di lavoro. La pretesa della ricorrente era fondata e quanto al conteggio e alla somma pretesa, l non aveva indicato in quale misura la pretesa sarebbe esorbitante rispetto Pt_1 all'accertamento di cui al decreto ingiuntivo nei confronti della società OL, non dimostrando l'erroneità dalle predette somme. La domanda andava, dunque, accolta.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da che ne chiedeva la riforma. Pt_1 Preliminarmente, esponeva che il Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati era aggiudicatario dell'appalto per l'esecuzione del servizio di pulizia negli istituti scolastici della Regione Calabria. 4
La società IN source spa era la società affidataria delle opere appaltate poiché impresa consorziata ed aderente al Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati. La società IN source spa aveva ceduto al il ramo d'azienda per Controparte_2
l'esecuzione del servizio di pulizia negli istituti scolastici della Regione Calabria, come da contratto di cessione del ramo d'azienda. La Soc. Coop. OL era stata individuata quale società affidataria per l'esecuzione dei lavori di cui sopra da parte del Controparte_2 La società IN source S.r.l. in liquidazione era di proprietà al 100% del
[...]
. In data 28.05.2014 vi era stata la variazione della denominazione Controparte_3 giuridica e della forma giuridica da IN source spa a IN source S.r.l.. Quest'ultima era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41 in data 16.03.2015. Dalla visura del si evinceva che questa faceva capo anche alla IN Controparte_3 source spa, società cedente il ramo d'azienda al e risultava che il Controparte_2 CP_3 aveva partecipazioni al 100% all'interno della società IN source S.r.l.. Lo stesso
[...]
aveva presentato domanda di concordato preventivo omologato in data Controparte_3 05.10.2015. La cessione del ramo d'azienda era avvenuta in data 18 aprile 2011 tra la società IN source spa (c.f. ) - poi denominata IN source S.r.l. - ed il consorzio P.IVA_2 CP_4
il Consorzio Miles come da contratto di cessione del ramo d'azienda.
[...] A seguito della cessione del ramo d'azienda, la società IN source spa aveva ceduto al il ramo d'azienda per l'esecuzione dei lavori di pulizia, lavori effettuati Controparte_2 dal tramite la Soc. Coop OL con i lavoratori individuati nell'allegato B Controparte_2 del contratto di cessione (tra cui la ricorrente).
aveva presentato domanda di accesso al Fondo di Garanzia per il CP_1 pagamento del TFR. La stessa veniva definita con provvedimento di reiezione avente valuta18.10.2021. Aveva lavorato con la IN source spa poi denominata IN source RL, dichiarata fallita con sentenza del 16.03.2015 n. 41/2015, matricola aziendale: 0902766936, codice fiscale . P.IVA_2 La cessione del ramo d'azienda era avvenuta in data 18 aprile 2011 tra la società IN source spa (c.f. ) - poi denominata IN source RL - ed il consorzio P.IVA_2 CP_2 nonché il Consorzio Miles come da contratto di cessione del ramo d'azienda; La Soc Coop OL, per come confermato dalla stessa ricorrente nel ricorso per decreto ingiuntivo, era aderente al Con il contratto di cessione di cui sopra la Controparte_2 società IN source spa in data 18 aprile 2011 ha ceduto al il ramo Controparte_2 d'azienda costituito dall'attività organizzata per l'esecuzione del servizio di pulizia negli istituti scolastici della Regione Calabria che viene ceduto con le attività e le passività, i rapporti contrattuali in essere, nonché con i dipendenti individuati nell'elenco allegato B derivante dal contratto sottoscritto con il Consorzio stabile Miles. In tale elenco allegato B, vi era anche la posizione della parte ricorrente. A seguito della cessione del ramo d'azienda di cui sopra, la società IN source spa aveva ceduto al il ramo d'azienda per l'esecuzione dei lavori di pulizia, Controparte_2 effettuati dal tramite la Soc. Coop OL con i lavoratori individuati Controparte_2 nell'allegato B del contratto di cessione (tra cui anche la ricorrente). Il TFR richiesto dalla parte ricorrente pari a circa € 10.000, 00 non poteva evidentemente riferirsi unicamente al rapporto di lavoro con che aveva Controparte_5 avuto inizio in data 02.05.2011 con cessazione 29.02.2012 (totale 10 mesi di lavoro). Si riferiva invece anche al TFR maturato con la precedente datrice di lavoro IN source spa. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la ditta OL Soc. Coop. avvenuto in data 29.02.2012, la parte ricorrente proponeva ricorso per decreto ingiuntivo per il 5
mancato pagamento del TFR sulla scorta del CUD 2012 rilasciato dalla ditta OL Soc. Coop. OL. La Soc. Coop. OL era stata cancellata dal registro delle imprese in data 28.01.2018 in esecuzione del DDL 22/09/2017, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore e contestuale cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 223 septies disp. att. c.c.. Dopo la suddetta pubblicazione i creditori (tra cui anche l'odierna ricorrente) e gli altri soggetti interessati, entro il termine perentorio di 30 giorni avrebbero avuto la possibilità di opporsi alla cancellazione operata d'ufficio e chiedere, nel contempo, la nomina di un commissario liquidatore. Non risultava che l'odierna parte ricorrente abbia proposto opposizione con ciò pregiudicando un eventuale recupero del suo credito attraverso la procedura di liquidazione della società. La ricorrente aveva prodotto unicamente un verbale di pignoramento mobiliare infruttuoso tentato presso la sede legale e non, come previsto dalla Circolare n. 74/2008 anche il pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede operativa della ditta sita in Via Suore, Taurianova (RC). Così ricostruita la vicenda, con il primo motivo eccepiva la prescrizione del credito, eccezione non esaminata dal Tribunale, posto che il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e da quel momento poteva essere azionato e non coincide con il momento in cui esso era stato cristallizzato da un titolo di formazione giudiziale. Ciò valeva anche con riferimento al credito vantato nei confronti dell'Istituto per l'erogazione delle somme a carico del fondo di garanzia, obbligazione autonoma di natura previdenziale rispetto a quella avente ad oggetto la corresponsione del TFR e/o delle ultime retribuzioni. L' era estraneo alla procedura e doveva poter contestare il credito per t.f.r., Pt_1 rimanendo estraneo all'efficacia del decreto ingiuntivo quale titolo ormai inopponibile, poiché non reso nel contraddittorio con l e non determina il mutare del termine di Pt_1 prescrizione quinquennale con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Con altro motivo deduceva l'inammissibilità dell'istanza al Fondo di garanzia per effetto del vincolo di solidarietà passiva tra cedente e cessionario, . CP_2 Come già evidenziato in primo grado, la richiesta nei confronti del Fondo di Garanzia doveva considerarsi inammissibile, in quanto le somme richieste sono nella quasi totalità maturate alle dipendenze della ditta IN cedente. In caso di trasferimento aziendale ex art. 2112, per la quota parte di TFR maturata alle dipendenze del cedente vi erano due condebitori solidali (il cedente ed il cessionario). Il cedente società IN RL risultava essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41/2015, pertanto l'istante, per accedere al Fondo di Garanzia, avrebbe dovuto provvedere a richiedere l'ammissione delle suddette somme nello stato passivo esecutivo di detta procedura fallimentare per come previsto dalle normative istitutive del Fondo di Garanzia. L'appellata avrebbe dovuto agire nei confronti dei due consorzi (Miles e Conser), tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto;
quanto sopra vale in particolar modo per , acquirente CP_2 del ramo di azienda ceduto dall'IN e quindi il soggetto in capo al quale erano stati trasferiti anche i rapporti di lavoro in precedenza stipulati dalla venditrice (cedente). Pertanto, le passività, tra cui rientra anche la quota di TFR oggi richiesta, dovevano essere richieste al cessionario ovvero al e nei limiti di quanto specificato Controparte_2 al punto n. 9 del contratto di cessione del ramo d'azienda, al Consorzio Miles. La ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione della insolvenza del cessionario ( , né del Consorzio Miles e, anche sotto questo profilo non risultavano Controparte_2 dimostrati i requisiti minimi per poter accedere al Fondo di Garanzia ovvero la dimostrazione 6
dell'insolvenza del datore di lavoro per i crediti di cui ci si occupa, ovvero i Consorzi cessionari giusto quanto statuito nel contratto di cessione del ramo di azienda. Quanto al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della OL Soc. Coop. (utilizzatore finale), parte ricorrente non aveva dimostrato l'insolvenza del cessionario della IN ( , né del Consorzio Miles. Così come parte ricorrente - sempre in virtù Controparte_2 dei principi in materia di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni - avrebbe potuto e dovuto dimostrare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali e l'insolvenza del CP_2 al fine di poter chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia. Risulta oltremodo non
[...] dimostrato neppure il requisito della non fallibilità del Controparte_2 Deduceva il mancato versamento della somme al fondo di tesoreria da parte della società utilizzatrice ovvero il consorzio cessionario. In merito alla quota di TFR maturata alle dipendenze della OL Soc. Coop, la stessa società cessionaria avrebbe dovuto continuare ad effettuare il versamento della quota mensile del TFR al Fondo di ER , in quanto nel caso in cui, sempre a seguito di Pt_1 operazione societaria o cessione di contratto, si fosse realizzato il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame, di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro era tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale. Pertanto, nessuna quota di TFR in azienda poteva essere trattenuta dalla OL Soc. Coop. che viceversa avrebbe dovuto provvedere a continuare i versamenti effettuati dalla Società IN source spa (cedente) presso il Fondo di ER. Nessuna somma pertanto poteva essere richiesta all' per il tramite del Fondo di Pt_1 garanzia che liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda. Da ultimo ribadiva l'eccessività dell'importo richiesto a titolo di Fondo di Garanzia tenuto conto che quantomeno con riferimento agli anni 2007- 2011 interveniva il Fondo di tesoreria, per il quale non era stata fatta alcuna domanda per il periodo di riferimento. Concludeva chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, rigettare la domanda proposta perché inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. Non si costituiva , della quale, con ordinanza del 07.03.2024, veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e l'appellante depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Il primo motivo di appello, avente ad oggetto la prescrizione del diritto, è infondato. È incontroverso che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso d'insolvenza Pt_1 del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e che sia un diritto distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (cfr. ex plurimis, in motivazione, Cass. Sez. Lav. 19277/2018). E' consolidato il principio di diritto secondo cui le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le più Pt_1 recenti, Cass. n. 25016 del 2017 e n. 1887 del 2020): “Si tratta infatti di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro”. 7
Per ciò che riguarda il pagamento del TFR, il fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, L. n. 297/1982, che sono: insolvenza di parte datoriale e verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, purché il rapporto sia già cessato;
ne consegue che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la Pt_1 prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento del TFR da parte del fondo di garanzia va dunque individuato, nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi degli eventi previsti dall'art. 1, co. 2, 3,4, della L. n. 297/1982 e, nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi dell'evento previsto dall'art. 1, co. 5, della L. n. 297/1982 (comprovata infruttuosità dell'esecuzione tentata nei confronti del datore di lavoro debitore). Sull'onere, incombente sul lavoratore, di esperire una azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro/debitore è stato affermato: “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro Pt_1 inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”. (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020). La ha intrapreso la procedura esecutiva presso la stessa OL, ma CP_1 infruttuosamente;
ha dimostrato anche l'inesistenza di beni immobili in capo alla Cooperativa ed ha dimostrato l'insolvenza del datore di lavoro. Questi sono i fatti costitutivi prima indicati: insolvenza datoriale e comprovata infruttuosità dell'esecuzione. La norma non ha previsto alcun termine di prescrizione per far valere il diritto del lavoratore all'intervento del fondo di garanzia in riferimento al TFR. La giurisprudenza - nel silenzio della legge - ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria decennale” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824). 8
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il termine di prescrizione è decennale, e non quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c., il quale riguarda soltanto i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro. Nella fattispecie in esame, tale termine non è decorso, solo a considerare che il verbale di pignoramento, negativo, per non esser stato possibile eseguire il pignoramento, in quanto la società risultava sconosciuta, reca la data del 15.12.2020. La domanda di intervento del Fondo di Garanzia è del 08.09.2021 (la data si desume dal provvedimento eiettivo della domanda); il ricorso al Comitato Provinciale risulta Pt_1 inoltrato 18.07.2022; il ricorso innanzi al G.L. è stato depositato il 18.07.2022. Il diritto della lavoratrice, dunque, non è prescritto e il motivo di appello va rigettato.
5. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con cui è stata eccepita l'inammissibilità della domanda, sul rilievo che le somme richieste erano nella quasi totalità maturate alle dipendenze della ditta IN cedente e, in caso di trasferimento aziendale ex art. 2112, per la quota parte di TFR maturata alle dipendenze del cedente vi erano due condebitori solidali (il cedente ed il cessionario). La società IN RL era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41/2015 e l'istante avrebbe dovuto richiedere l'ammissione delle suddette somme nello stato passivo della procedura fallimentare per come previsto dalle normative istitutive del Fondo di Garanzia. Ancor di più, avrebbe dovuto agire nei confronti dei due consorzi (Miles e Conser), tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto;
quanto sopra valeva in particolar modo per che era CP_2
l'acquirente del ramo di azienda ceduto dall'IN e, quindi, il soggetto in capo al quale erano stati trasferiti anche i rapporti di lavoro in precedenza stipulati dalla venditrice (cedente), e, nei limiti di quanto specificato al punto n. 9 del contratto di cessione del ramo d'azienda, al Consorzio Miles. La ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario ( , né del Consorzio Miles e anche per questo profilo non risultavano Controparte_2 dimostrati i requisiti minimi per poter accedere al Fondo di Garanzia. La doglianza è infondata, posto che la circostanza che la maggior parte delle somme a titolo di TFR fossero maturate nel periodo in cui la lavoratrice era alle dipendenze della società IN e che questa fosse stata dichiarata fallita, non elide la circostanza che il TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sicché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano il Fondo di Garanzia, occorre avere riferimento alla posizione del soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro in tale momento.
Nel caso di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro avviene alle dipendenze del cessionario, non potendosi dubitare che l'art. 2 comma 1 della l. n. 297 del 1987, nel richiamare l'art. 2120 c.c., determina che l'insolvenza riguardi l'attuale datore di lavoro. Si deve poi rilevare (così Cassazione civile sez. lav., 27/12/2022, n. 37789) “che, in virtù dell'art. 2120 c.c., il diritto al trattamento di fine rapporto matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, ma il relativo credito è esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Prima di tale momento, non comincia a decorrere neppure la prescrizione (Cass., sez. lav., 6 febbraio 2018, n. 2827). E' dunque necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro ed "è la stessa fattispecie di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2, che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22 e, amplius, punto 23)”. Nella motivazione della sentenza 19277/2018, ai richiamati punti 22 e 23 è stato affermato: “Il richiamo all'art. 2120 c.c., dunque, costituisce l'oggetto dell'obbligo 9
assicurativo pubblico mediante rinvio alla disciplina contenuta in tale disposizione e rende palese la necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del Fondo, che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 c.c. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza. Dunque, sempre ai sensi del disposto dell'art. 2120 c.c., citato è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò, non solo perché il t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro (vd. da ultimo Cass. n. 2827 del 2018), ma anche in quanto è la stessa fattispecie di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2, che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela.
Recita, infatti, la citata disposizione ai successivi commi cinque e sei "(...) Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,...”. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta alle dipendenze della Società Cooperativa OL, nei cui confronti è stato emesso il decreto ingiuntivo e avviata la procedura esecutiva, conclusa con verbale di pignoramento negativo. Ciò posto, va considerato che la Suprema Corte ha affermato "Questa Corte, con riferimento al TFR, ma affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ha ribadito (Cass. n. 16617 del 2011,n. 8265 del 2010 e, tra le tante, Cass. n. 27917 del 19/12/2005), mutando il precedente indirizzo, che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore Pt_1 di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Tale diritto si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione a passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata" (cfr. Cass.
9.6.2014 n. 12971, Cass.
8.3.2011 n. 5494, Cass Sez. 6 - 31/03/2015 n. 6480) Non solo, ma la Suprema Corte ha altresì affermato: "Tuttavia né la L. 297/1982, né il d.lgs. 82/1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli 10
eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro … Essendo stato da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio d'ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione. D'altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all'insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all'esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico…. ." (Cass 26021/2018). Risulta, quindi, non assistita da fondamento l'argomentazione dell'appellante secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto insinuarsi al passivo fallimentare della IN RL e agire nei confronti dei due consorzi (Miles e , asseritamente tenuti, per il principio della CP_2 solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto, mentre il ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario ( , né del Consorzio Miles. Controparte_2 Il motivo di appello è, dunque, infondato e va rigettato.
6. Con il terzo motivo, l ha dedotto il mancato versamento della quota mensile Pt_1 del TFR al Fondo di ER da parte della società utilizzatrice o del consorzio Pt_1 cessionario, posto che nessuna quota di TFR in azienda poteva essere trattenuta dalla OL Soc. Coop. che avrebbe dovuto provvedere a continuare i versamenti effettuati dalla Società IN source spa (cedente) presso il Fondo di ER. Nessuna somma poteva, pertanto, essere richiesta all' per il tramite del Fondo di Pt_1 garanzia che liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda, né risultava che parte ricorrente avesse mai avanzato domanda di Fondo di ER per il pagamento del TFR maturato con la ditta OL Soc. Coop.. Il motivo è infondato, considerato che la prestazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia è soggetta soltanto alle condizioni fissate dall'art. 2 legge n. 297/82, mentre non è richiesto che il datore di lavoro abbia regolarmente versato gli accantonamenti al Fondo. È infondato anche il quarto motivo, avente ad oggetto l'erroneità del conteggio di parte ricorrente, posto che il decreto ingiuntivo n. 343/2012, su cui si fondava la domanda di intervento al Fondo di garanzia, era stato emesso sulla base del CUD 2012, che cristallizzava il TFR maturato alla data del 31.12.2011; la quantificazione delle somme era arbitraria e non asseverata da alcuna pronuncia giudiziale, facendo il titolo esecutivo unicamente riferimento all'intero TFR maturato fino al 31.12.2011 e dovendo l pagare Pt_1 soltanto sulla base di quanto cristallizzato da un titolo esecutivo (accertamento giudiziale del credito) e non da un conteggio fatto dall'istante. Sul punto va osservato che l , sebbene abbia dedotto l'arbitrarietà dei conteggi, Pt_1 non ha indicato in che misura la pretesa sarebbe esorbitante dall'accertamento di cui al decreto ingiuntivo azionato dal ricorrente nei confronti della Coop. OL. Ciò non rende possibile avere cognizione dell'asserita erroneità della pretesa, rilevandosi, altresì, che il decreto ingiuntivo n. 166/2019 reca la somma di € 10.028,18 a titolo di TFR ed è questo l'importo richiesto e riconosciuto dal Tribunale.
Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. 11
In ragione della contumacia dell'appellata, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei Pt_1 Parte_1 confronti di , avverso la sentenza 346/2023, emessa dal Tribunale di Palmi, CP_1 Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 22.03.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Presidente est dott.ssa Marialuisa Crucitti