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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2812/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BN IA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19195/2025 depositato il 23/12/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Capidoglio N1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003219 TARI
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Ricorrente 1 presentava ricorso
contro
Roma Capitale, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.
992590003219 del 22/10/2025, per omessa dichiarazione TARI e TEFA per le annualità 2019–2024, con intimazione di pagamento complessivo pari ad € 5.226,00 (di cui imposta/tributo € 3.531,62, sanzioni
€ 1.694,28 e spese notifica € 7,83).
Questioni sollevate: (i) inesistenza del presupposto impositivo per pagamenti già effettuati dal coniuge comproprietario e co-residente, intestatario del contratto TARI n. 0001587972; (ii) erroneità dei dati catastali e duplicazione della pretesa per aver considerato sia il sub 4 (soppresso) sia i sub 525 e 526
(istituiti dal 2022).
All'udienza odierna il Giudice, col consenso delle Parti presenti, tratteneva la causa in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, con avviso di accertamento esecutivo n. 992590003219 del 22/10/2025, Roma Capitale contestava l'omessa dichiarazione TARI/TEFA 2019 – 2024, relativamente all'unità immobiliare sita in
Roma, con riferimenti catastali sub 525 (A/2) e sub 526 (C/2), già originariamente ricompresi nel sub 4 prima della scissione catastale intervenuta a seguito di CILA del 20/12/2022. Veniva richiesto l'importo complessivo di € 5.226,00.
In data 14/01/2026, all'esito di riesame, Roma Capitale aveva emesso e notificato il doc. n.
U260100002204, con il quale disponeva l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n.
992590003219. La resistente eccepiva la cessazione della materia del contendere e chiedeva la compensazione delle spese per la tempestività.
Orbene, l'annullamento in autotutela integrale dell'atto impugnato, medio tempore intervenuto, elimina l'oggetto del giudizio e determina la cessazione della materia del contendere.
Nel lasso di tempo tra l'erronea notifica dell'avviso di accertamento esecutivo e il documento di riesame,
Ricorrente 1 presentava ricorso. L'ampio arco di anni di mancati pagamenti, contestato all'odierna ricorrente, imponeva al Comune di Roma una maggiore solerzia che giustifica la sua soccombenza virtuale e la conseguente condanna alle spese da liquidarsi in euro 500,00.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite da quantificarsi in euro 500,00.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BN IA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19195/2025 depositato il 23/12/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Capidoglio N1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003219 TARI
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Ricorrente 1 presentava ricorso
contro
Roma Capitale, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.
992590003219 del 22/10/2025, per omessa dichiarazione TARI e TEFA per le annualità 2019–2024, con intimazione di pagamento complessivo pari ad € 5.226,00 (di cui imposta/tributo € 3.531,62, sanzioni
€ 1.694,28 e spese notifica € 7,83).
Questioni sollevate: (i) inesistenza del presupposto impositivo per pagamenti già effettuati dal coniuge comproprietario e co-residente, intestatario del contratto TARI n. 0001587972; (ii) erroneità dei dati catastali e duplicazione della pretesa per aver considerato sia il sub 4 (soppresso) sia i sub 525 e 526
(istituiti dal 2022).
All'udienza odierna il Giudice, col consenso delle Parti presenti, tratteneva la causa in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, con avviso di accertamento esecutivo n. 992590003219 del 22/10/2025, Roma Capitale contestava l'omessa dichiarazione TARI/TEFA 2019 – 2024, relativamente all'unità immobiliare sita in
Roma, con riferimenti catastali sub 525 (A/2) e sub 526 (C/2), già originariamente ricompresi nel sub 4 prima della scissione catastale intervenuta a seguito di CILA del 20/12/2022. Veniva richiesto l'importo complessivo di € 5.226,00.
In data 14/01/2026, all'esito di riesame, Roma Capitale aveva emesso e notificato il doc. n.
U260100002204, con il quale disponeva l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n.
992590003219. La resistente eccepiva la cessazione della materia del contendere e chiedeva la compensazione delle spese per la tempestività.
Orbene, l'annullamento in autotutela integrale dell'atto impugnato, medio tempore intervenuto, elimina l'oggetto del giudizio e determina la cessazione della materia del contendere.
Nel lasso di tempo tra l'erronea notifica dell'avviso di accertamento esecutivo e il documento di riesame,
Ricorrente 1 presentava ricorso. L'ampio arco di anni di mancati pagamenti, contestato all'odierna ricorrente, imponeva al Comune di Roma una maggiore solerzia che giustifica la sua soccombenza virtuale e la conseguente condanna alle spese da liquidarsi in euro 500,00.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite da quantificarsi in euro 500,00.