Art. 2.
Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'articolo 1 con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.
Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'articolo 1 con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.