Articolo 2212 septies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2206 bisArticolo 2198 quater
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19 dicembre 2018
Art. 2212-septies. (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e collaboratori) 1. Il personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
2. ((Gli appuntati e gli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori)) possono, in relazione alla professionalita' posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato e avere responsabilita' di guida e di controllo di altre persone.
(( 2-bis. Agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. Gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'. ))
Entrata in vigore il 19 dicembre 2018