Art. 1.
Il contributo del Governo italiano a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.) di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 288 , e' aumentato da lire 60.000.000 a lire 120.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e fino all'esercizio 1964-65.
Il contributo del Governo italiano a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.) di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 288 , e' aumentato da lire 60.000.000 a lire 120.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e fino all'esercizio 1964-65.