TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 457/2020 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 457 dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Maria Giuliana Murianni e Rosanna Iosco ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall' Avv. Domenico Liuzzi (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio legale dello stesso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale di udienza del 12.06.2024 e con l'intervento del
P.M.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2020 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
con il 12.10.1991, che dalla loro unione sono nate due figlie, entrambe ora Controparte_1
GInni, nata a [...] in data [...] e nata a [...] in data [...]. Per_1 Per_2 Riferiva parte ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito già due volte, di fatto nel
1992 e nel 2003, come da decreto di Omologa emesso da questo Tribunale in data 17.05.2004 ( R.G.
5543/2003); che successivamente la convivenza ed il rapporto matrimoniale era ripreso completamente protraendosi sino al 2017, quando il sig. aveva abbandonato il tetto coniugale, CP_1
disinteressandosi completamente dei bisogni suoi e delle figlie. Tanto premesso domandava pronunciarsi la separazione dal marito con addebito allo stesso per violazione dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio.
Parte ricorrente domandava altresì disporsi l'assegnazione a sé della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, nonché la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie, da porsi in capo al resistente nella misura di euro 400,00 mensili per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, in quanto entrambe GInni, ma non autonome economicamente poiché studentesse universitarie, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, innanzitutto confermando di essersi Controparte_1
riconciliato con la moglie successivamente alla separazione consensuale del 2003 e deducendo che il rapporto era nuovamente entrato in crisi , questa volta irreversibilmente , poiché la moglie non aveva accettato il mutamento in peggio della sua condizione economica . Erano insorti nuovi contrasti e litigi che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza , costringendolo ad allontanarsi dalla casa familiare nel 2018. Chiedeva quindi pronunciarsi la separazione dalla moglie con addebito alla stessa ed il rigetto della domanda a suo carico formulata dalla medesima .
Domandava inoltre determinarsi a suo carico il contributo al mantenimento della sola IA Per_2
in euro 100,00 mensili, da corrispondersi direttamente in favore della stessa, in considerazione della drastica contrazione delle sue risorse reddituali e nulla prevedersi in favore della IA , Per_1
oramai autonoma economicamente ed inserita nel mondo del lavoro già da alcuni anni.
All'udienza presidenziale del 01.12.2020 comparivano entrambe le parti ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente, adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando il godimento della casa familiare a Parte_1
e ponendo a carico dello l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile
[...] CP_1 di € 250,00 in favore della IA , con rivalutazione annuale, oltre al pagamento del 50% delle Per_2
spese straordinarie. Nessun mantenimento veniva disposto in favore della IA , sul Per_1
presupposto che la stessa avesse raggiunto una piena autonomia economica, essendo percettrice di
NASPI e intestataria di alcuni beni immobili a seguito di donazione "modale" da parte del padre.
Concessi i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., le parti non formulavano richieste di prove orali, la causa è stata istruita documentalmente. Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del
12.06.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale parte ricorrente ha dedotto che la IA GInne si è Per_1
resa economicamente indipendente ed ha domandato la previsione del contributo al mantenimento in favore della sola IA nella misura di € 450,00 con esclusione delle spese straordinarie, Per_2 stante l'inadempienza del resistente, da versare in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, aggiornato annualmente secondo gli indici istat, in subordine la previsione di un assegno di €
400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
********************
Va innanzitutto rilevato che per dato incontestato tra le parti, le stesse successivamente alla separazione consensuale omologata con decreto n. 2003/2004 - R.G. 5543/2003 emesso dal
Tribunale di Taranto in data 17.05.2004, si sono riconciliate.
Sebbene le parti non abbiano inteso comunicare l'intervenuta riconciliazione all' Ufficiale dello stato civile per l'annotazione sull'atto di matrimonio e rendere nota ai terzi tale situazione, non vi sono ragioni per ritenere insussistente la stessa, proprio perché incontestata.
Le deduzioni delle parti in merito alla successiva intollerabilità della convivenza matrimoniale e della prosecuzione del rapporto di coniugio, pienamente coincidenti sul punto, consentono dunque di pervenire alla pronuncia della separazione che appare meritevole di accoglimento, atteso che il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale, conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
Quanto alle domande di addebito della separazione reciprocamente formulate dalle parti, rileva il
Collegio che sono rimaste del tutto sguarnite di prova, sicchè la separazione deve pronunciarsi per il fatto obbiettivo della improseguibilità della convivenza familiare. Infatti, la domanda di addebito ha natura autonoma e distinta rispetto a quella di separazione e, come tale, è caratterizzata da una propria causa petendi e da un proprio petitum;
essa presuppone la violazione dei doveri coniugali e il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, per i quali sussiste l'onere della prova da parte del richiedente. In sostanza la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi;
è, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova circa la rilevanza del comportamento di un coniuge o di entrambi per il fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. L'indagine in ordine all'intollerabilità della convivenza non può che essere svolta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno formare oggetto di apprezzamento senza un raffronto con quella dell'altro, dal momento che solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della determinazione della crisi matrimoniale.
In tema di addebito della separazione la Suprema Corte ha precisato che "... grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza." (Cass. n. 16691 del 05/08/2020). Per tali ragioni le rispettive richieste di addebito della separazione formulate dalle parti devono essere rigettate.
Quanto alla regolamentazione dei conseguenti rapporti tra le parti si osserva quanto segue.
Con riferimento alla IA GI , di anni trenta, nulla deve essere previsto essendo Per_1
divenuta autonoma, circostanza non contestata e dedotta anche da parte ricorrente in sede di comparsa conclusionale.
In merito al contributo mantenimento per la IA , del quale la resistente ha chiesto la Per_2
quantificazione in euro 400,00 mensili, oltre alla previsione del 50% delle spese straordinarie in capo al padre, si osserva quanto segue. Preliminarmente, deve ritenersi tardiva la domanda di quantificazione dell'assegno di mantenimento in euro 450,00 mensili, con esclusione delle spese straordinarie, da porsi in capo al resistente, formulata da parte ricorrente solo in sede di comparsa conclusionale.
Dall'esame della situazione economico patrimoniale delle parti la posizione di Controparte_1 risulta migliorata rispetto all'adozione dei provvedimenti provvisori, ovvero lo stesso a fronte di una retribuzione annua media di euro 6.500,00 circa negli anni - 2018/2019/2020 - risulta aver percepito da ultimo, redditi annui pari ad euro 16.498,00 (mod. 730/2021 persone fisiche); lavoratrice dipendente, risulta aver percepito da ultimo un reddito annuo pari ad Parte_1
euro 23.936,00 (Mod. 730/2022), dunque la situazione della stessa è rimasta pressoché invariata negli anni.
Pertanto, alla luce degli elementi acquisiti nel corso giudizio, stante il miglioramento della condizione economico reddituale di , che comunque rimane limitata , ed in ragione Controparte_1
delle accresciute esigenze di vita della IA di anni venticinque, dunque GInne ma Per_2 non autonoma economicamente, ad oggi studentessa universitaria fuorisede presso l'Università di
Firenze, sussistono i presupposti per rideterminare il contributo al mantenimento di in capo Per_2
al padre, nella misura di euro 300,00 mensili, che dovrà versare direttamente in favore della IA. Le spese straordinarie, individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale, previamente concordate e/o documentate, devono porsi al 50% a carico di entrambe le parti.
Deve essere confermata anche in questa sede l'assegnazione della casa familiare a Parte_1
proprietaria esclusiva della stessa.
La natura e l'esito del giudizio, nonché i rapporti tra le parti consentono di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, assorbita ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione così definitivamente provvede:
- prende atto dell'intervenuta riconciliazione delle parti in data successiva alla separazione consensuale pronunciata con decreto di Omologa emesso da questo Tribunale in data 17.05.2004 (
R.G. 5543/2003) e manda all'Ufficiale dello Stato Civile per la relativa annotazione;
- dichiara la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Taranto il Controparte_1
12.10.1991 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Taranto dell'anno 1991 al n.129, parte II, S. A, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- rigetta le rispettive domande di addebito formulate dalle parti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente a a titolo di Controparte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento della stessa l'assegno mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a scadenza anticipata il giorno 10 di ogni mese, a far data dal presente provvedimento, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale a Parte_1
- spese compensate.
Così deciso il 21.03.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 457 dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Maria Giuliana Murianni e Rosanna Iosco ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall' Avv. Domenico Liuzzi (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio legale dello stesso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale di udienza del 12.06.2024 e con l'intervento del
P.M.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2020 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
con il 12.10.1991, che dalla loro unione sono nate due figlie, entrambe ora Controparte_1
GInni, nata a [...] in data [...] e nata a [...] in data [...]. Per_1 Per_2 Riferiva parte ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito già due volte, di fatto nel
1992 e nel 2003, come da decreto di Omologa emesso da questo Tribunale in data 17.05.2004 ( R.G.
5543/2003); che successivamente la convivenza ed il rapporto matrimoniale era ripreso completamente protraendosi sino al 2017, quando il sig. aveva abbandonato il tetto coniugale, CP_1
disinteressandosi completamente dei bisogni suoi e delle figlie. Tanto premesso domandava pronunciarsi la separazione dal marito con addebito allo stesso per violazione dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio.
Parte ricorrente domandava altresì disporsi l'assegnazione a sé della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, nonché la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie, da porsi in capo al resistente nella misura di euro 400,00 mensili per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, in quanto entrambe GInni, ma non autonome economicamente poiché studentesse universitarie, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, innanzitutto confermando di essersi Controparte_1
riconciliato con la moglie successivamente alla separazione consensuale del 2003 e deducendo che il rapporto era nuovamente entrato in crisi , questa volta irreversibilmente , poiché la moglie non aveva accettato il mutamento in peggio della sua condizione economica . Erano insorti nuovi contrasti e litigi che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza , costringendolo ad allontanarsi dalla casa familiare nel 2018. Chiedeva quindi pronunciarsi la separazione dalla moglie con addebito alla stessa ed il rigetto della domanda a suo carico formulata dalla medesima .
Domandava inoltre determinarsi a suo carico il contributo al mantenimento della sola IA Per_2
in euro 100,00 mensili, da corrispondersi direttamente in favore della stessa, in considerazione della drastica contrazione delle sue risorse reddituali e nulla prevedersi in favore della IA , Per_1
oramai autonoma economicamente ed inserita nel mondo del lavoro già da alcuni anni.
All'udienza presidenziale del 01.12.2020 comparivano entrambe le parti ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente, adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando il godimento della casa familiare a Parte_1
e ponendo a carico dello l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile
[...] CP_1 di € 250,00 in favore della IA , con rivalutazione annuale, oltre al pagamento del 50% delle Per_2
spese straordinarie. Nessun mantenimento veniva disposto in favore della IA , sul Per_1
presupposto che la stessa avesse raggiunto una piena autonomia economica, essendo percettrice di
NASPI e intestataria di alcuni beni immobili a seguito di donazione "modale" da parte del padre.
Concessi i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., le parti non formulavano richieste di prove orali, la causa è stata istruita documentalmente. Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del
12.06.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale parte ricorrente ha dedotto che la IA GInne si è Per_1
resa economicamente indipendente ed ha domandato la previsione del contributo al mantenimento in favore della sola IA nella misura di € 450,00 con esclusione delle spese straordinarie, Per_2 stante l'inadempienza del resistente, da versare in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, aggiornato annualmente secondo gli indici istat, in subordine la previsione di un assegno di €
400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
********************
Va innanzitutto rilevato che per dato incontestato tra le parti, le stesse successivamente alla separazione consensuale omologata con decreto n. 2003/2004 - R.G. 5543/2003 emesso dal
Tribunale di Taranto in data 17.05.2004, si sono riconciliate.
Sebbene le parti non abbiano inteso comunicare l'intervenuta riconciliazione all' Ufficiale dello stato civile per l'annotazione sull'atto di matrimonio e rendere nota ai terzi tale situazione, non vi sono ragioni per ritenere insussistente la stessa, proprio perché incontestata.
Le deduzioni delle parti in merito alla successiva intollerabilità della convivenza matrimoniale e della prosecuzione del rapporto di coniugio, pienamente coincidenti sul punto, consentono dunque di pervenire alla pronuncia della separazione che appare meritevole di accoglimento, atteso che il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale, conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
Quanto alle domande di addebito della separazione reciprocamente formulate dalle parti, rileva il
Collegio che sono rimaste del tutto sguarnite di prova, sicchè la separazione deve pronunciarsi per il fatto obbiettivo della improseguibilità della convivenza familiare. Infatti, la domanda di addebito ha natura autonoma e distinta rispetto a quella di separazione e, come tale, è caratterizzata da una propria causa petendi e da un proprio petitum;
essa presuppone la violazione dei doveri coniugali e il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, per i quali sussiste l'onere della prova da parte del richiedente. In sostanza la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi;
è, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova circa la rilevanza del comportamento di un coniuge o di entrambi per il fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. L'indagine in ordine all'intollerabilità della convivenza non può che essere svolta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno formare oggetto di apprezzamento senza un raffronto con quella dell'altro, dal momento che solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della determinazione della crisi matrimoniale.
In tema di addebito della separazione la Suprema Corte ha precisato che "... grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza." (Cass. n. 16691 del 05/08/2020). Per tali ragioni le rispettive richieste di addebito della separazione formulate dalle parti devono essere rigettate.
Quanto alla regolamentazione dei conseguenti rapporti tra le parti si osserva quanto segue.
Con riferimento alla IA GI , di anni trenta, nulla deve essere previsto essendo Per_1
divenuta autonoma, circostanza non contestata e dedotta anche da parte ricorrente in sede di comparsa conclusionale.
In merito al contributo mantenimento per la IA , del quale la resistente ha chiesto la Per_2
quantificazione in euro 400,00 mensili, oltre alla previsione del 50% delle spese straordinarie in capo al padre, si osserva quanto segue. Preliminarmente, deve ritenersi tardiva la domanda di quantificazione dell'assegno di mantenimento in euro 450,00 mensili, con esclusione delle spese straordinarie, da porsi in capo al resistente, formulata da parte ricorrente solo in sede di comparsa conclusionale.
Dall'esame della situazione economico patrimoniale delle parti la posizione di Controparte_1 risulta migliorata rispetto all'adozione dei provvedimenti provvisori, ovvero lo stesso a fronte di una retribuzione annua media di euro 6.500,00 circa negli anni - 2018/2019/2020 - risulta aver percepito da ultimo, redditi annui pari ad euro 16.498,00 (mod. 730/2021 persone fisiche); lavoratrice dipendente, risulta aver percepito da ultimo un reddito annuo pari ad Parte_1
euro 23.936,00 (Mod. 730/2022), dunque la situazione della stessa è rimasta pressoché invariata negli anni.
Pertanto, alla luce degli elementi acquisiti nel corso giudizio, stante il miglioramento della condizione economico reddituale di , che comunque rimane limitata , ed in ragione Controparte_1
delle accresciute esigenze di vita della IA di anni venticinque, dunque GInne ma Per_2 non autonoma economicamente, ad oggi studentessa universitaria fuorisede presso l'Università di
Firenze, sussistono i presupposti per rideterminare il contributo al mantenimento di in capo Per_2
al padre, nella misura di euro 300,00 mensili, che dovrà versare direttamente in favore della IA. Le spese straordinarie, individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale, previamente concordate e/o documentate, devono porsi al 50% a carico di entrambe le parti.
Deve essere confermata anche in questa sede l'assegnazione della casa familiare a Parte_1
proprietaria esclusiva della stessa.
La natura e l'esito del giudizio, nonché i rapporti tra le parti consentono di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, assorbita ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione così definitivamente provvede:
- prende atto dell'intervenuta riconciliazione delle parti in data successiva alla separazione consensuale pronunciata con decreto di Omologa emesso da questo Tribunale in data 17.05.2004 (
R.G. 5543/2003) e manda all'Ufficiale dello Stato Civile per la relativa annotazione;
- dichiara la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Taranto il Controparte_1
12.10.1991 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Taranto dell'anno 1991 al n.129, parte II, S. A, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- rigetta le rispettive domande di addebito formulate dalle parti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente a a titolo di Controparte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento della stessa l'assegno mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a scadenza anticipata il giorno 10 di ogni mese, a far data dal presente provvedimento, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale a Parte_1
- spese compensate.
Così deciso il 21.03.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente