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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 71/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 71/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al V.le Della Parte_1 C.F._1
Pineta n. 3, presso lo studio dell'Avv. INNANGI CESARE ELIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Spoltore alla s.s.16 P_ C.F._2
bis n. 90, presso lo studio dell'Avv. CACCIAGRANO PAOLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 10.09.1988 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1 P_
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Pescara, atto n. 286, parte II,
[...]
serie A, anno 1988, dalla cui unione sono nati i figli e , maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
2. Con ricorso depositato in data 11.01.2025 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge con addebito della separazione a quest'ultimo, chiedendo che P_ fosse posto in capo al resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente una somma non inferiore a € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
in subordine, chiedeva disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, con previsione, a carico del di un contributo P_
a titolo di mantenimento della stessa in misura non inferiore ad € 150,00 rivalutabile secondo gli indici
ISTAT.
3. A sostegno della domanda di addebito la ricorrente evidenziava come fosse venuta meno ogni forma di legame affettivo e di condivisione familiare;
il resistente, infatti, avrebbe mostrato in costanza di matrimonio un persistente disinteresse nei confronti della moglie e dei figli, adottando atteggiamenti conflittuali e distaccati e violando di fatto ogni dovere coniugale.
4. Il resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi ma si opponeva alle ulteriori richieste formulate dalla ricorrente per i motivi versati in atti.
5. All'udienza di prima comparizione del 2 aprile 2025, dopo ampia discussione, le parti si dichiaravano concordi nell'accettare la proposta avanzata dal GI in merito all'assegno di mantenimento, esprimendo la propria adesione. Nel merito, il dovrà versare in favore della P_ sig.ra , entro il 5 di ogni mese, a far data dal mese di febbraio, un assegno mensile di € 200,00 Pt_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Nel corso della stessa udienza la ricorrente rinunciava altresì alla domanda di addebito.
6. All'udienza del 02.04.2025 le parti chiedevano che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e che l'accordo fosse recepito alle condizioni riportate nel relativo verbale d'udienza.
7. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc., infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati pagina 2 di 3 fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
8. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
9. Spese compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 11 gennaio 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 P_
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 P_
Pescara il 10.09.1988 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 286, parte II, serie A, anno 1988), alle condizioni concordate dalle parti b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara il 10 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 71/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al V.le Della Parte_1 C.F._1
Pineta n. 3, presso lo studio dell'Avv. INNANGI CESARE ELIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Spoltore alla s.s.16 P_ C.F._2
bis n. 90, presso lo studio dell'Avv. CACCIAGRANO PAOLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 10.09.1988 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1 P_
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Pescara, atto n. 286, parte II,
[...]
serie A, anno 1988, dalla cui unione sono nati i figli e , maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
2. Con ricorso depositato in data 11.01.2025 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge con addebito della separazione a quest'ultimo, chiedendo che P_ fosse posto in capo al resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente una somma non inferiore a € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
in subordine, chiedeva disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, con previsione, a carico del di un contributo P_
a titolo di mantenimento della stessa in misura non inferiore ad € 150,00 rivalutabile secondo gli indici
ISTAT.
3. A sostegno della domanda di addebito la ricorrente evidenziava come fosse venuta meno ogni forma di legame affettivo e di condivisione familiare;
il resistente, infatti, avrebbe mostrato in costanza di matrimonio un persistente disinteresse nei confronti della moglie e dei figli, adottando atteggiamenti conflittuali e distaccati e violando di fatto ogni dovere coniugale.
4. Il resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi ma si opponeva alle ulteriori richieste formulate dalla ricorrente per i motivi versati in atti.
5. All'udienza di prima comparizione del 2 aprile 2025, dopo ampia discussione, le parti si dichiaravano concordi nell'accettare la proposta avanzata dal GI in merito all'assegno di mantenimento, esprimendo la propria adesione. Nel merito, il dovrà versare in favore della P_ sig.ra , entro il 5 di ogni mese, a far data dal mese di febbraio, un assegno mensile di € 200,00 Pt_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Nel corso della stessa udienza la ricorrente rinunciava altresì alla domanda di addebito.
6. All'udienza del 02.04.2025 le parti chiedevano che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e che l'accordo fosse recepito alle condizioni riportate nel relativo verbale d'udienza.
7. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc., infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati pagina 2 di 3 fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
8. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
9. Spese compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 11 gennaio 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 P_
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 P_
Pescara il 10.09.1988 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 286, parte II, serie A, anno 1988), alle condizioni concordate dalle parti b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara il 10 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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