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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2266 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2874/2018 pronunciata in data 28 dicembre 2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, vertente
TRA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 della socia accomandataria e legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
con sede in Sorrento al Corso Italia n. 152-154, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Valerio Ricciardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piero Orditura in Napoli alla Via Depretis n. 88 appellante
E
( ) CP_1 C.F._1 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore della Parte appellante ha concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19 marzo 2013 CP_1 conveniva in giudizio la innanzi al Giudice di Pace di Controparte_2
Sorrento al fine di sentirla condannare alla rimozione degli impianti di
1 condizionamento, oltre che al pagamento delle spese processuali, sul presupposto che gli stessi erano stati installati in maniera non conforme a quanto stabilito dal regolamento edilizio del , in quanto posizionati sotto il proprio Controparte_3 balcone, e generavano nel periodo estivo immissioni di rumori e di calore ininterrotte ed eccedenti la normale tollerabilità.
L'istante deduceva a fondamento della domanda che: - era proprietaria di un appartamento sito in Sorrento al Corso Italia n. 154 e ubicato al primo piano di uno stabile di antica costruzione con vedute sia al Corso Italia sia in Vicolo San Cesario;
- nei locali a piano terra era ubicata la sul cui vano di entrata dal Controparte_2
Vicolo San Cesario erano state installate, su una pensilina di sua proprietà, quattro macchine per condizionatori d'aria; - gli impianti di condizionamento erano stati collocati poco al di sotto della veduta dal proprio immobile, costringendola a tenere chiusi gli infissi del proprio balcone per evitare le immissioni di aria calda e di rumori molesti;
- vani erano risultati i tentativi di bonario componimento della lite mediante raccomandate.
Si costituiva in giudizio la Parte_1 eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per materia del giudice adito ai sensi degli artt. 7 e 9 c.p.c. in favore del Tribunale di Torre Annunziata. Nel merito, impugnava e contestava tutto quanto assunto, dedotto e richiesto dall'attrice siccome inammissibile e improcedibile, oltre che destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. Concludeva chiedendo che fosse dichiarato il difetto di competenza per materia e, in via subordinata, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Previa dichiarazione di parte attrice di aderire alla preliminare eccezione di incompetenza, all'udienza del 10 gennaio 2014, il Giudice di Pace pronunciava ordinanza con cui dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di
Torre Annunziata fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio e ordinando la cancellazione della causa dal ruolo, con compensazione delle spese del giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 3 aprile 2014 a mezzo di plico postale indirizzato alla e rinotificato alla stessa il 30 Controparte_2
2 settembre 2015, riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Torre CP_1
Annunziata reiterando le difese di cui alla precedente citazione.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., dopo aver escusso il testimone
[...]
ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Torre Testimone_1
Annunziata si pronunciava, in data 28 dicembre 2018, con la sentenza n. 2874/2018 con cui, nella dichiarata contumacia della società convenuta, accoglieva la domanda condannando la “ad arretrare i condizionatori nel rispetto delle Controparte_2
distanze legali previste dalla normativa vigente nel e al pagamento Controparte_3 delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, notificata in data 1° aprile 2019, proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 1° maggio 2019, la Parte_1 invocandone l'integrale riforma. L'appellante deduceva, in primo luogo, la
[...]
nullità della sentenza impugnata per effetto della nullità della riassunzione a causa della notifica del relativo atto alla società presso la sua sede e non al difensore costituito presso il cui studio aveva eletto domicilio. Lamentava, poi, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4) e 5), c.p.c., per la dedotta carenza motivazionale del provvedimento censurato, nonché per violazione dell'art. 112 c.p.c. ovvero dell'art. 907 c.c., avendo il giudice di prime cure accolto la domanda di arretramento che non era stata proposta dalla parte istante. Nel merito, contestava la fondatezza dell'avversa domanda riproponendo le difese già spiegate in sede di costituzione innanzi al Giudice di Pace. Concludeva chiedendo “1) accertarsi e dichiararsi la nullità ex artt. 125, ult. comma, disp. att., e 170, I comma, c.p.c. della notifica della comparsa di riassunzione introduttiva del giudizio R.G. 1879/2014 del
Tribunale di Torre Annunziata costituente la fase riassunta dinanzi a giudice competente per materia del giudizio originariamente introdotto dinanzi al G.d.P. di Sorrento con R.G.
3743/2013, nonché di ogni atto del processo successivo fino alla sua definizione con la sentenza qui appellata;
2) in conseguenza della suddetta nullità da pronunziarsi in accoglimento della domanda di cui al punto che precede disporsi la rimessione del giudizio al
Primo giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c.; 3) nel merito, in subordine e salvo gravame di legittimità, comunque accogliersi tutte le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta nella fase svoltasi dinanzi all'Ufficio del G.d.P. di
3 Sorrento del giudizio di primo grado […] e, per l'effetto, rigettarsi integralmente le domand[e] attoree siccome palesemente infondate in fatto ed in diritto”, con vittoria di spese di lite e attribuzione al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 9 gennaio 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, riassegnata la causa alla dr.ssa
Assunta d'Amore per cessazione dal servizio del relatore, dr.ssa e Persona_1
trattandosi di causa di risalente iscrizione a ruolo rientrante nell'obiettivo di smaltimento del PNRR, la riservava in decisione con assegnazione del solo termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale, stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (1° maggio 2019) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (28 dicembre 2018) e alla sua notifica in formula esecutiva
(1° aprile 2019) (pur dovendosi richiamare, in proposito, il principio più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3, 15/03/2006, n. 5682; Cass. Sez. lav.,
24/08/2000, n. 11078) secondo cui “nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 ultimo comma cod. proc. civ., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., né tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata”), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei dieci giorni successivi (9 maggio 2019).
Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia di che, sebbene CP_1
regolarmente citata, come da relata di notifica a mezzo pec versata in atti, non si è costituita.
Merita, in primo luogo, di essere precisato che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve considerarsi ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e
4 354 c.p.c.; per converso, nelle ipotesi in cui il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. U., 14/12/1998, n. 12541; Cass.,
15/03/2007, n. 6031; Cass., 29/01/2010, n. 2053; Cass., 03/12/2015, n. 24612; Cass.,
31/01/2017, n. 2566 e, da ultimo, Cass. Sez. 6 – 1, Ord., 10/01/2019, n. 402).
Tanto premesso l'appello si reputa ammissibile e fondato quanto al primo motivo con cui l'appellante lamenta un vizio di rito.
Con il primo motivo l'appellante deduce, infatti, la nullità della sentenza impugnata in base al combinato disposto dell'art. 170, commi 1 e 2, c.p.c. e dell'art. 125 disp. Att.
C.p.c., evidenziando, al riguardo, che la notificazione della comparsa di riassunzione alla parte personalmente e non al difensore della stessa, presso il cui studio era stato eletto domicilio, comporta l'irregolarità del contraddittorio e determina conseguentemente la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce.
La censura appare fondata posto che costituisce costante orientamento della Suprema
Corte, condiviso dal Collegio, quello secondo cui la notificazione della comparsa di riassunzione alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito – secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 125, comma 3, disp. Att. C.p.c. e
170, comma 1, c.p.c. – inficiando la regolarità del contraddittorio, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione e determina, conseguentemente, la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce, a meno che la parte destinataria della notificazione non si sia, ciononostante, costituita, anche quando la costituzione avvenga allo scopo di far valere il vizio (Cass. sentenze n. 241/1981, 5275/1982, 3308/1990, 4475/1994, Cass.
Sez. 1, 05/05/1999, n. 4456 e, da ultimo, Cass. Sez. 2, 29/01/2015, n. 1676). E ancora che dopo la pronuncia con la quale il giudice adito declini la propria competenza e indichi il giudice ritenuto competente, la riassunzione della causa innanzi a quest'ultimo deve aver luogo con atto non solo contenente gli elementi prescritti dal
5 comma 1 dell'articolo 125 disp. Att. c.p.c., ma anche notificato, per il combinato disposto dell'ultimo comma della stessa norma e dell'articolo 170 del c.p.c., al procuratore della controparte costituito nel giudizio. La notificazione della comparsa di riassunzione alla parte personalmente anziché al procuratore costituito è nulla e, inficiando la regolarità della nuova vocatio in ius, impedisce la valida ricostituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione e determina, conseguentemente, la nullità riflessa di tutto il giudizio svoltosi in tale fase (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
11028 del 15/07/2003 e Cass. 3367/2008).
Nella specie, dagli atti di causa risulta che: - a fronte della notifica del 19 settembre
2013 dell'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, parte appellante si costituiva in giudizio in data 18 dicembre 2013 depositando comparsa di costituzione e di risposta;
- la costituzione avveniva a mezzo dell'Avv. Valerio Ricciardi, munito di procura ad litem a margine, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso in S.
Agnello alla Via Angri 5; - in detta comparsa l'appellante formulava preliminare eccezione di incompetenza per materia ai sensi degli artt. 7 e 9 c.p.c. in favore del
Tribunale di Torre Annunziata e, nel merito, contestava l'infondatezza sia in fatto che in diritto dell'avversa domanda chiedendone il rigetto;
- all'udienza del 10 gennaio
2014 comparivano entrambe le Parti a mezzo dei difensori delegati Avv.ti Russo
Christian (per parte attrice) e Castellano Giuseppe (per parte convenuta), come da verbale di causa;
- in detta udienza, parte attrice dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza per materia;
- il giudice designato, dott. P. Guerra, visti gli atti, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Torre Annunziata fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio con compensazione delle spese e ordinava la cancellazione della causa dal ruolo;
- la riassunzione della causa avveniva con atto di citazione in riassunzione notificato in data 31 marzo 2014 alla presso la sua sede in Sorrento (NA) al Corso Italia Controparte_2
n. 152 ma tale notifica non si perfezionava per l'assenza del destinatario;
- all'udienza di comparizione del 21 luglio 2014 il giudice adito autorizzava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione che avveniva in data 30 settembre 2015 con raccomandata spedita sempre presso la sede della convenuta;
- il Tribunale di Torre
6 Annunziata, nella contumacia di parte convenuta, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e definiva il giudizio.
Risulta, pertanto, evidente l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure: questi – anziché rilevare la nullità della notificazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma 3, disp. att. c.p.c., 170, comma 1, e 160 c.p.c. e ordinarne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c. – ha illegittimamente dichiarato la contumacia della società convenuta, procedendo oltre nella trattazione e nella decisione della causa. In tal modo, l'irregolare notifica e la mancata costituzione della società convenuta hanno impedito la valida instaurazione del rapporto processuale in fase di riassunzione e determinato, in base a quanto disposto dall'art. 159, comma
1, c.p.c., la nullità del giudizio di primo grado, ivi compresa la sentenza impugnata.
La nullità del giudizio di primo grado rende superfluo l'esame degli altri motivi, i quali restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione.
In definitiva, la causa va rimessa, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al Tribunale di Torre Annunziata.
Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354
c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (cfr. Cass. Sez. 2,
16/07/2010, n. 16765; Cass. Sez. 6 – 2, Ord. 06/05/2021, n. 11865 e, da ultimo, Cass.
Sez. 3, Ord. 17/12/2024, n. 32933).
Invero, la nullità del giudizio per le ragioni sopra indicate dipende dall'irregolare riassunzione del giudizio da parte dell'appellata cui vanno, quindi, addebitate le spese del grado, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_1
7 , avverso la sentenza n. 2874/2018 pronunciata in data 28 dicembre CP_1
2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Torre Annunziata ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
b) condanna l'appellata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellante che si liquidano in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2266 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2874/2018 pronunciata in data 28 dicembre 2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, vertente
TRA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 della socia accomandataria e legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
con sede in Sorrento al Corso Italia n. 152-154, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Valerio Ricciardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piero Orditura in Napoli alla Via Depretis n. 88 appellante
E
( ) CP_1 C.F._1 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore della Parte appellante ha concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19 marzo 2013 CP_1 conveniva in giudizio la innanzi al Giudice di Pace di Controparte_2
Sorrento al fine di sentirla condannare alla rimozione degli impianti di
1 condizionamento, oltre che al pagamento delle spese processuali, sul presupposto che gli stessi erano stati installati in maniera non conforme a quanto stabilito dal regolamento edilizio del , in quanto posizionati sotto il proprio Controparte_3 balcone, e generavano nel periodo estivo immissioni di rumori e di calore ininterrotte ed eccedenti la normale tollerabilità.
L'istante deduceva a fondamento della domanda che: - era proprietaria di un appartamento sito in Sorrento al Corso Italia n. 154 e ubicato al primo piano di uno stabile di antica costruzione con vedute sia al Corso Italia sia in Vicolo San Cesario;
- nei locali a piano terra era ubicata la sul cui vano di entrata dal Controparte_2
Vicolo San Cesario erano state installate, su una pensilina di sua proprietà, quattro macchine per condizionatori d'aria; - gli impianti di condizionamento erano stati collocati poco al di sotto della veduta dal proprio immobile, costringendola a tenere chiusi gli infissi del proprio balcone per evitare le immissioni di aria calda e di rumori molesti;
- vani erano risultati i tentativi di bonario componimento della lite mediante raccomandate.
Si costituiva in giudizio la Parte_1 eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per materia del giudice adito ai sensi degli artt. 7 e 9 c.p.c. in favore del Tribunale di Torre Annunziata. Nel merito, impugnava e contestava tutto quanto assunto, dedotto e richiesto dall'attrice siccome inammissibile e improcedibile, oltre che destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. Concludeva chiedendo che fosse dichiarato il difetto di competenza per materia e, in via subordinata, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Previa dichiarazione di parte attrice di aderire alla preliminare eccezione di incompetenza, all'udienza del 10 gennaio 2014, il Giudice di Pace pronunciava ordinanza con cui dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di
Torre Annunziata fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio e ordinando la cancellazione della causa dal ruolo, con compensazione delle spese del giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 3 aprile 2014 a mezzo di plico postale indirizzato alla e rinotificato alla stessa il 30 Controparte_2
2 settembre 2015, riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Torre CP_1
Annunziata reiterando le difese di cui alla precedente citazione.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., dopo aver escusso il testimone
[...]
ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Torre Testimone_1
Annunziata si pronunciava, in data 28 dicembre 2018, con la sentenza n. 2874/2018 con cui, nella dichiarata contumacia della società convenuta, accoglieva la domanda condannando la “ad arretrare i condizionatori nel rispetto delle Controparte_2
distanze legali previste dalla normativa vigente nel e al pagamento Controparte_3 delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, notificata in data 1° aprile 2019, proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 1° maggio 2019, la Parte_1 invocandone l'integrale riforma. L'appellante deduceva, in primo luogo, la
[...]
nullità della sentenza impugnata per effetto della nullità della riassunzione a causa della notifica del relativo atto alla società presso la sua sede e non al difensore costituito presso il cui studio aveva eletto domicilio. Lamentava, poi, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4) e 5), c.p.c., per la dedotta carenza motivazionale del provvedimento censurato, nonché per violazione dell'art. 112 c.p.c. ovvero dell'art. 907 c.c., avendo il giudice di prime cure accolto la domanda di arretramento che non era stata proposta dalla parte istante. Nel merito, contestava la fondatezza dell'avversa domanda riproponendo le difese già spiegate in sede di costituzione innanzi al Giudice di Pace. Concludeva chiedendo “1) accertarsi e dichiararsi la nullità ex artt. 125, ult. comma, disp. att., e 170, I comma, c.p.c. della notifica della comparsa di riassunzione introduttiva del giudizio R.G. 1879/2014 del
Tribunale di Torre Annunziata costituente la fase riassunta dinanzi a giudice competente per materia del giudizio originariamente introdotto dinanzi al G.d.P. di Sorrento con R.G.
3743/2013, nonché di ogni atto del processo successivo fino alla sua definizione con la sentenza qui appellata;
2) in conseguenza della suddetta nullità da pronunziarsi in accoglimento della domanda di cui al punto che precede disporsi la rimessione del giudizio al
Primo giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c.; 3) nel merito, in subordine e salvo gravame di legittimità, comunque accogliersi tutte le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta nella fase svoltasi dinanzi all'Ufficio del G.d.P. di
3 Sorrento del giudizio di primo grado […] e, per l'effetto, rigettarsi integralmente le domand[e] attoree siccome palesemente infondate in fatto ed in diritto”, con vittoria di spese di lite e attribuzione al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 9 gennaio 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, riassegnata la causa alla dr.ssa
Assunta d'Amore per cessazione dal servizio del relatore, dr.ssa e Persona_1
trattandosi di causa di risalente iscrizione a ruolo rientrante nell'obiettivo di smaltimento del PNRR, la riservava in decisione con assegnazione del solo termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale, stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (1° maggio 2019) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (28 dicembre 2018) e alla sua notifica in formula esecutiva
(1° aprile 2019) (pur dovendosi richiamare, in proposito, il principio più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3, 15/03/2006, n. 5682; Cass. Sez. lav.,
24/08/2000, n. 11078) secondo cui “nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 ultimo comma cod. proc. civ., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., né tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata”), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei dieci giorni successivi (9 maggio 2019).
Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia di che, sebbene CP_1
regolarmente citata, come da relata di notifica a mezzo pec versata in atti, non si è costituita.
Merita, in primo luogo, di essere precisato che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve considerarsi ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e
4 354 c.p.c.; per converso, nelle ipotesi in cui il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. U., 14/12/1998, n. 12541; Cass.,
15/03/2007, n. 6031; Cass., 29/01/2010, n. 2053; Cass., 03/12/2015, n. 24612; Cass.,
31/01/2017, n. 2566 e, da ultimo, Cass. Sez. 6 – 1, Ord., 10/01/2019, n. 402).
Tanto premesso l'appello si reputa ammissibile e fondato quanto al primo motivo con cui l'appellante lamenta un vizio di rito.
Con il primo motivo l'appellante deduce, infatti, la nullità della sentenza impugnata in base al combinato disposto dell'art. 170, commi 1 e 2, c.p.c. e dell'art. 125 disp. Att.
C.p.c., evidenziando, al riguardo, che la notificazione della comparsa di riassunzione alla parte personalmente e non al difensore della stessa, presso il cui studio era stato eletto domicilio, comporta l'irregolarità del contraddittorio e determina conseguentemente la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce.
La censura appare fondata posto che costituisce costante orientamento della Suprema
Corte, condiviso dal Collegio, quello secondo cui la notificazione della comparsa di riassunzione alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito – secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 125, comma 3, disp. Att. C.p.c. e
170, comma 1, c.p.c. – inficiando la regolarità del contraddittorio, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione e determina, conseguentemente, la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce, a meno che la parte destinataria della notificazione non si sia, ciononostante, costituita, anche quando la costituzione avvenga allo scopo di far valere il vizio (Cass. sentenze n. 241/1981, 5275/1982, 3308/1990, 4475/1994, Cass.
Sez. 1, 05/05/1999, n. 4456 e, da ultimo, Cass. Sez. 2, 29/01/2015, n. 1676). E ancora che dopo la pronuncia con la quale il giudice adito declini la propria competenza e indichi il giudice ritenuto competente, la riassunzione della causa innanzi a quest'ultimo deve aver luogo con atto non solo contenente gli elementi prescritti dal
5 comma 1 dell'articolo 125 disp. Att. c.p.c., ma anche notificato, per il combinato disposto dell'ultimo comma della stessa norma e dell'articolo 170 del c.p.c., al procuratore della controparte costituito nel giudizio. La notificazione della comparsa di riassunzione alla parte personalmente anziché al procuratore costituito è nulla e, inficiando la regolarità della nuova vocatio in ius, impedisce la valida ricostituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione e determina, conseguentemente, la nullità riflessa di tutto il giudizio svoltosi in tale fase (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
11028 del 15/07/2003 e Cass. 3367/2008).
Nella specie, dagli atti di causa risulta che: - a fronte della notifica del 19 settembre
2013 dell'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, parte appellante si costituiva in giudizio in data 18 dicembre 2013 depositando comparsa di costituzione e di risposta;
- la costituzione avveniva a mezzo dell'Avv. Valerio Ricciardi, munito di procura ad litem a margine, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso in S.
Agnello alla Via Angri 5; - in detta comparsa l'appellante formulava preliminare eccezione di incompetenza per materia ai sensi degli artt. 7 e 9 c.p.c. in favore del
Tribunale di Torre Annunziata e, nel merito, contestava l'infondatezza sia in fatto che in diritto dell'avversa domanda chiedendone il rigetto;
- all'udienza del 10 gennaio
2014 comparivano entrambe le Parti a mezzo dei difensori delegati Avv.ti Russo
Christian (per parte attrice) e Castellano Giuseppe (per parte convenuta), come da verbale di causa;
- in detta udienza, parte attrice dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza per materia;
- il giudice designato, dott. P. Guerra, visti gli atti, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Torre Annunziata fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio con compensazione delle spese e ordinava la cancellazione della causa dal ruolo;
- la riassunzione della causa avveniva con atto di citazione in riassunzione notificato in data 31 marzo 2014 alla presso la sua sede in Sorrento (NA) al Corso Italia Controparte_2
n. 152 ma tale notifica non si perfezionava per l'assenza del destinatario;
- all'udienza di comparizione del 21 luglio 2014 il giudice adito autorizzava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione che avveniva in data 30 settembre 2015 con raccomandata spedita sempre presso la sede della convenuta;
- il Tribunale di Torre
6 Annunziata, nella contumacia di parte convenuta, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e definiva il giudizio.
Risulta, pertanto, evidente l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure: questi – anziché rilevare la nullità della notificazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma 3, disp. att. c.p.c., 170, comma 1, e 160 c.p.c. e ordinarne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c. – ha illegittimamente dichiarato la contumacia della società convenuta, procedendo oltre nella trattazione e nella decisione della causa. In tal modo, l'irregolare notifica e la mancata costituzione della società convenuta hanno impedito la valida instaurazione del rapporto processuale in fase di riassunzione e determinato, in base a quanto disposto dall'art. 159, comma
1, c.p.c., la nullità del giudizio di primo grado, ivi compresa la sentenza impugnata.
La nullità del giudizio di primo grado rende superfluo l'esame degli altri motivi, i quali restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione.
In definitiva, la causa va rimessa, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al Tribunale di Torre Annunziata.
Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354
c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (cfr. Cass. Sez. 2,
16/07/2010, n. 16765; Cass. Sez. 6 – 2, Ord. 06/05/2021, n. 11865 e, da ultimo, Cass.
Sez. 3, Ord. 17/12/2024, n. 32933).
Invero, la nullità del giudizio per le ragioni sopra indicate dipende dall'irregolare riassunzione del giudizio da parte dell'appellata cui vanno, quindi, addebitate le spese del grado, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_1
7 , avverso la sentenza n. 2874/2018 pronunciata in data 28 dicembre CP_1
2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Torre Annunziata ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
b) condanna l'appellata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellante che si liquidano in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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