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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4196/2023 R.G. vertente tra
, nato a [...] il giorno 1 gennaio 2001, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Cortesi Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente e
, nata in [...] il [...] Controparte_1
convenuta contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e della contribuzione economica a carico dei genitori - causa trattenuta in decisione sulle conclusioni come precisate da parte ricorrente, unica parte costituita, all'udienza del 18 febbraio 2025, laddove la stessa parte si è riportata alle domande formulate nel ricorso introduttivo, nulla opponendo rispetto all'attuale regime di mantenimento del figlio minorenne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 1 dicembre 2023 esponeva di avere intrattenuto una Parte_1 relazione di convivenza more uxorio con e allegava che, dalla loro unione, è nato Controparte_1
(il 19 aprile 2020) il figlio Per_1
Precisava che il nucleo familiare aveva sempre vissuto presso l'abitazione (in Parma, via Olimpia n. 10) dei propri genitori e di avere comunque acquistato personalmente un immobile in località Casalmaggiore (CR) nella prospettiva di una cessazione della suddetta sistemazione abitativa in Parma.
Rimarcava tuttavia che , a causa del venir meno dei presupposti per la protrazione Controparte_1 della loro convivenza, si era determinata a lasciare la casa familiare il 3 agosto 2023 e a fare stabile rientro presso la sua famiglia di provenienza ancora dimorante nel Paese di origine (Macedonia del Nord).
Fornendo indicazioni sulle proprie risorse reddituali e valorizzando di poter contare sull'appoggio anche economico dei propri genitori nell'adempimento dei doveri genitoriali di accudimento e di assistenza materiale del figlio minorenne, chiedeva disporsene l'affidamento c.d. “super esclusivo” e la collocazione in proprio favore, nonché porsi a carico della DR convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo mensile pari ad Euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione delle parti celebrata il 16 luglio 2024 era dichiarata la contumacia di ed era sentito personalmente Controparte_1 [...]
. Pt_1
Con ordinanza depositata il seguente 17 luglio 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti ed erano disposte officiosamente indagini psicosociali.
Pervenuta all'Ufficio la relazione redatta dai competenti Servizi Sociali e senza ulteriori incombenti, all'udienza del 18 febbraio 2025 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
e sono genitori del minorenne nato a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 Per_1 attualmente dimorante con il padre, i nonni paterni e gli zii paterni presso l'alloggio di edilizia residenziale pubblica di via Olimpia n. 10, in Parma, risultato del tutto conforme, ampio, confortevole e ben curato in occasione della visita domiciliare dei Servizi Sociali.
Nei tempi di impedimento per ragioni lavorative dello stesso odierno ricorrente, sono i congiunti conviventi a prendersi cura del minore. Per_ ha iniziato a frequentare la scuola per l'infanzia nel corso del presente anno 2024/25 e ha mostrato difficoltà nello sviluppo del linguaggio, nel rispetto delle regole e nei rapporti con i pari età.
Nondimeno, il padre e gli altri familiari hanno allacciato buone relazioni con l'istituto scolastico di appartenenza.
Al contrario, anche nel corso del procedimento non è stato possibile raccogliere informazioni sulla convenuta contumace, sicché le uniche indicazioni disponibili sono quelle allegate da , Parte_1 dichiaratosi tra l'altro favorevole all'avvio di contatti tra DR e figlio nel caso vi fossero le condizioni e la disponibilità materna.
E' dunque dato sapere che , già irregolare sul territorio dello Stato (per quanto Controparte_1 evincibile dalla domanda di regolarizzazione presentata il 17 febbraio 2023), è rimasta a far parte del nucleo familiare prima di lasciare l'Italia (nell'agosto 2023) alla volta del domicilio dei suoi genitori in Macedonia del Nord. Per_ L'unico canale comunicativo indiretto è stato rappresentato dai nonni paterni e materni di i quali si sono sentiti a cadenze di circa due o tre mesi fino ad una progressiva interruzione dei loro rapporti.
Tenuto conto delle circostanze così compendiate, v'è pertanto conferma che, da oltre un anno e mezzo ad oggi, rappresenta la figura genitoriale di riferimento per il figlio, essendosi Parte_1 occupato in via unilaterale, sebbene con l'ausilio dei propri congiunti, del suo accudimento, della sua educazione ed istruzione, nonché della sua assistenza, anche materiale. Per_ Nessun contributo alla crescita del figlio è stato invece prestato dalla DR e Controparte_1 la stessa figura materna pare essere fraintesa e non chiara al minore che ad essa riconduce fatti vissuti verosimilmente con la zia o con altro familiare.
Alla stregua di un simile quadro, attestante una perdurante e unilaterale presenza del padre nella crescita del figlio, al pari di una integrale assenza della DR, deve inevitabilmente disporsi l'affidamento c.d. “super esclusivo” di al padre , nel senso che quest'ultimo Per_1 Parte_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in ordine alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, così comunque comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio. Per_ Ancora, se non v'è dubbio alcuno che debba mantenere residenza e collocazione presso il padre, merita invece mirate verifiche – da demandarsi ai Servizi Sociali – l'eventualità che possano avere luogo incontri, ovvero contatti “a distanza”, con la DR , sempre che Controparte_1 quest'ultima manifesti disponibilità al riguardo.
Si incaricano altresì gli stessi Servizi di protrarre per almeno sei mesi il monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, di cercare ulteriori canali di accesso alla figura materna, di verificare le Per_ condizioni di salute e l'andamento scolastico di e di facilitare l'accesso familiare ad ogni necessario supporto per garantire al minore le risorse educative e sanitarie nelle sue aree di sviluppo denotanti fragilità.
In relazione, infine, al mantenimento del minore e alla ponderazione delle risorse economiche dei genitori cui fare riferimento ex art. 337 ter comma 4 c.c., nulla è dato sapere rispetto alla posizione della convenuta, se non che ella ha generica capacità lavorativa in ragione della sua giovane età (sebbene non avesse svolto in Italia alcuna attività retribuita).
Come già rilevato nella menzionata ordinanza del 16-17 luglio 2024, ben più sicura e stabile è invece la posizione del ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della società Elemek Impianti s.r.l., percettore di redditi netti pari ad Euro 15.418,00 nell'anno d'imposta 2021 e di Euro 12.315,00 nell'anno 2022, da ultimo retribuito con importi medi mensili pari a circa Euro 1.500,00 e già capace di acquistare con i risparmi lavorativi una casa in località Casalmaggiore (CR).
Tenuto conto, allora, delle risorse economiche come appena ricostruite, delle esigenze del minorenne rapportate in particolare alla sua età e alla sua frequentazione scolastica, e del Per_1 fatto che egli vive con il padre in via esclusiva, si ritiene del tutto ragionevole – fermi restando i provvedimenti temporanei e urgenti adottati nel corso del procedimento – porsi a carico della DR , a decorrere dalla presente sentenza, un contributo monetario per il suo Controparte_1 mantenimento pari ad Euro 150,00 mensili (contributo sostanzialmente assestato sul c.d. “minimo vitale”), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come meglio disciplinate nella seguente parte dispositiva.
E ciò, invero, anche sul conforme presupposto che sia , in quanto genitore affidatario in Parte_1 via esclusiva e collocatario del minore, a beneficiare integralmente, nella misura del 100%, dell'assegno unico universale per i figli.
Le spese processuali seguono infine la soccombenza, determinata con particolare riguardo alla principale domanda sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., 337 bis e ss. c.c., definitivamente decidendo:
1) dispone l'affidamento c.d. “super esclusivo” del minorenne nato il [...], al Per_1 padre , nel senso che quest'ultimo eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale Parte_1 anche in ordine alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, così comunque comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio;
2) dispone che il suddetto minorenne mantenga residenza e collocazione presso il padre;
3) incarica i competenti Servizi Sociali (Comune di Parma, Struttura Operativa Poli Montanara Pablo) di verificare i presupposti affinché possano avere luogo incontri, ovvero contatti “a distanza”, tra il suddetto minorenne e la DR e, in caso positivo, di elaborare e Controparte_1 di dare attuazione ad un programma di frequentazioni che, per modalità e frequenze, sia maggiormente conforme all'interesse di serena ed equilibrata crescita del minore;
- incarica gli stessi Servizi Sociali di protrarre per almeno sei mesi dalla presente sentenza il monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, di cercare ulteriori canali di accesso alla figura Per_ materna, di verificare le condizioni di salute e l'andamento scolastico di e di facilitare l'accesso familiare ad ogni necessario supporto per garantire al minore le risorse educative e sanitarie nelle sue aree di sviluppo denotanti fragilità;
4) fermi restando i provvedimenti temporanei e urgenti adottati nel corso del procedimento, a decorrere dalla presente sentenza pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minorenne mediante il versamento, entro il giorno 10 di ogni Per_1 mese, al padre dell'importo di Euro 150,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo Parte_1 indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) attribuisce ad il diritto di percepire il 100% dell'assegno unico universale per i figli;
Parte_1
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1 liquidate nell'importo di Euro 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Parma il 3 marzo 2025 Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4196/2023 R.G. vertente tra
, nato a [...] il giorno 1 gennaio 2001, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Cortesi Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente e
, nata in [...] il [...] Controparte_1
convenuta contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e della contribuzione economica a carico dei genitori - causa trattenuta in decisione sulle conclusioni come precisate da parte ricorrente, unica parte costituita, all'udienza del 18 febbraio 2025, laddove la stessa parte si è riportata alle domande formulate nel ricorso introduttivo, nulla opponendo rispetto all'attuale regime di mantenimento del figlio minorenne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 1 dicembre 2023 esponeva di avere intrattenuto una Parte_1 relazione di convivenza more uxorio con e allegava che, dalla loro unione, è nato Controparte_1
(il 19 aprile 2020) il figlio Per_1
Precisava che il nucleo familiare aveva sempre vissuto presso l'abitazione (in Parma, via Olimpia n. 10) dei propri genitori e di avere comunque acquistato personalmente un immobile in località Casalmaggiore (CR) nella prospettiva di una cessazione della suddetta sistemazione abitativa in Parma.
Rimarcava tuttavia che , a causa del venir meno dei presupposti per la protrazione Controparte_1 della loro convivenza, si era determinata a lasciare la casa familiare il 3 agosto 2023 e a fare stabile rientro presso la sua famiglia di provenienza ancora dimorante nel Paese di origine (Macedonia del Nord).
Fornendo indicazioni sulle proprie risorse reddituali e valorizzando di poter contare sull'appoggio anche economico dei propri genitori nell'adempimento dei doveri genitoriali di accudimento e di assistenza materiale del figlio minorenne, chiedeva disporsene l'affidamento c.d. “super esclusivo” e la collocazione in proprio favore, nonché porsi a carico della DR convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo mensile pari ad Euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione delle parti celebrata il 16 luglio 2024 era dichiarata la contumacia di ed era sentito personalmente Controparte_1 [...]
. Pt_1
Con ordinanza depositata il seguente 17 luglio 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti ed erano disposte officiosamente indagini psicosociali.
Pervenuta all'Ufficio la relazione redatta dai competenti Servizi Sociali e senza ulteriori incombenti, all'udienza del 18 febbraio 2025 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
e sono genitori del minorenne nato a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 Per_1 attualmente dimorante con il padre, i nonni paterni e gli zii paterni presso l'alloggio di edilizia residenziale pubblica di via Olimpia n. 10, in Parma, risultato del tutto conforme, ampio, confortevole e ben curato in occasione della visita domiciliare dei Servizi Sociali.
Nei tempi di impedimento per ragioni lavorative dello stesso odierno ricorrente, sono i congiunti conviventi a prendersi cura del minore. Per_ ha iniziato a frequentare la scuola per l'infanzia nel corso del presente anno 2024/25 e ha mostrato difficoltà nello sviluppo del linguaggio, nel rispetto delle regole e nei rapporti con i pari età.
Nondimeno, il padre e gli altri familiari hanno allacciato buone relazioni con l'istituto scolastico di appartenenza.
Al contrario, anche nel corso del procedimento non è stato possibile raccogliere informazioni sulla convenuta contumace, sicché le uniche indicazioni disponibili sono quelle allegate da , Parte_1 dichiaratosi tra l'altro favorevole all'avvio di contatti tra DR e figlio nel caso vi fossero le condizioni e la disponibilità materna.
E' dunque dato sapere che , già irregolare sul territorio dello Stato (per quanto Controparte_1 evincibile dalla domanda di regolarizzazione presentata il 17 febbraio 2023), è rimasta a far parte del nucleo familiare prima di lasciare l'Italia (nell'agosto 2023) alla volta del domicilio dei suoi genitori in Macedonia del Nord. Per_ L'unico canale comunicativo indiretto è stato rappresentato dai nonni paterni e materni di i quali si sono sentiti a cadenze di circa due o tre mesi fino ad una progressiva interruzione dei loro rapporti.
Tenuto conto delle circostanze così compendiate, v'è pertanto conferma che, da oltre un anno e mezzo ad oggi, rappresenta la figura genitoriale di riferimento per il figlio, essendosi Parte_1 occupato in via unilaterale, sebbene con l'ausilio dei propri congiunti, del suo accudimento, della sua educazione ed istruzione, nonché della sua assistenza, anche materiale. Per_ Nessun contributo alla crescita del figlio è stato invece prestato dalla DR e Controparte_1 la stessa figura materna pare essere fraintesa e non chiara al minore che ad essa riconduce fatti vissuti verosimilmente con la zia o con altro familiare.
Alla stregua di un simile quadro, attestante una perdurante e unilaterale presenza del padre nella crescita del figlio, al pari di una integrale assenza della DR, deve inevitabilmente disporsi l'affidamento c.d. “super esclusivo” di al padre , nel senso che quest'ultimo Per_1 Parte_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in ordine alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, così comunque comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio. Per_ Ancora, se non v'è dubbio alcuno che debba mantenere residenza e collocazione presso il padre, merita invece mirate verifiche – da demandarsi ai Servizi Sociali – l'eventualità che possano avere luogo incontri, ovvero contatti “a distanza”, con la DR , sempre che Controparte_1 quest'ultima manifesti disponibilità al riguardo.
Si incaricano altresì gli stessi Servizi di protrarre per almeno sei mesi il monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, di cercare ulteriori canali di accesso alla figura materna, di verificare le Per_ condizioni di salute e l'andamento scolastico di e di facilitare l'accesso familiare ad ogni necessario supporto per garantire al minore le risorse educative e sanitarie nelle sue aree di sviluppo denotanti fragilità.
In relazione, infine, al mantenimento del minore e alla ponderazione delle risorse economiche dei genitori cui fare riferimento ex art. 337 ter comma 4 c.c., nulla è dato sapere rispetto alla posizione della convenuta, se non che ella ha generica capacità lavorativa in ragione della sua giovane età (sebbene non avesse svolto in Italia alcuna attività retribuita).
Come già rilevato nella menzionata ordinanza del 16-17 luglio 2024, ben più sicura e stabile è invece la posizione del ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della società Elemek Impianti s.r.l., percettore di redditi netti pari ad Euro 15.418,00 nell'anno d'imposta 2021 e di Euro 12.315,00 nell'anno 2022, da ultimo retribuito con importi medi mensili pari a circa Euro 1.500,00 e già capace di acquistare con i risparmi lavorativi una casa in località Casalmaggiore (CR).
Tenuto conto, allora, delle risorse economiche come appena ricostruite, delle esigenze del minorenne rapportate in particolare alla sua età e alla sua frequentazione scolastica, e del Per_1 fatto che egli vive con il padre in via esclusiva, si ritiene del tutto ragionevole – fermi restando i provvedimenti temporanei e urgenti adottati nel corso del procedimento – porsi a carico della DR , a decorrere dalla presente sentenza, un contributo monetario per il suo Controparte_1 mantenimento pari ad Euro 150,00 mensili (contributo sostanzialmente assestato sul c.d. “minimo vitale”), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come meglio disciplinate nella seguente parte dispositiva.
E ciò, invero, anche sul conforme presupposto che sia , in quanto genitore affidatario in Parte_1 via esclusiva e collocatario del minore, a beneficiare integralmente, nella misura del 100%, dell'assegno unico universale per i figli.
Le spese processuali seguono infine la soccombenza, determinata con particolare riguardo alla principale domanda sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., 337 bis e ss. c.c., definitivamente decidendo:
1) dispone l'affidamento c.d. “super esclusivo” del minorenne nato il [...], al Per_1 padre , nel senso che quest'ultimo eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale Parte_1 anche in ordine alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, così comunque comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio;
2) dispone che il suddetto minorenne mantenga residenza e collocazione presso il padre;
3) incarica i competenti Servizi Sociali (Comune di Parma, Struttura Operativa Poli Montanara Pablo) di verificare i presupposti affinché possano avere luogo incontri, ovvero contatti “a distanza”, tra il suddetto minorenne e la DR e, in caso positivo, di elaborare e Controparte_1 di dare attuazione ad un programma di frequentazioni che, per modalità e frequenze, sia maggiormente conforme all'interesse di serena ed equilibrata crescita del minore;
- incarica gli stessi Servizi Sociali di protrarre per almeno sei mesi dalla presente sentenza il monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, di cercare ulteriori canali di accesso alla figura Per_ materna, di verificare le condizioni di salute e l'andamento scolastico di e di facilitare l'accesso familiare ad ogni necessario supporto per garantire al minore le risorse educative e sanitarie nelle sue aree di sviluppo denotanti fragilità;
4) fermi restando i provvedimenti temporanei e urgenti adottati nel corso del procedimento, a decorrere dalla presente sentenza pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minorenne mediante il versamento, entro il giorno 10 di ogni Per_1 mese, al padre dell'importo di Euro 150,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo Parte_1 indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) attribuisce ad il diritto di percepire il 100% dell'assegno unico universale per i figli;
Parte_1
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1 liquidate nell'importo di Euro 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Parma il 3 marzo 2025 Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto