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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 106/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-Ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e,
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio in itinere occorso in data 29.08.2022, sono derivati traumi produttivi di una inabilità permanente del 7%, con consequenziale condanna dell' al pagamento della relativa CP_1 indennità e/o rendita oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo, previo cumulo con le menomazioni pregresse e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A fondamento del ricorso, ha dedotto: - Di lavorare come infermiera presso il Servizio 118 dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e di essere rimasta vittima, in data 29.08.2022, di un infortunio in itinere; - Che, in particolare, mentre si accingeva a salire sulla propria autovettura, posta nell'area parcheggio della propria abitazione, per recarsi al lavoro, inciampava a causa della pavimentazione sconnessa e cadeva rovinosamente a terra;
- Che recatasi presso il P.S. del locale nosocomio le veniva diagnosticata una “distorsione ginocchio sx con sospetta lesione LCM, dolore lombo sacrale” (Cfr. All.to 3 al ricorso
– Verbale di dimissione PS); - Che l' riconosceva all'evento CP_1 traumatico la natura di infortunio sul lavoro, accertando una inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 02/09/2022 fino al 1°.12.2022 (Cfr. all. 4 al ricorso); - Che, con successiva nota del 3.12.2022, l'Istituto comunicava all'assicurata il riconoscimento della menomazione all'integrità psico-fisica, quale conseguenza dell'evento, nella misura del 2% (Cfr. all. 5 al ricorso); - Che, avverso tale valutazione, la ricorrente presentava ricorso ex art. 104 del D.P.R. 1124/1965, chiedendo il riconoscimento della invalidità permanente nella maggiore misura del 7% (Cfr. all. 6 al ricorso); - Che, con nota del 10.10.2023, l'Istituto comunicava all'assicurata di non espletare la collegiale medica stante la concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale già espressa (Cfr. all. 7 al ricorso).
Si costituiva in giudizio l
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa ribadendo, quindi, che la valutazione del caso effettuata (2%) per l'infortunio sul lavoro sia rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al D. L.vo 38/2000. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Al fine di valutare il grado dei postumi permanenti residuati alla ricorrente a seguito dell'infortunio in itinere del 29.08.2022, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Come noto in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_2 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame, l' ha ravvisato la natura di infortunio CP_1 sul lavoro dell'evento occorso in data 29.08.2022 e ha riconosciuto l'esistenza di una menomazione psico fisica dell'assicurata, conseguenza dell'evento traumatico, quantificandola nella misura del 2%. La ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP_2 convenuto e ha chiesto giudizialmente il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 7%, previo cumulo con pregresse menomazioni già accertate e riconosciute.
Ritenuto opportuno ai fini del decidere, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottor , in seguito ad attento Persona_2 esame della documentazione sanitaria in atti e alla luce della visita medica effettuata, ha accertato che dall'evento traumatico occorso a e già riconosciuto dall di natura Parte_1 CP_1 tecnopatica, sono derivati postumi invalidanti per: “Trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento collaterale interno (RM del 14.09.2022) e conseguente lassità legamentosa di 2° grado”. Il CTU, quindi, ha proceduto alla quantificazione delle menomazioni riscontrate, valutando il consequenziale danno biologico permanente nella misura del 6%, con riferimento alla voce n. 278, delle tabelle di cui al D. Lgs.38/2000, (lassità articolare del ginocchio da rottura di uno dei 2 legamenti collaterali, non operata, DBP valutabile fino al 7%). Valutato, inoltre, il preesistente danno biologico derivante da pregresse menomazioni già accertate e riconosciute alla ricorrente nella misura del 6%, l'ausiliario del giudice ha quantificato il grado complessivo nella misura del 12%, con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica, ovvero dal 2.12.2022, coincidente con la data della ripresa dell'attività lavorativa. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU, concordi le note trasmesse da entrambi i consulenti delle parti.
Orbene, non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la sua relazione è esauriente, il metodo logico seguito appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
La ricorrente avrà, quindi, diritto all'indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D. Lgs.vo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6%, per le menomazioni derivate dall'infortunio occorso in data 29.08.2022 e, tenuto conto delle pregresse menomazioni già accertate e riconosciute, complessivamente del 12%, con decorrenza dal 2.12.2022, giorno di ripresa dell'attività lavorativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite, determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2
c.t.u. espletata liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , nella causa iscritta al Parte_1 CP_1
R.G. n. 106/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio in itinere occorso alla ricorrente in data 29.08.2022, sono residuati alla stessa postumi permanenti valutati nella misura del 6% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, nella misura complessiva del 12% e, per l'effetto, condanna l a corrispondere in favore della parte CP_1 ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D. Lvo n. 38 del 2000, con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica, ovvero dal 02.12.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, fino al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria;
c) pone a carico dell' le spese della c.t.u. espletata, liquidate CP_1 con separato decreto. Terni, 8 gennaio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 106/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-Ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e,
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio in itinere occorso in data 29.08.2022, sono derivati traumi produttivi di una inabilità permanente del 7%, con consequenziale condanna dell' al pagamento della relativa CP_1 indennità e/o rendita oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo, previo cumulo con le menomazioni pregresse e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A fondamento del ricorso, ha dedotto: - Di lavorare come infermiera presso il Servizio 118 dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e di essere rimasta vittima, in data 29.08.2022, di un infortunio in itinere; - Che, in particolare, mentre si accingeva a salire sulla propria autovettura, posta nell'area parcheggio della propria abitazione, per recarsi al lavoro, inciampava a causa della pavimentazione sconnessa e cadeva rovinosamente a terra;
- Che recatasi presso il P.S. del locale nosocomio le veniva diagnosticata una “distorsione ginocchio sx con sospetta lesione LCM, dolore lombo sacrale” (Cfr. All.to 3 al ricorso
– Verbale di dimissione PS); - Che l' riconosceva all'evento CP_1 traumatico la natura di infortunio sul lavoro, accertando una inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 02/09/2022 fino al 1°.12.2022 (Cfr. all. 4 al ricorso); - Che, con successiva nota del 3.12.2022, l'Istituto comunicava all'assicurata il riconoscimento della menomazione all'integrità psico-fisica, quale conseguenza dell'evento, nella misura del 2% (Cfr. all. 5 al ricorso); - Che, avverso tale valutazione, la ricorrente presentava ricorso ex art. 104 del D.P.R. 1124/1965, chiedendo il riconoscimento della invalidità permanente nella maggiore misura del 7% (Cfr. all. 6 al ricorso); - Che, con nota del 10.10.2023, l'Istituto comunicava all'assicurata di non espletare la collegiale medica stante la concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale già espressa (Cfr. all. 7 al ricorso).
Si costituiva in giudizio l
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa ribadendo, quindi, che la valutazione del caso effettuata (2%) per l'infortunio sul lavoro sia rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al D. L.vo 38/2000. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Al fine di valutare il grado dei postumi permanenti residuati alla ricorrente a seguito dell'infortunio in itinere del 29.08.2022, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Come noto in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_2 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame, l' ha ravvisato la natura di infortunio CP_1 sul lavoro dell'evento occorso in data 29.08.2022 e ha riconosciuto l'esistenza di una menomazione psico fisica dell'assicurata, conseguenza dell'evento traumatico, quantificandola nella misura del 2%. La ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP_2 convenuto e ha chiesto giudizialmente il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 7%, previo cumulo con pregresse menomazioni già accertate e riconosciute.
Ritenuto opportuno ai fini del decidere, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottor , in seguito ad attento Persona_2 esame della documentazione sanitaria in atti e alla luce della visita medica effettuata, ha accertato che dall'evento traumatico occorso a e già riconosciuto dall di natura Parte_1 CP_1 tecnopatica, sono derivati postumi invalidanti per: “Trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento collaterale interno (RM del 14.09.2022) e conseguente lassità legamentosa di 2° grado”. Il CTU, quindi, ha proceduto alla quantificazione delle menomazioni riscontrate, valutando il consequenziale danno biologico permanente nella misura del 6%, con riferimento alla voce n. 278, delle tabelle di cui al D. Lgs.38/2000, (lassità articolare del ginocchio da rottura di uno dei 2 legamenti collaterali, non operata, DBP valutabile fino al 7%). Valutato, inoltre, il preesistente danno biologico derivante da pregresse menomazioni già accertate e riconosciute alla ricorrente nella misura del 6%, l'ausiliario del giudice ha quantificato il grado complessivo nella misura del 12%, con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica, ovvero dal 2.12.2022, coincidente con la data della ripresa dell'attività lavorativa. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU, concordi le note trasmesse da entrambi i consulenti delle parti.
Orbene, non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la sua relazione è esauriente, il metodo logico seguito appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
La ricorrente avrà, quindi, diritto all'indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D. Lgs.vo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6%, per le menomazioni derivate dall'infortunio occorso in data 29.08.2022 e, tenuto conto delle pregresse menomazioni già accertate e riconosciute, complessivamente del 12%, con decorrenza dal 2.12.2022, giorno di ripresa dell'attività lavorativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite, determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2
c.t.u. espletata liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , nella causa iscritta al Parte_1 CP_1
R.G. n. 106/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio in itinere occorso alla ricorrente in data 29.08.2022, sono residuati alla stessa postumi permanenti valutati nella misura del 6% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, nella misura complessiva del 12% e, per l'effetto, condanna l a corrispondere in favore della parte CP_1 ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D. Lvo n. 38 del 2000, con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica, ovvero dal 02.12.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, fino al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria;
c) pone a carico dell' le spese della c.t.u. espletata, liquidate CP_1 con separato decreto. Terni, 8 gennaio 2025
Il giudice
Michela Francorsi