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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 260/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, C.F.: – rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ANTONINO MAZZARELLA e dall'Avv. RUGGERO VINCIFIORI, PEC: – Email_1
Email_2 appellante
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti EMILIANO LUCA e MARTINA
TROMBETTA, PEC: – Email_3
Email_4 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
CORTE DI APPELLO DI PALERMO Parte_3
Pag. 1 di 14 IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO PROPOSTO ED IN RIFORMA DELLA
SENTENZA IMPUGNATA
PRELIMINARMENTE
1) Sospendere, ex art. 351 c.p.c., la provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, sussistendone i presupposti in ragione del grave nocumento che ne deriverebbe all'amministrazione universitaria.
2) Disporre ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. un differimento della prima udienza di comparizione al fine di consentire, nel rispetto dei termini di rito, la chiamata in causa dei seguenti soggetti terzi:
- Presidenza Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri Controparte_1 pro tempore;
- in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore;
- in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_3
- in persona del Ministro pro tempore. Controparte_4
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
3) Ritenere e dichiarare infondata la richiesta di corresponsione di € 91.291/59 a titolo di rideterminazione della borsa di studio.
4) Ritenere e dichiarare che i chiamati in causa, ciascuno per la parte di propria CP_5 competenza, sono tenuti a manlevare l' da ogni pretesa Parte_1 avversaria, condannando gli stessi a rifonderla da quanto sarà eventualmente tenuta a pagare in favore di parte ricorrente.
5) Condannare controparte al pagamento delle competenze e delle spese di lite del doppio grado di giudizio, ivi incluso il contributo unificato già versato in primo grado per la chiamata di terzo, pari ad € 379/50.
Per l'appellato piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto dall' Parte_1
con la conferma della pronuncia appellata e ogni conseguente statuizione in merito
[...] alle spese del presente grado di giudizio.
Pag. 2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato - premesso di avere Parte_2 frequentato, negli anni accademici dal 1998/1999 al 2002/2003, la scuola di specializzazione in Pediatria presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle
Università degli Studi di Palermo fino al conseguimento del relativo titolo – unitamente ad altri attori in analoga situazione, ha evocato in giudizio innanzi il
Tribunale di Roma il , il Controparte_2
, il il Controparte_3 Controparte_6 [...]
, l' e la Controparte_4 Parte_1 Controparte_7
, chiedendo che le Amministrazioni convenute venissero dichiarate
[...] responsabili, in solido tra loro, dell'inadempimento dell'obbligo di tempestivo e/o esatto recepimento della direttiva 93/16/CEE, disciplinante la formazione dei medici specializzandi, nella parte in cui riconosceva ai medesimi il diritto ad un adeguata retribuzione e, per l'effetto, che venissero condannati al risarcimento del danno.
2. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti, perché infondate.
3. In parziale accoglimento del proposto ricorso, il Tribunale di Roma con sentenza n. 10286 del 19 maggio 2017 riconosceva in favore dei ricorrenti e segnatamente per la “il diritto a beneficiare della rideterminazione triennale Pt_2 dell'importo percepito a titolo di borsa di studio, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL del Servizio Sanitario Nazionale del medici neo assunti, ai sensi dell'articolo 6, comma I, del Decreto Legislativo 257/1991...e condanna l' Parte_1 odierna resistente al pagamento delle relative somme maggiorate degli interessi ex
[...] articolo 1284 c.c. a far data dal 29.12.2008”.
4. La sentenza, impugnata dalla , veniva confermata dalla Corte di Pt_2
Appello di Roma.
5. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la premettendo di aver percepito la Pt_2 borsa di studio ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991 senza che fosse stata effettuata alcuna rideterminazione triennale come previsto dalla citata norma, e di aver ottenuto per il tramite della sentenza suddetta del Tribunale di Roma la condanna della sola al pagamento della somma Parte_1
Pag. 3 di 14 risultante dalla rideterminazione triennale della borsa di studio, parametrata
“all'incremento di trattamento economico previsto dal CCNL dei medici del SSN”, oltre interessi legali, adiva il Tribunale di Palermo al fine di ottenere la liquidazione della adeguata remunerazione così rideterminata, oltre interessi.
6. Si costituiva l' la quale, preliminarmente, Parte_1
domandava la chiamata di terzo della del Controparte_8
, del , Controparte_2 Controparte_3
del e, nel merito, chiedeva che venisse Controparte_4 dichiarata infondata la domanda di parte attrice di corresponsione di euro 91.291,59 a titolo di rideterminazione della borsa di studio come dalla stessa computati.
7. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 02/01/19, il Tribunale di Palermo, preliminarmente rigettando le richieste di C.T.U. e di chiamata di terzo, accogliendo la domanda della , per il quale riteneva sussistente il diritto nel merito, Pt_2
tenuto conto che l'accertamento del diritto della Dott.ssa ad ottenere la Pt_2
rideterminazione triennale della borsa di studio era già stato effettuato con sentenza
10286 del 19/5/2017 del Tribunale di Roma, condannava l' al pagamento CP_2 dell'intera somma di euro 81.204,64 inclusivi della somma corrispondente alla rideterminazione dell'incremento percentuale del trattamento tabellare stabilito dal
SSN per euro 10.706,44 , a cui aggiungere gli interessi calcolati ex art 1284 c.c. per il periodo dal 29.12.08 al 30.04.2018 pari a 10.052,85, per un ammontare di euro
91.291,59 pari alla differenza del trattamento economico lordo tra quanto rideterminato e quanto erogato alla ricorrente pari a euro 57.501,80, rivalutato come sopra indicato oltre interessi successivi di legge sino al saldo effettivo.
8. Con atto di citazione depositato in data 27.3.2019 l' Parte_1
, ha proposto appello avverso la predetta pronuncia,
[...]
chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
9. In dettaglio, ha censurato l'accoglimento delle domande originariamente proposte dalla , nonché il rigetto della chiamata in causa della Pt_2 [...]
del Controparte_8 Controparte_2
, del e del , ha,
[...] Controparte_3 Controparte_4
Pag. 4 di 14 infine, rilevato l'erroneità della motivazione in ordine all'individuazione della base di calcolo su cui operare la rideterminazione triennale art. 6 d.lgs. 257/91.
10. Si è costituita che, domandando la conferma Parte_2 dell'ordinanza appellata, ha chiesto preliminarmente di dichiarare l'appello inammissibile e nel merito, di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto.
11. Sostituita l'udienza del giorno 19 giugno 2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
12. L'appello è fondato nei limiti di cui appresso.
13. Con il primo motivo di gravame, l' lamenta Parte_1 che il Tribunale abbia errato nel dichiarare l'estraneità delle Pubbliche
Amministrazioni delle quali aveva chiesto la chiamata in causa, in violazione dell'art
269 c.p.c. ed abbia pronunciato la statuizione di condanna esclusivamente nei confronti dell'odierna appellante.
14. Segnatamente, deduce che si potesse configurare un obbligo di pagamento per l' solo ed esclusivamente sulla base di una preventiva copertura finanziaria CP_2
della del Controparte_8 [...]
, del e del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e delle finanze, rilevando che l'onere economico in esame grava sull' , CP_2
quale ente pagatore, soltanto lì dove la stessa abbia ricevuto da parte delle
Amministrazioni sopracitate i relativi fondi, su cui dunque gravano le pretese economiche azionate.
15. Sul punto, la deduce la correttezza della sentenza impugnata Pt_2
nella parte in cui il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di controparte di chiamata di terzo, poiché inammissibile, rilevando l'estraneità delle Amministrazioni centrali rispetto alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti della sola Università degli studi di Palermo, considerando, ulteriormente, che il passaggio in giudicato della citata pronuncia ha precluso pacificamente ogni diritto di rivalsa in capo all'appellante.
Pag. 5 di 14 16. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha individuato la base di calcolo sulla quale ha quantificato le somme dovute alla controparte a titolo di rideterminazione triennale ex art. 6 d.lgs.
257/91 della borsa di studio percepita, applicando erroneamente come base di calcolo l'intero trattamento economico previsto dal d.lgs. 368/99, a spregio di quanto statuito dal giudice di Roma nella pronuncia di condanna oggi impugnata.
17. Infine, con il terzo motivo di appello, l' deduce che il Tribunale CP_2
abbia errato nel pronunciare nei propri riguardi condanna alle spese legali, allorquando avrebbe dovuto compensarle stante l'iniqua decisione nel merito.
18. Sulla questione, l'appellata contesta le deduzioni di controparte, poiché inammissibili ed infondate, ritenuto che ben abbia operato il giudice di prime cure nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di borsa di studio soggetta a rideterminazione triennale secondo gli aumenti minimi tabellari stabiliti dal CCNL di settore, nel pieno rispetto delle statuizioni rese con la sentenza passata in giudicato dal Tribunale di Roma, in conformità della disciplina di cui al d.lgs. 368/99 e della
CTP condotta.
19. Così riassunte le deduzioni delle parti, si osserva quanto segue.
20. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata ex art. 342 e 434 c.p.c.
21. Con riferimento all'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata giova rilevare, innanzi tutto, che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni di parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. n. 21336/2017, n. 7332/2018 e n. 4136/2019).
Pag. 6 di 14 22. Pertanto l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa (Cass. n. 20124/2015 e Sez. Un. n. 27199/2017).
23. Sulla scorta di tali condivisibili criteri interpretativi, deve ritenersi che l'impugnazione proposta sia ammissibile, consentendo di evincere le critiche mosse alla decisione con sufficiente grado di specificità, come sarà appresso evidenziato.
24. Tanto considerato, ai fini dell'esame della questione preliminare relativa alla chiamata di terzo in giudizio delle Pubbliche Amministrazioni non ritualmente citate nel giudizio di primo grado, è utile sottolineare che la Suprema Corte ha chiarito che, allorquando la chiamata in causa di un terzo avvenga su istanza di parte ed al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., “è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo” ( Cass.
S.U. n. 4309/2010, Cass. Sez. 3, n. 9570/2015 e n. 3692/2020).
25. Quanto chiarito, consente al Collegio, adesivamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, e sulla scorta di quanto stabilito dal Tribunale di Roma, di ritenere le Amministrazioni centrali escluse dal Tribunale, parti estranee del presente giudizio, non potendosi scorgere alcuna violazione del diritto di rivalsa che sussiste in capo all'appellante in ordine alla decisione impugnata, considerato altresì che l'azione di chiamata di terzo risulta preclusa a seguito della definizione con effetto di giudicato della causa principale incardinata presso il Tribunale di Roma.
Pag. 7 di 14 26. Passando alla disamina dei motivi di impugnazione proposti dall'appellante, congiuntamente esaminati, in quanto logicamente connessi, occorre analizzare la questione relativa alla sussistenza del diritto vantato dalla , quale Pt_2 conseguenza della mancata ottemperanza, da parte dello Stato Italiano, delle direttive comunitarie in materia.
27. Al riguardo deve considerarsi che, il presente giudizio trae origine dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 10286/2017 pronunciata in favore della
, e tenuto conto che tale pronuncia non è stata impugnata Pt_2 dall'Amministrazione oggi ricorrente e solo limitatamente al capo relativo il risarcimento del danno dalla , è da ritenersi pacificamente passata in Pt_2
giudicato con riguardo alle statuizioni sopra riportate e che interessano in questa sede, ragion per cui non vi è alcun dubbio in ordine al diritto ad ottenere la rideterminazione triennale della borsa di studio percepita nel periodo di formazione tra il 1998/99 e l'ottobre 2003.
28. Pertanto, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure,
l'accertamento del diritto ad ottenere la rideterminazione triennale della borsa di studio, percepita nel periodo di formazione tra il 1998 e l'ottobre 2003, è già stato effettuato con sentenza del Tribunale di Roma n. 10286 del 19 maggio 2017 che ha - per quanto di interesse in questa sede - così statuito: “dichiara il diritto degli appellanti principali alla rideterminazione triennale delle borse di studio percepite, parametrata all'incremento di trattamento economico previsto dal CCNL del medici del SSN;
condanna l'al pagamento in favore degli appellanti delle relative somme, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità al saldo”.
29. La richiamata sentenza ha ritenuto fondata la relativa domanda proposta dagli originari ricorrenti sulla base delle argomentazioni che di seguito sinteticamente si riportano: a) fino all'anno 2006/2007 il rapporto degli specializzandi era regolato, in via transitoria, dall'art. 6 d.lgs. n. 257/1991, senza possibilità di applicare retroattivamente per tutto il periodo compreso fino all'anno 2005/2006 il successivo regime di cui ai d.p.c.m. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007; b) alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “… rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti "di qualsiasi genere" ricompresi nel blocco
Pag. 8 di 14 temporaneo ed espressamente considerate dall'art. 1, comma 33, legge n.549 del 1995, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina non è riconoscibile l'aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005, mentre il blocco degli incrementi contrattuali non si è esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardava solamente il biennio 1992-1993” (Cass. nn. 16385/2008 e
18562/2012), la domanda di condanna al pagamento della rideterminazione triennale sui compensi percepiti dagli appellanti è fondata, mentre non compete l'indicizzazione annuale.
30. Invero, l'art. 6 d.lgs. n. 257/1991 prevedeva “Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, in funzione del Controparte_9 miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale”.
31. Al riguardo, questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento più volte affermato dalla Corte di Cassazione e, da ultimo, ribadito con la sentenza n.
25325 del 2023.
32. L'orientamento in questione muove dalla premessa che il trattamento economico dei medici specializzandi, disciplinato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 368 del
1999, in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, si applica, per effetto del D.P.C.M 7 marzo 2007, in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, e non anche a coloro i quali risultavano già iscritti ai corsi degli anni antecedenti, con la diretta conseguenza che, nei confronti di questi ultimi, trova applicazione, in materia di retribuzione, la disciplina di cui al D.Lgs. n.
257 del 1991.
33. Tale affermazione di principio si giustifica in ragione del fatto che la direttiva n. 93/16/CEE si caratterizza per essere un testo privo di carattere innovativo,
Pag. 9 di 14 essendo finalizzato a realizzare un mero coordinamento delle disposizioni comunitarie in materia di retribuzione, già vigenti al tempo della sua adozione.
34. La funzione di coordinamento della direttiva n. 93/16 emerge, altresì, dalla circostanza che la stessa si limita a riprodurre, senza apportare alcuna modifica, le disposizioni in materia di remunerazione dei medici specializzandi già oggetto di tre direttive anteriori: le direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76.
35. La direttiva n. 93/16 ha, infatti, provveduto al riordino dell'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, introducendo e regolamentando il contratto di formazione (inizialmente denominato "contratto di formazione lavoro" e, successivamente, "contratto di formazione specialistica") tra
Università e medici specializzandi, a rinnovo annuale;
in relazione a suddetto contratto di formazione, il trattamento economico è definito dalla disciplina in esame come composto da una quota annua fissa e da una quota variabile in ragione degli anni di specializzazione.
36. Inoltre, va ritenuto adeguato il detto importo nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, poiché nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata né sono posti i criteri per la sua determinazione (Cass.
15/06/2016 n. 12346; Cass.23/09/2016 n. 18710).
37. E tale orientamento, secondo la Suprema Corte, trova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria.
38. E, del resto, il “blocco” delle borse di studio ha avuto, comunque, una durata limitata nel tempo, essendo stato superato dalla novella legislativa in vigore dal 2006.
39. Sul punto, appare opportuno precisare, ulteriormente, che da tale contratto, secondo un indirizzo ormai pacifico della Corte di Cassazione, non sorge un rapporto inquadrabile nello schema del lavoro subordinato, né in quello della parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio
Pag. 10 di 14 tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione, ivi contenuto (v. Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n.
20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670).
40. Il recepimento dell'obbligo di adeguata remunerazione dei medici specialisti, pertanto, può dirsi realizzato, dapprima, per effetto della legge 29/12/1990 n. 428 e, quindi, con il D.Lgs. n. 257 del 1991, attraverso l'introduzione della borsa di studio, e non, invece, in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al
D.Lgs. n. 368 del 1999. Invero, come precisato a più riprese dalla Corte di Cassazione,
l'importo della predetta borsa di studio, così come definito nel D.Lgs. 257/1991, «è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico»
(Cass. n. 18054/2020; in senso conforme Cass., 15/06/2016, n. 12346; Cass.,
23/09/2016).
41. Le considerazioni sin qui svolte conducono a ritenere che il D.Lgs. n. 368 del
1999, in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, non può considerarsi il primo atto di recepimento e adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi comunitari in materia di remunerazione spettante ai medici specializzandi, in ragione del fatto che a tali obblighi comunitari lo Stato si era già adeguato con l'emanazione del D.Lgs. n.
257 del 1991, sicché nessuna violazione del diritto comunitario può dirsi realizzata ad opera dell'ordinamento interno.
42. Non essendo possibile rintracciare alcuna violazione del diritto comunitario, è preclusa la possibilità di configurare alcuna responsabilità contrattuale di natura indennitaria a carico dello Stato, mancando il requisito dell'inadempimento dell'obbligazione.
43. Considerata, infine, la natura non autoesecutiva delle direttive in esame e la circostanza che la parte appellata abbia conseguito i diplomi di specializzazione nell'anno 2003 e, quindi, sotto la vigenza del D.Lgs. n. 257/1991, l'impugnazione proposta non può trovare accoglimento.
44. Tanto dedotto, la Corte non può che ribadire quanto sopra già accennato: pur
Pag. 11 di 14 dovendosi dare atto di recenti orientamenti giurisprudenziali, ivi comprese le recenti pronunce della Suprema Corte, secondo cui “l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad indicizzazione né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6” (Cass. civ. sentenza n. 15014/2022 e n.
25664/23 e ss.), il diritto della alla rideterminazione triennale della Pt_2 borsa di studio percepita nell'intero periodo di riferimento è stato sancito con pronuncia della Corte di appello di Roma che ha acquisito efficacia di giudicato e che non può essere rimessa in discussione in questa sede, con la conseguenza che il relativo motivo di appello è infondato ed inammissibile, in quanto sollecita una rimeditazione di questioni ormai coperte dal precedente giudicato.
45. Di contro deve ritenersi fondato il secondo motivo di appello poiché ha errato il Tribunale nella determinazione della remunerazione adeguata soggetta a rideterminazione triennale della parte predetta, adottando la normativa di cui al
DPCM del 7 marzo 2007, 6 luglio 2007 e 2 novembre 2007, la quale attua il trattamento economico previsto dal d.lgs. 368/99 come modificato dalla legge
266/2005 pari ad una parte fissa annua lorda di 22.700 euro ed una parte variabile lorda di 2.300,00 euro per i primi due anni di specializzazione e di 3.300,00 euro per gli ulteriori tre anni, anziché utilizzare, più correttamente, la base di calcolo in ossequio alle previsioni di cui all'art. 6 c. 1 d.lgs. 257/91 che indica la somma fissa annua pari a 11.598,33 euro (21.500.000 lire).
46. Difatti, la domanda dell'appellata originariamente proposta, come ha recentemente ribadito la giurisprudenza di legittimità (sent. 25325/23 citata), è finalizzata ad ottenere l'applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 368 del 1999 o comunque a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l'efficacia differita. In proposito, osserva peraltro il Collegio che il differimento dell'entrata in vigore della normativa di cui al D.Lgs. n.
368 del 1999 - che è una normativa più favorevole - rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non
Pag. 12 di 14 ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno.
47. Sulla scorta di quanto dedotto, questa Corte ritiene necessario operare una più corretta rideterminazione del quantum dovuto alla a titolo di Pt_2
rideterminazione triennale in funzione dei miglioramenti stipendiali del tabellare previsto dai CC.CC.NN.LL. del S.S.N. della Dirigenza Medica a decorrere dal 1° novembre 1998 al 31 dicembre 2001 e dal CCNL parte normativa 2002-2005 ed economica 2002-2003 in forza al trattamento stabilito dell'art. 6 d.lgs. 257/91.
48. Nello specifico il CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria parte economica dal 1°
Gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 ha previsto all'art. 36 un incremento mensile lordo previsto per i dirigenti medici di I livello pari a euro 37,70 dal 1° novembre 1998 al 31 maggio 1999 per un totale complessivo di 7 mensilità pari a euro 263,9; dal 1° giugno
1999 al 30 giugno 2000 l'incremento è stato di euro 70,23 con riassorbimento del precedente (70,23-37,70=32,53) per un totale complessivo di 13 mensilità pari a euro
912,99 (euro 32,53+ 37,70= euro 70,23 x 13) . Allo stesso modo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 l'incremento mensile loro previsto per i dirigenti medici di I livello è stato di euro 25,82 per un totale complessivo di 12 mensilità pari a euro 1.152,6 (euro
25,82+37,70+32,53= euro 96,05 x 12); dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001
l'incremento è stato di euro 49,57 con riassorbimento del precedente (49,57-
25,82=23,75) per un totale complessivo di 6 mensilità pari a euro 718,8 (euro
23,75+25,82+37,70+32,53= euro 119,8 x 6).
49. Con l'applicazione del successivo CCNL parte normativa 2002-2005 ed economica 2002-2003, l'art. 35 ha previsto dall'01.01.2002 al 31.12.2002 l'incremento mensile lordo di euro 70,40 per un totale complessivo di 12 mensilità pari a euro
2.282,4 (euro 70,40+23,75+25,82+37,70+32,53= euro 190,2 x 12); dal 1° gennaio 2003 al
31 dicembre 2003 l'incremento mensile lordo è stato di euro 82,50 per un totale complessivo di 10 mensilità pari a euro 2.727,00 (euro
82,50+70,40+23,75+25,82+37,70+32,53= euro 272,2 x 10). Il totale complessivo dei
Pag. 13 di 14 suddetti importi ammonta a euro 8.057,69 più interessi legali pari ad euro 1.013,17 per un totale di euro 9.070,86.
50. Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'
[...]
deve essere condannata al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di € 9.070,86, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
[...]
51. Alla luce del fatto che il presente giudizio viene definito sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi in epoca solo successiva alla proposizione dell'impugnazione, sussistono i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la integrale compensazione delle spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti:
- in parziale accoglimento dell'appello avverso l'ordinanza ex. 702 ter c.p.c, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 02/01/2019 proposto dall' nei confronti di Parte_1 Parte_2
con citazione del 04/02/2019, condanna l'
[...] Parte_1
a corrispondere l'importo di euro 9.070,86, a titolo di
[...]
rideterminazione triennale, in favore di Parte_2
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 19 novembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 260/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, C.F.: – rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ANTONINO MAZZARELLA e dall'Avv. RUGGERO VINCIFIORI, PEC: – Email_1
Email_2 appellante
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti EMILIANO LUCA e MARTINA
TROMBETTA, PEC: – Email_3
Email_4 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
CORTE DI APPELLO DI PALERMO Parte_3
Pag. 1 di 14 IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO PROPOSTO ED IN RIFORMA DELLA
SENTENZA IMPUGNATA
PRELIMINARMENTE
1) Sospendere, ex art. 351 c.p.c., la provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, sussistendone i presupposti in ragione del grave nocumento che ne deriverebbe all'amministrazione universitaria.
2) Disporre ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. un differimento della prima udienza di comparizione al fine di consentire, nel rispetto dei termini di rito, la chiamata in causa dei seguenti soggetti terzi:
- Presidenza Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri Controparte_1 pro tempore;
- in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore;
- in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_3
- in persona del Ministro pro tempore. Controparte_4
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
3) Ritenere e dichiarare infondata la richiesta di corresponsione di € 91.291/59 a titolo di rideterminazione della borsa di studio.
4) Ritenere e dichiarare che i chiamati in causa, ciascuno per la parte di propria CP_5 competenza, sono tenuti a manlevare l' da ogni pretesa Parte_1 avversaria, condannando gli stessi a rifonderla da quanto sarà eventualmente tenuta a pagare in favore di parte ricorrente.
5) Condannare controparte al pagamento delle competenze e delle spese di lite del doppio grado di giudizio, ivi incluso il contributo unificato già versato in primo grado per la chiamata di terzo, pari ad € 379/50.
Per l'appellato piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto dall' Parte_1
con la conferma della pronuncia appellata e ogni conseguente statuizione in merito
[...] alle spese del presente grado di giudizio.
Pag. 2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato - premesso di avere Parte_2 frequentato, negli anni accademici dal 1998/1999 al 2002/2003, la scuola di specializzazione in Pediatria presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle
Università degli Studi di Palermo fino al conseguimento del relativo titolo – unitamente ad altri attori in analoga situazione, ha evocato in giudizio innanzi il
Tribunale di Roma il , il Controparte_2
, il il Controparte_3 Controparte_6 [...]
, l' e la Controparte_4 Parte_1 Controparte_7
, chiedendo che le Amministrazioni convenute venissero dichiarate
[...] responsabili, in solido tra loro, dell'inadempimento dell'obbligo di tempestivo e/o esatto recepimento della direttiva 93/16/CEE, disciplinante la formazione dei medici specializzandi, nella parte in cui riconosceva ai medesimi il diritto ad un adeguata retribuzione e, per l'effetto, che venissero condannati al risarcimento del danno.
2. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti, perché infondate.
3. In parziale accoglimento del proposto ricorso, il Tribunale di Roma con sentenza n. 10286 del 19 maggio 2017 riconosceva in favore dei ricorrenti e segnatamente per la “il diritto a beneficiare della rideterminazione triennale Pt_2 dell'importo percepito a titolo di borsa di studio, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL del Servizio Sanitario Nazionale del medici neo assunti, ai sensi dell'articolo 6, comma I, del Decreto Legislativo 257/1991...e condanna l' Parte_1 odierna resistente al pagamento delle relative somme maggiorate degli interessi ex
[...] articolo 1284 c.c. a far data dal 29.12.2008”.
4. La sentenza, impugnata dalla , veniva confermata dalla Corte di Pt_2
Appello di Roma.
5. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la premettendo di aver percepito la Pt_2 borsa di studio ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991 senza che fosse stata effettuata alcuna rideterminazione triennale come previsto dalla citata norma, e di aver ottenuto per il tramite della sentenza suddetta del Tribunale di Roma la condanna della sola al pagamento della somma Parte_1
Pag. 3 di 14 risultante dalla rideterminazione triennale della borsa di studio, parametrata
“all'incremento di trattamento economico previsto dal CCNL dei medici del SSN”, oltre interessi legali, adiva il Tribunale di Palermo al fine di ottenere la liquidazione della adeguata remunerazione così rideterminata, oltre interessi.
6. Si costituiva l' la quale, preliminarmente, Parte_1
domandava la chiamata di terzo della del Controparte_8
, del , Controparte_2 Controparte_3
del e, nel merito, chiedeva che venisse Controparte_4 dichiarata infondata la domanda di parte attrice di corresponsione di euro 91.291,59 a titolo di rideterminazione della borsa di studio come dalla stessa computati.
7. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 02/01/19, il Tribunale di Palermo, preliminarmente rigettando le richieste di C.T.U. e di chiamata di terzo, accogliendo la domanda della , per il quale riteneva sussistente il diritto nel merito, Pt_2
tenuto conto che l'accertamento del diritto della Dott.ssa ad ottenere la Pt_2
rideterminazione triennale della borsa di studio era già stato effettuato con sentenza
10286 del 19/5/2017 del Tribunale di Roma, condannava l' al pagamento CP_2 dell'intera somma di euro 81.204,64 inclusivi della somma corrispondente alla rideterminazione dell'incremento percentuale del trattamento tabellare stabilito dal
SSN per euro 10.706,44 , a cui aggiungere gli interessi calcolati ex art 1284 c.c. per il periodo dal 29.12.08 al 30.04.2018 pari a 10.052,85, per un ammontare di euro
91.291,59 pari alla differenza del trattamento economico lordo tra quanto rideterminato e quanto erogato alla ricorrente pari a euro 57.501,80, rivalutato come sopra indicato oltre interessi successivi di legge sino al saldo effettivo.
8. Con atto di citazione depositato in data 27.3.2019 l' Parte_1
, ha proposto appello avverso la predetta pronuncia,
[...]
chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
9. In dettaglio, ha censurato l'accoglimento delle domande originariamente proposte dalla , nonché il rigetto della chiamata in causa della Pt_2 [...]
del Controparte_8 Controparte_2
, del e del , ha,
[...] Controparte_3 Controparte_4
Pag. 4 di 14 infine, rilevato l'erroneità della motivazione in ordine all'individuazione della base di calcolo su cui operare la rideterminazione triennale art. 6 d.lgs. 257/91.
10. Si è costituita che, domandando la conferma Parte_2 dell'ordinanza appellata, ha chiesto preliminarmente di dichiarare l'appello inammissibile e nel merito, di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto.
11. Sostituita l'udienza del giorno 19 giugno 2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
12. L'appello è fondato nei limiti di cui appresso.
13. Con il primo motivo di gravame, l' lamenta Parte_1 che il Tribunale abbia errato nel dichiarare l'estraneità delle Pubbliche
Amministrazioni delle quali aveva chiesto la chiamata in causa, in violazione dell'art
269 c.p.c. ed abbia pronunciato la statuizione di condanna esclusivamente nei confronti dell'odierna appellante.
14. Segnatamente, deduce che si potesse configurare un obbligo di pagamento per l' solo ed esclusivamente sulla base di una preventiva copertura finanziaria CP_2
della del Controparte_8 [...]
, del e del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e delle finanze, rilevando che l'onere economico in esame grava sull' , CP_2
quale ente pagatore, soltanto lì dove la stessa abbia ricevuto da parte delle
Amministrazioni sopracitate i relativi fondi, su cui dunque gravano le pretese economiche azionate.
15. Sul punto, la deduce la correttezza della sentenza impugnata Pt_2
nella parte in cui il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di controparte di chiamata di terzo, poiché inammissibile, rilevando l'estraneità delle Amministrazioni centrali rispetto alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti della sola Università degli studi di Palermo, considerando, ulteriormente, che il passaggio in giudicato della citata pronuncia ha precluso pacificamente ogni diritto di rivalsa in capo all'appellante.
Pag. 5 di 14 16. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha individuato la base di calcolo sulla quale ha quantificato le somme dovute alla controparte a titolo di rideterminazione triennale ex art. 6 d.lgs.
257/91 della borsa di studio percepita, applicando erroneamente come base di calcolo l'intero trattamento economico previsto dal d.lgs. 368/99, a spregio di quanto statuito dal giudice di Roma nella pronuncia di condanna oggi impugnata.
17. Infine, con il terzo motivo di appello, l' deduce che il Tribunale CP_2
abbia errato nel pronunciare nei propri riguardi condanna alle spese legali, allorquando avrebbe dovuto compensarle stante l'iniqua decisione nel merito.
18. Sulla questione, l'appellata contesta le deduzioni di controparte, poiché inammissibili ed infondate, ritenuto che ben abbia operato il giudice di prime cure nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di borsa di studio soggetta a rideterminazione triennale secondo gli aumenti minimi tabellari stabiliti dal CCNL di settore, nel pieno rispetto delle statuizioni rese con la sentenza passata in giudicato dal Tribunale di Roma, in conformità della disciplina di cui al d.lgs. 368/99 e della
CTP condotta.
19. Così riassunte le deduzioni delle parti, si osserva quanto segue.
20. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata ex art. 342 e 434 c.p.c.
21. Con riferimento all'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata giova rilevare, innanzi tutto, che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni di parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. n. 21336/2017, n. 7332/2018 e n. 4136/2019).
Pag. 6 di 14 22. Pertanto l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa (Cass. n. 20124/2015 e Sez. Un. n. 27199/2017).
23. Sulla scorta di tali condivisibili criteri interpretativi, deve ritenersi che l'impugnazione proposta sia ammissibile, consentendo di evincere le critiche mosse alla decisione con sufficiente grado di specificità, come sarà appresso evidenziato.
24. Tanto considerato, ai fini dell'esame della questione preliminare relativa alla chiamata di terzo in giudizio delle Pubbliche Amministrazioni non ritualmente citate nel giudizio di primo grado, è utile sottolineare che la Suprema Corte ha chiarito che, allorquando la chiamata in causa di un terzo avvenga su istanza di parte ed al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., “è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo” ( Cass.
S.U. n. 4309/2010, Cass. Sez. 3, n. 9570/2015 e n. 3692/2020).
25. Quanto chiarito, consente al Collegio, adesivamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, e sulla scorta di quanto stabilito dal Tribunale di Roma, di ritenere le Amministrazioni centrali escluse dal Tribunale, parti estranee del presente giudizio, non potendosi scorgere alcuna violazione del diritto di rivalsa che sussiste in capo all'appellante in ordine alla decisione impugnata, considerato altresì che l'azione di chiamata di terzo risulta preclusa a seguito della definizione con effetto di giudicato della causa principale incardinata presso il Tribunale di Roma.
Pag. 7 di 14 26. Passando alla disamina dei motivi di impugnazione proposti dall'appellante, congiuntamente esaminati, in quanto logicamente connessi, occorre analizzare la questione relativa alla sussistenza del diritto vantato dalla , quale Pt_2 conseguenza della mancata ottemperanza, da parte dello Stato Italiano, delle direttive comunitarie in materia.
27. Al riguardo deve considerarsi che, il presente giudizio trae origine dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 10286/2017 pronunciata in favore della
, e tenuto conto che tale pronuncia non è stata impugnata Pt_2 dall'Amministrazione oggi ricorrente e solo limitatamente al capo relativo il risarcimento del danno dalla , è da ritenersi pacificamente passata in Pt_2
giudicato con riguardo alle statuizioni sopra riportate e che interessano in questa sede, ragion per cui non vi è alcun dubbio in ordine al diritto ad ottenere la rideterminazione triennale della borsa di studio percepita nel periodo di formazione tra il 1998/99 e l'ottobre 2003.
28. Pertanto, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure,
l'accertamento del diritto ad ottenere la rideterminazione triennale della borsa di studio, percepita nel periodo di formazione tra il 1998 e l'ottobre 2003, è già stato effettuato con sentenza del Tribunale di Roma n. 10286 del 19 maggio 2017 che ha - per quanto di interesse in questa sede - così statuito: “dichiara il diritto degli appellanti principali alla rideterminazione triennale delle borse di studio percepite, parametrata all'incremento di trattamento economico previsto dal CCNL del medici del SSN;
condanna l'al pagamento in favore degli appellanti delle relative somme, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità al saldo”.
29. La richiamata sentenza ha ritenuto fondata la relativa domanda proposta dagli originari ricorrenti sulla base delle argomentazioni che di seguito sinteticamente si riportano: a) fino all'anno 2006/2007 il rapporto degli specializzandi era regolato, in via transitoria, dall'art. 6 d.lgs. n. 257/1991, senza possibilità di applicare retroattivamente per tutto il periodo compreso fino all'anno 2005/2006 il successivo regime di cui ai d.p.c.m. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007; b) alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “… rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti "di qualsiasi genere" ricompresi nel blocco
Pag. 8 di 14 temporaneo ed espressamente considerate dall'art. 1, comma 33, legge n.549 del 1995, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina non è riconoscibile l'aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005, mentre il blocco degli incrementi contrattuali non si è esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardava solamente il biennio 1992-1993” (Cass. nn. 16385/2008 e
18562/2012), la domanda di condanna al pagamento della rideterminazione triennale sui compensi percepiti dagli appellanti è fondata, mentre non compete l'indicizzazione annuale.
30. Invero, l'art. 6 d.lgs. n. 257/1991 prevedeva “Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, in funzione del Controparte_9 miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale”.
31. Al riguardo, questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento più volte affermato dalla Corte di Cassazione e, da ultimo, ribadito con la sentenza n.
25325 del 2023.
32. L'orientamento in questione muove dalla premessa che il trattamento economico dei medici specializzandi, disciplinato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 368 del
1999, in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, si applica, per effetto del D.P.C.M 7 marzo 2007, in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, e non anche a coloro i quali risultavano già iscritti ai corsi degli anni antecedenti, con la diretta conseguenza che, nei confronti di questi ultimi, trova applicazione, in materia di retribuzione, la disciplina di cui al D.Lgs. n.
257 del 1991.
33. Tale affermazione di principio si giustifica in ragione del fatto che la direttiva n. 93/16/CEE si caratterizza per essere un testo privo di carattere innovativo,
Pag. 9 di 14 essendo finalizzato a realizzare un mero coordinamento delle disposizioni comunitarie in materia di retribuzione, già vigenti al tempo della sua adozione.
34. La funzione di coordinamento della direttiva n. 93/16 emerge, altresì, dalla circostanza che la stessa si limita a riprodurre, senza apportare alcuna modifica, le disposizioni in materia di remunerazione dei medici specializzandi già oggetto di tre direttive anteriori: le direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76.
35. La direttiva n. 93/16 ha, infatti, provveduto al riordino dell'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, introducendo e regolamentando il contratto di formazione (inizialmente denominato "contratto di formazione lavoro" e, successivamente, "contratto di formazione specialistica") tra
Università e medici specializzandi, a rinnovo annuale;
in relazione a suddetto contratto di formazione, il trattamento economico è definito dalla disciplina in esame come composto da una quota annua fissa e da una quota variabile in ragione degli anni di specializzazione.
36. Inoltre, va ritenuto adeguato il detto importo nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, poiché nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata né sono posti i criteri per la sua determinazione (Cass.
15/06/2016 n. 12346; Cass.23/09/2016 n. 18710).
37. E tale orientamento, secondo la Suprema Corte, trova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria.
38. E, del resto, il “blocco” delle borse di studio ha avuto, comunque, una durata limitata nel tempo, essendo stato superato dalla novella legislativa in vigore dal 2006.
39. Sul punto, appare opportuno precisare, ulteriormente, che da tale contratto, secondo un indirizzo ormai pacifico della Corte di Cassazione, non sorge un rapporto inquadrabile nello schema del lavoro subordinato, né in quello della parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio
Pag. 10 di 14 tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione, ivi contenuto (v. Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n.
20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670).
40. Il recepimento dell'obbligo di adeguata remunerazione dei medici specialisti, pertanto, può dirsi realizzato, dapprima, per effetto della legge 29/12/1990 n. 428 e, quindi, con il D.Lgs. n. 257 del 1991, attraverso l'introduzione della borsa di studio, e non, invece, in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al
D.Lgs. n. 368 del 1999. Invero, come precisato a più riprese dalla Corte di Cassazione,
l'importo della predetta borsa di studio, così come definito nel D.Lgs. 257/1991, «è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico»
(Cass. n. 18054/2020; in senso conforme Cass., 15/06/2016, n. 12346; Cass.,
23/09/2016).
41. Le considerazioni sin qui svolte conducono a ritenere che il D.Lgs. n. 368 del
1999, in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, non può considerarsi il primo atto di recepimento e adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi comunitari in materia di remunerazione spettante ai medici specializzandi, in ragione del fatto che a tali obblighi comunitari lo Stato si era già adeguato con l'emanazione del D.Lgs. n.
257 del 1991, sicché nessuna violazione del diritto comunitario può dirsi realizzata ad opera dell'ordinamento interno.
42. Non essendo possibile rintracciare alcuna violazione del diritto comunitario, è preclusa la possibilità di configurare alcuna responsabilità contrattuale di natura indennitaria a carico dello Stato, mancando il requisito dell'inadempimento dell'obbligazione.
43. Considerata, infine, la natura non autoesecutiva delle direttive in esame e la circostanza che la parte appellata abbia conseguito i diplomi di specializzazione nell'anno 2003 e, quindi, sotto la vigenza del D.Lgs. n. 257/1991, l'impugnazione proposta non può trovare accoglimento.
44. Tanto dedotto, la Corte non può che ribadire quanto sopra già accennato: pur
Pag. 11 di 14 dovendosi dare atto di recenti orientamenti giurisprudenziali, ivi comprese le recenti pronunce della Suprema Corte, secondo cui “l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad indicizzazione né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6” (Cass. civ. sentenza n. 15014/2022 e n.
25664/23 e ss.), il diritto della alla rideterminazione triennale della Pt_2 borsa di studio percepita nell'intero periodo di riferimento è stato sancito con pronuncia della Corte di appello di Roma che ha acquisito efficacia di giudicato e che non può essere rimessa in discussione in questa sede, con la conseguenza che il relativo motivo di appello è infondato ed inammissibile, in quanto sollecita una rimeditazione di questioni ormai coperte dal precedente giudicato.
45. Di contro deve ritenersi fondato il secondo motivo di appello poiché ha errato il Tribunale nella determinazione della remunerazione adeguata soggetta a rideterminazione triennale della parte predetta, adottando la normativa di cui al
DPCM del 7 marzo 2007, 6 luglio 2007 e 2 novembre 2007, la quale attua il trattamento economico previsto dal d.lgs. 368/99 come modificato dalla legge
266/2005 pari ad una parte fissa annua lorda di 22.700 euro ed una parte variabile lorda di 2.300,00 euro per i primi due anni di specializzazione e di 3.300,00 euro per gli ulteriori tre anni, anziché utilizzare, più correttamente, la base di calcolo in ossequio alle previsioni di cui all'art. 6 c. 1 d.lgs. 257/91 che indica la somma fissa annua pari a 11.598,33 euro (21.500.000 lire).
46. Difatti, la domanda dell'appellata originariamente proposta, come ha recentemente ribadito la giurisprudenza di legittimità (sent. 25325/23 citata), è finalizzata ad ottenere l'applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 368 del 1999 o comunque a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l'efficacia differita. In proposito, osserva peraltro il Collegio che il differimento dell'entrata in vigore della normativa di cui al D.Lgs. n.
368 del 1999 - che è una normativa più favorevole - rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non
Pag. 12 di 14 ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno.
47. Sulla scorta di quanto dedotto, questa Corte ritiene necessario operare una più corretta rideterminazione del quantum dovuto alla a titolo di Pt_2
rideterminazione triennale in funzione dei miglioramenti stipendiali del tabellare previsto dai CC.CC.NN.LL. del S.S.N. della Dirigenza Medica a decorrere dal 1° novembre 1998 al 31 dicembre 2001 e dal CCNL parte normativa 2002-2005 ed economica 2002-2003 in forza al trattamento stabilito dell'art. 6 d.lgs. 257/91.
48. Nello specifico il CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria parte economica dal 1°
Gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 ha previsto all'art. 36 un incremento mensile lordo previsto per i dirigenti medici di I livello pari a euro 37,70 dal 1° novembre 1998 al 31 maggio 1999 per un totale complessivo di 7 mensilità pari a euro 263,9; dal 1° giugno
1999 al 30 giugno 2000 l'incremento è stato di euro 70,23 con riassorbimento del precedente (70,23-37,70=32,53) per un totale complessivo di 13 mensilità pari a euro
912,99 (euro 32,53+ 37,70= euro 70,23 x 13) . Allo stesso modo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 l'incremento mensile loro previsto per i dirigenti medici di I livello è stato di euro 25,82 per un totale complessivo di 12 mensilità pari a euro 1.152,6 (euro
25,82+37,70+32,53= euro 96,05 x 12); dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001
l'incremento è stato di euro 49,57 con riassorbimento del precedente (49,57-
25,82=23,75) per un totale complessivo di 6 mensilità pari a euro 718,8 (euro
23,75+25,82+37,70+32,53= euro 119,8 x 6).
49. Con l'applicazione del successivo CCNL parte normativa 2002-2005 ed economica 2002-2003, l'art. 35 ha previsto dall'01.01.2002 al 31.12.2002 l'incremento mensile lordo di euro 70,40 per un totale complessivo di 12 mensilità pari a euro
2.282,4 (euro 70,40+23,75+25,82+37,70+32,53= euro 190,2 x 12); dal 1° gennaio 2003 al
31 dicembre 2003 l'incremento mensile lordo è stato di euro 82,50 per un totale complessivo di 10 mensilità pari a euro 2.727,00 (euro
82,50+70,40+23,75+25,82+37,70+32,53= euro 272,2 x 10). Il totale complessivo dei
Pag. 13 di 14 suddetti importi ammonta a euro 8.057,69 più interessi legali pari ad euro 1.013,17 per un totale di euro 9.070,86.
50. Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'
[...]
deve essere condannata al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di € 9.070,86, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
[...]
51. Alla luce del fatto che il presente giudizio viene definito sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi in epoca solo successiva alla proposizione dell'impugnazione, sussistono i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la integrale compensazione delle spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti:
- in parziale accoglimento dell'appello avverso l'ordinanza ex. 702 ter c.p.c, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 02/01/2019 proposto dall' nei confronti di Parte_1 Parte_2
con citazione del 04/02/2019, condanna l'
[...] Parte_1
a corrispondere l'importo di euro 9.070,86, a titolo di
[...]
rideterminazione triennale, in favore di Parte_2
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 19 novembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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