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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo - Giudice est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8208/2020 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Leone, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Quarta Rizzato, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.1.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e l' contraevano matrimonio in data 13.5.1989, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Pt_1 CP_1
Stato civile di Lecce – atto n. 131 parte II Serie A Anno 1989, dal quale nascevano due figli, rispettivamente, in data 5.5.1991 e in data 28.7.1998.
Nelle more del giudizio le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene, con la precisazione che la clausola n. 3 non risulti idonea ad incidere su diritti connessi all' eventuale futuro divorzio, come alla medesime già indicato:
per qualsiasi ragione derivante e/o connessa alla vita di coppia e matrimoniale;
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 13.5.1989 in
Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 131 parte II Serie A anno 1989, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 2.5.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)