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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23937 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Alessia Schisano presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Vico
Belledonne a Chiaia, n. 16;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Braciglianese presso la quale elettivamente domicilia in Casoria (NA) alla Via Nazionale delle Puglie, n.
17;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.11.2024, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in Casoria (NA) il Controparte_1
26.07.2021, e che dalla loro unione non erano nati figli, deduceva che il matrimonio si era rilevato per la ricorrente una fonte di continua e profonda sofferenza, tale da rendere intollerabile la convivenza coniugale a causa dei reiterati ed altamente pregiudizievoli comportamenti assunti del tutto ingiustificatamente dal resistente;
che le parti erano ambedue economicamente autosufficienti, avendo entrambe ampia e conclamata capacità sia lavorativa che economica.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonché, passata in giudicato la sentenza afferente la separazione personale, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 01.04.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.03.2025, si costituiva in giudizio
, il quale deduceva di non aver mai assunto comportamenti Controparte_1 contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, ma che l'unione coniugale era cessata a causa del venir dell'affectio coniugalis; che il resistente si era di fatto separato dalla sig.ra avendo quest'ultima lasciato la casa coniugale in data 5 Pt_1 novembre 2023 e di non volersi più riconciliare. Tanto premesso, rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo a totale componimento della controversia;
pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel Verbale di Accordo depositato, nonché, decorsi i termini di legge, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 01.04.2025, il difensore di parte ricorrente, anche per delega del difensore costituito di parte resistente, in ragione dell'accordo raggiunto medio tempore, rappresentava che le parti, assenti in udienza, avevano raggiunto un accordo come da verbale già depositato in data 29.03.2025; pertanto, chiedeva rinvio ad altra udienza da celebrarsi nelle forme della trattazione scritta. Il Giudice relatore, preso atto, rinviava all'udienza del 08.04.2025, disponendo la trattazione in modalità cartolare.
Con note di trattazione scritta, depositate in data 07.04.2025, le parti si riportavano integralmente ai patti e alle condizioni di cui all'allegato “Verbale di
Accordo” sottoscritto dagli istanti e dai rispettivi difensori in data 20 Marzo 2025, confermando i patti separativi ivi convenuti, che di seguito si riportano:
“1. I coniugi, liberamente ed espressamente, acconsentono alla loro separazione personale e, per l'effetto vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Le parti dichiarano e si danno atto di essere separate di fatto a far data dal 5
Novembre 2023, allorquando la dott.ssa si è definitivamente Parte_1 allontanata dalla casa coniugale, sita in Napoli, alla via Stadera n. 62, per trasferirsi alla via Stadera n.64/c, abitazione dei propri genitori.
3. La già casa familiare, sita in Napoli, alla via Stadera n. 62, condotta in locazione da ambedue i coniugi continuerà ad essere locata dal solo dott. il Controparte_1 quale, provvederà a volturare il contratto di locazione e di tanto ne darà apposita formale comunicazione alla dott.sa attraverso l'inoltro del nuovo Parte_1 contratto entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente verbale. La già abitazione coniugale resterà, quindi, assegnata in uso al dott. che Controparte_1 provvederà integralmente al pagamento del relativo canone di locazione, nonché degli oneri condominiali, delle utenze e delle relative tasse ed ulteriori incombenze, senza nulla a pretendere dalla dott.ssa nemmeno relativamente Parte_1 al periodo della disdetta del contratto di locazione da ella formulata con Pec dell'8
Novembre 2024.
4. Il dott. UE si obbliga, inoltre, al pagamento di eventuali debiti CP_1 afferenti la gestione e la locazione della comune abitazione di via Stadera a far data dal mese di Novembre 2023 in poi.
5. Il dott. si impegna a liberare e/o smaltire, a sua cura e spese, la Controparte_1 cantina di pertinenza della già casa coniugale da tutti i beni ivi esistenti anche se di proprietà esclusiva della dott.ssa ad eccezione del servizio di piatti – dono Pt_1 della famiglia di origine alla dott.ssa - che il dott. ha Parte_1 CP_1 restituito in data 29 Marzo 2025.
6. La dott.ssa dichiara di aver già provveduto integralmente al Parte_1 prelievo dei beni di sua proprietà ed effetti personali presenti nella già abitazione familiare ad eccezione del servizio di piatti di cui al precedente punto “5”.
7. Analogamente il dott. si obbliga al pagamento di eventuali sanzione CP_1 amministrative e relativi oneri accessori che dovessero emergere dall'uso esclusivo dell'autovettura Opel Corsa Targata ES399LC, intestata alla madre della dott.ssa
sig.ra e ciò sino alla data del 12.06.2024, in cui è avvenuto Pt_1 Parte_2 il passaggio di proprietà dalla predetta sig.ra ad una terza persona. Pt_2
8. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, di conseguenza, nessun mantenimento è vicendevolmente dovuto. 9. Le parti si autorizzano, ora per allora, al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento reciproco.
10. Per tutto quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
11. Le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano e si danno atto di aver definito e transatto ogni reciproco rapporto di dare/avere, ad eccezione del corretto adempimento del presente accordo.
12. Le parti precisano e dichiarano che il presente accordo di separazione personale non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 162/14.
13. Le parti dichiarano e si danno atto di non volersi riconciliare e, pertanto, chiedono di non comparire personalmente innanzi a Codesto Tribunale e per l'effetto richiedono che l'udienza di comparizione sia celebrata mediante la trattazione scritta attraverso il deposito di note congiunte.
14. Le spese legali del presente accordo sono reciprocamente compensate fra le parti ed i rispettivi legali rinunciano al vincolo di solidarietà professionale”.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente il 16.04.2025, il
Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis
49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(Atto n. 25, p. II, s. A, Reg. Atti Matrimonio anno 2021); Controparte_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui alle note di trattazione scritta depositate in data 07.04.2025;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/4/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino