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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/12/2024, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Causa n. 3390/24 R.G.
Verbale di udienza contenente
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 4.12.2024, davanti al giudice dott.ssa Daniela Di Sarno, è presente per parte ricorrente l'avv. GIANNARELLI.
Per parte resistente nessuno è comparso.
Il Giudice invita la parte presente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale della causa.
L'avv. GIANNARELLI insiste per l'accoglimento del ricorso. In via principale, chiede l'autorizzazione al ricongiungimento richiesto, atteso che l'abitazione è conforme al DM 5.7.1975. In via subordinata, si chiede l'autorizzazione al ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 c. 3 lett. a) TU Immigrazione, applicabile in via analogica al caso concreto. In tal caso, si chiede un termine per il deposito del consenso del proprietario dell'alloggio. In via ulteriormente subordinata, e nella denegata ipotesi in cui non si autorizzi il ricongiungimento, annullare il provvedimento di rigetto per difetto di motivazione.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.00, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, di cui viene data lettura. Le parti non sono presenti. La sentenza viene depositata in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
XI SEZIONE STRANIERI
Pagina 1 di 5 In persona del Giudice dott.ssa Daniela Di Sarno, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sub n. 3390/24 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex art. 30 D.L.vo 286/98 avverso il decreto n. P-
emesso in data 04.10.2023 dallo Sportello Unico per CodiceFiscale_1
l'Immigrazione della Spezia, con il quale veniva negato il nulla osta al ricongiungimento familiare;
promossa da nato in [...] Parte_1
DOMINICANA il 04/07/1982, elettivamente domiciliato in La Spezia, presso lo studio dell'avv. MATTIA GIANNARELLI, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in riassunzione introduttivo del presente giudizio,
[...] ha impugnato il provvedimento indicato in Parte_1 epigrafe, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Genova, con il quale è stata rigettata la sua domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, proposta ai sensi dell'art. 29 TU Immigrazione.
Il ricorrente ha affermato di essere titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata e di aver presentato, in data 7.08.2023, una domanda allo Sportello unico per l'immigrazione della Spezia, al fine di ottenere il nulla osta al
Pagina 2 di 5 ricongiungimento familiare, ex art 29 D.lgs. 286/98, per il proprio padre,
[...]
, nato in [...] il [...], il quale avrebbe Persona_1 dovuto essere accolto presso l'abitazione dell'odierno ricorrente, dallo stesso condotta in locazione.
Lo sportello Unico per l'Immigrazione della Spezia, con provvedimento del
31.8.2023, comunicato in pari data, aveva evidenziato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, secondo quanto disposto dall'art 10 bis L.
241/90. In particolare, aveva evidenziato che il certificato di stato di famiglia del richiedente e stato di famiglia delle persone che abitano nell'alloggio ove dimoreranno i familiari recava la data del 9.2.2023 ed era riferito ad un nucleo familiare formato da due persone, mentre, da accertamenti effettuati presso l'anagrafe del Comune della Spezia, nell'abitazione di Via Baracchini 50, indicata nella domanda, risultavano residenti tre persone. Per questo motivo, era stata rilevata una idoneità alloggiativa insufficiente.
Non essendo stata fornita alcuna risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, in data 04.10.2023, lo sportello Unico per l'Immigrazione della Spezia, con provvedimento n. P-SP/F/N/2023/100751, aveva rigettato la domanda.
Avverso il provvedimento di rigetto era stato proposto ricorso davanti al
Tribunale della Spezia, che si era dichiarato territorialmente incompetente. Il ricorrente aveva quindi depositato un ricorso in riassunzione davanti al
Tribunale di Genova, evidenziando che la terza persona convivente, cui è stato fatto riferimento nel provvedimento di rigetto, è in realtà il figlio del ricorrente, nato alla Spezia il 7.3.2023. Quest'ultimo, all'epoca della domanda era un lattante e non avrebbe dovuto essere considerato tra gli occupanti dell'alloggio, in quanto infra-quattordicenne. Tra l'altro, il bambino, nato il [...], non avrebbe potuto essere inserito nel certificato di stato di famiglia rilasciato anteriormente alla sua nascita, il 9.2.2023. E' stato quindi chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, per l'effetto, l'autorizzazione al ricongiungimento familiare richiesto.
Con comparsa di costituzione del 24.09.2024 si è costituito il
[...]
, contestando le argomentazioni di controparte e chiedendo di CP_1
Pagina 3 di 5 respingere il ricorso. In ordine all'idoneità dell'alloggio, l'Avvocatura ha evidenziato che la Prefettura non entra nel merito della valutazione eseguita dagli uffici comunali che rilasciano l'attestato, ma si limita a prendere atto delle risultanze in esso contenute. In base all'art. 29 c. 3, lett. a) d.lgs. 286/98 è previsto che il richiedente debba dimostrare di avere un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso in esame, l'alloggio a disposizione è in grado di ospitare 3 persone (tante quante ne sono già presenti) e l'amministrazione non può certo consentire che l'appartamento sia occupato in violazione dei parametri di legge sull'idoneità riconosciuta dal comune. Ha aggiunto che l'interpretazione fornita dal ricorrente dell'art. 29 T.U.I. non trova alcun riscontro nel testo letterale dell'articolo citato, che impone taluni requisiti di idoneità dell'alloggio, al fine di soddisfare le esigenze vitali di tutti i componenti il nucleo familiare, assicurando quegli spazi indispensabili a garantire gli interessi anche dei minori.
All'odierna udienza di discussione, il difensore del ricorrente ha concluso come da verbale.
Si osserva che il provvedimento impugnato dispone il rigetto dell'istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare, per inidoneità dell'immobile di residenza del ricorrente ad ospitare il padre dello stesso, residente in Repubblica
Dominicana. Si allega infatti che nell'appartamento risiedono già 3 persone.
Ai sensi dell'art. 29 comma 3 D. L.vo 286/98, l'idoneità abitativa dell'immobile di residenza è uno dei presupposti per ottenere il ricongiungimento e deve sussistere al momento della domanda.
Si rileva che la convivenza nell'immobile in questione di tre persone, precisamente il ricorrente, sua moglie ed il figlio nato dalla loro unione, risulta attestata anche dal certificato di stato di famiglia allegato agli atti.
Va rilevato tuttavia che da quest'ultimo documento emerge che il figlio della coppia è nato il [...] ed ha dunque solo 1 anno e 8 mesi. Essendo minore di
Pagina 4 di 5 14 anni, non può essere conteggiato nel calcolo della superficie dell'alloggio finalizzato ad accertarne l'idoneità abitativa.
Ne consegue che l'appartamento in cui risiede il ricorrente è perfettamente idoneo ad ospitare un'altra persona, che sarebbe il terzo adulto convivente nell'appartamento.
Alla luce di quanto esposto, il provvedimento impugnato va annullato.
Tenuto conto della natura della situazione concreta esaminata e del fatto che il ricorrente non ha allegato memorie o documenti in risposta ai motivi ostativi, per evidenziare quanto allegato successivamente nel ricorso, si ritengono sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
annulla il provvedimento n. emesso in
[...] CodiceFiscale_2 data 04.10.2023 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Spezia, con il quale è stata rigettata l'istanza di ricongiungimento familiare.
Spese compensate.
Così deciso in Genova, il 4.12.2024.
Il Giudice
Dott. Daniela Di Sarno
Pagina 5 di 5
Verbale di udienza contenente
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 4.12.2024, davanti al giudice dott.ssa Daniela Di Sarno, è presente per parte ricorrente l'avv. GIANNARELLI.
Per parte resistente nessuno è comparso.
Il Giudice invita la parte presente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale della causa.
L'avv. GIANNARELLI insiste per l'accoglimento del ricorso. In via principale, chiede l'autorizzazione al ricongiungimento richiesto, atteso che l'abitazione è conforme al DM 5.7.1975. In via subordinata, si chiede l'autorizzazione al ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 c. 3 lett. a) TU Immigrazione, applicabile in via analogica al caso concreto. In tal caso, si chiede un termine per il deposito del consenso del proprietario dell'alloggio. In via ulteriormente subordinata, e nella denegata ipotesi in cui non si autorizzi il ricongiungimento, annullare il provvedimento di rigetto per difetto di motivazione.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.00, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, di cui viene data lettura. Le parti non sono presenti. La sentenza viene depositata in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
XI SEZIONE STRANIERI
Pagina 1 di 5 In persona del Giudice dott.ssa Daniela Di Sarno, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sub n. 3390/24 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex art. 30 D.L.vo 286/98 avverso il decreto n. P-
emesso in data 04.10.2023 dallo Sportello Unico per CodiceFiscale_1
l'Immigrazione della Spezia, con il quale veniva negato il nulla osta al ricongiungimento familiare;
promossa da nato in [...] Parte_1
DOMINICANA il 04/07/1982, elettivamente domiciliato in La Spezia, presso lo studio dell'avv. MATTIA GIANNARELLI, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in riassunzione introduttivo del presente giudizio,
[...] ha impugnato il provvedimento indicato in Parte_1 epigrafe, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Genova, con il quale è stata rigettata la sua domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, proposta ai sensi dell'art. 29 TU Immigrazione.
Il ricorrente ha affermato di essere titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata e di aver presentato, in data 7.08.2023, una domanda allo Sportello unico per l'immigrazione della Spezia, al fine di ottenere il nulla osta al
Pagina 2 di 5 ricongiungimento familiare, ex art 29 D.lgs. 286/98, per il proprio padre,
[...]
, nato in [...] il [...], il quale avrebbe Persona_1 dovuto essere accolto presso l'abitazione dell'odierno ricorrente, dallo stesso condotta in locazione.
Lo sportello Unico per l'Immigrazione della Spezia, con provvedimento del
31.8.2023, comunicato in pari data, aveva evidenziato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, secondo quanto disposto dall'art 10 bis L.
241/90. In particolare, aveva evidenziato che il certificato di stato di famiglia del richiedente e stato di famiglia delle persone che abitano nell'alloggio ove dimoreranno i familiari recava la data del 9.2.2023 ed era riferito ad un nucleo familiare formato da due persone, mentre, da accertamenti effettuati presso l'anagrafe del Comune della Spezia, nell'abitazione di Via Baracchini 50, indicata nella domanda, risultavano residenti tre persone. Per questo motivo, era stata rilevata una idoneità alloggiativa insufficiente.
Non essendo stata fornita alcuna risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, in data 04.10.2023, lo sportello Unico per l'Immigrazione della Spezia, con provvedimento n. P-SP/F/N/2023/100751, aveva rigettato la domanda.
Avverso il provvedimento di rigetto era stato proposto ricorso davanti al
Tribunale della Spezia, che si era dichiarato territorialmente incompetente. Il ricorrente aveva quindi depositato un ricorso in riassunzione davanti al
Tribunale di Genova, evidenziando che la terza persona convivente, cui è stato fatto riferimento nel provvedimento di rigetto, è in realtà il figlio del ricorrente, nato alla Spezia il 7.3.2023. Quest'ultimo, all'epoca della domanda era un lattante e non avrebbe dovuto essere considerato tra gli occupanti dell'alloggio, in quanto infra-quattordicenne. Tra l'altro, il bambino, nato il [...], non avrebbe potuto essere inserito nel certificato di stato di famiglia rilasciato anteriormente alla sua nascita, il 9.2.2023. E' stato quindi chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, per l'effetto, l'autorizzazione al ricongiungimento familiare richiesto.
Con comparsa di costituzione del 24.09.2024 si è costituito il
[...]
, contestando le argomentazioni di controparte e chiedendo di CP_1
Pagina 3 di 5 respingere il ricorso. In ordine all'idoneità dell'alloggio, l'Avvocatura ha evidenziato che la Prefettura non entra nel merito della valutazione eseguita dagli uffici comunali che rilasciano l'attestato, ma si limita a prendere atto delle risultanze in esso contenute. In base all'art. 29 c. 3, lett. a) d.lgs. 286/98 è previsto che il richiedente debba dimostrare di avere un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso in esame, l'alloggio a disposizione è in grado di ospitare 3 persone (tante quante ne sono già presenti) e l'amministrazione non può certo consentire che l'appartamento sia occupato in violazione dei parametri di legge sull'idoneità riconosciuta dal comune. Ha aggiunto che l'interpretazione fornita dal ricorrente dell'art. 29 T.U.I. non trova alcun riscontro nel testo letterale dell'articolo citato, che impone taluni requisiti di idoneità dell'alloggio, al fine di soddisfare le esigenze vitali di tutti i componenti il nucleo familiare, assicurando quegli spazi indispensabili a garantire gli interessi anche dei minori.
All'odierna udienza di discussione, il difensore del ricorrente ha concluso come da verbale.
Si osserva che il provvedimento impugnato dispone il rigetto dell'istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare, per inidoneità dell'immobile di residenza del ricorrente ad ospitare il padre dello stesso, residente in Repubblica
Dominicana. Si allega infatti che nell'appartamento risiedono già 3 persone.
Ai sensi dell'art. 29 comma 3 D. L.vo 286/98, l'idoneità abitativa dell'immobile di residenza è uno dei presupposti per ottenere il ricongiungimento e deve sussistere al momento della domanda.
Si rileva che la convivenza nell'immobile in questione di tre persone, precisamente il ricorrente, sua moglie ed il figlio nato dalla loro unione, risulta attestata anche dal certificato di stato di famiglia allegato agli atti.
Va rilevato tuttavia che da quest'ultimo documento emerge che il figlio della coppia è nato il [...] ed ha dunque solo 1 anno e 8 mesi. Essendo minore di
Pagina 4 di 5 14 anni, non può essere conteggiato nel calcolo della superficie dell'alloggio finalizzato ad accertarne l'idoneità abitativa.
Ne consegue che l'appartamento in cui risiede il ricorrente è perfettamente idoneo ad ospitare un'altra persona, che sarebbe il terzo adulto convivente nell'appartamento.
Alla luce di quanto esposto, il provvedimento impugnato va annullato.
Tenuto conto della natura della situazione concreta esaminata e del fatto che il ricorrente non ha allegato memorie o documenti in risposta ai motivi ostativi, per evidenziare quanto allegato successivamente nel ricorso, si ritengono sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
annulla il provvedimento n. emesso in
[...] CodiceFiscale_2 data 04.10.2023 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Spezia, con il quale è stata rigettata l'istanza di ricongiungimento familiare.
Spese compensate.
Così deciso in Genova, il 4.12.2024.
Il Giudice
Dott. Daniela Di Sarno
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