Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/05/2025, n. 10359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10359 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10359/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12035/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12035 del 2021, proposto da
RC OC, rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Caudullo e Salvatore RC Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e Istituto Magistrale Liceo Statale G Turrisi Colonna di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di MO SA Fangano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela del ricorrente
1) del decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, trasmesso e reso noto con nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n. 9256 del 18 marzo 2021, recante la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale ATA della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella parte in cui - nelle Tabelle allegate sub A - non prevede la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
2) dell'Allegato A al decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, recante le avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, nella parte in cui non prevede la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
3) delle Tabelle A/1 e A/5 allegate al decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, nella parte in cui non prevedono la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
4) della nota dell'USR Sicilia del 23 agosto 2021 prot. 22372, nella parte in cui precisa che non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale, invitando i Dirigenti Scolatici che abbiano diversamente provveduto a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi prestati presso detti Enti;
5) delle graduatorie di istituto per i profili di Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico, pubblicate dal Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” di Catania, quale scuola capofila di cui all'art. 5, comma 3, del DM 50/2021, nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito alcun punteggio per i servizi prestati presso gli Enti di Formazione Professionale;
6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n. 9256 del 18 marzo 2021, con cui è stato reso noto e divulgato il decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021.
nonché per l’accertamento
anche in via cautelare, del diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e dell’Istituto Magistrale Liceo Statale G. Turrisi Colonna di Catania;
Vista la dichiarazione del difensore del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse della parte da lui assistita alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 9 maggio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale:
All’udienza straordinaria del 9 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, dopo aver avvisato le parti presenti della rilevazione d’ufficio di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso e aver preso atto della successiva dichiarazione del difensore della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Ritiene il Collegio che debba pertanto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a. e che, in considerazione di tutte le circostanze e dell’esito della vicenda processuale, si prospetti equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Luca Pavia, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Luca Pavia |
IL SEGRETARIO