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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 347/2024
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
L'11/04/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti,
Dott.ssa Concetta Alacqua, con l'assistenza nella redazione del presente verbale del funzionario addetto all'ufficio per il processo dr. ssa Giuseppina Cottone, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 347/2024 R.G., promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Brolo (ME), alla via Alcide De Gasperi n. 34 (P. IVA ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Starvaggi;
– ATTRICE –
CONTRO in liquidazione (P. IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
curatore dott.ssa (c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_1
nominata con la Sentenza dichiarativa di Liquidazione Giudiziale n. 169/2024 del
Tribunale di Busto Arsizio, nella procedura di Liquidazione Giudiziale n.
125/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Benvenuto
– CONVENUTA –
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams i difensori delle parti costituite ed esattamente così rappresentate:
l'Avv. Michele Ridolfo, in sostituzione dell'Avv. Paolo Starvaggi, per parte attrice;
l'Avv. Katia Benvenuto per la liquidazione giudiziale di CP_2
l'Avv. Ridolfo si riporta in atti chiedendo l'accogliemnto delle proprie domande ed il rigetto della riconvenzionale di controparte.
1 L'Avv. Benvenuto si riporta in atti ed insiste nell'accoglimento delle proprie domande
I difensori delle parti precisano le conclusioni e si riportano a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiedono che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
La società onveniva in giudizio la e formulava CP_1 Controparte_2
domanda di accertamento negativo del credito, al fine di far dichiarare inesigibile e non dovuta la somma di € 193.982,55 richiesta da tale società, in sede stragiudiziale, per il pagamento di varie forniture di materiale elettronico.
In particolare, l'attrice contestava la pretesa creditoria della Controparte_2
deducendo l'insussistenza dell'obbligazione, rispetto all'importo di € 25.691,81, di cui alle fatture n. 12 del 15/01/2019, n. 29 del 23/01/2019 e n. 39 del
29/01/2019; per le altre somme, chiedeva la compensazione con l'ammontare dei danni da risarcire in conseguenza dei vizi che avevano reso inutilizzabile ed immobilizzata la merce acquistata dal fornitore, con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva in giudizio la chiedendo di disporre, in via CP_2
preliminare, a carico della - con ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. - il CP_1
pagamento della somma di € 69.718,36, in quanto non contestata dall'attrice; la
, sempre in via preliminare, eccepiva la decadenza dalla garanzia CP_2
2 per i vizi ai sensi dell'art. 1495 ss. c.c., per omessa, generica e non tempestiva denuncia dei vizi, nonché la prescrizione dell'azione di garanzia dell'acquirente; nel merito, proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza del credito, con la condanna di parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di € 193.982,55 o, in via subordinata, della somma di € 69.718,36, come risultante dalla documentazione contabile della
, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo, con vittoria delle spese CP_1
di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 02/10/2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice tentava la conciliazione della controversia ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proponendo “il pagamento della somma di € 69.718,36 in favore della convenuta
secondo il conteggio risultante dalla corrispondenza prodotta con i CP_2
documenti n. 9 e n. 10 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta. La compensazione delle spese processuali tra tutte le parti del giudizio”;
In corso di causa, si costituiva la curatela della società Controparte_4
, giusta sentenza n. 169/2024 del 24/12/2024 (232/2024 R.G.P.U.) di
[...]
dichiarazione dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 125/2024 del Tribunale di Busto Arsizio.
Insisteva nella domanda riconvenzionale e in tutto quanto già dedotto, eccepito e richiesto dalla in bonis, con vittoria delle spese di lite. CP_5
La curatela prestava adesione alla proposta conciliativa, formulata dal Giudice, mentre la società dichiarava che non intendeva aderire, insistendo per CP_1
l'accertamento dei vizi della merce fornita dalla . CP_2
All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti precisano le conclusioni e la causa viene decisa ex art. 281-sexies c.p.c..
***
3 Preliminarmente, va ritenuta l'azione procedibile, anche dopo la liquidazione giudiziale della convenuta, trattandosi di azione di mero accertamento e vista la domanda riconvenzionale della convenuta, su cui ha insistito la curatela, costituendosi in giudizio.
L'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c., sollevata dalla in CP_2
riferimento alla tempestiva denuncia dei vizi dedotti da parte attrice, è fondata.
A fronte della rituale e tempestiva eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, sollevata dalla convenuta, è sull'attrice, in quanto acquirente, che grava l'onere di provare di avere effettuato una tempestiva ed adeguata denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 c.c.; in caso di azione contrattuale di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta, il codice assegna al compratore il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta dei vizi, per la denuncia dei medesimi, ed il termine di prescrizione di un anno, dalla consegna della merce, per l'esercizio dell'azione di garanzia.
Quindi, la parte che subisce l'eccezione di decadenza sollevata dal venditore, è tenuta ad allegare e provare la tempestività della denuncia, entro il breve termine di decadenza, decorrente dalla scoperta dei vizi.
Va osservato che, quando il vizio è apparente, il termine decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre nel caso di vizi non rilevabili attraverso un esame rapido e sommario della cosa, il termine decorre dal momento della scoperta, ovvero, allorquando il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva (e non il semplice sospetto) circa la sussistenza del vizio (cfr. Cass. 11452/2000).
Non sono richieste particolari formalità per la denuncia dei vizi, né è prescritto che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi della cosa venduta ma, affinché la denuncia possa assolvere alla sua funzione, è necessario che il venditore venga reso edotto dei vizi che rendono la cosa pervenuta all'acquirente inidonea all'uso cui è destinata o, comunque, che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
4 Nel caso in esame, è pacifico e non contestato che il rapporto intercorso tra le parti rientri nell'ipotesi del contratto di compravendita, ricorrendo ad ogni prestazione,
l'esclusivo obbligo di consegnare la merce verso il corrispettivo di un prezzo;
ne consegue, dunque, l'applicazione della normativa prevista, in tema di vendita, dagli artt. 1490 e ss. del codice civile.
Dalla documentazione in atti, si ricava unicamente il riscontro che parte attrice ha inoltrato, in data 08.03.2024, a mezzo pec, alla (v. all.to n. 4 fascicolo CP_2
parte attrice).
Dall'esame di tale corrispondenza si evince che la società ha contestato CP_1
le pretese della senza però procedere alla denuncia dei vizi che oggi CP_2
intende far valere in giudizio;
ed invero, la in tale missiva, si è limitata a CP_1
dedurre presunte “criticità ed inadempienze”, riservandosi di procedere a specifiche contestazioni future.
In atti, tuttavia, non sono presenti comunicazioni successive rispetto alla corrispondenza sopracitata;
pertanto, l'onere di provare la sussistenza dei vizi e la tempestiva denuncia degli stessi, non è stato assolto dall'attrice che, invero, sul punto, anche sul piano istruttorio, si è limitata a richiedere l'ammissione di una
CTU del tutto esplorativa, finalizzata all'accertamento indiscriminato dei vizi riferiti alla merce avuta in consegna dalla CP_2
In via riconvenzionale, la ha chiesto l'accertamento del credito di € CP_2
193.982,55, ovvero della somma rispetto alla quale parte attrice ha formulato domanda di accertamento negativo.
La ha imputato il credito al mancato pagamento delle fatture allegate, CP_2
emesse tra il 18/01/2018 ed il 07/08/2023 (all.to 6 fascicolo parte convenuta); rispetto a tale periodo, però, ha altresì allegato un documento contabile denominato "scheda fornitore dal 01/01/2016 al 11/11/2023", con saldo pari ad €
69.718,36 (all.to 10 fascicolo parte convenuta).
5 CP_ La ha provato di avere ricevuto la scheda contabile sopracitata, per CP_2
corrispondenza, in data 15.11.2023, trasmessa direttamente dalla società CP_1
all'indirizzo pec della (all.to 9 fascicolo parte convenuta). CP_2
La citata scheda contabile, non contestata da parte attrice, costituisce atto ricognitivo di un determinato rapporto giuridico che, nel caso di specie, assume natura confessoria ex art. 2720 cc, in ordine all'esistenza dell'obbligo della CP_1
di pagare, in favore della la somma indicata in contabilità, pari ad € CP_2
69.718,36.
Essa, inoltre, va ricompresa nell'ambito del concetto di “scrittura contabile” rilevante agli effetti dell'art. 2709 c.c., atteso che è la Suprema Corte ad avere ricompreso tra le scritture contabili disciplinate dall'articolo citato “tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti
d'impresa” (Cass., 11/02/2009, n. 3303).
Ai sensi dell'art. 2709 c.c., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore, ma come è stato affermato dalla Suprema Corte “la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il contenuto, dovendo le scritture stesse, una volta indicate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono” (Cass., sez. I, 23/10/2018, n.26874).
Nel caso in esame, la società ha inteso fondare la sussistenza del CP_2
proprio diritto di credito sulle risultanze della scheda contabile denominata
“scheda fornitore dal 01/01/2016 al 11/11/2023” e non può, di conseguenza, scindere il contenuto di tale scrittura, contestandola nella sola parte in cui non attesta, in conto debito, oltre alla somma di € 69.718,36, le ulteriori somme che residuano per l'integrazione del credito oggetto della domanda principale.
Né tali risultanze possono essere inficiate dalle fatture allegate dalla , CP_2
atteso che esse risultano emesse tra il 18.01.2018 ed il 07.08.2023 e, quindi, all'interno della medesima parentesi temporale rispetto alla quale la ha CP_2
6 invece dichiarato di volersi avvalere delle scritture contabili provenienti dalla
CP_1
Di conseguenza, il credito accertato in favore della per il periodo CP_2
intercorrente tra il 01/01/2016 ed il 11/11/2023, deve ritenersi provato nei limiti della somma di € 69.718,36, così come risulta dalla sopracitata scheda contabile che la stessa ha trasmesso a mezzo pec alla . CP_1 CP_2
Quanto detto, comporta l'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, nei limiti della subordinata formulata per la suddetta somma di €
69.718,36, oltre agli interessi legali dovuti dalla data della domanda fino al soddisfo.
Deve parimenti accogliersi la domanda di accertamento negativo formulata da parte attrice, nei limiti dell'importo residuale, corrispondente alla differenza tra l'originaria pretesa della (€. 193.982,55) e la somma di € 69.718,36 CP_2
che viene riconosciuta in favore della CP_2
La società pertanto, va condannata a pagare, in favore della società CP_1 [...]
, in persona del curatore nominato dalla procedura di Controparte_4
liquidazione giudiziale n. 125/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, la somma di
€ 69.718,36, oltre gli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
Vanno dichiarate assorbite le altre questioni.
Posta la parziale reciproca soccombenza, le spese si compensano tra le parti in ragione di un quarto.
La parte residua va posta a carico della parte attrice, soccombente in prevalenza e si liquida in dispositivo, applicando i minimi, tenuto conto dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale della convenuta, dichiara e accerta che il credito vantato dalla curatela verso l'attrice è pari a €
69.718,36;
7 - per l'effetto, condanna la società , in persona del rappresentante CP_1
legale p.t., al pagamento, in favore della società , CP_2 CP_2 Controparte_4
in persona del curatore, al pagamento dell'importo di € 69.718,36, oltre agli interessi legati dovuti dalla data della domanda fino al soddisfo.
Rigetta le altre domande ed eccezioni.
- Dichiara compensate in ragione di un quarto le spese processuali.
Condanna la parte attrice, soccombente in prevalenza, al pagamento, a favore della convenuta, della parte residua, che si liquida- già ridotta- in euro 3.162,75, oltre accessori di legge.
Così deciso telematicamente in data 11.04.2025
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
8
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
L'11/04/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti,
Dott.ssa Concetta Alacqua, con l'assistenza nella redazione del presente verbale del funzionario addetto all'ufficio per il processo dr. ssa Giuseppina Cottone, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 347/2024 R.G., promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Brolo (ME), alla via Alcide De Gasperi n. 34 (P. IVA ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Starvaggi;
– ATTRICE –
CONTRO in liquidazione (P. IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
curatore dott.ssa (c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_1
nominata con la Sentenza dichiarativa di Liquidazione Giudiziale n. 169/2024 del
Tribunale di Busto Arsizio, nella procedura di Liquidazione Giudiziale n.
125/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Benvenuto
– CONVENUTA –
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams i difensori delle parti costituite ed esattamente così rappresentate:
l'Avv. Michele Ridolfo, in sostituzione dell'Avv. Paolo Starvaggi, per parte attrice;
l'Avv. Katia Benvenuto per la liquidazione giudiziale di CP_2
l'Avv. Ridolfo si riporta in atti chiedendo l'accogliemnto delle proprie domande ed il rigetto della riconvenzionale di controparte.
1 L'Avv. Benvenuto si riporta in atti ed insiste nell'accoglimento delle proprie domande
I difensori delle parti precisano le conclusioni e si riportano a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiedono che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
La società onveniva in giudizio la e formulava CP_1 Controparte_2
domanda di accertamento negativo del credito, al fine di far dichiarare inesigibile e non dovuta la somma di € 193.982,55 richiesta da tale società, in sede stragiudiziale, per il pagamento di varie forniture di materiale elettronico.
In particolare, l'attrice contestava la pretesa creditoria della Controparte_2
deducendo l'insussistenza dell'obbligazione, rispetto all'importo di € 25.691,81, di cui alle fatture n. 12 del 15/01/2019, n. 29 del 23/01/2019 e n. 39 del
29/01/2019; per le altre somme, chiedeva la compensazione con l'ammontare dei danni da risarcire in conseguenza dei vizi che avevano reso inutilizzabile ed immobilizzata la merce acquistata dal fornitore, con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva in giudizio la chiedendo di disporre, in via CP_2
preliminare, a carico della - con ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. - il CP_1
pagamento della somma di € 69.718,36, in quanto non contestata dall'attrice; la
, sempre in via preliminare, eccepiva la decadenza dalla garanzia CP_2
2 per i vizi ai sensi dell'art. 1495 ss. c.c., per omessa, generica e non tempestiva denuncia dei vizi, nonché la prescrizione dell'azione di garanzia dell'acquirente; nel merito, proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza del credito, con la condanna di parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di € 193.982,55 o, in via subordinata, della somma di € 69.718,36, come risultante dalla documentazione contabile della
, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo, con vittoria delle spese CP_1
di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 02/10/2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice tentava la conciliazione della controversia ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proponendo “il pagamento della somma di € 69.718,36 in favore della convenuta
secondo il conteggio risultante dalla corrispondenza prodotta con i CP_2
documenti n. 9 e n. 10 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta. La compensazione delle spese processuali tra tutte le parti del giudizio”;
In corso di causa, si costituiva la curatela della società Controparte_4
, giusta sentenza n. 169/2024 del 24/12/2024 (232/2024 R.G.P.U.) di
[...]
dichiarazione dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 125/2024 del Tribunale di Busto Arsizio.
Insisteva nella domanda riconvenzionale e in tutto quanto già dedotto, eccepito e richiesto dalla in bonis, con vittoria delle spese di lite. CP_5
La curatela prestava adesione alla proposta conciliativa, formulata dal Giudice, mentre la società dichiarava che non intendeva aderire, insistendo per CP_1
l'accertamento dei vizi della merce fornita dalla . CP_2
All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti precisano le conclusioni e la causa viene decisa ex art. 281-sexies c.p.c..
***
3 Preliminarmente, va ritenuta l'azione procedibile, anche dopo la liquidazione giudiziale della convenuta, trattandosi di azione di mero accertamento e vista la domanda riconvenzionale della convenuta, su cui ha insistito la curatela, costituendosi in giudizio.
L'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c., sollevata dalla in CP_2
riferimento alla tempestiva denuncia dei vizi dedotti da parte attrice, è fondata.
A fronte della rituale e tempestiva eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, sollevata dalla convenuta, è sull'attrice, in quanto acquirente, che grava l'onere di provare di avere effettuato una tempestiva ed adeguata denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 c.c.; in caso di azione contrattuale di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta, il codice assegna al compratore il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta dei vizi, per la denuncia dei medesimi, ed il termine di prescrizione di un anno, dalla consegna della merce, per l'esercizio dell'azione di garanzia.
Quindi, la parte che subisce l'eccezione di decadenza sollevata dal venditore, è tenuta ad allegare e provare la tempestività della denuncia, entro il breve termine di decadenza, decorrente dalla scoperta dei vizi.
Va osservato che, quando il vizio è apparente, il termine decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre nel caso di vizi non rilevabili attraverso un esame rapido e sommario della cosa, il termine decorre dal momento della scoperta, ovvero, allorquando il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva (e non il semplice sospetto) circa la sussistenza del vizio (cfr. Cass. 11452/2000).
Non sono richieste particolari formalità per la denuncia dei vizi, né è prescritto che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi della cosa venduta ma, affinché la denuncia possa assolvere alla sua funzione, è necessario che il venditore venga reso edotto dei vizi che rendono la cosa pervenuta all'acquirente inidonea all'uso cui è destinata o, comunque, che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
4 Nel caso in esame, è pacifico e non contestato che il rapporto intercorso tra le parti rientri nell'ipotesi del contratto di compravendita, ricorrendo ad ogni prestazione,
l'esclusivo obbligo di consegnare la merce verso il corrispettivo di un prezzo;
ne consegue, dunque, l'applicazione della normativa prevista, in tema di vendita, dagli artt. 1490 e ss. del codice civile.
Dalla documentazione in atti, si ricava unicamente il riscontro che parte attrice ha inoltrato, in data 08.03.2024, a mezzo pec, alla (v. all.to n. 4 fascicolo CP_2
parte attrice).
Dall'esame di tale corrispondenza si evince che la società ha contestato CP_1
le pretese della senza però procedere alla denuncia dei vizi che oggi CP_2
intende far valere in giudizio;
ed invero, la in tale missiva, si è limitata a CP_1
dedurre presunte “criticità ed inadempienze”, riservandosi di procedere a specifiche contestazioni future.
In atti, tuttavia, non sono presenti comunicazioni successive rispetto alla corrispondenza sopracitata;
pertanto, l'onere di provare la sussistenza dei vizi e la tempestiva denuncia degli stessi, non è stato assolto dall'attrice che, invero, sul punto, anche sul piano istruttorio, si è limitata a richiedere l'ammissione di una
CTU del tutto esplorativa, finalizzata all'accertamento indiscriminato dei vizi riferiti alla merce avuta in consegna dalla CP_2
In via riconvenzionale, la ha chiesto l'accertamento del credito di € CP_2
193.982,55, ovvero della somma rispetto alla quale parte attrice ha formulato domanda di accertamento negativo.
La ha imputato il credito al mancato pagamento delle fatture allegate, CP_2
emesse tra il 18/01/2018 ed il 07/08/2023 (all.to 6 fascicolo parte convenuta); rispetto a tale periodo, però, ha altresì allegato un documento contabile denominato "scheda fornitore dal 01/01/2016 al 11/11/2023", con saldo pari ad €
69.718,36 (all.to 10 fascicolo parte convenuta).
5 CP_ La ha provato di avere ricevuto la scheda contabile sopracitata, per CP_2
corrispondenza, in data 15.11.2023, trasmessa direttamente dalla società CP_1
all'indirizzo pec della (all.to 9 fascicolo parte convenuta). CP_2
La citata scheda contabile, non contestata da parte attrice, costituisce atto ricognitivo di un determinato rapporto giuridico che, nel caso di specie, assume natura confessoria ex art. 2720 cc, in ordine all'esistenza dell'obbligo della CP_1
di pagare, in favore della la somma indicata in contabilità, pari ad € CP_2
69.718,36.
Essa, inoltre, va ricompresa nell'ambito del concetto di “scrittura contabile” rilevante agli effetti dell'art. 2709 c.c., atteso che è la Suprema Corte ad avere ricompreso tra le scritture contabili disciplinate dall'articolo citato “tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti
d'impresa” (Cass., 11/02/2009, n. 3303).
Ai sensi dell'art. 2709 c.c., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore, ma come è stato affermato dalla Suprema Corte “la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il contenuto, dovendo le scritture stesse, una volta indicate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono” (Cass., sez. I, 23/10/2018, n.26874).
Nel caso in esame, la società ha inteso fondare la sussistenza del CP_2
proprio diritto di credito sulle risultanze della scheda contabile denominata
“scheda fornitore dal 01/01/2016 al 11/11/2023” e non può, di conseguenza, scindere il contenuto di tale scrittura, contestandola nella sola parte in cui non attesta, in conto debito, oltre alla somma di € 69.718,36, le ulteriori somme che residuano per l'integrazione del credito oggetto della domanda principale.
Né tali risultanze possono essere inficiate dalle fatture allegate dalla , CP_2
atteso che esse risultano emesse tra il 18.01.2018 ed il 07.08.2023 e, quindi, all'interno della medesima parentesi temporale rispetto alla quale la ha CP_2
6 invece dichiarato di volersi avvalere delle scritture contabili provenienti dalla
CP_1
Di conseguenza, il credito accertato in favore della per il periodo CP_2
intercorrente tra il 01/01/2016 ed il 11/11/2023, deve ritenersi provato nei limiti della somma di € 69.718,36, così come risulta dalla sopracitata scheda contabile che la stessa ha trasmesso a mezzo pec alla . CP_1 CP_2
Quanto detto, comporta l'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, nei limiti della subordinata formulata per la suddetta somma di €
69.718,36, oltre agli interessi legali dovuti dalla data della domanda fino al soddisfo.
Deve parimenti accogliersi la domanda di accertamento negativo formulata da parte attrice, nei limiti dell'importo residuale, corrispondente alla differenza tra l'originaria pretesa della (€. 193.982,55) e la somma di € 69.718,36 CP_2
che viene riconosciuta in favore della CP_2
La società pertanto, va condannata a pagare, in favore della società CP_1 [...]
, in persona del curatore nominato dalla procedura di Controparte_4
liquidazione giudiziale n. 125/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, la somma di
€ 69.718,36, oltre gli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
Vanno dichiarate assorbite le altre questioni.
Posta la parziale reciproca soccombenza, le spese si compensano tra le parti in ragione di un quarto.
La parte residua va posta a carico della parte attrice, soccombente in prevalenza e si liquida in dispositivo, applicando i minimi, tenuto conto dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale della convenuta, dichiara e accerta che il credito vantato dalla curatela verso l'attrice è pari a €
69.718,36;
7 - per l'effetto, condanna la società , in persona del rappresentante CP_1
legale p.t., al pagamento, in favore della società , CP_2 CP_2 Controparte_4
in persona del curatore, al pagamento dell'importo di € 69.718,36, oltre agli interessi legati dovuti dalla data della domanda fino al soddisfo.
Rigetta le altre domande ed eccezioni.
- Dichiara compensate in ragione di un quarto le spese processuali.
Condanna la parte attrice, soccombente in prevalenza, al pagamento, a favore della convenuta, della parte residua, che si liquida- già ridotta- in euro 3.162,75, oltre accessori di legge.
Così deciso telematicamente in data 11.04.2025
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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