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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2025 promossa da:
c.f. nato ad [...] Parte_1 C.F._1
l'08/05/1975 difeso da avv. MONTI ROSELLA
ricorrente e
nata il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. MONTI ROSELLA
ricorrente
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso congiuntamente come di seguito riportato: "Voglia il Tribunale Ill.mo autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
- ordinare all'Ufficiale dell'anagrafe del Comune di Alessandria di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell 'atto di matrimonio;
omologare le seguenti condizioni di separazione: Il
pagina 1 di 6 figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione paritaria e residenza Per_1
anagrafica presso la madre
Il minore trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori come già accade in quanto i genitori si coordinano da tempo nella gestione del loro figlio in base agli impegni del minore, ai loro orari di lavoro, al piano genitoriale allegato e più precisamente:
- tutti i giorni la madre accompagnerà il figlio a scuola, all'uscita di scuola lo preleveranno i nonni paterni con i quali consumerà il pranzo e nel pomeriggio verso le ore 17.00 sarà raggiunto dal padre con il quale consumerà la cena nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì ed entro le ore 21.00 il padre lo riaccompagnerà dalla mamma, salvo diversi accordi tra i genitori;
nei giorni di lunedì e giovedì sarà prelevato da scuola dai nonni paterni o dal papà e da questi riportato per la cena a Per_1
casa della madre, salvo diversi accordi tra i genitori. Nella giornata di sabato il padre preleverà il minore dall'abitazione della madre all'ora di pranzo , lo terrà con sé per la notte e lo riporterà dalla mamma la domenica all'ora di pranzo salvo diversi accordi tra i genitori. Per gli impegni lavorativi della madre, verrà accompagnato agli allenamenti di calcio dal papà tutti i martedì e i giovedì Per_1
così come alla partita che generalmente si disputa di sabato.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive (a scelta nei mesi di giugno, luglio e agosto), da concordarsi tra gli stessi entro il 30 maggio di ciascun anno nonché una settimana durante le vacanze invernali;
Tutte le festività religiose e scolastiche saranno trascorse dal figlio con l'uno o l'altro genitore Per_1
con il principio dell'alternanza: Natale in alternanza con la Vigilia così come la Pasqua e il lunedì dell'Angelo, sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore;
sarà la madre a percepire per intero l'assegno unico. Le spese straordinarie saranno ripartire tra i genitori in pari misura secondo il protocollo in uso presso il tribunale di Alessandria di seguito interamente riportato:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
tasse, rette e assicurazioni scolastiche, ovvero di asilo e scuola dell'infanzia, imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pagina 2 di 6 pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese cxtrascolastichc che non richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico- sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. La IG.ra si obbliga a manlevare e a tenere indenne a tutti gli effetti il IG. da ogni CP_1 Pt_1
responsabilità, spesa e onere derivante dal contratto di mutuo accesso presso la Banca d'Asti filiale di
Alessandria di cui il IG. è garante” Pt_1
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione nel matrimonio civile contratto in Alessandria il 26.05.2012 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Alessandria al N. 44 P. 1, serie A optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
esponeva i ricorrenti che dalla loro unione era nato il [...] in [...] il figlio Per_1
(C.F.: ); evidenziavano che erano sorti contrasti che avevano reso non più C.F._3
possibile la convivenza al punto che attualmente gli stessi vivono in case diverse e, pertanto, sono addivenuti alla decisione di separarsi;
pagina 3 di 6 - i medesimi ricorrenti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
le parti così esponevano le loro condizioni lavorative e reddituali: il sig. esercita l'attività di autista presso la società Firal srl di Tortona e la sig.ra Pt_1
è impiegata presso la ditta Zucchetto di Alessandria ed entrambi percepiscono una CP_1 retribuzione mensile di circa € 1.500,00; sulla scorta di tali premesse le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Ad avviso del Tribunale le suddette conclusioni, volte a regolare i rapporti fra i coniugi, nonché il mantenimento in modo diretto del figlio minore, appaiono coerenti con la situazione reddituale delle parti e rispettose del principio della bigenitorialità, nonché non in contrasto con norme imperative di legge;
viene infatti prevista in modo completo e dettagliato la modalità di frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto degli impegni del minore stesso e degli orari di lavoro dei genitori medesimi.
PQM
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, prende atto delle conclusioni così concordate tra le parti e così provvede: dispone la separazione personale fra i sig.ri e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Alessandria il 26.05.2012, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Alessandria al N. 44 P. 1, serie A optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del comune di Alessandria per le annotazioni di competenza
Autorizza
i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
omologa le seguenti condizioni di separazione:
dispone che figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori con collocazione paritaria e residenza Per_1
anagrafica presso la madre;
Il minore trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori come già accade in quanto i genitori si Per_1
coordinano da tempo nella gestione del loro figlio in base agli impegni del minore, ai loro orari di lavoro, al piano genitoriale allegato e più precisamente:
pagina 4 di 6 - tutti i giorni la madre accompagnerà il figlio a scuola, all'uscita di scuola lo preleveranno i nonni paterni con i quali consumerà il pranzo e nel pomeriggio verso le ore 17.00 sarà raggiunto dal padre con il quale consumerà la cena nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì ed entro le ore 21.00 il padre lo riaccompagnerà dalla mamma, salvo diversi accordi tra i genitori;
nei giorni di lunedì e giovedì sarà prelevato da scuola dai nonni paterni o dal papà e da questi riportato per la cena a Per_1
casa della madre, salvo diversi accordi tra i genitori. Nella giornata di sabato il padre preleverà il minore dall'abitazione della madre all'ora di pranzo , lo terrà con sé per la notte e lo riporterà dalla mamma la domenica all'ora di pranzo salvo diversi accordi tra i genitori. Per gli impegni lavorativi della madre, verrà accompagnato agli allenamenti di calcio dal papà tutti i martedì e i giovedì Per_1
così come alla partita che generalmente si disputa di sabato.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive (a scelta nei mesi di giugno, luglio e agosto), da concordarsi tra gli stessi entro il 30 maggio di ciascun anno nonché una settimana durante le vacanze invernali;
Tutte le festività religiose e scolastiche saranno trascorse dal figlio con l'uno o l'altro genitore Per_1
con il principio dell'alternanza: Natale in alternanza con la Vigilia così come la Pasqua e il lunedì dell'Angelo, sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore;
Le spese straordinarie saranno ripartire tra i genitori in pari misura secondo il protocollo in uso presso il tribunale di Alessandria di seguito interamente riportato:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse, rette e assicurazioni scolastiche, ovvero di asilo e scuola dell'infanzia, imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese cxtrascolastichc che non richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a pagina 5 di 6 mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico- sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Prende atto che
- Come da accordi fra le parti sarà la madre a percepire per intero l'assegno unico;
- la IG.ra si obbliga a manlevare e a tenere indenne a tutti gli effetti il IG. da CP_1 Pt_1
ogni responsabilità, spesa e onere derivante dal contratto di mutuo accesso presso la Banca d'Asti filiale di Alessandria di cui il IG. è garante Pt_1
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del primo aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2025 promossa da:
c.f. nato ad [...] Parte_1 C.F._1
l'08/05/1975 difeso da avv. MONTI ROSELLA
ricorrente e
nata il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. MONTI ROSELLA
ricorrente
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso congiuntamente come di seguito riportato: "Voglia il Tribunale Ill.mo autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
- ordinare all'Ufficiale dell'anagrafe del Comune di Alessandria di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell 'atto di matrimonio;
omologare le seguenti condizioni di separazione: Il
pagina 1 di 6 figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione paritaria e residenza Per_1
anagrafica presso la madre
Il minore trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori come già accade in quanto i genitori si coordinano da tempo nella gestione del loro figlio in base agli impegni del minore, ai loro orari di lavoro, al piano genitoriale allegato e più precisamente:
- tutti i giorni la madre accompagnerà il figlio a scuola, all'uscita di scuola lo preleveranno i nonni paterni con i quali consumerà il pranzo e nel pomeriggio verso le ore 17.00 sarà raggiunto dal padre con il quale consumerà la cena nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì ed entro le ore 21.00 il padre lo riaccompagnerà dalla mamma, salvo diversi accordi tra i genitori;
nei giorni di lunedì e giovedì sarà prelevato da scuola dai nonni paterni o dal papà e da questi riportato per la cena a Per_1
casa della madre, salvo diversi accordi tra i genitori. Nella giornata di sabato il padre preleverà il minore dall'abitazione della madre all'ora di pranzo , lo terrà con sé per la notte e lo riporterà dalla mamma la domenica all'ora di pranzo salvo diversi accordi tra i genitori. Per gli impegni lavorativi della madre, verrà accompagnato agli allenamenti di calcio dal papà tutti i martedì e i giovedì Per_1
così come alla partita che generalmente si disputa di sabato.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive (a scelta nei mesi di giugno, luglio e agosto), da concordarsi tra gli stessi entro il 30 maggio di ciascun anno nonché una settimana durante le vacanze invernali;
Tutte le festività religiose e scolastiche saranno trascorse dal figlio con l'uno o l'altro genitore Per_1
con il principio dell'alternanza: Natale in alternanza con la Vigilia così come la Pasqua e il lunedì dell'Angelo, sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore;
sarà la madre a percepire per intero l'assegno unico. Le spese straordinarie saranno ripartire tra i genitori in pari misura secondo il protocollo in uso presso il tribunale di Alessandria di seguito interamente riportato:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
tasse, rette e assicurazioni scolastiche, ovvero di asilo e scuola dell'infanzia, imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pagina 2 di 6 pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese cxtrascolastichc che non richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico- sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. La IG.ra si obbliga a manlevare e a tenere indenne a tutti gli effetti il IG. da ogni CP_1 Pt_1
responsabilità, spesa e onere derivante dal contratto di mutuo accesso presso la Banca d'Asti filiale di
Alessandria di cui il IG. è garante” Pt_1
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione nel matrimonio civile contratto in Alessandria il 26.05.2012 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Alessandria al N. 44 P. 1, serie A optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
esponeva i ricorrenti che dalla loro unione era nato il [...] in [...] il figlio Per_1
(C.F.: ); evidenziavano che erano sorti contrasti che avevano reso non più C.F._3
possibile la convivenza al punto che attualmente gli stessi vivono in case diverse e, pertanto, sono addivenuti alla decisione di separarsi;
pagina 3 di 6 - i medesimi ricorrenti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
le parti così esponevano le loro condizioni lavorative e reddituali: il sig. esercita l'attività di autista presso la società Firal srl di Tortona e la sig.ra Pt_1
è impiegata presso la ditta Zucchetto di Alessandria ed entrambi percepiscono una CP_1 retribuzione mensile di circa € 1.500,00; sulla scorta di tali premesse le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Ad avviso del Tribunale le suddette conclusioni, volte a regolare i rapporti fra i coniugi, nonché il mantenimento in modo diretto del figlio minore, appaiono coerenti con la situazione reddituale delle parti e rispettose del principio della bigenitorialità, nonché non in contrasto con norme imperative di legge;
viene infatti prevista in modo completo e dettagliato la modalità di frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto degli impegni del minore stesso e degli orari di lavoro dei genitori medesimi.
PQM
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, prende atto delle conclusioni così concordate tra le parti e così provvede: dispone la separazione personale fra i sig.ri e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Alessandria il 26.05.2012, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Alessandria al N. 44 P. 1, serie A optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del comune di Alessandria per le annotazioni di competenza
Autorizza
i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
omologa le seguenti condizioni di separazione:
dispone che figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori con collocazione paritaria e residenza Per_1
anagrafica presso la madre;
Il minore trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori come già accade in quanto i genitori si Per_1
coordinano da tempo nella gestione del loro figlio in base agli impegni del minore, ai loro orari di lavoro, al piano genitoriale allegato e più precisamente:
pagina 4 di 6 - tutti i giorni la madre accompagnerà il figlio a scuola, all'uscita di scuola lo preleveranno i nonni paterni con i quali consumerà il pranzo e nel pomeriggio verso le ore 17.00 sarà raggiunto dal padre con il quale consumerà la cena nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì ed entro le ore 21.00 il padre lo riaccompagnerà dalla mamma, salvo diversi accordi tra i genitori;
nei giorni di lunedì e giovedì sarà prelevato da scuola dai nonni paterni o dal papà e da questi riportato per la cena a Per_1
casa della madre, salvo diversi accordi tra i genitori. Nella giornata di sabato il padre preleverà il minore dall'abitazione della madre all'ora di pranzo , lo terrà con sé per la notte e lo riporterà dalla mamma la domenica all'ora di pranzo salvo diversi accordi tra i genitori. Per gli impegni lavorativi della madre, verrà accompagnato agli allenamenti di calcio dal papà tutti i martedì e i giovedì Per_1
così come alla partita che generalmente si disputa di sabato.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive (a scelta nei mesi di giugno, luglio e agosto), da concordarsi tra gli stessi entro il 30 maggio di ciascun anno nonché una settimana durante le vacanze invernali;
Tutte le festività religiose e scolastiche saranno trascorse dal figlio con l'uno o l'altro genitore Per_1
con il principio dell'alternanza: Natale in alternanza con la Vigilia così come la Pasqua e il lunedì dell'Angelo, sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore;
Le spese straordinarie saranno ripartire tra i genitori in pari misura secondo il protocollo in uso presso il tribunale di Alessandria di seguito interamente riportato:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse, rette e assicurazioni scolastiche, ovvero di asilo e scuola dell'infanzia, imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese cxtrascolastichc che non richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a pagina 5 di 6 mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico- sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Prende atto che
- Come da accordi fra le parti sarà la madre a percepire per intero l'assegno unico;
- la IG.ra si obbliga a manlevare e a tenere indenne a tutti gli effetti il IG. da CP_1 Pt_1
ogni responsabilità, spesa e onere derivante dal contratto di mutuo accesso presso la Banca d'Asti filiale di Alessandria di cui il IG. è garante Pt_1
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del primo aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
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