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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 23 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1332 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ranalli in forza di Parte_1 delega in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimiliano Scarsella in Roma Via di Emilio Faà di Bruno 87
Appellante
E
, rappresentato e difeso avv.to Luciano Giuseppe Caputo in virtù di procura CP_1 generale alle liti a rogito del dr. Notaio in Roma Persona_1 dell'1.8.2024, rep. n. 93118 Procura Generale.pdf , nonché dall'avv. Massimo
Guiducci, in virtù della stessa procura e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma Piazza delle Cinque Giornate n. 3 presso Avvocatura Regionale INAIL
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1536 pubblicata il 24.11.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
agiva nei confronti dell' innanzi il Giudice del Lavoro di Parte_1 CP_1
Frosinone chiedendo: 1) il riconoscimento dell'origine professionale di due patologie sofferte: la spondilodiscoartrosi lombosacrale e la tendinopatia spalla sinistra;
2) la quantificazione del danno biologico per ciascuna di esse e, previa unificazione dei postumi, la quantificazione complessiva nell'11% ovvero nella misura di giustizia, comunque, superiore al 6%; 3) la condanna dell' alle CP_2 conseguenti prestazioni. Vinte le spese, da distrarsi.
Allegava che aveva svolto per circa 30 anni l'attività di autista di camion e bilici per il trasporto di merce varia (generi alimentari, materiali edili) essendo altresì addetto al carico e scarico dei prodotti trasportati;
che l'attività era svolta con un impegno di 12-15 al giorno per 5 giorni a settimana guidando grossi automezzi su strade spesso con curve e sconnesse, trasportando oltre 40 bancali carichi di merci presso i vari clienti o grossisti da rifornire;
che la guida si svolgeva su sedili rigidi e vibranti su mezzi dotati di ammortizzatori scarichi, con continua assunzione di posture incongrue ed anomale, obbligate e ripetute, ma anche con continua soggezione a costanti e prolungate sollecitazioni e vibrazioni;
che da tale attività gli erano derivate una spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale e una tendinopatia alla spalla sinistra, per le quali aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Riteneva di aver diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalle suddette malattie, nella misura complessiva dell'11% o, comunque superiore al 6%.
Si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso. La causa era stata CP_1 istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale.
Per il primo giudice nonostante la patologia riscontrata e sebbene il ricorrente abbia svolto l'attività di lavoro a rischio per più di 21 anni, <non risultano essere stati dedotti elementi tesi a dimostrare una condizione meccanica di esposizione al rischio che possa essere giudicata come tale in modo “assoluto”. Infatti, la stessa posizione di guida non veniva mantenuta per tutto l'arco della giornata di lavoro frapponendosi ad altre attività, di minore durata, che andavano ad interrompere le
“posture incongrue” e le sollecitazioni meccaniche trasmesse a tutto il corpo.
Inoltre, il quadro anatomo-patologico posto in luce dall'unico accertamento strumentale effettuato non appare peggiorativo rispetto a quanto è pur possibile rinvenire nella popolazione normale di pari età e sesso del ricorrente. Gli aspetti rilevati appaiono riconducibili a fenomeni disidratativi propri della degenerazione evolutiva cronologica, mentre l'unico aspetto di sofferenza discale a livello di L4-
L5, non trova amplificazione neurologica. Tali considerazioni valgono, prosegue il
C.T.U., anche per la patologia che l'interessa la spalla. Innanzitutto, è peculiare che la sofferenza sia localizzata a sinistra in soggetto destrimane;
inoltre, per tale distretto articolare, risulta ancora più difficile dimostrare come le sollecitazioni determinate dalla guida dell'automezzo abbiano avuto significative ripercussioni quando esse non appaiono riconoscibili neppure a carico del rachide. Per quanto sopra esposto, il perito ha condivisibilmente ritenuto che non fosse stata sufficientemente dimostrata l'origine professionale delle patologie sopra descritte.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa di parte ricorrente che nulla ha osservato in ordine alle conclusioni peritali - non si può pervenire ad altra conclusione che
a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati>>.
Con atto di gravame l'appellante ha censurato la decisione chiedendone la riforma con rinnovazione della c.t.u. e rieterazione delle conclusioni di primo grado.
Si è costituito l' resistendo all'appello. CP_1
Disposta ed espletata c.t.u. all'udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si osserva che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio ha accertato in relazione ai danni subiti in conseguenza della malattia professionale un danno biologico permanente, riferito al complesso delle patologie accertate in misura pari al 10% (cfr. relazione peritale depositata in atti).
Si legge nella relazione definitiva, re melius perpensa: <<…Sia la spondilodiscoartrosi del tratto lombo – sacrale che la sindrome da conflitto subacromiale alla spalla sx sono affezioni ad eziopatogenesi multifattoriale, cui contribuiscono fattori intrinseci del soggetto ed elementi esterni, anche lavorativi.
In accordo con quanto sopra detto, giova rilevare come : - è un Parte_1 soggetto di 52 anni all'epoca dell'indagine: età in cui il 50 % della popolazione generale presenta epidemiologicamente spondiloartrosi;
- anamnesticamente risulta addetto a alla guida di mezzi di autotrasporto di cui non si hanno elementi attestanti il preciso coefficiente di vibrazioni e che indirettamente e solo in via desuntiva, attraverso studio documentale e bibliografico e dalla monografia CP_1 del 2023 intitolata “Le malattie professionali nel settore del trasporto su strada”, risulta esposto a rischi da: o posture fisse e prolungate, o vibrazioni trasmesse al corpo intero, o movimentazione manuale dei carichi, o sovraccarico biomeccanico ed elementi responsabili di overuse, o condizioni climatiche avverse. - presenta fattori individuali di tipo genetico quali una predisposizione morbosa a spondilopatie (tendenza alla listesi) e a sindrome da conflitto della spalla
(portatore di acromion tipo 2) con il concorso della eccedenza ponderale.
L'insieme delle condizioni suddette incide sul rischio di malattie a carico della colonna e della spalla con il progredire dell'età, anche a prescindere da fattori di rischio occupazionale specifico. Le esposizioni professionali, concausalmente, tendono a far divenire più diffuse, più precoci e più gravi le infermità soprariportate. Per quanto sopra, in presenza di azione residuale e non preponderante dei rischi lavorativi rispetto ad altre condizioni estranee ad essi, tenuto conto della probabilità logica, si ritiene che l'attività lavorativa possa, con ragionevole probabilità, aver con-causato, sia pure in maniera indiretta, remota, e con minore intensità rispetto ad altri concorrenti fattori extralavorativi,
l'insorgenza di entrambe le infermità lamentate. Conclusioni Il CTU, in risposta ai quesiti posti dalla Corte di Appello: “Esaminati gli atti di causa e la documentazione medica prodotta dalle parti, sottoposta a visita la parte appellante, esprime il parere che dal 03/03/2021 (epoca istanza) è affetto Parte_1 da: - Sindrome da conflitto subacromiale secondario spalla sx per tendinopatia in mancino (cod. 227: 4%) - Spondilodiscoartrosi lombo sacrale con ernia discale mediana/paramediana destra L4-L5, in soggetto in obeso (cod. 213: 6%) Per entrambe le infermità si ritiene che l'attività lavorativa possa, con ragionevole probabilità, aver con-causato l'insorgenza di entrambe le infermità, sia pure in maniera indiretta, remota, e con minore intensità rispetto ad altri concorrenti fattori extralavorativi. Con riferimento al D.Lgs. n. 38/2000 e alle voci tabellari di cui al D.M. 12/7/2000, il quadro determina un danno biologico globale pari al
10%....>>.
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente, anche con riferimento alle osservazioni effettuate da parte appellante nel corso delle operazioni peritali, tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal C.t.u. nella relazione a sua firma).
Condivisibile è poi, alla luce delle note critiche dell'appellante, la revisione del c.t.u. delle conclusioni oggetto della bozza inviata alle parti, così respingendosi le osservazioni critiche e le richieste svolte all'odierna udienza dal difensore dell' . CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà pertanto riformarsi la sentenza impugnata dichiarando il diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza ed in misura di legge, dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente, complessivamente, al 10% con conseguente condanna dell' all'erogazione delle somme dovute a tale titolo CP_1 con decorrenza di legge oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza mentre le spese relative alle c.t.u. di entrambi i gradi del giudizio, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n.
38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 10% con decorrenza ed in misura di legge e per l'effetto condanna l' all'erogazione delle somme CP_1 dovute a tale titolo, oltre interessi legali dal 120 giorno dalla domanda amministrativa. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il CP_1 primo grado in € 2.886 e per il presente grado di giudizio in € 3.118. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Pone in via definitiva a carico dell' , le spese di ctu di entrambi i gradi del CP_1 giudizio, quelle del grado liquidate con separato decreto.
Roma, 23.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 23 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1332 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ranalli in forza di Parte_1 delega in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimiliano Scarsella in Roma Via di Emilio Faà di Bruno 87
Appellante
E
, rappresentato e difeso avv.to Luciano Giuseppe Caputo in virtù di procura CP_1 generale alle liti a rogito del dr. Notaio in Roma Persona_1 dell'1.8.2024, rep. n. 93118 Procura Generale.pdf , nonché dall'avv. Massimo
Guiducci, in virtù della stessa procura e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma Piazza delle Cinque Giornate n. 3 presso Avvocatura Regionale INAIL
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1536 pubblicata il 24.11.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
agiva nei confronti dell' innanzi il Giudice del Lavoro di Parte_1 CP_1
Frosinone chiedendo: 1) il riconoscimento dell'origine professionale di due patologie sofferte: la spondilodiscoartrosi lombosacrale e la tendinopatia spalla sinistra;
2) la quantificazione del danno biologico per ciascuna di esse e, previa unificazione dei postumi, la quantificazione complessiva nell'11% ovvero nella misura di giustizia, comunque, superiore al 6%; 3) la condanna dell' alle CP_2 conseguenti prestazioni. Vinte le spese, da distrarsi.
Allegava che aveva svolto per circa 30 anni l'attività di autista di camion e bilici per il trasporto di merce varia (generi alimentari, materiali edili) essendo altresì addetto al carico e scarico dei prodotti trasportati;
che l'attività era svolta con un impegno di 12-15 al giorno per 5 giorni a settimana guidando grossi automezzi su strade spesso con curve e sconnesse, trasportando oltre 40 bancali carichi di merci presso i vari clienti o grossisti da rifornire;
che la guida si svolgeva su sedili rigidi e vibranti su mezzi dotati di ammortizzatori scarichi, con continua assunzione di posture incongrue ed anomale, obbligate e ripetute, ma anche con continua soggezione a costanti e prolungate sollecitazioni e vibrazioni;
che da tale attività gli erano derivate una spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale e una tendinopatia alla spalla sinistra, per le quali aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Riteneva di aver diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalle suddette malattie, nella misura complessiva dell'11% o, comunque superiore al 6%.
Si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso. La causa era stata CP_1 istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale.
Per il primo giudice nonostante la patologia riscontrata e sebbene il ricorrente abbia svolto l'attività di lavoro a rischio per più di 21 anni, <non risultano essere stati dedotti elementi tesi a dimostrare una condizione meccanica di esposizione al rischio che possa essere giudicata come tale in modo “assoluto”. Infatti, la stessa posizione di guida non veniva mantenuta per tutto l'arco della giornata di lavoro frapponendosi ad altre attività, di minore durata, che andavano ad interrompere le
“posture incongrue” e le sollecitazioni meccaniche trasmesse a tutto il corpo.
Inoltre, il quadro anatomo-patologico posto in luce dall'unico accertamento strumentale effettuato non appare peggiorativo rispetto a quanto è pur possibile rinvenire nella popolazione normale di pari età e sesso del ricorrente. Gli aspetti rilevati appaiono riconducibili a fenomeni disidratativi propri della degenerazione evolutiva cronologica, mentre l'unico aspetto di sofferenza discale a livello di L4-
L5, non trova amplificazione neurologica. Tali considerazioni valgono, prosegue il
C.T.U., anche per la patologia che l'interessa la spalla. Innanzitutto, è peculiare che la sofferenza sia localizzata a sinistra in soggetto destrimane;
inoltre, per tale distretto articolare, risulta ancora più difficile dimostrare come le sollecitazioni determinate dalla guida dell'automezzo abbiano avuto significative ripercussioni quando esse non appaiono riconoscibili neppure a carico del rachide. Per quanto sopra esposto, il perito ha condivisibilmente ritenuto che non fosse stata sufficientemente dimostrata l'origine professionale delle patologie sopra descritte.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa di parte ricorrente che nulla ha osservato in ordine alle conclusioni peritali - non si può pervenire ad altra conclusione che
a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati>>.
Con atto di gravame l'appellante ha censurato la decisione chiedendone la riforma con rinnovazione della c.t.u. e rieterazione delle conclusioni di primo grado.
Si è costituito l' resistendo all'appello. CP_1
Disposta ed espletata c.t.u. all'udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si osserva che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio ha accertato in relazione ai danni subiti in conseguenza della malattia professionale un danno biologico permanente, riferito al complesso delle patologie accertate in misura pari al 10% (cfr. relazione peritale depositata in atti).
Si legge nella relazione definitiva, re melius perpensa: <<…Sia la spondilodiscoartrosi del tratto lombo – sacrale che la sindrome da conflitto subacromiale alla spalla sx sono affezioni ad eziopatogenesi multifattoriale, cui contribuiscono fattori intrinseci del soggetto ed elementi esterni, anche lavorativi.
In accordo con quanto sopra detto, giova rilevare come : - è un Parte_1 soggetto di 52 anni all'epoca dell'indagine: età in cui il 50 % della popolazione generale presenta epidemiologicamente spondiloartrosi;
- anamnesticamente risulta addetto a alla guida di mezzi di autotrasporto di cui non si hanno elementi attestanti il preciso coefficiente di vibrazioni e che indirettamente e solo in via desuntiva, attraverso studio documentale e bibliografico e dalla monografia CP_1 del 2023 intitolata “Le malattie professionali nel settore del trasporto su strada”, risulta esposto a rischi da: o posture fisse e prolungate, o vibrazioni trasmesse al corpo intero, o movimentazione manuale dei carichi, o sovraccarico biomeccanico ed elementi responsabili di overuse, o condizioni climatiche avverse. - presenta fattori individuali di tipo genetico quali una predisposizione morbosa a spondilopatie (tendenza alla listesi) e a sindrome da conflitto della spalla
(portatore di acromion tipo 2) con il concorso della eccedenza ponderale.
L'insieme delle condizioni suddette incide sul rischio di malattie a carico della colonna e della spalla con il progredire dell'età, anche a prescindere da fattori di rischio occupazionale specifico. Le esposizioni professionali, concausalmente, tendono a far divenire più diffuse, più precoci e più gravi le infermità soprariportate. Per quanto sopra, in presenza di azione residuale e non preponderante dei rischi lavorativi rispetto ad altre condizioni estranee ad essi, tenuto conto della probabilità logica, si ritiene che l'attività lavorativa possa, con ragionevole probabilità, aver con-causato, sia pure in maniera indiretta, remota, e con minore intensità rispetto ad altri concorrenti fattori extralavorativi,
l'insorgenza di entrambe le infermità lamentate. Conclusioni Il CTU, in risposta ai quesiti posti dalla Corte di Appello: “Esaminati gli atti di causa e la documentazione medica prodotta dalle parti, sottoposta a visita la parte appellante, esprime il parere che dal 03/03/2021 (epoca istanza) è affetto Parte_1 da: - Sindrome da conflitto subacromiale secondario spalla sx per tendinopatia in mancino (cod. 227: 4%) - Spondilodiscoartrosi lombo sacrale con ernia discale mediana/paramediana destra L4-L5, in soggetto in obeso (cod. 213: 6%) Per entrambe le infermità si ritiene che l'attività lavorativa possa, con ragionevole probabilità, aver con-causato l'insorgenza di entrambe le infermità, sia pure in maniera indiretta, remota, e con minore intensità rispetto ad altri concorrenti fattori extralavorativi. Con riferimento al D.Lgs. n. 38/2000 e alle voci tabellari di cui al D.M. 12/7/2000, il quadro determina un danno biologico globale pari al
10%....>>.
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente, anche con riferimento alle osservazioni effettuate da parte appellante nel corso delle operazioni peritali, tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal C.t.u. nella relazione a sua firma).
Condivisibile è poi, alla luce delle note critiche dell'appellante, la revisione del c.t.u. delle conclusioni oggetto della bozza inviata alle parti, così respingendosi le osservazioni critiche e le richieste svolte all'odierna udienza dal difensore dell' . CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà pertanto riformarsi la sentenza impugnata dichiarando il diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza ed in misura di legge, dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente, complessivamente, al 10% con conseguente condanna dell' all'erogazione delle somme dovute a tale titolo CP_1 con decorrenza di legge oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza mentre le spese relative alle c.t.u. di entrambi i gradi del giudizio, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n.
38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 10% con decorrenza ed in misura di legge e per l'effetto condanna l' all'erogazione delle somme CP_1 dovute a tale titolo, oltre interessi legali dal 120 giorno dalla domanda amministrativa. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il CP_1 primo grado in € 2.886 e per il presente grado di giudizio in € 3.118. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Pone in via definitiva a carico dell' , le spese di ctu di entrambi i gradi del CP_1 giudizio, quelle del grado liquidate con separato decreto.
Roma, 23.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa