Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
La notificazione della comparsa di riassunzione alla parte personalmente anziché al procuratore costituito - secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 125 comma terzo disp. att. cod. proc. civ. e 170 comma primo cod. proc. civ.- inficiando la regolarità del contradittorio, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione e determina, conseguentemente, la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce, a meno che la parte destinataria della notificazione non si sia, ciò nonostante, costituita sanando in tal modo la nullità originaria in ragione del raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41230 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 22/12/2021, (ud. 05/10/2021, dep. 22/12/2021), n.41230 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRASCA Raffaele – Presidente – Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere – Dott. AMBROSI Irene – Consigliere – Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22460/2019 R.G. proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – Struttura Progetto C.A.S.E., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COELMO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso l'avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO VENERUSO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ELETTROMECCANICA DI NI RI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 131/97 del Giudice di pace di MARCIANISE, depositata il 13/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/99 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto
- che, con citazione del 5 marzo 1996, AN GR, titolare dell'impresa Elettromeccanica, convenne dinanzi al Giudice di Pace di S.Anastasia la CO.EL.MO. S.r.l., esponendo che egli aveva proposto alla Società convenuta l'esecuzione di lavori di cofanatura per l'insonorizzazione di un gruppo elettrogeno;
che, all'atto della proposta, aveva corrisposto alla Società stessa l'anticipo di £.1.500.000; e che, rivelatosi inservibile il predetto gruppo elettrogeno, aveva revocato la proposta;
- che, tanto premesso, il GR chiese, tra l'altro, che il giudice adito dichiarasse il contratto de quo non concluso e condannasse la Società convenuta alla restituzione della somma di £.1.500.000, oltre interessi e rivalutazione entro i limiti di £.2.000.000; - che la LM - costituitasi nella prima udienza del 27 settembre 1996 a ministero di difensore, munito di procura ad litem, conferita in calce all'atto introduttivo - nel chiedere la reiezione della domanda, eccepì, pregiudizialmente, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, indicando come competente il Giudice di Pace di Marcianise;
- che, a seguito dell'adesione dell'attore alla predetta indicazione, il Giudice adito, con ordinanza in pari data pronunciata in udienza, dichiarò la propria incompetenza territoriale a favore del Giudice di Pace di Marcianise ed ordinò all'attore di riassumere la causa presso quel Giudice entro novanta giorni, ordinandone la cancellazione dal ruolo;
- che il GR riassunse la causa dinanzi al Giudice di Pace di Marcianise con comparsa, notificata al legale rappresentante della LM nella sede legale di quest'ultima in data 17 ottobre 1996;
- che il Giudice adito - dichiarata la contumacia della LM all'udienza del 27 gennaio 1997; ed assunta la prova per testimoni dedotta dall'attore - con sentenza n. 131 del 13 maggio 1997, pronunciata espressamente secondo equità, tra l'altro, condannò la Società convenuta al pagamento, in favore del GR, della somma di £.1.500.000, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
- che, avverso tale sentenza, la CO.EL.MO. S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
- che, benché ritualmente intimato, AN GR, nella qualità predetta, non si è costituito.
Considerato in diritto
- che, con l'unico motivo ( con cui deduce "violazione e/o falsa applicazione degli artt.170 c.p.c. e 125 ult.co. disp.att.c.p.c., in relazione all'art.360 nn 3 e 4 c.p.c." ), la Società ricorrente censura la sentenza impugnata, sottolineando che il Giudice a quo avrebbe errato nel ritenere ritualmente riassunta la causa e nel dichiarare la sua contumacia, nonostante l'atto di riassunzione fosse stato notificato alla parte personalmente, anziché - come, invece, avrebbe dovuto essere - al suo procuratore costituito;
e ne chiede la cassazione senza rinvio, ai sensi dell'art.382 c.p.c., per intervenuta estinzione del processo, in ragione del mancato rispetto , da parte del GR, del termine assegnatogli per la riassunzione;
- che il ricorso, non che ammissibile, è anche meritevole di accoglimento;
- che, infatti, quanto al primo aspetto - trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata da giudice di pace "secondo equità", ai sensi dell'art.113 comma 2 cod.proc.civ. ( cfr., supra, Ritenuto in fatto ) - è incontroverso, sia nella dottrina, sia negli orientamenti di questa Corte ( cfr., e pluribus, sentt.nn. 6794 del 1991, a s.u., e 3397 del 1998 ), che ( così come già il giudice conciliatore, anche ) il giudice di pace deve rispettare i principi, le regole e le forme del processo civile e, quindi, anche il fondamentale "principio del contraddittorio", sancito dall'art.101 cod.proc.civ., secondo cui "il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa";
- che, quanto al merito della censura, la stessa appare fondata:
infatti - posto che costituisce costante orientamento di questa Corte ( cfr., e pluribus, sentt.nn. 241 del 1981, 5275 del 1982, 3308 del 1990, 4475 del 1994 ), condiviso dal Collegio, quello secondo cui la notificazione della comparsa di riassunzione alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito - secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt.125 comma 3 disp.att.cod.proc.civ. e 170 comma 1 cod.proc.civ. - inficiando la regolarità del contraddittorio, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione e determina, conseguentemente, la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce, a meno che la parte destinataria della notificazione non si sia, ciononostante, costituita, sanando, in tal modo, la nullità originaria, in ragione del raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato, ai sensi dell'art.156 comma 3 cod.proc.civ. - nella specie, dagli atti di causa risulta che: a)-
nell'udienza del 27 settembre 1996 dinanzi al Giudice di Pace di S.Anastasia, era stato raggiunto un "accordo" tra le parti ( ai sensi dell'art.38 comma 2 terzo periodo cod.proc.civ., nel testo sostituito dall'art.4 della legge n.353 del 1990, applicabile ratione temporis ) sulla competenza per territorio a conoscere la domanda proposta dal GR del Giudice di Pace di Marcianise, indicato come competente dalla Società convenuta;
b)- questa si era costituita nella predetta udienza a ministero del dr.proc. Renato Veneruso, munito di procura ad litem, conferitagli in calce all'atto di citazione notificatole, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso in Portici, Via Amendola n.1; c)- la comparsa di riassunzione del GR dinanzi al Giudice di Pace di Marcianise è stata notificata alla Società LM, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sua sede legale, in Marcianise, "a mani dell'addetto Salzano Umberto, impiegato incaricato al ritiro dell'atto che cura la consegna" ( così, testualmente, la relazione di notificazione ) in data 17 ottobre 1996; d)- il Giudice di Pace di Marcianise ha dichiarato la contumacia della LM nell'udienza del 27 gennaio 1997;
- che risulta, pertanto, evidente l'errore in cui è incorso il Giudice a quo: questi - anziché rilevare la nullità della notificazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 comma 3 disp.att.cod.proc.civ., 170 comma 1 e 160 cod.proc.civ. ed ordinarne la rinnovazione ai sensi dell'art.291 comma 1 - ha illegittimamente dichiarato la contumacia della Società convenuta, procedendo oltre nella trattazione e nella decisione della causa;
sicché, la predetta, originaria nullità, determinando ab initio la violazione del principio del contraddittorio, si è estesa a tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza impugnata ( art.159 comma 1 cod.proc.civ. );
- che, conseguentemente, questa deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.382 comma 3 seconda proposizione cod.proc.civ., vertendosi in ipotesi in cui, in ragione della predetta nullità, il processo non poteva essere proseguito ( e non già in quella, prospettata dalla difesa della Società ricorrente, di "estinzione" del processo, medio tempore intervenuta, per scadenza del termine assegnato per la riassunzione ai sensi del surrichiamato art.38 comma 3 terzo periodo );
- che sussistono giusti motivi per dichiarare compensate, per intero, fra le parti, le spese del presente e del precedente grado di giudizio ( art.385 comma 2 cod.proc.civ. ).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dell'intero giudizio.