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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/10/2024, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12231/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 12231/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GUBELLINI Parte_1 C.F._1
CARLO e dell'Avv. LECITO LISA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARTELLA CP_1 C.F._2
MASSIMO
PARTE APPELLATA nonché contro
(C.F. ) CP_2 C.F._3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte appellante chiede e conclude:
“Piaccia all'intestato e adito Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, in totale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 841/2021 – R.G. n. 36/2015 - pubblicata il 12/03/2021 e non notificata, per le ragioni esposte e dedotte nel presente atto di appello:
pagina 1 di 10 - in via principale: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa al punto 1. il proposto appello e, per
l'effetto, dichiarare la nullità della Sentenza n. 841/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bologna, con condanna del sig. a restituire a favore del sig. l'importo di €. CP_1 Parte_1
1.235,00 versato in data 22.04.2021, maggiorato di interessi legali e rivalutazione;
- in via subordinata: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa al punto 2. il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 841/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bologna, condannare il sig. a restituire a favore del sig. l'importo di €. 1.235,00 versato in CP_1 Parte_1
data 22.04.2021, maggiorato di interessi legali e rivalutazione;
- in via ulteriormente subordinata: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa al punto 3. il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 841/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bologna, condannare il sig. a restituire a favore del sig. l'importo di €. 800,00 CP_1 Parte_1
o il minor importo di euro 400,00 maggiorato di interessi legali dal dì del dovuto.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare integralmente l'impugnazione proposta dal Sig.
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Bologna n. 841/2021 - R.G.N. 36/2015, pubblicata il 12.03.2021.
Con condanna dell'appellante all'integrale refusione a favore del Sig. delle spese di CP_1 lite del presente giudizio, oltre 15% contributo spese generali, IVA e CPA, come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 13.10.2021, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, al fine di ottenere la riforma CP_1
della sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 841/2021 del 12.03.2021.
In ordine al giudizio di primo grado, si rende opportuna una previa ricostruzione della vicenda giudiziaria.
pagina 2 di 10 1.1 Con atto di citazione notificato in data 11.11.2014, conveniva in giudizio CP_1 Parte_1
, dinanzi al Giudice di Pace di Bologna, al fine di ottenere la condanna del convenuto alla
[...]
restituzione del doppio della caparra versata in suo favore.
Nel proprio atto introduttivo, l'attore in primo grado narrava che:
- nel mese di gennaio 2014, tramite l'agenzia immobiliare , aveva sottoscritto Organizzazione_1
una proposta di locazione ad uso abitativo di un immobile sito in Castenaso e di proprietà del
Parte_1
- in data 16.01.2014, il proprietario dell'immobile sottoscriveva la proposta, che era stata modificata in conformità alle sue richieste;
- aveva corrisposto la somma di € 600,00 all'agente immobiliare, , a titolo di deposito CP_2
fiduciario, come previsto dalle condizioni generali della proposta di locazione immobiliare;
- la somma veniva poi ritirata dal Parte_1
- dopo una settimana dalla firma del contratto, il proprietario comunicava di non voler più concedere in locazione l'immobile, senza addurre alcuna motivazione.
In diritto, il lamentava l'inadempimento contrattuale del convenuto, consistente nella CP_1
mancata stipulazione del contratto definitivo di locazione.
Di conseguenza, domandava:
- di accertare e dichiarare la legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, per un importo pari a €
1.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A tal proposito richiamava la disciplina del comma 2 dell'art. 1385 c.c.;
- in subordine, di accertare l'inadempimento della controparte, di dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di locazione immobiliare e di condannare a restituire la somma di € 600,00, Parte_1
ricevuta a titolo di caparra;
- il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'altrui inadempimento, quantificati in € 3.000,00;
- la vittoria delle spese legali, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
1.2 Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale eccepiva in via preliminare Parte_1
l'incompetenza per materia del Giudice di Pace adito, in quanto, in materia di locazione di immobili urbani, la competenza spetterebbe al Tribunale.
In secondo luogo, rappresentava di non aver accettato le condizioni contenute nella proposta del e di aver proceduto alla sottoscrizione solo in seguito all'introduzione di alcune modifiche. CP_1
pagina 3 di 10 Di conseguenza, sosteneva che il contratto preliminare non si era perfezionato, in quanto le modifiche apportate alla proposta avevano il valore di nuova proposta e rendevano necessaria l'accettazione del proponente iniziale, ex art. 1326, c. 4, c.c.
Proseguiva esponendo di aver ricevuto dall'agente immobiliare, , la minor somma di € CP_2
400,00, anziché di € 600,00 indicata dalla controparte.
Per tali motivi, chiedeva:
- in via pregiudiziale, di dichiarare la propria incompetenza per materia, ex artt. 7 e 38 c.p.c.;
- nel merito, di respingere le domande avanzate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, nonché al pagamento di una somma per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.3 A fronte delle eccezioni sollevate dal convenuto, l'attore chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa l' , nella persona del suo titolare . Controparte_3 CP_2
Con ordinanza del 13.03.2015, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, il quale però non si costituiva in giudizio;
con successiva ordinanza del 30.11.2015, veniva rigettata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal convenuto.
Nel corso del giudizio, si procedeva all'interrogatorio formale del Parte_1
1.4 Il Giudice di Pace di Bologna con sentenza n. 841, pubblicata il 12.03.2021, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il convenuto al pagamento di € 1.200,00 in favore di parte attrice, oltre interessi decorrenti dal 16.01.2014. Inoltre, condannava il al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio liquidate per onorari in € 1.000,00, oltre a spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello , il quale eccepiva la violazione dell'art. Parte_1
111 Cost. e la nullità della sentenza impugnata, in ragione dell'omessa motivazione del rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia del Giudice di Pace.
Inoltre, invocava l'illegittimità della decisione nella parte in cui il giudicante dichiarava che la proposta contrattuale, come modificata dal proprietario dell'immobile, era stata accettata dal CP_1
Diversamente, l'appellante affermava che il contratto preliminare di locazione immobiliare non si era perfezionato, in quanto l'odierna parte appellata non aveva accettato la sua controproposta.
Sosteneva poi l'illegittimità della sentenza anche nella parte in cui il Giudice di Pace lo aveva condannato a corrispondere la somma di € 1.200,00 in favore di controparte, dal momento che non aveva ricevuto l'importo di € 600,00, come concordato, ma la minor somma di € 400,00, consegnatagli pagina 4 di 10 dal . Inoltre, rappresentava che il aveva denunciato l'agente immobiliare, in quanto CP_2 CP_1 quest'ultimo non gli aveva restituito la caparra versata e si era indebitamente appropriato della somma.
Per tali motivi, l'appellante domandava:
- in via principale, di accogliere l'appello per difetto di motivazione della sentenza impugnata e, per l'effetto, di dichiararne la nullità, con conseguente condanna dell'appellato a restituire l'importo di €
1.235,00, oltre interessi legali e rivalutazione;
- in via subordinata, di accogliere l'appello in ragione degli altri motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, di dichiarare nulla la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellato a restituire l'importo di € 1.235,00, oltre interessi legali e rivalutazione;
- in via ulteriormente subordinata, di accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, di condannare l'appellato a restituire la somma di € 800,00 o il minor importo di €
400,00, maggiorato di interessi legali;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori di legge.
2.1 Il si costituiva nel presente grado di giudizio con comparsa depositata in data 23.02.2022, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
In ordine al primo motivo di appello, relativo alla nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, l'appellato sosteneva che il Giudice di prime cure aveva correttamente rigettato l'eccezione di incompetenza. In ogni caso, rilevava che l'eventuale accoglimento di tale motivo di appello non consentirebbe la rimessione della causa al primo Giudice, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c..
Relativamente al secondo motivo di appello, il invocava la legittimità della sentenza CP_1 impugnata, in forza dell'avvenuto perfezionamento del contratto preliminare di locazione immobiliare.
Sul punto, deduceva di aver accettato le modifiche apportate dal avendo apposto la propria Parte_1
firma o sigla accanto ad esse.
Infine, affermava che il non aveva dimostrato né di aver ricevuto dall'agente immobiliare la Parte_1 minor somma di € 400,00, né di averla restituita.
Per tali motivi, chiedeva:
- il rigetto dell'impugnazione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata;
- la condanna dell'appellante all'integrale refusione e a suo favore delle spese di lite del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.
pagina 5 di 10
2.2 Alla prima udienza di comparizione del 24.02.2022, il Giudice rilevava che nel giudizio di primo grado era stato parte anche , titolare dell' e, pertanto, ordinava CP_2 Controparte_3 all'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti del terzo chiamato.
Con atto del 27.04.2022, l'appellante conveniva in giudizio il . CP_2
All'udienza del 13.09.2022, il Giudice rilevava che la notifica, pur inviata tempestivamente, si era perfezionata dopo la scadenza, con il conseguente mancato rispetto del termine a comparire e, di conseguenza, ne disponeva la rinnovazione, a cura dell'appellante.
All'udienza del 09.02.2023, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del terzo chiamato e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, che si svolgeva con modalità a trattazione scritta.
Le parti depositavano tempestivamente le note autorizzate e, con ordinanza del 05.04.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Seguivano le difese finali.
3. Ritiene il giudicante che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
3.1 Con il primo motivo di appello, deduceva la nullità della sentenza per difetto di Parte_1 motivazione, denunciando la violazione dell'art. 111 Cost., nella parte in cui non argomentava in ordine al rigetto dell'eccezione di incompetenza, sollevata nella comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio.
L'art. 111, comma 6, Cost. e l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. prescrivono l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari. Il difetto del requisito della motivazione determina la nullità del provvedimento.
In ordine a tale obbligo, la Corte di Cassazione ha precisato che la sua violazione è integrata innanzitutto nel caso in cui la motivazione manchi integralmente, ossia quando alla premessa dell'oggetto del decidere segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione (Cass. civ., ordinanza n. 7021/2020; Cass. civ., ordinanza n. 7090/2022).
Nella sentenza impugnata si legge: “Preliminarmente sulla eccezione preliminare di incompetenza sollevata da pare convenuta. La questione è stata già affrontata e decisa dal precedente Giudice di
Pace” (pag. 4); tuttavia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2015, con l'ordinanza del 30.11.2015 il Giudice di Pace si era limitato a rigettare l'eccezione, rinviando la motivazione al momento della pronuncia della sentenza.
pagina 6 di 10 Nonostante tale carenza motivazionale, il motivo di appello non può essere accolto.
Infatti, nel presente grado di giudizio il non ha riproposto l'eccezione di incompetenza, ma si Parte_1
è limitato a chiedere la declaratoria di nullità della sentenza, per difetto della motivazione. Di conseguenza, tale eccezione deve intendersi rinunciata.
L'appellante è dunque privo di interesse ad impugnare la sentenza sotto tale profilo: infatti, l'interesse ex art. 100 c.p.c. va desunto dall'utilità giuridica che può derivare al proponente dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata o di una sua parte (Cass. civ. n. 1236 del 27/01/2012; Cass. civ. n. 17745 del 03/09/2005;
Cass. civ. n. 18736 del 09/12/2003). Si è affermato, più specificatamente, che “L'impugnazione con cui
l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.” (Cass. civ. n. 402 del 10/01/2019).
Nel caso di specie, anche in ragione della mancata riproposizione dell'eccezione di incompetenza, non
è invece consentita la rimessione della causa al primo Giudice, in quanto il difetto di motivazione non rientra tra le ipotesi tassativamente indicate dall'art. 354 c.p.c..
Conseguentemente, in relazione al primo motivo di appello, l'impugnazione va ritenuta inammissibile.
3.2 Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Invero, le parti sono addivenute alla stipulazione del contratto preliminare di locazione immobiliare in forza della sottoscrizione, da parte del della proposta proveniente dal e Parte_1 CP_1 dell'apposizione, da parte di quest'ultimo, della sigla del proprio nome accanto alle modifiche apportate al documento, per volontà del proprietario dell'immobile.
In senso contrario, l'odierno appellante escludeva che il contratto si fosse perfezionato, in ragione della mancata accettazione, da parte del delle modifiche apportate alla sua proposta. CP_1
Questa tesi risulta smentita, in primo luogo, dal contenuto del documento del 16.01.2014 (prodotto sub
1 dall'attore in primo grado), da cui risulta l'apposizione, da parte del di sigle accanto alle CP_1
modifiche contrattuali: tale circostanza non è stata espressamente contestata dal il quale non Parte_1
ha mai eccepito che le firme non fossero riferibili al conduttore.
Inoltre, in sede di interrogatorio formale, reso nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del
26.03.2019, il dichiarava di essersi deciso a sottoscrivere la proposta contrattuale proprio Parte_1 perché rassicurato dall'agente immobiliare, circa l'accettazione di tutte le modifiche da parte del
CP_1
pagina 7 di 10 Oltretutto, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese ai Carabinieri della Stazione di
Castenaso in data 24.03.2014 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto in primo grado), il dichiarava che “dopo aver firmato quella bozza di proposta, peraltro con molte Parte_1 correzioni a penna, mi recai a casa e, constatai che i documenti ricevuti erano in parte scaduti…”.
Dunque, in quella sede, l'appellante non sosteneva affatto che il contratto di locazione non si fosse perfezionato, ammettendone anzi l'avvenuta sottoscrizione nel testo modificato e precisando di aver manifestato successivamente l'intenzione di non concedere l'immobile in locazione al per CP_1 averci “ripensato”, a seguito della disamina dei documenti ricevuti dopo la sottoscrizione del contratto e la ricezione della caparra.
Per quanto esposto, si deve concludere che il contratto preliminare di locazione immobiliare si era perfezionato e che, in seguito alla sua stipulazione, il si era reso inadempiente alle Parte_1
obbligazioni assunte, decidendo di non più concedere in locazione il proprio immobile al conduttore.
Nel corso del giudizio di primo grado, dalla lettura degli atti di causa, è altresì emerso che il proprietario dell'immobile avesse ricevuto una somma di denaro, a titolo di caparra confirmatoria, al momento della conclusione del contratto.
L'art. 1385, comma 2, c.c. prevede che, in caso di inadempimento della parte che ha ricevuto la caparra, l'altra parte ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere il doppio della caparra consegnata.
Pertanto, a fronte del suo inadempimento, l'odierno appellante è tenuto alla restituzione del doppio della caparra ricevuta dal Parte_1
3.3 Il terzo motivo di appello è altresì infondato.
Il esponeva che la caparra gli era stata consegnata dall'agente immobiliare nella minor Parte_1 somma di € 400,00, anziché di € 600,00, come stabilito contrattualmente.
A sostegno di tale assunto, produceva una quietanza di pagamento sottoscritta dal , datata CP_2
28.01.2014, con la quale quest'ultimo confermava l'avvenuta restituzione della somma di € 400,00, già precedentemente ricevuta da parte del proprietario dell'immobile, versata a titolo di caparra dal proponente CP_1
Tuttavia, tale documento risulta al più idoneo a dimostrare che l'agente immobiliare non CP_2 avesse versato al l'intera caparra ricevuta, non già che essa non fosse stata corrisposta dal Parte_1 conduttore, secondo l'importo contrattualmente stabilito: del resto, il contratto preliminare di locazione dà espressamente conto dell'avvenuto versamento, da parte del all'agente immobiliare, della CP_1 somma di € 600,00, a titolo di caparra.
pagina 8 di 10 Anche in relazione a tale circostanza, è significativa la versione dei fatti resa dal ai Parte_1
Carabinieri della Stazione di Castenaso, nelle sommarie informazioni testimoniali del 24.03.2014: egli riferiva di aver chiesto al le ragioni del pagamento della somma di € 400,00, anziché di quella CP_2 prevista di € 600,00, corrispondente alla caparra pattuita, e al riguardo esponeva che questi rispose: “il bancomat non poteva elargire più di 250 Euro al giorno e non era riuscito nei giorni prima a prelevare tutto l'importo da me richiesto per la caparra”. Non emerge, dunque, dalle dichiarazioni del Parte_1
né dalle giustificazioni a lui fornite dal , che il non avesse regolarmente versato CP_2 CP_1
l'intera caparra pattuita, indicata nel contratto come effettivamente pagata dal conduttore all'agente immobiliare.
Rispetto a questa circostanza, nessuna rilevanza assume l'omissione in cui sia eventualmente incorso il
(chiamato in causa dall'attore , nella consegna parziale della somma all'avente CP_2 CP_1 diritto;
peraltro, l'appellante non ha proposto nei suoi confronti alcuna domanda.
Dunque, per le ragioni esposte, il è risultato inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte Parte_1
nel contratto preliminare di locazione immobiliare stipulato in Bologna il 16.01.2014 e, di conseguenza, è tenuto a corrispondere, in favore del la somma di € 1.200,00, pari al doppio CP_1 della caparra contrattualmente stabilita in € 600,00.
Si prende atto dell'avvenuto pagamento da parte del - in ossequio a quanto statuito nella Parte_1 sentenza impugnata - della somma di € 1.235,00 in favore del ex art. 1385 comma 2 c.c., e CP_1 dell'importo di € 1.459,12, in favore del difensore Avv. Martella Massimo, per spese processuali (docc.
1-3 di parte appellante).
Per quanto esposto, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in relazione al presente grado di giudizio in base ai valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione compreso da € 1.101 a € 5.200.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Bologna n. 841/2021, pubblicata il 12.03.2021;
pagina 9 di 10 -condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite relative al Parte_1 CP_1 presente grado d'appello, che liquida in complessivi in € 2.550,00, oltre ad Iva, Cpa e 15 % per spese generali.
Bologna, 22 ottobre 2024
IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 12231/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GUBELLINI Parte_1 C.F._1
CARLO e dell'Avv. LECITO LISA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARTELLA CP_1 C.F._2
MASSIMO
PARTE APPELLATA nonché contro
(C.F. ) CP_2 C.F._3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte appellante chiede e conclude:
“Piaccia all'intestato e adito Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, in totale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 841/2021 – R.G. n. 36/2015 - pubblicata il 12/03/2021 e non notificata, per le ragioni esposte e dedotte nel presente atto di appello:
pagina 1 di 10 - in via principale: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa al punto 1. il proposto appello e, per
l'effetto, dichiarare la nullità della Sentenza n. 841/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bologna, con condanna del sig. a restituire a favore del sig. l'importo di €. CP_1 Parte_1
1.235,00 versato in data 22.04.2021, maggiorato di interessi legali e rivalutazione;
- in via subordinata: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa al punto 2. il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 841/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bologna, condannare il sig. a restituire a favore del sig. l'importo di €. 1.235,00 versato in CP_1 Parte_1
data 22.04.2021, maggiorato di interessi legali e rivalutazione;
- in via ulteriormente subordinata: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa al punto 3. il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 841/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bologna, condannare il sig. a restituire a favore del sig. l'importo di €. 800,00 CP_1 Parte_1
o il minor importo di euro 400,00 maggiorato di interessi legali dal dì del dovuto.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare integralmente l'impugnazione proposta dal Sig.
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Bologna n. 841/2021 - R.G.N. 36/2015, pubblicata il 12.03.2021.
Con condanna dell'appellante all'integrale refusione a favore del Sig. delle spese di CP_1 lite del presente giudizio, oltre 15% contributo spese generali, IVA e CPA, come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 13.10.2021, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, al fine di ottenere la riforma CP_1
della sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 841/2021 del 12.03.2021.
In ordine al giudizio di primo grado, si rende opportuna una previa ricostruzione della vicenda giudiziaria.
pagina 2 di 10 1.1 Con atto di citazione notificato in data 11.11.2014, conveniva in giudizio CP_1 Parte_1
, dinanzi al Giudice di Pace di Bologna, al fine di ottenere la condanna del convenuto alla
[...]
restituzione del doppio della caparra versata in suo favore.
Nel proprio atto introduttivo, l'attore in primo grado narrava che:
- nel mese di gennaio 2014, tramite l'agenzia immobiliare , aveva sottoscritto Organizzazione_1
una proposta di locazione ad uso abitativo di un immobile sito in Castenaso e di proprietà del
Parte_1
- in data 16.01.2014, il proprietario dell'immobile sottoscriveva la proposta, che era stata modificata in conformità alle sue richieste;
- aveva corrisposto la somma di € 600,00 all'agente immobiliare, , a titolo di deposito CP_2
fiduciario, come previsto dalle condizioni generali della proposta di locazione immobiliare;
- la somma veniva poi ritirata dal Parte_1
- dopo una settimana dalla firma del contratto, il proprietario comunicava di non voler più concedere in locazione l'immobile, senza addurre alcuna motivazione.
In diritto, il lamentava l'inadempimento contrattuale del convenuto, consistente nella CP_1
mancata stipulazione del contratto definitivo di locazione.
Di conseguenza, domandava:
- di accertare e dichiarare la legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, per un importo pari a €
1.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A tal proposito richiamava la disciplina del comma 2 dell'art. 1385 c.c.;
- in subordine, di accertare l'inadempimento della controparte, di dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di locazione immobiliare e di condannare a restituire la somma di € 600,00, Parte_1
ricevuta a titolo di caparra;
- il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'altrui inadempimento, quantificati in € 3.000,00;
- la vittoria delle spese legali, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
1.2 Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale eccepiva in via preliminare Parte_1
l'incompetenza per materia del Giudice di Pace adito, in quanto, in materia di locazione di immobili urbani, la competenza spetterebbe al Tribunale.
In secondo luogo, rappresentava di non aver accettato le condizioni contenute nella proposta del e di aver proceduto alla sottoscrizione solo in seguito all'introduzione di alcune modifiche. CP_1
pagina 3 di 10 Di conseguenza, sosteneva che il contratto preliminare non si era perfezionato, in quanto le modifiche apportate alla proposta avevano il valore di nuova proposta e rendevano necessaria l'accettazione del proponente iniziale, ex art. 1326, c. 4, c.c.
Proseguiva esponendo di aver ricevuto dall'agente immobiliare, , la minor somma di € CP_2
400,00, anziché di € 600,00 indicata dalla controparte.
Per tali motivi, chiedeva:
- in via pregiudiziale, di dichiarare la propria incompetenza per materia, ex artt. 7 e 38 c.p.c.;
- nel merito, di respingere le domande avanzate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, nonché al pagamento di una somma per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.3 A fronte delle eccezioni sollevate dal convenuto, l'attore chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa l' , nella persona del suo titolare . Controparte_3 CP_2
Con ordinanza del 13.03.2015, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, il quale però non si costituiva in giudizio;
con successiva ordinanza del 30.11.2015, veniva rigettata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal convenuto.
Nel corso del giudizio, si procedeva all'interrogatorio formale del Parte_1
1.4 Il Giudice di Pace di Bologna con sentenza n. 841, pubblicata il 12.03.2021, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il convenuto al pagamento di € 1.200,00 in favore di parte attrice, oltre interessi decorrenti dal 16.01.2014. Inoltre, condannava il al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio liquidate per onorari in € 1.000,00, oltre a spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello , il quale eccepiva la violazione dell'art. Parte_1
111 Cost. e la nullità della sentenza impugnata, in ragione dell'omessa motivazione del rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia del Giudice di Pace.
Inoltre, invocava l'illegittimità della decisione nella parte in cui il giudicante dichiarava che la proposta contrattuale, come modificata dal proprietario dell'immobile, era stata accettata dal CP_1
Diversamente, l'appellante affermava che il contratto preliminare di locazione immobiliare non si era perfezionato, in quanto l'odierna parte appellata non aveva accettato la sua controproposta.
Sosteneva poi l'illegittimità della sentenza anche nella parte in cui il Giudice di Pace lo aveva condannato a corrispondere la somma di € 1.200,00 in favore di controparte, dal momento che non aveva ricevuto l'importo di € 600,00, come concordato, ma la minor somma di € 400,00, consegnatagli pagina 4 di 10 dal . Inoltre, rappresentava che il aveva denunciato l'agente immobiliare, in quanto CP_2 CP_1 quest'ultimo non gli aveva restituito la caparra versata e si era indebitamente appropriato della somma.
Per tali motivi, l'appellante domandava:
- in via principale, di accogliere l'appello per difetto di motivazione della sentenza impugnata e, per l'effetto, di dichiararne la nullità, con conseguente condanna dell'appellato a restituire l'importo di €
1.235,00, oltre interessi legali e rivalutazione;
- in via subordinata, di accogliere l'appello in ragione degli altri motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, di dichiarare nulla la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellato a restituire l'importo di € 1.235,00, oltre interessi legali e rivalutazione;
- in via ulteriormente subordinata, di accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, di condannare l'appellato a restituire la somma di € 800,00 o il minor importo di €
400,00, maggiorato di interessi legali;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori di legge.
2.1 Il si costituiva nel presente grado di giudizio con comparsa depositata in data 23.02.2022, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
In ordine al primo motivo di appello, relativo alla nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, l'appellato sosteneva che il Giudice di prime cure aveva correttamente rigettato l'eccezione di incompetenza. In ogni caso, rilevava che l'eventuale accoglimento di tale motivo di appello non consentirebbe la rimessione della causa al primo Giudice, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c..
Relativamente al secondo motivo di appello, il invocava la legittimità della sentenza CP_1 impugnata, in forza dell'avvenuto perfezionamento del contratto preliminare di locazione immobiliare.
Sul punto, deduceva di aver accettato le modifiche apportate dal avendo apposto la propria Parte_1
firma o sigla accanto ad esse.
Infine, affermava che il non aveva dimostrato né di aver ricevuto dall'agente immobiliare la Parte_1 minor somma di € 400,00, né di averla restituita.
Per tali motivi, chiedeva:
- il rigetto dell'impugnazione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata;
- la condanna dell'appellante all'integrale refusione e a suo favore delle spese di lite del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.
pagina 5 di 10
2.2 Alla prima udienza di comparizione del 24.02.2022, il Giudice rilevava che nel giudizio di primo grado era stato parte anche , titolare dell' e, pertanto, ordinava CP_2 Controparte_3 all'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti del terzo chiamato.
Con atto del 27.04.2022, l'appellante conveniva in giudizio il . CP_2
All'udienza del 13.09.2022, il Giudice rilevava che la notifica, pur inviata tempestivamente, si era perfezionata dopo la scadenza, con il conseguente mancato rispetto del termine a comparire e, di conseguenza, ne disponeva la rinnovazione, a cura dell'appellante.
All'udienza del 09.02.2023, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del terzo chiamato e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, che si svolgeva con modalità a trattazione scritta.
Le parti depositavano tempestivamente le note autorizzate e, con ordinanza del 05.04.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Seguivano le difese finali.
3. Ritiene il giudicante che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
3.1 Con il primo motivo di appello, deduceva la nullità della sentenza per difetto di Parte_1 motivazione, denunciando la violazione dell'art. 111 Cost., nella parte in cui non argomentava in ordine al rigetto dell'eccezione di incompetenza, sollevata nella comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio.
L'art. 111, comma 6, Cost. e l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. prescrivono l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari. Il difetto del requisito della motivazione determina la nullità del provvedimento.
In ordine a tale obbligo, la Corte di Cassazione ha precisato che la sua violazione è integrata innanzitutto nel caso in cui la motivazione manchi integralmente, ossia quando alla premessa dell'oggetto del decidere segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione (Cass. civ., ordinanza n. 7021/2020; Cass. civ., ordinanza n. 7090/2022).
Nella sentenza impugnata si legge: “Preliminarmente sulla eccezione preliminare di incompetenza sollevata da pare convenuta. La questione è stata già affrontata e decisa dal precedente Giudice di
Pace” (pag. 4); tuttavia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2015, con l'ordinanza del 30.11.2015 il Giudice di Pace si era limitato a rigettare l'eccezione, rinviando la motivazione al momento della pronuncia della sentenza.
pagina 6 di 10 Nonostante tale carenza motivazionale, il motivo di appello non può essere accolto.
Infatti, nel presente grado di giudizio il non ha riproposto l'eccezione di incompetenza, ma si Parte_1
è limitato a chiedere la declaratoria di nullità della sentenza, per difetto della motivazione. Di conseguenza, tale eccezione deve intendersi rinunciata.
L'appellante è dunque privo di interesse ad impugnare la sentenza sotto tale profilo: infatti, l'interesse ex art. 100 c.p.c. va desunto dall'utilità giuridica che può derivare al proponente dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata o di una sua parte (Cass. civ. n. 1236 del 27/01/2012; Cass. civ. n. 17745 del 03/09/2005;
Cass. civ. n. 18736 del 09/12/2003). Si è affermato, più specificatamente, che “L'impugnazione con cui
l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.” (Cass. civ. n. 402 del 10/01/2019).
Nel caso di specie, anche in ragione della mancata riproposizione dell'eccezione di incompetenza, non
è invece consentita la rimessione della causa al primo Giudice, in quanto il difetto di motivazione non rientra tra le ipotesi tassativamente indicate dall'art. 354 c.p.c..
Conseguentemente, in relazione al primo motivo di appello, l'impugnazione va ritenuta inammissibile.
3.2 Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Invero, le parti sono addivenute alla stipulazione del contratto preliminare di locazione immobiliare in forza della sottoscrizione, da parte del della proposta proveniente dal e Parte_1 CP_1 dell'apposizione, da parte di quest'ultimo, della sigla del proprio nome accanto alle modifiche apportate al documento, per volontà del proprietario dell'immobile.
In senso contrario, l'odierno appellante escludeva che il contratto si fosse perfezionato, in ragione della mancata accettazione, da parte del delle modifiche apportate alla sua proposta. CP_1
Questa tesi risulta smentita, in primo luogo, dal contenuto del documento del 16.01.2014 (prodotto sub
1 dall'attore in primo grado), da cui risulta l'apposizione, da parte del di sigle accanto alle CP_1
modifiche contrattuali: tale circostanza non è stata espressamente contestata dal il quale non Parte_1
ha mai eccepito che le firme non fossero riferibili al conduttore.
Inoltre, in sede di interrogatorio formale, reso nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del
26.03.2019, il dichiarava di essersi deciso a sottoscrivere la proposta contrattuale proprio Parte_1 perché rassicurato dall'agente immobiliare, circa l'accettazione di tutte le modifiche da parte del
CP_1
pagina 7 di 10 Oltretutto, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese ai Carabinieri della Stazione di
Castenaso in data 24.03.2014 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto in primo grado), il dichiarava che “dopo aver firmato quella bozza di proposta, peraltro con molte Parte_1 correzioni a penna, mi recai a casa e, constatai che i documenti ricevuti erano in parte scaduti…”.
Dunque, in quella sede, l'appellante non sosteneva affatto che il contratto di locazione non si fosse perfezionato, ammettendone anzi l'avvenuta sottoscrizione nel testo modificato e precisando di aver manifestato successivamente l'intenzione di non concedere l'immobile in locazione al per CP_1 averci “ripensato”, a seguito della disamina dei documenti ricevuti dopo la sottoscrizione del contratto e la ricezione della caparra.
Per quanto esposto, si deve concludere che il contratto preliminare di locazione immobiliare si era perfezionato e che, in seguito alla sua stipulazione, il si era reso inadempiente alle Parte_1
obbligazioni assunte, decidendo di non più concedere in locazione il proprio immobile al conduttore.
Nel corso del giudizio di primo grado, dalla lettura degli atti di causa, è altresì emerso che il proprietario dell'immobile avesse ricevuto una somma di denaro, a titolo di caparra confirmatoria, al momento della conclusione del contratto.
L'art. 1385, comma 2, c.c. prevede che, in caso di inadempimento della parte che ha ricevuto la caparra, l'altra parte ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere il doppio della caparra consegnata.
Pertanto, a fronte del suo inadempimento, l'odierno appellante è tenuto alla restituzione del doppio della caparra ricevuta dal Parte_1
3.3 Il terzo motivo di appello è altresì infondato.
Il esponeva che la caparra gli era stata consegnata dall'agente immobiliare nella minor Parte_1 somma di € 400,00, anziché di € 600,00, come stabilito contrattualmente.
A sostegno di tale assunto, produceva una quietanza di pagamento sottoscritta dal , datata CP_2
28.01.2014, con la quale quest'ultimo confermava l'avvenuta restituzione della somma di € 400,00, già precedentemente ricevuta da parte del proprietario dell'immobile, versata a titolo di caparra dal proponente CP_1
Tuttavia, tale documento risulta al più idoneo a dimostrare che l'agente immobiliare non CP_2 avesse versato al l'intera caparra ricevuta, non già che essa non fosse stata corrisposta dal Parte_1 conduttore, secondo l'importo contrattualmente stabilito: del resto, il contratto preliminare di locazione dà espressamente conto dell'avvenuto versamento, da parte del all'agente immobiliare, della CP_1 somma di € 600,00, a titolo di caparra.
pagina 8 di 10 Anche in relazione a tale circostanza, è significativa la versione dei fatti resa dal ai Parte_1
Carabinieri della Stazione di Castenaso, nelle sommarie informazioni testimoniali del 24.03.2014: egli riferiva di aver chiesto al le ragioni del pagamento della somma di € 400,00, anziché di quella CP_2 prevista di € 600,00, corrispondente alla caparra pattuita, e al riguardo esponeva che questi rispose: “il bancomat non poteva elargire più di 250 Euro al giorno e non era riuscito nei giorni prima a prelevare tutto l'importo da me richiesto per la caparra”. Non emerge, dunque, dalle dichiarazioni del Parte_1
né dalle giustificazioni a lui fornite dal , che il non avesse regolarmente versato CP_2 CP_1
l'intera caparra pattuita, indicata nel contratto come effettivamente pagata dal conduttore all'agente immobiliare.
Rispetto a questa circostanza, nessuna rilevanza assume l'omissione in cui sia eventualmente incorso il
(chiamato in causa dall'attore , nella consegna parziale della somma all'avente CP_2 CP_1 diritto;
peraltro, l'appellante non ha proposto nei suoi confronti alcuna domanda.
Dunque, per le ragioni esposte, il è risultato inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte Parte_1
nel contratto preliminare di locazione immobiliare stipulato in Bologna il 16.01.2014 e, di conseguenza, è tenuto a corrispondere, in favore del la somma di € 1.200,00, pari al doppio CP_1 della caparra contrattualmente stabilita in € 600,00.
Si prende atto dell'avvenuto pagamento da parte del - in ossequio a quanto statuito nella Parte_1 sentenza impugnata - della somma di € 1.235,00 in favore del ex art. 1385 comma 2 c.c., e CP_1 dell'importo di € 1.459,12, in favore del difensore Avv. Martella Massimo, per spese processuali (docc.
1-3 di parte appellante).
Per quanto esposto, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in relazione al presente grado di giudizio in base ai valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione compreso da € 1.101 a € 5.200.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Bologna n. 841/2021, pubblicata il 12.03.2021;
pagina 9 di 10 -condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite relative al Parte_1 CP_1 presente grado d'appello, che liquida in complessivi in € 2.550,00, oltre ad Iva, Cpa e 15 % per spese generali.
Bologna, 22 ottobre 2024
IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI
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