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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 206/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. VINCENZO Parte_1
ROMANO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
in proprio e n.q. di mandatario della la cui rappresentanza e difesa è curata CP_1 CP_2 dall'avv. PATRIZIA SANGUINETI, giusta procura in atti;
- appellato
Controparte_3
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso la Giudice del lavoro di Locri, convenendo in giudizio e Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “preliminarmente sospenda il documento N. CP_4
09420161460000915002 relativo all'iscrizione ipotecaria, oggi impugnato e le cartelle di pagamento n. 09420010052781565000 e n. 09420020004642122000 ed i contestuali ruoli impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;
2) accolga l'eccezione preliminare ed annulli il documento N. 09420161460000915002 relativo all'iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento n. 09420010052781565000 e n.
09420020004642122000 ed i relativi ruoli in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
3) in via gradata, accerti e dichiari comunque la illegittimità del regime sanzionatorio adottato
e, per questo, riduca l'ammontare delle somme pretese ed iscritte a ruolo con ogni conseguente e ritenuta statuizione di legge.”
A sostegno della domanda rappresentava di avere appreso solo incidentalmente dell'esistenza della pretesa contributiva, quando al fine di procedere ad una definizione di carichi contributivi e/o tributari pendenti con in data 29.04.2019 aveva chiesto ed ottenuto, Controparte_3 copia di tutti gli estratti di ruolo relativi alla sua posizione tra cui
1) la cartella di pagamento 09420010052781565000 di € 11.021,87, presuntivamente notificata in data 28.05.2001, ed afferente a non meglio specificati “Contributi lav. Autonomi agr.” somme aggiuntive, interessi e sanzioni relative all'anno 1995-1996-1997-1998-1999, ente creditore CP_1
Sede di Reggio Calabria;
2) la cartella di pagamento 094200200046421220000 di € 1.535,71, presuntivamente notificata in data 23.04.2002, ed afferente a non meglio specificati Contributi lav. Autonomi agr., somme aggiuntive, interessi e sanzioni relative all'anno 2000, ente creditore Sede di Reggio CP_1
Calabria;.
Il eccepiva l'omessa e/o irrituale notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso Pt_1 di iscrizione ipotecaria - inesistenza e/o nullità delle stesse- violazione di legge, l'intervenuta prescrizione e l'illegittimita' del regime sanzionatorio applicato.
Nella resistenza di e nella contumacia di Il Giudice di prime cure dichiara CP_1 CP_4 inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, ritenendo che l'opponente avesse impugnato l'iscrizione a ruolo del credito che l' vantava nei suoi confronti per premi CP_1 contributi relativi alla gestione commercianti.
Ha interposto appello il denunciando che il Giudice di prime cure aveva frainteso Pt_1
l'oggetto del giudizio che non era costituito da un'opposizione a estratto di ruolo bensì da un'opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria che gli era stata notificata successivamente alla data nella quale aveva richiesto e ottenuto gli estratti di ruolo;
ciò posto, riproponeva le eccezioni già proposte in primo grado. pur ritualmente citata non si è costituita. CP_4
CP_ L' costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'appello, sia in quanto il documento N.
09420161460000915002 -che non era un preavviso di iscrizione ipotecaria bensì un'iscrizione ipotecaria - risaliva al 10 giugno 2019, dunque a ben un anno prima dell'iscrizione del ricorso giudiziario, rispetto al quale era inibita “qualsivoglia azione per effetto di quanto disposto nei
Decreti Legge n. 18/2020, n. 34/2020, n. 104/2020, n. 137/2020, n. 3/2021, n. 7/2021 n. 41/2021, n.
73/2021 e da ultimo con il D.L. n. 99/2021, con cui appunto è stata disposta la sospensione ex lege dell'attività di riscossione a partire dal 08 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021”, con conseguente carenza di interesse ad agire. Ha eccepito altresì l'inammissibilità per tardività per violazione dell'art. 24, quinto comma, del D. Lgs n. 46/1999 (essendo incontestabile che dell'esistenza delle cartelle oggetto di causa il ricorrente ne fosse venuto a conoscenza sin dal 04.12.2018,) e per violazione dell'art. 3bis del D.L. 21.10.2021 n. 146, convertito in Legge 21.12.2021 n. 215 il quale, come è noto, ha chiaramente esplicitato la “non impugnabilità” dell'estratto di ruolo pure con riferimento a cartelle ed avvisi di addebito non notificati, al di fuori delle ipotesi specificatamente individuate dalla norma.
Ha segnalato, infine, che nelle more, le cartelle di pagamento oggetto di causa erano state interessate da integrale annullamento/stralcio disposto ex lege dal Riscossione. Controparte_5
CP_ Con note del 13 settembre , l' a seguito di chiarimenti richiesti da questa Corte ha rappresentato di essersi fatto parte diligente richiedendo ad i Controparte_6 chiarimenti e la documentazione richiesta ed il Concessionario della Riscossione, con PEC del
03.10.2025, aveva “ inoltrato la comunicazione preventiva di ipoteca n. 094 76 2017 00000812
000 notificata al sig. in data 25 marzo 2017 nonché l'avviso di iscrizione di ipoteca legale Pt_1 del 13 giugno 2019 precisando poi che “…l'ipoteca risulta iscritta in data 10/06/2019 ed annotata cancellazione in data 02/10/2025. Le cartelle nn. 09420010052781565000 -
09420020004642122000 sono state oggetto di stralcio”
Con note del 27 ottobre 2025, il ha preso atto dell'annullamento delle cartelle oggetto di Pt_1 opposizione mediante “saldo e stralcio” da parte di e dell'annotata cancellazione CP_4 dell'iscrizione ipotecaria avvenuta in data 2.10.2025. Tuttavia, ha chiesto, anche nel caso in sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, la condanna dell' alle spese di lite in CP_4 applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 6 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Come già detto, l' ha rappresentato che ai sensi dell'art 4 del D.L. n 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, le cartelle oggetto del giudizio sono sate integralmente stralciate e l'ipoteca cancellata
Il procedimento va deciso mediante applicazione dell'art. 4 del della legge n . n 41/21 che ha previsto annullamento analogo a quello disposto dall'art. 4 D.L. 119/2918 sia pure condizionato a limiti di reddito (Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo
3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.)
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi sull'annullamento di cui dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, lo stesso opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori. (Sez.
5 - Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019).
Dunque, si tratta di una causa di cessazione della materia del contendere che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice, traendo fondamento dall'annullamento ipso iure dei debiti inferiori a mille euro. Va infine precisato che la disposizione in parola si applica anche quando ciascuna cartella rechi importi superiori a € 1.000,00, se i singoli carichi in essa contenuti siano inferiori a detta cifra.
Ciò in quanto si è ormai affermato, nella giurisprudenza di legittimità l'indirizzo prevalente secondo cui “… il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella” (Sez.
5 - , Ordinanza n. 11817 del 18/06/2020).
Medesime considerazioni valgono per il disposto di cui all'art 4 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, attesa l'identità di terminologia utilizzata e l'identità di ratio. In definitiva deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
L'esito del giudizio comporta l'integrale compensazione delle spese sia del primo grado che di questo grado, essendo stata decisa la controversia sulla base di ragioni che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso (Cass. 1151/2020, Cass. 13991/2020, 11702/2020).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 928/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data CP_4
28/10/2022 , in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere e dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 206/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. VINCENZO Parte_1
ROMANO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
in proprio e n.q. di mandatario della la cui rappresentanza e difesa è curata CP_1 CP_2 dall'avv. PATRIZIA SANGUINETI, giusta procura in atti;
- appellato
Controparte_3
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso la Giudice del lavoro di Locri, convenendo in giudizio e Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “preliminarmente sospenda il documento N. CP_4
09420161460000915002 relativo all'iscrizione ipotecaria, oggi impugnato e le cartelle di pagamento n. 09420010052781565000 e n. 09420020004642122000 ed i contestuali ruoli impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;
2) accolga l'eccezione preliminare ed annulli il documento N. 09420161460000915002 relativo all'iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento n. 09420010052781565000 e n.
09420020004642122000 ed i relativi ruoli in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
3) in via gradata, accerti e dichiari comunque la illegittimità del regime sanzionatorio adottato
e, per questo, riduca l'ammontare delle somme pretese ed iscritte a ruolo con ogni conseguente e ritenuta statuizione di legge.”
A sostegno della domanda rappresentava di avere appreso solo incidentalmente dell'esistenza della pretesa contributiva, quando al fine di procedere ad una definizione di carichi contributivi e/o tributari pendenti con in data 29.04.2019 aveva chiesto ed ottenuto, Controparte_3 copia di tutti gli estratti di ruolo relativi alla sua posizione tra cui
1) la cartella di pagamento 09420010052781565000 di € 11.021,87, presuntivamente notificata in data 28.05.2001, ed afferente a non meglio specificati “Contributi lav. Autonomi agr.” somme aggiuntive, interessi e sanzioni relative all'anno 1995-1996-1997-1998-1999, ente creditore CP_1
Sede di Reggio Calabria;
2) la cartella di pagamento 094200200046421220000 di € 1.535,71, presuntivamente notificata in data 23.04.2002, ed afferente a non meglio specificati Contributi lav. Autonomi agr., somme aggiuntive, interessi e sanzioni relative all'anno 2000, ente creditore Sede di Reggio CP_1
Calabria;.
Il eccepiva l'omessa e/o irrituale notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso Pt_1 di iscrizione ipotecaria - inesistenza e/o nullità delle stesse- violazione di legge, l'intervenuta prescrizione e l'illegittimita' del regime sanzionatorio applicato.
Nella resistenza di e nella contumacia di Il Giudice di prime cure dichiara CP_1 CP_4 inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, ritenendo che l'opponente avesse impugnato l'iscrizione a ruolo del credito che l' vantava nei suoi confronti per premi CP_1 contributi relativi alla gestione commercianti.
Ha interposto appello il denunciando che il Giudice di prime cure aveva frainteso Pt_1
l'oggetto del giudizio che non era costituito da un'opposizione a estratto di ruolo bensì da un'opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria che gli era stata notificata successivamente alla data nella quale aveva richiesto e ottenuto gli estratti di ruolo;
ciò posto, riproponeva le eccezioni già proposte in primo grado. pur ritualmente citata non si è costituita. CP_4
CP_ L' costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'appello, sia in quanto il documento N.
09420161460000915002 -che non era un preavviso di iscrizione ipotecaria bensì un'iscrizione ipotecaria - risaliva al 10 giugno 2019, dunque a ben un anno prima dell'iscrizione del ricorso giudiziario, rispetto al quale era inibita “qualsivoglia azione per effetto di quanto disposto nei
Decreti Legge n. 18/2020, n. 34/2020, n. 104/2020, n. 137/2020, n. 3/2021, n. 7/2021 n. 41/2021, n.
73/2021 e da ultimo con il D.L. n. 99/2021, con cui appunto è stata disposta la sospensione ex lege dell'attività di riscossione a partire dal 08 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021”, con conseguente carenza di interesse ad agire. Ha eccepito altresì l'inammissibilità per tardività per violazione dell'art. 24, quinto comma, del D. Lgs n. 46/1999 (essendo incontestabile che dell'esistenza delle cartelle oggetto di causa il ricorrente ne fosse venuto a conoscenza sin dal 04.12.2018,) e per violazione dell'art. 3bis del D.L. 21.10.2021 n. 146, convertito in Legge 21.12.2021 n. 215 il quale, come è noto, ha chiaramente esplicitato la “non impugnabilità” dell'estratto di ruolo pure con riferimento a cartelle ed avvisi di addebito non notificati, al di fuori delle ipotesi specificatamente individuate dalla norma.
Ha segnalato, infine, che nelle more, le cartelle di pagamento oggetto di causa erano state interessate da integrale annullamento/stralcio disposto ex lege dal Riscossione. Controparte_5
CP_ Con note del 13 settembre , l' a seguito di chiarimenti richiesti da questa Corte ha rappresentato di essersi fatto parte diligente richiedendo ad i Controparte_6 chiarimenti e la documentazione richiesta ed il Concessionario della Riscossione, con PEC del
03.10.2025, aveva “ inoltrato la comunicazione preventiva di ipoteca n. 094 76 2017 00000812
000 notificata al sig. in data 25 marzo 2017 nonché l'avviso di iscrizione di ipoteca legale Pt_1 del 13 giugno 2019 precisando poi che “…l'ipoteca risulta iscritta in data 10/06/2019 ed annotata cancellazione in data 02/10/2025. Le cartelle nn. 09420010052781565000 -
09420020004642122000 sono state oggetto di stralcio”
Con note del 27 ottobre 2025, il ha preso atto dell'annullamento delle cartelle oggetto di Pt_1 opposizione mediante “saldo e stralcio” da parte di e dell'annotata cancellazione CP_4 dell'iscrizione ipotecaria avvenuta in data 2.10.2025. Tuttavia, ha chiesto, anche nel caso in sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, la condanna dell' alle spese di lite in CP_4 applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 6 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Come già detto, l' ha rappresentato che ai sensi dell'art 4 del D.L. n 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, le cartelle oggetto del giudizio sono sate integralmente stralciate e l'ipoteca cancellata
Il procedimento va deciso mediante applicazione dell'art. 4 del della legge n . n 41/21 che ha previsto annullamento analogo a quello disposto dall'art. 4 D.L. 119/2918 sia pure condizionato a limiti di reddito (Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo
3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.)
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi sull'annullamento di cui dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, lo stesso opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori. (Sez.
5 - Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019).
Dunque, si tratta di una causa di cessazione della materia del contendere che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice, traendo fondamento dall'annullamento ipso iure dei debiti inferiori a mille euro. Va infine precisato che la disposizione in parola si applica anche quando ciascuna cartella rechi importi superiori a € 1.000,00, se i singoli carichi in essa contenuti siano inferiori a detta cifra.
Ciò in quanto si è ormai affermato, nella giurisprudenza di legittimità l'indirizzo prevalente secondo cui “… il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella” (Sez.
5 - , Ordinanza n. 11817 del 18/06/2020).
Medesime considerazioni valgono per il disposto di cui all'art 4 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, attesa l'identità di terminologia utilizzata e l'identità di ratio. In definitiva deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
L'esito del giudizio comporta l'integrale compensazione delle spese sia del primo grado che di questo grado, essendo stata decisa la controversia sulla base di ragioni che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso (Cass. 1151/2020, Cass. 13991/2020, 11702/2020).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 928/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data CP_4
28/10/2022 , in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere e dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)