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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 482/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3793/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO/CARTELLA n. 02820090018338276002 IRES-ALTRO 1999
- RUOLO/CARTELLA n. 02820090018338276002 IRAP 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259008245757000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 02820090018338276000 riferita ad IVA, IRAP e IRPEG anno 1999 per il complessivo importo di Euro 604.660,32, notificata In data 17/06/2025.
Al riguardo deduce l'omessa notifica della menzionata cartella di pagamento con conseguente decadenza dal diritto a riscuotere ai sensi dell'art 25 del DPRn.602 del 1973, la prescrizione del credito, la carenza di motivazione, la circostanza che trattasi di pretesa riconducibile a Società, per cui il pagamento in ogni caso non è esigibile dal ricorrente. In via subordinata eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ai sensi dell' art. 20 del D. Lgs. 472/1997.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 12 settembre 2025 contrasta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 10 gennaio 2026, il sig. Ricorrente_1 fa in particolare presente che ai fini del perfezionamento della notifica è necessario l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione e insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adita Corte di Giustizia Tributaria ritiene, sulla base della documentazione prodotta in atti, la regolare notifica della cartella di pagamento 02820090018338276002 in data 12 giugno 2009 effettuata a mani del destinatario;
parimenti risulta la regolare notifica della intimazione di pagamento n.02820149005851113000 riferita tra le altre alla suddetta cartella, in quanto notificata con raccomandata postale a familiare convivente in data 14 luglio 2014; altresì risulta la regolare notifica della intimazione di pagamento n.
02820179000604238000 riferita tra le altre alla suddetta cartella. In particolare il messo notificatore attesta in data 9 giugno 2017 di aver consegnato il plico, in assenza del destinatario, a persona di famiglia ( figlio)
e risulta da prospetto delle poste anche l'invio di raccomandata informativa in data 22 giugno 2017; da ultimo risulta la regolare notifica della intimazione di pagamento n. 02820199009875892000 riferita tra le altre alla suddetta cartella. In particolare il messo notificatore attesta in data 26 dicembre 2021 di aver consegnato il plico, in assenza del destinatario, a persona di famiglia ( moglie) e risulta da prospetto delle poste anche l'invio di raccomandata informativa in data 7 febbraio 2022. Detti provvedimenti non sono stati impugnati nei prescritti termini di legge e quindi ampiamente infondate risultano le eccezioni di decadenza e di prescrizione dei crediti pretesi, incluse anche le sanzioni applicate. Relativamente alle eccezioni riferite alla non esigibilità del credito nei confronti del ricorrente si ritiene che la stessa sia assolutamente inammissibile atteso che trattasi di censura che avrebbe potuto e dovuto essere eventualmente proposta in sede di diretta impugnativa della menzionata cartella di pagamento divenuta inoppugnabile per mancata proposizione di tempestivo ricorso nei termini di legge e ciò in applicazione del consolidato principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 23397/2016 in base al quale “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” (in termini, Cass. n. 11800 del 2018)” (Cass. Ord. n. 1901/2020) con l'ulteriore conseguenza che possono essere presi in esame soltanto le eccezioni riferite all'intimazione di pagamento oggerro della presente impugnativa.
Al riguardo destituita di fondamento risulta anche l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato atteso che lo stesso rinvia alla cartella di pagamento che come dimostrato risulta essere nella disponibilità giuridica del ricorrente e comunque contiene le specifiche indicazioni riguardanti il credito preteso, le sanzioni, l'ente creditore e tutte le informazioni che hanno consentito al ricorrente il completo esercizio del proprio diritto di difesa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 3.962,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dr ON RE dr NO AN
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3793/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO/CARTELLA n. 02820090018338276002 IRES-ALTRO 1999
- RUOLO/CARTELLA n. 02820090018338276002 IRAP 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259008245757000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 02820090018338276000 riferita ad IVA, IRAP e IRPEG anno 1999 per il complessivo importo di Euro 604.660,32, notificata In data 17/06/2025.
Al riguardo deduce l'omessa notifica della menzionata cartella di pagamento con conseguente decadenza dal diritto a riscuotere ai sensi dell'art 25 del DPRn.602 del 1973, la prescrizione del credito, la carenza di motivazione, la circostanza che trattasi di pretesa riconducibile a Società, per cui il pagamento in ogni caso non è esigibile dal ricorrente. In via subordinata eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ai sensi dell' art. 20 del D. Lgs. 472/1997.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 12 settembre 2025 contrasta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 10 gennaio 2026, il sig. Ricorrente_1 fa in particolare presente che ai fini del perfezionamento della notifica è necessario l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione e insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adita Corte di Giustizia Tributaria ritiene, sulla base della documentazione prodotta in atti, la regolare notifica della cartella di pagamento 02820090018338276002 in data 12 giugno 2009 effettuata a mani del destinatario;
parimenti risulta la regolare notifica della intimazione di pagamento n.02820149005851113000 riferita tra le altre alla suddetta cartella, in quanto notificata con raccomandata postale a familiare convivente in data 14 luglio 2014; altresì risulta la regolare notifica della intimazione di pagamento n.
02820179000604238000 riferita tra le altre alla suddetta cartella. In particolare il messo notificatore attesta in data 9 giugno 2017 di aver consegnato il plico, in assenza del destinatario, a persona di famiglia ( figlio)
e risulta da prospetto delle poste anche l'invio di raccomandata informativa in data 22 giugno 2017; da ultimo risulta la regolare notifica della intimazione di pagamento n. 02820199009875892000 riferita tra le altre alla suddetta cartella. In particolare il messo notificatore attesta in data 26 dicembre 2021 di aver consegnato il plico, in assenza del destinatario, a persona di famiglia ( moglie) e risulta da prospetto delle poste anche l'invio di raccomandata informativa in data 7 febbraio 2022. Detti provvedimenti non sono stati impugnati nei prescritti termini di legge e quindi ampiamente infondate risultano le eccezioni di decadenza e di prescrizione dei crediti pretesi, incluse anche le sanzioni applicate. Relativamente alle eccezioni riferite alla non esigibilità del credito nei confronti del ricorrente si ritiene che la stessa sia assolutamente inammissibile atteso che trattasi di censura che avrebbe potuto e dovuto essere eventualmente proposta in sede di diretta impugnativa della menzionata cartella di pagamento divenuta inoppugnabile per mancata proposizione di tempestivo ricorso nei termini di legge e ciò in applicazione del consolidato principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 23397/2016 in base al quale “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” (in termini, Cass. n. 11800 del 2018)” (Cass. Ord. n. 1901/2020) con l'ulteriore conseguenza che possono essere presi in esame soltanto le eccezioni riferite all'intimazione di pagamento oggerro della presente impugnativa.
Al riguardo destituita di fondamento risulta anche l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato atteso che lo stesso rinvia alla cartella di pagamento che come dimostrato risulta essere nella disponibilità giuridica del ricorrente e comunque contiene le specifiche indicazioni riguardanti il credito preteso, le sanzioni, l'ente creditore e tutte le informazioni che hanno consentito al ricorrente il completo esercizio del proprio diritto di difesa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 3.962,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dr ON RE dr NO AN