Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1522/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 19 settembre 2024, promossa in questo grado
DA
nata a [...] il [...] ( C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Bonanno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via delle Croci n. 2/g, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro-tempore ( C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
dall'avv. Vincenzo Criscuoli, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, sita in p.zza Marina n. 39
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti
Per l'appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 8 ottobre 2020, il Tribunale di Palermo rigettava le domande spiegate da
[...]
nei confronti del con l'atto di citazione notificato il 7.10.2017; Parte_1 Controparte_1
condannava l'attrice a rifondere le spese di lite sostenute dal e le liquidava in Controparte_1
complessivi € 2.767,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA .
Esponeva il primo giudice che la aveva riferito ai sanitari che la visitarono presso il P.S. Pt_1
dell'A.O. Villa Sofia – Cervello il 28.1.2011, di essere caduta mentre si trovava per strada scendendo dal marciapiede;
nella richiesta risarcitoria datata 26.4.2012, aveva contraddittoriamente sostenuto che l'infortunio si era verificato allorquando percorreva -n.q. di pedone- la Via Duca degli Abruzzi di Palermo sul marciapiede e a cagione della presenza di buche presenti sul predetto manto stradale che rendevano sconnesso il tratto stradale de quo, ma si era astenuta dall'indicare con maggior dettaglio il luogo in cui il sinistro si era effettivamente verificato.
Inoltre nell' invito alla negoziazione assistita del 29.2.2016 l'oggetto si riferiva ad un evento lesivo del 28.01.2011 occorso nella via Abruzzi, ossia in una strada ben diversa e ben distante da quella precedentemente indicata.
Nell'atto introduttivo del giudizio, la esponeva di essere stata colta di sorpresa dalla presenza Pt_1
della buca nell'atto di attraversare n.q. di pedone il tratto stradale (imprecisato) della via Duca degli
Abruzzi e affidava la dimostrazione di tale assunto, a distanza di ben sei anni dall'accaduto, al teste mai menzionato in precedenza, il quale aveva riferito di avere assistito all'infortunio per cui Tes_1
è causa in quanto all'epoca lavorava presso il gommista che si trovava a circa dieci metri di distanza dal punto in cui la signora era caduta.
Il teste aveva riferito di aver visto una signora sul marciapiedi opposto, dove si trovava un'edicola
– cartoleria, che stava attraversando la strada per andare verso il supermercato, di aver visto da lontano che, ad un certo punto, mentre camminava normalmente, la signora era improvvisamente caduta, di essersi avvicinato e di essersi reso conto che era caduta proprio dove c'era questa buca che era grandetta.
Il primo giudice ha quindi ritenuto che, nella specie, alla luce della discrepanza tra la narrazione riportata nell'atto introduttivo e la dinamica esposta nei documenti prima citati, della genericità delle dichiarazioni del teste, della mancanza di qualsiasi allegato fotografico dal quale desumere,in maniera obiettiva, ampiezza, ubicazione e profondità del dissesto, dell'illuminazione naturale dei luoghi (il 4
sinistro sarebbe infatti avvenuto alle ore 13,30 circa), della circostanza che l'evento infortunistico non fu nell'immediatezza segnalato né all'amministrazione comunale né alla Polizia Municipale (che infatti non effettuò alcun intervento, come si deduce dalla nota del 3.11.2017 prodotta dal convenuto),
difettino elementi univocamente sintomatici della obiettiva pericolosità della buca e, dunque, della sua non visibilità (si consideri, anzi, che “la buca era grandetta” stando a quanto dichiarato dall'unico teste) e non evitabilità da parte del pedone.
Non vi era allora spazio per l'accoglimento delle domande spiegate nei confronti del CP_1
.
[...]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello ed esponeva che, Parte_1
contrariamente a quanto argomentato in sentenza, della ricostruzione dei fatti era stata data ampia dimostrazione nel corso del processo di primo grado, a seguito dell'acquisita prova testimoniale, espletata a mezzo di. che aveva pienamente confermato la versione dei fatti cosi' Testimone_2
come narrata da parte attrice nel proprio scritto difensivo.
Questi, infatti, confermava giorno e ora dell'accaduto, chiarendo dettagliatamente le modalità di accadimento dell'evento lesivo e precisando la propria posizione al momento dei fatti;
chiariva le modalità dell'evento sottolineando che l'attrice era caduta “proprio dove c'era la buca”, precisando che la signora “accusava dolori agli arti inferiori”. Pt_1
Non si comprendeva come le dichiarazioni del teste fossero state ritenute in parte attendibili ed in parte non attendibili e ciò in ogni caso a supporto del rigetto della richiesta risarcitoria. Ed infatti,
aveva precisato che “ la signora …cadeva a terra a causa di una buca presente sull'asfalto”, Tes_2
che “ tale buca non era segnalata” e che determinava la caduta dell'attrice. Tali precisazioni, erano state assolutamente ignorate dal Tribunale che aveva, in maniera alquanto superficiale e riduttiva, ritenuto di escludere la responsabilità del , sol perché l'attrice attraversava il tratto Controparte_1
stradale di giorno e perchè la buca era descritta dal testimone come “grandetta”
Affermava pertanto l'appellante che aveva fornito piena prova circa la responsabilità del CP_1
per l'evento de quo, dovendosi applicare la disciplina prevista in materia di risarcibilità dei
[...]
sinistri derivanti da cattiva manutenzione
Per ciò che, invece, concerneva il quantum-debeatur, nel corso del primo grado non era stata disposta la richiesta CTU medico-legale la quale avrebbe dovuto e potuto accertare sia l'esistenza del nesso causale sussistente fra le lesioni riportate e l'evento di cui è causa e, conseguentemente, confermare la congruità delle spese mediche sostenute e riconoscere un danno biologico e una invalidità 5
temporanea, cosi' come indicata in consulenza di parte depositata in atti ed alla quale integralmente rimandava anche ai fini della quantificazione delle lesioni riportate.
Insisteva, pertanto, nell'espletamento di detta consulenza.
Il si costituiva in giudizio ed esponeva che, anche a seguito delle eccezioni Controparte_1
difensive formulate, il primo giudice aveva evidenziato e motivato la sussistenza della colpevole distrazione della danneggiata la quale aveva la possibilità di evitare l'evento dannoso, adottando la dovuta cautela.
All'udienza del 19 settembre 2024, la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Ritiene la Corte che, alla luce delle numerose contraddizioni esistenti nella narrazione di fatti effettuata dall'appellante , con evidente contrasto tra quanto esposto ai sanitari che la visitarono presso il P.S. dell'A.O. Villa Sofia – Cervello, il 28.1.2011- e cioè di essere caduta mentre si trovava per strada scendendo dal marciapiede- con quanto invece sostenuto in atto di citazione- dove si faceva riferimento ad una caduta avvenuta mentre si trovava sul marciapiede- che è inattendibile la dichiarazione dal teste – cha invece ha dichiarato di aver visto una signora sul marciapiedi opposto, dove si trova un'edicola – cartoleria, che stava attraversando la strada per andare verso il supermercato e che. ad un certo punto, cadeva a terra a causa di una buca “grandetta ” presente sull'asfalto. Inoltre va rilevata l' evidente genericità della dichiarazione resa dal teste circa la caduta della a causa di un buca che comunque è evidente frutto di una sua valutazione Pt_1
personale .
Comunque anche a volere dare credito al teste, circa la presenza di una buca sull'asfalto, appare evidente che manca la prova che detta buca , della quale non si conoscono neppure le dimensioni, in assenza della produzione di rilievi fotografici diretti a dimostrarne l'effettiva pericolosità, possa ritenersi la causa dell'evento dannoso.
Non appare infine priva di rilievo la circostanza che l'evento infortunistico non fu nell'immediatezza segnalato né all'amministrazione comunale né alla Polizia Municipale (che infatti non effettuò alcun intervento, come si deduce dalla nota del 3.11.2017 prodotta dal convenuto),- contrariamente a quanto si verifica notoriamente di norma in circostanze simili- per cui , in assenza di riscontri obiettivi provenienti da pubbliche autorità, la narrazione della si appalesa del tutto lacunosa, con la Pt_1
conseguenza che è del tutto incerta la sussistenza di un effettivo nesso causale tra lo stato della res appartenente al e l'evento dannoso. CP_1 6
Per le suesposte considerazioni il proposto appello va rigettato.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano , in applicazione del D.M. n.
147/2022 e succ. mod., in euro 3.500,00, per compenso professionale di avvocato, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta .
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R. 115/2002 a carico dell' appellante per il raddoppio del contributo unificato, benché ammessa al gratuito patrocinio ( Cass. n. 8982 del 04/04/2024).
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 8 ottobre 2020 ; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida, in euro 3.500,00, per compenso professionale di avvocato,oltre le spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello
il 15 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente