Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3531 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 13/06/2025, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Cristian Mercuri in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 8;
APPELLANTE
E
1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to
Valerio LF in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Avezzano, via Vittorio Veneto n. 58;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f. e P.I. ) in persona del presidente e Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pierini
e Bruno Rizzo in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Fulvio Francucci in
Roma, via delle Milizie n. 38;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_4
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
22163/2019 emessa nel giudizio rubricato al n. 13496/2015 R.G., pubblicata in data 18/11/2019.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: << con atto di citazione Parte_1
notificato in data 17/02/2015, conveniva in giudizio la ditta individuale
[...]
(Già Controparte_5 Controparte_1
innanzi l'intestato Tribunale per ivi sentir “- accertare Controparte_2
e dichiarare l'esistenza dei vizi e /o difformità nei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Roma, Via Attio Labeone, 31, int. 6 per la mancata realizzazione a regola d'arte dei lavori […], e, per l'effetto disporsi la 2 riduzione del compenso contrattuale della AD di per Controparte_4
Euro 14.000,00 o nella diversa, anche maggiore, o minore somma dovesse risultare di giustizia, e, condannare alla Controparte_4
restituzione delle maggiori somme percepite;
- accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi e /o difformità nei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Via Attio Labeone, 31, int. 6 per la mancata realizzazione a regola d'arte dei lavori […] e, per l'effetto, condannare Controparte_4
al pagamento, a favore della stessa attrice ed a titolo risarcitorio e/o di riduzione di prezzo, di E. 14.000,00 e/o nella diversa anche maggiore e/o minore somme risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare i danni subiti Contro dall'attrice a seguito dell'inadempimento della per i motivi di cui in premessa in tale atto e in citazione, e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per la somma che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; - accertare e dichiarare il difetto di conformità della fornitura del parquet basic 150 Aspect Natural Blanchi
Rovere, acquistato dall'attrice per i lavori in esame e/o del diverso quantitativo che verrà accertato in corso di causa, per i motivi di cui in premessa in tale atto e in citazione, e, per l'effetto, condannare la società
(già . e/o della in via CP_1 Controparte_6 Controparte_3
esclusiva e/o parziaria e/o in solido, al risarcimento danni pari ad euro
9.000,00 ovvero per la somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia;
[...]- in ogni caso accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e/o della per la Controparte_6 Controparte_3
fornitura del parquet basic 150 Aspect Natural Blanchi Rovere [..]; - in ogni Contro caso accertare e dichiarare la responsabilità solidale di CP_1
e per i danni causati nei confronti dell'attrice, patrimoniali Controparte_3
e non, relativamente ai lavori di ristrutturazione in esame e per i motivi di cui in premessa della citazione [...], e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti in via solidale al risarcimento dei danni per l'importo complessivo
3 di euro 14.000,00, o per la somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia o di equità;[..] - Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.”
A sostegno della propria domanda, l'attrice deduceva: - di aver svolto, a partire dagli inizi del mese di novembre 2011, lavori di ristrutturazione sull'appartamento di sua proprietà sito in Roma, Via Attio Labeone, 31, quantificate in euro 24.958,50, IVA esclusa;
[…] Relativamente ai materiali, invece, sia la pavimentazione, sia il materiale sanitario e le piastrelle sarebbero state acquistate dall'attrice e consegnate direttamente in cantiere alla ditta appaltatrice - di aver affidato l'appalto per le suddette opere alla ditta - di aver acquistato personalmente, in data Controparte_4
26/11/201, presso la società (all'epoca dei fatti già CP_1 [...]
, circa 80 mq di parquet Margaritelli –Listone Giordano CP_2
basic 150 Aspect Natural Blanchi Rovere;
- che i lavori venivano effettuati si concludevano nel mese di marzo 2012; - che a partire dalla fine del mese di aprile 2012 venivano riscontrati dei vizi sull'opera svolta dalla ditta, precisamente nel bagno dell'appartamento e consistenti in continue e rilevanti perdite d'acqua dai sanitari e dal piatto doccia, nonché infiltrazioni lungo tutte le pareti e muffe individuate nelle aree di scolo;
- che nel mese di settembre 2012, si manifestavano ulteriori danni sul parquet, che iniziava velocemente a scheggiarsi, squamarsi e deteriorarsi, interessando tutta la superficie montata;
- che rispettivamente nel mese di aprile 2012 e settembre
2012 la sig.ra denunciava l'esistenza dei predetti vizi e difetti del Pt_1
prodotto alle convenute. In particolare, le problematiche relative alla conformità della pavimentazione in parquet venivano denunciate sia alla venditrice che alla produttrice e quest'ultima, anche a seguito di segnalazione della prima, effettuava ben n. 2 sopralluoghi, il primo dei quali nell'ottobre 2012, riconoscendo l'esistenza di difetti in alcuni listini di Contro parquet;
- che l si rendeva irreperibile, per cui la sig.ra si Pt_1
vedeva costretta a provvedere– a propria cura e spese – alla riparazione dei
4 vizi più urgenti (le infiltrazioni nel bagno); - che analogamente, anche le società venditrice e produttrice della partita difettosa di parquet si rifiutavano di sostituire il prodotto e/o di rifondere il costo del medesimo all'attrice, adducendo l'esclusiva responsabilità del posatore, pur ammettendo l'esistenza di listoni difettati;
- che nel caso di specie trovavano applicazione oltre le generali disposizioni del codice civile in tema di garanzia per vizi e difetti dell'opera appaltata e in tema di vendita, anche la normativa speciale a tutela del consumatore ex art. 127 ss D.lgs n.206/2005 (Codice del
Consumo); - pertanto, l'attrice richiedeva l'accertamento dell'esistenza dei vizi dell'opera e l'applicazione della garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 cod. civ., con conseguente declaratoria di condanna a carico di quest'ultimo alla riduzione del prezzo dei lavori e al pagamento dell'importo di euro
14.000,00 ovvero della diversa somma accertata di Giustizia;
nonché accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'appaltatore al risarcimento dei danni subiti dall'attrice per analogo importo ovvero nella diversa misura accertata di Giustizia e/o di Equità. L'attrice, richiedeva, altresì nei confronti delle altre convenute l'accertamento del difetto di conformità della pavimentazione in parquet e la responsabilità del venditore e/o del produttore e la condanna dei medesimi singolarmente e/o in solido al pagamento dell'importo di euro 9.000,00, ovvero in ogni caso l'inadempimento contrattuale dei medesimi soggetti con conseguente risarcimento danni calcolati in base al costo della pavimentazione 5.813,40 euro oltre i costi per l'eventuale disfacimento e posa in opera, quantificati in euro 9.000,00 o nel diverso importo ritenuto di Giustizia o secondo equità.
In ultima istanza, l'attrice chiedeva la declaratoria di accertamento di responsabilità a carico di tutti i convenuti e la conseguente condanna – in solido – al risarcimento dei danni cagionati all'attrice. Controparte_4
non si è costituito, nonostante la regolare notifica della citazione
[...]
spedita in data 17 febbraio 2015 tramite servizio postale (v.: accettazione
5 raccomandata e relata di notifica) e ricevuta dal convenuto in data 19 febbraio 2015 (v: avviso di ricevimento). la società Controparte_3
produttrice del parquet si costituiva in giudizio la quale ha eccepito la prescrizione e dedotto, tra l'altro, sulla infondatezza della domanda attorea, escludendo la propria responsabilità ha chiesto: “in via preliminare di merito: dichiarare improponibile / inammissibile la domanda proposta dall'attore, per carenza di legittimazione passiva della convenuta;
in via preliminare subordinata di merito dichiarare la decadenza dalla garanzia e, comunque, la prescrizione dell'azione proposta nei confronti in via Controparte_3
subordinatissima di merito: respingere la domanda proposta nei confronti della in quanto infondata sia in fatto che in diritto, Controparte_3
dandosi altresì atto che la medesima ha offerto all'attrice CP_3
l'esecuzione di un intervento di ripristino della pavimentazione, in grado di ridurre efficacemente l'entità del fenomeno lamentato dall'attrice; […]”.
, il rivenditore, si costituiva la quale tra l'altro ha Controparte_1
dedotto sull'infondatezza della domanda attorea infondatezza della domanda attorea, escludendo la propria responsabilità chiedendo: “ a) Rigettare tutte le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 CP_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
b) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande spiegate dalla parte attrice nei confronti di condannare la società produttrice del parquet, CP_1 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e manlevare la convenuta per quanto fosse eventualmente Controparte_1
tenuta a pagare in favore della parte attrice per i vizi e i difetti della pavimentazione in parquet posta in opera presso la sua abitazione;
c) In via ulteriormente subordinata, accertato e dichiarato il diritto di regresso della nei confronti della , condannare quest'ultima, CP_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro- tempore, alla reintegrazione di
6 quanto dalla prima prestato in favore della parte attrice;
d) Con vittoria di spese”. >>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 22163/2019 così statuiva: << in accoglimento parzialmente della domanda attorea nei confronti di
[...]
accertata l'esistenza di vizi e difformità dei lavori e Controparte_4
eseguiti dal convenuto citato per la mancata realizzazione a regola d'arte e, altresì, dei danni subiti, e considerata la quantificazione totale effettuata dal
CTU pari a € 9.160,65 iva esclusa), per l'effetto: -riduce a favore dell'attrice proporzionalmente il prezzo, nella misura di 4580,325 Parte_1 Pt_1
euro (IVA esclusa) per i vizi derivanti dall'esecuzione delle opere eseguite non a regola d'arte sul parquet, rispetto al costo delle opere eseguite dalla convenuta “AD” di pari a 24.958,50 euro, (sempre IVA Controparte_4
esclusa - vedi computo metrico doc 1 fascicolo attoreo sopra citato) oltre gli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al
Contro saldo;
-condanna la convenuta “ di al pagamento Controparte_4
proporzionale della somma di 4580,325 euro (IVA esclusa) a favore di per risarcimento danni subiti dal parquet per imbibizione Parte_1
nella misura proporzionale, secondo la stima effettuata dal CTU, oltre gli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna al pagamento delle spese Controparte_4
processuali a favore dell'attrice che liquida in complessivi € 3.086,13 euro, oltre IVA e CAP come per legge;
- le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vengono poste interamente a carico della parte convenuta
[...]
rigetta la domanda attorea spiegata nei confronti della Controparte_4
rigetta la domanda attorea proposta nei confronti della Controparte_8
- compensa interamente tra le suddette parti attrice e Controparte_3
convenute le spese del giudizio.>> Controparte_9
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< In rito si rileva che la causa è pervenuta avanti a questo giudice solo in data 11 novembre
7 2016. La causa è stata istruita con prove orali e documentali nonché espletata
CTU incaricando a tal uopo il EO . Le parti hanno Persona_1
precisato le conclusioni all'udienza del 1° marzo 2019: l'attore riportandosi a quelle contenute nelle memorie ex art. 183 cpc n. 1 e parte convenuta riportandosi a quelle trascritte nella propria comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta. Innanzitutto, sulla carenza di legittimazione passiva della convenuta . Secondo la costante giurisprudenza la Controparte_3
legittimazione "ad causam" consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. (Cass., Sez.
1, Sentenza n. 2224 del 1995). Orbene, nel caso di specie, di fronte alle deduzioni di parte attrice riguardanti il prodotto difettoso la cui produzione e consegna al rivenditore convenuto, da parte della Controparte_1
convenuta è incontroversa ex art. 115 c.p.c. e Controparte_3
idoneamente documentata (doc. 2 e 3 atto di citazione e Documento di
Trasporto n. 259414 doc. 2 comparsa di costituzione;
la Controparte_3
deduzione sulla responsabilità solidale della società produttrice convenuta, e quanto desunto dalla convenuta stessa che ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento e contestato di essere responsabile in quanto il prodotto (pavimento in parquet) non aveva difetti all'origine, la conseguenza
è che la questione non riguarda più l'accertamento in ordine alla coincidenza dal lato attivo tra il soggetto che propone la domanda ed e il soggetto che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto, ma concerne piuttosto l'effettiva responsabilità nel rapporto controverso, e quindi riguarda i requisiti d'accoglibilità della domanda, e dunque la sua fondatezza. La convenuta deve, quindi, ritenersi l'effettiva titolare dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio. Poi preliminarmente nel merito
8 deve essere valutata l'eccezione di prescrizione sollevata sempre da parte della Occorre rilevare che parte convenuta non ha fatto Controparte_3
riferimento a norme di legge sotto le quali dovrebbe essere sussunto il tempo di prescrizione. È ancora a fronte della deduzione di parte attrice risulta invece incontroversa e dunque non bisognevole di prova che l'attrice abbia acquistato il parquet di cui si tratta nella qualità di consumatore. Invero il
D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, lett. a) e c), come modificato dal D.Lgs. n.
221/07, n. 221, definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” ed il professionista come la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”, laddove nel caso di specie tra la parte attrice e la convenuta
è intervenuta una compravendita del parquet prodotto dalla CP_3
vente ad oggetto un bene chiaramente utilizzato dall'attrice
[...] Parte_1
come pavimento nella propria abitazione, e quindi come persona
[...]
fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Rilevata, altresì, la mancanza di riscontri contrari. Dunque, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs sopra richiamato il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria. Nel caso di specie risulta dalle allegazioni corroborate dalle prove testimoniali che i danni cominciarono ad evidenziarsi nel settembre 2012 quando, appunto ci fu la scoperta. Alla denuncia di tali danni sono seguite per la verifica una consulenza tecnica della convenuta eseguita in data 14 febbraio CP_10
9 2013 doc. 4 fascicolo cartaceo della e doc 4 fascicolo cartaceo Parte_2
dell'attrice non contestata) e ancora lettera di denuncia dei vizi e difetto del prodotto inoltrata, tra gli altri convenuti, tramite fax a 26 Controparte_11
novembre 2013 con richiesta di risarcimento danni;
la lettera inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento in data 25 luglio 2014 anticipata tramite fax del 22 luglio 2014 sempre alle convenute, tra cui Controparte_12
con denuncia vizi e difetto prodotto e richiesta di risarcimento danni,
[...]
non contestate;
le dichiarazioni testimoniali da cui si evince la denuncia a pochi giorni dall'evidenziarsi dei vizi già nel settembre 2012, ed infine la notifica dell'atto di citazione in data 17 febbraio 2015, portano ad escludere la prescrizione del diritto. Pertanto, l'eccezione, sollevata dalla sola convenuta deve essere disattesa. Nel merito risulta Controparte_3
suffragato da idonea documentazione prodotta in atti, non contestata, che tra le parti è intercorso un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili e di impiantistica da parte della per la Controparte_13
ristrutturazione ovvero per la manutenzione straordinaria dell'appartamento di proprietà di , con montaggio anche del pavimento in Parte_1
parquet. Ed è altrettanto pacifico, e non contestato che la fornitura di parquet sia stata acquistata direttamente dalla committente. Oltre ad essere non contestato risulta anche provato da idonea documentazione (doc. 2 fascicolo cartaceo attoreo). Orbene in ordine alla responsabilità dell'appaltatore le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (artt.
1667, 1668, 1669 cod. civ.) integrano, ma non escludono, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. sorge allorquando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore,
10 inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt.
1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica e richiede necessariamente il totale compimento dell'opera. (cf.r.: Cass., sez.
2, Sentenza n. 7364 del 09/08/1996; Cass., sez. 2, Sentenza n. 49 del
11/01/1988). E cioè la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e segg. cod. civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e segg. cod. civ. (Cass. civ., sentenza n. 10255 del 16/10/1998)
All'esito dell'istruttoria svolta possono ritenersi documentalmente comprovate, ovvero pacifico e comunque non contestate, le seguenti circostanze: - la commissione dei lavori da parte di Parte_1
(committente) alla IT AD di (impresa), attraverso Controparte_4
una scrittura privata, due preventivi con relativo computo metrico pari a euro
24.069,50 il primo e ad euro 1.189,00 oltre iva il secondo per il bagno, per lavori di ristrutturazione da svolgersi nell'appartamento di sua proprietà
(doc. 1 atto di citazione); - la proprietà dell'abitazione di;
Parte_1
- La previsione tra le opere edili per cui è causa, affidate dalla Signora
[...]
alla IT AD di anche la posa di una Pt_1 CP_4 CP_4
pavimentazione in parquet prefinito in tutti gli ambienti dell'alloggio e la realizzazione di nuove schermature idriche di adduzione e scarico per gli apparecchi igienico sanitari del bagno, compresa l'installazione di un piatto doccia delle dimensioni di cm 70 x 120, nonché lo smontaggio e il rimontaggio di un lavabo con relativo piano di appoggio (verificato anche
11 dalla CTU pag. 6); - L'acquisto del pavimento in parquet da parte dell'attrice presso l'azienda in data 29 novembre 2011 (doc. 2 e 3 atto Controparte_2
di citazione) e consegnato allo stesso rivenditore dalla produttrice il 30 gennaio 2012 (come da Documento di Trasporto n. Controparte_3
259414 doc. 2 comparsa di costituzione;
- Inoltre i vizi Controparte_3
nei lavori svolti nel bagno dalla ditta appaltatrice (dichiarazioni testimoniali dichiarazioni testimoniali di dichiarazioni testimoniali di Testimone_1
e ; - la ristrutturazione del bagno a seguito di tale scoperta Testimone_2
dei vizi pochi mesi dopo la fine dei lavori dai primi giorni si settembre 2012
(dichiarazioni testimoniali di e;
- I Testimone_1 Testimone_2
vizi dedotti nella pavimentazione del parquet (cfr.: anche dichiarazioni testimoniali suddette); - La conservazione dei listoni in legno per un periodo
[... di circa due mesi presso il magazzino del rivenditore (l'azienda CP_2
, ovvero dal 30 di gennaio 2012 così come risulta dal Documento CP_2
di Trasporto della (doc. 2 comparsa e il Controparte_5 CP_3
successivo mese di marzo, cioè quando il pavimento in parquet sarebbe stato consegnato in cantiere e installato. - La pronta denuncia dei vizi da parte del committente nei giorni successivi sia all'appaltatore, che al venditore, nonché al produttore anche con lettere successive (cfr.: anche dichiarazioni testimoniali suddette, e lettere successive doc 5 doc. 5 fascicolo cartaceo attoreo, già sopra indicate). - E in relazione a tali testimonianze non sono emersi elementi che ne inficiano l'attendibilità, cui vi è stata, tra l'altro acquiescenza delle parti convenute costituite, e le stesse appaiono convincenti per la loro spontaneità e chiarezza. È stato dunque conferito incarico al consulente tecnico al geom. . Con specifico Persona_1
riguardo agli inadempimenti e difetti lamentati dall'attore il consulente tecnico in base alle verifiche effettuate in aderenza al dato concreto, all'esito di un attento esame degli atti e dei luoghi di causa, con ragionamento analiticamente motivato ed immune da vizi logici, che questo giudicante
12 ritiene di condividere in risposta ai quesiti posti ha constatato: - che l'immobile di proprietà dell'attrice si sviluppa su una superficie utile
(calcolata al netto delle murature perimetrali ed interne) di complessivi mq
68,70 ed appare costituita da un ampio locale ingresso-soggiorno con angolo cottura, una camera da letto matrimoniale con cabina armadio, una seconda camera, un bagno e due balconi a livello (pag. 6 relazione di CTU); - che il pavimento in parquet risulta composto da listoni di lunghezza pari a 1220 mm, larghezza 150 mm e spessore 15 mm, aventi incastri maschio-femmina sui 4 lati e struttura formata da uno strato nobile in essenza di legno Rovere da 3,5 mm (con venatura mista e marcata presenza di nodi), uno strato centrale di bilanciamento in legno listellare di pioppo e uno strato di
contro
- bilanciamento, sempre in legno di pioppo, legati tra loro mediante colla ad elevata resistenza (pag. 6 relazione di ctu); - l'esistenza, su parte (15%) dei listoni del parquet, in prevalenza concentrati nel locale ingresso-soggiorno, di ammaccature di intensità variabile o vere e proprie scheggiature, tutte dislocate lungo lo stesso fianco delle tavole (più precisamente il margine contrapposto alla parete dove si trova il portoncino d'ingresso dell'immobile). Una quantità pressoché analoga di listoni, in questo caso maggiormente distribuita nelle varie stanze dell'abitazione, evidenzia deterioramenti piuttosto marcati dello strato superficiale, che si manifestano con microfessurazioni, leggere increspature e parziali delaminazioni della vernice di finitura, queste ultime essenzialmente localizzabili in prossimità delle giunzioni di testa. Questi difetti appaiono particolarmente accentuati nel bagno, soprattutto a ridosso del piatto doccia e nelle immediate vicinanze del bidet e del vaso igienico. Inoltre sulla superficie di due soli listoni nel vano di ingresso, sono visibili minimi residui del collante utilizzato per la posa in opera (pagg. 7 e 8 della relazione di CTU, cfr. documentazione fotografica allegata alla ctu); - le lesioni riscontrate sui fianchi dei listoni, non essendo sistematicamente raffrontabili per conformazione ed intensità e
13 risultando dislocate in punti quasi mai corrispondenti tra loro, non possono oggettivamente farsi risalire ad operazioni di confezionamento in fabbrica e neppure ad accidentali impatti nelle successive manovre di carico e scarico, ma devono invece ricondursi, con ragionevole certezza, all'effetto di colpi assestati nella fase di posa in opera e segnatamente all'azione di accostamento delle tavole, verosimilmente effettuata con eccessivo vigore e utilizzando un utensile inappropriato;
- i deterioramenti e le alterazioni che risulta aver subito la vernice di finitura del parquet sono plausibilmente invece riferibili ai classici effetti degradanti provocati da condizioni estreme di umidità e in particolare da un eccessiva quantità di acqua rimasta a contatto con il materiale legnoso (pag. 10 della relazione di CTU); - i listoni in legno sono stati conservati per un periodo di circa due mesi presso il magazzino del rivenditore (l'azienda , ovvero dal 30 di Controparte_2
gennaio 2012 così come risulta dal Documento di Trasporto della Società
(doc. 2 comparsa e il successivo mese di marzo, CP_3 CP_3
cioè quando il pavimento in parquet sarebbe stato consegnato in cantiere e installato;
- il valore di euro 9.160,65 oltre iva per gli interventi di ripristino in bonis necessari (pag. 12 relazione di ctu). Ebbene, i vizi lamentati da parte attrice e gli inadempimenti contrattuali contestati dalla stessa trovano parziale riscontro testimoniale nonché tecnico nella CTU espletata. Nel corso della operazioni peritali il Geom. ha verificato ancora che: i lavori Per_1
non sono stati eseguiti a regola d'arte, per quanto concerne la posa in opera del parquet;
nella posa in opera sono stati danneggiati parte dei listoni;
danni anche da imbibizione sui listoni del parquet;
il costo dei lavori necessari per renderle a regola d'arte quantificato in euro 9.160,65 esclusa iva;
Il tecnico incaricato ha inoltre riferito che con è stato invece possibile accertare con esattezza la causa dei danni da imbibizione dei listoni. Come precisato nella ctu, una prolungata esposizione delle tavole del parquet all'azione dell'acqua potrebbe infatti essersi verificata in tempi e contesti diversi, sia in un periodo
14 antecedente che successivo rispetto alla posa in opera dello stesso parquet.
Tuttavia, al caso in esame è applicabile il principio del “più probabile che non”. Nell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza – o del “più probabile che non” – a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova
“oltre il ragionevole dubbio” (Corte di Cassazione, sez. VI civile – 3, ordinanza n. 27720/18). Nell'accertamento del nesso causale, il “più probabile che non” deve essere identificato in una causa ben definita e non ignota. Non si può non rilevare che il fatto che possano sussistere una pluralità di serie causali non esonera il giudice dall'individuare quale sia la serie "vincente" - ovvero quella "più probabile che non" - nello sprigionare gli effetti causativi. (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 23 maggio 2019, n.
14108). Ebbene a tal fine, occorre far riferimento a quanto emerso dall'istruttoria orale. In punto di fatto vengono infatti in rilievo le dichiarazioni del Sig. direttore dei lavori dell'attrice il Testimone_2
quale dopo l'esecuzione dei lavori ha < che in prossimità della congiunzione, come se si sfogliasse, il parquet perdeva delle schegge>>; Ha inoltre precisato per quanto concerne il capitolo delle infiltrazioni << sono venute fuori delle muffe, tra i listoni si faceva nero e quello è causa delle infiltrazioni in bagno. Preciso di aver visto anche le infiltrazioni d'acqua>>. Tale deposizione, malgrado l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dalle convenute, è da considerarsi senz'altro utilizzabile ed attendibile. Quanto al primo aspetto, va rilevato che l'eccezione, sollevata al momento dell'assunzione della prova dalla difesa del convenuto è superata dalla mancata tempestiva proposizione di eccezione di nullità della relativa deposizione. Sul punto si richiama il condivisibile orientamento della SC secondo cui "La nullità della testimonianza resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. (salvo il caso in
15 cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva), sicché, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa, ed assunta nonostante la previa opposizione" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8358 del 2007;
n. 9553 del 2002, n. 2995 del 2004). Ogni eventuale vizio inerente la suddetta deposizione è pertanto senz'altro sanato. Quanto poi alla valutazione di convincimento del teste, se è vero che, atteso il ruolo assunto nei lavori, lo stesso avrebbe potuto avere interesse ad addossare ogni responsabilità all'impresa per mascherare eventuali responsabilità personali, ritiene il giudicante che ciò non comprometta le dichiarazioni del teste che appaiono convincenti alla luce degli ampi riscontri acquisiti alle sue dichiarazioni. La deposizione del teste trova riscontro, infatti, sotto altri profili dagli Tes_2
altri elementi istruttori acquisiti. Riscontri precisi e concordanti giungono dalla stessa deposizione resa dal teste , il quale ha riferito Testimone_3
di aver visto e riscontrato i difetti e i problemi denunciati dall'attrice ed ha affermato < scheggiature e delaminazione del parquet. Però erano differenti: le delaminazioni erano presenti nel parquet del bagno, mentre le scheggiature erano presenti diffusamente nel bagno e anche negli altri ambienti, ad esempio il soggiorno, l'ingresso>>. Pertanto anche i danni da imbibizione che sono stati riscontrati dal Ctu su gran parte dei listoni del parquet, sulla base degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, è più probabile che i danni da imbibizione del parquet siano stati causati dalle infiltrazioni di acqua che si sono verificate nel bagno dell'attrice dopo la posa in opera piuttosto che nel periodo antecedente, ricompreso tra la consegna al venditore avvenuta da parte del produttore in data gennaio 2012 e la consegna presso il cantiere
16 avvenuta a marzo 2012. Dall'istruttoria è emerso che il montaggio del top e del lavandino non erano stati effettuati correttamente ed infatti lo stesso veniva poi sostituito da altra ditta. In tal senso il direttore lavori ha affermato
< danneggiato nel primo montaggio, e poi fu ricomprato e rimontato da che era il fornitore che poi ha effettuato anche il Controparte_14
Contro montaggio [..]>>; La domanda attorea nei confronti della deve essere accolta riguardo ai danni causati sul parquet come conseguenza diretta della esecuzione non a regola d'arte e della conseguenza più dovuta all'imbibizione dei listoni del parquet causati dalle infiltrazioni di acqua nel bagno causati dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice. Infatti, nel corso del giudizio è stato provato attraverso le dichiarazioni testimoniali, e verificato dalla consulenza d'ufficio che la ditta appaltatrice ha violato gli obblighi derivanti dall' appalto commissionato. In
Contro particolare, è stato verificato dal consulente tecnico di ufficio che la - effettuava la posa in opera della pavimentazione in parquet con imperizia, commettendo gravi e rilevanti errori contrari alle regole dell'arte, provocando vizi e difformità, che ha quantificato dalla ctu in euro 9.000,00
+iva indicandone analiticamente i costi (pag. 11 e 12). “le lesioni riscontrate sui fianchi, […], devono invece ricondursi con ragionevole certezza all'effetto dei colpi assestati nella fase di posa in opera e segnatamente all'azione di accostamento delle tavole, verosimilmente effettuata con eccessivo rigore e utilizzando un utensile inappropriato”; ed ancora “il palesarsi delle lesioni anzidette a distanza di tempo dalla posa in opera del parquet è del tutto plausibile se si considera che le fibre del legno sottoposte a forti sollecitazioni da urto, capaci di compromettere solidità e compattezza, possono senza dubbio aver ceduto, determinando il distacco di piccoli frammenti dello strato nobile di listoni, solo in seguito al normale e continuativo utilizzo della pavimentazione”. Ulteriore conferma
17 dell'inadempimento dell'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà attorea è presente anche nelle dichiarazioni testimoniali rese dal teste di parte attrice, che ammette l'esistenza dei vizi di lesioni nei listoni dei parquet manifestatisi nel settembre 2012 (cfr. verbale
14 luglio 2016, pagina 3 e 4 capitoli 6 ss); - analogamente effettuava le lavorazioni d'installazione dei sanitari del bagno con imperizia, causando ulteriori importanti vizi cui ha dovuto porre rimedio Parte_1
nell'immediato a propria cura e spese, attraverso la riparazione delle tubature e l'acquisto del lavandino e del top così come emerge dalla dichiarazioni testimoniali rese dal direttore lavori. E per questo relativamente a quest'ultimi, tuttavia, per quanto attiene le perdite d'acqua dai sanitari del bagno e la conseguente formazione di muffe lamentata dalla parte attrice, nonché il dedotto errato montaggio del lavabo, il C.T.U. ha evidenziato come nessun riscontro sia stato possibile acquisire in sede di sopralluogo a causa delle riparazioni avvenute da parte della committente. Infatti, secondo quanto emerso dalle prove testimoniale di e Testimone_1 Tes_2
oltre ad un nuovo intervento di smontaggio e rimontaggio del top
[...]
per il lavabo (vedi anche allegato 3 – foto 22 della verifica effettuata dal
CTU), sono state eseguite alcune riparazioni sulle condutture idriche, di fatto ripristinando il normale utilizzo degli apparecchi igienico-sanitari come accertato dal CTU medesimo. Di tali modifiche, tuttavia, non risulta non sola stata allegata l'entità dei danni né tantomeno provata si conosce l'esatta entità e neppure risulta dimostrata in atti la relativa spesa per il ripristino da cui il ctu avrebbe potuto raffrontare la congruità dei costi. Inoltre, non vi è alcun riscontro sulla mancata correttezza del piatto doccia. Il CTU ha verificato che “nessun particolare difetto di installazione sembrerebbe invece riguarda il piatto doccia, che, secondo quanto appurato dallo scrivente, denota un corretto posizionamento ed una pendenza adeguata per consentire il regolare deflusso e scarico delle acque (vedi allegato 3 – foto 6, 23 e 24).
18 In caso d'inadempimento dell'appaltatore, avendo questi violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera, ovvero, in ogni caso, le regole imposte dalla tecnica, si applica la responsabilità speciale di cui agli artt. 1667 e 1668 cod. civ. avente ad oggetto la garanzia per le difformità e vizi dell'opera. “In materia di appalto, il committente può chiedere, in via alternativa ex art. 1668 cod. civ., l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo” (Cassazione civile sez. II 08 luglio 2014 n. 15563). Ed in ogni caso il risarcimento dei danni. Pertanto, in relazione a tali danni del locale bagno non può essere riconosciuta la riduzione richiesta per i vizi non avendo parte attrice dimostrata il minor valore e rendimento dell'opera eseguita rispetto a quella pattuita rilevata, altresì, l'assenza di allegazioni contrarie. E andranno rigettate anche le domande dell'attrice nei confronti degli altri convenuti comparsi. Nessun addebito di responsabilità può essere infatti mosso nei confronti del venditore e del produttore. Oltre a non essere stato dimostrato da parte attrice che i danni dei listoni erano preesistenti o erano presenti al momento della consegna da parte del venditore, il ctu ha chiarito come i listoni del parquet presentassero due tipi di difetti. Quanto alle ammaccature presenti sullo stesso lato di numerosi listoni, che la loro causa è indubbiamente riconducibile alla maldestra posa in opera, attività, questa, che non è stata svolta da alla quale la parte attrice si era rivolta CP_1
esclusivamente per l'acquisto del parquet. Quanto alle delaminazioni riscontrate su parte del parquet come nessun tipo di responsabilità possa attribuirsi a ed alla Il Ctu nominato ha CP_1 Controparte_3
ricondotto tali difetti ai «… classici effetti degradanti provocati da condizioni estreme di umidità e in particolare da un'eccessiva quantità di acqua rimasta a contatto con il materiale legnoso» (CTU geom. pag. 9) Per_1
Altrettanto indubbio è il fatto che «Tali inconvenienti appaiono particolarmente accentuati nel bagno, soprattutto a ridosso del piatto doccia
19 e nelle immediate vicinanze del bidet e del vaso igienico» (ib., pag. 8). Sulla scorta di tali elementi di fatto è plausibile la circostanza che siano stati gli allegamenti verificatisi nell'appartamento a causare la delaminazione. Il vizio, infatti, è maggiormente presente proprio in quella zona della casa, il bagno, da cui hanno avuto origine le perdite di acqua che hanno causato gli allagamenti. È lo stesso CTU, a chiarire all'udienza del 09/11/2018: «Preciso che è plausibile ritenere che qualora vi fosse stato un difetto di produzione dei listoni in parquet questo sarebbe stato immediatamente evidente all'atto della posa in opera». Sempre all'udienza del 09/11/2018 in sede di chiarimenti il tecnico ha affermato: «Preciso che per condizioni estreme di umidità a pagina 9 della relazione si intende il contatto dei listoni con l'acqua, per questo si parla di imbibizione». Ne discende che il vizio presente sul prodotto è all'evidenza dovuto ad un ristagno d' acqua sulla sua superficie e che la causa del vizio medesimo è da individuarsi negli allagamenti verificatisi nell'appartamento ed originati da difetti di realizzazione dell'impianto idraulico del bagno, luogo in cui la delaminazione del parquet presenta caratteri più accentuati rispetto a quanto riscontrato negli altri locali. Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. possono ritenersi congrue, logicamente motivate e possono quindi essere condivise dal giudicante anche in relazione al metodo di calcolo. Rilevato, altresì, che riguardo alle osservazioni trasmesse da parte della convenuta non desume alcuna eccezione riguardo all'operato del Controparte_3
CTU, avvalorando quanto dedotto da parte del consulente tecnico in ordine alle divere cause dei danni che hanno interessato i listoni del parquet, rispetto alle quali il consulente tecnico d'ufficio correttamente si è limitato a prenderne atto dimostrando anche di averle prese in considerazione (cfr.: pag. 14 della relazione). Oltre all'assenza di osservazioni critiche delle altre parti. Dunque, in relazione ai vizi ed ai danni sui listoni del parquet in base alla situazione e alle richieste di parte attrice di riduzione nonché danni, deve
20 Contro riconoscersi la esclusiva responsabilità da parte della convenuta “
[...]
A tal fine occorre partire da quanto chiarito dal CTU in Controparte_4
udienza sull'incidenza dei vizi e dei danni sul parquet: “la quantità di listoni che presentano il danneggiamento par la posa in opera risulta essere pressoché identica e dunque incidenti ciascuna in misura del 50% del danno rispetto alla quantità di listoni che evidenziano danni da imbibizione;
preciso che in numero di listoni che presentano danni da posa in opera rispetto alla superficie complessiva del parquet incide del 15% mentre il numero di listoni danneggiato a causa di imbibizione egualmente incide in misura del 15% rispetto al parquet. Invece l'incidenza dei difetti sul rendimento del parquet se intesa come funzionalità non pregiudica l'utilizzo”. Pertanto, riduce proporzionalmente il prezzo, secondo la quantificazione valutata dal CTU (€
9.160,65 iva esclusa) nella misura di 4580,325 euro (IVA esclusa), rispetto al prezzo per le opere eseguite pari a 24.958,50 euro, (sempre IVA esclusa - vedi computo metrico doc 1 fascicolo attoreo sopra citato). Inoltre, condanna Contro la convenuta “ al pagamento della somma di Controparte_4
4580,325 euro (IVA esclusa) per risarcimento danni subiti dal parquet per imbibizione nella misura proporzionale, secondo la stima effettuata dal CTU.
Sull'importo complessivamente riconosciuto spettano gli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. Tali somme sono da rivalutarsi, trattandosi di obbligazione risarcitorie e quindi di debito di valore, in base agli indici dell'Istat, dalla domanda dalla domanda, non risultando la data dell'evento. Costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. Per quanto riguarda gli interessi parte attrice non li ha richiesti. Va osservato comunque quanto segue. L'obbligazione risarcitoria
-come noto- è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene
21 perduto fosse stato tempestivo. Tuttavia, mentre la rivalutazione della somma ha lo scopo di risarcire il danno emergente, gli interessi hanno lo scopo di risarcire il lucro cessante. Del resto, a differenza dei crediti di valuta, i crediti di valore non producono automaticamente interessi, non potendosi parlare di normale fruttuosità della somma di denaro. In realtà, infatti, con la liquidazione degli interessi si va a risarcire un danno, e precisamente il maggior danno non coperto dalla rivalutazione monetaria.
Tradizionalmente, tale danno è stato equitativamente risarcito riconoscendo, sulla somma capitale via via rivalutata annualmente, anche la corresponsione degli interessi (solitamente al tasso legale). Tali interessi sono stati denominati dalla giurisprudenza “interessi compensativi” (cfr. Cass.
11718/02; Cass. 2654/05), che rappresentano, quindi, una modalità per liquidare, in via equitativa ed in mancanza di specifica quantificazione, il danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03). Tale danno però –come tutte le voci di danno- va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni
(cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07), tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/08), trattandosi invece di danno- conseguenza. Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “ … va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da
22 quella legale;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso
(Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass. nn. 490/1999 e 10751/2002)”. Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “ … Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi' … possono …. non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da
Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ….”). Del resto, anche la nota Cass. SU n. 1712/95 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU n.
1712/95 : “ …. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ….”). In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno
23 anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno. Nel caso di specie, tuttavia, nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria. Sull'importo complessivamente riconosciuto, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. I motivi sopra esposti e quanto liquidato sono assorbenti anche degli ulteriori danni richiesti genericamente patrimoniali e non patrimoniali e per la mancato utilizzo dell'immobile, rilevato, altresì, la mancanza di prova da parte dell'attore del danno risarcibile, cioè, della sussistenza e dell'ammontare di esso. Anche in tema di responsabilità contrattuale grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore in quanto l'art. 1218 c.c. che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (cfr.:
Cass. sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009; Cass. sez. 1, Sentenza n.
21140 del 10/10/2007). A ciò deve essere aggiunto che il diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale nasce soltanto con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato. Anche il lucro cessante concretandosi nell'accrescimento patrimoniale concreto ed effettivo o impedito dall'inadempimento della obbligazione contrattuale presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché
24 dipendenti da condizioni incerte , quali quelle legate ad un improbabile fatto del terzo (Cass., sez. 2, sentenza n. 7647 del 03/09/1994; cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5325, dell'8 maggio 1993). Né i danni in questione possono essere risarciti sotto il profilo della c.d. “perdita di chance” dal momento che, anche in caso di danni derivanti dalla perdita di chance, quest'ultima come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde il danneggiato ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Cass. n. 20351 del 2010, Sez. 3, Sentenza n. 11353 del
11/05/2010 e n. Sez. 3, Sentenza n. 4052 del 19/02/2009; nonché Cass., s.u.
n. 1850 del 2009). L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. civ., sentenza n. 11353 del
11/05/2010; Cass. civ., sentenza n. 4052 del 19/02/2009). Tuttavia, tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto dal momento che l'attore non solo ha indicato in termini generici la richiesta, nemmeno evidenziando genericamente i pregiudizi asseritamente sofferti, ma omesso di fornire validi elementi probatori. La domanda deve essere rifiutata. Il danno non patrimoniale, genericamente chiesto va disattesa dovendo essere considerata domanda nuova proposta solo con note conclusionali che hanno pacificamente scopo meramente illustrativo. Comunque, la generica richiesta fatta con l'atto introduttivo va respinta anche sotto tale profilo in quanto in base alla situazione il fatto non è previsto tra i casi determinati
25 dalla legge (art. 2059 c.c.), ovvero non sussiste la presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata (lesioni di specifici diritti inviolabili della persona). (cfr.: Cass., s.u.,. n. 26972 del 2008). Nemmeno sono risarcibili a titolo di danno esistenziale i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana (cfr.: Cass., s.u.. n. 26972 dell'11/11/2008). Ne può essere di supporto la liquidazione equitativa del danno dal momento che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile,
o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'"iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13288 del 07/06/2007; cfr.:
Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 8795 del 28/06/2000). E non può essere utile nemmeno la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto, in quanto tali fatti non sono stati dedotti nell'interrogatorio da parte dell'attore. Non potendo ritenere nemmeno l'utilità probatoria da attribuire alla relazione tecnica di parte, per quanto già sopra esposto, rilevato l'assenza di ulteriori riscontri. Invero le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del
26 consulente neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta
"percipiente", che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti
(cfr.: Cass. civ., sentenza n. 24620 del 26/11/2007). In ogni modo anche facendo muovere la valutazione decisionale dagli esiti della CTU esperita nel contraddittorio tra le parti, nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, non è possibile desumere ulteriori danni, rispetto a quelli sopra accertati né la loro quantificazione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i valori medi relativi allo scaglione della causa che è ricompreso tra euro 5.200,00 e quello di euro 26.000,00 avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla Tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. 37/2018
(applicabile al presente giudizio ex art.6 D.M. 37/2018) di cui alle tabelle del
D.M. 55/2014, dunque considerando l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore dell'affare ed il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. L'importo come determinato andrà ridotti del 50% in relazione a tutte le fasi considerato l'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice e il divario tra quanto complessivamente richiesto da questa e alla medesima dovuto. Ad essi deve essere aggiunta la somma di spese di 237,00 euro per iscrizione a ruolo, nonché 27,00 euro marca da bollo, euro 42,71 per notifica dell'atto di citazione per complessive spese di euro 306,71. (v.: nota di iscrizione e notifica). Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Condanna la società opposta al pagamento delle spese processuali a favore della parte opponente che liquida
27 in complessivi € 3.086,13 euro - D.M. 55/2014 (di cui € 2.780,13 compenso al netto delle riduzioni (50%); nonché € 362,63 euro spese forfettarie -15%,
e spese sopra specificate). Oltre gli accessori fiscali come per legge. Le spese Contro di CTU vengono poste integralmente a carico della parte soccombente di Nulla sulle spese di lite riguardo alle convenute Controparte_4 [...]
e la cui compensazione tra le parti è CP_8 Controparte_3
giustificata dall'accoglimento solo parziale della domanda della convenuta oltre che dall'esito complessivo della controversia Controparte_3
decisa secondo ciò che è risultato più probabile che non ulteriori grave ragioni per compensare le spese dell'intero procedimento. La soccombenza
(ed invero la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (Cass., civ., ordinanza n. 21684 del 2013; Cass. civ., ordinanza n. 22381 del 2009).>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< Piaccia all'Ecc.ma Corte adita in totale riforma della sentenza impugnata 1) accogliere integralmente le conclusioni articolate in primo grado, ossia:
Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza respinta, in accoglimento della spiegata citazione ammissibile e fondata, NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi e /o difformità nei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Roma, Via Attio Labeone, 31, int. 6 per la mancata realizzazione a regola d'arte dei lavori come descritti e per i motivi di cui in premessa, e, per l'effetto disporsi la riduzione del compenso contrattuale
28 della AD di per Euro 14.000,00 o nella diversa, anche Controparte_4
maggiore, o minore somma dovesse risultare di giustizia e, condannarsi AD alla restituzione delle maggiori somme percepite;
- Controparte_4
accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi e /o difformità nei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Via Attio Labeone, 31, int. 6 per la mancata realizzazione a regola d'arte dei lavori come descritti e per i motivi di cui in premessa, accertarsi in ogni caso il danno subito da parte attrice e condannarsi la al pagamento, a favore della Controparte_4
stessa attrice ed a titolo risarcitorio, di E. 14.000,00 o nella diversa anche maggiore o minore somme risulterà di giustizia;
-accertare e dichiarare i Contro danni subiti dall'attrice a seguito dell'inadempimento della per i motivi di cui in premessa, e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per la somma che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; - accertare e dichiarare il difetto di conformità della fornitura del parquet basic 150 Aspect Natural Blanchi Rovere, acquistato dall'attrice per i lavori in esame e/o del diverso quantitativo che verrà accertato in corso di causa, per i motivi di cui in premessa, e, per l'effetto, condannare la società e/o della in Controparte_6 Controparte_3
via esclusiva e/o parziaria e/o in solido, al risarcimento danni pari ad euro
9.000,00 ovvero per la somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per la cattiva realizzazione dei lavori in Controparte_4
Contro oggetto contrarie alle regole dell'arte e per l'effetto condannare la al pagamento di Euro 14.000,00 nei confronti della attrice a titolo di risarcimento danni o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e/o della per la fornitura del CP_2 Controparte_6 Controparte_3
parquet basic 150 Aspect Natural Blanchi Rovere, per i motivi di cui in premessa, e , per l'effetto condannare la e/o della Controparte_6
29 in via esclusiva e/o parziaria e/o in solido, al Controparte_3
risarcimento nei confronti dell'attrice pari ad euro 9.000,00 per i motivi di cui in premessa, o della somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità”. 2) condannare le parti convenute in solido tra di loro alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di Giudizio di cui il sottoscritto avvocato si dichiara antistatario.>>
§ 4.1– Si costituiva tempestivamente in data 22 dicembre 2020 CP_3
per chiedere il rigetto del gravame per infondatezza e proporre appello
[...]
incidentale avverso la pronuncia di compensazione delle spese di lite.
Rassegnava le seguenti conclusioni: << Nel merito - per tutto quanto esposto ai punti da (I) a (II) del presente atto, rigettare perché infondato in fatto e diritto, l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Sentenza Parte_1
n. 22163/2019 pronunciata in data 14.11.2019 e pubblicata il 18.11.2019
(oggetto di odierna impugnazione), emessa dal Giudice del Tribunale di
Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, Dott. Domenico
Mancini, n. 1220/2019, con pari rigetto di tutte le domande con esso svolte e formulate dall'appellante verso la Pt_3 Pt_1 Controparte_3
anche perché inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, con conseguente conferma del capo della detta sentenza di primo grado che ha rigettato le domande proposte dall'attrice nei confronti della produttrice della pavimentazione. - in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, in parziale riforma della Sentenza n. 22163/2019 pronunciata in data 14.11.2019 e pubblicata il 18.11.2019 (oggetto di odierna impugnazione), emessa dal Giudice del Tribunale di Roma, Sezione XI
Civile sentenza n. 1220/2019, per i motivi esposti al punto (III) condannare la Sig.ra alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_3
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di C.T.U..>>
§ 4.2– Si costituiva tempestivamente in data 24 dicembre 2020 CP_1
[... (già per chiedere il rigetto del gravame per Controparte_2
30 infondatezza e proporre appello incidentale avverso la pronuncia di compensazione delle spese di lite. Rassegnava le seguenti conclusioni:<<
Rigettare perché infondato in fatto e diritto l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22163/2019 del Parte_1
18.11,.con pari rigetto di tutte le domande con esso svolte e formulate dall'appellante principale verso anche perché inammissibili CP_1
e comunque infondate in fatto e diritto, con conseguente conferma del capo della detta sentenza di primo grado che ha rigettato le domande proposte dall'attrice nei confronti della venditrice della pavimentazione. In accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, in parziale riforma della Sentenza n. 22163/2019 pronunciata in data
14.11.2019 e pubblicata il 18.11.2019 (oggetto di odierna impugnazione), emessa dal Giudice del Tribunale di Roma, Sezione XI Civile sentenza n.
1220/2019, per i motivi esposti al punto (III) condannare la Sig.ra Parte_1
alla rifusione in favore della delle spese di
[...] Controparte_3
entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di C.T.U.. In estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, condannare la società produttrice del parquet, in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e manlevare la convenuta per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore di Controparte_1
per i vizi e i difetti della pavimentazione in parquet posta Parte_1
in opera presso l'abitazione della stessa ovvero, in via ulteriormente subordinata, accertato e dichiarato il diritto di regresso della CP_1
nei confronti della , condannare quest'ultima, in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione di quanto dalla prima prestato in favore di .>> Parte_1
§ 4.3– All'udienza di prima comparizione del 15 gennaio 2021 la Corte dichiarava la contumacia di già contumace in Controparte_4
primo grado, effettuata a mezzo posta in data 10 luglio 2020 e rinviava la
31 causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 13 giugno 2025.
§ 4.4– Con decreto presidenziale del 14 aprile 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti appellate – appellanti incidentali.
§ 4.5– All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale. La causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi dell'appello principale
L'appello principale contiene tre motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << erroneo rigetto della domanda attorea nei confronti delle società e : omessa ed errata CP_3 CP_1
applicazione delle disposizioni vigenti e delle risultanze istruttorie>>, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da essa nei confronti di Pt_1
e , rispettivamente, rivenditore e produttore CP_1 Controparte_3
della pavimentazione in parquet, valutando i danni della pavimentazione in parquet da delaminazione non come difetto di conformità del prodotto, ma come danni derivanti da imbibizione dovuta ad allagamenti nell'appartamento di essa appellante, fatto che – sosteneva - non essere mai avvenuto, né mai allegato. In particolare, lamentava che l'esistenza del vizio di conformità sui listoni delaminati era elemento pacifico, in quanto accaduto entro i sei mesi dalla consegna ed ammesso dalla nella Controparte_3
relazione tecnica del 14/02/2013. Tale riscontro doveva considerarsi più
32 preciso -in quanto reso nell'immediatezza del fatti - rispetto a quello effettuato dal CTU in corso di causa, in data 20/06/2017. Rappresentava che le divergenze insorte successivamente tra esse parti non riguardavano l'esistenza di difetti, bensì la quantità dei listoni non conformi e l'entità del risarcimento da liquidare in favore di essa appellante. Inoltre, significava che, il ragionamento del Tribunale era errato nella parte in cui aveva attribuito la causa delle delaminazioni del parquet alle infiltrazioni avvenute nell'appartamento di essa appellante, in applicazione del principio “del più probabile che non”. Sosteneva che, come emerso dall'attività istruttoria, non si trattava di allagamenti, ma di infiltrazioni, muffe e perdite di acqua e che esse erano circoscritte unicamente presso il bagno dell'appartamento ristrutturato. Censurava, altresì, la sentenza di primo grado per non avere il tribunale considerato, quale possibile causa dei danni, l'eccessivo tempo di permanenza dei listoni di parquet presso il magazzino del rivenditore (la
, essendo la merce rimasta in deposito per oltre due mesi CP_1
dall'acquisto prima di essere consegnata all'appellante, nonostante il CTU avesse messo in luce siffatta circostanza.
Inoltre, lamentava che il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 132, comma 3, del Codice del consumo, secondo cui il consumatore non deve provare i difetti manifestatesi nei primi sei mesi dalla consegna del bene presumendosi che esistessero già a tale data, mentre l'onere della prova grava sul venditore finale. Nel caso di specie, invero, il difetto di conformità era emerso nel mese di settembre 2012 e, dunque, a distanza di sei mesi dalla consegna, gravando pertanto sulle appellate l'onere di dimostrare l'inesistenza di difetti o l'incompatibilità dei medesimi con la natura del bene, onere che non era stato assolto in primo grado. Di conseguenza, riteneva la responsabilità delle appellate, per violazione degli artt. 129 e 130 del Codice del consumo e per inadempimento secondo le norme del Codice civile, con conseguente diritto di essa appellante al risarcimento dei danni.
33 Inoltre, eccepiva l'illiceità della condotta delle appellate che, pur avendo ammesso la sussistenza dei difetti di conformità del prodotto, non avevano provveduto alla loro eliminazione. Nello specifico, sosteneva di aver diritto alla somma di euro 4.320,00 per la pavimentazione in parquet e di euro
5.065,00 per le spese collaterali, per un totale complessivo di euro 9.160,65, oltre interessi dalla domanda.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << responsabilità solidale degli Contro appellati >> sosteneva la responsabilità solidale della ditta appaltatrice e delle due società, ai sensi dell'art. 1294 c.c., avendo le suddette parti concorso alla produzione dell'evento dannoso, stante l'unicità di quest'ultimo nonostante la diversità delle condotte. Inoltre, significava che la solidarietà passiva si giustificava anche per l'estrema difficoltà nell'individuazione del grado di adempimento dei diversi soggetti.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << erronea determinazione dell'importo a titolo del risarcimento danni comminato nei confronti della
[...]
-> censurava la sentenza di primo grado nella parte in Controparte_4
Contro cui il Tribunale aveva determinato il danno dovuto dalla in favore di essa appellante in euro 4.580,325. Sosteneva che il tribunale si era contraddetto in quanto dopo avere dichiarato di condividere la CTU e di condividerne le conclusioni aveva quantificato l'importo dovuto a tale titolo secondo criteri poco comprensibili e certamente non conformi alla CTU in quanto nella relazione il risarcimento del danno era stato stimato in €
9.160,05.
§ 6 – L'appello incidentale proposto da Controparte_3
§ 6.1 – L'appello incidentale contiene un unico motivo titolato: << sulla chiara sussistenza dei presupposti per la condanna alle spese dell'appellante >> censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese tra le parti. Sosteneva l'erroneità di tale
34 decisione, in primo luogo, per il richiamo ala soccombenza reciproca, che presuppone una pluralità di domande contrapposte, mentre, nel giudizio di primo grado, essa non aveva formulato alcuna domanda Controparte_3
autonoma. In secondo luogo, in quanto l'attrice era soccombente rispetto alla domanda spiegata nei confronti di essa appellante incidentale, ossia la domanda principale di risarcimento danni. Infine, in quanto il primo Giudice non aveva tenuto conto del comportamento di essa sia prima Controparte_3
che in corso di giudizio, quale comportamento importato a correttezza, buonafede e disponibilità a concludere un accordo transattivo, accordo rifiutato ingiustificatamente da parte dell'attrice in primo grado.
§ 7 – L'appello incidentale proposto da CP_1
§ 7.1 – L'appello incidentale contiene un unico motivo non titolato. Con esso l'appellante incidentale impugnava la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra essa e
[...]
. Sosteneva l'erroneità di tale statuizione poiché non sussisteva Parte_1
un'ipotesi di soccombenza reciproca, posto che la non aveva CP_1
formulato alcuna domanda autonoma nei confronti dell'attrice e che il primo
Giudice aveva rigettato la domanda principale. Inoltre, rappresentava la mancanza di ogni presupposto previsto dall'art. 92 c.p.c., ossia la soccombenza reciproca;
la sussistenza di una questione avente carattere di novità; un mutamento giurisprudenziale su una questione dirimente, o qualsiasi analoga e grave ragione e, in ogni caso, lamentava la mancanza di motivazione della compensazione.
§ 7 – L'analisi dell'appello principale
§ 7.1 – il primo motivo di gravame principale è infondato
Giova premettere che il tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina del Codice del Consumo D.Lgs n. 206/2005 ed ha statuito che 35 l'attrice ha acquistato il parquet di cui si tratta nella qualità di consumatore
(cfr. sentenza pag. 5), rigettando poi l'eccezione di prescrizione sollevata da
CP_3
Il passo motivazionale non risulta impugnato.
L'appellante si duole, riproponendo la domanda di responsabilità nei confronti del produttore della merce ( società e del rivenditore CP_3
della stessa (società già , della cattiva Controparte_8 Controparte_2
applicazione della disciplina consumeristica con riguardo ai criteri che presiedono alla distribuzione degli oneri probatori, onere che incombeva sulle società suddette e che queste non avevano assolto, sicché la prova della non conformità del prodotto doveva ritenersi provata, tanto più che la stessa nella relazione del 14 febbraio 2013 - stesa in esito al CP_3
sopralluogo del mese di ottobre 2012- aveva riconosciuto tale difformità.
Orbene, la Suprema Corte, con indirizzo consolidato, ha chiarito che la presunzione prevista a favore del consumatore - ed inserita nell'articolo 132, comma 3, D.Lgs citato – : << è una presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria ed è finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita (..) 1.12. Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3,
36 Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n. 20110 del
02/09/2013 (Rv. 627467 - 01) 1.13. Il quadro normativo, come illustrato, ha portato la giurisprudenza di questa Corte a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché' prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 120 (cd. codice del consumo), come già previsto del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, articolo 8 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'articolo
118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cassazione civile sez. III,
20/11/2018, n. 29828; Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n. 29828)
(...)1.17. Grava, quindi, sul consumatore il solo onere di denunciare il difetto di conformità, che è da considerarsi assolto nel momento in cui egli comunichi tempestivamente al venditore l'esistenza del difetto di conformità, non occorrendo che venga altresì fornita la prova di tale difetto, né che venga indicata la causa precisa di tale difetto. >> (così Cass. n. 13148/2020 e n.
19979/2024).
Si osserva che, nel caso in esame, l'istruttoria svolta ha escluso che il difetto dei listoni di parquet prodotti da e rivenduti da Controparte_3 [...]
ora sia ascrivibile al processo di lavorazione o CP_2 CP_1
alla qualità del materiale, oppure alla cattiva custodia del materiale presso il magazzino del rivenditore nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2012 – in cui il parquet imballato veniva consegnato dal produttore al rivenditore - ed
37 il mese di marzo 2012, momento in cui il rivenditore consegnava al cantiere la merce per la posa.
Procedendo alla disamina delle risultanze istruttorie, si osserva che ha inviato comunicazione del 14 febbraio 2013, all'avv.to Controparte_3
– escussa quale teste nel corso dell'istruttoria e che si è Testimone_1
qualificata figlia di , rappresentando di aver curato gli Parte_4
interessi della madre e di aver partecipato al sopralluogo - e, per conoscenza, a nella quale ha evidenziato che << nel Controparte_2
parquet Basic 150 Aspect Rovere sono realmente presenti CP_15
alcuni listoni che recano delle manifestazioni indesiderate: alcuni con una delaminazione degli strati di vernice ( poche unità) ed altri con danneggiamenti lungo i fianchi>> per ammettere: < vernice sono certamente da considerarsi come un non pieno raggiungimento delle performance del prodotto>> e contestualmente allegare: << ma sono sempre causate dal persistere di acqua sulla superficie dei listoni, che riesce a penetrare verso il legno che si rigonfia e che spinge la vernice a disancorarsi dallo stesso>> Quanto ai listoni che presentavano danneggiamenti del fianco nella relazione in esame commenta: << I CP_3
danneggiamenti …sono certamente dovuti ad un urto che quei listoni hanno dovuto subire in una fase successiva al loro confezionamento presso la nostra azienda. Conferma questa tesi la forma di questi danneggiamenti che in alcuni casi, specie quelli più evidenti, mostrano nelle stesse fibre del legno l'effetto dello schiacciamento prodotto dall'urto. (...) circa la loro genesi l'ipotesi di un danneggiamento avvenuto in corso della posa in opera nell'impropria azione di accostamento dei listoni per mezzo di un oggetto da battere su di essi (tipo martello o mazzuolo) trova maggiori riscontri perché
è stato verificato che tutti i listoni interessati recano il danneggiamento sullo stesso lato ed in posizioni diverse da lista a lista>> Controparte_3
conclude la relazione evidenziando che: << seppure non riusciamo ad
38 individuare in alcun modo una responsabilità del prodotto verso questi danneggiamenti verificatisi durante e dopo la posa, in via del tutto eccezionale ed a mero scopo transattivo>> si dichiarava disposta ad offrire la sostituzione di cinque listoni, i più danneggiati.
La CTU espletata nel corso di causa ha confermato che il danneggiamento dei listoni lungo il fianco è da addebitarsi alla cattiva esecuzione della posa Contro da parte degli operai della ditta di < è stata Controparte_4
accertata, su un numero piuttosto nutrito di listoni del parquet in prevalenza concentrati nel locale ingresso-soggiorno, l'esistenza di lesioni rappresentabili come ammaccature di intensità variabile o vere e proprie scheggiature di estensione abbastanza contenuta, tutte dislocate lungo lo stesso fianco delle tavole (più precisamente il margine contrapposto alla parete dove si trova il portoncino d'ingresso dell'immobile, rispetto alla quale gli elementi del parquet corrono in parallelo con geometria di posa cosiddetta “a cassero irregolare o tolda di nave” – vedi allegato 2), anche se in punti ogni volta diversi (…) le lesioni riscontrate sui fianchi dei listoni, non essendo sistematicamente raffrontabili per conformazione ed intensità e risultando dislocate in punti quasi mai corrispondenti tra loro, non possono oggettivamente farsi risalire ad operazioni di confezionamento in fabbrica e neppure ad accidentali impatti nelle successive manovre di carico e scarico, ma devono invece ricondursi, con ragionevole certezza, all'effetto di colpi assestati nella fase di posa in opera e segnatamente all'azione di accostamento delle tavole, verosimilmente effettuata con eccessivo vigore e utilizzando un utensile inappropriato;
ciò in ragione del posizionamento di ammaccature e scheggiature sempre sullo stesso lato dei listoni in legno, che
è stato accertato essere proprio quello su cui doveva necessariamente esercitarsi una certa pressione per ottenere gli incastri longitudinali (la cosiddetta “partenza” della posa del parquet è infatti individuabile sulla linea della parete ove si trova il portoncino d'ingresso all'alloggio) >>
39 In relazione ai listoni che presentano < deterioramenti piuttosto marcati dello strato superficiale, che si manifestano con microfessurazioni, leggere increspature e parziali delaminazioni della vernice di finitura>> , il CTU ha accertato che, anche in tal caso, si tratta di un numero nutrito di listoni : <<
Ma una quantità pressoché analoga di listoni, in questo caso maggiormente distribuita nelle varie stanze dell'abitazione, evidenzia deterioramenti piuttosto marcati dello strato superficiale, che si manifestano con microfessurazioni, leggere increspature e parziali delaminazioni della vernice di finitura, queste ultime essenzialmente localizzabili in prossimità delle giunzioni di testa (vedi allegato 3 – foto 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17).
Tali inconvenienti appaiono particolarmente accentuati nel bagno, soprattutto a ridosso del piatto doccia e nelle immediate vicinanze del bidet e del vaso igienico>> e, quanto alle cause di detta delaminazione della vernice di finitura, il CTU ha osservato: < In merito ai deterioramenti osservati sulla superficie del parquet, la specifica tipologia delle alterazioni che risulta aver subito la vernice di finitura, sembra invece riferibile ai classici effetti degradanti provocati da condizioni estreme di umidità e in particolare da un eccessiva quantità di acqua rimasta a contatto con il materiale legnoso. Ma in questa fase non è in alcun modo possibile definire con esattezza l'origine di una plausibile imbibizione dei listoni, né tantomeno stabilire l'epoca a cui ricondurre l'evento dannoso. Nella fattispecie una prolungata esposizione delle tavole del parquet all'azione dell'acqua potrebbe infatti essersi verificata in tempi e contesti diversi, sia in un periodo antecedente che successivo rispetto alla posa in opera dello stesso parquet. A questo proposito è sufficiente evidenziare come gli inconvenienti in esame, secondo quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio, si sarebbero manifestati nel settembre 2012, a distanza di circa sei mesi dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla IT AD (marzo
2012) ed inoltre come i listoni in legno siano stati conservati per un periodo
40 di circa due mesi presso il magazzino del rivenditore (l'azienda
[...]
, ovvero tra la fine di gennaio 2012 (il Documento di Trasporto CP_2
della Società è infatti datato 30 gennaio 2012) e il CP_3
successivo mese di marzo (allorquando il pavimento in parquet sarebbe stato consegnato in cantiere e immediatamente installato, come si ricava dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze delle prove testimoniali)>>
Convocato a chiarimenti, il CTU precisava:<< chiarisce che la quantità di listoni che presentano il danneggiamento per la posa in opera risulta essere pressoché identica e dunque incidenti ciascuna in misura del 50% del danno rispetto alla quantità di listoni che evidenziano danni da imbibizione;
preciso che in numero di listoni che presentano danni da posa in opera rispetto alla superficie complessiva del parquet incide del 15% mentre il numero di listoni danneggiato a causa di imbibizione egualmente incide in misura del 15% rispetto al parquet. Invece l'incidenza dei difetti sul rendimento del parquet Contr se intesa come funzionalità non pregiudica l'utilizzo>> su domanda dell'avv. Pierini < un difetto di produzione dei listoni in parquet questo sarebbe stato immediatamente evidente all'atto della posa in opera>>; adr su domanda dell'avv. LF <
9 della relazione si intende il contatto dei listoni con l'acqua, per questo si parla di imbibizione.>>
Tanto premesso, osserva la Corte che va assolutamente esclusa la responsabilità dell'azienda produttrice e del fornitore con riguardo ai listoni danneggiati lungo il fianco, trattandosi di danno che risulta realizzato in fase di posa a causa dell'utilizzo di mezzi meccanici (martello) inidonei. La stessa azienda fornitrice ha evidenziato che la posa di tali listoni va effettuata, a regola d'arte, mediante l'utilizzo di un < blocchetto di poliammide (ma può essere anche in legno o altre plastiche) che ha un battente, che deve essere
41 battuto con un martello e che appoggia per oltre 10 cm di larghezza sul fianco del listone così che possa ripartire sufficientemente il colpo violento del martello.>>. Nella posa del pavimento in parquet in esame è emerso che l'utilizzo diretto e sistematico del martello sul fianco dei listoni che dovevano essere posati accostati, l'uno accanto all'altro, affinché potessero combaciare perfettamente e tale attività ha causato il difetto in esame e va quindi escluso che il prodotto fosse difettoso alla consegna o si sia danneggiato per le modalità di custodia presso il fornitore.
Con riguardo ai danni da imbibizione l'appellante coglie nel segno laddove critica la motivazione di prime cure per avere il Tribunale affermato, con riguardo al vizio presente nei locali diversi dal bagno, che la causa andasse ricondotta ad allagamenti dei locali zona giorno o camere in quanto, in effetti, detta circostanza non risultava né allegata in giudizio, né dimostrata.
La statuizione a giudizio del Collegio va tuttavia confermata, seppure con diversa motivazione.
Osserva la Corte che la consulenza ed i chiarimenti offerti dall'ausiliare, forniscono due elementi di assoluto rilievo: il primo – tenuto conto che il materiale è giunto in cantiere imballato- che ove vi fossero stati vizi di delaminazione della vernice di finitura sui listoni essi sarebbero stati visibili;
in secondo luogo, che il fenomeno della delaminazione - per le ipotesi in cui come nel caso in esame vada escluso il difetto ab origine del prodotto – si verifica per imbibizione. Orbene, si osserva, in sintesi, che numerosi listoni del parquet presentavano lo scollamento della vernice di finitura in quanto si sono trovati in contatto con l'umidità o l'acqua stagnante. Trattasi di un vizio che è certamente estraneo al ciclo produttivo e che, come osservato dal CTU potrebbe essersi verificato sia presso la ditta NI e superfici che ha conservato nei propri magazzini gli imballaggi per circa due mesi, dal 30 gennaio 2012 e sino al mese di marzo 2012 in cui la merce venne trasportata
42 in cantiere, oppure nell'appartamento stesso, dopo la posa: i lavori di posa del pavimento risultano eseguiti del mese di marzo 2012.
Il tribunale ha correttamente applicato il criterio causale per cui: < Il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del "più probabile che no".
Nel caso di concorso di cause, ossia nel caso in cui l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa
l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (così Cass. n. 25885/
2022 e da ultimo n. 10978/2023)
Osserva la Corte che, ove gli imballaggi fossero stati conservati per due mesi in un magazzino umido, sì da trasferire l'umidità ai listoni tanto che questi ne erano rimasti impregnati, in tal caso, come osservato dal CTU in sede di chiarimenti, nel momento in cui gli imballaggi nel mese di marzo 2012 venivano aperti in cantiere, all'interno dell'appartamento, per effettuare la posa di suddetti listoni, la presenza di umidità dell'imballaggio e l'intenso odore di muffa si sarebbero nettamente percepiti sia con riguardo all'imballaggio stesso, che ai listoni in esso custoditi. Il difetto del prodotto per alterazione e sfaldamento della vernice superiore di finitura così come per l'imbibizione del legno sarebbe stato un vizio riconoscibile nel momento
43 in cui l'imballaggio veniva aperto. In atti non vi è alcuna segnalazione che si collochi in detto lasso temporale, ovvero al mese di marzo 2012.
Dall'esame degli atti emerge che la prima segnalazione di danno giunge il
17 luglio 2012, risulta ripetuta a settembre 2012 e, nel mese di ottobre 2012, il responsabile della ha effettuato il sopralluogo CP_3
nell'appartamento della i cui esiti sono stati riassunti nella proposta Pt_1
del 14 febbraio 2013 di sostituzione di cinque listoni.
La denuncia di vizi è quindi intervenuta dopo quattro mesi dalla posa del pavimento.
Contro È pacifica la circostanza che nel bagno, dopo che la ditta aveva completato i lavori di ristrutturazione, sia stato effettuato dalla un Pt_1
intervento di smontaggio e rimontaggio del top del lavabo (curato da Contro
che era stato mal montato dalla e di Controparte_14
riparazione delle condutture idriche dei sanitari che avevano presentato perdite d'acqua.
La causa concorrente a quella appena esposta viene individuata dal CTU nella presenza di acqua stagnante nell'appartamento. L'ausiliare ha constatato che i listoni di parquet del bagno presentavano le alterazioni descritte, molto accentuate, con muffe riconducibili all'esposizione prolungata del legno all'acqua e ha individuato la medesima eziologia anche per i listoni presenti nelle restanti stanze, tesi che va sostenuta e condivisa in quanto in sede di chiarimenti il consulente ha bene esposto che il pavimento in parquet non può essere messo a contatto a lungo con l'acqua ed il fenomeno prende il nome di imbibizione.
Nella fattispecie in esame è accaduto che nei locali dove è maggiore l'intensità dell'umidità dell'ambiente – come il bagno (essendo notorio che l'utilizzo della doccia calda comporta il formarsi di vapori da cui si genera
44 condensa che si deposita sulle pareti e sul pavimento) – le muffe si siano formate in breve tempo e fossero più diffuse, mentre in ambienti diversi ma soggetti al normale utilizzo, con il camminamento e le dovute operazioni di pulizia, il fenomeno si sia verificato ugualmente, ma in un tempo più lungo e con effetti meno diffusi. Per cogliere la dinamica degli eventi non va sottaciuto che il CTU ha evidenziato che i listoni in fase di posa sono stati tutti sottoposti < solidità e compattezza, possono senza dubbio aver ceduto, determinando il distacco di piccoli frammenti dello stato nobile dei listoni, solo in seguito al normale e continuativo utilizzo della pavimentazione>>. A giudizio del
Collegio è dirimente osservare che il criterio cronologico depone per la riconducibilità di entrambe le tipologie di vizi alla errata posa che ha danneggiato parte dei listoni e, per altra parte, ne ha compromesso solidità e compattezza quindi, per un verso, nel locale bagno ciò ha consentito che il combinarsi delle perdite d'acqua dal lavabo e dalle tubazioni mal collegate dei sanitari in uno al vapore generato nel bagno cagionasse il fenomeno dell'imbibizione in tempi rapidi, mentre nei restanti locali il medesimo fenomeno si è innescato con il semplice utilizzo ed il normale lavaggio del pavimento, fenomeno che, coerentemente con quanto appena esposto, si è rivelato di minore intensità e con formazione più graduale.
Va quindi esclusa la responsabilità del produttore e del fornitore essendo emersa una causa sopravvenuta che ha innescato il fenomeno del danneggiamento del materiale.
§ 7.2 – il secondo motivo di gravame è infondato.
Il rigetto del primo motivo comporta il rigetto del secondo motivo non potendosi estendere al produttore ed al fornitore, in via solidale, gli effetti della pronuncia di condanna emessa nei confronti della ditta esecutrice dei
45 lavori una volta vinta la presunzione posta a loro carico e dimostrata la perfetta qualità del prodotto fino alla posa dello stesso.
§ 7.3 – il terzo motivo di gravame è fondato.
Giova premettere che il tribunale ha accolto la domanda attorea di risarcimento del danno capo sul quale è sceso il giudicato, essendo in contestazione la sola quantificazione.
Il consulente ha esaminato lo stato del pavimento e procedendo alla verifica delle opere da effettuarsi ha innanzitutto chiarito che trattasi di danni
“consistenti” ed “estesi”; l'intervento presuppone la rimozione di tutto il parquet incollato su massetto di sottofondo e l'installazione del nuovo parquet per tutta l'estensione. Ha calcolato, unitamente a tutte le lavorazioni connesse (rimozione battiscopa, acquisto dei nuovi battiscopa, posizionamento del nuovo battiscopa, trasporto a rifiuto del materiale ecc.)
l'importo del risarcimento in € 9.160,65.
Tanto presso osserva la Corte che l'importo suddetto va riconosciuto integralmente essendovi, in effetti, contraddizione nella motivazione di prime cure dal momento che il Tribunale, per un verso, dichiara di condividere e di voler aderire alle risultanze della CTU anche in punto di quantificazione della voce del risarcimento del danno e poi, senza ulteriore motivazione, finisce per limitare il risarcimento del danno al solo parametro del controvalore dei listoni da rimuovere ed alle lavorazioni connesse a tale intervento avendo proceduto ad una immotivata riduzione percentuale dell'intero risarcimento stimato dal CTU, probabilmente tenendo a riferimento la sola percentuale di listoni difettati.
In riforma dell'impugnata sentenza la convenuta, odierna appellata
[...]
va condannata al pagamento di € 9.160,65 esclusa IVA Controparte_4
in luogo di € 4.580,325 esclusa Iva liquidati in primo grado.
46 § 8 – L'analisi dell'appello incidentale proposto da e da Controparte_3
CP_1
Gli appelli sono fondati.
è rimasta totalmente soccombente nel rapporto processuale con Pt_1
e con e non vi sono ragioni che consentano la Controparte_3 CP_1
compensazione.
Giova rammentare che il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza, espressione del principio di causalità, che può essere derogato nei soli casi previsti dall'art. 92 c.p.c. tra i quali rientrano la soccombenza reciproca, l'assoluta novità delle questioni o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e la presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Al riguardo la S.C. ha da tempo precisato che le "gravi ed eccezionali ragioni", che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che nel caso di specie non risultano neppure allegati dall'appellante che non ha replicato agli appelli incidentali avendo omesso di depositare le note autorizzate e senza nulla osservare su detto specifico profilo in sede di discussione.
§ 9. – Le spese del doppio grado di giudizio nel rapporto processuale tra
[...]
e vanno liquidate all'esito della Pt_1 Controparte_4
soccombenza finale dell'appellato e, per effetto della riforma della sentenza che ha elevato l'importo riconosciuto in favore dell'appellante, esse vanno liquidate sulla base dello scaglione di valore fino a € 26.000,00 nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione, per il presente grado, per la fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale
47 vengono liquidati i compensi medi dimidiati, con distrazione;
gli oneri di
Contro CTU seguono la soccombenza di
Quanto al rapporto processuale tra e e Pt_1 Controparte_3 CP_1
[... esse seguono per entrambi i gradi la soccombenza di e vengono Pt_1
liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa- che corrisponde al valore della domanda proposta ed integralmente rigettata (fino a € 26.000,00) e con i medesimi criteri sopra indicati
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , e Parte_1 Controparte_3 CP_1 Controparte_4
nonché sull'appello incidentale proposto da e
[...] Controparte_3
sull'appello incidentale proposto da contro la sentenza resa tra CP_1
le parti dal Tribunale di Roma n. 22163/2019 pubblicata in data 18/11/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale in relazione al rapporto processuale tra e e, per l'effetto, in Pt_1 Controparte_4
riforma del capo 3 del dispositivo condanna Controparte_4
al pagamento di € 9.160,65 in luogo di € 4.580,325
[...]
(esclusa IVA), confermando nel resto l'impugnata sentenza tra le dette parti processuali;
2. Condanna alla rifusione in favore di Controparte_4
delle spese del doppio grado di giudizio che Parte_1
liquida, quanto al primo grado in € 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in € 4.888,00 per compensi oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Cristian Mercuri che ne ha fatto richiesta;
48 3. Accoglie gli appelli incidentali proposti da e da Controparte_3
e, per l'effetto, in riforma del capo 6 del dispositivo CP_1
dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma quanto al rapporto processuale tra e e Parte_1 Controparte_3
condanna alla rifusione delle CP_1 Parte_1
spese del doppio grado di giudizio in favore di e Controparte_3
di che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 CP_1
per compensi, ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e, quanto al presente grado, in € 4.888,00 per compensi, ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 13/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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