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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2024, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 23/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanna Ferrero Presidente dr. Maria Elena Catalano ConIGliere rel.
dr. Andrea Francesco Pirola ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 23/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BATTAGLIESE ENRICO LUIGI, elettivamente domiciliato in PIAZZA
UMANITARIA N.2 MILANO presso il difensore avv. BATTAGLIESE ENRICO
LUIGI
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 25 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
VIALE REGINA MARGHERITA, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
ZANETTI MASSIMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
VIALE REGINA MARGHERITA, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
ZANETTI MASSIMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato in VIA GOLDONI, 1 MILANO presso lo studio dell'avv. PALTRINIERI
VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere per quanto di ragione nei confronti della IG.ra l'appello della terza Pt_1
chiamata e rigettare l'appello incidentale proposto dalla IG.ra CP_3 CP_1
e dal IG. in quanto infondati in fatto e in diritto e confermare la Controparte_2
sentenza n.12798/2018 del 14.11.18 del Tribunale di Milano Sezione X Dott. Alcioni
R.G.61498/2015, tenendo conto delle statuizioni della Suprema Corte di cui alla ordinanza di cassazione e rinvio del 2.10.2023 n.27804/2023.
Col favore di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, del procedimento di sospensiva ed ai sensi dell'art. 385, II comma, c.p.c. con distrazione ex art. 93 c.p.c. direttamente al sottoscritto difensore antistatario.
pagina 2 di 25 Per CP_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, e fermi restando i capi e le statuizioni delle sentenze di primo e secondo grado già passati in giudicato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 12798/2018, rigettare le domande e pretese tutte di risarcimento svolte dalla IG.ra nei confronti della Parte_2
IG.ra ; CP_1
confermare in ogni caso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12798/2018 con riguardo alle domande di merito rivolte dai IG.ri e nei confronti Controparte_2 CP_1
di e per l'effetto dichiarare obbligata e condannare Controparte_3
a manlevare e tenere indenne il IG. Controparte_3 Controparte_2
nonché, nella denegata ipotesi, la IG.ra , da quanto tenuti a pagare, a CP_1
qualunque titolo, alla IG.ra , con ogni conseguente pronuncia e Parte_2
statuizione.
Con vittoria delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio.
Per Controparte_2
Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, e fermi restando i capi e le statuizioni delle sentenze di primo e secondo grado già passati in giudicato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 12798/2018, rigettare le domande e pretese tutte di risarcimento svolte dalla IG.ra nei confronti della Parte_2
IG.ra ; CP_1
confermare in ogni caso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12798/2018 con riguardo alle domande di merito rivolte dai IG.ri e nei confronti Controparte_2 CP_1
di e per l'effetto dichiarare obbligata e condannare Controparte_3
a manlevare e tenere indenne il IG. Controparte_3 Controparte_2
nonché, nella denegata ipotesi, la IG.ra , da quanto tenuti a pagare, a CP_1
pagina 3 di 25 qualunque titolo, alla IG.ra , con ogni conseguente pronuncia e Parte_2
statuizione.
Con vittoria delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di giudice di rinvio, contrariis reiectis, anche in accoglimento dei motivi di appello di spiegati Controparte_4
con l'atto introduttivo del giudizio di appello RGN 436/2019 deciso con la sentenza n.
4928/2019 parzialmente cassata e in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema
Corte di Cassazione e contenuti nell'ordinanza n. raccolta generale 27804/2023, n. sezionale 1439/2023, così giudicare:
- Respingere ogni domanda proposta nei confronti di Controparte_3
per l'inoperatività della garanzia della polizza assicurativa invocata e infondatezza
[...]
della domanda di manleva formulata dai convenuti in primo grado, per le ragioni tutte in atti meglio illustrate.
In subordine
- Nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata da limitare l'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di CP_3 Controparte_3
alla sola quota di esclusiva e diretta responsabilità dei convenuti in primo grado.
[...]
In ogni caso
- Respingersi l'appello in riassunzione proposto dalla IG.ra per le ragioni in Pt_1
atti indicate e per essere inammissibili le conclusioni rassegnate, stante l'intervenuto passaggio in giudicato della parziale riforma della sentenza del Tribunale in relazione alla liquidazione del risarcimento e delle spese di soccombenza e in relazione all'applicazione alla domanda di garanzia e manleva dei convenuti in primo grado della disciplina di cui agli artt. 1 lettere a) e b) e art. 2 delle condizioni di assicurazione.
In ogni caso pagina 4 di 25 - Condannare le controparti alla restituzione in favore di di quanto da questa CP_3
versato per sorte capitale, interessi e spese in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e nello specifico condannare gli appellati per quanto di loro rispettiva competenza alla restituzione ad della somma di € 7.038,44 CP_3
corrisposta ai IGg.ri e quale manleva sulla loro condanna al CP_1 CP_2
pagamento della sorte capitale ed interessi in favore di parte attrice, di € 2.327,42 corrisposti ai IGg.ri e per spese legali e di € 3.249,46 corrisposti CP_1 CP_2
quali spese legali liquidate in sentenza in favore del difensore della IG.ra quale Pt_1
distrattario; importi tutti maggiorati di rivalutazione e interessi legali (secondo il IV comma dell'art. 1284 c.c.).
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Processo di primo grado.
-Con atto di citazione del 15.10.2015 notificato ai convenuti il 22.10.15, la IG.ra conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano, la IG,ra Pt_1 Parte_3
e il di lei figlio IG. al fine di ottenere la loro condanna al
[...] Controparte_2
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'aggressione ricevuta dal loro cane in data 4.6.14 presso il loro appartamento di Milano P.le Brescia n.14 ove si trovava per un colloquio di lavoro, in vista di una possibile assunzione come collaboratrice domestica.
-Si costituivano in giudizio i convenuti con un'unica comparsa di risposta del 15.2.2016, con richiesta di chiamare in causa in garanzia la compagnia di Assicurazione CP_3
presso la quale il loro congiunto (marito della e padre di
[...] Persona_1 CP_1
) aveva sottoscritto una polizza a garanzia per la r.c. verso i terzi in relazione alla CP_2
vita privata ivi compresi i rischi derivanti dalla proprietà e possesso di cani, e contestando la propria responsabilità, in particolare eccependo una presunta estraneità pagina 5 di 25 della IG.ra nonché il quantum richiesto dall'attrice e chiedendo il rigetto della CP_1
domanda attorea. Con domanda subordinata di riduzione della domanda attorea e art.1227 c.c. ed alla effettiva reale entità del danno che risulterà in corso di causa.
-Concessa dal Tribunale l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Assicurazione
quest'ultima si costituiva in giudizio con al comparsa del 28.7.16 eccependo CP_3
la carenza di legittimazione attiva dei convenuti alla chiamata in garanzia e la conseguente propria carenza di legittimazione passiva per non essere, i convenuti, i titolari della polizza assicurativa, ma solo il loro congiunto che però Persona_1
non sarebbe stato convivente con i predetti con la conseguenza di vederli esclusi dalla copertura assicurativa prestata al contraente-assicurato e ai familiari “conviventi”, oltre a dover considerare la come “dipendente” e quindi ugualmente esclusa dalla Pt_1
copertura.
-Eccepiva quindi la difesa della AG il fondamento della domanda attorea sia nell'an che nel quantum facendo riferimento e ricalcando le difese dei convenuti e chiedeva il rigetto della domanda di manleva.
Concessi i termini alle parti ex art. 183, VI comma, c.p.c. venivano depositate le memorie n.1) di parte attrice e dei convenuti e le altre memorie n. 2) e n.3) di tutte le parti in causa, veniva quindi disposta la CTU medico legale Dott. che Persona_2
confermava l'esistenza del danno permanente in capo a parte attrice e la compatibilità con l'evento traumatico delle ferite e degli esiti conseguenti, con disagio estetico e residuo inestetismo cicatriziale al fianco sinistro che si allunga per circa 10 cm. ipercromica con lieve cheloide mediano della larghezza di circa 2 cm. con due aree tondeggianti adese al sottocute.
-Il C.T.U. riconosceva quindi una invalidità temporanea al 75% di 8 giorni, al 50% di 6 giorni e al 25% di 10 giorni con una sofferenza soggettiva valutata di grado 1 e postumi pagina 6 di 25 permanenti quantificati nella perdita del 2% dell'efficienza globale del soggetto e con pari grado di sofferenza soggettiva permanente.
-Infine il Dott. riconosceva anche come congrue le spese mediche sostenute per Per_3
accertamenti medici, dando anche atto delle spese di relazione medico-legale di parte, per complessivi €.341,08.
L'attrice concludeva per un danno pari a Totale €.7.476,18
All'udienza del 25.5.18 la causa veniva ritenuta matura per la decisione, cosicchè venivano precisate le conclusioni all' udienza del 30.5.2018 e la causa veniva trattenuta in decisione con il successivo deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica delle parti tutte.
Il Tribunale di Milano, Sezione X, Dott. Alcioni, R.G. 61498/2015 con sentenza n.12798/2018 del 14.11.18 accoglieva la domanda della IG.ra e condannava Pt_1
entrambi i convenuti IGg.ri e al Parte_3 Controparte_2
risarcimento del danno da essa subito in conseguenza dell'aggressione ricevuta dal loro cane in data 4.6.14 presso il loro appartamento di Milano P.le Brescia n.14 nella misura di €.7.476,18 oltre interessi, oltre al rimborso delle spese legali di lite per €.2.227,00 oltre Iva e C.p.a. da distrarsi a favore del procuratore antistatario, oltre a condannare la
-terza chiamata in garanzia dai convenuti- a manlevare i Controparte_3
convenuti per quanto pagato per la presente causa nonché a rimborsare loro le spese di giudizio liquidate in €.1.946,00 oltre Iva e cpa, e precisamente con il seguente dispositivo:
“ 1) condanna i convenuti alla corresponsione in favore della parte attrice della somma di Euro 7.476,18, oltre interessi come specificato in motivazione;
pagina 7 di 25 2) condanna i convenuti al rimborso delle spese del presente giudizio a favore dell'attrice, liquidate in complessivi Euro 2.227,00, oltre IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese della Ctu e di Ctp a carico definitivo della parte convenuta;
4) condanna a manlevare e Controparte_3 CP_1 [...]
per quanto pagato per la presente causa;
CP_2
5) condanna al rimborso delle spese del presente Controparte_3
giudizio a favore dei convenuti, liquidate in complessivi Euro 1.946,00, oltre IVA e
C.P.A. come per legge,
6) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Il Tribunale riconosceva, a pagg. 11 della sentenza, che entrambi i convenuti erano responsabili dei danni fisici e morali subiti dalla mentre si trovava nella loro Pt_1
abitazione e soprattutto in quanto “improvvisamente assalita dal cane del CP_2
che al momento era nella custodia della ; che il fatto fosse pacifico;
che la CP_1
C.T.U. avesse accertato il nesso causale tra l'evento e le lesioni;
che dovesse essere riconosciuto anche il danno non patrimoniale morale da reato ex artt. 185 c.p. e art. 2059
c.c.; che le eccezioni della assicurazione sulla questione della residenza dell'assicurato e sull'esclusione di copertura per i dipendenti erano infondate per essere irrilevante la prima e perchè la oltre a non essere stato provato che fosse dipendente, avrebbe Pt_1
potuto esserlo dei convenuti e non dell'assicurato Controparte_5 Persona_1
mentre l'esclusione riguardava solo i dipendenti dell' . Parte_4
Processo di Appello.
Contro la suddetta decisione, con atto di citazione d'appello l'Assicurazione UnipolSai -
TERZA CHIAMATA nel procedimento di primo grado da parte dei convenuti CP_1
ha proposto impugnazione laddove il Tribunale, la condannava a tenere CP_2
pagina 8 di 25 manlevati i convenuti rispetto alla condanna dei medesimi convenuti Controparte_5
al risarcimento del danno a favore della IG.ra Pt_1
Nelle proprie conclusioni l'Assicurazione si limitava a chiedere l'accertamento e declaratoria della carenza di legittimazione attiva dei convenuti nei Controparte_5
propri confronti -e quindi allegando la propria carenza di legittimazione passiva- e per l'effetto il rigetto della domanda proposta dai convenuti nei propri confronti per inoperatività della garanzia di polizza e infondatezza della domanda di manleva nonché il rigetto della domanda stessa di manleva per mancanza dei presupposti di responsabilità e fondatezza della domanda nei loro confronti.
In via di estremo subordine chiedeva di limitare l'esposizione risarcitoria e/o CP_3
indennitaria alla sola quota di esclusiva e diretta responsabilità dei convenuti;
con condanna delle parti appellate alla restituzione di quanto versato da in virtù CP_3
della provvisoria esecutorietà della sentenza.
Con unica comparsa del 7.3.219 di costituzione in Appello, con domanda di appello incidentale, la IG.ra e il figlio IG. CP_1 Controparte_2
chiedevano il rigetto dell'appello della con riferimento alla proposta domanda CP_3
di manleva e l'accoglimento dell'appello proposto da “di cui ai punti 2) e 3)” CP_3
con riferimento alla mancanza di responsabilità nella causazione dell'evento a carico dei convenuti in primo grado e in via subordinata con riduzione di risarcimento di cui all'art. 1227 c.c.; nel merito e in via incidentale chiedevano la parziale riforma della sentenza con rigetto delle domande e pretese tutte di risarcimento svolte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e di essere mandata assolta da ogni domanda;
in via gradata chiedevano l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1227 c.c. e per l'effetto di ridurre proporzionalmente la domanda dell'attrice con conferma della manleva a carico della in via subordinata nel denegato accoglimento della CP_3
domanda attorea chiedevano di contenere la stessa nell'effettiva entità del danno con pagina 9 di 25 condanna alla minor somma ritenuta di giustizia e sempre con la manleva della nonché, comunque, con condanna della alla manleva in forza della CP_3 CP_3
polizza assicurativa in essere;
in via istruttoria rinnovavano la richiesta di prove per testi non ammesse in primo grado.
Si costituiva in giudizio con la comparsa del 29.4.2019, la IG.ra Parte_2
C.F. , chiedendo il rigetto degli appelli e la
[...] C.F._1
conferma della sentenza di prima cure.
La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 4928/2020, poi cassata dalla Corte di
Cassazione, accoglieva l'impugnazione della nei confronti dei convenuti CP_3
riformando parzialmente la sentenza di primo grado e revocando la Controparte_5
condanna alla manleva nei loro confronti ritenendo inoperativa la polizza assicurativa de quo sul presupposto che l'evento sarebbe occorso in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa subordinata non regolare, e che tale evento fosse escluso ai sensi degli artt. 1 lettera b) e 2 lettera b) delle condizioni di assicurazione ordinando così la restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza riformata.
La Corte di Appello accoglieva anche l'appello incidentale della IG.ra in ordine CP_1
alla sua estraneità ai fatti di causa argomentando sulla natura della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. per distinguere le posizioni del proprietario e dell'utilizzatore e ritenendole alternative tra loro, nonché indicando come fondamento della responsabilità il concetto di “uso dell'animale” che sarebbe stato riconducibile non tanto alla custodia quanto all'impiego, ritenendo che si potesse escludere che il solo affidamento ad un terzo dell'animale per ragioni di custodia, di cura, di governo, di mantenimento, potesse comportare responsabilità ai sensi della norma in esame.
Statuendo che “la responsabilità del proprietario e quella dell'utente dell'animale sono alternative, concludeva “che non sia stato accertato, in quanto non provato, né che la IGnora fosse stata presente, né tantomeno che avesse ricevuto in mero CP_1
pagina 10 di 25 affidamento il cane del figlio, per cui non può essere considerata il custode dell'animale su cui incombe la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c”; inoltre la Corte d'appello riteneva che l'attrice in primo grado avesse fatto valere nei propri scritti difensivi unicamente il titolo di responsabilità aggravata ex art. 2052 c.c. e non anche quella del generale più ampio divieto del neminem laedere ex art. 2043 c.c. che sarebbe stata applicabile anche al mero utilizzatore precario o a titolo di cortesia. La Corte d'appello concludeva ritenendo il difetto di legittimazione passiva in capo alla IG.ra CP_1
stante la acclarata responsabilità del proprietario
[...] Controparte_2
Infine, la Corte d'appello accoglieva anche il secondo motivo di appello volto ad ottenere la riduzione dell'entità del risarcimento. La Corte operava, altresì, una nuova regolamentazione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio sulla base del nuovo esito complessivo della lite.
Corretta la sentenza, ex art. 287 c.p.c., con provvedimento in data 15.9.2020 numero
RG.436/2019-2 sostituendo l'importo errato di euro 1.830,00 in quello esatto di euro
3.777,00, nel dispositivo concernente le spese di causa.
Giudizio di Cassazione
Nei confronti della sentenza della Corte di Appello, veniva quindi presentato dalla IG.ra il ricorso per cassazione del 7.2.2020 notificato alle controparti il 8.2.2020 con Pt_1
la formulazione di quattro motivi così riassunti:
1) Ai sensi dell'art.112 e art 360, 1 comma, n.3, c.p.c.: violazione ed errata valutazione ed applicazione degli art. 2052 e 2055 e 2043 c.c.
in ordine al merito delle domande attoree, ed agli effetti dell'art.112 e dell'art.115 c.p.c. per non avere considerato la responsabilità solidale dei convenuti sia per la proprietà del cane in capo al , che per la custodia e uso del cane in capo alla IG.ra Controparte_2
dedotta esplicitamente fin dall'atto di citazione e ribadita in tutti gli atti CP_1
pagina 11 di 25 successivi, ritenendo invece erroneamente sussistere l'estraneità della IG.ra Parte_5
presente ai fatti- e la sua carenza di legittimazione passiva in quanto ritenuto apoditticamente non provata la sua presenza al momento del sinistro senza che fosse mai stata eccepita la sua assenza e quindi dovendo invece ritenere il fatto provato ex art.115
c.p.c., nonchè mancata considerazione delle diverse e distinte posizioni processuali dei convenuti rispetto alle risultanze processuali e che emergono direttamente dalla sentenza stessa anche in relazione ai diversi titoli di responsabilità ex art.2052 c.c. che, pur essendo di norma alternativi i titoli di responsabilità del proprietario e dell'utilizzatore, essi non possono dirsi mutuamente esclusivi, poichè nulla in astratto vieta la contemporanea sussistenza dell'uno o dell'altro (a parte il fatto che più potrebbero essere i proprietari o gli utilizzatori o coloro che dispongono dell'animale), con conseguente configurabilità in concreto di un concorso delle loro responsabilità (cfr. Cass. Sez III,
23.8.2018 n.21018);
2) Ai sensi dell'art. 360, 1 comma, n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art.2059 c.c. ed art. 185 c.p. in ordine alla liquidazione del danno nella sua interezza per avere la Corte territoriale revocato la liquidazione del danno non patrimoniale morale, riconosciuta in primo grado, sul presupposto che la personalizzazione applicata sul danno da invalidità permanente sarebbe stata sprovvista di prova nonostante la valutazione ed indicazione effettuata, invece, dal CTU al riguardo, e sul presupposto che il danno morale liquidato non sarebbe riconoscibile per il principio enunciato dalla Sezione Unite 26972/2008 in relazione al carattere unitario del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. senza considerare che, invece, sia pacificamente riconosciuto in giurisprudenza come il danno morale in genere e quello da reato in particolare sia autonomo e del tutto distinto dal danno biologico, anche e per come precisato dalle medesime Sezioni Unite dalle sentenze gemelle del 2008 e dalla giurisprudenza successiva.
pagina 12 di 25 3) Omesso esame ai sensi dell'art.360, 1 comma, n.5, c.p.c.: della prova documentale in ordine al danno patrimoniale, per avere la Corte territoriale ritenuto di non riconoscere il risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese sopportate dalla nella somma di €.341,08 + 34,90 = 375,98, riducendole a soli €.36,08 per Pt_1
“spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU” non risultando in atti -così scrive- la prova rigorosa di un maggior danno subito, ma senza specificare perchè, invece, la prova documentale delle ricevute delle spese richieste e costituite dai doc.
n.6/a+b+c non sarebbero state sufficienti a provare l'esistenza del danno patrimoniale
4) Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n 3 c.p.c. per falsa applicazione degli art. 91 e 92
c.p.c. nella condanna alle spese di lite per il primo grado di giudizio. Presenza di errore di calcolo nella liquidazione delle spese di lite del grado di appello.
Premessa la richiesta di cassare la sentenza impugnata con la revoca della assoluzione della IG.ra da ogni responsabilità e, conseguentemente, la necessità di CP_1
modificare la relativa configurabilità in concreto di un concorso delle loro responsabilità” (così test., pag. 4, Cass. Sez. 3, 23/08/2018 n. 21018)” concludeva che:
“Infine, sebbene la domanda risarcitoria da parte della danneggiata fosse stata proposta nei confronti di entrambi i convenuti a norma degli artt. 2043 e 2052 c.c., tuttavia la
Corte d'appello ha assertivamente affermato che parte attrice avesse fatto valere nei confronti della «unicamente il titolo di responsabilità aggravata ex art. 2052 CP_1
c.c.» e non anche quello fondato sul principio del neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c.”.
e resistevano con controricorso chiedendo a loro volta la cassazione CP_1 CP_2
della sentenza d'appello in ordine all'affermata esclusione della garanzia assicurativa.
chiedeva la conferma della decisione di secondo grado. CP_3
pagina 13 di 25 In relazione al ricorso incidentale dei convenuti e la CP_1 CP_2 Pt_1
riteneva fondata la loro contestazione in ordine alla errata conclusione della Corte di
Appello sulla inoperatività della garanzia assicurativa formulata.
Con ordinanza R.G. 6559/2020, numero di racc. gen. 27804/2023, del 18.4.2023, pubblicata il 02/10/2023 la Suprema Corte di Cassazione Terza Sezione Civile, in accoglimento del ricorso principale del 7.2.2020 proposto dalla IG.ra Parte_2
nonché di quello incidentale proposto dal IG. cassava la
[...] Controparte_2
sentenza impugnata n.4928/2019 della Corte di Appello di Milano, Sez. II civile,
n.4928/2019 pubbl. il 10/12/2019, R.G. n.436/2019, emessa nella causa inter partes,
(sentenza che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado n.12798/2018 del
14.11.18 il Tribunale di Milano Sezione X Dott. Alcioni R.G. 61498/2015), accogliendone i motivi di ricorso sia principale che incidentale ed ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione affinchè provveda “secondo i principi ricordati e anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
A seguito dell'ordinanza 18.4.2023-2.10.2023 della Corte di Cassazione, la IG.ra
[...]
notificava atto di riassunzione con cui chiedeva a questa Corte la Parte_2
conferma della sentenza n. 12798/2018 emessa in primo grado dal Tribunale di Milano.
e si costituivano con comparsa di costituzione 19.3.2024 insistendo CP_1 CP_2
per il rigetto delle pretese risarcitorie svolte nei confronti della IG.ra e CP_1
per la conferma della sentenza n. 12798/2018 con riguardo alla posizione di garanzia di
Quest'ultima si costituiva a sua volta con atto 15.3.2024 Controparte_3
eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle conclusioni rassegnate dalla IG.ra laddove la stessa chiede la conferma della sentenza di primo grado, già Pt_1
riformata dalla Corte di Appello con statuizioni passate in giudicato, essendo stati respinti dalla Corte di legittimità i relativi motivi di cassazione proposti dalla predetta
IG.ra (con riferimento alla rideterminazione del quantum liquidato e Pt_1
pagina 14 di 25 liquidazione delle spese di soccombenza, alla ricostruzione del fatto storico, all'irrilevanza dell'accertamento della ragione per cui l'attrice in primo grado stava stirando nel salotto dei convenuti –se in prova o in sostituzione di altro collaboratore domestico- e alla disciplina della domanda di garanzia secondo l'art. 1 lettere a e b e l'art. 2 lettera b delle condizioni di assicurazione, non essendo stati accolti dalla Corte di
Cassazione i relativi motivi di impugnazione incidentale del controricorrente
; nel merito la AG chiedeva di rigettare ogni domanda a lei rivolta, o CP_2
in subordine di limitare l'ammontare risarcitorio indennitario dovuto, e in ogni caso di respingere le domande contenute nella citazione in riassunzione della IG.ra Pt_1
La prima udienza davanti a questa Corte si teneva il 9.4.2024, all'esito della quale venivano assegnati termini per il deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando al giorno
11.6.2024 l'udienza di rimessione al Collegio della causa per la decisione.
La Causa veniva decisa nella camera di conIGlio del 26.6.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte evidenzia che in questo giudizio di rinvio resta sub iudice soltanto la valutazione della sussistenza di corresponsabilità della IG.ra e la CP_1
questione concernente l'inoperatività della polizza assicurativa, ferme le restanti statuizioni della sentenza n. 4928/2019 siccome non cassate.
Preliminarmente, perciò, va accolta l'eccezione di inammissibilità delle conclusioni rassegnate dall'attrice in riassunzione laddove viene chiesta dalla stessa la integrale conferma della sentenza del Tribunale.
Infatti, tale sentenza di primo grado risulta parzialmente riformata dalla sentenza n.
4928/19 della Corte di appello con capi della statuizione non censurati nè annullati dal
Supremo Collegio (vedasi in particolare la rideterminazione del quantum liquidato e la pagina 15 di 25 liquidazione delle spese di soccombenza, non essendo stati accolti dalla Corte di
Cassazione il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, nonchè la ricostruzione del fatto storico, l'irrilevanza dell'accertamento della ragione per cui l'attrice in primo grado stava stirando nel salotto dei convenuti –se in prova o in sostituzione di altro collaboratore domestico- e la disciplina della domanda di garanzia secondo l'art. 1 lettere a e b e l'art. 2 lettera b delle condizioni di assicurazione, non essendo stati accolti dalla Corte di Cassazione i relativi motivi di impugnazione incidentale del controricorrente . CP_2
PRIMA QUESTIONE: RESPONSABILITA' DELLA SIGNORA CUMBO
La Corte di Cassazione ha riconosciuto la inammissibilità della nuova difesa della IG.ra allegata per la prima volta nel primo appello, al fine di vedersi riconoscere CP_1
esente da responsabilità, per non essere stata presente ai fatti di causa (il morso del cane), in quanto eccezione (recte: fatto) mai sollevata in primo grado e dunque inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c. e poiché il fatto storico è pacifico, non contestato e riconosciuto dai convenuti con la prova documentale rilasciata dal IG. alla stessa assicurazione fin dal primo grado e neppure oggetto di Persona_1
contestazione nel primo appello, considerato anche che la sentenza del Tribunale ha riconosciuto espressamente a pag.11 della sentenza, che entrambi i convenuti erano responsabili dei danni fisici e morali subiti dalla mentre si trovava nella loro Pt_1
abitazione e soprattutto in quanto “improvvisamente assalita dal cane del CP_2
che al momento era nella custodia della , appare ora evidente il passaggio in CP_1
giudicato sul punto, sia per non essere stato oggetto di appello specifico da parte della convenuta così come è stato riconosciuto dalla Cassazione - che ha decretato la CP_1
ultrapetizione della sua eccezione - sia per l'avere l'attrice in riassunzione contestato ad entrambi i convenuti la responsabilità “a norma degli artt. 2043 e 2052 c.c.” e quindi - come ugualmente confermato dalla Cassazione - avendo fatto valere nei confronti della pagina 16 di 25 anche il titolo di responsabilità fondato sul principio del neminem laedere ai CP_1
sensi dell'art. 2043 c.c.”.
Risultando cassata l'unica motivazione che aveva addotto nel primo appello la difesa della IG.ra (quella di non essere stata presente al fatto) appare consequenziale CP_1
che la sentenza di condanna della medesima da parte del Tribunale sia passata in giudicato per lei.
Altrettanto passata in giudicato la declaratoria di responsabilità del Controparte_2
affermata dalla sentenza di primo grado del Tribunale, per non essere stata modificata nella sentenza del primo appello e per non essere stata neppure oggetto di ricorso incidentale da parte del medesimo in Cassazione, essendosi limitato a Controparte_2
formulare domande solo in relazione alle statuizioni verso la terza chiamata CP_3
per ottenerne la copertura di garanzia assicurativa in manleva.
Da quanto premesso consegue la accertata responsabilità di entrambi i convenuti in primo grado, che rende evidente la responsabilità anche della sia ex art. 2052 CP_1
c.c. per averlo avuto in custodia, che ex art. 2043 c.c. per non aver fatto nulla per evitare il danno.
SECONDA QUESTIONE
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso incidentale, proposto dal IG.
[...]
fondato nei termini di seguito illustrati. CP_2
“Sussiste il lamentato vizio di nullità della sentenza impugnata denunciato dal ricorrente incidentale, posto che la Corte d'appello ha mancato di Controparte_2
esporre il ragionamento mediante il quale ha ritenuto fondata la censura sollevata dalla con appello incidentale volta a dimostrare l'inoperatività CP_6 Parte_6
della garanzia invocata e ha ritenuto applicabile, in modo assertivo, al caso di specie, la clausola B) (Assicurazione (RCO) responsabilità civile verso gli Addetti ai servizi
pagina 17 di 25 domestici), di cui all'art. 1 della polizza de qua, volta a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo risarcitorio “quali civilmente responsabili verso i domestici, dipendenti per gli infortuni da essi sofferti in conseguenza di reato colposo perseguibile d'ufficio o giudizialmente accertato”, senza spiegare le ragioni per cui ha ritenuto la lavoratrice dipendente, pur avendo dato atto che la stessa si Pt_1
trovava nell'abitazione per una prova di stiro, concludendo in modo del tutto apodittico che ““in ogni caso” tale circostanza comporta l'applicazione della esclusione di cui all'art. 1B”.
La Corte d'appello ha inoltre mancato di spiegare le ragioni per cui non ha ritenuto
l'applicabilità, viceversa, della clausola A) della medesima polizza (Assicurazione
(RCT) responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici) volta a coprire “la responsabilità verso i danni procurati a “terzi”, tra i quali a norma dell'art. 2 non si annoverano i familiari dell'assicurato e coloro che abbiano un rapporto di dipendenza”, clausola che pure si attagliava al caso di specie”
Questa Corte riporta la parte del contratto assicurativo che interessa ai fini del decidere che descrive l'oggetto dell'assicurazione pagina 18 di 25 Risulta non contestato che il sinistro sia avvenuto in occasione di attività lavorativa domestica (stiro) da parte dell'attrice in riassunzione.
Infatti, e in primo grado ammettevano (comparsa di costituzione) CP_2 CP_1
che “in data 04 giugno 2014, alle ore 14.30, la IG.ra si trovava Pt_1
occasionalmente presso l'abitazione del IG. , per sostituire una Controparte_2
collaboratrice domestica, e precisamente stava stirando in soggiorno”; la Pt_1
scriveva che si trattava di “una prova di stiratura” per una futura assunzione.
La decisione della Corte di Appello sull'irrilevanza dell'indagine concernente il fatto che l'attrice in primo grado stesse stirando quale giorno di prova o se in sostituzione di altra collaboratrice, oggetto del sesto motivo di controricorso incidentale del IG.
è passata in giudicato, non avendo la Corte di Cassazione accolto il detto CP_2
motivo.
Dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione si presenta all'INPS entro le ore
24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con
Legge 28 gennaio 2009 n.2 Comunicazione Obbligatoria). La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei servizi competenti, del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, del Ministero della Salute, dell' e della prefettura/ufficio CP_7
territoriale del Governo.
E ciò sia nel caso in cui il lavoratore sia in prova (come assunto da parte attrice in primo grado), essendo il lavoratore in prova pacificamente parificato a tutti gli effetti ai lavoratori assunti in via definitiva, sia nel caso in cui il lavoratore stia sostituendo altro lavoratore (come assunto dai convenuti in primo grado), essendo a tal fine prevista l'assunzione a tempo determinato secondo le formalità indicate dall'art. 7 del CCNL
Colf.
pagina 19 di 25 In conclusione, rilevato che la si trovava a casa dei IGnori e Pt_1 CP_1 CP_2
per stirare su precisa indicazione della IGnora (fatto non contestato), non vi è CP_1
dubbio che la prima fosse alle strette dipendenze della IGnora stessa che, infatti, CP_1
le aveva chiesto una precisa prestazione (lo stiro).
Passando ora ad esaminare le conseguenze dell'irregolarità del rapporto lavorativo domestico in occasione del quale è avvenuto il sinistro, in relazione all'operatività del contratto assicurativo, si osserva quanto segue.
Il contratto assicurativo prevede due distinti ambiti di esclusione della garanzia.
L'Art. 1 delle condizioni generali di assicurazione, così disciplina l'oggetto dell'assicurazione:
“Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
A) Assicurazione (RCT) responsabilità civile verso terzi La Società risponde nei limiti delle somme convenute ed in base al rischio assicurato, di quanto gli Assicurati siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili a sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata
B) Assicurazione (RCO) responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici
la Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili verso i domestici dipendenti o assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti in conseguenza di reato colposo perseguibile d'ufficio o giudizialmente accertato.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge”. pagina 20 di 25 L'Art. 2 indica le Esclusioni e in particolare che: “Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle dell'Assicurato/Contraente nonchè qualsiasi altro parente od affine e/o persona con Lui convivente;
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato/Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio”.
Il testo delle norme, in linea con la loro rubricazione, conferma il contenuto descrittivo dell'oggetto della garanzia e delle sue esclusioni, che risultano così modulate:
. la garanzia opera a copertura dei danni subiti dai terzi, con esclusione dei congiunti e dei soggetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
. la garanzia opera a copertura dei danni subiti dai domestici, a condizione che siano regolarmente assunti e coperti dall'assicurazione obbligatoria.
L'obbligo di indennizzo assunto dalla AG è quindi diversamente articolato in funzione del vincolo soggettivo tra assicurato e danneggiato per cui si applica la copertura “RCT” nei confronti dei terzi non parenti e non lavoratori;
per questi ultimi si applica la copertura “RCO” che opera a condizione che siano versati i contributi
(dunque che sia un rapporto “regolare”).
Il primo (art. 1, lett. A) riguarda i danni a terzi derivanti da «un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata»; il secondo (art. 1, lett. B) concerne gli infortuni conseguenti a «reato colposo perseguibile d'ufficio o giudizialmente accertato».
La Corte d'Appello cassata ha ritenuto applicabile l'art. 1, lett. B, senza peraltro -come evidenziato dalla Suprema Corte ordinanza R.G. 6559/2020, numero di racc. gen.
27804/2023, del 18.4.2023, pubblicata il 02/10/2023- alcuna motivazione.
Questa Corte osserva quanto segue.
L'art. 1, lett. B. pagina 21 di 25 L'art. 1, lett. B, non ricorre affatto nel caso di specie, poiché nella fattispecie oggetto di causa, non è ravvisabile, né è stato accertato alcun reato. In particolare, non si tratta di danni ”sofferti in conseguenza di reato colposo perseguibile d'ufficio o giudizialmente accertato”. Ciò comporta l'inapplicabilità, al caso de quo, della clausola di cui all'art. 1, lett. B.
L'art. 1 lettera A (garanzia RCT, ossia verso terzi)
La Suprema Corte con ordinanza R.G. 6559/2020, numero di racc. gen. 27804/2023, del 18.4.2023, pubblicata il 02/10/2023 ha statuito l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1 lettera A.
Pertanto, adottata un'interpretazione rispettosa del principio cardine espresso dall'art. 1362 c.c., per cui non può darsi luogo ad una interpretazione del contratto che trascenda il chiaro IGnificato letterale della pattuizione, deve statuirsi il rigetto della domanda di manleva e garanzia.
Infatti, la copertura di cui all'art. 1 lettera A (garanzia RCT, ossia verso terzi) non è operante per l'applicazione dell'esclusione di cui alla clausola indicata dall'art. 2 lettera
B) (in base al quale “non sono considerati terzi… b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato-Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio”).
IN CONCLUSIONE, come indicato dal Supremo Collegio, l'art. 1 lettera A si attaglia al caso di specie, MA considerato che il danno è avvenuto in “occasione di lavoro o di servizio”, la copertura RCT, di cui alla lettera a dell'art. 1, non è operativa.
Pertanto, considerato che è pacifico che l'evento è avvenuto quando la IG.ra Pt_1
senza alcun contratto, stava stirando per incarico e direttiva dei convenuti (fatto provato siccome allegato concordemente dalle parti attrice e convenuti in primo grado e essendo irrilevante che si trattasse di un periodo di “ prova” o in “sostituzione di altra pagina 22 di 25 collaboratrice domestica”), alla luce della pronuncia della Suprema Corte che ha inquadrato la disciplina del caso di specie nell' art. 1 lettera A delle condizioni generali di assicurazione, risulta esclusa la copertura assicurativa.
Conseguentemente, va confermata la decisione resa dalla Corte di appello, con sentenza,
n. 4928/19 con motivazione conforme alle indicazioni della sentenza di rinvio, laddove, in accoglimento dell'atto di appello di ha statuito l'inoperatività della CP_3
garanzia assicurativa invocata dai convenuti in primo grado, per essere l'evento occorso in occasione dell'espletamento di rapporto di lavoro domestico privo di regolarità contributiva, con conseguente inoperatività della copertura “RCO” prevista dall'art. 1 lettera b) delle condizioni di assicurazione, e per inoperatività della copertura “RCT” prevista dall'art. 1 lettera a) per non essere la IG.ra considerata terza ai sensi Pt_1
dell'art. 2 lettera b) delle stesse condizioni, essendo il danno avvenuto in occasione di lavoro e servizio domestico (doc. 1 fasc. primo grado . CP_3
Le spese di (di primo grado, del primo appello, del Controparte_8
giudizio in Cassazione e del presente giudizio) vanno poste a carico delle parti soccombenti e causa scindibile). CP_1 Controparte_2
Le spese di (del primo appello, del giudizio in Parte_1
Cassazione e del presente giudizio) vanno poste a carico delle parti soccombenti e con distrazione ex art. 93 c.p.c. CP_1 Controparte_2
direttamente al difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della lite (di € 7.476,18 oltre interessi), esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello e per il presente giudizio in riassunzione.
P.Q.M.
pagina 23 di 25 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della S.C. n. 6559/2020, numero di racc. gen. 27804/2023, del
18.4.2023, pubblicata il 02/10/2023 così dispone:
1. In parziale riforma della sentenza di primo grado n. 12798/2018 del 14.11.18 del
Tribunale di Milano, respinge ogni domanda proposta nei confronti di
[...]
confermando -per il resto- quanto statuito da detta sentenza in punto CP_3
responsabilità della IGnora e di CP_1 Controparte_2
e in punto spese processuali tra i convenuti e CP_1 [...]
nei confronti dell'attrice in primo grado CP_2 Parte_1
[...]
2. Condanna e in solido, al CP_1 Controparte_2
pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
con distrazione ex art. 93 c.p.c. direttamente in favore del difensore Avv.
BATTAGLIESE ENRICO LUIGI dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo appello in Euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali per il giudizio in Cassazione in Euro 3.082,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali per il presente procedimento in Euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali,
3. Condanna e in solido, al CP_1 Controparte_2
pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_8
di tutti i gradi del giudizio e del presente procedimento, liquidate per il primo grado in Euro 5.077,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, per il giudizio in Cassazione in Euro 3.082,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, per il presente procedimento in Euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali. pagina 24 di 25 Così deciso in Milano il 26.6.2024
Il ConIGliere est.
Maria Elena Catalano
Il Presidente
Giovanna Ferrero
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanna Ferrero Presidente dr. Maria Elena Catalano ConIGliere rel.
dr. Andrea Francesco Pirola ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 23/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BATTAGLIESE ENRICO LUIGI, elettivamente domiciliato in PIAZZA
UMANITARIA N.2 MILANO presso il difensore avv. BATTAGLIESE ENRICO
LUIGI
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 25 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
VIALE REGINA MARGHERITA, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
ZANETTI MASSIMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
VIALE REGINA MARGHERITA, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
ZANETTI MASSIMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato in VIA GOLDONI, 1 MILANO presso lo studio dell'avv. PALTRINIERI
VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere per quanto di ragione nei confronti della IG.ra l'appello della terza Pt_1
chiamata e rigettare l'appello incidentale proposto dalla IG.ra CP_3 CP_1
e dal IG. in quanto infondati in fatto e in diritto e confermare la Controparte_2
sentenza n.12798/2018 del 14.11.18 del Tribunale di Milano Sezione X Dott. Alcioni
R.G.61498/2015, tenendo conto delle statuizioni della Suprema Corte di cui alla ordinanza di cassazione e rinvio del 2.10.2023 n.27804/2023.
Col favore di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, del procedimento di sospensiva ed ai sensi dell'art. 385, II comma, c.p.c. con distrazione ex art. 93 c.p.c. direttamente al sottoscritto difensore antistatario.
pagina 2 di 25 Per CP_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, e fermi restando i capi e le statuizioni delle sentenze di primo e secondo grado già passati in giudicato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 12798/2018, rigettare le domande e pretese tutte di risarcimento svolte dalla IG.ra nei confronti della Parte_2
IG.ra ; CP_1
confermare in ogni caso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12798/2018 con riguardo alle domande di merito rivolte dai IG.ri e nei confronti Controparte_2 CP_1
di e per l'effetto dichiarare obbligata e condannare Controparte_3
a manlevare e tenere indenne il IG. Controparte_3 Controparte_2
nonché, nella denegata ipotesi, la IG.ra , da quanto tenuti a pagare, a CP_1
qualunque titolo, alla IG.ra , con ogni conseguente pronuncia e Parte_2
statuizione.
Con vittoria delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio.
Per Controparte_2
Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, e fermi restando i capi e le statuizioni delle sentenze di primo e secondo grado già passati in giudicato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 12798/2018, rigettare le domande e pretese tutte di risarcimento svolte dalla IG.ra nei confronti della Parte_2
IG.ra ; CP_1
confermare in ogni caso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12798/2018 con riguardo alle domande di merito rivolte dai IG.ri e nei confronti Controparte_2 CP_1
di e per l'effetto dichiarare obbligata e condannare Controparte_3
a manlevare e tenere indenne il IG. Controparte_3 Controparte_2
nonché, nella denegata ipotesi, la IG.ra , da quanto tenuti a pagare, a CP_1
pagina 3 di 25 qualunque titolo, alla IG.ra , con ogni conseguente pronuncia e Parte_2
statuizione.
Con vittoria delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di giudice di rinvio, contrariis reiectis, anche in accoglimento dei motivi di appello di spiegati Controparte_4
con l'atto introduttivo del giudizio di appello RGN 436/2019 deciso con la sentenza n.
4928/2019 parzialmente cassata e in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema
Corte di Cassazione e contenuti nell'ordinanza n. raccolta generale 27804/2023, n. sezionale 1439/2023, così giudicare:
- Respingere ogni domanda proposta nei confronti di Controparte_3
per l'inoperatività della garanzia della polizza assicurativa invocata e infondatezza
[...]
della domanda di manleva formulata dai convenuti in primo grado, per le ragioni tutte in atti meglio illustrate.
In subordine
- Nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata da limitare l'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di CP_3 Controparte_3
alla sola quota di esclusiva e diretta responsabilità dei convenuti in primo grado.
[...]
In ogni caso
- Respingersi l'appello in riassunzione proposto dalla IG.ra per le ragioni in Pt_1
atti indicate e per essere inammissibili le conclusioni rassegnate, stante l'intervenuto passaggio in giudicato della parziale riforma della sentenza del Tribunale in relazione alla liquidazione del risarcimento e delle spese di soccombenza e in relazione all'applicazione alla domanda di garanzia e manleva dei convenuti in primo grado della disciplina di cui agli artt. 1 lettere a) e b) e art. 2 delle condizioni di assicurazione.
In ogni caso pagina 4 di 25 - Condannare le controparti alla restituzione in favore di di quanto da questa CP_3
versato per sorte capitale, interessi e spese in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e nello specifico condannare gli appellati per quanto di loro rispettiva competenza alla restituzione ad della somma di € 7.038,44 CP_3
corrisposta ai IGg.ri e quale manleva sulla loro condanna al CP_1 CP_2
pagamento della sorte capitale ed interessi in favore di parte attrice, di € 2.327,42 corrisposti ai IGg.ri e per spese legali e di € 3.249,46 corrisposti CP_1 CP_2
quali spese legali liquidate in sentenza in favore del difensore della IG.ra quale Pt_1
distrattario; importi tutti maggiorati di rivalutazione e interessi legali (secondo il IV comma dell'art. 1284 c.c.).
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Processo di primo grado.
-Con atto di citazione del 15.10.2015 notificato ai convenuti il 22.10.15, la IG.ra conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano, la IG,ra Pt_1 Parte_3
e il di lei figlio IG. al fine di ottenere la loro condanna al
[...] Controparte_2
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'aggressione ricevuta dal loro cane in data 4.6.14 presso il loro appartamento di Milano P.le Brescia n.14 ove si trovava per un colloquio di lavoro, in vista di una possibile assunzione come collaboratrice domestica.
-Si costituivano in giudizio i convenuti con un'unica comparsa di risposta del 15.2.2016, con richiesta di chiamare in causa in garanzia la compagnia di Assicurazione CP_3
presso la quale il loro congiunto (marito della e padre di
[...] Persona_1 CP_1
) aveva sottoscritto una polizza a garanzia per la r.c. verso i terzi in relazione alla CP_2
vita privata ivi compresi i rischi derivanti dalla proprietà e possesso di cani, e contestando la propria responsabilità, in particolare eccependo una presunta estraneità pagina 5 di 25 della IG.ra nonché il quantum richiesto dall'attrice e chiedendo il rigetto della CP_1
domanda attorea. Con domanda subordinata di riduzione della domanda attorea e art.1227 c.c. ed alla effettiva reale entità del danno che risulterà in corso di causa.
-Concessa dal Tribunale l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Assicurazione
quest'ultima si costituiva in giudizio con al comparsa del 28.7.16 eccependo CP_3
la carenza di legittimazione attiva dei convenuti alla chiamata in garanzia e la conseguente propria carenza di legittimazione passiva per non essere, i convenuti, i titolari della polizza assicurativa, ma solo il loro congiunto che però Persona_1
non sarebbe stato convivente con i predetti con la conseguenza di vederli esclusi dalla copertura assicurativa prestata al contraente-assicurato e ai familiari “conviventi”, oltre a dover considerare la come “dipendente” e quindi ugualmente esclusa dalla Pt_1
copertura.
-Eccepiva quindi la difesa della AG il fondamento della domanda attorea sia nell'an che nel quantum facendo riferimento e ricalcando le difese dei convenuti e chiedeva il rigetto della domanda di manleva.
Concessi i termini alle parti ex art. 183, VI comma, c.p.c. venivano depositate le memorie n.1) di parte attrice e dei convenuti e le altre memorie n. 2) e n.3) di tutte le parti in causa, veniva quindi disposta la CTU medico legale Dott. che Persona_2
confermava l'esistenza del danno permanente in capo a parte attrice e la compatibilità con l'evento traumatico delle ferite e degli esiti conseguenti, con disagio estetico e residuo inestetismo cicatriziale al fianco sinistro che si allunga per circa 10 cm. ipercromica con lieve cheloide mediano della larghezza di circa 2 cm. con due aree tondeggianti adese al sottocute.
-Il C.T.U. riconosceva quindi una invalidità temporanea al 75% di 8 giorni, al 50% di 6 giorni e al 25% di 10 giorni con una sofferenza soggettiva valutata di grado 1 e postumi pagina 6 di 25 permanenti quantificati nella perdita del 2% dell'efficienza globale del soggetto e con pari grado di sofferenza soggettiva permanente.
-Infine il Dott. riconosceva anche come congrue le spese mediche sostenute per Per_3
accertamenti medici, dando anche atto delle spese di relazione medico-legale di parte, per complessivi €.341,08.
L'attrice concludeva per un danno pari a Totale €.7.476,18
All'udienza del 25.5.18 la causa veniva ritenuta matura per la decisione, cosicchè venivano precisate le conclusioni all' udienza del 30.5.2018 e la causa veniva trattenuta in decisione con il successivo deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica delle parti tutte.
Il Tribunale di Milano, Sezione X, Dott. Alcioni, R.G. 61498/2015 con sentenza n.12798/2018 del 14.11.18 accoglieva la domanda della IG.ra e condannava Pt_1
entrambi i convenuti IGg.ri e al Parte_3 Controparte_2
risarcimento del danno da essa subito in conseguenza dell'aggressione ricevuta dal loro cane in data 4.6.14 presso il loro appartamento di Milano P.le Brescia n.14 nella misura di €.7.476,18 oltre interessi, oltre al rimborso delle spese legali di lite per €.2.227,00 oltre Iva e C.p.a. da distrarsi a favore del procuratore antistatario, oltre a condannare la
-terza chiamata in garanzia dai convenuti- a manlevare i Controparte_3
convenuti per quanto pagato per la presente causa nonché a rimborsare loro le spese di giudizio liquidate in €.1.946,00 oltre Iva e cpa, e precisamente con il seguente dispositivo:
“ 1) condanna i convenuti alla corresponsione in favore della parte attrice della somma di Euro 7.476,18, oltre interessi come specificato in motivazione;
pagina 7 di 25 2) condanna i convenuti al rimborso delle spese del presente giudizio a favore dell'attrice, liquidate in complessivi Euro 2.227,00, oltre IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese della Ctu e di Ctp a carico definitivo della parte convenuta;
4) condanna a manlevare e Controparte_3 CP_1 [...]
per quanto pagato per la presente causa;
CP_2
5) condanna al rimborso delle spese del presente Controparte_3
giudizio a favore dei convenuti, liquidate in complessivi Euro 1.946,00, oltre IVA e
C.P.A. come per legge,
6) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Il Tribunale riconosceva, a pagg. 11 della sentenza, che entrambi i convenuti erano responsabili dei danni fisici e morali subiti dalla mentre si trovava nella loro Pt_1
abitazione e soprattutto in quanto “improvvisamente assalita dal cane del CP_2
che al momento era nella custodia della ; che il fatto fosse pacifico;
che la CP_1
C.T.U. avesse accertato il nesso causale tra l'evento e le lesioni;
che dovesse essere riconosciuto anche il danno non patrimoniale morale da reato ex artt. 185 c.p. e art. 2059
c.c.; che le eccezioni della assicurazione sulla questione della residenza dell'assicurato e sull'esclusione di copertura per i dipendenti erano infondate per essere irrilevante la prima e perchè la oltre a non essere stato provato che fosse dipendente, avrebbe Pt_1
potuto esserlo dei convenuti e non dell'assicurato Controparte_5 Persona_1
mentre l'esclusione riguardava solo i dipendenti dell' . Parte_4
Processo di Appello.
Contro la suddetta decisione, con atto di citazione d'appello l'Assicurazione UnipolSai -
TERZA CHIAMATA nel procedimento di primo grado da parte dei convenuti CP_1
ha proposto impugnazione laddove il Tribunale, la condannava a tenere CP_2
pagina 8 di 25 manlevati i convenuti rispetto alla condanna dei medesimi convenuti Controparte_5
al risarcimento del danno a favore della IG.ra Pt_1
Nelle proprie conclusioni l'Assicurazione si limitava a chiedere l'accertamento e declaratoria della carenza di legittimazione attiva dei convenuti nei Controparte_5
propri confronti -e quindi allegando la propria carenza di legittimazione passiva- e per l'effetto il rigetto della domanda proposta dai convenuti nei propri confronti per inoperatività della garanzia di polizza e infondatezza della domanda di manleva nonché il rigetto della domanda stessa di manleva per mancanza dei presupposti di responsabilità e fondatezza della domanda nei loro confronti.
In via di estremo subordine chiedeva di limitare l'esposizione risarcitoria e/o CP_3
indennitaria alla sola quota di esclusiva e diretta responsabilità dei convenuti;
con condanna delle parti appellate alla restituzione di quanto versato da in virtù CP_3
della provvisoria esecutorietà della sentenza.
Con unica comparsa del 7.3.219 di costituzione in Appello, con domanda di appello incidentale, la IG.ra e il figlio IG. CP_1 Controparte_2
chiedevano il rigetto dell'appello della con riferimento alla proposta domanda CP_3
di manleva e l'accoglimento dell'appello proposto da “di cui ai punti 2) e 3)” CP_3
con riferimento alla mancanza di responsabilità nella causazione dell'evento a carico dei convenuti in primo grado e in via subordinata con riduzione di risarcimento di cui all'art. 1227 c.c.; nel merito e in via incidentale chiedevano la parziale riforma della sentenza con rigetto delle domande e pretese tutte di risarcimento svolte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e di essere mandata assolta da ogni domanda;
in via gradata chiedevano l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1227 c.c. e per l'effetto di ridurre proporzionalmente la domanda dell'attrice con conferma della manleva a carico della in via subordinata nel denegato accoglimento della CP_3
domanda attorea chiedevano di contenere la stessa nell'effettiva entità del danno con pagina 9 di 25 condanna alla minor somma ritenuta di giustizia e sempre con la manleva della nonché, comunque, con condanna della alla manleva in forza della CP_3 CP_3
polizza assicurativa in essere;
in via istruttoria rinnovavano la richiesta di prove per testi non ammesse in primo grado.
Si costituiva in giudizio con la comparsa del 29.4.2019, la IG.ra Parte_2
C.F. , chiedendo il rigetto degli appelli e la
[...] C.F._1
conferma della sentenza di prima cure.
La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 4928/2020, poi cassata dalla Corte di
Cassazione, accoglieva l'impugnazione della nei confronti dei convenuti CP_3
riformando parzialmente la sentenza di primo grado e revocando la Controparte_5
condanna alla manleva nei loro confronti ritenendo inoperativa la polizza assicurativa de quo sul presupposto che l'evento sarebbe occorso in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa subordinata non regolare, e che tale evento fosse escluso ai sensi degli artt. 1 lettera b) e 2 lettera b) delle condizioni di assicurazione ordinando così la restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza riformata.
La Corte di Appello accoglieva anche l'appello incidentale della IG.ra in ordine CP_1
alla sua estraneità ai fatti di causa argomentando sulla natura della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. per distinguere le posizioni del proprietario e dell'utilizzatore e ritenendole alternative tra loro, nonché indicando come fondamento della responsabilità il concetto di “uso dell'animale” che sarebbe stato riconducibile non tanto alla custodia quanto all'impiego, ritenendo che si potesse escludere che il solo affidamento ad un terzo dell'animale per ragioni di custodia, di cura, di governo, di mantenimento, potesse comportare responsabilità ai sensi della norma in esame.
Statuendo che “la responsabilità del proprietario e quella dell'utente dell'animale sono alternative, concludeva “che non sia stato accertato, in quanto non provato, né che la IGnora fosse stata presente, né tantomeno che avesse ricevuto in mero CP_1
pagina 10 di 25 affidamento il cane del figlio, per cui non può essere considerata il custode dell'animale su cui incombe la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c”; inoltre la Corte d'appello riteneva che l'attrice in primo grado avesse fatto valere nei propri scritti difensivi unicamente il titolo di responsabilità aggravata ex art. 2052 c.c. e non anche quella del generale più ampio divieto del neminem laedere ex art. 2043 c.c. che sarebbe stata applicabile anche al mero utilizzatore precario o a titolo di cortesia. La Corte d'appello concludeva ritenendo il difetto di legittimazione passiva in capo alla IG.ra CP_1
stante la acclarata responsabilità del proprietario
[...] Controparte_2
Infine, la Corte d'appello accoglieva anche il secondo motivo di appello volto ad ottenere la riduzione dell'entità del risarcimento. La Corte operava, altresì, una nuova regolamentazione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio sulla base del nuovo esito complessivo della lite.
Corretta la sentenza, ex art. 287 c.p.c., con provvedimento in data 15.9.2020 numero
RG.436/2019-2 sostituendo l'importo errato di euro 1.830,00 in quello esatto di euro
3.777,00, nel dispositivo concernente le spese di causa.
Giudizio di Cassazione
Nei confronti della sentenza della Corte di Appello, veniva quindi presentato dalla IG.ra il ricorso per cassazione del 7.2.2020 notificato alle controparti il 8.2.2020 con Pt_1
la formulazione di quattro motivi così riassunti:
1) Ai sensi dell'art.112 e art 360, 1 comma, n.3, c.p.c.: violazione ed errata valutazione ed applicazione degli art. 2052 e 2055 e 2043 c.c.
in ordine al merito delle domande attoree, ed agli effetti dell'art.112 e dell'art.115 c.p.c. per non avere considerato la responsabilità solidale dei convenuti sia per la proprietà del cane in capo al , che per la custodia e uso del cane in capo alla IG.ra Controparte_2
dedotta esplicitamente fin dall'atto di citazione e ribadita in tutti gli atti CP_1
pagina 11 di 25 successivi, ritenendo invece erroneamente sussistere l'estraneità della IG.ra Parte_5
presente ai fatti- e la sua carenza di legittimazione passiva in quanto ritenuto apoditticamente non provata la sua presenza al momento del sinistro senza che fosse mai stata eccepita la sua assenza e quindi dovendo invece ritenere il fatto provato ex art.115
c.p.c., nonchè mancata considerazione delle diverse e distinte posizioni processuali dei convenuti rispetto alle risultanze processuali e che emergono direttamente dalla sentenza stessa anche in relazione ai diversi titoli di responsabilità ex art.2052 c.c. che, pur essendo di norma alternativi i titoli di responsabilità del proprietario e dell'utilizzatore, essi non possono dirsi mutuamente esclusivi, poichè nulla in astratto vieta la contemporanea sussistenza dell'uno o dell'altro (a parte il fatto che più potrebbero essere i proprietari o gli utilizzatori o coloro che dispongono dell'animale), con conseguente configurabilità in concreto di un concorso delle loro responsabilità (cfr. Cass. Sez III,
23.8.2018 n.21018);
2) Ai sensi dell'art. 360, 1 comma, n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art.2059 c.c. ed art. 185 c.p. in ordine alla liquidazione del danno nella sua interezza per avere la Corte territoriale revocato la liquidazione del danno non patrimoniale morale, riconosciuta in primo grado, sul presupposto che la personalizzazione applicata sul danno da invalidità permanente sarebbe stata sprovvista di prova nonostante la valutazione ed indicazione effettuata, invece, dal CTU al riguardo, e sul presupposto che il danno morale liquidato non sarebbe riconoscibile per il principio enunciato dalla Sezione Unite 26972/2008 in relazione al carattere unitario del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. senza considerare che, invece, sia pacificamente riconosciuto in giurisprudenza come il danno morale in genere e quello da reato in particolare sia autonomo e del tutto distinto dal danno biologico, anche e per come precisato dalle medesime Sezioni Unite dalle sentenze gemelle del 2008 e dalla giurisprudenza successiva.
pagina 12 di 25 3) Omesso esame ai sensi dell'art.360, 1 comma, n.5, c.p.c.: della prova documentale in ordine al danno patrimoniale, per avere la Corte territoriale ritenuto di non riconoscere il risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese sopportate dalla nella somma di €.341,08 + 34,90 = 375,98, riducendole a soli €.36,08 per Pt_1
“spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU” non risultando in atti -così scrive- la prova rigorosa di un maggior danno subito, ma senza specificare perchè, invece, la prova documentale delle ricevute delle spese richieste e costituite dai doc.
n.6/a+b+c non sarebbero state sufficienti a provare l'esistenza del danno patrimoniale
4) Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n 3 c.p.c. per falsa applicazione degli art. 91 e 92
c.p.c. nella condanna alle spese di lite per il primo grado di giudizio. Presenza di errore di calcolo nella liquidazione delle spese di lite del grado di appello.
Premessa la richiesta di cassare la sentenza impugnata con la revoca della assoluzione della IG.ra da ogni responsabilità e, conseguentemente, la necessità di CP_1
modificare la relativa configurabilità in concreto di un concorso delle loro responsabilità” (così test., pag. 4, Cass. Sez. 3, 23/08/2018 n. 21018)” concludeva che:
“Infine, sebbene la domanda risarcitoria da parte della danneggiata fosse stata proposta nei confronti di entrambi i convenuti a norma degli artt. 2043 e 2052 c.c., tuttavia la
Corte d'appello ha assertivamente affermato che parte attrice avesse fatto valere nei confronti della «unicamente il titolo di responsabilità aggravata ex art. 2052 CP_1
c.c.» e non anche quello fondato sul principio del neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c.”.
e resistevano con controricorso chiedendo a loro volta la cassazione CP_1 CP_2
della sentenza d'appello in ordine all'affermata esclusione della garanzia assicurativa.
chiedeva la conferma della decisione di secondo grado. CP_3
pagina 13 di 25 In relazione al ricorso incidentale dei convenuti e la CP_1 CP_2 Pt_1
riteneva fondata la loro contestazione in ordine alla errata conclusione della Corte di
Appello sulla inoperatività della garanzia assicurativa formulata.
Con ordinanza R.G. 6559/2020, numero di racc. gen. 27804/2023, del 18.4.2023, pubblicata il 02/10/2023 la Suprema Corte di Cassazione Terza Sezione Civile, in accoglimento del ricorso principale del 7.2.2020 proposto dalla IG.ra Parte_2
nonché di quello incidentale proposto dal IG. cassava la
[...] Controparte_2
sentenza impugnata n.4928/2019 della Corte di Appello di Milano, Sez. II civile,
n.4928/2019 pubbl. il 10/12/2019, R.G. n.436/2019, emessa nella causa inter partes,
(sentenza che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado n.12798/2018 del
14.11.18 il Tribunale di Milano Sezione X Dott. Alcioni R.G. 61498/2015), accogliendone i motivi di ricorso sia principale che incidentale ed ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione affinchè provveda “secondo i principi ricordati e anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
A seguito dell'ordinanza 18.4.2023-2.10.2023 della Corte di Cassazione, la IG.ra
[...]
notificava atto di riassunzione con cui chiedeva a questa Corte la Parte_2
conferma della sentenza n. 12798/2018 emessa in primo grado dal Tribunale di Milano.
e si costituivano con comparsa di costituzione 19.3.2024 insistendo CP_1 CP_2
per il rigetto delle pretese risarcitorie svolte nei confronti della IG.ra e CP_1
per la conferma della sentenza n. 12798/2018 con riguardo alla posizione di garanzia di
Quest'ultima si costituiva a sua volta con atto 15.3.2024 Controparte_3
eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle conclusioni rassegnate dalla IG.ra laddove la stessa chiede la conferma della sentenza di primo grado, già Pt_1
riformata dalla Corte di Appello con statuizioni passate in giudicato, essendo stati respinti dalla Corte di legittimità i relativi motivi di cassazione proposti dalla predetta
IG.ra (con riferimento alla rideterminazione del quantum liquidato e Pt_1
pagina 14 di 25 liquidazione delle spese di soccombenza, alla ricostruzione del fatto storico, all'irrilevanza dell'accertamento della ragione per cui l'attrice in primo grado stava stirando nel salotto dei convenuti –se in prova o in sostituzione di altro collaboratore domestico- e alla disciplina della domanda di garanzia secondo l'art. 1 lettere a e b e l'art. 2 lettera b delle condizioni di assicurazione, non essendo stati accolti dalla Corte di
Cassazione i relativi motivi di impugnazione incidentale del controricorrente
; nel merito la AG chiedeva di rigettare ogni domanda a lei rivolta, o CP_2
in subordine di limitare l'ammontare risarcitorio indennitario dovuto, e in ogni caso di respingere le domande contenute nella citazione in riassunzione della IG.ra Pt_1
La prima udienza davanti a questa Corte si teneva il 9.4.2024, all'esito della quale venivano assegnati termini per il deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando al giorno
11.6.2024 l'udienza di rimessione al Collegio della causa per la decisione.
La Causa veniva decisa nella camera di conIGlio del 26.6.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte evidenzia che in questo giudizio di rinvio resta sub iudice soltanto la valutazione della sussistenza di corresponsabilità della IG.ra e la CP_1
questione concernente l'inoperatività della polizza assicurativa, ferme le restanti statuizioni della sentenza n. 4928/2019 siccome non cassate.
Preliminarmente, perciò, va accolta l'eccezione di inammissibilità delle conclusioni rassegnate dall'attrice in riassunzione laddove viene chiesta dalla stessa la integrale conferma della sentenza del Tribunale.
Infatti, tale sentenza di primo grado risulta parzialmente riformata dalla sentenza n.
4928/19 della Corte di appello con capi della statuizione non censurati nè annullati dal
Supremo Collegio (vedasi in particolare la rideterminazione del quantum liquidato e la pagina 15 di 25 liquidazione delle spese di soccombenza, non essendo stati accolti dalla Corte di
Cassazione il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, nonchè la ricostruzione del fatto storico, l'irrilevanza dell'accertamento della ragione per cui l'attrice in primo grado stava stirando nel salotto dei convenuti –se in prova o in sostituzione di altro collaboratore domestico- e la disciplina della domanda di garanzia secondo l'art. 1 lettere a e b e l'art. 2 lettera b delle condizioni di assicurazione, non essendo stati accolti dalla Corte di Cassazione i relativi motivi di impugnazione incidentale del controricorrente . CP_2
PRIMA QUESTIONE: RESPONSABILITA' DELLA SIGNORA CUMBO
La Corte di Cassazione ha riconosciuto la inammissibilità della nuova difesa della IG.ra allegata per la prima volta nel primo appello, al fine di vedersi riconoscere CP_1
esente da responsabilità, per non essere stata presente ai fatti di causa (il morso del cane), in quanto eccezione (recte: fatto) mai sollevata in primo grado e dunque inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c. e poiché il fatto storico è pacifico, non contestato e riconosciuto dai convenuti con la prova documentale rilasciata dal IG. alla stessa assicurazione fin dal primo grado e neppure oggetto di Persona_1
contestazione nel primo appello, considerato anche che la sentenza del Tribunale ha riconosciuto espressamente a pag.11 della sentenza, che entrambi i convenuti erano responsabili dei danni fisici e morali subiti dalla mentre si trovava nella loro Pt_1
abitazione e soprattutto in quanto “improvvisamente assalita dal cane del CP_2
che al momento era nella custodia della , appare ora evidente il passaggio in CP_1
giudicato sul punto, sia per non essere stato oggetto di appello specifico da parte della convenuta così come è stato riconosciuto dalla Cassazione - che ha decretato la CP_1
ultrapetizione della sua eccezione - sia per l'avere l'attrice in riassunzione contestato ad entrambi i convenuti la responsabilità “a norma degli artt. 2043 e 2052 c.c.” e quindi - come ugualmente confermato dalla Cassazione - avendo fatto valere nei confronti della pagina 16 di 25 anche il titolo di responsabilità fondato sul principio del neminem laedere ai CP_1
sensi dell'art. 2043 c.c.”.
Risultando cassata l'unica motivazione che aveva addotto nel primo appello la difesa della IG.ra (quella di non essere stata presente al fatto) appare consequenziale CP_1
che la sentenza di condanna della medesima da parte del Tribunale sia passata in giudicato per lei.
Altrettanto passata in giudicato la declaratoria di responsabilità del Controparte_2
affermata dalla sentenza di primo grado del Tribunale, per non essere stata modificata nella sentenza del primo appello e per non essere stata neppure oggetto di ricorso incidentale da parte del medesimo in Cassazione, essendosi limitato a Controparte_2
formulare domande solo in relazione alle statuizioni verso la terza chiamata CP_3
per ottenerne la copertura di garanzia assicurativa in manleva.
Da quanto premesso consegue la accertata responsabilità di entrambi i convenuti in primo grado, che rende evidente la responsabilità anche della sia ex art. 2052 CP_1
c.c. per averlo avuto in custodia, che ex art. 2043 c.c. per non aver fatto nulla per evitare il danno.
SECONDA QUESTIONE
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso incidentale, proposto dal IG.
[...]
fondato nei termini di seguito illustrati. CP_2
“Sussiste il lamentato vizio di nullità della sentenza impugnata denunciato dal ricorrente incidentale, posto che la Corte d'appello ha mancato di Controparte_2
esporre il ragionamento mediante il quale ha ritenuto fondata la censura sollevata dalla con appello incidentale volta a dimostrare l'inoperatività CP_6 Parte_6
della garanzia invocata e ha ritenuto applicabile, in modo assertivo, al caso di specie, la clausola B) (Assicurazione (RCO) responsabilità civile verso gli Addetti ai servizi
pagina 17 di 25 domestici), di cui all'art. 1 della polizza de qua, volta a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo risarcitorio “quali civilmente responsabili verso i domestici, dipendenti per gli infortuni da essi sofferti in conseguenza di reato colposo perseguibile d'ufficio o giudizialmente accertato”, senza spiegare le ragioni per cui ha ritenuto la lavoratrice dipendente, pur avendo dato atto che la stessa si Pt_1
trovava nell'abitazione per una prova di stiro, concludendo in modo del tutto apodittico che ““in ogni caso” tale circostanza comporta l'applicazione della esclusione di cui all'art. 1B”.
La Corte d'appello ha inoltre mancato di spiegare le ragioni per cui non ha ritenuto
l'applicabilità, viceversa, della clausola A) della medesima polizza (Assicurazione
(RCT) responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici) volta a coprire “la responsabilità verso i danni procurati a “terzi”, tra i quali a norma dell'art. 2 non si annoverano i familiari dell'assicurato e coloro che abbiano un rapporto di dipendenza”, clausola che pure si attagliava al caso di specie”
Questa Corte riporta la parte del contratto assicurativo che interessa ai fini del decidere che descrive l'oggetto dell'assicurazione pagina 18 di 25 Risulta non contestato che il sinistro sia avvenuto in occasione di attività lavorativa domestica (stiro) da parte dell'attrice in riassunzione.
Infatti, e in primo grado ammettevano (comparsa di costituzione) CP_2 CP_1
che “in data 04 giugno 2014, alle ore 14.30, la IG.ra si trovava Pt_1
occasionalmente presso l'abitazione del IG. , per sostituire una Controparte_2
collaboratrice domestica, e precisamente stava stirando in soggiorno”; la Pt_1
scriveva che si trattava di “una prova di stiratura” per una futura assunzione.
La decisione della Corte di Appello sull'irrilevanza dell'indagine concernente il fatto che l'attrice in primo grado stesse stirando quale giorno di prova o se in sostituzione di altra collaboratrice, oggetto del sesto motivo di controricorso incidentale del IG.
è passata in giudicato, non avendo la Corte di Cassazione accolto il detto CP_2
motivo.
Dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione si presenta all'INPS entro le ore
24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con
Legge 28 gennaio 2009 n.2 Comunicazione Obbligatoria). La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei servizi competenti, del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, del Ministero della Salute, dell' e della prefettura/ufficio CP_7
territoriale del Governo.
E ciò sia nel caso in cui il lavoratore sia in prova (come assunto da parte attrice in primo grado), essendo il lavoratore in prova pacificamente parificato a tutti gli effetti ai lavoratori assunti in via definitiva, sia nel caso in cui il lavoratore stia sostituendo altro lavoratore (come assunto dai convenuti in primo grado), essendo a tal fine prevista l'assunzione a tempo determinato secondo le formalità indicate dall'art. 7 del CCNL
Colf.
pagina 19 di 25 In conclusione, rilevato che la si trovava a casa dei IGnori e Pt_1 CP_1 CP_2
per stirare su precisa indicazione della IGnora (fatto non contestato), non vi è CP_1
dubbio che la prima fosse alle strette dipendenze della IGnora stessa che, infatti, CP_1
le aveva chiesto una precisa prestazione (lo stiro).
Passando ora ad esaminare le conseguenze dell'irregolarità del rapporto lavorativo domestico in occasione del quale è avvenuto il sinistro, in relazione all'operatività del contratto assicurativo, si osserva quanto segue.
Il contratto assicurativo prevede due distinti ambiti di esclusione della garanzia.
L'Art. 1 delle condizioni generali di assicurazione, così disciplina l'oggetto dell'assicurazione:
“Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
A) Assicurazione (RCT) responsabilità civile verso terzi La Società risponde nei limiti delle somme convenute ed in base al rischio assicurato, di quanto gli Assicurati siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili a sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata
B) Assicurazione (RCO) responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici
la Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili verso i domestici dipendenti o assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti in conseguenza di reato colposo perseguibile d'ufficio o giudizialmente accertato.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge”. pagina 20 di 25 L'Art. 2 indica le Esclusioni e in particolare che: “Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle dell'Assicurato/Contraente nonchè qualsiasi altro parente od affine e/o persona con Lui convivente;
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato/Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio”.
Il testo delle norme, in linea con la loro rubricazione, conferma il contenuto descrittivo dell'oggetto della garanzia e delle sue esclusioni, che risultano così modulate:
. la garanzia opera a copertura dei danni subiti dai terzi, con esclusione dei congiunti e dei soggetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
. la garanzia opera a copertura dei danni subiti dai domestici, a condizione che siano regolarmente assunti e coperti dall'assicurazione obbligatoria.
L'obbligo di indennizzo assunto dalla AG è quindi diversamente articolato in funzione del vincolo soggettivo tra assicurato e danneggiato per cui si applica la copertura “RCT” nei confronti dei terzi non parenti e non lavoratori;
per questi ultimi si applica la copertura “RCO” che opera a condizione che siano versati i contributi
(dunque che sia un rapporto “regolare”).
Il primo (art. 1, lett. A) riguarda i danni a terzi derivanti da «un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata»; il secondo (art. 1, lett. B) concerne gli infortuni conseguenti a «reato colposo perseguibile d'ufficio o giudizialmente accertato».
La Corte d'Appello cassata ha ritenuto applicabile l'art. 1, lett. B, senza peraltro -come evidenziato dalla Suprema Corte ordinanza R.G. 6559/2020, numero di racc. gen.
27804/2023, del 18.4.2023, pubblicata il 02/10/2023- alcuna motivazione.
Questa Corte osserva quanto segue.
L'art. 1, lett. B. pagina 21 di 25 L'art. 1, lett. B, non ricorre affatto nel caso di specie, poiché nella fattispecie oggetto di causa, non è ravvisabile, né è stato accertato alcun reato. In particolare, non si tratta di danni ”sofferti in conseguenza di reato colposo perseguibile d'ufficio o giudizialmente accertato”. Ciò comporta l'inapplicabilità, al caso de quo, della clausola di cui all'art. 1, lett. B.
L'art. 1 lettera A (garanzia RCT, ossia verso terzi)
La Suprema Corte con ordinanza R.G. 6559/2020, numero di racc. gen. 27804/2023, del 18.4.2023, pubblicata il 02/10/2023 ha statuito l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1 lettera A.
Pertanto, adottata un'interpretazione rispettosa del principio cardine espresso dall'art. 1362 c.c., per cui non può darsi luogo ad una interpretazione del contratto che trascenda il chiaro IGnificato letterale della pattuizione, deve statuirsi il rigetto della domanda di manleva e garanzia.
Infatti, la copertura di cui all'art. 1 lettera A (garanzia RCT, ossia verso terzi) non è operante per l'applicazione dell'esclusione di cui alla clausola indicata dall'art. 2 lettera
B) (in base al quale “non sono considerati terzi… b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato-Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio”).
IN CONCLUSIONE, come indicato dal Supremo Collegio, l'art. 1 lettera A si attaglia al caso di specie, MA considerato che il danno è avvenuto in “occasione di lavoro o di servizio”, la copertura RCT, di cui alla lettera a dell'art. 1, non è operativa.
Pertanto, considerato che è pacifico che l'evento è avvenuto quando la IG.ra Pt_1
senza alcun contratto, stava stirando per incarico e direttiva dei convenuti (fatto provato siccome allegato concordemente dalle parti attrice e convenuti in primo grado e essendo irrilevante che si trattasse di un periodo di “ prova” o in “sostituzione di altra pagina 22 di 25 collaboratrice domestica”), alla luce della pronuncia della Suprema Corte che ha inquadrato la disciplina del caso di specie nell' art. 1 lettera A delle condizioni generali di assicurazione, risulta esclusa la copertura assicurativa.
Conseguentemente, va confermata la decisione resa dalla Corte di appello, con sentenza,
n. 4928/19 con motivazione conforme alle indicazioni della sentenza di rinvio, laddove, in accoglimento dell'atto di appello di ha statuito l'inoperatività della CP_3
garanzia assicurativa invocata dai convenuti in primo grado, per essere l'evento occorso in occasione dell'espletamento di rapporto di lavoro domestico privo di regolarità contributiva, con conseguente inoperatività della copertura “RCO” prevista dall'art. 1 lettera b) delle condizioni di assicurazione, e per inoperatività della copertura “RCT” prevista dall'art. 1 lettera a) per non essere la IG.ra considerata terza ai sensi Pt_1
dell'art. 2 lettera b) delle stesse condizioni, essendo il danno avvenuto in occasione di lavoro e servizio domestico (doc. 1 fasc. primo grado . CP_3
Le spese di (di primo grado, del primo appello, del Controparte_8
giudizio in Cassazione e del presente giudizio) vanno poste a carico delle parti soccombenti e causa scindibile). CP_1 Controparte_2
Le spese di (del primo appello, del giudizio in Parte_1
Cassazione e del presente giudizio) vanno poste a carico delle parti soccombenti e con distrazione ex art. 93 c.p.c. CP_1 Controparte_2
direttamente al difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della lite (di € 7.476,18 oltre interessi), esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello e per il presente giudizio in riassunzione.
P.Q.M.
pagina 23 di 25 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della S.C. n. 6559/2020, numero di racc. gen. 27804/2023, del
18.4.2023, pubblicata il 02/10/2023 così dispone:
1. In parziale riforma della sentenza di primo grado n. 12798/2018 del 14.11.18 del
Tribunale di Milano, respinge ogni domanda proposta nei confronti di
[...]
confermando -per il resto- quanto statuito da detta sentenza in punto CP_3
responsabilità della IGnora e di CP_1 Controparte_2
e in punto spese processuali tra i convenuti e CP_1 [...]
nei confronti dell'attrice in primo grado CP_2 Parte_1
[...]
2. Condanna e in solido, al CP_1 Controparte_2
pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
con distrazione ex art. 93 c.p.c. direttamente in favore del difensore Avv.
BATTAGLIESE ENRICO LUIGI dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo appello in Euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali per il giudizio in Cassazione in Euro 3.082,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali per il presente procedimento in Euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali,
3. Condanna e in solido, al CP_1 Controparte_2
pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_8
di tutti i gradi del giudizio e del presente procedimento, liquidate per il primo grado in Euro 5.077,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, per il giudizio in Cassazione in Euro 3.082,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, per il presente procedimento in Euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali. pagina 24 di 25 Così deciso in Milano il 26.6.2024
Il ConIGliere est.
Maria Elena Catalano
Il Presidente
Giovanna Ferrero
pagina 25 di 25