Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 3863 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/05/1992,
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Carla Telatin
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
OMOLOGARE CON SENTENZA
la separazione consensuale alle seguenti
1
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La Signora è residente presso l'appartamento ove si è svolta la vita Parte_1
coniugale, condotto in locazione in Rosà (VI), Via Maggiore Alpini Leonardo Baggio n. 12,
lettera E, unitamente alla figlia che ivi ha la sua collocazione prevalente. Per_1
Il Signor si è già traferito presso l'abitazione sita in Rosà (VI), Via Brega n. Parte_2
116, lettera A, di cui è pieno proprietario e di cui avrà la piena disponibilità.
3. Affidare la figlia in forma condivisa ad entrambi i genitori, con residenza pre- Per_1
valente della minore presso la residenza della madre.
Confermare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in considerazione dei riposi dal lavoro paterni, con riconoscimento di permanenza della figlia durante i week end in via alternata tra i genitori dal venerdì all'uscita scolastica alla domenica sera prima di cena con accompagno a casa a cura del padre, in ogni caso compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori.
La medesima modalità di visita viene adottata dai genitori, sia con riguardo alle vacanze estive, sia con riguardo alle festività natalizie e pasquali.
Tale piano genitoriale, se ritenuto conforme all'interesse del minore, le parti chiedono sia omo-logato dal Collegio.
4. Il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, per la figlia la somma Per_1
mensile di € 150,00 entro e non oltre il giorno 5 del mese con aggiornamento ISTAT decorso un anno dalla data di udienza di comparizione;
oltre alla retta della scuola materna, ora pari ad € 160,00 mensili;
oltre al 50% delle spese straordinarie da versare da ciascun genitore come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
oltre al 100% dell'assegno unico INPS percepito dalla madre con espressa rinuncia del padre.
Dal momento in cui inizierà a frequentare la scuola primaria, il padre verserà alla Per_1
madre, tramite accredito in c/c, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
2 la somma mensile di € 310,00 entro e non oltre il giorno 5 del mese con aggiornamento
ISTAT, decorso un anno dalla data di udienza di comparizione;
oltre al 50% delle spese straordinarie da versare da ciascun genitore secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza;
oltre al 100% dell'assegno unico INPS percepito dalla madre con espressa rinuncia del padre.
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità e passaporto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Rosà (VI) in data 04.08.2018, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
All'esito dell'udienza del 07.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
3 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità e passaporto;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
Con separata ordinanza si dispone la fissazione di udienza ai fini del divorzio nel rispetto del termine semestrale di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Rosà (VI) in data 04.08.2018 con atto trascritto al n. 11, parte
[...]
II, serie A, anno 2018, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosà (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese;
d) con separata ordinanza viene fissata l'udienza ai fini del divorzio, trascorso il termine di legge.
4 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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