Articolo 6 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19
Articolo 5Articolo 7
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28 febbraio 1990
Art. 6. 1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene".
Nota all'art. 6:
Il testo vigente dell' art. 167 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 167 (Estinzione del reato). - Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.
Il tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene".
Entrata in vigore il 28 febbraio 1990
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