Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2018, n. 29828
CASS
Sentenza 20 novembre 2018

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 22 dicembre 2017, con il giudice relatore Dott. Luigi Alessandro Scarano. Le parti in causa erano una società ricorrente, che contestava la sentenza della Corte d'Appello di Milano, e un danneggiato, che richiedeva il risarcimento per lesioni subite a causa dell'esplosione di un fuoco d'artificio difettoso. La società sosteneva che il prodotto non fosse difettoso e che il danno fosse stato causato da un uso improprio da parte del danneggiato, il quale, a sua volta, invocava la responsabilità del produttore per il presunto difetto del prodotto.

La Corte ha accolto il ricorso della società, evidenziando che la responsabilità per danno da prodotto difettoso richiede la prova del difetto, del danno e del nesso causale tra i due. Ha sottolineato che la mera testimonianza non è sufficiente a dimostrare la difettosità del prodotto, specialmente in presenza di una consulenza tecnica che escludeva difetti di fabbricazione. La Corte ha quindi ritenuto che la decisione della Corte d'Appello fosse basata su una motivazione illogica e insufficiente, ordinando un nuovo esame della questione, con particolare attenzione ai principi di prova stabiliti dalla normativa vigente.

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Massime2

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, valorizzando la prova testimoniale in contrasto con le risultanze della disposta consulenza, aveva erroneamente desunto la pericolosità di un fuoco di artificio dal mero verificarsi del danno conseguente all'esplosione anticipata del medesimo, tralasciando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ove era stato escluso che il prodotto presentasse difetti di fabbricazione e posto in rilievo che l'evento si fosse verificato per il malgoverno del mortaio da parte del danneggiato).

Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 224 del 1988, il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili ed in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2018, n. 29828
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29828
Data del deposito : 20 novembre 2018

Testo completo