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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCI PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 224/2025 depositato il 28/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forli' - Piazza Saffi 8 47121 Forli' FC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1377 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_1, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Difensore_1, iscritta all'Ordine Commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì ricorre contro il Comune di Forlì – Servizi
Finanziari – Unità Imposte Immobiliari per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo e di irrogazione delle sanzioni n. 1377 del 29/05/2025, notificato il 4/6/2025, avente ad oggetto l'asserito omesso versamento dell'I.M.U. per l'anno 2020, di euro 1.763,00, oltre ad interessi, sanzioni ed accessori per un totale di euro 2.463,00, con riferimento ai seguenti immobili:
- appartamento sito in Forlì, Indirizzo_2, censito al NCEU del Comune di Forlì al Foglio foglio, particella particella, sub. sub Cat. A02, Classe 03, R.C. Euro 929,62;
- garage sito in Forlì, Indirizzo_2, censito al NCEU del Comune di Forlì al Foglio foglio, particella particella, sub. sub, Cat. C06, Classe 04, R.C. Euro 60,43.
Ritiene che nessuna soggettività passiva ai fini IMU può essergli imputata, pur risultando proprietario del
100% degli immobili, essendo gli stessi assegnati con sentenza di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Forlì in data 27/04/2006 all'ex coniuge, sig. Nominativo_1.
Ritiene che l'avviso di accertamento debba essere annullato non avendo il Comune attivato il contraddittorio preventivo di cui all'art.
6-bis della L. 212/2000, introdotto dal d. lgs. n. 2019 del
30/12/2023. Tale obbligo preliminare risulta escluso per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione, di controllo formale delle dichiarazioni.
Fa presente che il Comune dichiara di emettere l'atto in esclusione dall'applicazione del diritto al contraddittorio ritenendo lo stesso di “pronta liquidazione in quanto derivante da una mancata corrispondenza tra versato e quanto dovuto” ritenendo quindi di ricomprenderlo fra quelli automatizzati e di pronta liquidazione.
In realtà la qualificazione dell'atto come “automatizzato” risulta solo apparente, posto che nessun omesso pagamento può essergli imputato, atteso che per gli immobili oggetto del recupero, non risulta soggetto passivo d'imposta. Infatti non ha mai pagato l'IMU per gli immobili in oggetto e mai il Comune ha avanzato pretese recuperatorie nei suoi confronti.
Ritiene che l'attuale recupero trovi probabilmente il proprio presupposto su una ritenuta modifica da parte del Comune della condizione soggettiva rispetto agli immobili in contestazione che avrebbe dovuto essere oggetto di un preliminare contraddittorio ai sensi dell'art.
6-bis della L. 212/2000.
Il mancato pagamento dell'IMU non discende da una omissione di pagamento, ma dall'inesistenza di soggettività passiva IMU.
Ne discende che l'atto emesso dal Comune non può essere ricompreso fra gli atti automatizzati per i quali
è escluso il diritto preventivo al contraddittorio, in considerazione del fatto che la sua emissione muove non dal mancato pagamento, ma da un riesame della posizione del ricorrente, mai comunicatagli.
Eccepisce, altresì, la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. Fa presente che l'Ufficio non fornisce alcuna motivazione circa le ragioni a fondamento della propria pretesa, limitandosi all'indicazione ed alla quantificazione dell'imposta, ritenuta omessa.
Il contribuente, infatti, non è stato in grado di conoscere le ragioni sottostanti la richiesta di versamento. Da anni non ha proceduto al pagamento dell'imposta trattandosi di immobile assegnato all'ex coniuge nell'ambito della causa di scioglimento del vincolo matrimoniale.
Infatti, a seguito dello scioglimento del matrimonio intercorso tra il sig. Ricorrente_1 e la sig.ra Nominativo_1, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 365 depositata in data 3 maggio 2006, assegnava la casa coniugale di proprietà del sig. Ricorrente_1 alla sig.ra Nominativo_1.
Evidenzia che l'art. 1, co. 707, lett. c) della legge 147/2013 prevedeva l'esclusione dall'IMU per la “casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”; al contempo l'art. 4, co. 12-quinquies, d.l. n. 16/2012 stabiliva che il provvedimento di assegnazione, determinava ai fini IMU, il diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario.
Osserva che il presupposto per l'applicazione dell'IMU è il medesimo di quello previsto dall'ICI. L'art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2012, n. 201 prevede, infatti, che “l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”.
Perché sorga l'obbligo di pagare l'imposta in esame è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia “qualificato”, riconducibile, quindi, alla proprietà, all'usufrutto o ad altro diritto reale di godimento, o ad altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge. Il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale (v.art.4, comma 12-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n.16).
A seguito di tale intervento normativo, pertanto, il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'IMU dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicché l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile.
Osserva che tale traslazione soggettiva non è stata oggetto di modifica neppure dai commi 741 e 743 dell'art. 1 della L. 160/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020. Infatti mentre il comma 741 lett. c) numero 4 stabilisce che è considerata abitazione principale la “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”, il successivo comma 743, secondo periodo, dispone che “è soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli”.
Rispetto alla previgente disciplina dell'IMU, la formulazione del comma 741 fa riferimento alla “casa familiare” e al “genitore”, e non più alla casa coniugale” e al ”coniuge”.
Ricorda, inoltre, che alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell'abitazione principale cui si riferiscono.
In conclusione il genitore non assegnatario della casa familiare, anche se proprietario della stessa, non è soggetto passivo IMU, in quanto risulta “nudo proprietario” a seguito del provvedimento di assegnazione
(che costituisce, ai soli fini dell'IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario).
Sia nel vecchio che nell'attuale regime IMU, il coniuge assegnatario è l'unico soggetto passivo IMU in relazione all'immobile assegnato dal giudice.
Chiede di annullare l'avviso di accertamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Il Comune di Forlì, quanto alle eccezioni di nullità dell'avviso di accertamento per mancato adempimento di contraddittorio preventivo e difetto di motivazione, osserva che l'accertamento in contestazione è frutto dei dati in possesso dell'amministrazione stante l'assenza di documentazione trasmessa da parte ricorrente: al contribuente è stata richiesta l'imposta non evasa in forza della piena soggettività passiva affermata dalla L. 160-2019 [art. 1, comma 743 primo periodo]. Da ciò si evince la natura meramente liquidatoria ed automatizzata dell'accertamento ricorso stante anche l'assenza di documentazione a contrario depositata da parte ricorrente.
L'accertamento presenta altresì in modo completo ed esaustivo tutti gli elementi richiesti dalla legge per il rispetto del diritto di difesa del contribuente ai fini dell'individuazione piena del ”an” e del “ quantum debeatur”:
Nel merito ritiene sussistente l'obbligazione tributaria in capo al ricorrente, in applicazione del combinato disposto dei commi 743 e 741 lett.c) dell'art.1 della Legge n. 160/2019 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022") in vigore dal 1° gennaio 2020 applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame:
- art.1, comma 743 Legge 160/2019: “I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli."
- art.1, comma 741 lett. c) n. 4) Legge 160/2019: “Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: c) sono altresì considerate abitazioni principali:
(omissis)
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso".
Osserva che tale disposizione conferendo rilievo alla posizione del genitore affidatario dei figli che proprio
(e solo) in virtù di tale posizione viene considerato titolare del diritto di abitazione, rappresenta una precisa scelta di campo, da parte del legislatore fiscale, seppur tardiva, conseguente all'introduzione nel
Codice Civile degli articoli da 337-bis a 337-octies ex art. 55 del D. Lgs.vo 154/2013 ("Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219"), ed in particolare dell'art. 337-sexies C.C., per il quale il godimento della casa già coniugale viene attribuito dal giudice tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli: essa rappresenta il riallineamento della norma fiscale alla sua premessa logico-giuridica costituita dal sub-strato civilistico che ne circoscrive l'ambito di applicazione.
Osserva che il provvedimento giudiziale prodotto dal ricorrente è privo, per l'annualità accertata, del nesso fra affidamento della prole ed insorgenza del diritto abitativo, stabilito dalla disciplina tributaria esaminata, assolvendo alla diversa funzione di garanzia atta a rendere l'utilizzo dell'immobile non revocabile ad libitum dell'una o dell'altra parte. La sentenza di separazione prodotta dal ricorrente, datata anno 2006, assegna la casa coniugale alla coniuge e dispone la convivenza del figlio, allora minorenne, presso il medesimo domicilio. Nel 2020, annualità accertata con il provvedimento contestato, il figlio risulta maggiorenne e non più convivente con la madre e pertanto non si verifica il collegamento fra le posizioni di titolare del diritto abitativo e di genitore affidatario della prole. Dal momento in cui l'esigenza di salvaguardare l'interesse della prole è venuto meno, le parti avrebbero potuto richiedere al Giudice una revoca dell'assegnazione. L'assenza di avvio di tale ricorso lascia intendere un accordo volontario tra i coniugi al mantenimento dello status quo. Tale rapporto non consente il beneficio tributario previsto dalla norma.
Chiede di rigettare il ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
Con memoria in data 6.2.2026 il Comune di Forlì ribadisce che il semplice perdurare del provvedimento di assegnazione nulla vale alla luce della nuova formulazione della L. 160/2019 che richiede che l'assegnazione sia giustificata dal contemporaneo affidamento della prole a fini protettivi dell'habitat familiare.
Il provvedimento di assegnazione del giudice, nel caso di specie è espresso nella sentenza di separazione giudiziale in cui viene accolta la proposta del sig. Ricorrente_1 di assegnazione della casa coniugale alla ex coniuge. Il figlio, all'epoca minorenne e “collocato” presso la madre dal provvedimento di separazione (2003), nell'anno d'imposta oggetto di accertamento (2020) risulta maggiorenne e non più convivente con la stessa e tuttavia le parti non hanno provveduto a farlo revocare.
Insiste nelle conclusioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alle eccezioni proposte da parte ricorrente relative alla nullità dell'avviso di accertamento per mancato adempimento di contraddittorio preventivo e difetto di motivazione, si osserva che l' articolo 6- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 prevede “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Stando ad una interpretazione letterale della norma gli avvisi di accertamento in materia di IMU per omesso/parziale versamento, in quanto atti di mera liquidazione della dichiarazione presentata conseguenti all'emissione degli avvisi di pagamento (e dei solleciti), rientrano nella definizione di atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni quindi non soggetti al preventivo contraddittorio informato. Infatti si deve considerare automatizzato o sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione.
Si devono, di conseguenza, ritenere compresi nella categoria degli atti di pronta liquidazione, gli avvisi di accertamento Imu per omesso o insufficiente versamento, sia derivanti dalla liquidazione del tributo conseguente ai dati contenuti nella dichiarazione, sia ai dati ricavabili dalle banche dati a disposizione dell'ente che sostituiscono la dichiarazione.
In ordine alla eccepita carenza di motivazione si deve rilevare che nell'atto del Comune risultano ben chiare le ragioni della pretesa, avverso la quale il contribuente ha potuto espletare una valida e puntuale difesa. Infatti l'avviso di accertamento impugnato riporta i presupposti di fatto e di diritto che lo giustificano.
Nel merito occorre premettere che la materia in esame è complessa in quanto regolamentata da una pluralità di disposizioni che presentano la necessità di essere tra loro coordinate, anche in considerazione delle modifiche ed integrazioni che si sono succedute nel tempo.
Preliminarmente si evidenzia che, a seguito della sentenza di separazione giudiziale, pronunciata in data 27.4.2006, il Tribunale di Forlì stabilì di assegnare la casa coniugale, di proprietà del sig. Ricorrente_1, alla sig. Nominativo_1 “In considerazione della convivenza del minore con la madre”.
In proposito occorre rilevare che l'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, al comma 2, che statuiva che l'imposta municipale propria non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato abrogato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160.
Affinché, però, sorga l'obbligo di pagare l'imposta in esame, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia "qualificato", riconducibile, quindi, alla proprietà, all'usufrutto o ad altro diritto reale di godimento, o ad un'altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge.
Il legislatore ha disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.
Segnatamente, l'articolo 4, comma 12-quinquies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
" prevede espressamente che: "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
A seguito di tale intervento normativo, pertanto, il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicché l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se proprietario dell'intero immobile.
Dal tenore letterale della norma appena citata emerge che il diritto di abitazione dovrebbe prevalere in tutte le ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta con provvedimenti giudiziali e ciò deriva dalla considerazione che il legislatore ha esplicitamente utilizzato l'espressione “in ogni caso”.
Occorre, però, evidenziare che la disciplina dell'IMU per i coniugi separati è stata riformulata dalla Legge
n. 160/2019, che all'art. 1 comma 743 ha previsto che “è soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli”, e al comma 741 lett c) n. 4 che sono altresì considerate abitazioni principali: “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso".
Questa modifica ha sollevato alcune perplessità, soprattutto considerando la possibilità che i coniugi non abbiano figli o nell'ambito della ricerca di chi deve versare l'IMU tra i coniugi separati con figli maggiorenni
A tal riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (v. circ. 18 marzo 2020 n. 1/DF) ha fornito chiarimenti, confermando che la modifica in questione non altera sostanzialmente la disciplina del 2012.
L'utilizzo di una diversa terminologia, infatti, deriva dal fatto che fra le assimilazioni all'abitazione principale il legislatore ha inteso ricomprendere anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.
Conclude sostenendo che “Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina. Pertanto, continua a permanere l'esclusione dall'IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina”.
In presenza di un provvedimento giudiziale che attribuisce la casa all'altro coniuge, il proprietario, pertanto, non è tenuto al pagamento dell'IMU sulla propria quota, a prescindere dalla presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, dal momento che non dispone più dell'immobile e non può trarne utilità.
In ogni caso anche il titolare del diritto di abitazione, che ha la residenza nell'immobile e vi dimora abitualmente, potrà beneficiare dell'esenzione dell'IMU prevista per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 1 commi 740 e 741 della legge 27.12.2019 n. 160.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
In considerazione della particolarità delle questioni in esame sussistono i motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCI PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 224/2025 depositato il 28/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forli' - Piazza Saffi 8 47121 Forli' FC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1377 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_1, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Difensore_1, iscritta all'Ordine Commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì ricorre contro il Comune di Forlì – Servizi
Finanziari – Unità Imposte Immobiliari per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo e di irrogazione delle sanzioni n. 1377 del 29/05/2025, notificato il 4/6/2025, avente ad oggetto l'asserito omesso versamento dell'I.M.U. per l'anno 2020, di euro 1.763,00, oltre ad interessi, sanzioni ed accessori per un totale di euro 2.463,00, con riferimento ai seguenti immobili:
- appartamento sito in Forlì, Indirizzo_2, censito al NCEU del Comune di Forlì al Foglio foglio, particella particella, sub. sub Cat. A02, Classe 03, R.C. Euro 929,62;
- garage sito in Forlì, Indirizzo_2, censito al NCEU del Comune di Forlì al Foglio foglio, particella particella, sub. sub, Cat. C06, Classe 04, R.C. Euro 60,43.
Ritiene che nessuna soggettività passiva ai fini IMU può essergli imputata, pur risultando proprietario del
100% degli immobili, essendo gli stessi assegnati con sentenza di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Forlì in data 27/04/2006 all'ex coniuge, sig. Nominativo_1.
Ritiene che l'avviso di accertamento debba essere annullato non avendo il Comune attivato il contraddittorio preventivo di cui all'art.
6-bis della L. 212/2000, introdotto dal d. lgs. n. 2019 del
30/12/2023. Tale obbligo preliminare risulta escluso per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione, di controllo formale delle dichiarazioni.
Fa presente che il Comune dichiara di emettere l'atto in esclusione dall'applicazione del diritto al contraddittorio ritenendo lo stesso di “pronta liquidazione in quanto derivante da una mancata corrispondenza tra versato e quanto dovuto” ritenendo quindi di ricomprenderlo fra quelli automatizzati e di pronta liquidazione.
In realtà la qualificazione dell'atto come “automatizzato” risulta solo apparente, posto che nessun omesso pagamento può essergli imputato, atteso che per gli immobili oggetto del recupero, non risulta soggetto passivo d'imposta. Infatti non ha mai pagato l'IMU per gli immobili in oggetto e mai il Comune ha avanzato pretese recuperatorie nei suoi confronti.
Ritiene che l'attuale recupero trovi probabilmente il proprio presupposto su una ritenuta modifica da parte del Comune della condizione soggettiva rispetto agli immobili in contestazione che avrebbe dovuto essere oggetto di un preliminare contraddittorio ai sensi dell'art.
6-bis della L. 212/2000.
Il mancato pagamento dell'IMU non discende da una omissione di pagamento, ma dall'inesistenza di soggettività passiva IMU.
Ne discende che l'atto emesso dal Comune non può essere ricompreso fra gli atti automatizzati per i quali
è escluso il diritto preventivo al contraddittorio, in considerazione del fatto che la sua emissione muove non dal mancato pagamento, ma da un riesame della posizione del ricorrente, mai comunicatagli.
Eccepisce, altresì, la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. Fa presente che l'Ufficio non fornisce alcuna motivazione circa le ragioni a fondamento della propria pretesa, limitandosi all'indicazione ed alla quantificazione dell'imposta, ritenuta omessa.
Il contribuente, infatti, non è stato in grado di conoscere le ragioni sottostanti la richiesta di versamento. Da anni non ha proceduto al pagamento dell'imposta trattandosi di immobile assegnato all'ex coniuge nell'ambito della causa di scioglimento del vincolo matrimoniale.
Infatti, a seguito dello scioglimento del matrimonio intercorso tra il sig. Ricorrente_1 e la sig.ra Nominativo_1, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 365 depositata in data 3 maggio 2006, assegnava la casa coniugale di proprietà del sig. Ricorrente_1 alla sig.ra Nominativo_1.
Evidenzia che l'art. 1, co. 707, lett. c) della legge 147/2013 prevedeva l'esclusione dall'IMU per la “casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”; al contempo l'art. 4, co. 12-quinquies, d.l. n. 16/2012 stabiliva che il provvedimento di assegnazione, determinava ai fini IMU, il diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario.
Osserva che il presupposto per l'applicazione dell'IMU è il medesimo di quello previsto dall'ICI. L'art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2012, n. 201 prevede, infatti, che “l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”.
Perché sorga l'obbligo di pagare l'imposta in esame è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia “qualificato”, riconducibile, quindi, alla proprietà, all'usufrutto o ad altro diritto reale di godimento, o ad altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge. Il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale (v.art.4, comma 12-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n.16).
A seguito di tale intervento normativo, pertanto, il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'IMU dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicché l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile.
Osserva che tale traslazione soggettiva non è stata oggetto di modifica neppure dai commi 741 e 743 dell'art. 1 della L. 160/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020. Infatti mentre il comma 741 lett. c) numero 4 stabilisce che è considerata abitazione principale la “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”, il successivo comma 743, secondo periodo, dispone che “è soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli”.
Rispetto alla previgente disciplina dell'IMU, la formulazione del comma 741 fa riferimento alla “casa familiare” e al “genitore”, e non più alla casa coniugale” e al ”coniuge”.
Ricorda, inoltre, che alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell'abitazione principale cui si riferiscono.
In conclusione il genitore non assegnatario della casa familiare, anche se proprietario della stessa, non è soggetto passivo IMU, in quanto risulta “nudo proprietario” a seguito del provvedimento di assegnazione
(che costituisce, ai soli fini dell'IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario).
Sia nel vecchio che nell'attuale regime IMU, il coniuge assegnatario è l'unico soggetto passivo IMU in relazione all'immobile assegnato dal giudice.
Chiede di annullare l'avviso di accertamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Il Comune di Forlì, quanto alle eccezioni di nullità dell'avviso di accertamento per mancato adempimento di contraddittorio preventivo e difetto di motivazione, osserva che l'accertamento in contestazione è frutto dei dati in possesso dell'amministrazione stante l'assenza di documentazione trasmessa da parte ricorrente: al contribuente è stata richiesta l'imposta non evasa in forza della piena soggettività passiva affermata dalla L. 160-2019 [art. 1, comma 743 primo periodo]. Da ciò si evince la natura meramente liquidatoria ed automatizzata dell'accertamento ricorso stante anche l'assenza di documentazione a contrario depositata da parte ricorrente.
L'accertamento presenta altresì in modo completo ed esaustivo tutti gli elementi richiesti dalla legge per il rispetto del diritto di difesa del contribuente ai fini dell'individuazione piena del ”an” e del “ quantum debeatur”:
Nel merito ritiene sussistente l'obbligazione tributaria in capo al ricorrente, in applicazione del combinato disposto dei commi 743 e 741 lett.c) dell'art.1 della Legge n. 160/2019 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022") in vigore dal 1° gennaio 2020 applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame:
- art.1, comma 743 Legge 160/2019: “I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli."
- art.1, comma 741 lett. c) n. 4) Legge 160/2019: “Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: c) sono altresì considerate abitazioni principali:
(omissis)
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso".
Osserva che tale disposizione conferendo rilievo alla posizione del genitore affidatario dei figli che proprio
(e solo) in virtù di tale posizione viene considerato titolare del diritto di abitazione, rappresenta una precisa scelta di campo, da parte del legislatore fiscale, seppur tardiva, conseguente all'introduzione nel
Codice Civile degli articoli da 337-bis a 337-octies ex art. 55 del D. Lgs.vo 154/2013 ("Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219"), ed in particolare dell'art. 337-sexies C.C., per il quale il godimento della casa già coniugale viene attribuito dal giudice tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli: essa rappresenta il riallineamento della norma fiscale alla sua premessa logico-giuridica costituita dal sub-strato civilistico che ne circoscrive l'ambito di applicazione.
Osserva che il provvedimento giudiziale prodotto dal ricorrente è privo, per l'annualità accertata, del nesso fra affidamento della prole ed insorgenza del diritto abitativo, stabilito dalla disciplina tributaria esaminata, assolvendo alla diversa funzione di garanzia atta a rendere l'utilizzo dell'immobile non revocabile ad libitum dell'una o dell'altra parte. La sentenza di separazione prodotta dal ricorrente, datata anno 2006, assegna la casa coniugale alla coniuge e dispone la convivenza del figlio, allora minorenne, presso il medesimo domicilio. Nel 2020, annualità accertata con il provvedimento contestato, il figlio risulta maggiorenne e non più convivente con la madre e pertanto non si verifica il collegamento fra le posizioni di titolare del diritto abitativo e di genitore affidatario della prole. Dal momento in cui l'esigenza di salvaguardare l'interesse della prole è venuto meno, le parti avrebbero potuto richiedere al Giudice una revoca dell'assegnazione. L'assenza di avvio di tale ricorso lascia intendere un accordo volontario tra i coniugi al mantenimento dello status quo. Tale rapporto non consente il beneficio tributario previsto dalla norma.
Chiede di rigettare il ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
Con memoria in data 6.2.2026 il Comune di Forlì ribadisce che il semplice perdurare del provvedimento di assegnazione nulla vale alla luce della nuova formulazione della L. 160/2019 che richiede che l'assegnazione sia giustificata dal contemporaneo affidamento della prole a fini protettivi dell'habitat familiare.
Il provvedimento di assegnazione del giudice, nel caso di specie è espresso nella sentenza di separazione giudiziale in cui viene accolta la proposta del sig. Ricorrente_1 di assegnazione della casa coniugale alla ex coniuge. Il figlio, all'epoca minorenne e “collocato” presso la madre dal provvedimento di separazione (2003), nell'anno d'imposta oggetto di accertamento (2020) risulta maggiorenne e non più convivente con la stessa e tuttavia le parti non hanno provveduto a farlo revocare.
Insiste nelle conclusioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alle eccezioni proposte da parte ricorrente relative alla nullità dell'avviso di accertamento per mancato adempimento di contraddittorio preventivo e difetto di motivazione, si osserva che l' articolo 6- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 prevede “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Stando ad una interpretazione letterale della norma gli avvisi di accertamento in materia di IMU per omesso/parziale versamento, in quanto atti di mera liquidazione della dichiarazione presentata conseguenti all'emissione degli avvisi di pagamento (e dei solleciti), rientrano nella definizione di atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni quindi non soggetti al preventivo contraddittorio informato. Infatti si deve considerare automatizzato o sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione.
Si devono, di conseguenza, ritenere compresi nella categoria degli atti di pronta liquidazione, gli avvisi di accertamento Imu per omesso o insufficiente versamento, sia derivanti dalla liquidazione del tributo conseguente ai dati contenuti nella dichiarazione, sia ai dati ricavabili dalle banche dati a disposizione dell'ente che sostituiscono la dichiarazione.
In ordine alla eccepita carenza di motivazione si deve rilevare che nell'atto del Comune risultano ben chiare le ragioni della pretesa, avverso la quale il contribuente ha potuto espletare una valida e puntuale difesa. Infatti l'avviso di accertamento impugnato riporta i presupposti di fatto e di diritto che lo giustificano.
Nel merito occorre premettere che la materia in esame è complessa in quanto regolamentata da una pluralità di disposizioni che presentano la necessità di essere tra loro coordinate, anche in considerazione delle modifiche ed integrazioni che si sono succedute nel tempo.
Preliminarmente si evidenzia che, a seguito della sentenza di separazione giudiziale, pronunciata in data 27.4.2006, il Tribunale di Forlì stabilì di assegnare la casa coniugale, di proprietà del sig. Ricorrente_1, alla sig. Nominativo_1 “In considerazione della convivenza del minore con la madre”.
In proposito occorre rilevare che l'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, al comma 2, che statuiva che l'imposta municipale propria non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato abrogato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160.
Affinché, però, sorga l'obbligo di pagare l'imposta in esame, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia "qualificato", riconducibile, quindi, alla proprietà, all'usufrutto o ad altro diritto reale di godimento, o ad un'altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge.
Il legislatore ha disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.
Segnatamente, l'articolo 4, comma 12-quinquies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
" prevede espressamente che: "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
A seguito di tale intervento normativo, pertanto, il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicché l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se proprietario dell'intero immobile.
Dal tenore letterale della norma appena citata emerge che il diritto di abitazione dovrebbe prevalere in tutte le ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta con provvedimenti giudiziali e ciò deriva dalla considerazione che il legislatore ha esplicitamente utilizzato l'espressione “in ogni caso”.
Occorre, però, evidenziare che la disciplina dell'IMU per i coniugi separati è stata riformulata dalla Legge
n. 160/2019, che all'art. 1 comma 743 ha previsto che “è soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli”, e al comma 741 lett c) n. 4 che sono altresì considerate abitazioni principali: “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso".
Questa modifica ha sollevato alcune perplessità, soprattutto considerando la possibilità che i coniugi non abbiano figli o nell'ambito della ricerca di chi deve versare l'IMU tra i coniugi separati con figli maggiorenni
A tal riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (v. circ. 18 marzo 2020 n. 1/DF) ha fornito chiarimenti, confermando che la modifica in questione non altera sostanzialmente la disciplina del 2012.
L'utilizzo di una diversa terminologia, infatti, deriva dal fatto che fra le assimilazioni all'abitazione principale il legislatore ha inteso ricomprendere anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.
Conclude sostenendo che “Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina. Pertanto, continua a permanere l'esclusione dall'IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina”.
In presenza di un provvedimento giudiziale che attribuisce la casa all'altro coniuge, il proprietario, pertanto, non è tenuto al pagamento dell'IMU sulla propria quota, a prescindere dalla presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, dal momento che non dispone più dell'immobile e non può trarne utilità.
In ogni caso anche il titolare del diritto di abitazione, che ha la residenza nell'immobile e vi dimora abitualmente, potrà beneficiare dell'esenzione dell'IMU prevista per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 1 commi 740 e 741 della legge 27.12.2019 n. 160.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
In considerazione della particolarità delle questioni in esame sussistono i motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.