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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 328/2023 L.P. Il Giudice, Dott. EL UC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FE' SARA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa EL UC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 328 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Piancastagnaio, viale Gramsci, 277, presso lo studio dell'Avv. Sara Fè, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale Inps, via Cesare Beccaria, 29, rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in forza di procura generale alle liti per atto notaio in Fiumicino, in repertorio al n. 37590/7131 del 23/01/2023. Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.3.2023 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare e cautelare Sospendere provvisoriamente ed anche con decreto inaudita altera parte l'esecutività dell'avviso di addebito n. 351 2022000166030100 formato il 24 dicembre 2022 e notificato in data 01.02.2023, sussistendo i presupposti di cui all'art 24, comma 6, decreto legislativo n. 46/99, Nel merito 1) In via principale: A) Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, dell'Avviso di addebito n. 351 CP_3
2022000166030100 formato il 24 dicembre 2022 e notificato in data 01.02.2023 nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti alla ricorrente;
B) Per l'effetto accertare e dichiarare non dovuto il contributo CP_ preteso dall' per l'anno 2021 con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione alla gestione CP_ artigiana disposta dall' 2) In via subordinata: accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnato avviso per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
3) In via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
5) Condannare – P.I. - in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro - tempore, con sede in Roma (RM) via Ciro il Grande n. 21, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché del risarcimento del danno biologico relativo e subito, e richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa;
6) In subordine, compensazione delle spese trattandosi di materia complessa e non definita a livello giurisprudenziale”. Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 351 20220001660301 000 formato il 24.12.2022 e notificato in data 1.2.2023, contenente la richiesta di pagamento dei contributi I.V.S. fissi entro il minimale Gestione Artigiani pari ad € 959,04 per ogni trimestre dell'anno 2021, per la complessiva somma di € 3.184,32. A sostegno dell'opposizione ha dedotto di essere stato amministratore unico della società a responsabilità limitata “Primavalle Formaggi di Governi Ampelio srl”, cessata e dichiarata inattiva mediante scioglimento e liquidazione a far data dal 4.10.2017; che alla data di scioglimento della società, quest'ultima non aveva prodotto alcun reddito ed era rimasta formalmente iscritta alla Camera di Commercio unicamente per la presenza dei debiti da liquidare;
di non aver ricevuto alcuna somma in liquidazione dalla società; che era stato assunto dal 15.5.2017 come lavoratore dipendente a tempo pieno presso diverse ditte, circostanza rappresentata all' con richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di CP_1 addebito, rimasta priva di riscontro;
che prima di tale accertamento non aveva ricevuto alcun atto per la suddetta annualità; che in qualità di lavoratore dipendente dal 2017 aveva versato regolarmente i contributi previdenziali. Tanto premesso in fatto, in diritto ha eccepito:
- l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Artigiani;
- l'illegittimità e non proporzionalità delle sanzioni applicate;
- il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la carenza di indicazioni del responsabile del procedimento, l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento in violazione dell'art. 7 L. n. 241/90 e la violazione del diritto di difesa;
- la prescrizione del credito. Si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare CP_1 dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo, in favore di quello di Grosseto, in funzione di Giudice del Lavoro. nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell' con conferma dell'avviso opposto in via subordinata CP_1 condannare la parte opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”. L' ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice Controparte_4 adito in favore di quella del Tribunale di Grosseto. Nel merito ha dedotto l'inammissibilità per tardività ex art. 617 c.p.c. delle censure volte a far valere vizi formali dell'avviso di addebito opposto, nonché l'infondatezza delle doglianze formulate dalla parte ricorrente sul merito dell'imposizione. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, va rilevato che la stessa è fondata ma, non essendo stata dichiarata l'incompetenza territoriale dal precedente giudicante entro la prima udienza ex art. 420 c.p.c., essa non è più rilevabile ai sensi dell'art. 428 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 10516/2019).
Nel merito, occorre premettere che la L. n. 443/1985 ha definito le nozioni di imprenditore artigiano e di impresa artigiana. È imprenditore artigiano colui che svolge un'attività che ha come scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, la somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande, salvo il caso in cui siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa. L'imprenditore artigiano, inoltre, deve possedere i seguenti requisiti: a) esercitare l'attività personalmente, in qualità di titolare dell'impresa artigiana, con lavoro proprio;
b) rispettare i limiti dimensionali previsti dalla L. n. 443/1985; c) assumere la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
d) svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale nel processo produttivo. Dal possesso dei requisiti descritti deriva, per un verso, l'obbligo di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (AIA) e, per altro verso, l'applicazione del regime previdenziale degli artigiani (Gestione Artigiani). Circa i rapporti tra l'iscrizione all'Albo e gli obblighi contributivi, lo stesso con la CP_1 circolare n. 80 dell'8.6.2012, ha chiarito che l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani è connesso all'esercizio effettivo dell'attività artigiana e non alle risultanze dell'Albo artigiani tenuto dalle Camere di Commercio. Va, inoltre, rammentato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. L., nella sentenza n. 8651 del 12.4.2010, secondo cui: “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia, l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria”. Dal quadro normativo delineato emerge che l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Artigiani è legato alla esistenza di presupposti sostanziali (la titolarità dell'impresa, lavoro manuale personale svolto in modo abituale e prevalente, l'assunzione della piena responsabilità della impresa con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione), mentre la semplice iscrizione della impresa all'Albo degli Artigiani, così come la formale esistenza della società non connessa allo svolgimento di attività di impresa, sono requisiti insufficienti ai fini previdenziali. Con riferimento al caso di specie, è documentalmente provato, nonché non contestato, che la società Primavalle Formaggi di Governi Ampelio S.r.l., della quale l'opponente era socio al 90% e amministratore unico, ancorché iscritta nel Registro delle imprese fino alla formale cancellazione del 29.7.2022, sia inattiva dalla data di scioglimento e messa in liquidazione del 4.10.2017. L'opponente – che ha avuto la qualifica di liquidatore fino alla cancellazione
– ha inoltre documentato che nell'anno 2021 (oggetto di accertamento) è stato dipendente a tempo pieno presso varie aziende, il che conduce ad escludere che il medesmo abbia potuto svolgere nello stesso periodo il lavoro di artigiano in modo abituale e prevalente. Ciò posto, l' ritiene che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e quella CP_1
Artigiani permanga anche dopo la cessazione dell'attività di impresa, durante tutta la fase di liquidazione e fino alla cancellazione definitiva dal Registro delle imprese, sicché i soci liquidatori e gli altri soci che continuano a svolgere attività sociale rimarrebbero regolarmente iscritti alla Gestione fintanto che sussistano le condizioni di iscrivibilità previste dalla legge. Ebbene, la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dall' (Cass. n. 2139/2014 CP_2
e Cass. n. 4885/2017) fa riferimento ad ipotesi in cui, in sede di giudizio di merito, era stato accertato lo svolgimento da parte del socio liquidatore di attività liquidatoria in fisiologica continuità con l'attività commerciale svolta precedentemente e con i medesimi caratteri di abitualità e prevalenza. Nella specie, al contrario, è incontestato e documentalmente provato che a partire dal 4.10.2017 la società non ha più svolo attività di impresa. Inoltre l' sul quale gravava il CP_1 relativo onere della prova, non ha provato che l'attività di liquidazione posta in essere dal Governi abbia comportato lo svolgimento della medesima attività artigiana svolta in precedenza o comunque in continuità con la stessa e con i medesimi caratteri di abitualità e prevalenza. Peraltro detta circostanza può ragionevolmente escludersi alla luce dell'attività di lavoratore dipendente a tempo pieno svolta nel medesimo periodo dall'opponente. Ne deriva l'accogliento dell'opposizione con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 351 20220001660301 000 formato il 24.12.2022 e notificato in data 1.2.2023, contenente la richiesta di pagamento dei contributi I.V.S. fissi Gestione Artigiani per l'anno 2021. Quanto alla domanda dell'opponente di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., peraltro genericamente formulata nelle sole conclusioni del ricorso, la stessa va respinta. L'affermazione di responsabilità per c.d. lite temeraria, infatti, postula, oltra la presenza a monte della soccombenza della parte nei cui confronti si fa vale la responsabilità, l'esistenza, sul piano soggettivo, di una condotta processuale caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave e, sul piano oggettivo, di un danno concreto ed effettivo della controparte conseguente alla predetta condotta. Trattandosi, inoltre, di un'ipotesi di responsabilità aquiliana con carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2043 c.c., è onere del richiedente allegare e provare l'esistenza dell'elemento soggettivo e del danno. Nel caso in esame non è stata fornita dall'opponente la prova di un danno concreto ed effettivo risentito. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' annulla l'avviso di addebito n. 351 20220001660301 000 formato il CP_1
24.12.2022 e notificato in data 1.2.2023; - condanna l' in persona del presidente p.t., al pagamento in favore dell'opponente CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.312,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 26 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
EL UC
Proc. R.G.L.P. n. 328/2023 L.P. Il Giudice, Dott. EL UC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FE' SARA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa EL UC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 328 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Piancastagnaio, viale Gramsci, 277, presso lo studio dell'Avv. Sara Fè, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale Inps, via Cesare Beccaria, 29, rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in forza di procura generale alle liti per atto notaio in Fiumicino, in repertorio al n. 37590/7131 del 23/01/2023. Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.3.2023 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare e cautelare Sospendere provvisoriamente ed anche con decreto inaudita altera parte l'esecutività dell'avviso di addebito n. 351 2022000166030100 formato il 24 dicembre 2022 e notificato in data 01.02.2023, sussistendo i presupposti di cui all'art 24, comma 6, decreto legislativo n. 46/99, Nel merito 1) In via principale: A) Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, dell'Avviso di addebito n. 351 CP_3
2022000166030100 formato il 24 dicembre 2022 e notificato in data 01.02.2023 nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti alla ricorrente;
B) Per l'effetto accertare e dichiarare non dovuto il contributo CP_ preteso dall' per l'anno 2021 con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione alla gestione CP_ artigiana disposta dall' 2) In via subordinata: accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnato avviso per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
3) In via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
5) Condannare – P.I. - in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro - tempore, con sede in Roma (RM) via Ciro il Grande n. 21, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché del risarcimento del danno biologico relativo e subito, e richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa;
6) In subordine, compensazione delle spese trattandosi di materia complessa e non definita a livello giurisprudenziale”. Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 351 20220001660301 000 formato il 24.12.2022 e notificato in data 1.2.2023, contenente la richiesta di pagamento dei contributi I.V.S. fissi entro il minimale Gestione Artigiani pari ad € 959,04 per ogni trimestre dell'anno 2021, per la complessiva somma di € 3.184,32. A sostegno dell'opposizione ha dedotto di essere stato amministratore unico della società a responsabilità limitata “Primavalle Formaggi di Governi Ampelio srl”, cessata e dichiarata inattiva mediante scioglimento e liquidazione a far data dal 4.10.2017; che alla data di scioglimento della società, quest'ultima non aveva prodotto alcun reddito ed era rimasta formalmente iscritta alla Camera di Commercio unicamente per la presenza dei debiti da liquidare;
di non aver ricevuto alcuna somma in liquidazione dalla società; che era stato assunto dal 15.5.2017 come lavoratore dipendente a tempo pieno presso diverse ditte, circostanza rappresentata all' con richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di CP_1 addebito, rimasta priva di riscontro;
che prima di tale accertamento non aveva ricevuto alcun atto per la suddetta annualità; che in qualità di lavoratore dipendente dal 2017 aveva versato regolarmente i contributi previdenziali. Tanto premesso in fatto, in diritto ha eccepito:
- l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Artigiani;
- l'illegittimità e non proporzionalità delle sanzioni applicate;
- il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la carenza di indicazioni del responsabile del procedimento, l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento in violazione dell'art. 7 L. n. 241/90 e la violazione del diritto di difesa;
- la prescrizione del credito. Si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare CP_1 dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo, in favore di quello di Grosseto, in funzione di Giudice del Lavoro. nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell' con conferma dell'avviso opposto in via subordinata CP_1 condannare la parte opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”. L' ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice Controparte_4 adito in favore di quella del Tribunale di Grosseto. Nel merito ha dedotto l'inammissibilità per tardività ex art. 617 c.p.c. delle censure volte a far valere vizi formali dell'avviso di addebito opposto, nonché l'infondatezza delle doglianze formulate dalla parte ricorrente sul merito dell'imposizione. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, va rilevato che la stessa è fondata ma, non essendo stata dichiarata l'incompetenza territoriale dal precedente giudicante entro la prima udienza ex art. 420 c.p.c., essa non è più rilevabile ai sensi dell'art. 428 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 10516/2019).
Nel merito, occorre premettere che la L. n. 443/1985 ha definito le nozioni di imprenditore artigiano e di impresa artigiana. È imprenditore artigiano colui che svolge un'attività che ha come scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, la somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande, salvo il caso in cui siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa. L'imprenditore artigiano, inoltre, deve possedere i seguenti requisiti: a) esercitare l'attività personalmente, in qualità di titolare dell'impresa artigiana, con lavoro proprio;
b) rispettare i limiti dimensionali previsti dalla L. n. 443/1985; c) assumere la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
d) svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale nel processo produttivo. Dal possesso dei requisiti descritti deriva, per un verso, l'obbligo di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (AIA) e, per altro verso, l'applicazione del regime previdenziale degli artigiani (Gestione Artigiani). Circa i rapporti tra l'iscrizione all'Albo e gli obblighi contributivi, lo stesso con la CP_1 circolare n. 80 dell'8.6.2012, ha chiarito che l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani è connesso all'esercizio effettivo dell'attività artigiana e non alle risultanze dell'Albo artigiani tenuto dalle Camere di Commercio. Va, inoltre, rammentato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. L., nella sentenza n. 8651 del 12.4.2010, secondo cui: “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia, l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria”. Dal quadro normativo delineato emerge che l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Artigiani è legato alla esistenza di presupposti sostanziali (la titolarità dell'impresa, lavoro manuale personale svolto in modo abituale e prevalente, l'assunzione della piena responsabilità della impresa con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione), mentre la semplice iscrizione della impresa all'Albo degli Artigiani, così come la formale esistenza della società non connessa allo svolgimento di attività di impresa, sono requisiti insufficienti ai fini previdenziali. Con riferimento al caso di specie, è documentalmente provato, nonché non contestato, che la società Primavalle Formaggi di Governi Ampelio S.r.l., della quale l'opponente era socio al 90% e amministratore unico, ancorché iscritta nel Registro delle imprese fino alla formale cancellazione del 29.7.2022, sia inattiva dalla data di scioglimento e messa in liquidazione del 4.10.2017. L'opponente – che ha avuto la qualifica di liquidatore fino alla cancellazione
– ha inoltre documentato che nell'anno 2021 (oggetto di accertamento) è stato dipendente a tempo pieno presso varie aziende, il che conduce ad escludere che il medesmo abbia potuto svolgere nello stesso periodo il lavoro di artigiano in modo abituale e prevalente. Ciò posto, l' ritiene che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e quella CP_1
Artigiani permanga anche dopo la cessazione dell'attività di impresa, durante tutta la fase di liquidazione e fino alla cancellazione definitiva dal Registro delle imprese, sicché i soci liquidatori e gli altri soci che continuano a svolgere attività sociale rimarrebbero regolarmente iscritti alla Gestione fintanto che sussistano le condizioni di iscrivibilità previste dalla legge. Ebbene, la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dall' (Cass. n. 2139/2014 CP_2
e Cass. n. 4885/2017) fa riferimento ad ipotesi in cui, in sede di giudizio di merito, era stato accertato lo svolgimento da parte del socio liquidatore di attività liquidatoria in fisiologica continuità con l'attività commerciale svolta precedentemente e con i medesimi caratteri di abitualità e prevalenza. Nella specie, al contrario, è incontestato e documentalmente provato che a partire dal 4.10.2017 la società non ha più svolo attività di impresa. Inoltre l' sul quale gravava il CP_1 relativo onere della prova, non ha provato che l'attività di liquidazione posta in essere dal Governi abbia comportato lo svolgimento della medesima attività artigiana svolta in precedenza o comunque in continuità con la stessa e con i medesimi caratteri di abitualità e prevalenza. Peraltro detta circostanza può ragionevolmente escludersi alla luce dell'attività di lavoratore dipendente a tempo pieno svolta nel medesimo periodo dall'opponente. Ne deriva l'accogliento dell'opposizione con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 351 20220001660301 000 formato il 24.12.2022 e notificato in data 1.2.2023, contenente la richiesta di pagamento dei contributi I.V.S. fissi Gestione Artigiani per l'anno 2021. Quanto alla domanda dell'opponente di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., peraltro genericamente formulata nelle sole conclusioni del ricorso, la stessa va respinta. L'affermazione di responsabilità per c.d. lite temeraria, infatti, postula, oltra la presenza a monte della soccombenza della parte nei cui confronti si fa vale la responsabilità, l'esistenza, sul piano soggettivo, di una condotta processuale caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave e, sul piano oggettivo, di un danno concreto ed effettivo della controparte conseguente alla predetta condotta. Trattandosi, inoltre, di un'ipotesi di responsabilità aquiliana con carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2043 c.c., è onere del richiedente allegare e provare l'esistenza dell'elemento soggettivo e del danno. Nel caso in esame non è stata fornita dall'opponente la prova di un danno concreto ed effettivo risentito. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' annulla l'avviso di addebito n. 351 20220001660301 000 formato il CP_1
24.12.2022 e notificato in data 1.2.2023; - condanna l' in persona del presidente p.t., al pagamento in favore dell'opponente CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.312,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 26 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
EL UC